VI Commissione - Marted́ 19 settembre 2006


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00181 Gianfranco Conte e Gioacchino Alfano: Misure concernenti la sentenza della Corte di giustizia europea sulla detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di autoveicoli.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

GIANFRANCO CONTE e GIOACCHINO ALFANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Corte di giustizia europea, con una sua recentissima sentenza del 14 settembre 2006, ha sancito l'illegittimità, per contrasto con la direttiva 77/388/CEE (VI direttiva IVA), della normativa nazionale, più volte prorogata a partire dal 1979, che prevede limitazioni della detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di autoveicoli che non formino oggetto dell'attività di impresa e sulle relative operazioni di manutenzione e rifornimento;
in particolare la Corte ha ritenuto non conformi al dettato dell'articolo 17, comma 7, della VI direttiva, il quale stabilisce che può essere limitato solo per motivi congiunturali e previa consultazione del Comitato IVA il generale diritto del soggetto passivo IVA a dedurre dall'imposta di cui è debitore l'imposta sul valore aggiunto assolta per le merci e i servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette ad imposta, fornite o prestati da altro soggetto IVA, le norme di cui all'articolo 19-bis 1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui all'articolo 30, comma 4, della legge n. 388 del 2000, le quali limitano la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto ed all'acquisizione mediante leasing di ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, ed all'acquisto dei relativi carburanti;
come riconosciuto dallo stesso Viceministro dell'economia Visco, le ripercussioni sul bilancio statale delle sentenza saranno pesanti e non eludibili, anche in considerazione degli effetti retroattivi che, per esplicita statuizione della Corte, essa dispiegherà per gli anni 2000-2004;
in particolare, secondo le stime elaborate da organismi specializzati riferite da organi di stampa, l'innalzamento della detraibilità a fini IVA degli acquisti di veicoli e delle relative spese di esercizio al 50 per cento determinerà circa 2,8 miliardi annui di maggiori detrazioni ed un effetto negativo per l'Erario pari a circa 2,5 miliardi di euro su base annua ed a circa 10 miliardi di euro nel complesso, considerati gli effetti retroattivi -:
quali misure urgenti il Governo intenda assumere per ottemperare al dettato della sentenza, nonché per porre rimedio alla riduzione delle entrate tributarie ed al diritto, per i contribuenti ai quali è stata applicata la limitazione della possibilità di detrazione delle predette spese, di ricalcolare in diminuzione il proprio debito d'imposta nei confronti dell'Erario.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00181 Gianfranco Conte e Gioacchino Alfano: Misure concernenti la sentenza della Corte di giustizia europea sulla detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di autoveicoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto, all'indomani della sentenza della Corte di Giustizia europea alla quale gli Onorevoli interroganti fanno riferimento, è stato convocato d'urgenza il Consiglio dei Ministri proprio allo scopo di dare a quella sentenza immediata esecuzione e mettere subito i contribuenti interessati in condizione di sapere come devono comportarsi evitando rischi di confusione e di comportamenti fiscalmente imprecisi.
Quella sentenza, in realtà, era attesa e prevedibile dopo che la Commissione si era pronunciata in modo inequivoco sui limiti della indetraibilità dell'Iva per le vetture aziendali, tanto che nella legislatura che fu governata dal centrosinistra l'Italia aveva subito avviato le trattative per compiere un graduale rientro nella regola europea, stabilendo già nel 2001 una prima riduzione del limite di indetraibilità che, originariamente, riguardava il 100 per cento dei costi.
Purtroppo quel percorso di rientro è stato completamente abbandonato nella legislatura successiva, ignorando anche la presentazione del ricorso alla Corte di Giustizia promosso nel 2004 dalla Stradasfalti srl.
Adesso stiamo intervenendo prontamente ed è innegabile che l'adeguamento comporterà un onere non indifferente del quale è necessario tenere conto nella manovra correttiva dei conti pubblici. L'ammontare dell'onere non è, al momento, quantificabile poiché sono in corso le analisi necessarie da parte dell'Amministrazione che dovrà valutare, insieme con l'alleggerimento dell'Iva al quale i contribuenti hanno diritto, anche l'aggravio dell'imposta sul reddito derivante dalla riduzione delle spese deducibili (Iva non detratta) che quell'alleggerimento comporta.
La complessità di questi calcoli, del resto, impedisce che il recupero dell'Iva indebitamente versata dai contribuenti possa avvenire con gli ordinari criteri della compensazione: per questo l'Amministrazione fornirà entro ottobre - come è già stato annunciato - la modulistica necessaria grazie alla quale le richieste di rimborso potranno essere inoltrate.
Per concludere, a fronte di questa nuova necessità emersa a seguito della sentenza della Corte di Giustizia, il Governo si è mosso con la massima prontezza mobilitando l'Amministrazione e offrendo subito, ai contribuenti, il percorso utile per il rispetto dei loro diritti.


