XIII Commissione - Mercoledì 20 settembre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 21 SETTEMBRE 2006


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ALLEGATO 1

Decreto-legge n. 251/2006: Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica. (C. 1610 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.
(Misure di conservazione).

1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, per le Regioni e le Province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento di legge e fino all'adozione di misure definitive di conservazione ai sensi dell'articolo 4, 2o comma del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, non abbiano ancora provveduto a dotarsi di opportune misure provvisorie di salvaguardia e di conservazione ai sensi dell'articolo 4, 1o comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, si applicano le misure di conservazione previste agli articoli 3 e 4.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone di protezione speciale fino all'adozione, da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, delle misure di conservazione definitive previste dall'articolo 4, 2o comma del richiamato decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
* 2. 1.Del Bono, Tolotti, Ferrari, Sanga, Misiani.

Sostituirlo con il seguente:
1. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, per le Regioni e le Province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento di legge e fino all'adozione di misure definitive di conservazione ai sensi dell'articolo 4, 2o comma del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, non abbiano ancora provveduto a dotarsi di opportune misure provvisorie di salvaguardia e di conservazione ai sensi dell'articolo 4, 1o comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, si applicano le misure di conservazione previste agli articoli 3 e 4.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto del Presidente


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della Repubblica n. 357 del 1997, le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone di protezione speciale fino all'adozione, da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, delle misure di conservazione definitive previste dall'articolo 4, 2o comma del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
* 2. 2.Buonfiglio, Bellotti, Saglia, Patarino Cosenza.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, nelle zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, si applica alle misure di conservazione previste all'articolo 3, nel rispetto delle linee guida per la gestione dei siti di Natura 2000 (decreto ministeriale 3 settembre 2002 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2002 n. 224).
** 2. 3.Martinello.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, nelle zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, si applica alle misure di conservazione previste all'articolo 3, nel rispetto delle linee guida per la gestione dei siti di Natura 2000 (decreto ministeriale 3 settembre 2002 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2002 n. 224).
** 2. 4.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, nelle Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, si applica alle misure di conservazione di cui all'articolo 3».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4 e 5.
2. 5.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Nel comma 1 le parole: si applicano le misure di conservazione previste agli articoli 3, 4, 5 sono sostituite da: viene data diretta applicazione alla stessa seguendo le linee guida indicate nella Guida interpretativa alla predetta direttiva adottata nel marzo 2004 dalla Commissione U.E.
2. 7.Patarino, Bellotti, Saglia, Buonfiglio, Cosenza.

Nel comma 1 le parole: si applicano le misure di conservazione previste agli articoli 3, 4, 5 sono sostituite con le seguenti: si applicano le misure già previste dalla legge.
2. 8.Buonfiglio, Bellotti, Saglia, Patarino, Cosenza.

Nel comma 1 le parole: si applicano le misure di conservazione previste agli articoli 3, 4, 5 sono sostituite da: le Regioni si adeguano alla normativa europea, tenendo conto della Guida interpretativa alla direttiva 79/409/CEE.
2. 9.Saglia, Bellotti, Buonfiglio, Patarino, Cosenza.

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «3, 4 e 5» con le seguenti: «3 e 5»;


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b) al comma 2, sostituire la parola: «Individuano» con la seguente: «approvano».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. - (Misure di protezione per le ZPS). - 1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto, fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 4, comma 2, o all'adeguamento di quelli già adottati, di:
a) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;
b) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
c) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico della popolazione di corvidi;
f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati negli istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio, ove è presente la stessa popolazione;
g) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti ovvero ampliare quelli esistenti;
h) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula);
i) realizzare nuovi impianti di risalita, nuovi impianti a fune permanenti e nuove piste da sci, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico;
l) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione per i mezzi agricoli e per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e utilizzatori.

2. Per la realizzazione delle centrali eoliche nelle Zone di protezione speciale (ZPS) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, nonché le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. La valutazione di incidenza relativa alla realizzazione di centrali eoliche deve essere basata anche su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e deve essere rilasciata previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle centrali eoliche che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state autorizzate ai sensi dell'articolo 12 dei decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente all'articolo 5, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Al fine di assicurare uno stato soddisfacente di conservazione delle specie alla cui tutela le zone ornitologiche sono


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preordinate, con il decreto di cui al comma 1 sono determinati i requisiti minimi uniformi che le regioni devono rispettare nel definire nelle suddette zone: le misure di conservazione di cui all'articolo 3, comma 1; la eventuale possibilità di posticipare l'apertura della stagione venatoria per specifici motivi di tutela; le modalità di esercizio del potere di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della citata direttiva 79/409/CEE; i criteri per la individuazione di altre Zone di protezione speciale (ZPS) per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto dagli obblighi comunitari; le eventuali ulteriori misure specifiche di conservazione applicabili a ciascuna delle tipologie ambientali di cui al comma 1 e agli habitat esterni alle Zone suddette che risultino funzionali alla conservazione degli uccelli; le modalità di svolgimento di attività di arrampicata, parapendio e sorvolo a bassa quota, nonché le modalità e i tempi perla messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto, degli elettrodotti e delle linee aeree ad alta e media tensione esistenti.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuati i termini entro cui le regioni devono procedere a definire le ulteriori misure di conservazione di cui al comma 2.
3-bis. Le regioni, nel definire i territori destinati a Zona di protezione speciale (ZPS), tengono conto anche della destinazione agroforestale dell'area interessata».

Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere il comma 2.
2. 10.Zucchi, Lombardi, Fundarò, Cesini, Satta, Bezzi, Servodio, Franci, Froner, Maderloni, Fogliardi, Pertoldi, Soro, Oliverio, Brandolini, Fiorio.

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «3, 4 e 5» con le seguenti: «3 e 5»;
b) al comma 2, sostituire la parola: «Individuano» con la seguente: «approvano».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. - (Misure di protezione per le ZPS). - 1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto, fino all'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 4, comma 2, o all'adeguamento di quelli già adottati, di:
a) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;
b) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
c) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico della popolazione di corvidi;
f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati negli istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio, ove è presente la stessa popolazione;
g) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti ovvero ampliare quelli esistenti;
h) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula);
i) realizzare nuovi impianti di risalita, nuovi impianti a fune permanenti e


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nuove piste da sci, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico;
l) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione per i mezzi agricoli e per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e utilizzatori.

1-bis. Le regioni definiscono le norme di conservazione applicabili alle Zone di protezione speciali (ZPS) in conformità alla normativa europea, tenendo conto della Guida interpretativa alla direttiva 74/409/CEE adottata dalla Commissione europea.
2. Per la realizzazione delle centrali eoliche nelle Zone di protezione speciale (ZPS) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, nonché le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. La valutazione di incidenza relativa alla realizzazione di centrali eoliche deve essere basata anche su un monitoraggio dell'avifauna presente nel sito interessato di durata compatibile con il ciclo biologico della stessa e deve essere rilasciata previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle centrali eoliche che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente all'articolo 5, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Al fine di assicurare uno stato soddisfacente di conservazione delle specie alla cui tutela le zone ornitologiche sono preordinate, con il decreto di cui al comma 1 sono determinati i requisiti minimi uniformi che le regioni devono rispettare nel definire nelle suddette zone: le misure di conservazione di cui all'articolo 3, comma 1; la eventuale possibilità di posticipare l'apertura della stagione venatoria per specifici motivi di tutela; le modalità di esercizio del potere di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della citata direttiva 79/409/CEE; i criteri per la individuazione di altre Zone di protezione speciale (ZPS) per adeguarne numero e superficie a quanto richiesto dagli obblighi comunitari; le eventuali ulteriori misure specifiche di conservazione applicabili a ciascuna delle tipologie ambientali di cui al comma 1 e agli habitat esterni alle Zone suddette che risultino funzionali alla conservazione degli uccelli; le modalità di svolgimento di attività di arrampicata, parapendio e sorvolo a bassa quota, nonché le modalità e i tempi per la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto, degli elettrodotti e delle linee aeree ad alta e media tensione esistenti.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuati i termini entro cui le regioni devono procedere a definire le ulteriori misure di conservazione di cui al comma 2.
3-bis. Le regioni, nel definire i territori destinati a Zona di protezione speciale (ZPS), tengono conto anche della destinazione agroforestale dell'area interessata».

Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere il comma 2.
2. 10.(Nuova formulazione) Zucchi, Lombardi, Cesini, Satta, Bezzi, Servodio, Franci, Froner, Maderloni, Fogliardi, Pertoldi, Soro, Oliverio, Brandolini, Fiorio.


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All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: agli articoli 3, 4 e 5 con le seguenti: all'articolo 3.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4 e 5.
2. 11.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1 sopprimere le parole: e 5.
2. 12.Martinello.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone di protezione speciale fino all'adozione, da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, delle misure di conservazione definitive previste dall'articolo 4, 2o comma del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.
2. 13.Buonfiglio, Bellotti, Saglia, Patarino, Cosenza.

Al comma 2 sostituire le parole: I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), adottati d'intesa con ciascuna regione interessata con: In relazione alle Zone di Protezione Speciale le Regioni.
2. 14.Saglia, Bellotti, Buonfiglio, Patarino, Cosenza.

Nel comma 2 tra le parole: del mare e le parole: di designazione sono inserite le seguenti: d'accordo col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. 15.Patarino, Bellotti, Saglia, Cosenza, Buonfiglio.

Nel comma 2 tra le parole: del mare e le parole: di designazione sono inserite le seguenti: sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. 16.Bellotti, Patarino, Saglia, Buonfiglio, Cosenza.

Nel comma 2 le parole: adottati d'intesa con ciascuna regione interessata sono sostituite da: se recepiti da legge regionale.
2. 17.Saglia, Bellotti, Buonfiglio, Cosenza, Patarino.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: con ciascuna regione interessata con le seguenti: con le regioni interessate.
2. 18.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie con le seguenti: per la conservazione degli habitat e delle specie.
2. 19.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

ART. 3.

Sostituire gli articoli 3, 4 e 5 con il seguente:
1. Le zone di protezione speciali (ZPS) sono gestite attraverso specifici piani che tengono conto del complesso delle attività agricole, venatorie, di pesca e di altre attività ricreative che su di esse si svolgono. In detti piani sono previste, per ciascuna delle suddette attività, specifiche misure finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare l'utilizzo e lo sviluppo sostenibile del territorio, in coerenza con quanto previsto davi Piani faunistici provinciali redatti ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Le Province, nell'elaborazione e predisposizione dei piani faunistici venatori individuano, o nel caso abbiano già provveduto,


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provvedono ad integrare le ZPS ed i siti di importanza comunitaria (SIC), prevedendo adeguate misure di gestione per la conservazione degli habitat e la sopravvivenza e la riproduzione nelle loro aree di distribuzione delle specie elencate nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979. Dette zone, qualora le misure per esse previste comportino il divieto di caccia temporaneo, rientrano nella previsione di cui all'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. Ai fini della definizione delle misure di cui al comma 1, le Province sono tenute a prevedere:
a) per lo svolgimento delle attività agricole la riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche e del numero di lavorazioni e pratiche colturali che, in specie nei mesi tra aprile e giugno, possa recare disturbo, o danno alla fauna ed alla flora spontanee, la limitazione dei motivi di disturbo alla nidificazione delle specie di cui all'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE;
b) il coordinamento, a livello di singola zona, delle attività venatorie e di pesca sulla base di specifici piani di gestione proposti da gruppi di lavoro costituiti tra responsabili scientifici e le categorie interessate;
c) la programmazione delle attività ricreative in funzione delle esigenze di conservazione e di riproduzione delle specie interessate, con particolare riferimento alla regolamentazione della circolazione di mezzi motorizzati fuoristrada nei periodi di nidificazione;
d) il divieto di realizzare centrali eoliche.

4. Con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro dei trasporti d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, nell'ambito dei proventi di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli interventi finanziari in favore dei conduttori agricoli che operano in attuazione delle misure contenute nei piani di cui al presente articolo.
3. 1.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Sostituire gli articoli 3, 4 e 5 con i seguenti:
«Art. 3. - Misure di conservazione e Zone di protezione speciali (ZPS). - 1. Le zone di protezione speciali (ZPS) sono gestite attraverso specifici piani che tengono conto del complesso delle attività agricole, venatorie, di pesca e di altre attività ricreative che su di esse si svolgono. In detti piani sono previste, per ciascuna delle suddette attività, specifiche misure finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare l'utilizzo e lo sviluppo sostenibile del territorio, in coerenza con quanto previsto dai Piani faunistici provinciali redatti ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Le Province, nell'elaborazione e predisposizione dei piani faunistici venatori individuano, o nel caso abbiano già provveduto, provvedono ad integrare le ZPS ed i siti di importanza comunitaria (SIC), prevedendo adeguate misure di gestione per la conservazione degli habitat e la sopravvivenza e la riproduzione nelle loro aree di distribuzione delle specie elencate nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979. Dette zone, qualora le misure per esse previste comportino il divieto di caccia temporaneo, rientrano nella previsione di cui all'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. Ai fini della definizione delle misure di cui al comma 1, le Province sono tenute a prevedere:
a) per lo svolgimento delle attività agricole la riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche e del numero di lavorazioni


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e pratiche colturali che, in specie nei mesi tra aprile e giugno, possa recare disturbo, o danno alla fauna ed alla flora spontanee, la limitazione dei motivi di disturbo alla nidificazione delle specie di cui all'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE;
b) il coordinamento, a livello di singola zona, delle attività venatorie e di pesca sulla base di specifici piani di gestione proposti da gruppi di lavoro costituiti tra responsabili scientifici e le categorie interessate;
c) la programmazione delle attività ricreative in funzione delle esigenze di conservazione e di riproduzione delle specie interessate, con particolare riferimento alla regolamentazione della circolazione di mezzi motorizzati fuoristrada nei periodi di nidificazione;
d) il divieto di realizzare centrali eoliche.

Art. 4. - 1. Con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro dei trasporti d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, nell'ambito dei proventi di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli interventi finanziari in favore dei conduttori agricoli che operano in attuazione delle misure contenute nei piani di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui sopra sono altresì definiti i tempi entro i quali regioni provvedono a definire gli interventi di cui all'articolo 3.
3. 57.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Gli articoli 3 e 4 sono soppressi e sostituiti dal seguente articolo:

Art. 3.

1. Le zone di protezione speciali (ZPS) sono soggette a piani di gestione, che devono tenere conto di misure concrete in cui l'agricoltura, l'attività venatoria e pescatoria, e ogni altra forma di attività ricreativa sul territorio siano tese ad un corretto uso sostenibile, quale reale obiettivo di fruizione nell'ambito dei Piano faunistico provinciale redatto ai sensi dell'articolo 103 legge 11 febbraio 1992 n.157/ 1992.
2. Le Province nell'elaborazione e predisposizione dei piani faunistici venatori individuano, se non ancora effettuato, o integrano le zone di protezione speciale (ZPS) e i siti di importanza comunitaria (SIC), prevedendo misure adeguate di gestione in relazione alle specie elencate nell'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 per quanto riguarda l'habitat, nonché per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. Tali zone rientrano nella previsione dell'Articolo 10 comma 3 legge 11 febbraio 1992 n. 157/92 nel caso in cui le misure comportino, anche parzialmente sul territorio il divieto di caccia temporaneo.
3. L'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile è disciplinata secondo le modalità stabilite dal decreto 13 dicembre 2004 «Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune».
Ai fini di controllo le Regioni e le Province autonome tengono in particolare conto degli impegni applicabili a livello delle imprese agricole dell'Atto A1 e A5, elencati nell'Allegato 1 al decreto di cui al precedente capoverso e all'insieme delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali annessi all'Allegato 2 dello stesso decreto.
4. L'attività venatoria e piscatoria deve essere coordinata a livello di ciascuna zona secondo piani di gestione proposti da gruppi di lavoro costituiti tra responsabili scientifici e le categorie interessate.
5. Qualsiasi uso del territorio e di ogni altra forma di attività ricreativa, deve


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essere programmato soprattutto durante il periodo della nidificazione nella specifiche zone prescelte di cui al comma 2 del presente articolo anche con particolare riferimento alla circolazione motorizzata, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché per l'accesso al fondo degli aventi diritto.
6. La realizzazione delle centrali eoliche è sospesa fino all'adozione di specifici piani di gestione per le zone chi protezione speciale (ZPS).
3. 3.Misuraca, Fini Giuseppe, Iannarilli, Minardo, Russo Paolo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

Art. 3.
(Misure di conservazione e Zone di protezione speciali (ZPS).

