XIV Commissione - Giovedì 27 luglio 2006


Pag. 167

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005 (C. 1253 Governo).

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006. (C. 1254 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1253 recante «Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005»,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

esaminato, altresì, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1254 recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006» e la Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, limitatamente alle parti di competenza;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


Pag. 168

ALLEGATO 2

DL. 223/06: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (C. 1475 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato l'A.C. 1475, recante conversione in legge del decreto legge 4 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,
rilevato che il provvedimento, ispirandosi a criteri di equità e di tutela degli utenti e dei consumatori, avvia una sostanziale liberalizzazione in una pluralità di settori, quali, ad esempio, i servizi professionali, la distribuzione commerciale, la produzione del pane, la distribuzione dei farmaci, il servizio dei taxi, l'assicurazione contro la responsabilità civile auto ed i conti correnti bancari;
considerato che in tal modo si persegue l'obiettivo di eliminare ostacoli al corretto funzionamento del mercato e della libera concorrenza, in linea con i principi e la normativa europei nonché con gli obiettivi della Strategia di Lisbona, che include tra le misure prioritarie ai fini del rilancio della competitività e della crescita dell'economia europea la liberalizzazione del mercato dei servizi;
apprezzato che le misure recate dal provvedimento sono ispirate da una prospettiva e da obiettivi puntuali che coordinano le liberalizzazioni con la salvaguardia di diritti e interessi generali di carattere sociale ed economico, quali riconosciuti dalla Carta europea dei diritti fondamentali;
evidenziato, in particolare, come l'articolo 1, nel definire le finalità e l'ambito di intervento del Titolo I del decreto legge, specifichi che esso detta le misure necessarie per garantire il rispetto dei principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, di cui agli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché del principio di concorrenza;
sottolineato, in particolare, che quest'ultimo principio, derivante dal combinato disposto degli articoli 3, paragrafo 1, lett. c) e g), e 4, paragrafo 1, del TCE, postula che l'azione della Comunità comporti un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nonché un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno, nel quadro degli obiettivi generali della crescita,dello sviluppo, e della convergenza nell'accesso ai diritti ed alle opportunità;
osservato che le disposizioni di cui agli articoli 2 e 7, relative ai servizi professionali, rispondono all'esigenza di liberalizzazione del settore, in linea con quanto richiesto dalla Commissione europea nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionalità» del febbraio


Pag. 169

2004 nonché nella Comunicazione ai servizi professionali, e all'esigenza di proseguire la riforma, presentata il 5 settembre 2005. Riforma apprezzata, in particolare, per la liberalizzazione del prezzo della prestazione, che tende a favorire una competitività tra i professionisti più fondata sulla qualità delle prestazioni e sulla trasparenza dell'informazione, in conformità con quanto affermato dalla Commissione europea, nell'ambito della citata Relazione, secondo cui l'esistenza di prezzi fissi o minimi ha effetti dannosi sulla concorrenza, in quanto essi riducono seriamente i vantaggi che ai consumatori possono derivare dai mercati concorrenziali senza peraltro garantire prezzi inferiori né impedire l'offerta di servizi di qualità scadente;
sottolineato come, in relazione all'attuale disciplina delle tariffe, risultino in corso specifiche procedure d'infrazione e, in particolare, le procedure avviate nel dicembre 2005 dalla Commissione nei confronti dell'Italia con una lettera di messa in mora complementare - in cui si rileva l'incompatibilità con i gli articoli 43 e 49 del Trattato CE delle norme nazionali in materia di tariffe di onorari minimi e massimi per le attività degli avvocati - nonché con l'invio di un parere motivato - con il quale constata l'incompatibilità con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE delle norme nazionali in materia di tariffe minime per le prestazioni di architetti ed ingegneri;
rilevato, inoltre, che l'articolo 5 detta disposizioni in materia di vendita di farmaci e titolarità di farmacie, abrogando tra l'altro le disposizioni che consentivano agli eredi di detenere temporaneamente la partecipazione a tali società anche in mancanza dei necessari titoli;
ricordato, peraltro, che l'Italia é stata deferita dalla Commissione europea alla Corte di giustizia per la disciplina restrittiva in tema di assunzione di partecipazioni e di proprietà delle farmacie per contrasto con gli articoli 43 e 56 del Trattato CE, dal momento che il divieto per le persone fisiche che non possiedono un diploma di laurea in farmacia di assumere la titolarità di farmacie private impedisce l'acquisto di partecipazioni o lo stabilimento di farmacie a tutti gli operatori, in particolare quelli di altri Stati membri, che non sono in possesso del diploma di farmacista;
evidenziato, altresì, che il Titolo II del provvedimento contiene misure di sostegno nonché di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, in linea con la strategia di risanamento dei conti pubblici, delineata nel documento di programmazione economico finanziaria 2007- 2011, con l'obiettivo di raggiungere nel 2007 un rapporto deficit/PIL inferiore al 3%, secondo l'impegno derivante dalla raccomandazione del Consiglio UE nell'ambito della procedura di disavanzo eccessivo, avviata nei confronti dell'Italia nel luglio 2005;
apprezzati, in particolare, l'articolo 18 che aumenta la dotazione del Fondo per le politiche sociali, nonché il Capo II, recante interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità , in coerenza con gli orientamenti dell'UE che promuovono, anche nell'ambito della strategia di Lisbona, accanto alla crescita economica e al rilancio della competitività, la protezione e l'inclusione sociale, le pari opportunità e le politiche familiari;
rilevata l'opportunità di rafforzare la cooperazione con gli altri Stati membri dell'UE nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, secondo le indicazioni definite dalla Commissione nella strategia coordinata al fine di migliorare la lotta alle frodi fiscali (COM(2006)254), anche in vista della riunione del Consiglio ECOFIN di dicembre 2006 che esaminerà specificamente questi profili;
considerata, in particolare, l'esigenza di un maggiore utilizzo degli strumenti offerti dal Regolamento (CE) n. 1798/2003 in tema di cooperazione amministrativa in materia di IVA,


