V Commissione - Resoconto di giovedì 28 settembre 2006


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 251/2006: Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica.
C. 1610-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo.

Lino DUILIO, presidente, ricorda come nelle precedenti sedute erano emerse varie questioni in merito al provvedimento in esame e chiede al Governo se è pronto a fornire i chiarimenti richiesti, in quanto risulterebbe che il Ministero competente abbia predisposto la bozza di relazione tecnica.

Il sottosegretario Massimo TONONI segnala che il Ministero delle politiche agricole ha trasmesso effettivamente al Ministero dell'economia e delle finanze uno schema di relazione tecnica, che è tuttavia attualmente al vaglio della Ragioneria generale dello Stato.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta raccomandando la rapida trasmissione della relazione tecnica.

La seduta termina alle 9.55.


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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 settembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 9.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
Atto n. 16.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Andrea RICCI (RC-SE), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame reca il recepimento della Direttiva 2003/123/CE, di modifica della Direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. A tal fine, lo schema in esame introduce modifiche all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 600/1973 che disciplina il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti.
Lo schema, il cui articolo 3 reca la copertura finanziaria, è corredato di relazione tecnica.
Per quanto concerne gli oneri quantificati dalla relazione tecnica rileva come essi consistano in minori entrate nette per 15,940 milioni euro per il 2006, 15,280 per il 2007, 12,880 per il 2008 e 20,730 a regime.
Con riguardo alla normativa vigente, l'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 stabilisce che le società che distribuiscono dividendi a società estere (cosiddetti flussi in uscita) devono operare una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 27 per cento (ovvero del 12,5 per cento se si tratta di azioni di risparmio) sui dividendi medesimi. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, possono chiedere un parziale rimborso della citata ritenuta (entro il limite massimo pari a 4/9 della ritenuta stessa) se dimostrano di aver corrisposto sugli stessi utili ulteriori imposte definitive nel paese di residenza. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 27-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600, in caso di partecipazione superiore al 25 per cento del capitale, e in presenza di ulteriori requisiti, il rimborso spetta per l'intero importo della ritenuta.
La normativa sopra ricordata recepisce le disposizioni comunitarie in materia di tassazione di dividendi destinati alle società straniere come indicate nel testo originario della Direttiva 90/435/CEE. Tale direttiva, emanata allo scopo di evitare discriminazioni fiscali tra dividendi interni e dividendi intracomunitari, stabilisce che gli utili distribuiti dalla società figlia residente in uno Stato membro alla società madre residente in altro Stato membro devono essere esenti da ritenuta (articolo 5); il rapporto madre-figlia tra le società esiste qualora la partecipazione non sia inferiore ad una quota minima tassativamente indicata. Tale quota, che nel testo originario della direttiva era pari al 25 per cento, è stata modificata dalla Direttiva 2003/123/CE che ha fissato le seguenti misure: 20 per cento per i dividendi distribuiti dal 1o gennaio 2005, 15 per cento per i dividendi distribuiti dal 1o gennaio 2007 e 10 per cento per i dividendi distribuiti dal 1o gennaio 2009 (articolo 3).
Segnala, inoltre, che in merito alla misura della ritenuta da applicare ai flussi in uscita, sono stati stipulati accordi tra i Paesi membri che hanno previsto aliquote convenzionali diverse da quella fissata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73. In linea generale, gli accordi confermano l'applicazione del 12,5 per cento sui dividendi relativi alle azioni di risparmio, mentre negli altri casi prevedono aliquote inferiori al 27 per cento (la misura, stabilita in ogni singola convenzione, è generalmente compresa tra il 5 per cento e il 15 per cento).


