IX Commissione - Giovedì 27 luglio 2006


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ALLEGATO 1

DL 223/06: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (C. 1475 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», approvato, con modificazioni, dal Senato;
ritenute condivisibili, nel loro complesso, le finalità recate dal decreto-legge in esame, con particolare riferimento, nell'ambito del titolo I del provvedimento, alle misure volte alla promozione della concorrenza e alla liberalizzazione di taluni settori produttivi, nonché, nell'ambito del titolo II, alle disposizioni finalizzate alla ripresa degli interventi infrastrutturali;
riconosciuta l'esigenza di individuare condizioni utili al superamento delle attuali distorsioni alla concorrenza che emergono nella prestazione del servizio taxi, come segnalato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento sia all'accesso al mercato che alla determinazione delle tariffe;
valutato a tale proposito che il contenuto normativo dell'articolo 6, comma 1, come risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, finalizza espressamente le facoltà attribuite ai comuni in materia agli obiettivi di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità ai principi comunitari di libera concorrenza e di libertà di circolazione delle persone e dei servizi e di garantire la funzionalità e l'efficienza del servizio adeguati ai fini della mobilità urbana;
considerato che la Commissione, preso atto della mancata emanazione del decreto di attuazione previsto all'articolo 1, comma 391 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), della nuova procedura di autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico, aveva già iscritto all'ordine del giorno la risoluzione n. 7-00012, a prima firma del presidente Meta, volta ad impegnare il governo a procedere all'attuazione della nuova disciplina;
preso atto che l'articolo 7 interviene proprio in materia di autenticazione delle sottoscrizioni per i trasferimenti di proprietà dei veicoli, procedendo alla sostituzione della predetta disciplina con una nuova disposizione, volta anche a chiarire dubbi interpretativi;
valutata positivamente la circostanza che la nuova disciplina, rispetto alla normativa oggetto di abrogazione, rechi il riferimento ai «beni mobili registrati» in luogo di quello ai «veicoli», risultando così ampliato esteso il campo di applicazione della disposizione anche a navi o aeromobili;


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rilevato tuttavia che la formulazione del testo non reca alcuna specificazione in merito alla competenza territoriale degli uffici comunali e degli sportelli telematici dell'automobilista, potendosi la stessa evincere, ed esclusivamente con riferimento agli uffici comunali, solo dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge;
considerata inoltre l'esigenza, con particolare riferimento agli sportelli telematici dell'automobilista, che siano individuati gli opportuni adempimenti affinché sia possibile assicurare l'effettiva tracciabilità delle sottoscrizioni autenticate nonché i soggetti che, nell'ambito delle stesse strutture, possono essere incaricati di svolgere tale compito;
rilevata l'esigenza, fatta propria dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge, di riconoscere ai comuni la possibilità di prevedere, relativamente al trasporto pubblico locale, tratte sulle quali possano competere anche operatori privati, in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e morali, ferma restando l'esclusione di ogni forma di sussidio pubblico;
rilevato peraltro che la disposizione testé menzionata non chiarisce - né rinvia in proposito ad altra fonte normativa - quali siano i requisiti tecnico-professionali che i soggetti devono possedere per potere erogare il servizio di trasporto di linea di passeggeri, senza altresì precisare alcunché in merito alle modalità per l'individuazione dei nuovi soggetti chiamati ad erogare il servizio di trasporto;
considerata inoltre l'opportunità di coordinare il contenuto normativo dell'articolo 12, comma 1, con la disciplina generale sul trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997;
ritenuta non sufficientemente chiara la relazione tra la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, ai sensi del quale gli enti locali disciplinano l'accesso, il transito e la fermata di ciascuna categoria di veicolo nelle diverse aree dei centri abitati, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo, in particolari contesti urbani e di traffico, e le previsioni del codice della strada relative alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, atteso che le fattispecie ivi contemplate sembrerebbero analoghe;
considerato che l'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, nel prevedere, al comma 1, la possibilità, per le imprese interessate, di presentare appositi impegni nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) diretti alla promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, si pone in linea con quanto disposto a livello europeo dall'articolo 5 del regolamento del Consiglio n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
rilevata l'opportunità di formulare la disposizione dettata dall'articolo 14-bis in termini di novella al codice delle comunicazioni elettroniche, recato dal decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, attesa la collocazione in tale fonte normativa di disposizioni che già affidano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di imposizione di precisi obblighi - tra i quali, l'obbligo di trasparenza, l'obbligo di non discriminazione, l'obbligo di separazione contabile, unitamente a obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete e, infine, obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi - qualora, in esito all'analisi del mercato, un'impresa venga designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico;
riconosciuta la necessità dell'intervento disposto dall'articolo 16, comma 1, ai sensi del quale, anche alla luce di rilievi appositamente formulati dalla Corte dei Conti, viene adottata una nuova


