II Commissione - Resoconto di giovedì 27 luglio 2006


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 27 luglio 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.

D.L. 223/06: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
C. 1475 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 luglio 2006.

Manlio CONTENTO (AN) evidenzia la violazione palese dei requisiti di necessità ed urgenza che la Costituzione impone


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per l'emanazione dei decreti-legge, con particolare riguardo alle norme dell'articolo 2 che hanno un chiaro contenuto ordinamentale. Considera al tempo stesso curioso e preoccupante il richiamo al principio europeo della libera concorrenza, dal momento che in materia di professioni sia le sentenze della Corte di giustizia che le direttive comunitarie si richiamano espressamente al suo necessario bilanciamento con i diritti costituzionalmente garantiti. Anche riguardo all'abolizione del divieto di pubblicità, rileva che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sempre tenuto conto della specificità della professione forense. Denuncia poi la surrettizia trasformazione della concezione stessa della libera professione che diventerebbe un'obbligazione di risultato e non più di mezzi, a seguito della rimozione del divieto del patto quota-lite. Constata peraltro che l'abrogazione dell'obbligatorietà delle tariffe si pone in contraddizione con la previsione dell'obbligo della forma scritta per la pattuizione dei compensi. Manifesta quindi seri dubbi sulle caratteristiche che assumerebbe la pubblicità delle attività libero-professionali, nel mentre lamenta la violazione dell'autonomia regolamentare degli ordini che ha a suo avviso rilevanza costituzionale. Un'ulteriore contraddizione riscontra con la giurisprudenza della Corte europea di giustizia che ha riconosciuto nella nota sentenza Arduino la legittimità dei minimi professionali posti sotto controllo pubblico.
Nel contestare in linea generale lo scavalcamento intervenuto in termini di competenza ai danni del Ministero della giustizia, si dichiara estremamente preoccupato per l'articolo 35, comma 12, che tocca la dignità dell'esercizio professionale nonché i diritti di uguaglianza costituzionalmente garantiti, in quanto si impone l'obbligo di tenuta di un conto corrente bancario ai liberi professionisti e non anche alle altre categorie. Si chiede poi se in Italia sia stata abolita la circolazione monetaria, dal momento che viene introdotto l'obbligo di corrispondere i compensi con assegno o altro mezzo di pagamento bancario ovvero postale. Considera che una simile disposizione, lungi dall'attenuare l'evasione fiscale, potrebbe avere conseguenze «criminogene» e quindi incentivare l'evasione stessa. Nota che la disposizione in oggetto si traduca in un impressionante favore al sistema bancario, a detrimento però della tutela della riservatezza costituzionalmente garantita. Ritiene che tale responsabilità sia ascrivibile al viceministro Visco ed alla sua impostazione della politica fiscale priva di riferimento ai valori costituzionali, in violazione dello stesso statuto del contribuente approvato nella scorsa legislatura. Auspica, infine, che il Governo consenta all'opposizione di migliorare il provvedimento, non ricorrendo alla questione di fiducia. Confida che anche in Commissione vi siano margini di intervento, che richiamino le esigenze da lui segnalate.

Gaetano PECORELLA (FI) rinnova la sua protesta per la ristrettezza dei tempi imposta ai lavori della Commissione, nell'associarsi pienamente alle considerazioni svolte dall'onorevole Contento. Contesta in particolare la circostanza che il provvedimento in esame abroghi un sistema senza prevederne uno nuovo, per cui il risultato non è la libera concorrenza ma il caos in cui soprattutto la professione forense verrebbe a trovarsi. Citando l'esempio della rimozione del divieto del patto quota-lite, si chiede quali criteri dovrebbero essere utilizzati per rapportare i compensi ai risultati. Esprime altresì la preoccupazione che tra gli ormai numerosi avvocati alcuni possano avere la tentazione di vincere i processi a tutti i costi, così come avviene nel sistema statunitense in cui l'avvocato gestisce la causa in proprio. Si chiede poi quali siano le «tariffe fisse» la cui obbligatorietà sarebbe abrogata.
Quanto alla nuova norma da inserirsi nel codice civile circa la forma scritta per la pattuizione dei compensi, ritiene che essa sia stata concepita senza alcuna idea del rapporto che concretamente si instaura tra l'avvocato ed il cliente. Considera poi in assoluto contrasto con la


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credibilità della professione forense la previsione di forme di pubblicità, senza che ne siano precisate modalità e caratteristiche. Propone pertanto l'espressione di un parere contrario oppure, se favorevole, con la condizione che il Governo aggiunga proposte positive rispetto alle abrogazioni effettuate.