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La disciplina fiscale sui flussi in entrata (ossia sui dividendi percepiti da società italiane e distribuiti da società estere) si basa, in primo luogo, sulle disposizioni di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, ai sensi del quale i dividendi riscossi da società soggette ad IRES concorrono alla formazione della base imponibile limitatamente al 5 per cento di quanto riscosso (partecipation exemption). Inoltre, l'articolo 165 del TUIR dispone che nel caso di dividendi distribuiti da società figlie non residenti già assoggettati ad imposte nel paese straniero, il percipiente, al fine di evitare la doppia tassazione, ha diritto ad un credito d'imposta.
Segnala, inoltre, che sono assimilate ai dividendi percepiti - e pertanto soggette alla tassazione parziale - le remunerazioni dei finanziamenti - direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate (articolo 44, comma 1, lettere e) ed f) del TUIR) - che eccedono il limite determinato applicando le disposizioni in materia di sottocapitalizzazione (cosiddetto thin capitalization). L'assimilazione non opera, inoltre, nel caso in cui la società abbia optato per il regime della trasparenza fiscale.
Le norme, al fine di recepire le modifiche introdotte dalla Direttiva 2003/123/CE in materia di regime fiscale applicabile agli utili infragruppo in ambito comunitario, intervengono sull'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73.
In primo luogo, viene ridotta la quota minima di partecipazione al capitale (attualmente pari al 25 per cento) necessaria per l'applicazione del regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1) e articolo 2).
Le nuove quote, in coerenza con quanto stabilito dalla richiamata direttiva del 2003, sono: 20 per cento per i dividendi distribuiti dal 1o gennaio 2005, 15 per cento per i dividendi distribuiti dal 1o gennaio 2007 e 10 per cento per i dividendi distribuiti dal 1o gennaio 2009.
In secondo luogo, si provvede ad ampliare l'ambito soggettivo di applicazione in quanto la disciplina viene estesa a tutte le società che rientrano nel regime IRES. In particolare, vengono incluse nuove tipologie di persone giuridiche, tra cui le società cooperative, le mutue assicurazioni e le casse di risparmio (articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3)).
Inoltre si provvede ad estendere il diritto al rimborso della ritenuta subita alle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti i limiti determinati in base alla thin capitalization di cui all'articolo 44, comma 1, lettere e) ed f) e comma 2 lettera a). Il regime fiscale per tali remunerazioni, come già sopra specificato, è assimilato a quello dei dividendi percepiti dai soggetti IRES e, pertanto, prevede l'imponibilità per il solo 5 per cento di quanto ricevuto (articolo 1, comma 1, lettera b)).
Alle minori entrate derivanti dal provvedimento, pari, in base all'articolo 3, a 16 milioni di euro annui per gli anni 2006 e 2007, 13 milioni per il 2008 ed a 23 milioni annui dal 2009, si fa fronte con le risorse stanziate a tal fine dall'articolo 37, comma 57, del decreto-legge n. 223 del 2006.
La relazione tecnica quantifica gli effetti netti del provvedimento, in termini di cassa, in minori entrate nette consistenti in 15,94 milioni di euro per il 2006, 15,28 per il 2007, 12,88 per il 2008, 23,13 per il 2009 e 20,73 per il 2010.
Segnala che, in applicazione dei vigenti criteri contabili, la clausola finanziaria prevede a regime una copertura modulata sulle minori entrate nette per il 2009 (23,13 milioni di euro), pur riducendosi, a decorrere dal 2010 a 20,73 milioni di euro.
Tali stime per cassa derivano da quantificazioni in termini di competenza consistenti in minori entrate nette in 6,77 milioni di euro per il 2005, 6,77 per il 2006, 12,88 per il 2007, 12,88 per il 2008 e 20,73 per il 2009.
Con riguardo alla quantificazione proposta, rileva che appaiono sussistere alcuni aspetti problematici sui quali appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.