1. Le zone di protezione speciali (ZPS) sono gestite attraverso specifici piani che tengono conto del complesso delle attività agricole, venatorie, di pesca e di altre attività ricreative che su di esse si svolgono. In detti piani sono previste, per ciascuna delle suddette attività, specifiche misure finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare l'utilizzo e lo sviluppo sostenibile del territorio, in coerenza con quanto previsto dai Piani faunistici provinciali redatti ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Le Province, nell'elaborazione e predisposizione dei piani faunistici venatori individuano, o nel caso abbiano già provveduto, provvedono ad integrare le ZPS ed i siti di importanza comunitaria (SIC), prevedendo adeguate misure di gestione per la conservazione degli habitat e la sopravvivenza e la riproduzione nelle loro aree di distribuzione delle specie elencate nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979. Dette zone, qualora le misure per esse previste comportino il divieto di caccia temporaneo, rientrano nella previsione di cui all'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. Ai fini della definizione delle misure di cui al comma 1, le Province sono tenute a prevedere:
a) per lo svolgimento delle attività agricole la riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche e del numero di lavorazioni e pratiche colturali che, in specie nei mesi tra aprile e giugno, possa recare disturbo, o danno alla fauna ed alla flora spontanee, la limitazione dei motivi di disturbo alla nidificazione delle specie di cui all'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE;
b) il coordinamento, a livello di singola zona, delle attività venatorie e di pesca sulla base di specifici piani di gestione proposti da gruppi di lavoro costituiti tra responsabili scientifici e le categorie interessate;
c) la programmazione delle attività ricreative in funzione delle esigenze di conservazione e di riproduzione delle specie interessate, con particolare riferimento alla regolamentazione della circolazione di mezzi motorizzati fuoristrada nei periodi di nidificazione;
d) il divieto di realizzare centrali eoliche.
3. 2.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Misure di conservazione e Zone di protezione speciali (ZPS).

1. Le zone di protezione speciali (ZPS) sono gestite attraverso specifici piani che tengono conto del complesso delle attività agricole, venatorie, di pesca e di altre attività ricreative che su di esse si svolgono. In detti piani sono previste, per ciascuna delle suddette attività, specifiche misure finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare l'utilizzo e lo sviluppo sostenibile


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del territorio, in coerenza con quanto previsto dai Piani faunistici provinciali redatti ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Le Province, nell'elaborazione e predisposizione dei piani faunistici venatori individuano, o nel caso abbiano già provveduto, provvedono ad integrare le ZPS ed i siti di importanza comunitaria (SIC), prevedendo adeguate misure di gestione per la conservazione degli habitat e la sopravvivenza e la riproduzione nelle loro aree di distribuzione delle specie elencate nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979. Dette zone, qualora le misure per esse previste comportino il divieto di caccia temporaneo, rientrano nella previsione di cui all'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. Ai fini della definizione delle misure di cui al comma 1, le Province sono tenute a prevedere:
a) per lo svolgimento delle attività agricole la riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche e del numero di lavorazioni e pratiche colturali che, in specie nei mesi tra aprile e giugno, possa recare disturbo, o danno alla fauna ed alla flora spontanee, la limitazione dei motivi di disturbo alla nidificazione delle specie di cui all'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE;
b) il coordinamento, a livello di singola zona, delle attività venatorie e di pesca sulla base di specifici piani di gestione proposti da gruppi di lavoro costituiti tra responsabili scientifici e le categorie interessate;
c) la programmazione delle attività ricreative in funzione delle esigenze di conservazione e di riproduzione delle specie interessate, con particolare riferimento alla regolamentazione della circolazione di mezzi motorizzati fuoristrada nei periodi - di nidificazione;
d) il divieto di realizzare centrali eoliche.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
3. 4.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Misure transitorie di conservazione).

1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino adottate misure di salvaguardia e di conservazione e fino all'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di misure definitive di conservazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.357/1997, in conformità delle linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000» adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio approvato in data 3 settembre 2002, è fatto divieto di:
a) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e della caccia al cinghiale;
b) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, nei periodi di riproduzione dell'avifauna selvatica, secondo la disciplina stabilita dalle Regioni;
c) fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, effettuare la preapertura dell'attività venatoria al di fuori dei casi, dei tempi e dei limiti previsti e consentiti dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992 n.157;
d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), alle specie di cui all'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo


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demografico delle popolazioni di corvidi;
f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio o autorizzabili previa valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica N. 357/1997 dei piani faunistico-venatori provinciali di riferimento;
g) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti.

Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto.
*3. 5.Tolotti, Del Bono, Ferrari, Sanga, Misiani.

È sostituito con il seguente:

Art. 3.
(Misure transitorie di conservazione).

1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino adottate misure di salvaguardia e di conservazione e fino all'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di misure definitive di conservazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.357/1997, in conformità delle linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000» adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio approvato in data 3 settembre 2002, è fatto divieto di:
a) esercitare fattività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e della caccia al cinghiale;
b) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, nei periodi di riproduzione dell'avifauna selvatica, secondo la disciplina stabilita dalle Regioni;
c) fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, effettuare la preapertura dell'attività venatoria al di fuori dei casi, dei tempi e dei limiti previsti e consentiti dal comma 2 dell'art18 della legge 11 febbraio 1992 n.157;
d) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), alle specie di cui all'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio o autorizzabili previa valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'articolo5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 dei piani faunistico-venatori provinciali di riferimento;
g) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti.

2. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto.
*3. 8.Bellotti, Saglia, Buonfiglio, Patarino, Cosenza.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto di:
a) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia


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di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella di appostamento per due giornate prefissate alla settimana;
b) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia, con sparo, in periodo riproduttivo laddove sono segnalate specie di interesse comunitario che normalmente nidificano a terra o vicino al suolo;
c) esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409 CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, ad eccezione delle specie che arrecano danno alle produzioni agricole previo parere dell'INFS;
d) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazione di corvidi;
e) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati negli istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio;
f) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti;
g) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (lagopus mutus), combattente (philomacus pugnax) e moretta (ayhytia fuligula).

2. In via transitoria per la stagione venatoria 2006-2007, è fatto divieto di esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati e al cinghiale.
3. 6.Martinello.

Nel comma 1 le parole: Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è fatto divieto sono sostituite dalle seguenti: Nelle Zone di protezione speciale (ZPS), ove non sia differentemente disposto dalle Regioni, è fatto divieto.
3. 9.Buonfiglio, Bellotti, Saglia, Patarino, Cosenza.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*3. 10.Misuraca, Fini Giuseppe, Iannarilli, Minardo, Russo Paolo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

All'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera a).
*3. 11.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Nel comma 1 la lettera a) è soppressa.
*3. 12.Saglia, Bellotti, Buonfiglio, Patarino, Cosenza.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*3. 13.Romele.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:
a) esercitare l'attività venatoria;
3. 14.D'Ulizia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: prima domenica di ottobre con le seguenti: terza domenica di settembre.
3. 15.Bezzi, Zeller, Brugger, Widmann, Nicco.

Nel comma 1, lettera a), dopo le parole: agli ungulati e al cinghiale sono inserite le seguenti: , ove non sia disposto diversamente dal competente organo regionale.
3. 16.Patarino, Bellotti, Saglia, Buonfiglio, Cosenza.


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Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e al cinghiale, con le seguenti: e della caccia al cinghiale.
3. 17.Misuraca, Fini Giuseppe, Iannarilli, Minardo, Russo Paolo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché del controllo della volpe nell'ambito della caccia agli ungulati.
3. 18.Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*3. 19.Misuraca, Fini Giuseppe, Iannarilli, Minardo, Russo Paolo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*3. 20.Romele.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: ungulati e inserire le parole: la caccia.
3. 21.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), ed f).
3. 22.D'Ulizia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3. 23.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
*3. 24.Romele.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
*3. 25.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Russo Paolo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con o senza sparo, con le seguenti: con sparo.
3. 7.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Russo Paolo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1 lettera c) togliere le seguenti parole: prima della seconda domenica di settembre.
3. 26.Buonfiglio, Bellotti, Saglia, Patarino, Cosenza.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*3. 27.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
*3. 28.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Russo Paolo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Luciano Rossi.