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procedura per la corresponsione alle regioni dei finanziamenti statali per il rinnovo del contratto collettivo 2004-2005 relativo al settore del trasporto pubblico locale, ferma restando la loro entità complessiva;
ravvisata l'importanza di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 16, in ordine alla esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese in conto capitale relative ad interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio di Roma;
considerata l'urgenza di nuovi finanziamenti a favore di Ferrovie dello Stato spa o a società del gruppo, per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità-alta capacità», e condivisa, pertanto, la previsione, all'articolo 17, comma 1, della concessione, a tale fine, per l'anno 2006, di un contributo statale nel limite massimo di 1.800 milioni di euro;
ritenuto altrettanto necessario l'ampliamento della capacità di spesa di Anas spa, al fine di portare a compimento interventi infrastrutturali già avviata, alla quale si fa fronte con un ammontare aggiuntivo di risorse pari a 1.000 milioni di euro;
condivisa, a tale ultimo proposito, la modifica introdotta nel corso dell'esame da parte del Senato, ai sensi della quale le risorse integrative di cui al comma 2 dell'articolo 17 devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti;
valutato positivamente il contenuto dell'articolo 17-bis, introdotto dal Senato, ai sensi del quale viene apportata una novella all'articolo 34-septies del decreto-legge n. 4 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, al fine di aumentare, per le autorità portuali, gli importi entro i quali non si applicano, per gli anni 2006 e 2007, i limiti all'incremento della spesa disposti dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1. all'articolo 12, comma 1, siano precisati i requisiti tecnico-professionali che i soggetti privati devono possedere per potere erogare il servizio di trasporto di linea di passeggeri, specificando altresì quali siano le modalità che i comuni devono seguire per l'individuazione dei nuovi soggetti chiamati ad erogare il servizio di trasporto;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire, con riferimento all'ambito territoriale, la competenza degli uffici comunali e degli sportelli telematici dell'automobilista ai fini dell'attuazione della procedura amministrativa di autenticazione delle sottoscrizioni per i trasferimenti di proprietà dei beni mobili registrati;
b) con riferimento al medesimo articolo 7, comma 1, sia altresì valutata l'esigenza, con riguardo agli sportelli telematici dell'automobilista, di definire modalità tali da assicurare l'effettiva tracciabilità delle sottoscrizioni ivi autenticate, procedendo altresì alla individuazione dei soggetti che, nell'ambito delle stesse strutture, possono essere incaricati di svolgere l'autenticazione;
c) con riferimento all'articolo 12, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di effettuare un coordinamento del suo contenuto normativo con la disciplina generale sul trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) con riguardo all'articolo 12, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire quale sia la relazione tra il suo contenuto normativo e le previsioni del codice della strada relative


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alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, atteso che le fattispecie ivi contemplate sembrerebbero analoghe;
e) valutino, infine, le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 14-bis nei termini di una novella al codice delle comunicazioni elettroniche, recato dal decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, tenuto conto che tale fonte normativa reca già disposizioni che attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di imposizione di precisi obblighi alle imprese, qualora, in esito all'analisi del mercato, un'impresa venga designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico.


