I Commissione - Mercoledì 4 ottobre 2006


Pag. 63


ALLEGATO

D.L. 260/2006: Funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza (C. 1704 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
1. 01.Chianale.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di Corpo forestale dello Stato).

1. Per assicurare il concorso nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato, per le procedure concorsuali, indette alla data del 31 dicembre 2005, di cui all'articolo 3, comma 5- bis) e all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ha la facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, prescindendo dal limite stabilito dall'articolo 8, secondo comma, del Testo Unico impiegati civili dello Stato e nel rispetto dell'aliquota riservata alle suddette procedure concorsuali interne, sulla base dei posti disponibili nei profili professionali e delle vacanze venutesi a determinare alla predetta data di approvazione della graduatoria.
*1. 03.Cesini, Servodio, Zucchi, Lion, Fundarò, Lombardi, Franci, Maderloni.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di Corpo forestale dello Stato).

1. Per assicurare il concorso nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato, per le procedure concorsuali, indette alla data del 31 dicembre 2005, di cui all'articolo 3, comma 5- bis) e all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ha la facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, prescindendo dal limite stabilito dall'articolo 8, secondo comma, del Testo Unico impiegati civili dello Stato e nel rispetto dell'aliquota riservata alle suddette procedure concorsuali interne, sulla


Pag. 64

base dei posti disponibili nei profili professionali e delle vacanze venutesi a determinare alla predetta data di approvazione della graduatoria.
*1. 010.Buonfiglio, Bellotti.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di Colpo forestale dello Stato).

1. Per assicurare il concorso nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato, per le procedure concorsuali indette alla data del 31 dicembre 2005, di cui all'articolo 3, comma 5-bis) e all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ha facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria, prescindendo dal limite stabilito dall'articolo 8, secondo comma, del Testo Unico impiegati civili dello Stato, e nel rispetto dell'aliquota riservata alle suddette procedure concorsuali interne, sulla base dei posti disponibili nei profili professionali e delle vacanze venutesi a determinate alla predetta data di approvazione della graduatoria.
*1. 09.Benedetti Valentini, Bocchino.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di Corpo forestale dello Stato).

1. Per assicurare il concorso nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,07 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2.All'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo ed al terzo periodo, le parole: «9 milioni», sono sostituite dalle seguenti: -3,76 milioni»;
b) al quarto periodo, le parole. «5,76 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «0,52 milioni».
**1. 04.Buonfiglio, Bellotti.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di Corpo forestale dello Stato).

1. Per assicurare il concorso nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,07 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del


Pag. 65

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2.All'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo ed al terzo periodo, le parole: «9 milioni», sono sostituite dalle seguenti: -3,76 milioni»;
b) al quarto periodo, le parole. «5,76 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «0,52 milioni».
**1. 05.Cesini, Servodio, Zucchi, Lion, Fundarò, Lombardi, Franci, Maderloni.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di Corpo forestale dello Stato).

1. Per assicurare il concorso nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,07 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2.All'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo ed al terzo periodo, le parole: «9 milioni», sono sostituite dalle seguenti: -3,76 milioni»;
b) al quarto periodo, le parole. «5,76 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «0,52 milioni».
**1. 06.Benedetti Valentini, Bocchino.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Ministero dell'Interno è autorizzato, ad assumere in ruolo i 96 candidati risultati idonei alla selezione di 315 unità da immettere nei ruoli degli agenti e assistenti della Polizia di Stato di cui al bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2000, n. 39, provenienti dalle Forze Armate.
1. 08.Bocchino, Ascierto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata, ad assumere tre candidati risultati idonei al concorso interno per dieci posti per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 1o febbraio 2005.

Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire le parole: di 8.650.000 euro con le seguenti: di 9.500.000 euro.
1. 07.Bocchino, Ascierto.


Pag. 66

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

Sono avviati alla frequenza del prossimo corso di formazione gli idonei non vincitori del concorso interno per l'accesso alla qualifica di Commissario della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 1o febbraio 2005, la cui graduatoria è stata approvata con decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale dei Personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/5 - dell'8 marzo 2006.

1. 02.Giachetti.