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In particolare, segnala che i dati assunti come base delle quantificazioni, sia di fonte Anagrafe tributaria, sia di fonte UIC, risalgono al periodo d'imposta 2000. L'utilizzo di dati riferiti ad un unico anno, soprattutto nel caso in esame di flussi di dividendi distribuiti, può indurre elementi di distorsione nella stima in relazione ad elementi di peculiarità che possono caratterizzare ciascun esercizio prescelto, ove isolatamente considerato.
Inoltre, può ritenersi che dati riferiti al 2000 non siano sufficientemente rappresentativi dell'attuale grado di integrazione societaria presente in ambito comunitario. Ciò con particolare riguardo sia all'ammontare dei dividendi in entrata e in uscita dai singoli Paesi, sia in relazione alle diverse distribuzioni per quote partecipative. Infine, l'utilizzo di dati non aggiornati comporta l'esclusione dalla quantificazione di quasi tutti i paesi di nuovo ingresso nella Comunità europea, in corrispondenza dei quali non risultavano flussi di dividendi nel 2000.
Con riguardo al procedimento di calcolo utilizzato nella relazione tecnica, osserva che sia la quantificazione del minor gettito associato ai dividendi in uscita dall'Italia che quella del recupero di gettito associato ai dividendi in entrata si basano esclusivamente sull'assunzione di ipotesi non sufficientemente suffragate da riscontri oggettivi. Ad esempio, non risulta motivata l'ipotesi di considerare un abbattimento del 25 per cento dell'effetto di minore gettito associato ai dividendi in uscita dall'Italia, nel caso di dividendi soggetti a ritenuta convenzionale del 15 per cento, al fine di escludere i dividendi distribuiti a persone fisiche, non comprese nell'ambito applicativo della direttiva madri-figlie. Rileva che gli ammontari delle minori entrate associate ai dividendi in uscita calcolati per singolo paese risultano frequentemente approssimati per difetto. Osserva che l'effetto di minor gettito ascritto all'inclusione tra i soggetti interessati delle società cooperative, indicato nella relazione tecnica in 35.000 euro, non risulta sommato al totale delle minori entrate. Peraltro, non è chiaro se tale effetto debba comunque cumularsi negli anni considerati in relazione alla progressiva riduzione delle percentuali minime di partecipazione richieste.
Osserva, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce indicazioni in merito agli effetti finanziari derivanti dall'ampliamento del diritto all'esenzione dalla ritenuta alla fonte ad altre categorie di redditi da capitale, assimilati ai dividendi, quali le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti il limite di importo determinato ai fini della thin capitalization, gli utili derivanti da associazione in partecipazione, nonché le remunerazioni di strumenti finanziari collegate ai risultati economici della società emittente. In merito, chiede di acquisire chiarimenti dal Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, l'articolo 3, comma 1 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dello schema di decreto, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, e a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 57, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
L'articolo 37, comma 57, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'attuazione della direttiva 2003/123/CE, concernente il regime fiscale comune applicabili alle società madri e figlie di Stati membri diversi, nelle seguenti modalità: quanto a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 13 milioni di euro per l'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse del fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987; quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal medesimo decreto n. 223 del 2006 citato.
In sostanza, gli importi indicati dall'articolo 37, comma 57, del decreto-legge n. 223 trovano puntuale riscontro nella quantificazione degli oneri recati dalla norma di copertura del provvedimento in


