IV Commissione - Mercoledì 20 settembre 2006


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ALLEGATO 1

5-00186 Rao ed altri: questioni concernenti l'applicazione dei vincoli di legge agli obiettori di coscienza.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in discussione nell'affrontare il tema dell'obiezione di coscienza (OdC) pone la questione dei vincoli previsti dalla normativa vigente derivanti dall'adesione a tale istituto (articolo 15, commi 6 e 7, della legge n. 203 del 1998) e, nel contempo, chiede al Governo di valutare la possibilità di porre un limite temporale a tali vincoli.
La mancanza di limiti temporali a tali divieti sta a riflettere l'orientamento del legislatore dell'epoca che, stanti le ragioni dichiarate dall'obiettore della sua scelta, ha ritenuto impraticabili comportamenti che fossero incompatibili con tali convincimenti.
In merito all'auspicata possibilità di porre un limite temporale a tali vincoli, si pongono in luce alcuni principi affermati dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 141 del 2006, che, seppure in modo sintetico, appare opportuno richiamare.
Nella sentenza, viene espressamente rappresentato che i soggetti che ottengono di prestare il servizio civile sostitutivo di quello militare esercitano una facoltà che l'ordinamento riconosce loro, in quanto «per obbedienza alla coscienza», opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle (F.A.) e nei Corpi armati dello Stato». Il diritto all'OdC fa perno, dunque, sul rifiuto di usare «le armi» per motivi ideali o religiosi, che il legislatore ritiene meritevoli di tutela.
L'ulteriore divieto aggiunto dal legislatore di svolgere attività nel settore delle armi o esplosivi è una conseguenza logica del divieto principale, giacché non avrebbe senso vietare l'uso delle armi agli OdC, se si consentisse loro di svolgere attività nella produzione di oggetti o sostanze aventi la medesima natura.
Inoltre, il Consiglio di Stato con parere n. 964 del 2003 del 25 marzo 2003, ha dichiarato la piena legittimità del provvedimento di revoca dello status di OdC richiesta dall'interessato prima e durante la prestazione del servizio civile.
Lo stesso, con integrazione di parere in data 28 settembre 2004, ha, inoltre, escluso che possa essere legittimamente accolta una analoga richiesta di revoca da parte di chi abbia definitivamente adempiuto agli obblighi di leva prestando e completando il servizio civile.
Tale richiesta, è stato argomentato, non può che essere finalizzata ad evitare i divieti in argomento, che dal legislatore sono stati previsti senza alcuna limitazione temporale proprio al fine di non consentire, nel prosieguo, la revocabilità.
Con riferimento alla presunta «disparità di trattamento che si è determinata, in seguito alle procedure attivate dall'Ufficio per il servizio civile», tra coloro che nel 2004 hanno richiesto ed ottenuto la revoca dello status di OdC anche dopo lo svolgimento del servizio e coloro ai quali dal 2005 in poi tale revoca è stata negata, si fa presente che tale Ufficio, al fine di eliminare ogni possibile disparità di trattamento, sta provvedendo ad annullare i provvedimenti di revoca dello status precedentemente adottati.
La questione di prevedere una limitazione temporale ai predetti divieti, data la sua notevole valenza, comunque, viene affrontata anche con tre analoghe proposte di legge (A.C. n. 206, A.C. n. 197 e A.C.


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n. 931), il cui esame congiunto ha avuto inizio nella seduta di ieri 19 settembre in questa Commissione.
In tale contesto, si da ampia assicurazione sull'impegno ed attenzione che il Governo riserverà a tale delicata questione, e si rimetterà alle valutazioni del Parlamento, in sede di discussione dei predetti provvedimenti, in riferimento all'ampia portata dei riflessi che un'eventuale modifica dell'articolo 15, commi 6 e 7 della legge n. 230 del 1998 produrrebbe.


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ALLEGATO 2

5-00187 De Zulueta: questioni concernenti l'applicazione della legge n. 308 del 1981.