Al comma 1 la lettera d) è soppressa.
*3. 29.Saglia, Bellotti, Buonfiglio, Patarino, Cosenza.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
*3. 30.Romele.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;».
3. 31.Bezzi, Zeller, Brugger, Widmann, Nicco.


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Al comma 1 sopprimere la lettera e).
*3. 32.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Luciano Rossi.

Al comma 1 la lettera e) è soppressa.
*3. 33.Bellotti, Saglia, Buonfiglio, Patarino, Cosenza.

Al comma 1 sopprimere la lettera e).
*3. 34.Romele.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).
*3. 35.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Luciano Rossi.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).
*3. 36.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).
*3. 37.Romele.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: nelle aziende faunistico venatorie con le seguenti: negli istituti faunistici privati.
3. 38.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: nelle aziende faunistico venatorie, aggiungere le seguenti: , agroturistiche venatorie e di addestramento cani.
3. 39. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: medesimo territorio aggiungere le seguenti: ove è presente la stessa popolazione.
3. 40. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele.

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero ampliare quelli esistenti.
3. 42. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
* 3. 41.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Nel comma 1 la lettera i) è soppressa.
* 3. 43. Buonfiglio, Bellotti, Saglia, Patarino Cosenza.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (Lagopus mutus) al di fuori del limitato contingente stabilito dagli organi competenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della pianificazione annuale degli abbattimenti, nella quale deve essere presa in considerazione la consistenza della specie nei singoli comprensori alpini;
3. 44. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: da secondo le previsioni alle parole: comma 1.
3. 45. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.


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Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) abbattere esemplari appartenenti alle specie combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythya fuligula), secondo le previsioni contenute nelle singole tipologie ambientali di cui all'articolo 5, comma 1.
3. 46. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la Regione Sicilia i termini temporali di cui al comma 1, lettere a) e b) sono anticipati di quindici giorni.
3. 47. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele.

All'articolo 3, sopprimere il comma 2.
* 3. 48.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Sopprimere il comma 2.
* 3. 49. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Sopprimere il comma 2.
* 3. 50.Romele.

Sopprimere il comma 2.
* 3. 51.D'Ulizia.

Al comma 2, dopo le parole: ungulati e inserire le parole: la caccia.
3. 53.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 2, sostituire le parole: e al cinghiale, con le seguenti: e della caccia al cinghiale.
3. 54. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Sopprimere il comma 3.
3. 55. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle zone di protezione speciale (zps), è vietato dare inizio all'esercizio dell'attività venatoria prima della fine del mese di settembre.

Conseguentemente, al comma 1 del medesimo articolo 3, sopprimere la lettera a).
3. 56.Fundarò.

ART. 4.

Sopprimerlo.
* 4. 1. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Sopprimerlo.
* 4. 2.D'Ulizia.

Sopprimerlo.
* 4. 3.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Sopprimerlo.
* 4. 4. Saglia, Bellotti, Buonfiglio, Patarino, Cosenza.


Pag. 123

Sopprimerlo.
* 4. 5.Romele.

Sopprimerlo.
* 4. 6. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele.

Sopprimerlo.
* 4. 7.Martinello.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
** 4. 8. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
** 4. 9.Romele.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*** 4. 10. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*** 4. 11. Zeller, Bezzi, Brugger, Widmann, Nicco.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*** 4. 12. Romele.

Al comma 1 è soppressa la lettera c).
4. 13. Bellotti, Buonfiglio, Saglia, Patarino, Cosenza.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nonché dell'accesso al fondo degli aventi diritto con le seguenti: nonché dei mezzi per l'accesso o il raggiungimento del fondo degli aventi diritto.
4. 14. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dell'accesso, con le seguenti: dei mezzi per l'accesso.
4. 15. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al fondo, inserire le seguenti: e all'azienda.
4. 16. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , quali lavoratori, gestori e utilizzatori..
4. 17. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Il comma 2 è soppresso.
4. 18. Patarino, Bellotti, Saglia, Buonfiglio, Consenza.

Al comma 2 dopo le parole: centrali eoliche aggiungere le seguenti: di potenza superiore a 10 MW.
4. 20. Satta, Fabris.


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Al comma 2 le parole: sospesa fino sono sostituite con la parola: sottoposta.
4. 19. Bellotti, Patarino, Saglia, Buonfiglio, Consenza.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Sostituirlo con il seguente:
1. Con decreto dei Ministri dell' ambiente e della tutela. del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro dei trasporti d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, nell'ambito dei proventi di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli interventi finanziari in favore dei conduttori agricoli che operano in attuazione delle misure contenute nei piani di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui sopra sono altresì definiti i tempi entro i quali regioni provvedono a definire gli interventi di cui all'articolo 3.

Conseguentemente, agli articoli 3 e 4, sostituirli con il seguente:
«Art. 3. Misure di conservazione e Zone di protezione speciali (ZPS). 1. Le zone di protezione speciali (ZPS) sono gestite attraverso specifici piani che tengono conto del complesso delle attività agricole, venatorie, di pesca e di altre attività ricreative che su di esse si svolgono. In detti piani sono previste, per ciascuna delle suddette attività, specifiche misure finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare l'utilizzo e lo sviluppo sostenibile del territorio, in coerenza con quanto previsto dai Piani faunistici provinciali redatti ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Le Province, nell'elaborazione e predisposizione dei piani faunistici venatori individuano, o nel caso abbiano già provveduto, provvedono ad integrare le ZPS ed i siti di importanza comunitaria (SIC), prevedendo adeguate misure di gestione per la conservazione degli habitat e la sopravvivenza e la riproduzione nelle loro aree di distribuzione delle specie elencate nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979. Dette zone, qualora le misure per esse previste comportino il divieto di caccia temporaneo, rientrano nella previsione di cui all'articolo 10, comma 3 della legge Il febbraio 1992, n. 157.
3. Ai fini della definizione delle misure di cui al comma 1, le Province sono tenute a prevedere:
a) per lo svolgimento delle attività agricole la riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche e del numero di lavorazioni e pratiche colturali che, in specie nei mesi tra aprile e giugno, possa recare disturbo, o danno alla fauna ed alla flora spontanee, la limitazione dei motivi di disturbo alla nidificazione delle specie di cui all'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE;
b) il coordinamento, a livello di singola zona, delle attività venatorie e di pesca sulla base di specifici piani di gestione proposti da gruppi di lavoro costituiti tra responsabili scientifici e le categorie interessate;
c) la programmazione delle attività ricreative in funzione delle esigenze di conservazione e di riproduzione delle specie interessate, con particolare riferimento alla regolamentazione della circolazione di mezzi motorizzati fuoristrada nei periodi di nidificazione;
d) il divieto di realizzare centrali eoliche.
5. 2.Dozzo, Bricolo, Fugatti.


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Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Criteri ornitologici).

1. In conformità alle previsioni di cui all'articolo 4/2o comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per le zone di protezione speciale (Z.P.S.), entro sei mesi dalla loro costituzione, le misure definitive di conservazione necessarie implicanti all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali.
2. L'adozione delle suddette misure di conservazione dovrà avvenire nel rispetto ed in conformità delle linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000» adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio approvato in data 3 settembre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2002, n. 224), in conformità al parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 9 maggio 2002.
*5. 3.Del Bono, Tolotti, Ferrari, Sanga, Misiani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. In conformità alle previsioni di cui all'articolo 4/2o comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per le zone di protezione speciale (Z.P.S.), entro sei mesi dalla loro costituzione, le misure definitive di conservazione necessarie implicanti all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali.
2. L'adozione delle suddette misure di conservazione dovrà avvenire nel rispetto ed in conformità delle linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000» adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio approvato in data 3 settembre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2002, n. 224), in conformità al parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 9 maggio 2002.
*5. 4.Patarino, Bellotti, Saglia, Buonfiglio, Cosenza.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. In conformità alle previsione di cui all'articolo 4, comma 2, dei decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n.120, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per le zone di protezione speciale (ZPS) entro sei mesi dalla loro costituzione, le misure definitive di conservazione necessarie implicanti all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali.
2. L'adozione delle suddette misure di conservazione dovrà avvenire nel rispetto ed in conformità delle linee guide per la gestione delle aree della rete «Natura 2000» adottate con decreto del Ministero