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esame. Tuttavia, a differenza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, il comma 57 dell'articolo 37 del decreto-legge qualificava espressamente, e più correttamente, gli oneri in termini di minori entrate.
Al riguardo rileva che la norma di copertura finanziaria in commento presenta alcuni profili problematici. Con riferimento alla quantificazione dell'onere a regime, rileva una discrepanza tra l'importo previsto dalla norma, determinato in 23 milioni di euro, e la quantificazione contenuta nella relazione tecnica che stima per l'anno 2009 un importo pari a 23,13 milioni di euro. A tale riguardo segnala che gli importi relativi all'onere complessivo, per gli anni 2006, 2007 e 2008, definiti nel testo in esame rappresentano il risultato di un'operazione di arrotondamento per eccesso, mentre per l'anno 2009, l'arrotondamento sembrerebbe essere stato effettuato per difetto rispetto agli importi indicati nella relazione tecnica. Sotto il profilo formale, gli oneri derivanti dall'attuazione dello schema di decreto sono configurati in termini di limite di spesa. Ciò appare in contrasto con quanto affermato nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto, secondo la quale gli oneri non possono intendersi come limite massimo di spesa, il che appare corretto, trattandosi di minori entrate la cui quantificazione si basa su ipotesi ed elaborazioni che presentano inevitabilmente un margine di aleatorietà. Rileva che la norma non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile in quanto non individua l'onere ascrivibile all'attuazione di ciascuna delle disposizioni onerose, vale a dire, rispettivamente l'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, commi 1 e 2, ma si limita a quantificare l'onere complessivo derivante dall'attuazione dello schema di decreto.
Con riferimento ai profili problematici evidenziati chiede un chiarimento da parte del Governo in ordine all'esigenza di determinare gli oneri a regime da indicare nella norma di copertura in misura corrispondente alle quantificazioni recate dalla relazione tecnica nonché alla necessità di qualificare gli oneri derivanti dal provvedimento, in quanto consistenti in minori entrate, in termini di previsione di spesa anziché come limite massimo di spesa e di corredare la clausola di copertura, come previsto in base alla vigente disciplina contabile (articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978) di una esplicita clausola di salvaguardia per la compensazione delle eventuali spese che dovessero eccedere le previsioni medesime. Ricorda che in casi analoghi tale clausola ha assunto la forma di un monitoraggio delle minori entrate da parte del Ministro dell'economia e delle finanze che vi provvede anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7 della legge n. 468 del 1978. Chiede un chiarimento infine sull'opportunità di riformulare la norma di copertura indicando distintamente gli oneri ascrivibili a ciascun intervento oneroso recato dal provvedimento secondo quanto indicato nella relazione tecnica.

Il sottosegretario Massimo TONONI, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti, osserva che, per quanto concerne l'osservazione circa la qualificazione di oneri, invece che di minori entrate, contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo in esame, si evidenzia che con il termine oneri si intendono, nella comune eccezione, sia maggiori spese che minori entrate. Relativamente alla quantificazione dell'onere a regime, si rileva una discrepanza tra l'importo previsto dalla norma, determinato in 23 milioni di euro, e la quantificazione contenuta nella relazione tecnica che stima per l'anno 2009 un importo pari a 23,13 milioni di euro. Osserva che gli arrotondamenti contenuti nella norma di copertura, pur contribuendo alla semplificazione ed alla migliore leggibilità della norma stessa, non appaiono suscettibili di alterare la sostanza degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento.
Riguardo alla mancata evidenziazione, nella norma di copertura, degli oneri recati da ogni singola disposizione, rappresenta, in primo luogo, che la relazione


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tecnica del provvedimento individua, con un'analisi ampia ed attenta, le singole componenti dell'effetto finanziario negativo derivante nel complesso dal provvedimento. Soggiunge, inoltre, che l'onere recato dal decreto legislativo trae origine da un complesso di norme volte ad un disegno specifico unitario e pertanto non si appalesa la necessità di fornire tale grado di dettaglio nella norma di copertura.
Evidenzia, infine, che gli oneri recati dal provvedimento non si presentano come limiti di spesa, bensì come minori entrate, puntualmente quantificate dall'ampia relazione tecnica predisposta dal Dipartimento per le politiche fiscali. Peraltro, ritiene superflua l'inclusione di una clausola di salvaguardia nella norma di copertura in esame ritenendo che l'attenta quantificazione del Dipartimento per le politiche fiscali fornisca ampia garanzia circa l'effettiva entità dell'onere.