TESTO DELLA RISPOSTA

La legge n. 308 del 1981, recante «Norme in favore di militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti», disciplina la concessione di specifici benefici, quali in particolare:
la pensione privilegiata ordinaria in favore degli infortunati e dei superstiti (articoli 2-3);
l'equo indennizzo, sulla base di quanto già previsto dalla legge n. 1094 del 1970; anche di tale beneficio risultano destinatari tanto gli infortunati quanto i superstiti (articolo 4);
la speciale elargizione - di ammontare diverso (200.000 euro ovvero 25.822 euro corrispondenti a 50 milioni di lire) a seconda delle fattispecie contemplate - di cui sono beneficiari unicamente i superstiti (articoli 5-6), compresi quelli dei militari «volontari o trattenuti», come chiarito dal Consiglio di Stato con parere della Sezione III, n. 300 del 31 marzo 1998.
In particolare, per quanto al beneficio dei 50 milioni di lire, di cui all'articolo 6, terzo comma, cui si riferiscono le recenti notizie di stampa, l'attribuzione di tale beneficio è comunque subordinata alla sussistenza dei presupposti individuati dalla norma citata (evento letale occorso durante il periodo di servizio, esclusi i casi di licenza, permesso o allontanamento dal presidio senza autorizzazione).
In tale quadro normativo, la speciale elargizione in alcuni casi è stata negata, non in ragione dello status del militare, ma per difetto dei presupposti previsti dalla legge.
Ne consegue, quindi, l'impossibilità di attribuire altresì il beneficio della speciale elargizione nei casi di infortuni ad esito non letale.
Con riferimento, invece, alla questione relativa alla «mancanza di una virgola», si rappresenta che la virgola in parola, contenuta nell'articolo 1 della legge n. 308 del 1981, non risulta essere presente nel predetto articolo 1, quale riformulato dalla legge n. 280 del 1991.
Tale omissione, a detta dell'interrogante, avrebbe comportato un accorpamento di due voci riguardanti i destinatari e cioè gli allievi delle scuole e collegi militari ed i militari volontari o trattenuti, con conseguente esclusione della categoria dei volontari o trattenuti dai benefici di legge.
A tal riguardo, il Consiglio di Stato, con il predetto parere, ha evidenziato che «per una evidente errata trascrizione del testo normativo precedente, sono stati omessi l'interpunzione e l'articolo "i", ma ciò non impedisce di riconoscere» la categoria dei militari «volontari e trattenuti», quale destinataria del beneficio in questione.
Quindi, la mancanza della virgola nella nuova formulazione dell'articolo 1 della legge n. 308 del 1981 non ha impedito che la norma contenuta nella legge medesima e, in particolare, quella che attribuisce la speciale elargizione di 50 milioni di lire, per i militari deceduti durante il periodo di servizio, sia stata e sia correttamente applicata dalla Difesa.


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In ragione di tali considerazioni la Difesa, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, ha sempre concesso alla categoria quanto spettante.
Ne consegue che l'asserzione relativa ai «10.000 militari privati dell'indennizzo», è del tutto infondata.
In conclusione, si assicura che la Difesa ha sempre vagliato, con il massimo scrupolo, ogni singola posizione, adottando i relativi provvedimenti sulla base della sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla normativa per la concessione delle varie provvidenze economiche.


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ALLEGATO 3

5-00188 Lionello Cosentino e Papini: promozioni derivanti dall'accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

TESTO DELLA RISPOSTA

La tematica in esame è alquanto complessa sotto il profilo tecnico, per cui appare necessario fornire alcune preliminari considerazioni.
Le rideterminazioni del grado/anzianità di carriera dei vincitori di ricorsi in sede amministrativa (TAR o Presidenza della Repubblica) e le eventuali eccedenze determinanti l'istituto dell'ARQ (Aspettativa per Riduzione dei Quadri), è stata affrontata all'atto della stesura del decreto legislativo n. 490 del 1997, per porre rimedio all'aumento del numero di promozioni annuali nella dirigenza derivanti dagli esiti dei ricorsi alla giustizia amministrativa.
Accadeva, infatti, che venivano promossi taluni Ufficiali, in via amministrativa causando un aumento dell'organico del grado.
Con la legislazione allora vigente, infatti, i vincitori di ricorso permanevano in ruolo in soprannumero fino all'eventuale promozione al grado superiore.
Con la prima stesura del decreto legislativo n. 490 del 1997 era stato introdotto nell'articolo 40 il principio per cui, in caso di ricostruzione a seguito di ricorso ed eventuale eccedenza nel rispettivo ruolo, doveva essere posto in ARQ l'Ufficiale (il cosiddetto controinteressato) già promosso al quale era stato riconosciuto dal Giudice Amministrativo «l'eccesso di potere della Pubblica Amministrazione».
Con il decreto legislativo n. 216 del 2000, è stato modificato il comma 4 del predetto articolo 40 per cui, in sintesi, è stato stabilito che, in caso di ricostruzione, l'Ufficiale viene promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
Per non determinare alterazioni al quadro della pianificazione annuale, la promozione non è computata tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio per il ricorrente.
L'eventuale conseguente eccedenza sulle dotazioni organiche del grado può essere riassorbita il 30 giugno dell'anno successivo - ora il 31 dicembre ai sensi della legge n. 299 del 2004.
Le modalità sono quelle del collocamento del personale in ARQ che, nella generalità dei casi, è l'Ufficiale più vicino ai limiti di età, a prescindere da ogni altra considerazione, qualora entro il 31 dicembre non si siano verificate vacanze.
La modifica introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2000 si è resa necessaria per tutelare gli Ufficiali comunque promossi per merito e perché la norma era di fatto inapplicabile per la difficoltà materiale di individuare il destinatario del provvedimento di aspettativa.
Per esempio, nel caso in cui il ricorso fosse stato rivolto contro più Ufficiali «controinteressati» e per altri aspetti legati alla posizione in graduatoria del controinteressato.
Ciò detto, si precisa che non è scontato che l'Ufficiale «ricostruito» venga posto automaticamente in ARQ, in quanto non sempre il vincitore di ricorso risulta essere destinatario dell'ARQ, ma costituisce solo una delle molteplici opzioni possibili.
Peraltro, la norma, così come modificata, permette di gestire l'eccedenza creata