Pino PISICCHIO, presidente relatore, nell'imminenza di votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.40.

Maria Grazia SILIQUINI (AN), ricorda preliminarmente che presso la Commissione Giustizia del Senato il gruppo di Alleanza Nazionale ha presentato una proposta di parere sul disegno di legge in esame, con la quale sono state evidenziate tutte le incongruenze del decreto-legge n. 223 in ordine alle questioni di competenza della Commissione Giustizia. Tuttavia, solo alcuni dei rilievi espressi in quel parere sono stati accolti dalla Commissione. Inoltre, le modifiche apportate dal Senato al decreto-legge non lo hanno migliorato in maniera apprezzabile. Il parere del gruppo di Alleanza Nazionale su tale provvedimento rimane, pertanto, nettamente contrario.
Si sofferma sull'articolo 1 del decreto-legge sottolineando la mancanza dei prescritti criteri costituzionali di necessità ed urgenza indispensabili per la decretazione d'urgenza. L'avvertita esigenza di una riforma compiuta ed organica della disciplina delle professioni intellettuali avrebbe dovuto portare il Parlamento a trattare già in apertura di legislatura le proposte di riforma della disciplina delle professioni intellettuali presentate, tra le quali ricorda la proposta di legge a sua firma n. 867, presentata il 23 maggio 2006. Il Governo ha invece scelto la strada di un intervento parziale e frammentario e comunque non condivisibile nel suo contenuto, suscitando serie perplessità.
Al contrario di quanto previsto all'articolo 1, ritiene che le disposizioni in materia di professione previste dal decreto-legge in esame non siano conformi alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea ed alle raccomandazioni ed ai pareri della Commissione europea. La normativa europea, ad esempio, è concorde nel confermare la legittimità delle tariffe professionali obbligatorie. Richiama la risoluzione del Parlamento europeo sulle professioni legali del 23 marzo 2006 e la cosiddetta direttiva Zappalà sul riconoscimento delle qualifiche professionali, sottolineando come da questi provvedimenti si evinca che le finalità della regolamentazione dei servizi legali debbano essere considerate la protezione dell'interesse pubblico, la garanzia del diritto di difesa e l'accesso alla giustizia. La regolamentazione della professione forense deve tener conto che questa non può soggiacere alle regole del mercato, in quanto queste valgono solo per le imprese e non anche per le professioni intellettuali. Ritiene che le disposizioni del decreto-legge in materia di professioni intellettuali non siano condivisibili proprio perché non tengono conto della dimensione pubblicistica di tali professioni, le quali, invece, sono regolate alla stregua di attività imprenditoriali. Facendo riferimento al richiamo contenuto nell'articolo 1 ai pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sottolinea come tale autorità non sia competente in materia di professioni e quindi legittimata ad assumere decisioni su di essa. Come ha evidenziato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 405 del 24 ottobre 2005, alla base delle professioni intellettuali vi è un interesse pubblico che, invece, è del tutto estraneo al settore dell'impresa. Dalla peculiarità del rapporto di fiducia tra professionista e cliente e dalla natura dell'opera intellettuale, che costituisce l'oggetto del rapporto professionale, discende l'esigenza di regolamentare le professioni intellettuali in maniera del tutto diversa dalla regolamentazione del rapporto tra consumatore e impresa. Il cittadino che si rivolge a un professionista non è paragonabile al consumatore che deve scegliere un prodotto sulla base del rapporto tra qualità e prezzo.


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Rileva che le disposizioni del decreto-legge volte a consentire il patto di quota lite ed a vietare le tariffe minime si basino sul presupposto errato che alle professioni intellettuali siano applicabili le regole di concorrenza proprie del mercato. Per tale ragione le predette disposizioni determinano una vera e propria distorsione del rapporto tra professionista e cliente a danno di coloro che non possiedono gli strumenti per scegliere il professionista più idoneo alle loro esigenze. Nel sottolineare la gravità degli effetti che il decreto-legge è in grado di determinare in materia di professioni intellettuali, evidenzia l'esigenza che la Commissione Giustizia approfondisca in maniera adeguata tutti i profili attinenti ad una riforma di tale materia e che sul decreto esprima un parere contrario.