Lino DUILIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, raccomanda la tempestiva predisposizione da parte del Governo degli elementi di chiarimento sollecitati e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2006.
Atto n. 27.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Lino DUILIO (Ulivo), presidente e relatore, ricorda come tutti gli anni la Commissione deve esprimere il parere sulla ripartizione della quota di otto per mille del gettito dell'IRPEF di pertinenza statale. Ricorda che la legge n. 222 del 1985 stabilisce che tale quota deve essere destinata ad interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali.
La ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF per il 2006 è riferita al gettito dell'IRPEF dell'anno 2002.
Chiede al riguardo chiarimenti circa l'applicazione della normativa vigente ed in particolare su quale base si proceda alla ripartizione dell'IRPEF del 2002 per lo Stato e per le altre confessioni religiose. La normativa vigente sembra infatti fare riferimento all'IRPEF del terzo periodo di imposta precedente: nel 2006 sembrerebbe dunque doversi ripartire l'IRPEF relativa al 2003.
In base all'articolo 45, comma 7, della legge n. 448 del 1998, tale quota è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.
In base alle informazioni assunte, gli incassi considerati per la determinazione della quota dell'otto per mille risultano pari nel 2002 a 120.414.762.943,36 euro. Rileva peraltro che tale importo non sembra corrispondere con nessuno dei dati risultanti dal rendiconto dello Stato in base al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2002, gli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF nel suo complesso risultano infatti pari a euro 121.107.931.318,81, mentre quelli relativi agli incassi IRPEF in conto competenza relativi all'attività ordinaria di gestione (con esclusione dunque dell'attività di accertamento e controllo) risultano pari a 120.656.883.012,11.
Richiede pertanto un chiarimento da parte del Governo in ordine alle modalità di determinazione di questo importo ed alla sua conformità con il disposto dell'articolo 45, comma 7, della legge n. 448/98.
L'otto per mille relativo all'IRPEF per l'anno 2002 risulterebbe dunque complessivamente pari a 963.318.103,55 euro.
Esso viene ripartito in base alle scelte espresse dai contribuenti, che possono destinarlo allo stato, alla Chiesa cattolica o ad altre cinque confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato.
Le scelte effettuate dai contribuenti in favore dello Stato sono state pari all'8,38 per cento. In caso di scelte non espresse, la destinazione viene stabilita in proporzione