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ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005. (C. 1253 Governo).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006. (C. 1254 Governo).

Tabella 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella 11: Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2006.

RELAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1253 Governo, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005, relativamente alle parti di propria competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1254 Governo, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006 per i profili di competenza e, in particolare, la Tabella n. 10 recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle parti di competenza, nonché la Tabella n. 11, recante lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00031 Floresta: Vigilanza del Governo sullo sviluppo, la privatizzazione e la gestione globale dell'aeroporto di Catania.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel premettere che il Governo e questa Amministrazione seguono con attenzione le vicende relative all'aeroporto di Catania-Fontanarossa, si riportano alcune informazioni in merito a quanto rappresentato nell'interrogazione all'esame della odierna seduta della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.
L'aeroporto di Catania Fontanarossa, che com'è noto é certificato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile a decorrere dal 30 maggio 2004, è gestito dalla Società Aeroporto Catania, ente di gestione parziale, il cui capitale è interamente posseduto da A.S.A.C - Azienda Speciale Aeroporto Catania, in qualità di socio unico.
All'esito di una positiva istruttoria, l'ENAC ha deliberato l'affidamento alla SAC s.p.a. della gestione totale (quarantennale) dell'aeroporto di Catania, evidenziando tuttavia ai fini del consolidamento della compagine societaria la rilevanza di una fusione, tra S.A.C. e A.S.A.C, le cui quote sono peraltro possedute da soggetti pubblici.
In siffatto contesto, la documentazione relativa alla vicenda de qua è stata trasmessa dall'ENAC al Ministero dei trasporti, cui competono le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 250 del 1997.
Dall'esame di tale documentazione, è emersa la particolare situazione societaria caratterizzata dalla presenza di una società per azioni, S.A.C. s.p.a., e di una Associazione, A.S.A.C., socio unico della citata S.A.C. e per la quale occorre qualificare la natura del capitale.
Il Ministero ha provveduto, quindi, a formulare all'Ente le osservazioni di competenza e, nello stesso tempo, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il parere in merito alla rispondenza dell'attuale assetto societario della S.A.C. S.p.a. alle specifiche clausole previste dall'articolo 2 del regolamento n. 521 del 1997, nonché alla trasformazione operata dall'A.S.A.C., azienda speciale, in S.A.C., associazione privata, senza mutare la composizione societaria e la natura del capitale (in capo a soggetti pubblici).
Le considerazioni che l'Amministrazione finanziaria ha reso, in risposta al quesito ministeriale, si sono incentrate sulla necessità di qualificare la natura del soggetto che detiene il possesso delle azioni della S.A.C. S.p.a., ossia l'A.S.A.C. (associazione di diritto privato), al, fine di poter stabilire se, l'operazione svolta e più sopra descritta, si compendia in una privatizzazione irregolare della S.A.C. S.p.a., irrispettosa di quanto disposto dal regolamento n. 521 del 1997. A parere della citata Amministrazione, non sembra essere pregiudicato alcun obiettivo che potrebbe essere conseguito con un procedimento di privatizzazione - nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa - che associ soggetti riconducibili al settore privato.
È stata, infine, sottolineata la necessità che la fusione dei due soggetti dia un assetto proprietario conforme all'ordinamento,