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dell'ambiente e della tutela del territorio approvato in data 3 settembre 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2002, n. 224), in conformità al parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 9 maggio 2002.
*5. 5.Martinello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti per i profili di competenze, d'intesa con la Conferenza permanente Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi finanziari nei confronti del settore agricolo che opera secondo gli indirizzi richiesti per la gestione di cui all'articolo 3.2 nell'ambito dei proventi delle tasse regionali previste all'articolo 23.1 della legge 157/1992.
2. Con il decreto di cui al comma 1 vanno altresì fissati i tempi entro cui le regioni devono provvedere a definire gli interventi previsti all'articolo 3 e, comunque, non oltre 120 giorni dalla sua pubblicazione.
**5. 7.Martinello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti per i profili di competenze, d'intesa con la Conferenza permanente Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi finanziari nei confronti del settore agricolo che opera secondo gli indirizzi richiesti per la gestione di cui all'articolo 3.2 nell'ambito dei proventi delle tasse regionali previste all'articolo 23.1 della legge 157/1992.
2. Con il decreto di cui al comma 1 vanno altresì fissati i tempi entro cui le regioni devono provvedere a definire gli interventi previsti all'articolo 3 e, comunque, non oltre 120 giorni dalla sua pubblicazione.
**5. 8.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

In conformità alle previsioni di cui all'articolo 4/2o comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per le zone di protezione speciale (Z.P.S.), entro sei mesi dalla loro costituzione, le misure definitive di conservazione necessarie implicanti all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali.
5. 6.Patarino, Bellotti, Saglia, Buonfiglio, Cosenza.

Al comma 2 le parole; i requisiti minimi uniformi che le regioni devono rispettare sono sostituite con le seguenti: criteri indicativi di interpretazione della direttiva 79/409/CEE, tenuto conto della Guida Interpretativa


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alla predetta direttiva adottata nel marzo 2004 dalla Commissione U.E., che le regioni devono tenere in considerazione.
5. 9.Buonfiglio, Bellotti, Saglia, Patarino, Cosenza.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: le modalità di esercizio nelle zone di protezione speciale di cui all'articolo 2 del potere di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) della citata direttiva 79/409 CEE.
5. 10.d'Ulizia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le regioni, nel definire i territori destinati a Zone di protezione speciale (ZPS), tengono conto anche della destinazione agro-forestale dell'area interessata.
5. 11.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

ART. 6.

Sopprimerlo.
*6. 1.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Sopprimerlo.
*6. 2.Martinello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Qualora le Zone di cui all'articolo 2 ricadano all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, in mancanza degli strumenti di pianificazione degli Enti che gestiscono le aree, si applicano le norme del presente decreto fino all'adozione degli strumenti stessi da parte degli Enti medesimi.
6. 3.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 1 non si applica alle isole minori interamente circondate da aree marine protette.
6. 4.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele.

Il comma 2 è sostituito con il seguente:
2. Le misure di conservazione previste nella presente legge sostituiscono tutte quelle precedentemente adottate dallo Stato per le Zone di Protezione Speciale e per le Zone Speciali di Conservazione previste dalle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE.
*6. 5.Buonfiglio, Bellotti, Saglia, Patarino, Cosenza.

Il comma 2 è sostituito con il seguente:
2. Le misure di conservazione previste nella presente legge sostituiscono tutte quelle precedentemente adottate dallo Stato per le Zone di Protezione Speciale e per le Zone Speciali di Conservazione previste dalle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE.
*6. 6.Tolotti, Del Bono, Ferrari, Sanga, Misiani.

Al comma 2 dopo le parole: precedentemente adottate aggiungere le seguenti: dello Stato.
**6. 7.Martinello.


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Al comma 2 dopo le parole: precedentemente adottate inserire le seguenti: dallo Stato.
**6. 8.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. Al fine di potenziare la sorveglianza nelle zone di protezione speciale (ZPS) e nelle zone speciali di conservazione (ZSC) nonché per meglio esercitare il controllo sulle misure di protezione individuate dalla presente legge, il Corpo forestale dello Stato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzato ad assumere, a partire dal 1o novembre 2006, i rimanenti 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali, svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 340.000 euro per l'anno 2006, in 2.592.000 euro per l'anno 2007 e in 5.234.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. Conseguentemente, all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «di 9 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «di 3,76 milioni di euro»;
b) al terzo periodo, le parole «di 9 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «di 3,76 milioni di euro»;
c) al quarto periodo, le parole «quanto a 5,76 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 526.000 euro».

3-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri relativi ai commi precedenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i)-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6. 9.Cesini, Zucchi, Lombardi, Fundarò, Satta, Servodio, Franci, Froner, Maderloni, Fogliardi, Pertoldi, Soro, Oliverio, Brandolini, Fiorio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le regioni, nello stabilire le modalità di esercizio, le misure di conservazione e l'istituzione di ulteriori Zone di protezione speciale (ZPS), consultano i soggetti gestori dei territori coinvolti.
6. 10.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Per le violazioni in materia dei periodi di esercizio dell'attività venatoria eventualmente consentita all'interno delle Zone di Protezione Speciale si applicano le sanzioni di cui l'articolo 30, comma primo, lettera a) della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
3-ter. Per le violazioni in materia di specie non cacciabili in deroga all'interno delle Zone di Protezione Speciale si applicano le sanzioni di cui l'articolo 30, comma primo, lettera h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157.


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3-quater. Per l'attività di circolazione non autorizzata fuori dalle strade carrozzabili, inclusa la percorrenza di sentieri, mulattiere, piste forestali e tagliafuoco, nelle Zone di Protezione Speciale si applica la sanzione amministrativa da euro 60 ad euro 360, introitata dalla Provincia territorialmente competente, a cui spetta la definizione del procedimento sanzionatorio.
3-quinquies. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto spetta ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
6. 11.Fundarò.

ART. 7.

L'articolo 7 è soppresso.
7. 1.Bellotti, Saglia, Buonfiglio, Patarino, Cosenza.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Modifiche in materia di deroghe al prelievo venatorio).

1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2 le parole da: «Le deroghe» a: «direttiva 79/409/CEE e» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti di durata limitata, che devono essere motivati specificamente in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata e devono essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e della Guida Interpretativa alla predetta direttiva adottata nel marzo 2004 dalla Commissione U.E.. Le deroghe».
*7. 2.Del Bono, Tolotti, Ferrari, Sanga, Misiani.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole da: «Le deroghe» a: «direttiva 79/409/CEE e» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti di durata non superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine alle indicazioni recate dalla guida interpretativa della Commissione UE del marzo 2004 in relazione alla direttiva 79/409/CEE, parte integrante della presente legge, e devono essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979. Le deroghe»;
b) la lettera c) è sostituita dal seguente:
4. I provvedimenti di deroga sono emanati trenta giorni prima della loro entrata in vigore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida alla regione interessata ad adempiere entro dieci giorni, viene disposto l'annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della citata direttiva 79/409/CEE».
7. 6. Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Il comma 1 è sostituito con il seguente:
1. All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2 le parole da: «Le deroghe» a: «direttiva 79/409/CEE e» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti di durata limitata, che devono essere motivati specificamente in ordine all'assenza di oltre soluzioni soddisfacenti e allo tipologia di derogo applicata e devono essere adottati caso per caso in base all'analisi


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puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e della Guida Interpretativa alla predetta direttiva adottata nel marzo 2004 dalla Commissione U.E.. Le deroghe»;
*7. 3.Bellotti, Buonfiglio, Saglia, Patarino, Cosenza.