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alle scelte espresse, con eccezione della quota delle Assemblee di Dio in Italia e dell'Unione delle Chiese metodiste valdesi che confluisce invece nella quota di pertinenza statale.
La quota dell'otto per mille di pertinenza statale risulta dunque pari a euro 89.680.233,71.
Non tutta questa quota è peraltro oggetto di ripartizione per le finalità di carattere sociale indicate dalla legge n. 222/1985.
Ricorda infatti che la legge finanziaria 2004 ha disposto la riduzione di 80 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato a valere sull'otto per mille del gettito IRPEF, destinando così tale importo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Il decreto-legge n. 249/2004 ha poi disposto, a decorrere dal 2006, un'ulteriore riduzione di 5 milioni di euro a copertura di disposizioni previdenziali concernenti gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cosiddetto Fondo volo).
Le risorse da destinare a finalità di carattere sociale - in cui vanno inclusi anche 39.353 euro derivanti da revoche di finanziamenti degli anni precedenti - risultano pertanto pari a euro 4.719.586,80.
Tali risorse risultano sensibilmente ridotte rispetto a quelle ripartite nel 2005 (11,8 milioni di euro), nel 2004 (20,5 milioni di euro) e, soprattutto, negli anni precedenti all'entrata in vigore della legge finanziaria 2004; nel 2003, le risorse ammontavano infatti a 101,5 milioni di euro.
L'utilizzo della quota dell'otto per mille per finalità diverse da quelle di carattere sociale previste dalla normativa vigente appare assolutamente discutibile da un punto di vista etico. Chiede pertanto se il Governo non intenda ripristinare integralmente la dotazione dell'otto per mille di competenza dello Stato.
La sua utilizzazione come modalità di copertura delle leggi risulta inoltre impropria: l'ammontare di questa quota non appare infatti determinabile a priori, dipendendo essa da un elemento aleatorio quale quello della scelta dei contribuenti. Sarebbe al riguardo interessante conoscere i dati relativi alle scelte effettuate dai contribuenti in favore dello Stato nel 2004: qualora queste scelte, in conseguenza della decisione del Governo di destinare le risorse dell'otto per mille al miglioramento dei saldi anziché a finalità sociali, risultassero per ipotesi dimezzate o anche ridotte di un terzo, le disposizioni che utilizzano come copertura l'otto per mille risulterebbero scoperte.
Ricorda inoltre che l'articolo 4 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163, aveva disposto l'utilizzo delle risorse dell'otto per mille per un importo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 a copertura degli oneri derivanti da misure di sostegno all'occupazione. Il decreto non è stato convertito nei termini ed è pertanto decaduto. Qualora il decreto fosse stato convertito mantenendo la suddetta copertura, esso risulterebbe ora privo delle necessarie risorse: la quota dell'otto per mille che residua a seguito delle precedenti riduzioni legislative risulta infatti quest'anno pari - come già detto - a soli 4,7 milioni di euro.
Rileva inoltre che, alla luce della progressiva riduzione delle risorse dell'otto per mille devolute alla gestione statale da destinare a finalità di carattere sociale, occorre riflettere sulla congruità della procedura di ripartizione.
Considera che quest'anno, a fronte di un importo da ripartire di 4,7 milioni di euro, sono state presentate ben 1601 domande di finanziamento, le quali, come previsto dalla normativa vigente, sono state tutte oggetto di una istruttoria da parte delle amministrazioni competenti; le domande che hanno ottenuto parere favorevole sono 888 per un importo complessivo di oltre 630 milioni di euro.
Le risorse da ripartire risultano dunque solo lo 0,75 per cento di quelle che sarebbero necessarie per soddisfare tutte le domande che hanno ricevuto un parere favorevole.
Alla luce di questo dato di fatto ritiene evidente come il complesso lavoro istruttorio


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svolto dalle amministrazioni risulti del tutto sproporzionato a fronte della limitatezza delle risorse da ripartire.
Venendo al contenuto specifico dello schema di decreto di riparto, l'esiguità dei fondi a disposizione è stata alla base della scelta di riconoscere priorità tra le quattro finalità previste dalla normativa vigente (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali) all'obiettivo di cooperare per combattere la fame nel mondo, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo in materia di cooperazione allo sviluppo».
Ciò diversamente da quanto accadeva negli anni precedenti, in cui le risorse venivano ripartite tra le quattro finalità ed erano destinate principalmente ad interventi di conservazione dei beni culturali (in misura superiore al 60 per cento) e ad interventi relativi a calamità naturali (in una misura di circa il 24-25 per cento), anche alla luce del maggior numero di domande presentate per queste finalità.
Ricorda peraltro che, anche prima della riduzione delle risorse da ripartire, la scelta degli interventi da finanziare risultava improntata a criteri di ampia discrezionalità. Oltre al ripristino delle risorse, ritiene dunque che si debba valutare l'opportunità di prevedere criteri di certezza per la destinazione delle risorse medesime, ad esempio prevedendo l'integrale destinazione ad un piano straordinario di interventi per la fame nel mondo.
Le iniziative risultano per lo più rivolte a zone dell'Africa e riguardano la realizzazione di interventi finalizzati all'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo e la qualificazione del personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione.
La lettera di trasmissione rileva che sono state così soddisfatte tutte le domande cui la competente commissione tecnica di valutazione ha assegnato una priorità alta.
In particolare, risulta finanziata la quasi totalità dei progetti che avevano ottenuto parere favorevole (25 su 26).
Osserva peraltro che nella documentazione trasmessa alla Camera sull'esito della valutazione delle commissioni tecniche, non viene dato conto del grado di priorità assegnato alle domande presentate (alta, media o bassa), cui fa cenno la lettera di trasmissione. Invita pertanto il Governo a corredare nel futuro la documentazione allegata di questo elemento, che può risultare estremamente utile ai fini dell'istruttoria parlamentare.
In merito della scelta di destinare integralmente le risorse ad interventi per la fame del mondo, ritiene questa scelta assolutamente condivisibile e propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Marco CALGARO (Ulivo) evidenzia la necessità di una puntuale verifica che i finanziamenti erogati alle organizzazioni non governative siano effettivamente utilizzati. Ritiene che occorra trasferire il meccanismo di erogazione dei fondi a livello della cosiddetta cooperazione decentrata, la cui gestione è affidata agli enti locali, che sarebbero in grado di gestire meglio i fondi essendo inoltre suscettibili di un più puntale controllo.