Rosa SUPPA (Ulivo) esprime il parere favorevole del suo gruppo in ordine al provvedimento in esame. Tuttavia, ritiene opportuno esprimere delle perplessità in ordine alle disposizioni in materia di professioni, ritenendo che questa debba essere trattata in maniera più approfondita dal Parlamento. A tale proposito, auspica che le Commissioni riunite II e X inizino l'esame della proposta di legge in materia di professioni intellettuali presentata da deputati del gruppo dell'Ulivo. In tale occasione le Commissioni dovranno sentire i rappresentanti delle professioni interessate dalla riforma.

Pino PISICCHIO, presidente relatore, alla luce del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni e condizioni (vedi allegato 1).

Maria Grazia SILIQUINI (AN) dichiara di non condividere la proposta di parere favorevole del relatore e presenta una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

Pino PISICCHIO, presidente relatore, avverte che la proposta alternativa di parere sarà posta ai voti solo in caso di reiezione della proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.
C. 193 Cost. Boato ed abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rosa SUPPA (Ulivo), relatore, osserva che le identiche proposte di legge costituzionale in oggetto prevedono la soppressione, al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, dell'inciso se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Rammenta che la legge 13 ottobre 1994, n. 589, ha già soppresso ogni riferimento alla pena capitale ancora esistente nel codice penale militare di guerra. La modifica costituzionale intende, quindi, rendere impossibile, anche per il futuro, la reintroduzione della pena capitale, sotto qualsiasi forma, nell'ordinamento giuridico, almeno in via ordinaria. Il testo proposto riprende quello approvato in prima lettura nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati il 4 giugno 2002 e quindi trasmesso al Senato, ove fu esaminato soltanto in sede referente, senza mai pervenire ad una conclusione in aula. Analogo iter negativo si era verificato nella XIII legislatura.
Sottolinea che la Carta europea dei diritti fondamentali, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, prevede all'articolo 2 che nessuno possa essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Ricorda che, in seno al Consiglio d'Europa, il 3 maggio 2002 è stato firmato il Protocollo n. 13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza. Ad oggi, l'accordo è stato ratificato da 36 Stati membri (ma non ancora dall'Italia, che pure l'ha sottoscritto). La modifica in esame espungerebbe definitivamente dall'ordinamento italiano ogni residua ipotesi di introducibilità della pena di morte e rafforzerebbe, quindi, l'impegno del nostro Paese, nell'ambito della comunità internazionale,


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per la moratoria e l'abolizione universale. Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005.
C. 1253 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006.
C. 1254 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), relatore, ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 26 luglio 2006, rammenta che, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, l'istituto dell'assestamento di bilancio consente a metà esercizio un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio dello Stato. La relazione al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2006 evidenzia un peggioramento del saldo netto da finanziare e degli altri saldi di bilancio sia in termini di competenza che di cassa. Ne consegue un peggioramento dell'avanzo primario che, rispetto alle previsioni iniziali, si riduce da 34.376 milioni di euro a 33.229 milioni di euro. Con riferimento al Ministero della giustizia, rammenta che le previsioni di competenza ammontavano a 7.819,04 milioni di euro e quelle di cassa a 7.961,42 milioni di euro. L'assestamento proposto prevede un aumento di circa 59,16 milioni di euro per la competenze e di circa 39,59 milioni di euro per la cassa. Segnala che, in tal modo, l'incidenza percentuale dello stato di previsione della giustizia sul bilancio dello Stato torna per il 2006 all'1,7. Quanto alla disaggregazione delle variazioni, rileva che la maggior parte riguarda l'incremento delle spese correnti dell'organizzazione giudiziaria. Nota come interessino la Commissione anche gli stati di previsione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, limitatamente alle poste di bilancio relative all'edilizia giudiziaria. Mentre la posta 3.2.3.7 del Ministero delle infrastrutture reca una lieve variazione di circa 48.000 euro in meno, la posta 4.2.3.15 del Ministero dell'economia registra una più rilevante riduzione di circa 39,1 milioni di euro, spiegabile con la rinegoziazione dei mutui ed il conseguente allungamento delle scadenze debitorie.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 782 Contento.

Istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori.
C. 412 D'Agrò.