IV Commissione - Marted́ 26 settembre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 27 SETTEMBRE 2006


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (Atto n. 15).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
ritenuto che:
a) le disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7, che attribuiscono nuove funzioni in materia di coscrizione obbligatoria alla «Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva», avrebbero potuto trovare una migliore collocazione nell'ambito del decreto legislativo n. 216 del 2005, che ha istituito la predetta Direzione generale, disciplinandone i compiti;
b) l'articolo 2, nell'inserire l'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 215 del 2001, debba conservare in capo al Ministro della Difesa la funzione di sovrintendere alle operazioni della leva, in quanto l'esercizio di tale funzione non appare riconducibile allo svolgimento di attività meramente amministrative;
c) la questione dell'introduzione di un orario di servizio, anche per i volontari in ferma prefissata di un anno, necessiti di un ulteriore approfondimento, in vista dell'armonizzazione - da realizzare con apposito provvedimento - delle esigenze delle Forze Armate con quelle dei volontari stessi;
d) alla luce dei maggiori vincoli a cui è sottoposta secondo la legislazione vigente l'attività lavorativa dei volontari in ferma prefissata di un anno rispetto a quella dei volontari in ferma prefissata quadriennale, non risulti equa la disposizione, di cui all'articolo 11, comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, che prevede, anche per i volontari in ferma prefissata di un anno, il recupero delle 36 ore di permesso concesse annualmente;
e) la vigente formulazione dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 215 del 2001, in materia di proscioglimento d'ufficio, rispetto alla novella introdotta dall'articolo 12, comma 1, lettera a), numero 2), consenta più correttamente di limitare il proscioglimento per grave violazione, mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare ai soli casi regolati per legge;
f) la novella introdotta dal citato articolo 12, comma 1, lettera b), all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, in materia di proscioglimento a domanda da un lato non risulti chiara, in quanto comprende tra le domande di proscioglimento «per gravi e comprovati motivi familiari» anche l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni, imprese o organizzazioni private e dall'altro lato non risulti opportuna poiché prevede che tutti i motivi familiari indicati


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dalle lettere da b) a d) debbano valere ai fini del proscioglimento, nonostante la loro gravità, soltanto nell'eventualità che si verifichino successivamente all'arruolamento;
g) la disposizione sul proscioglimento a domanda in caso di assunzione presso pubbliche amministrazioni nonché presso imprese o organizzazioni private, non risulti opportuna, in quanto non comprende tra coloro che possono beneficiarne i volontari in ferma prefissata annuale e i volontari in ferma quadriennale raffermati;
h) dopo il primo anno di servizio, il proscioglimento a domanda debba essere consentito in ogni caso, purché la domanda medesima - tranne i casi di gravi e comprovati motivi familiari e dell'assunzione presso le pubbliche amministrazioni, imprese o organizzazioni private - sia presentata con un preavviso di almeno 60 giorni;
i) l'articolo 13, nella parte in cui sopprime la commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e attribuisce le relative funzioni residuali alla Direzione generale per il personale militare, non appare correttamente formulata;

visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario formulati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, nella seduta del 20 settembre 2006;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai componenti della commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese;
all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 14-quater, sostituire le parole: La direzione generale del Ministero della difesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sovrintende alle operazioni concernenti con le seguenti: Il Ministro della difesa, avvalendosi della Direzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sovrintende alle operazioni concernenti;
all'articolo 11, comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto con le seguenti: I permessi concessi devono essere recuperati soltanto dai volontari in ferma prefissata quadriennale, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto e comunque entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti.
all'articolo 12, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «2) la lettera h) fino a «n. 545 e successive modificazioni»;
all'articolo 12, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. La domanda può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:
a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese o organizzazioni private;


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b) gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:
1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.
3-bis Dopo il primo anno di servizio, la domanda di proscioglimento può essere presentata, anche in casi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del secondo periodo del comma 3. In tali casi, la domanda di proscioglimento deve essere presentata con un preavviso di almeno 60 giorni»;

all'articolo 13, comma 1, capoverso Art. 15-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: è soppressa aggiungere il seguente periodo: Le funzioni residuali della predetta commissione sono attribuite alla Direzione generale per il personale;
all'articolo 13, comma 1, capoverso Art. 15-ter, comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: Le funzioni residuali sono attribuite alla Direzione generale per il personale;
all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale» (Atto n. 15).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
ritenuto che:
a) le disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7, che attribuiscono nuove funzioni in materia di coscrizione obbligatoria alla «Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva», avrebbero potuto trovare una migliore collocazione nell'ambito del decreto legislativo n. 216 del 2005, che ha istituito la predetta Direzione generale, disciplinandone i compiti;
b) l'articolo 2, nell'inserire l'articolo 11-quater del decreto legislativo n. 215 del 2001, debba conservare in capo al Ministro della Difesa la funzione di sovrintendere alle operazioni della leva, in quanto l'esercizio di tale funzione non appare riconducibile allo svolgimento di attività meramente amministrative;
c) la questione dell'introduzione di un orario di servizio, anche per i volontari in ferma prefissata di un anno, necessiti di un ulteriore approfondimento, in vista dell'armonizzazione - da realizzare con apposito provvedimento - delle esigenze delle Forze Armate con quelle dei volontari stessi;
d) alla luce dei maggiori vincoli a cui è sottoposta secondo la legislazione vigente l'attività lavorativa dei volontari in ferma prefissata di un anno rispetto a quella dei volontari in ferma prefissata quadriennale, non risulti equa la disposizione, di cui all'articolo 11, comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, che prevede, anche per i volontari in ferma prefissata di un anno, il recupero delle 36 ore di permesso concesse annualmente;
e) la vigente formulazione dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 215 del 2001, in materia di proscioglimento d'ufficio, rispetto alla novella introdotta dall'articolo 12, comma 1, lettera a), numero 2), consenta più correttamente di limitare il proscioglimento per grave violazione, mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare ai soli casi regolati per legge;
f) la novella introdotta dal citato articolo 12, comma 1, lettera b), all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, in materia di proscioglimento a domanda da un lato non risulti chiara, in quanto comprende tra le domande di proscioglimento «per gravi e comprovati motivi familiari» anche l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni, imprese o organizzazioni private e dall'altro lato non risulti opportuna poiché prevede che tutti i motivi familiari indicati


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dalle lettere da b) a d) debbano valere ai fini del proscioglimento, nonostante la loro gravità, soltanto nell'eventualità che si verifichino successivamente all'arruolamento;
g) la disposizione sul proscioglimento a domanda in caso di assunzione presso pubbliche amministrazioni nonché presso imprese o organizzazioni private, non risulti opportuna, in quanto non comprende tra coloro che possono beneficiarne i volontari in ferma prefissata annuale e i volontari in ferma quadriennale raffermati;
h) l'articolo 13, nella parte in cui sopprime la commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 e attribuisce le relative funzioni residuali alla Direzione generale per il personale militare, non appare correttamente formulata;

visti i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario formulati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, dalla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, nella seduta del 20 settembre 2006;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai componenti della commissione non spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese;
all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 14-quater, sostituire le parole: La direzione generale del Ministero della difesa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sovrintende alle operazioni concernenti con le seguenti: Il Ministro della difesa, avvalendosi della Direzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sovrintende alle operazioni concernenti;
all'articolo 11, comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto con le seguenti: I permessi concessi devono essere recuperati soltanto dai volontari in ferma prefissata quadriennale, secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto e comunque entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti.
all'articolo 12, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «2) la lettera h) fino a «n. 545 e successive modificazioni»;
all'articolo 12, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), è inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. La domanda può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:
a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese o organizzazioni private;
b) gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:
1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente,


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o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio»;
all'articolo 13, comma 1, capoverso Art. 15-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: è soppressa aggiungere il seguente periodo: Le funzioni residuali della predetta commissione sono attribuite alla Direzione generale per il personale;
all'articolo 13, comma 1, capoverso Art. 15-ter, comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: Le funzioni residuali sono attribuite alla Direzione generale per il personale;
all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.