Gaspare GIUDICE (FI) ricorda che già in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 2003 aveva presentato delle proposte emendative volte a correggere le modifiche introdotte dal Governo all'originario meccanismo previsto dalla normativa, per evitare prelevamenti e distrazioni dei fondi dagli obiettivi cui, secondo le scelte dei cittadini, dovevano essere destinati. Rileva tra l'altro che il costo dell'istruttoria relativa alle circa 1600 domande presentate risulta di gran lunga superiore ai fondi, di minimo importo, erogati. Preannuncia che presenterà al disegno di legge finanziaria un emendamento volto a far rispettare le scelte dei cittadini riguardo alla destinazione dei fondi. Evidenzia, inoltre, come per la prima volta si verifica che a fronte della presentazione di circa 1600 domande siano stati finanziati progetti localizzati solo nelle regioni Lazio, Emilia Romagna, Toscana e Marche, con evidente disomogeneità


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nella distribuzione territoriale. Al riguardo, preannuncia che presenterà emendamenti affinché le risorse in esame siano affidate alle regioni che potrebbero poi provvedere direttamente alla distribuzione delle stesse nel loro territorio. Preannunciando comunque voto contrario, propone di non procedere ad esprime il parere sul provvedimento, rinviandone l'esame fino a quando le risorse saranno ripristinate e utilizzate nella loro destinazione originaria.

Lino DUILIO, presidente, ricorda come, con riguardo alle osservazioni dell'onorevole Giudice, si è in effetti verificata l'assenza di domande della tipologia di quelle finanziate provenienti da regioni diverse. Nota fra l'altro che la devoluzione alle regioni del potere di distribuire le risorse in esame potrebbe non risolvere il problema di fondo, consistente nella mancanza di criteri certi e predeterminati per operare tale distribuzione.

Massimo VANNUCCI (Ulivo) osserva come in realtà la distrazione di risorse operata dal Governo si risolva in un inganno nei confronti dei cittadini che avevano creduto di effettuare una scelta in merito alla destinazione delle stesse risorse. Rileva fra l'altro che i costi amministrativi dell'istruttoria delle domande presentate si concretano, in definitiva, in uno spreco di risorse che poteva essere sin dall'inizio essere evitato, ove si fosse proceduto ad informare che i fondi sarebbero stati ridotti e finalizzati solo ad alcune destinazioni fra tutte quelle originariamente previste. Pertanto propone di ripristinare le risorse occorrenti ovvero di eliminare, coerentemente, il meccanismo burocratico di valutazione delle relative domande, che comporta di per sé oneri maggiori rispetto ai fondi erogabili.

