X Commissione - Mercoledì 4 ottobre 2006


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ALLEGATO

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività. C. 1428.

TESTO DEL RELATORE ADOTTATO QUALE TESTO BASE

ART. 1.
(Autorizzazione al Governo all'emanazione di norme in materia di sportello unico per le imprese).

1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», conformandosi al criterio generale di semplificare i procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di abbreviare i relativi termini e di estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio dell'attività. Nel dare attuazione al criterio generale di cui al presente comma, il Governo si conforma alle seguenti norme regolatrici della materia:
a) prevedere che i comuni possano esercitare le proprie funzioni, relativamente all'attivazione dello sportello unico, in forma associata, e che la struttura cui è affidato il procedimento coordini le istruttorie relative a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Prevedere che, nei comuni che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il procedimento unico sia affidato al sindaco, o ad un soggetto da lui delegato, che assume la qualifica di responsabile del procedimento; qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area, ovvero abbiano costituito un'unione comunale, il responsabile del procedimento può essere identificato con il responsabile del patto territoriale o del contratto d'area, o con il responsabile designato dall'unione;
b) prevedere che lo sportello unico, oltre alla predisposizione dell'archivio informatico di cui all'articolo 3, comma 2, assicuri il contatto con l'utenza anche attraverso altri canali di comunicazione, oltre che con il contatto diretto;
c) prevedere che il termine di cui all'articolo 3, comma 3, relativo alla conformità dei progetti con gli strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, sia ridotto da novanta a trenta giorni;
d) prevedere che i comuni adottino un sistema di monitoraggio dell'attività dello sportello unico dal quale emergano i tempi effettivi della conclusione dei procedimenti;
e) prevedere che il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento, relativo alla richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, sia ridotto a sette giorni;
f) per quanto riguarda l'audizione in contraddittorio di cui all'articolo 6, commi 4 e 5 del regolamento, prevedere che essa debba essere convocata entro il termine di sette giorni dalla presentazione della domanda, che debba essere avviata entro


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dieci giorni dalla convocazione e che debba essere conclusa entro trenta giorni successivi al suo avvio;
g) in relazione all'articolo 6, comma 6, del regolamento, riguardante la realizzazione di impianti a struttura semplice previamente individuati dalla regione, prevedere un termine di sette giorni entro il quale la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di una comunicazione di motivato dissenso; prevedere, altresì, che il suddetto termine sia sospeso nel caso di richiesta di integrazione dei documenti ai sensi del comma 3 o nel caso di convocazione dell'audizione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6. Prevedere altresì che i termini riprendano a decorrere dalla data di acquisizione dei dati istruttori sopra indicati, ovvero dal momento della presentazione del progetto modificato ai sensi del citato comma 5;
h) in relazione all'articolo 6, comma 8, prevedere che, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, il procedimento si concluda entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura;
i) in relazione alla riunione di cui all'articolo 6, commi 14 e 15, prevedere che essa debba essere conclusa entro venti giorni dalla sua convocazione. La convocazione della citata riunione non sospende il termine di cui alla lettera g);
l) prevedere che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni;
m) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'inosservanza dei termini procedimentali di cui all'articolo 6, comporti accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20, commi 9 e 10, e 59, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dai contratti collettivi di lavoro vigenti, a carico dei dirigenti e degli altri dipendenti interessati

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività).

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l'iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività è ridotto a sette giorni dalla data della presentazione alla dichiarazione all'amministrazione competente».
2. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di trenta giorni « sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di sessanta giorni».
3. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, dopo la parola: «effetti» sono inserite le seguenti: «ovvero motivati provvedimenti di divieto di inizio dell'attività».
4. Al comma 3, terzo periodo, dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, dopo la parola: «effetti» sono inserite le seguenti: «ovvero dei provvedimenti di divieto di inizio dell'attività».