La lettera a) è soppressa.
7. 4.Saglia, Bellotti, Buonfiglio, Patarino, Cosenza.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al comma 2 le parole da: «Le deroghe» a: «direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti amministrativi di carattere eccezionale, e comunque di durata non superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, alla tipologia di deroga applicata e al parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) di cui al comma 3, e che devono essere adottati caso per caso entro e non oltre il 30 giugno in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le deroghe»;

Conseguentemente, al medesimo articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in conformità al con la seguente: previo.
7. 5.Zucchi, Lombardi, Fundarò, Cesini, Satta, Servodio, Franci, Maderloni, Fogliardi, Pertoldi, Soro, Oliverio, Froner, Brandolini, Fiorio.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2 le parole da: «Le deroghe» a: «direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, e comunque di durata non superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, alla tipologia di deroga applicata e al parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) di cui al comma 3, e che devono essere adottati caso per caso entro e non oltre il 30 giugno in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le deroghe»;

Conseguentemente, al medesimo articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in conformità al con la seguente: previo.
7. 5. (Nuova formulazione) Zucchi, Lombardi, Fundarò, Cesini, Satta, Servodio, Franci, Maderloni, Fogliardi, Pertoldi, Soro, Oliverio, Froner, Brandolini, Fiorio.

Al comma 1, lettera a) sostituirla con la seguente:
a) al comma 2 le parole da: «Le deroghe» a: «direttiva 79/409/CEE e» sono sostituite dalle seguenti: «Le deroghe sono provvedimenti di durata non superiore ad un anno, che devono essere motivati specificamente in ordine alle indicazioni recate dalla guida interpretativa della Commissione UE del marzo 2004 in relazione alla direttiva 79/409/CEE, parte integrante della presente legge, e devono essere adottati caso per caso in base all'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979. Le deroghe»;
7. 7.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: di carattere eccezionale e comunque.
*7. 10.Dozzo, Bricolo, Fugatti.


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Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: di carattere eccezionale, e comunque.
*7. 11.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le seguenti parole: di carattere eccezionale, e comunque.
*7. 12.Martinello.

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il periodo: in ordine all'essenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata, con il seguente: in ordine alla guida interpretativa della Commissione UE del marzo 2004 in relazione alla direttiva 79/409/CEE,.
**7. 8.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il periodo: in ordine all'essenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata, con il seguente: in ordine alla guida interpretativa della Commissione UE del marzo 2004 in relazione alla direttiva 79/409/CEE,.
**7. 13.Martinello.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e alla tipologia di deroga applicata con le seguenti: alle indicazioni recate dalla guida interpretativa della Commissione UE del marzo 2004 in relazione alla direttiva 79/409/CEE, parte integrante della presente legge,.
7. 9.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

La lettera b) è soppressa.
*7. 14.Buonfiglio, Bellotti, Cosenza, Patarino, Saglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7. 15.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera b) sopprimerla.
*7. 16.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7. 17.Martinello.

Al comma 1, lettera b) sostituirla con la seguente:
b) al comma 3 le parole da: «sentito Istituto» a «livello regionale», sono sostituite dalle seguenti: «sentito il parere obbligatorio che l'Istituto per la fauna selvatica deve rendere ai sensi della guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE pubblicata».
7. 19.Bellotti, Patarino, Saglia, Buonfiglio, Cosenza.

Al comma 1, sopprimere la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati in conformità al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione. Per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque possono esprimere tuttavia pareri obbligatori e vincolanti gli


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istituti riconosciuti nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
7. 20.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: in conformità al con la seguente: previo.
7. 21.Misuraca, Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Russo Paolo.

Dopo la lettera b) del 1o comma dell'articolo 7 inserire la seguente: b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
La caccia tradizionale con il prelievo di piccole quantità di avifauna determinate ai sensi dei precedenti commi, corrisponde all'impiego misurato» di cui alla lettera c) del 1o comma dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.
7. 22.Buonfiglio, Patarino, Saglia, Bellotti, Cosenza.

Sopprimere la lettera c).
7. 23.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1 lettera c) sostituire il periodo: Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con il seguente: I provvedimenti di deroga devono essere pubblicati almeno 30 giorni prima della loro applicazione.
* 7. 24.Martinello.

Al comma 1 lettera c) sostituire il periodo: Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con il seguente: I provvedimenti di deroga devono essere pubblicati almeno 30 giorni prima della loro applicazione.
* 7. 25.Misuraca, Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza; di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, con decreto con le seguenti: I provvedimenti di deroga sono emanati trenta giorni prima della loro entrata in vigore. Con decreto.
7. 26.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Adeguamento della normativa regionale).

1. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal presente decreto, abrogando o modificando le proprie leggi, le delibere e gli atti applicativi, nonché i calendari venatori nelle parti difformi dalle suddette disposizioni ed, in particolare, dalle indicazioni recate dalla guida interpretativa della Commissione UE del marzo 2004 in relazione alla direttiva 79/409 CEE.
8. 2.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo le parole nelle parti difformi delle suddette disposizioni: ed in particolare dalla guida interpretativa della Commissione UE marzo 2004 di cui all'articolo


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6 comma 1 alla lettera della presente legge.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 8. 3.Martinello.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo le parole nelle parti difformi delle suddette disposizioni: ed in particolare dalla guida interpretativa della Commissione UE marzo 2004 di cui all'articolo 6 comma 1 alla lettera della recente legge.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
* 8. 4.Misuraca, Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Luciano Rossi.

Al comma 1, secondo e terzo periodo, sopprimerli.
** 8. 5.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1 sopprimere gli ultimi due periodi.
** 8. 6.Martinello.

A1 comma 1 sopprimere gli ultimi due periodi.
** 8. 8.Misuraca, Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Russo Paolo.

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: In difetto, le deroghe al prelievo venatorio sono inefficaci, in quanto siano in contrasto con la normativa comunitaria.
8. 7.Zucchi, Lombardi, Fundarò, Cesini, Satta, Servodio, Franci, Froner, Maderloni, Fogliardi, Pertoldi, Soro, Oliverio, Brandolini, Fiorio.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.
* 8. 9.Tolotti, Del Bono, Ferrari, Sanga, Misiani.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.
* 8. 10.Patarino, Bellotti, Buonfiglio, Saglia, Cosenza.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
* 8. 11.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
* 8. 12.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

ART. 9.

Sopprimerlo.
* 9. 1.Bellotti, Saglia, Buonfiglio, Patarino, Cosenza.

Sopprimerlo.
* 9. 2.Del Bono, Tolotti, Ferrari, Sanga, Misiani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le associazioni venatorie riconosciute


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a livello nazionale e le province, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia e in comprensori alpini, omogenei e, in ogni caso, delimitati da confini naturali, anche non coincidenti con quelli amministrativi, con l'obiettivo di assicurare l'ottimale riproduzione, conservazione e presenza della fauna stanziale e migratoria nonché di garantire pari opportunità ai cacciatori residenti, individuano ubicazione, perimetrazione e dimensioni.
1-bis. Gli ambiti territoriali di caccia, di dimensioni preferibilmente provinciali, possono anche ricomprendere i territori di più province o il territorio dell'intera regione;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, con cadenza triennale, stabilisce l'indice nazionale di densità venatoria minima. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e l'intera superficie agro-silvo-pastorale nazionale, qualunque ne sia la destinazione gestionale, ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le regioni calcolano con le stesse modalità il proprio indice di densità venatoria minima.
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Gli ambiti territoriali di caccia che, tenuto conto dell'intera superficie agro-silvo-pastorale, hanno un numero di cacciatori iscritti inferiore alla media nazionale, sono tenuti ad accogliere tutti i cacciatori richiedenti fino al raggiungimento del parametro fissato;
d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
5-bis. Fatta salva la zona faunistica delle Alpi, nella quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano le specifiche modalità di accesso, nel restante territorio nazionale, per l'esercizio della caccia alla fauna migratoria, il titolare di licenza di caccia in possesso del relativo tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza e delle regioni contigue che hanno stipulato accordi aventi ad oggetto la gestione comune del prelievo venatorio. Ha inoltre diritto di esercitare l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria, su tutto il territorio nazionale, per un numero massimo di quindici giornate complessive nell'arco di ogni annata venatoria secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale».
e) i commi 6, 7, 11, 12, 13, 14 e 16 sono abrogati.
9. 3.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 25 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, siano stati già costituiti o vengano costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le


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oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, i fondi chiusi, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.
3-bis. Le regioni devono ridistribuire proporzionalmente e in termini equilibrati le percentuali di protezione indicate al comma 3 all'interno dei confini delle singole province.
3-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.
3-quater. In caso di inosservanza da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, interviene in via sostitutiva, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»;
b) al comma 5, le parole: «del 15» sono sostituite con le seguenti: «dell'8»;
c) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ricompresi in tale territorio, e sono soggetti alla programmazione venatoria, i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere»;
d) al comma 8, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta in ogni periodo dell'anno;»;
e) al comma 8, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
h-bis) i parchi, le riserve naturali, i fondi chiusi, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;
h-ter) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni».
f) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Qualora nei successivi 60 giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte della maggioranza dei proprietari, o conduttori interessati, la zona non può essere istituita».
9. 4.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. L'Articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 5.
(Richiami vivi).

