X Commissione - Mercoledì 20 settembre 2006


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ALLEGATO

Decreto-legge 251/2006: Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica (C. 1610 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esaminato il disegno di legge «Conversione in legge, del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica» (C. 1610 Governo),
considerato che l'articolo 3, comma 3, stabilisce il principio in base al quale nelle Zone di protezione speciale è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto;
considerato che in relazione alla disposizione in esame sarebbe opportuno indicare un termine entro il quale effettuare le citate operazioni di messa in sicurezza;
osservato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 5, comma 2, è vietata la realizzazione di elettrodotti aerei di alta e media tensione e di impianti a fune permanenti;
considerato che andrebbe valutata l'opportunità di consentire il completamento delle linee già autorizzate e di quelle inserite nel Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale approvato dal Ministero dello sviluppo economico;
considerato, altresì, che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, la realizzazione di centrali eoliche è sospesa fino all'adozione di specifici piani di gestione per le Zone di protezione speciale;
preso atto che ai sensi del medesimo comma 2 dell'articolo 4 la valutazione d'incidenza relativa alla realizzazione di centrali eoliche deve essere basata su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e la realizzazione dell'intervento è subordinata a conforme e obbligatorio parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);
ritenuto che ai fini di una migliore interpretazione della normativa in esame sarebbe opportuno formulare la norma sopra richiamate in maniera più specifica al fine di evitare l'estensione dei divieti sopra indicati a casi rispetto ai quali non sia necessaria l'applicazione;
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una norma volta a garantire che gli interventi di messa in sicurezza degli elettrodotti e delle linee


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aree ad alta e media tensione previsti dal comma 3 dell'articolo 3 vengano effettuati entro una scadenza temporale definita, dando priorità a quelli da effettuarsi nelle zone di protezione speciale;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'apposita deroga alla norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), al fine di consentire il completamento delle linee già autorizzate e di quelle inserite nel Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale approvato dal Ministero dello sviluppo economico;
c) valuti la Commissione se, in considerazione della rilevanza e genericità dei vincoli posti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), e comma 2, del decreto-legge in esame non sia opportuno prevedere disposizioni normative più specifiche, eventualmente limitate ad opere di determinata pericolosità o di specifica grandezza.