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00182 Leo: Problematiche derivanti dall'introduzione dell'obbligo di invio telematico del modello F24.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i contribuenti ed i professionisti stanno incontrando notevoli difficoltà nell'avvio delle procedure per l'invio telematico del modello F24 introdotte dal decreto-legge n. 223 del 2006;
il decreto-legge ha infatti eliminato la possibilità, per i contribuenti titolari di partita IVA, di utilizzare il modello F24 cartaceo per i propri versamenti tributari e contributivi, costringendoli, a partire dal 1o ottobre prossimo ad attrezzarsi per inviare tale modello secondo modalità telematiche 2006, ovvero ad avvalersi degli intermediari fiscali o delle banche per l'effettuazione dei versamenti;
l'obbligo repentinamente introdotto comporta evidentemente notevoli complicazioni per i contribuenti, in particolare per quelli di minori dimensioni, che non dispongono normalmente delle strutture organizzative e delle conoscenze tecniche necessarie per realizzare in proprio i versamenti on line;
particolarmente gravi risultano le conseguenze per i curatori fallimentari, i quali si troveranno nella sostanziale impossibilità di assolvere correttamente l'obbligo imposto dalla nuova normativa;
in tale contesto è evidente come la maggior parte dei contribuenti sarà costretta ad avvalersi dei servizi di trasmissione telematica assicurati dai professionisti e dalle banche, i quali dovranno, ovviamente, essere adeguatamente remunerati, ed andrà pertanto incontro ad ulteriori oneri, il cui ammontare dovrà essere monitorato in seguito ma che può fin d'ora essere indicativamente quantificato in varie decine di euro per ogni operazione -:
quali misure urgenti il Governo intenda adottare al fine di evitare che l'introduzione dei nuovi obblighi abbia effetti dirompenti su un'ampia categoria di contribuenti, in particolare valutando l'opportunità di far slittare, dal 1o ottobre al 1o gennaio 2007, il termine previsto dalla legge n. 248 del 2006 per i pagamenti con l'F24 on line di tasse e contributi previdenziali da parte dei titolari di partita IVA, di modificare, con lo strumento della legge finanziaria per il 2007, le nuove disposizioni, escludendo dall'obbligo di versamento in via telematica alcune categorie di contribuenti IVA (per esempio, artigiani e commercianti con un modesto volume d'affari), nonché di consentire anche ai gruppi societari di effettuare direttamente, e non solo attraverso intermediari, i pagamenti on line.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00184 Fogliardi: Problematiche derivanti dall'introduzione dell'obbligo di invio telematico del modello F24.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

FOGLIARDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con decorrenza 1o ottobre 2006, in base alla legge n. 248 del 2006, tutti i contribuenti muniti di partita IVA dovranno provvedere ai pagamenti di tutte le relative imposte contributive, previdenziali, fiscali e amministrative con modello F24 avvalendosi esclusivamente di modalità telematiche, anche tramite intermediari;
detto adempimento comporterà un radicale cambiamento nelle abitudini e nei comportamenti dei contribuenti che dovranno delegare il tutto a studi o organizzazioni professionali all'uopo predisposte;
dette strutture ed organizzazioni professionali non sono nella condizione di poter rispettare il suddetto termine in quanto dovranno ottenere l'autorizzazione dai rispettivi clienti a poter operare direttamente su un conto corrente intestato all'azienda e da questo accreditare il tutto tramite modello F24 all'Agenzia delle Entrate -:
quali misure si intendano adottare, in modo particolare con l'imminente presentazione della manovra finanziaria per l'anno 2007, verificando l'ipotesi di far slittare il suddetto termine al 1o gennaio 2007 e possibilmente sgravare dall'adempimento le piccole imprese con irrisori volumi d'affari.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00182 Leo: Problematiche derivanti dall'introduzione dell'obbligo di invio telematico del modello F24.

Interrogazione n. 5-00184 Fogliardi: Problematiche derivanti dall'introduzione dell'obbligo di invio telematico del modello F24.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che stabilisce che, dal 1o ottobre 2006, i titolari di partita IVA sono tenuti a effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali - dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari, l'onorevole Leo segnala che:
l'obbligo repentinamente introdotto comporta notevoli complicazioni per i contribuenti ed in particolare per quelli di minori dimensioni che non dispongono normalmente delle strutture e delle conoscenze tecniche necessarie ad effettuare i versamenti on line;
i curatori fallimentari si troveranno nella sostanziale difficoltà di assolvere l'obbligo;
in tale contesto la maggior parte dei contribuenti sarà costretta ad avvalersi dei servizi di trasmissione telematica assicurati dagli intermediari abilitati con conseguente aggravio di oneri a proprio carico.

La S.V. Onorevole chiede, pertanto, al Governo di valutare l'opportunità di far slittare dal 1o ottobre 2006 al 1o gennaio 2007 l'obbligatorietà, per i titolari di partita IVA, di eseguire i versamenti con modalità telematiche, nonché di escludere da tale obbligo alcune categorie di contribuenti con un modesto volume d'affari.
Chiede, infine, di consentire anche ai gruppi societari di effettuare direttamente, e non solo attraverso intermediari, i pagamenti on line.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha riferito che la norma in questione è finalizzata a una più efficiente gestione dei versamenti fiscali e contributivi, in modo che i relativi dati siano immediatamente nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria a vantaggio anche degli stessi contribuenti. Per rendere il più possibile agevole ai contribuenti il rispetto di quanto disposto dalla citata norma, la citata Agenzia rammenta che il versamento unitario delle imposte e dei contributi può essere eseguito per via telematica:
a) direttamente:
mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) e seguendo gli stessi criteri e modalità utilizzati per la presentazione telematica delle dichiarazioni;
ricorrendo ai servizi di home/remote banking (CBI) offerti dalle banche, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia;
b) tramite gli intermediari abilitati a Entratel:
che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle entrate - rivolta agli intermediari definiti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 - e che


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utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione «Servizi» del sito Web di Entratel;
che si avvalgono dei predetti servizi di home/remote banking.

