I Commissione - Mercoledì 13 settembre 2006


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ALLEGATO 1

DL 253/2006: Partecipazione italiana missione in Libano (C. 1608 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1288 Governo, di conversione del decreto legge n. 253 del 2006 recante «Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite»;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», «difesa e Forze armate» e «sistema tributario e contabile dello Stato», che, rispettivamente, le lettere a), d) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
osservato altresì che per gli aspetti disciplinati dall'articolo 5 rileva altresì la materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

DL 251/2006: Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica (C. 1610 Governo)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1610 Governo, di conversione del decreto legge n. 251 del 2006, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica»;
rilevato che le disposizioni da esso recate, riguardando la tutela della fauna selvatica e la conseguente regolazione del prelievo venatorio, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che la disciplina in esame, in quanto volta a consentire l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria in presenza di procedure di infrazione può essere altresì ricondotta alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato inoltre che gli interventi sostitutivi disciplinati dagli articoli 7 e 8 appaiono riconducibili al dettato costituzionale di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione - che prevede, in particolare, che «il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni (...) nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali e della normativa comunitaria» e demanda alla legge il compito di definire «le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione» - nonché alla relativa normativa ordinaria di attuazione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 3

DL 251/2006: Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica (C. 1610 Governo)

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1610 Governo, di conversione del decreto legge n. 251 del 2006, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica»;
rilevato che le disposizioni da esso recate, riguardando la tutela della fauna selvatica e la conseguente regolazione del prelievo venatorio, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che la disciplina in esame, in quanto volta a consentire l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria in presenza di procedure di infrazione può essere altresì ricondotta alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato inoltre che gli interventi sostitutivi disciplinati dagli articoli 7 e 8 appaiono riconducibili al dettato costituzionale di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione - che prevede, in particolare, che «il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni (...) nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali e della normativa comunitaria» e demanda alla legge il compito di definire «le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione» - nonché alla relativa normativa ordinaria di attuazione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire i rapporti esistenti tra l'intervento sostitutivo ivi previsto in materia di deroghe al prelievo venatorio e le procedure per l'applicazione del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, previste dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, nonché le procedure per l'adozione di misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario previste dalla n. 11 del 2005, eventualmente adottando le necessarie misure di coordinamento;


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b) con riguardo all'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, in ragione della proporzionalità tra il provvedimento sostitutivo e le finalità perseguite richiesta dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 131 del 2003, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in luogo dell'abrogazione e dell'annullamento, rispettivamente, delle leggi e degli atti regionali difformi dalle disposizioni comunitarie, la loro inefficacia.


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ALLEGATO 4

DL 251/2006: Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica (C. 1610 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1610 Governo, di conversione del decreto legge n. 251 del 2006, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica»;
rilevato che le disposizioni da esso recate, riguardando la tutela della fauna selvatica e la conseguente regolazione del prelievo venatorio, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che la disciplina in esame, in quanto volta a consentire l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria in presenza di procedure di infrazione può essere altresì ricondotta alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato inoltre che gli interventi sostitutivi disciplinati dagli articoli 7 e 8 appaiono riconducibili al dettato costituzionale di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione - che prevede, in particolare, che «il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni (...) nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali e della normativa comunitaria» e demanda alla legge il compito di definire «le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione» - nonché alla relativa normativa ordinaria di attuazione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire i rapporti esistenti tra l'intervento sostitutivo ivi previsto in materia di deroghe al prelievo venatorio e le procedure per l'applicazione del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, previste dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, nonché le procedure per l'adozione di misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario previste dalla n. 11 del 2005, eventualmente adottando le necessarie misure di coordinamento;


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b) con riguardo all'articolo 8, comma 1, ultimo periodo, in ragione della proporzionalità tra il provvedimento sostitutivo e le finalità perseguite richiesta dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 131 del 2003, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in luogo dell'abrogazione e dell'annullamento, rispettivamente, delle leggi e degli atti regionali difformi dalle disposizioni comunitarie, la loro inefficacia;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo forme di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.