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dalla promozione a seguito di ricorso, in modo tale da consentirne il riassorbimento nell'arco di un anno, tutelando, così, gli Ufficiali in ruolo e dando un ragionevole lasso temporale prima di un eventuale collocamento in ARQ.
Quindi, pur esistendo la possibilità che un Ufficiale vincitore di ricorso possa essere collocato in ARQ l'anno successivo alla promozione, come indicato dall'Onorevole interrogante, si sottolinea come l'attuale legislazione sia frutto dell'esigenza di contenere l'organico della dirigenza, salvaguardare le promozioni «ordinarie», evitare contenzioso tra gli Ufficiali (autotutela dei controinteressati) e non generare ulteriori oneri non stimabili.
Tale soluzione normativa appariva la più ragionevole ai fini di una definizione quanto più possibile esaustiva della problematica.
Una eventuale revisione legislativa nel senso auspicato dall'Onorevole interrogante, pertanto, presenta profili di notevole complessità, attesi i riflessi che essa produrrebbe sui criteri fondanti della norma in argomento (decreto legislativo n. 490 del 1997).


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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (Atto n. 15).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA DIFESA

ELEMENTI DI RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEL RELATORE

Considerazione preliminare sugli articoli 2, 6 e 7.

Al riguardo si osserva che, nel passato, le competenze in materia di leva non sono state disciplinate dai provvedimenti legislativi riguardanti l'organizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, in quanto attribuite in parte anche a organi dell'area tecnico-operativa (decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; legge 31 maggio 1975, n. 191; legge 31 gennaio 1992, n. 64).
In ordine all'attribuzione delle funzioni previste dal provvedimento in esame vengono in rilievo, pertanto, non solo la disciplina normativa riguardante la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, di cui al decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216 del 2005, quanto anche quella relativa all'organizzazione delle Forze armate prevista dal decreto legislativo n. 464 del 1997, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.
Trattandosi di disciplinare le attività connesse con la sospensione del servizio di leva, le disposizioni in esame trovano naturale collocazione nell'ambito del capo III dei decreto legislativo n. 215 del 2001 dedicato a tale materia. Esse risolvono problematiche emerse in sede applicativa, specificando le attività svolte dalla Direzione generale secondo soluzioni individuate anche in funzione dell'esperienza maturata, come è nello spirito delle disposizioni correttive.

Articolo 1.

Non si ritiene necessario modificare il testo dell'articolo 1; la presenza dei membri supplenti in seno alla commissione di avanzamento sarà prevista dal decreto del Ministro della difesa che ne disciplinerà la composizione, secondo quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 1.

Articolo 2.

Poiché il sovrintendere alle operazioni della leva attiene alla gestione amministrativa, tale funzione è stata attribuita alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, in ossequio al principio di separazione tra politica e amministrazione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.


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Articolo 3.

L'attività disciplinata dalla disposizione in esame è riferita ai procedimenti pendenti riguardanti gli appartenenti alle classi di leva 1985 e precedenti, per i quali le attività connesse con la leva sono state svolte, secondo la normativa precedente, nell'ambito delle strutture e degli enti dell'Esercito. Non si ritiene, pertanto, necessario menzionare nel testo anche «altri organismi individuati dallo stato maggiore dell'Aeronautica» essendo preferibile, in quanto l'Aeronautica militare, per tutte le attività connesse con la leva, nel passato, si è appoggiata a strutture ed enti dell'Esercito. Risulta quindi inutile individuare organismi che si occupino di concludere procedimenti pendenti (riguardanti gli appartenenti alle classi di leva 1985 e precedenti). Diverso è invece per le attività conseguenti alla sospensione della leva, per le quali, è opportuno lasciare aperta la possibilità anche all'Aeronautica Militare di individuare organismi che possano in futuro provvedere a determinate

Articolo 11.