Andrea RICCI (RC-SE) manifesta difficoltà ad esprimere parere favorevole al provvedimento, rilevando un inganno e un tradimento dei cittadini rispetto alle scelte effettuate in merito alla destinazione delle risorse. Si associa quindi alla richiesta dell'onorevole Giudice di non procedere all'espressione sul parere del provvedimento. Invita ad impegnarsi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge finanziaria, a modificare la normativa e il riparto di risorse, condividendo le considerazioni del presidente, nel senso di destinare la maggior parte delle risorse al finanziamento della cooperazione internazionale allo sviluppo. Concorda con l'onorevole Calgaro sull'importanza di favorire meccanismi di cooperazione decentrata.

Marino ZORZATO (FI) ricorda come l'opposizione, così come una parte non irrilevante dell'allora maggioranza, era contraria alla scelta del ministro Tremonti, di cui fu subita la decisione. Oggi basterebbe una norma del Governo per ripristinare i fondi di cui i cittadini avevano scelto le destinazioni. Per coerenza occorrerebbe che l'attuale maggioranza, che durante il ministero di Tremonti si oppose al provvedimento, si operasse per modificare la situazione che si è verificata. Rilevando come lo stesso esame istruttorio delle domande pervenute comporti oneri rilevanti, ricorda che in precedenza si assumeva ai fini della distribuzione anche il criterio territoriale. L'anno scorso si dette il parere dopo mesi di istruttoria fondandolo sulla bugia del Governo che aveva promesso che avrebbe rimediato al problema dell'insufficienza delle risorse. Chiede pertanto che il Governo rifinanzi il provvedimento e modifichi la concreta ripartizione territoriale, altrimenti ciò di cui si sta discutendo appare tutta una finzione.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN) condivide le osservazioni del presidente e dei colleghi, apprezzando l'intendimento di alcuni colleghi dell'attuale maggioranza di non subire passivamente le decisioni del Governo, ammettendo invece che nella scorsa legislatura la maggioranza subendo la scelta del ministro Tremonti incorse in un grave errore. Propone pertanto di non procedere all'espressione del parere e di approvare una risoluzione con il contributo della maggioranza e dell'opposizione,


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nella quale sollecitare il ripristino degli importi originari.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE) ritiene grave il taglio alle risorse in quanto non rispetta le indicazioni espresse dai cittadini e rimette in discussione la tipologia degli interventi previsti dalla legge. Ritiene fra l'altro non corretto che si disponga la ripartizione delle risorse fra i soggetti previsti dalla normativa, qualora non si esprime preferenza per un soggetto particolare, nel qual caso dovrebbero essere invece devoluti allo Stato. Ritiene inoltre che sussista un problema di verifica puntuale dell'utilizzo che viene fatto delle risorse, dichiarandosi favorevole al meccanismo della cooperazione decentrata.

Lino DUILIO, presidente, esprimendo perplessità sulla proposta dell'onorevole Pegolo di attribuire allo Stato le risorse per le quali non è stata espressa preferenza, considera che si potrebbe formulare, al fine di sollecitare il ripristino delle risorse, un ordine del giorno da far approvare in Assemblea durante l'esame del disegno di legge di assestamento ovvero una risoluzione da approvare in Commissione.

Il sottosegretario Massimo TONONI si impegna a riferire al ministro dell'economia e delle finanze sui rilievi formulati dalla Commissione. Deposita inoltre un apposito documento (vedi allegato 1).

Francesco NAPOLETANO (Com.It) condivide le osservazioni dei colleghi, rilevando che una risoluzione non si presterebbe allo scopo che si vuole raggiungere. Propone invece di adottare un parere con una premessa che accolga le osservazioni formulate in Commissione invitando il Governo a modificare i suoi intendimenti, in modo da non pregiudicare i progetti che sono stati finanziati dal provvedimento in esame.

Lino DUILIO, presidente, ricordando come il parere della Commissione bilancio non sia vincolante per il Governo, osserva che il riferimento all'approvazione di un ordine del giorno ovvero di una risoluzione era dato dall'esigenza di individuare strumenti maggiormente vincolanti per il Governo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Domenico Santececca a Presidente del Comitato amministrativo del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.
Nomina n. 5.