XIV Commissione - Resoconto di marted́ 19 settembre 2006


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 settembre 2006. - Presidenza del presidente Franca BIMBI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Guido Tampieri e il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e Riforme istituzionali, Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 13.30.

Decreto-legge n. 251/2006: Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.
C. 1610 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Arnold CASSOLA (Verdi), relatore, rileva che il decreto-legge n. 251, del 2006, detta disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE (c.d. Direttiva uccelli) in materia di conservazione della fauna selvatica.
Il provvedimento è volto, infatti, a far fronte a quattro procedure di infrazione, avviate dalle istituzioni comunitarie nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa interna, nazionale e regionale, con la predetta direttiva.
Inoltre, la Corte di giustizia ha già condannato l'Italia, il 20 marzo 2003, per inadempimento nell'attuazione della direttiva 79/409/CE (Causa n. 378/01). La Corte ha infatti stabilito che l'Italia, non avendo classificato in misura sufficiente come Zone di protezione speciale i territori più idonei per numero e superficie, alla conservazione delle specie indicate nell'allegato 1 della direttiva in questione, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima.
Oltre a quelle prima ricordate, e citate nella relazione illustrativa del disegno di legge, vi sono poi ulteriori procedure di infrazione ancora in corso.
Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, rileva che gli articoli da 2 a 6 definiscono le misure di conservazione


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che debbono essere messe in atto nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) destinate alla salvaguardia di specie animali e vegetali, nonché di habitat naturali o seminaturali.
Gli articoli da 7 a 9 recano norme concernenti l'esercizio dell'attività venatoria.
L'articolo 7novella l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992 sulla caccia, al fine di definire secondo criteri più puntuali e restrittivi i confini entro i quali le regioni sono legittimate a disciplinare l'esercizio delle deroghe ai divieti di caccia ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (c.d. «caccia in deroga»). La disposizione chiarisce l'eccezionalità dei provvedimenti di deroga e ne prevede l'obbligo di motivazione specifica, limita la durata deroghe ad un anno, chiarisce che le deroghe non possono comunque riguardare specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione (e non già in «grave» diminuzione, come previsto in precedenza) prevede che il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) (unico organismo chiamato a pronunciarsi: non è quindi più consentita la possibilità di sostituire il parere dell'INFS con quello degli istituti riconosciuti a livello regionale) abbia carattere vincolante e, infine, richiama espressamente la normativa vigente sul potere sostitutivo d'urgenza statale attivabile in caso di inadempienza regionale.
L'articolo 8 dispone un intervento sostitutivo urgente statale nei confronti delle Regioni, prevedendo la sospensione degli effetti delle deroghe adottate dalle Regioni stesse in difformità dall'ordinamento comunitario e statale, nonché l'abrogazione e l'annullamento delle leggi e degli atti regionali difformi, una volta trascorso il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge senza che le Regioni abbiano provveduto ad adeguarvisi.
L'articolo 9 novella gli articoli 1, 18, 20 e 21 della legge n. 157 del 1992 sulla caccia, al fine di introdurre misure più rigorose e puntuali per la tutela della fauna selvatica.
In conclusione, il provvedimento in esame, che disciplina le zone di protezione e le relative misure di conservazione, e stabilisce criteri più precisi per la caccia in deroga, appare non solo compatibile con la normativa comunitaria, ma anche in grado di sanare le numerose procedure di infrazione in atto. Sulla base di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) si dichiara contrario al provvedimento. Esso, inoltre, per le modalità e i tempi di presentazione, costituisce un vero e proprio blitz del Governo nei confronti del Parlamento. Pur non negando che vi siano numerose procedure di infrazione in atto, non ritiene che questo di per sé faccia ravvisare i requisiti di necessità ed urgenza richiesti per l'emanazione di un decreto legge. Chiede infine che l'espressione del parere da parte della Commissione XIV sia rinviata ad altra seduta per consentire i necessari approfondimenti.

Mauro PILI (FI) esprime la sua contrarietà al provvedimento e concorda con la richiesta di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

Arnold CASSOLA (Verdi), relatore, rileva che, come appartenente al gruppo dei Verdi, non può dirsi totalmente favorevole al merito del provvedimento che interviene nella definizione delle Zone di protezione speciale, ma non su altre questioni rilevanti, come ad esempio i siti di importanza comunitaria. Inoltre, con la disciplina delle regole, vengono di fatto ampliate le possibilità di cacciare in certe aree, che attualmente, in assenza di disciplina, sarebbero precluse. Ciò premesso, tenuto conto delle procedure di infrazione in atto e del fatto che, in base a quanto preannunciato dalla Commissione Ue con parere motivato, qualora l'Italia non ottemperi, la Comunità «taglierà» le risorse (ben 8.300 milioni di euro) destinate al finanziamento dell'agricoltura nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale, ribadisce che, per quanto attiene ai profili della Commissione XIV, il parere non può che


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essere favorevole perché il provvedimento va certamente nella giusta direzione.

Guido TAMPIERI, Sottosegretario di Stato per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, osserva che con il provvedimento in esame il Governo ha voluto affrontare due questioni distinte. La prima consiste nella mancata regolazione delle Zone di protezione speciale, richiesta invece dalla Commissione Ue: la legislazione a livello statale, oggetto del disegno di legge, rappresenta una «copertura» generale, in attesa dell'emanazione delle leggi regionali. L'altra questione riguarda il regime delle deroghe, su cui è intervenuta più volte la Commissione Ue e su cui, come ricordato dal relatore, sono aperte numerose procedure di infrazione contro la normativa a livello sia nazionale che regionale, al punto che vi è il rischio concreto di perdere le risorse destinate al programma di sviluppo rurale. Da qui la necessità di intervenire con la procedura di urgenza per sanare la situazione descritta.
Concludendo, rileva la disponibilità del Governo a modifiche che migliorino il testo del disegno di legge in esame.

Franca BIMBI, presidente, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame del provvedimento alla giornata di domani, mercoledì 20 settembre.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 19 settembre 2006.

Legge comunitaria 2006.
C. 1042-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI