I Commissione - Mercoledì 27 settembre 2006


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ALLEGATO

Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura. (Testo unificato C. 915 Pecorella ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 915 Pecorella ed abb., in materia di introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura, così come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente,
rilevato, sotto il profilo della verifica del rispetto del riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni, che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato che la definizione del reato di tortura recata dal nuovo articolo 613-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 del testo unificato, a causa della formulazione della condotta concretante il reato, potrebbe presentare profili di criticità in riferimento al principio della determinatezza della fattispecie penale,
preso atto che l'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, ratificata dall'Italia con legge 3 novembre 1988, n. 498, definisce la tortura in termini più restrittivi, come atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze «forti», fisiche o mentali, pur facendo salva, all'articolo 2, la possibilità per la legge nazionale dettare disposizioni di più vasta portata,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in termini più specifici la condotta concretante il reato di tortura.