1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle Province.
2. Ogni cacciatore non può impiegare contemporaneamente più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo ed alla detenzione di richiami, purché nati ed allevati in cattività.
3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione da parte di altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cui al presente comma.
4. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti


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alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.
5. Per l'utilizzo dei richiami provenienti da allevamento non opera la limitazione di cui al comma 2».
9. 5.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze connesse allo svolgimento del complesso di attività economiche e ricreative in grado di concorrere allo sviluppo sostenibile e durevole dei territori interessati, nonché ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.»;
b) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, le parole: «provvedono ad istituire» sono sostituite dalla seguente: «individuano», dopo la parola: «protezione» è inseritala seguente: «speciale» e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati, con l'apposizione di tabellazione perimetrale.»;
c) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. Il Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge.»;
d) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa consultazione della Commissione europea»;
e) all'articolo 21, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di, uccelli»;
f) all'articolo 21, comma 1, lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».
9. 6.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a), sostituire le parole: «tenendo conto anche delle esigenze economiche» con le seguenti: «pur tenendo conto delle esigenze economiche, ricreative e agroforestali,»;
b) alla lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «devono essere pubblicizzati» con le seguenti: «devono essere adeguatamente pubblicizzati»;
c) sopprimere la lettera d);
d) aggiungere, in fine, la seguente lettera: «g-bis) all'articolo 26, comma 1, le parole: «terreni coltivati e a pascolo» sono


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sostituite dalle seguenti: «terreni coltivati, a pascolo e forestali, anche ricadenti nelle Zone di protezione speciale (ZPS)».
9. 7.Zucchi, Lombardi, Fundarò, Cesini, Satta, Servodio, Franci, Froner, Maderloni, Fogliardi, Pertoldi, Soro, Oliverio, Brandolini, Fiorio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle esigenze economiche con le seguenti: delle esigenze connesse allo svolgimento del complesso di attività economiche e ricreative in grado di concorrere allo sviluppo sostenibile e durevole dei territori interessati,.
9. 8.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: economiche, aggiungere le seguenti: e ricreative e sopprimere le parole da: nonché fino ad: attuale.
9. 9.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: economiche, aggiungere la seguente: e ricreative.
* 9. 10.Martinello.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: economiche, aggiungere la seguente: e ricreative.
* 9. 11.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche delle esigenze economiche inserire le seguenti: e agro-forestali.
9. 12.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: Le Zone fino alla parola: pubblicizzati e sostituirle con le seguenti: Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di pubblicazione del provvedimento istitutivo regionale che dovrà riportare la esatta cartografia, sentito il parere dell'INFS e del CTFVR, che dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e dalla data di trasmissione alla Commissione Europea da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni.
9. 13.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, inserire le seguenti: su base catastale.
9. 14.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1, lettera b); aggiungere, in fine, le parole seguenti: con l'apposizione di tabellazione perimetrale.
* 9. 15.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: pubblicizzati, aggiungere le seguenti: con l'apposizione di tabellazione perimetrale.
* 9. 16.Martinello.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: pubblicizzati, aggiungere le seguenti: con l'apposizione di tabellazione perimetrale.
* 9. 17.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.


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Al comma 1, sopprimere la lettera c).
9. 18.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis)
all'articolo 2, comma 2 sono aggiunte, infine, le parole seguenti: «e le nutrie».
9. 19.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis)
all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente: «L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, degli istituti regionali o delle province autonome, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività».
9. 20.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis)
all'articolo 6, comma 2, le parole da: «ovvero le richieste relative...,» fino alla fine del comma sono soppresse.
9. 21.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis)
l'articolo 7, comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con legge l'istituto regionale e della provincia autonoma per la fauna selvatica che, d'intesa con l'Istituto nazionale, opera, quale organo scientifico e tecnico di ricerca, consulenza e supporto per la predisposizione dei piani venatori per lo Stato, le regioni e le province ed è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri che può delegare le relative funzioni al presidente della giunta regionale o della provincia autonoma.
2-ter. All'istituto regionale o della provincia autonoma per la fauna selvatica sono attribuiti, limitatamente al territorio della regione o della provincia autonoma, i compiti di cui al comma 3 ed esso può inoltre provvedere, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica che lo coordina, alle incombenze di cui al comma 4».
9. 22.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 5 è abrogato; al comma 8, le parole da: «con massimale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con massimale non inferiore a 1 milione di euro per ogni sinistro, di cui 750 mila euro per ogni persona danneggiata e 250 mila euro per danni a cose e ad animali, nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all'attività venatoria con massimale di 150 mila euro per morte o invalidità permanente».
9. 23.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 15, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le altre previsioni di cui al presente comma, nella regione Sardegna l'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,50».
9. 24.Dozzo, Bricolo, Fugatti.


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Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole: del 15 sono sostituite con le seguenti: del 10; al comma 2, lettera a), la parola «preferibilmente» è soppressa; al comma 2, lettera b), la parola «preferibilmente» è soppressa.
9. 25.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all'articolo 17, il comma è soppresso.
9. 26.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, lettera d), sopprimerla.
*9. 27.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1 sopprimere le lettera d).
*9. 28.Martinello

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
*9. 29.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie sottoindicate: La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All'interno di tale previsione le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità al comma 1-bis, i periodi in cui si articola la stagione venatoria ed i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.
1-bis. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi seguito indicati:
a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur), marzaiola (Anas querquedula), colombaccio (Columba palumbus), volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocry ptes minimus);
b)
specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos,);
c)
specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferin), moretta (Aythya fuligula), canapiglia (Anas strepera), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anserfabalis), oca selvatica (Anser anser), oca lombardella (Anser albafrons), beccaccia (Scolopax nisticola);
d) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), piviere dorato (Pluvialis apricaria), allodola (Alauda arvensis);
e) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di dicembre: colino della Virginia (Colinus virginianus), starna (Perdix perdix), pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), lepre comune (Lepus


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europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), minilepre (Silvilagus floridamus), lepre italica (Lepus corsicanus);
f) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), merlo (Turdus merula);
g) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lago pus mutus) fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus);
h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di gennaio: cinghiale (Sus scrofa)»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. I termini di cui al comma 1-bis possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali o delle province autonome.
2-ter. I termini di cui al comma 1-bis devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.
2-quater. L'autorizzazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituti regionali e delle province autonome, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 1-bis e 7»;
c) al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri Provvedimenti determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all'interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria.
4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, gli istituti regionali e delle province autonome pubblicano il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 1-bis e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
4-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono anticipare 1'apertura della caccia, esclusivamente da appostamento e limitatamente alla specie tortora (Streptoeia turtur), alla terza decade di agosto, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, gli regionali e delle province autonome. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l'uso del cane nelle tre decadi dei mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.
4-quater. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente


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alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi»;
e) al comma 6, dopo le parole: «sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica», sono inserite le seguenti: «o, se istituiti, gli istituti regionali e delle province autonome»;
f) al comma 7, le parole: «La caccia di selezione agli ungulati è consentita" sono sostituite dalle seguenti: «La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici e ai turgidi sono consentite»;
g) è fatto, in ogni caso, divieto di commercio, di trasformazione e di utilizzo a qualsiasi titolo degli animali e dei relativi prodotti delle specie di cui al presente comma. Ai trasgressori si applica la sanzione della revoca definitiva della licenza, di porto di fucile per uso di caccia.
9. 30.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1 lettera d) sopprimere le seguenti parole: e durante il ritorno al luogo di nidificazione.
9. 31.Martinello.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) all'articolo 19, comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18»; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia delle aree interessate».
9. 32.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
9. 33.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: g) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole: «Per la tutela dell'ecosistema, delle colture agricole, dell'ordine pubblico e della sicurezza»;
al comma 1, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
ff-bis) costituire aziende faunisfico-venatorie e agri-turistico-venatorie a meno di 1.000 metri dai confini delle zone di ripopolamento e cattura, dei parchi, delle aree di pre-parco e delle oasi di protezione delle fauna selvatica;
ff-ter) praticare la caccia alla posta, alla beccaccia e alta caccia da appostamento al beccaccino;
al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "2g) il trasporto, all'interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, camini i e 2, che non siano scarichi e in custodia;»;
al comma 1, lettera h) le parole: o tute impermeabili sono soppresse.
al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore e da natanti a motore in movimento, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 Km/h, come previsto dall'allegato IV della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979;»;
al comma 1, lettera l) la parola: «cento» è sostituita con la seguente: «centocinquanta»;
al comma 1, lettera o), le parole da: «nei casi previsti» fino a: «nelle oasi di protezione» e le prole: «, in tale ultimo caso,» sono soppresse;


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al comma 1, lettera u), dopo la parola: «ungulati» sono inserite le seguenti: «salvo che nella caccia al cinghiale nella quale, per motivate esigenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire l'uso di cartucce caricate con non più di nove pezzi»;
al comma 1, lettera u) le parole: «fare impiego di civette» sono soppresse.
al comma 1, lettera bb) le parole: «pernice di Sardegna (alectoris barbara) sono soppresse;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dai confini».
9. 34.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) all'articolo 22 i commi 6 e 11 sono abrogati.
9. 35.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) all'articolo 25, comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
b-bis) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi che al momento del fatto si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.
9. 36.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) l'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

Art. 26.
(Tutela delle colture agricole. Risarcimento dei danni).

1. L'attività venatoria non è consentita nei terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni con propri provvedimenti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono, regolamentandone il funzionamento, un fondo per il contributo al risarcimento dei danni causati alle produzioni agricole e agli allevamenti dalla fauna selvatica ammessa al prelievo venatorio alimentato dalle tasse di concessione regionale versate annualmente per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione venatoria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la realizzazione di ripristini e di miglioramenti ambientali attraverso l'erogazione di contributi di carattere economico stabilendo le tipologie ammesse alla contribuzione e le modalità per l'erogazione. Gli interventi di cui al presente comma, realizzati prioritariamente tramite aziende agricole, sono destinati al territorio gestito dagli ambiti territoriali di caccia e dai comprensori alpini e a quello ricadente negli istituti di protezione oggetto dei piani faunistici.
9. 37.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) all'articolo 28 sono apportate le modificazioni seguenti: al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sua vendita» sono inserite le seguenti: «dandone ampia pubblicità e»; dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis.
9. 38.Dozzo, Bricolo, Fugatti.


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Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 26, comma 1, le parole: «terreni coltivati e a pascolo» sono sostituite dalle seguenti: «terreni coltivati, a pascolo e forestali, anche nelle Zone di protezione speciale (ZPS)».
9. 39.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) all'articolo 29, il comma 2 è abrogato.
9. 40.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) all'articolo 34, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) in riferimento a singoli gruppi di almeno tre regioni contigue, dimostrino di avere un numero di iscritti pari ad almeno il 15 per cento del totale dei cacciatori calcolati dall'Istituto Nazionale di statistica riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
9. 41.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
«Art.9-bis. - (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome). - 1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, si applicano nel territorio delle medesime fino alla data di entrata in vigore della rispettiva normativa di attuazione adottata da ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».
9. 01.Zucchi, Lombardi, Fundarò, Cesini, Satta, Bezzi, Froner, Maderloni, Fogliardi, Pertoldi, Soro, Oliverio, Brandolini, Fiorio.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Clausola di salvaguardia).

1. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente provvedimento in conformità ai rispettivi statuti speciali ed alle relative norme di attuazione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4 e 5.
9. 02.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Clausola di salvaguardia).

Sono fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale e alla Province Autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono alle finalità del presente provvedimento, in conformità allo


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Statuto speciale e alle relative norme di attuazione.
9. 03.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Paolo Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele, Luciano Rossi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Regioni a statuto speciale e province autonome).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano danno attuazione alla direttiva 79/409/CEE nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e norme di attuazione.
9. 04.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Clausola di cedevolezza per le regioni a statuto speciale e le province autonome).

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, si applicano nel territorio delle medesime fino alla data di entrata in vigore della rispettiva normativa di attuazione adottata da ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nel rispetto dei vincoliderivanti dall'ordinamento comunitario».
9. 05.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 32.
(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio).

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma i dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da un anno a sei anni, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 30;
b) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da un anno a quattro anni, relativamente ai fatti previsti dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30;
c) la revoca della licenza del porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30.

2. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile di cui ai commi 1 e 2 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore a seguito della comunicazione dei competenti uffici, quando è effettuata l'oblazione o è divenuta definitivo il provvedimento di condanna ovvero, previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.


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3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nel mese successivo all'accertamento, ovvero se nello stesso termine non si verifica l'estinzione della sanzione amministrativa, l'organo accertatore da notizia al questore delle contestazioni effettuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 e dal comma 1 dell'articolo 31. Il questore può dispone la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza ai sensi della legislazione vigente in materia di pubblica sicurezza.
4. L'organo accertatore dà notizia al questore delle contestazioni effettuate ai sensi del comma 2, lettera c). Il questore può valutare il fatto ai fini del ritiro temporaneo della licenza ai sensi della legislazione vigente in materia di pubblica sicurezza».
9. 06.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«I. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 2.500 a euro 5.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da euro 800 a euro 2.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli particolarmente protetti compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.000 a euro 6.000 per chi abbatte o cattura esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a quattro mesi o l'ammenda da euro 800 a euro 2.000 per chi abbatte o cattura in periodo in cui è vietata la caccia a tale specie, esemplari di pernice sarda».
9. 07.Dozzo, Bricolo, Fugatti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. L'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 31.
(Sanzioni amministrative).

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da euro 1.000 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle oasi di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) da euro 1.000 a euro 2.500 per chi esercita l'uccellagione;
c) da euro 1.500 a euro 4.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
d) da euro 600 a euro 2.500 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non previsti nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 30, dei quali sia vietato l'abbattimento;
e) da euro 800 a euro 1.500 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa sanzione amministrativa si applica a chi esercita


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la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
f) da euro 1.000 a euro 2.500 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da aeromobili o da natanti in movimento o spinti da motore;
g) da euro 3.000 a euro 6.000 per chi pone in commercio o detiene a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30 e alla lettera d) del presente comma la sanzione amministrativa è raddoppiata;
h) da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.300;
i) da euro 200 a euro 1.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; in caso di recidiva, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;
l) da euro 200 a euro 1.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e nei comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 400 a euro 2.200. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
m) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.500 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;
n) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 700 a euro 4.000;
o) la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringilli di in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione e da euro 300 a euro 1.300;
p) la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 4; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;
q) la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale di cui all'articolo 12, comma 12;
r) la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza il permesso cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali permessi rilasciati ai sensi del medesimo articolo 20 per altre introduzioni;
s) la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, l'autorità amministrativa dispone la sospensione


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della licenza di porto di fucile per uso di caccia:
a) per un periodo da uno a sei anni nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1;
b) per un periodo da uno a tre anni nei casi previsti dalle lettere e), f), g) e h) del comma 1;
c) per un periodo di un anno nei casi di cui alla lettera h) del comma 1 nonché, ove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi di cui alle lettere i), q) e r) del medesimo comma 1. Se la violazione di cui alla citata lettera i) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni;
d) a titolo definitivo nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale.

3. Nel caso di cui alla lettera g) del comma 1 è applicata la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o della sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di due mesi. Nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale, la chiusura o sospensione è disposta per un periodo da tre a sei mesi.
4. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
5. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
6. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento vigenti per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
7. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
8. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
9. 08.Dozzo, Bricolo, Fugatti.


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ALLEGATO 2

Decreto-legge n. 251/2006: Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica. (C. 1610 Governo).

ULTERIORI ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis. - (Inizio dell'attività venatoria nelle ZPS). - 1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) è vietato dare inizio all'esercizio dell'attività venatoria prima della fine del mese di settembre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale».
3.01. Il relatore.