V Commissione - Mercoledì 4 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

DL 251/2006: Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica. C. 1610-A Governo.

RELAZIONE TECNICA

Risulta iscritto all'ordine del giorno della V Commissione della Camera dei deputati l'atto indicato in oggetto, relativamente al quale è stata trasmessa da codesto Ufficio legislativo, con nota n. UE-2990 del 27 settembre 2006, l'allegata relazione tecnica predisposta dal Ministero delle politiche agricole e forestali, volta a dimostrare la neutralità finanziaria del provvedimento).
Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce debitamente verificata la predetta relazione tecnica.

La Repubblica Italiana ha provveduto a recepire la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, con la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Tuttavia, la Commissione europea, ha più volte manifestato la propria insoddisfazione per come è stata recepita la suddetta direttiva, specie per quanto riguarda la disciplina del regime delle deroghe ai divieti posti dalla direttiva.
A fronte di una specifica procedura di infrazione (2001/2211) avviata per il mancato recepimento dell'articolo 9 della direttiva in questione, lo Stato italiano ha approvato la legge 3 ottobre 2002, n. 221, che ha aggiunto un articolo (19-bis) alla citata legge n. 157 del 1992, per ottemperare a quanto richiesto dagli organismi comunitari.
La situazione, peraltro, non è sostanzialmente cambiata perché nell'attuazione di tale norma, molte regioni non si sono puntualmente attenute alle prescrizioni della stessa, modellate sul testo comunitario.
Sulla base di queste considerazioni generali e di numerose altre più specifiche, la Commissione europea ha quindi avviato due nuove procedure di infrazione (2006/2131 e 2006/4043, questa riferita alla Liguria) nei confronti della Repubblica italiana per inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata direttiva 79/409/CEE, pervenire allo stadio del parere motivato in data 28 giugno 2006.
In pari data, la Commissione europea ha deliberato la proposizione dei ricorsi alla Corte di giustizia per contrasto della normativa delle regioni Veneto e Sardegna con la direttiva 79/409/CEE.
La situazione di contenzioso comunitario ha inoltre pesanti ricadute finanziarie nel contesto dello sviluppo rurale e della PAC; infatti, sul fronte dello sviluppo rurale, la procedura di infrazione in questione, intaccando direttamente l'obiettivo della tutela della biodiversità che rappresenta uno dei temi strategici della nuova programmazione 2007-2013 definita dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, costituisce un vincolo oggettivo all'approvazione dei Programmi di sviluppo rurale (PSI) delle regioni e province autonome da parte della Commissione europea stessa, la quale ha dichiarato la propria indisponibilità ad avviare il negoziato a carico dei futuri programmi, in mancanza di un


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puntuale adempimento alla procedura in parola. Si ricorda che il PSR dovrebbero essere vigenti a partire del 1o gennaio 2007. Il blocco nell'approvazione dei nuovi PSR regionali comporterebbe gravissimi, danni per tutto il comparto agricolo nazionale, bloccando circa 8,3 miliardi di euro di risorse comunitarie a valere sul Fondo agricolo per lo sviluppo rurale (FBASR) per i prossimi sette anni. Tenuto conto dei tempi molto ridotti per concludere il negoziato sui PSR con la Commissione europea, la definizione della questione relativa al superamento dell'infrazione in questione appare di estrema urgenza.
Contemporaneamente, sul fronte della Pac, la problematica connessa alla mancata applicazione della Rete natura 2000, di cui fa parte la direttiva in parola, ha generato l'avvio di una procedura di penalizzazione finanziaria (indagine n. AA/2005/44) anche a carico del cosiddetto regime di condizionalità della PAC, intorodotto con la riforma del 2003.
Ove la procedura di infrazione non dovesse essere puntualmente e velocemente superata, la penalizzazione finanziaria per il Paese ammonterebbe a circa l'1 per cento del montante complessivo degli aiuti diretti erogati a carico del primo pilastro della PAC.
Su tali basi il Governo ha emanato il decreto-legge n. 251 del 2006.
Il testo approvato dal Consiglio dei ministri, come già esplicitato nella relazione illustrativa al provvedimento, non reca oneri in quanto trattasi di norme ordinamentali miranti all'adeguamento di normative regionali alla disciplina comunitaria in un ambito, quello dell'attuazione della direttiva «uccelli» (dir. 79/409/CEE), già ricadente nei compiti delle regioni al momento dell'identificazione delle zone di protezione speciale ed assimilate.
A seguito delle modifiche apportate in sede di Commissione XIII Agricoltura alla Camera dei deputati, non sono mutati i riflessi finanziari della norma, che rimane senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, oneri che, invece, sarebbero assai rilevanti in caso di manca- to adeguamento alle disposizioni comunitarie.
Nel dettaglio (testo A.C. 1610-A):
Gli articoli 1 e 2 hanno natura ordinamentale.
Con l'articolo 3 si identificano le misure di protezione che le regioni devono attivare per adeguarsi alle norme UE. L'attuale formulazione fonde i precedenti articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 251 del 1006. Come già evidenziato, le misure di conservazione degli habitat e dalle speciali per i quali le singole ZPS sono state individuate, nonché la gestione delle relative aree, sono adempimenti obbligatori in attuazione della direttiva 79/409/CEE che le regioni avrebbero già dovuto predisporre al momento del completamenteo dell'iter identificativo - curato dalle regioni stesse - delle predette zone.
Per le misure riferite alla messa in sicurezza degli elettrodotti e delle ulteriori misure specifiche di protezione, gli oneri ricadono sui soggetti privati (società per azioni quali ENEL, Editor, Terna, Surgenia eccetera) gestori delle reti elettriche o produttori di energia, anche eolici.
Non vi sono, pertanto, nuove competenze assegnate alle regioni o adempimenti ulteriori rispetto a quanto le regioni stesse avevano già accettato precedendo all'identificazione alle ZPS.
Con l'articolo 5 sono definiti i criteri ornitologici e i requisiti minimi a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dei trasporti, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Come già illustrato per l'articolo 3, si tratta di misure minime per l'aderenza alla direttive 79/409/CEE che le regioni avrebbero dovuto rispettare da tempo e che fanno parte degli impegni assunti dalle regioni nel momento di definizione delle ZPS.
L'articolo 6 ha natura ordinamentale o non reca oneri.