Gli strumenti che consentono di eseguire per via telematica i versamenti con F24 sono disponibili, per gli utenti dei servizi on line dell'Agenzia delle entrate sin dal 2001 e sono stati ulteriormente implementati nel 2002 consentendone l'uso anche agli intermediari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
Le specifiche applicazioni informatiche per la predisposizione degli F24 da trasmettere per via telematica sono fornite gratuitamente e sono scaricabili dal sito dell'Agenzia (F24 on line) o da quello del servizio Entratel (F24 cumulativo).
Relativamente alla richiesta di poter escludere da tale obbligo alcune categorie di contribuenti, con comunicato stampa del 14 settembre 2006, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti obbligati al versamento telematico, ai quali fosse inibita per cause oggettive la possibilità di accedere a un proprio conto corrente bancario, possono utilizzare il modello F24 cartaceo oppure possono rivolgersi a un intermediario che aderisce al CBI del sistema bancario.
Al fine di semplificare il più possibile gli adempimenti a carico dei contribuenti, soprattutto di quelli con un modesto volume di affari, l'Agenzia sta valutando la possibilità di ampliare i servizi offerti ai cittadini integrando la consueta attività di assistenza con una procedura che consenta di effettuare i versamenti on line attraverso gli uffici locali della stessa Agenzia, diffusi capillarmente sul territorio nazionale.
Con riguardo alla richiesta di consentire ai gruppi societari di effettuare direttamente, e non solo attraverso intermediari, i pagamenti on line, il medesimo comunicato stampa del 14 settembre 2006, ha chiarito che le società appartenenti ai gruppi societari, non sono in possesso dei requisiti per essere comprese nel novero degli intermediari che possono aderire alla vigente convenzione F24 cumulativo. Pertanto, fino a quando non sarà individuata una soluzione che legittimi le predette società a eseguire i versamenti per conto delle altre società del gruppo, cui appartengono mediante il servizio Entratel, i versamenti telematici di queste ultime potranno essere eseguiti o direttamente da ciascuna società - mediante i servizi telematici dell'Agenzia - o ricorrendo al CBI del sistema bancario, che ammette i versamenti eseguiti attraverso terzi.


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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00183 Reina ed altri: Possesso del patentino di bilinguismo da parte del personale della Guardia di finanza in servizio nella provincia di Bolzano.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

REINA, ZELLER, BRUGGER e WIDMANN. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, nel reclutamento del personale statale non soggetto alla cosiddetta proporzionale vigente nella Provincia Autonoma di Bolzano, e quindi anche di quello della Guardia di Finanza, deve essere riservata, in base al fabbisogno del personale occorrente per l'espletamento dei compiti, una aliquota di posti per candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca da certificare con il cosiddetto patentino di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976;
l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 prevede 4 tipi di attestato riferiti al titolo di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali: A) diploma di laurea; B) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità); C) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (terza media); D) licenza di scuola elementare -:
quanti appartenenti della Guardia di Finanza, attualmente in servizio nella Provincia di Bolzano, siano in possesso del patentino di bilinguismo corrispondente al titolo di studio prescritto per l'accesso alla relativa funzione, con indicazione della percentuale rapportata al totale della relativa categoria e dei partecipanti ai concorsi riservati per i bilingui di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 dichiarati idonei.


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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-00183 Reina ed altri: Possesso del patentino di bilinguismo da parte del personale della Guardia di finanza in servizio nella provincia di Bolzano.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla question time in esame, il Comando Generale della Guardia di finanza ha fatto presente quanto segue.
Il numero degli appartenenti al Corpo in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in servizio nella provincia di Bolzano, è complessivamente pari a 325 unità, così distinte:
n. 4 ufficiali;
n. 77 ispettori;
n. 83 sovrintendenti;
n. 161 appuntati/finanzieri.

Il personale complessivamente in servizio nella suddetta provincia ammonta a numero 506 unità (di cui n. 11 ufficiali, n. 140 ispettori, n. 103 sovrintendenti e n. 252 appuntati/finanzieri) e la percentuale dei bilinguisti sul totale dei militari impiegati è pari al 64 per cento.
In riferimento ai posti riservati ai possessori dell'attestato in argomento il Comando Generale ha osservato che nel corso del corrente anno, non vi sono a tutt'oggi vincitori e che il dato, tuttavia, non appare significativo in considerazione del fatto che la maggior parte delle procedure concorsuali non si è ancora conclusa.
Il Comando Generale ha, infine, rappresentato che nel corso del 2005 un candidato è risultato vincitore nella procedura per il reclutamento di quattro sottotenenti del «ruolo speciale», riservato ai militari del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e che un candidato è risultato vincitore nella procedura per il reclutamento di numero 186 allievi marescialli, riservato ai militari del Corpo.