Pag. 170


esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire sulla disciplina della titolarità di farmacie, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico», in modo da superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per la disciplina restrittiva in tema di assunzione di partecipazioni e di proprietà delle farmacie per contrasto con gli articoli 43 e 56 del Trattato CE.


Pag. 171

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 12).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (A0012);
osservato che il 29 aprile 2006 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 152 del 2006, che - in attuazione della delega conferita dal Parlamento con la legge n. 308 del 2004 - ha riscritto la normativa relativa a valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali;
considerato che le innovazioni normative recate dal decreto sono idonee a produrre molteplici effetti sotto il profilo dell'adeguamento dell'ordinamento italiano al diritto comunitario: da un lato sono state, almeno formalmente, recepite alcune direttive, evitando o ponendo termine a procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro paese; dall'altro sono state invece introdotte modifiche alla normativa sostanziale di tutela dell'ambiente ispirate a principi e finalità estranee al diritto comunitario che, com'è noto, reca, proprio in materia ambientale, un quadro regolatorio molto avanzato, consolidato e non facilmente eludibile;
rilevato che queste carenze del decreto legislativo n. 152 sono particolarmente evidenti nella materia della gestione di rifiuti, ove sono state codificate, e in alcuni casi peggiorate, disposizioni che erano già oggetto di procedure di infrazione in corso;
considerato che un primo intervento è stato attuato dal Governo con il decreto legge n. 173 del 12 maggio 2006, che ha prorogato il termine di entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo, in materia di VIA, VAS e IPPC, per la quale non si ponevano i rischi di incertezza, in quanto lo stesso decreto ne prevedeva l'efficacia differita;
considerato altresì che un secondo intervento volto a correggere gli effetti negativi del decreto è stato effettuato con la comunicazione del 26 giugno 2006 del Ministero dell'ambiente con la quale è stata dichiarata l'inefficacia di diciassette dei diciotto decreti emanati in attuazione del decreto n. 152, per omesso preventivo invio dei decreti alla Corte dei Conti per il necessario controllo;
valutate pertanto positivamente le finalità dello schema di decreto legislativo in esame, riconducibili all'obiettivo di preparare e accelerare una riforma delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 152 - e segnatamente di quelle che espongono il nostro paese a procedure di infrazione per incompatibilità con il diritto comunitario - senza peraltro esporre cittadini, imprese e pubbliche amministrazione a vuoti normativi, incertezza giuridica e contenziosi dinanzi all'autorità giudiziaria,


Pag. 172


esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
in merito al comma 3 dell'articolo 1, in considerazione della circostanza che l'istituzione e la piena operatività dei distretti idrografici rappresenta un elemento non secondario del recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2000/60/CE, si valuti l'opportunità di inserire nella pur opportuna disposizione transitoria un chiaro riferimento alla necessità di adeguare pienamente, entro il più breve termine, l'assetto istituzionale dei bacini idrografici alle disposizioni comunitarie.