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L'articolo 7 prevede il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica in materia di deroghe il prelievo venatorio. La norma non reca oneri aggiuntivi in quanto l'INFS svolgeva le funzioni previste dall'articolo 7 in aderenza all'articolo 7 ed all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, introdotto dalla legge n. 221 del 2002, con la quale sono stati previsti i pareri non obbligatori a carico dell'INFS.
L'articolo 8 prevede le procedure per addivenire all'adeguamento della normativa regionale a quella statale di recepimento delle direttive comunitarie e consentire una corretta apertura della stagione venatoria. La norma ha carattere ordinamentale ed è funzionale a tutelare la Repubblica Italiana dalle conseguenze finanziarie derivanti dall'inosservanza dalle norme UE da parto regionale.
L'articolo 9 apporta le ulteriori modifiche alla citata legge n. 157 del 1992, nei limiti strettamente necessari per ottemperare al parere motivato 2006/2131 e chiudere così la procedura di infrazione. La norma ha intero carattere ordinamentale.
L'articolo 10, infine, reca la clausola di invarianza della spesa.
Si conferma quindi, anche nel testo A.C. 1610-A, il rispetto dall'invarianza della spesa pubblica.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Atto n. 16.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO

Risulta iscritto all'o.d.g. della V Commissione della Camera dei Deputati il provvedimento indicato in oggetto, in merito al quale è stato trasmesso l'Appunto predisposto dagli Uffici della medesima Commissione per il Relatore, nel quale si chiede di conoscere la natura ed i costi degli interventi, nonché di assicurare che non vi siano ulteriori assegnazioni di risorse, oltre quelle indicate per ciascun sito nello schema di decreto in esame; tali ulteriori assegnazioni sarebbero possibili a seguito della stipula dei contratti di intervento.
Al riguardo, nel rinviare al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare che potrà fornire gli elementi richiesti in ordine alla natura della spesa e al costo degli interventi, si fa presente che, come si evince nella nota del predetto Ministero n. UL/2006/5931 del 27 settembre 2006, allegata in copia, trattasi di una ripartizione di risorse in prima applicazione con una parziale copertura delle spese per interventi di bonifica.
Da ciò, ne deriva che il rapporto contrattuale che verrà posto in essere per la realizzazione degli interventi in parola, dovrà tener conto delle risorse allo stato disponibili, limitando l'obbligo per lo Stato agli stanziamenti effettuati con il decreto in parola, rinviando a successivi provvedimenti legislativi di rifinanziamento (tabella D della legge finanziaria) il reperimento delle eventuali ulteriori risorse necessarie al completamento delle opere di bonifica, da assegnarsi a ciascun sito con un apposito decreto di riparto.
In esito a quanto richiesto dalla Camera dei deputati con la nota indicata in oggetto (allegato n. 1) si rappresenta quanto segue.

Art. 1.

