Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura. C. 915 Pecorella, C. 1206 Forgione, C. 1279 Suppa e C. 1272 De Zulueta.
Al comma 1, capoverso «articolo 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «sottoponga una persona» con le seguenti: «, con violenze o minacce gravi, infligga ad una persona».
1. 20.Il Relatore.
Sopprimerlo.
2. 20.Il Relatore.