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ALLEGATO 8

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005. C. 1253 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1253, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005;
evidenziato come l'economia italiana non abbia registrato nel 2005 alcuna crescita, a fronte di una dinamica assai positiva dell'economia mondiale, e di un tasso di crescita, pari all'1,3 per cento, registrato nei Paesi dell'area dell'euro;
segnalato il negativo andamento delle principali variabili di finanza pubblica nel corso del 2005, nell'ambito delle quali si segnalano la crescita, fino al 4,1 per cento del PIL, dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la riduzione dell'avanzo primario allo 0,4 per cento del prodotto, e la risalita del livello del debito pubblico, che, toccando il 106,4 per cento del PIL, è tornato dopo diversi anni a crescere;
rilevato come tutti i saldi del bilancio dello Stato abbiano registrato nel 2005 un peggioramento rispetto ai risultati dell'anno precedente, sia per quanto riguarda la competenza sia per quanto riguarda la cassa, ma un miglioramento rispetto alle previsioni iniziali e definitive;
evidenziato come il Rendiconto segnali, rispetto al consuntivo 2004, un incremento dell'entità complessiva degli accertamenti relativi alle entrate finali, sostanzialmente riconducibile all'aumento degli accertamenti relativi alle entrate extratributarie, a fronte del quale si segnala un decremento delle entrate tributarie, particolarmente significativo per ciò che attiene alle imposte sul patrimonio e sul reddito;
sottolineato come anche gli impegni per spese finali assunti complessivamente nel 2005 risultino significativamente incrementati rispetto all'anno precedente, in particolare a causa dell'incremento degli impegni relativi a spese di parte corrente;
segnalato, in linea generale, come si confermi anche per il rendiconto 2005 la tendenza, già emersa negli anni precedenti, ad un rilevante scostamento dei dati di consuntivo rispetto ai dati previsionali, sia per quanto concerne le entrate, sia per quanto riguarda le spese;
rilevato come la Corte dei conti abbia escluso le risultanze del capitolo n. 1262 dello Stato di previsione dell'entrata dal giudizio di regolarità sul rendiconto, in considerazione del fatto che le minori entrate, pari a 5.185 milioni di euro, registrate su tale capitolo a seguito dell'abrogazione dell'obbligo di versamento da parte delle banche dell'1,5 per cento di alcune somme riscosse, ha fatto venir meno la copertura della spesa del capitolo 3932 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
evidenziato come il rendiconto evidenzi l'esistenza di eccedenze di impegni e di pagamenti, di cui l'articolo 7 propone la sanatoria, tra le quali si segnala, in quanto attinente agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, un'eccedenza pari a 263,2 milioni di euro relativamente all'Unità