Così come risulta dalle premesse del provvedimento in questione nonché dalla Relazione tecnica allegata, con l'articolo 1 si è provveduto alla ripartizione, a favore tra l'altro di nuovi 13 siti di bonifica di interesse nazionale privi di copertura finanziaria al momento della loro istituzione, delle risorse assegnate dall'Ufficio di Gabinetto alla Direzione Generale per la Qualità della Vita in base alla programmazione annuale (Fondo Unico degli Investimenti capitolo di spesa 7090).
La somma complessiva pari ad euro 60.375.800,00 è stata così impegnata:
1) Decreto Direttoriale n. 0895/Q.d.V./DI/G/SP del 17 dicembre 2004 impegno della somma complessiva di euro 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, piano gestionale 02, U.P.B. 1.2.3.5. (Programmi di Tutela Ambientale) per l'esercizio finanziario 2004 (allegato n. 2);
2) Decreto Direttoriale n. 1778/Q.d.V./DI/G/SP del 13 ottobre 2005 impegno della somma complessiva di euro 19.375.800,00 sul capitolo di spesa 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela


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del territorio e del mare, piano gestionale 05, U.P.B. 1.2.3.1. (Programmi di Tutela Ambientale) per l'esercizio finanziario 2005 (allegato n. 3);
le somme impegnate con i predetti decreti (allegati n. 2 e 3) costituiscono residui di lettera «C» (somme impegnate e non pagate) finalizzate a sostenere gli oneri dell'attuazione del provvedimento in esame (allegati n. 4 e 5 interrogazioni selettive degli impegni alla data odierna).
si chiarisce che il diverso piano gestionale (PG 02 e PG 05) relativo ai predetti impegni rispecchia la rispettiva assegnazione di risorse disposta dall'Ufficio di Gabinetto nei due esercizi finanziari;
3) Assegnazione di euro 1.000.000,00 sul capitolo 7082 esercizio finanziario 2006 in corso di formalizzazione da parte dell'Ufficio di Gabinetto.
Da quanto sopra è possibile evincere che, a conferma del parere espresso dal Governo in occasione dell'emanazione della legge n. 179 del 2002, la copertura finanziaria occorrente alla realizzazione degli interventi di bonifica nei 13 nuovi siti è stata assicurata solo ed esclusivamente con le citate risorse, reperite a valere sulle assegnazioni annuali a favore della Direzione Generale per la Qualità della Vita di questo Dicastero.
Si precisa inoltre che le risorse in questione sono state ripartite in prima applicazione (così come peraltro quelle relative al decreto ministeriale n. 468 del 2001), per la parziale copertura delle spese per interventi di bonifica secondo i criteri dell'estensione del sito; della gravità dell'inquinamento delle matrici ambientali acqua, suolo e sottosuolo, anche in relazione alla tutela della salute umana; dei precedenti finanziamenti accordati (confr. note alla tabella allegata al provvedimento in esame).
Si assicura, infine, che nessun altro intervento è stato in passato programmato a valere sulle risorse in esame.

Art. 2.

Si chiarisce che l'ipotesi integrativa prevista dall'articolo 2, ovvero il ricorso obbligatorio agli strumenti di programmazione negoziata si applica, fermo restando quanto previsto nelle lettere da a) a d) del comma 2, nel solo caso in cui la Regione non abbia già provveduto alla emanazione della disciplina prevista dall'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 468 del 2001.
La nuova ipotesi non comporta, comunque, ulteriori oneri aggiuntivi per i soggetti interessati.

Art. 3.

Con l'articolo 3 del provvedimento in questione è stata individuata una nuova ipotesi di intervento pubblico in luogo dei soggetti privati puramente eventuale e comunque a valere e nei limiti delle risorse complessivamente assentite per ciascun singolo sito nell'ambito del Programma Nazionale di Bonifica (decreto ministeriale n. 468 del 2001; Schema di Decreto integrativo in corso).
Non è possibile fornire più puntuali elementi di valutazione circa le risorse necessarie per l'applicazione della norma.

Art. 4

Con l'articolo 4 del provvedimento in esame si prevede che:
1) relativamente ai primi 41 siti, il finanziamento delle attività di vigilanza ad opera del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente avverrà qualora sulla base delle relazioni annuali di monitoraggio previste dall'articolo 7 del citato decreto ministeriale residuino al 31 dicembre 2005 risorse non ancora impegnate. Di tali risorse ancora disponibili, il 5 per cento sarà destinato alle attività di vigilanza. Da accertamenti svolti presso le Regioni risultano disponibili risorse non ancora impegnate.
2) relativamente ai 13 nuovi siti, il finanziamento delle attività di vigilanza ad


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opera del Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente avverrà sicuramente e solamente con le risorse certe riportate nella Tabella Allegato n. 1 al provvedimento.
Si conferma che a tutt'oggi le risorse assegnate sono sufficienti a garantire la copertura delle attività di vigilanza.
Si chiarisce che le risorse medesime (da considerarsi come spese in conto capitale) sono necessarie per l'acquisto di tecnologie e strumentazione varia funzionale allo svolgimento delle attività di vigilanza per conto di questo Dicastero.

Art. 5.

Si chiarisce che le spese per finanziarie l'ampliamento della Convenzione con l'ICRAM sono unicamente quelle indicate al punto 14 dell'allegato riferite ad «Arenili ed aree marine perimetrate».
Nel far presente che non è possibile fornire più puntuali elementi di valutazione circa l'ammontare delle risorse necessarie, si conferma che non sono previsti ulteriori oneri a carico dei soggetti partecipanti ai relativi Accordi di Programma.