V Commissione - Marted́ 3 ottobre 2006


Pag. 37

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Atto n. 19.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Con riferimento alle nuove osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio della Camera relativamente al provvedimento in oggetto si forniscono le seguenti considerazioni.
a) Oneri crescenti nel tempo, con riferimento al numero dei beneficiari ed al crescere annuo dell'importo delle provvidenze.
Si ribadisce che il provvedimento di recepimento della direttiva europea non comporta ulteriori oneri oltre quelli stimati nella relazione ed individuati con riferimento al limitato ampliamento dei beneficiari relativo, in osservanza alla normativa europea, alla categoria dei genitori ricongiunti.
A parte questa categoria, quindi, la disciplina non ha come effetto quello di aumentare il numero dei soggetti che rimangono gli stessi, viceversa con l'innovazioni introdotte c'è la concreta possibilità che nel breve periodo ci sia una concreta riduzione dei permessi di soggiorno in questione.
Ed infatti, come segnalato con nota precedente l'individuazione delle cause di revoca del permesso in esame comporterà verosibilmente una riduzione di almeno il 5 per cento delle carte di soggiorno rilasciate (circa 25.000).
Inoltre, la individuazione di categorie di stranieri che non possono ottenere il permesso di lungo soggiorno (i titolari del permesso di asilo, quello per motivi umanitari, motivi di studio e di formazione professionale) consente di ipotizzare una riduzione nei rilasci di tali permessi stimabile in almeno altri 25.000.
Pertanto, nel breve e medio periodo, dall'applicazione della nuova disciplina deriverà una diminuzione del numero complessivo dei permessi di soggiorno di lungo periodo rilasciati in virtù delle limitazioni introdotte.
Anche nel lungo periodo, considerando peraltro la difficoltà della previsione dei flussi in archi temporali più lunghi, grazie alle limitazioni indicate, il numero dei permessi di soggiorno rilasciati sarà equivalente a quello che sarebbe derivato dall'applicazione della normativa attualmente vigente.
Si soggiunge che l'informatizzazione delle procedure, attualmente in corso in tutto il settore dell'immigrazione, consentirà sicuramente la più rapida applicazione della normativa citata ed un monitoraggio costante delle posizioni individuali che garantirà l'individuazione immediata delle ipotesi di revoca.
b) Quantificazione dell'onere dei genitori ricongiunti già presenti sul territorio nazionale.
Recenti elaborazioni statistiche su dati di questo Ministero e dell'ISTAT (cfr dossier statistico 2004 e 2005 - Caritas) hanno evidenziato che gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale sono molto più giovani degli italiani (censimento 2001): l'età media è di poco superiore ai 30 anni, per gli uomini e 31 per le donne, contro i 41,7 anni degli italiani (40,1 gli uomini e 43,1 le donne).


Pag. 38

Inoltre è stato calcolato che il ultrasessantenni stranieri sono circa 124.000, di cui un quarto è costituito da cittadini comunitari.
Gli ultrasessantenni extracomunitari dovrebbero essere 70.000/75.000 persone. In questo numero sono tuttavia compresi cittadini di Stati che soggiornano in Italia per residenza elettiva e che hanno servizi assistenziali nazionali (Canada, Giappone ed in genere Paesi a sviluppo avanzato), e di quegli Stati che hanno fatto recentemente ingresso nell'Unione europea (Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) nonché dei due che faranno ingresso dal prossimo primo gennaio (Romania, Bulgaria). Nei confronti dei cittadini di Stati «neo comunitari» non trova applicazione la normativa di che trattasi. È da sottolineare che attualmente i cittadini della Romania sono al primo posto nella graduatoria dei permessi di soggiorno (244.476).
Ciò premesso, il numero di interessati potrebbe individuarsi con una sovrastima prudenziale (considerando che i ricongiungimenti riguardano in maniera prevalente coniuge e figli) a circa il 10 per cento e quindi in 7.500.
Utilizzando i criteri di calcolo degli oneri per pensioni di invalidità civile e assegni sociali utilizzati nella relazione tecnica (percentuale complessiva del 1,2 per cento relativa alle somma delle percentuali per pensioni di invalidità 0,9 per cento e sociale 0,3 per cento) ne deriva un numero di persone interessate pari a n. 90 con un onere pari a 446.612,4 (381,72 assegno sociale x 13 mensilità x 90 unità). Tale onere è interamente coperto dagli stanziamenti a regime definiti in 2.000.000 di euro anziché 1.240.590, come onere effettivo risultante dai calcoli della relazione tecnica cui si rinvia.
c) Margini di copertura non sufficienti.
È da sottolineare, che nella relazione tecnica, la percentuale di genitori anziani ricongiunti, in considerazione delle difficoltà di previsione statistica, era stata largamente sovrastimata determinandola nel venti per cento. Trattasi, secondo una previsione più realistica, sulla base anche delle notizie acquisite e dei dati indicati nell'elaborazione della Caritas, la percentuale non dovrebbe essere superiore al dieci per cento. Prudenzialmente nella relazione tecnica è stata invece indicata una maggiore percentuale in quanto si intendeva comprendere nella cifra numerica determinata anche i genitori presenti sul territorio.
Ora, pur quantificando autonomamente il relativo onere e lasciando invariata la percentuale (venti per cento) di genitori da ricongiungere, l'onere complessivo individuato nella relazione rimane sufficiente a coprire le previsioni di spesa.
Inoltre è da sottolineare ancora una volta che nella quantificazione degli oneri effettuata si è voluto indicare un elevato importo a regime anche in considerazione delle difficoltà connesse alle previsione di lungo periodo.
Si ribadisce, infine, la portata innovativa per gli effetti finanziari del provvedimento, della disposizione, che stabilisce il criterio dell'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sociale e previdenza sociale (nuovo articolo 9, comma 11).
d) Effetto incentivante.
Questa amministrazione ritiene che l'estensione ai genitori ricongiunti della possibilità di ottenere il permesso in questione non produce effetti incentivanti di flussi d'immigrazione.
Ciò per le rigorose condizioni cui è collegato il ricongiungimento (alloggio e reddito) che comportano sicuramente la preferenza a favore di coniuge e figli.
Inoltre la medesima normativa pone ulteriori cautele collegate alla limitazione dei soggetti, alla possibilità di revoca ed all'effettiva residenza.
In conclusione da quanto esposto risulta che la quantificazione degli oneri è stata effettuata prudenzialmente scegliendo sempre parametri elevati in modo da garantire, comunque, la necessaria copertura.