La disciplina sull'orario di lavoro è prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, come per tutto il personale militare in servizio permanente, delle Forze armate, in ragione della diversa connotazione e della maggiore stabilità del relativo rapporto di lavoro rispetto a quello proprio dei volontari in ferma prefissata di un anno. I volontari in ferma prefissata di un anno assicurano lo svolgimento di attività di servizio in precedeva devolute al personale di leva e, in particolare, la costante disponibilità di livelli di forza rispondenti alle esigenze operative delle Forze armate per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti dall'articolo l, della legge 14 novembre 2000, n. 331. In relazione al periodo di durata della ferma, il recupero psico-fisico è comunque assicurato ai volontari in ferma prefissata di un anno dalle previsioni in materia di turni di riposo, libera uscita, permessi (articolo 12-ter, commi 2, 5, 8 e 9), licenza ordinaria (articolo 12-quater).
La disposizione proposta non modifica la disciplina attualmente in vigore, che risponde ad una esigenza di funzionalità fortemente sostenuta dalle Forze armate nella fase di avvio del sistema professionale che sostituisce quello precedente basato sulla leva obbligatoria.
Ciò considerato, avuto riguardo al profilo della questione e alle ulteriori valutazioni proposte, il Governo non mancherà di accogliere eventuali indicazioni e proposte provenienti dalla Commissione.

Articolo 12.

Il regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986, è stato emanato in esecuzione della legge n. 382 del 1978, recante norme di principio sulla disciplina militare, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della stessa legge. Esso prevede la normativa di dettaglio riferita ai diritti e ai doveri dei militari previsti dalla citata legge, concorrendo, pertanto, a meglio circoscrivere i casi di grave mancanza disciplinare ovvero di grave inadempienza ai doveri del militare, che possono comportare il proscioglimento dalla ferma.
Con riguardo alla parte della vigente disposizione, di cui alla lettera h) dell'articolo 14, comma 2, che esclude dall'ambito dei casi di grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare quei fatti che «siano tali da comportare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado», si chiarisce che è stata soppressa in quanto l'eventuale perdita del grado per motivi disciplinari (articolo 14-bis, comma 1, lettera e), rientra nell'ulteriore caso d proscioglimento dalla ferma previsto dalla lettera i) dello stesso articolo 14, comma 2.
Per quanto riguarda i proscioglimenti a domanda si concorda sulla non sufficiente chiarezza del testo della disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), e


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sulla conseguente opportunità di una parziale riscrittura nel senso di seguito riportato:
«b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
"3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dall'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. La domanda può essere presentata solo nei seguenti casi, sopraggiunti successivamente all'arruolamento dell'interessato e comprovati da adeguata documentazione:
a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, imprese e organizzazioni private, per i soli volontari in ferma prefissata di un anno raffermati, in ferma quadriennale e in rafferma biennale;
b) gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:
1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o di invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio."».

Al riguardo si chiarisce che trattandosi di arruolamenti volontari possono essere considerati rilevanti ai fini della domanda di proscioglimento solo i casi verificatisi successivamente all'arruolamento per la possibile incidenza sulla scelta fatta in circostanze diverse.
Con riferimento all'esclusione del proscioglimento dei volontari in ferma prefissata di un anno in caso di assunzione presso amministrazioni pubbliche, imprese e organizzazioni private, si richiama quanto osservato sub articolo 11 in ordine al servizio prestato da tale categoria di personale, finalizzato ad assicurare la costante disponibilità di livelli di forza certi rispondenti, alle esigenze operative delle Forze armate per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti dall'articolo 1 della legge 4 novembre 2000, n. 331.
Quanto alla possibilità di disciplinare il proscioglimento a domanda dopo il primo anno di servizio senza alcuna limitazione, salvo un congruo preavviso, si osserva che la previsione del proscioglimento a domanda solo in specifici casi risponde alla necessità di non privare le Forze armate di personale in possesso di specializzazioni professionali frutto di formazione e addestramento specifici, non immediatamente reperibili sul mercato del lavoro.

Articolo 13.

Si concorda sull'opportunità di correggere il testo dell'articolo nel senso indicato dall'osservazione.