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previsionale di base 1.4.2, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato «Lotterie nazionali»;
evidenziato come gli accertamenti derivanti dal lotto, dalle lotterie e dalle altre attività di gioco manifestino un rilevante decremento rispetto al 2004;
richiamata la segnalazione della Corte dei conti secondo la quale la mancata iscrizione nel Conto del patrimonio del fondo di dotazione relativo all'Agenzia del demanio non consente di disporre di adeguati elementi informativi in ordine all'attendibilità delle attività finanziarie iscritte nel Conto stesso;
segnalata l'esigenza che il Conto consolidato della gestione statale e della società Patrimonio dello Stato S.p.A., sia maggiormente corredato di riferimenti metodologici e di criteri di calcolo, nonché dell'esposizione analitica degli impieghi dei beni trasferiti dallo Stato alla stessa Patrimonio dello Stato S.p.A. e dei risultati conseguiti, in considerazione del rilevante ruolo attribuito a tale società nel quadro della gestione del patrimonio pubblico;
considerata altresì l'esigenza, sottolineata dalla Corte dei conti nella relazione conclusiva, trasmessa alle Camere, dell'indagine sull'analisi dei risultati delle cartolarizzazioni, di verificare attentamente gli obiettivi, le modalità di realizzazione e i risultati raggiunti dai processi di cartolarizzazione dell'attivo patrimoniale dello Stato, con specifico riferimento alla cessione del patrimonio immobiliare pubblico,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare le soluzioni normative adeguate a risolvere la problematica, evidenziata dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione, concernente il capitolo 1262 dello stato di previsione dell'entrata, il quale, a seguito dell'abrogazione dell'obbligo di versamento da parte delle banche dell'1,5 per cento delle somme riscosse, ha registrato entrate insufficienti ad assicurare la copertura della spesa del capitolo 3932 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) si valuti l'opportunità di integrare gli elementi informativi contenuti nel Conto del patrimonio, relativamente al fondo di dotazione dell'Agenzia del demanio, al fine di valutare in modo più approfondito l'attendibilità delle attività finanziarie iscritte nel Conto stesso;
c) si valuti l'opportunità di integrare i riferimenti metodologici ed i criteri di calcolo, nonché di fornire un'esposizione analitica degli impieghi dei beni trasferiti dallo Stato alla società Patrimonio dello Stato S.p.A. e dei risultati da essa conseguiti, al fine di valutare appieno gli andamenti della gestione del patrimonio pubblico;
d) si valuti l'opportunità di avviare una compiuta riflessione sull'andamento complessivo dei processi di cartolarizzazione dell'attivo patrimoniale dello Stato, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare pubblico, al fine di verificare, anche alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte dei conti nella relazione conclusiva dell'indagine concernente l'analisi dei risultati delle cartolarizzazioni, l'ammontare complessivo degli oneri sostenuti, la congruità delle stime dei beni, l'ammontare degli utili realizzati dagli intermediari finanziari intervenuti, la reale riduzione degli oneri finanziari per la pubblica amministrazione, nonché la trasparenza e l'effettiva convenienza, in termini di rapporto tra valore del patrimonio ceduto e corrispettivi incassati, di tali operazioni, avviando inoltre una riflessione sugli obiettivi prioritari che si intendono perseguire attraverso il processo di cartolarizzazione, nonché circa l'opportunità di individuare forme di monitoraggio gestionale dell'attività delle diverse amministrazioni coinvolte nei predetti processi.


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ALLEGATO 9

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006. C. 1254 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno 2006.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1254, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2006;
evidenziato come il disegno di legge di assestamento segnali, sulla base delle previsioni assestate poste a confronto con le previsioni iniziali, un peggioramento del saldo netto da finanziare e degli altri saldi di bilancio, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa;
sottolineato come tale peggioramento sia da porre principalmente in relazione con l'andamento delle spese finali, soprattutto delle spese correnti primarie, che registrano un incremento solo parzialmente bilanciato dal miglioramento delle previsioni relative alle entrate finali;
considerato che il disegno di legge non tiene in considerazione gli effetti il decreto-legge n. 223 del 2006, il quale contiene sia disposizioni in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, sia interventi per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, disponendo tra l'altro, all'articolo 25, norme che dispongono l'accantonamento e l'indisponibilità di quote di stanziamento di unità previsionali di base del bilancio dello Stato 2006 specificamente indicate;
evidenziato come nel periodo gennaio-maggio 2006 le entrate tributarie dello Stato, calcolate secondo il criterio della competenza, abbiano registrato un aumento rispetto alle entrate accertate nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ascrivibile principalmente al positivo andamento del gettito IRPEF, al raddoppio del gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze e delle ritenute su interessi ed all'incremento del gettito IVA;
preso atto, peraltro, che, come segnalato dalla nota preliminare allo stato di previsione dell'entrata, al momento della presentazione del disegno di legge di assestamento non erano disponibili tutti gli elementi necessari per una quantificazione puntuale del gettito dell'esercizio finanziario 2005, non essendo in particolare ancora noti i dati concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, mentre è stato considerato nelle previsioni l'incremento di gettito correlato alla revisione delle stime operata con la recente operazione di verifica dei conti di finanza pubblica;


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rilevata, sul piano delle entrate extra tributarie, la riduzione dei proventi del gioco del lotto e delle altre attività di gioco, a fronte di un significativo incremento dei proventi da apparecchi e congegni di gioco;
rilevato come il disegno di legge di assestamento proponga variazioni che determinano, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, incrementi complessivi di spesa pari a 1,6 miliardi, riferiti sostanzialmente alla parte corrente,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.