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eliminando qualsiasi duplicazione di costi non correlati a sostanziali benefici.
Nel corso degli incontri tenutisi nel mese di giugno presso l'ENAL, i rappresentanti dell'A.S.A.C. hanno comunicato l'avvio del procedimento di fusione per incorporazione, peraltro già deliberato. L'iter prevede precisi adempimenti a conclusione dei quali interverrà la convocazione dell'assemblea straordinaria da parte del nuovo soggetto creato con la fusione, per l'adozione del nuovo statuto e per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione.
Nel prendere atto di quanto comunicato dall'A.S.A.C. e nel confermare la piena autonomia della stessa nel porre in essere gli adempimenti in ordine alla propria trasformazione societaria, l'ENAC ha evidenziato che la fusione per incorporazione di S.A.C. in A.S.A.C., che definisce un nuovo soggetto, comporterà, ai fini del mantenimento della certificazione di aeroporto, un riesame dell'assetto gestionale-organizzativo rispetto a quello della S.A.C., già positivamente valutato.
Analogamente verranno condotte dall'ENAC verifiche in ordine allo statuto, che sarà adottato nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 521 del 1997, nonché al programma di intervento per il rilascio della gestione totale.
Per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali, oltre a registrarsi un ritardo per quanto attiene la realizzazione delle infrastrutture, si è chiesto all'Ente gestore di poter disporre del piano quarantennale degli investimenti e relativi cronoprogrammi, dei piani economico-finanziari presentati dalla Società di gestione, la cui acquisizione è necessaria anche in vista della trasmissione alla Corte dei Conti dell'eventuale decreto di affidamento interministeriale, nonché di una apposita relazione sullo stato di realizzazione delle opere.
Nel corso di apposita riunione tenutasi il giorno 14 giugno 2006, convocata dal Commissario Straordinario Opere Strategiche di Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, 1'ENAC ha ribadito che i lavori in corso sullo scalo di Catania Fontanarossa sono quasi ultimati; la residua parte sarà completata entro ottobre 2006 con le relative certificazioni. L'Ente ha previsto che la nuova struttura dell'aeroporto di Catania entrerà in esercizio entro la fine del 2006.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00068 Caparini: Attività di contrasto dell'evasione fiscale del canone di abbonamento alla televisione da parte della Rai.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto parlamentare in esame si fa presente che la società RAI collabora con l'Amministrazione finanziaria nella gestione e nella riscossione - ordinaria e coattiva - del canone di abbonamento televisivo secondo le modalità stabilite nella convenzione approvata con decreto dell'allora Ministro delle finanze 23 dicembre 1988 (Gazzetta Ufficiale, n. 25 del 31 gennaio 1988) e successive modificazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 del vigente contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società RAI.
In riferimento all'invito contenuto nell'atto parlamentare in esame di adottare iniziative volte alla corretta applicazione del suddetto contratto di servizio nella parte in cui è richiamata la menzionata convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione del canone di abbonamento, si fa presente che il Garante per la protezione dei dati personali ha espressamente riconosciuto - con provvedimento del 12 luglio 2000 - la legittimità del trattamento dei dati personali svolta dalla RAI per conto dell'Agenzia delle entrate in materia di abbonamenti radiotelevisivi.
In tale sede il Garante ha sostenuto, infatti, che il trattamento da parte della Rai dei dati relativi agli abbonati appare lecito in termini generali, anche per quanto riguarda la raccolta, per conto dell'URAR-TV (ora Agenzia delle entrate - Sportello Abbonamenti alla Televisione), di ulteriori informazioni che l'amministrazione finanziaria può stipulare per la trasmissione di dati o documenti (...) rispettivamente con i comuni (...) e con soggetti erogatori di servizi (esempio, per l'energia elettrica o la telefonia).
Si fa, inoltre, presente che, stando a quanto comunicato dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle prerogative di monitoraggio e controllo delle attività di cooperazione all'accertamento ed alla riscossione del canone radiotelevisivo svolte dalla RAI spettanti all'Agenzia stessa in base al vigente rapporto convenzionale, è stata, comunque, avviata una specifica istruttoria nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana al fine di individuare eventuali situazioni di criticità in merito al rispetto della normativa sulla riservatezza.
A completamento di informazione si significa che la RAI ha precisato di aver fornito alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la copia dell'esposto di cui è cenno nell'atto ispettivo in esame, che, ancorché privo degli allegati, avrebbe reso possibile alla Commissione stessa di acquisire una conoscenza dettagliata della vicenda.