XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 4 ottobre 2006


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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
Atto n. 16.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

Variazione nella composizione della Commissione.

Franca BIMBI, presidente, comunica che, per il gruppo di Alleanza nazionale, entra a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Scalia, che sostituisce il deputato Vincenzo Nespoli.

La Commissione inizia quindi l'esame dello schema di decreto in titolo.

Antonello FALOMI (RC-SE), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame riguarda il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. L'obiettivo principale è quello di evitare una doppia tassazione dei profitti delle imprese, in modo che i profitti tassati e versati come dividendi da una società figlia alla società madre non siano tassati due volte. Si tratta, peraltro, di norme già contenute nelle legislazioni nazionali. Ciò che la direttiva vuole regolare riguarda i casi di società madri e società figlie localizzati in Stati membri diversi.
La direttiva in questione stabilisce, inoltre, che la qualità di «società madre» è riconosciuta ad ogni società di uno Stato membro che detenga una partecipazione minima del 20 per cento nel capitale di una società di un altro Stato membro che soddisfi le medesime condizioni. A partire


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dal 1o gennaio 2007 la partecipazione minima scenderà al 15 per cento, per arrivare nel 2009 al 10 per cento.
La qualità di «società madre» è riconosciuta anche ad una società di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società dello stesso Stato membro una partecipazione minima del 20 per cento, attraverso una « stabile organizzazione» della prima società situata in un altro Stato membro. La direttiva si incarica di definire cosa si debba intendere per «stabile organizzazione».
La direttiva provvede, inoltre, ad ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni in essa contenute a tutte le società che rientrano nel regime IRES. In particolare, vengono incluse nuove tipologie di persone giuridiche come le mutue assicurazioni, le società cooperative e le casse di risparmio.
Ricorda che il merito dello schema di decreto legislativo è all'esame della Commissione finanze, mentre la Commissione Bilancio sta esaminando i profili di copertura: al riguardo il relatore ha messo in evidenza alcuni aspetti problematici su cui il Governo dovrà fornire i necessari chiarimenti.
Alla XIV Commissione compete l'espressione di un parere relativo alla conformità dello schema di decreto legislativo con la normativa comunitaria. Sotto questo profilo il provvedimento in esame è in linea con i contenuti della direttiva 2003/123/CE del Consiglio, di cui costituisce attuazione nell'ordinamento interno. C'è semmai da chiarire, perché non ve n'è cenno nello schema di decreto legislativo, in che modo si intendono recepire nella nostra legislazione quelle parti della direttiva che assegnano agli Stati membri una facoltà di scelta. Si riferisce, in particolare, al comma 2 dell'articolo 1 della direttiva, che afferma che il suo recepimento non pregiudica disposizioni nazionali necessarie a prevenire frodi e abusi. Ritiene che occorra, inoltre, un chiarimento sulle scelte fatte nello schema di decreto di utilizzare il criterio della partecipazione minima, anziché quello del diritto di voto, nel definire il concetto di «società madre».
Non è chiaro, inoltre, se lo schema di decreto legislativo prevede, come facoltà, la non applicazione delle direttive a quelle società che non conservano, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione che dia diritto alla qualità di «società madre».
Poiché l'esercizio di queste facoltà era già previsto dalla direttiva 90/435/CEE, è probabile che, nel recepimento della prima direttiva nel nostro ordinamento, queste facoltà siano state già tradotte in scelte precise. In questo sarebbe necessaria una più puntuale informazione.
Rivolge, infine, una raccomandazione, prima di concludere l'iter dello schema di decreto legislativo. Segnala che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 1o gennaio 2005 e che, nel luglio 2005, la Commissione è stata costretta, di fronte alla mancata attuazione della direttiva in questione, ad avviare una procedura di infrazione, con l'invio di un parere motivato.
In conclusione, esprime l'auspicio di una rapida conclusione dei lavori che si stanno sviluppando in sede europea in materia di definizione di una base imponibile comune consolidata per le società che garantisca, ferma restando la sovranità degli Stati membri nel fissare autonomamente le aliquote di imposta, l'approvazione di un nucleo di regole comuni per determinare il reddito imponibile delle imprese che svolgano la loro attività nei vari paesi dell'Unione. La rapida approvazione di questo tassello importante del regime fiscale delle imprese, costituisce un deciso passo avanti nel processo di armonizzazione delle politiche fiscali, che a loro volta rappresenta un passo importante nella costruzione di un'altra idea di Europa.

Gianluca PINI (LNP) esprime a nome del suo gruppo, una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento, in quanto recepisce una direttiva in linea con il processo di internazionalizzazione delle


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imprese. Esprime, tuttavia, il timore che un possibile effetto delle disposizioni in esame possa essere quello di favorire il fenomeno di delocalizzazione in atto di imprese italiane verso paesi dell'est europeo entrati a far parte recentemente dell'Unione, che presentano condizioni più favorevoli in termine di costo del lavoro, a fronte peraltro di una minore tutela sociale dei lavoratori. Ritiene pertanto che nel parere che la Commissione dovrà esprimere - parere, certamente, favorevole nel suo complesso - sia opportuno fare riferimento anche a tale aspetto.
Concorda, inoltre con il relatore circa l'opportunità di chiarimenti, in particolare per quanto attiene il comma 2 dell'articolo 1. Come pure non risultano affatto chiari i criteri sulla cui base nel decreto vengono quantificati i costi e disposta la relativa copertura. Sarebbe necessario al riguardo verificare la stima delle minori entrate, anche alla luce di un quadro preciso circa il numero, e la tipologia, delle imprese che al momento risulterebbero interessate dal provvedimento.

Sandro GOZI (Ulivo) rileva che, essendo la direttiva rivolta ad evitare la doppia tassazione, certamente essa facilita la libera circolazione delle imprese nel mercato interno, mercato ora costituito da venticinque paesi, ivi compresi quelli dell'Europa orientale. Di per sé, tuttavia, non è possibile individuare un rapporto di causa - effetto tra la direttiva in questione ed il processo di delocalizzazione in atto da parte di molte imprese europee ed italiane. Quanto all'impatto sull'erario, appare difficile fare oggi una previsione.

Gianluca PINI (LNP) precisa che l'approfondimento da lui richiesto circa le minori entrate non riguarda la possibile evoluzione futura del fenomeno, quanto la «fotografia» dello stato attuale.

Arnold CASSOLA (Verdi) rileva come le questioni sollevate dal deputato Pini siano certamente rilevanti, ma non attengano ai profili rilevanti per l'esame della Commissione. Osserva quindi che fenomeni di delocalizzazione si riscontrano anche nel territorio nazionale, là dove le imprese utilizzano il lavoro nero. Si tratta pertanto di garantire, in Italia e in Europa, un'adeguata tutela sociale dei lavoratori. Analoghi aggiramenti dei vincoli si verificano, del resto, grazie alle differenti legislazioni, anche in campo ambientale.

Gianluca PINI (LNP) ribadisce il timore che il provvedimento in esame possa finire con il favorire i fenomeni richiamati. Ritiene pertanto opportuno che nel parere emerga tale preoccupazione.

Antonello FALOMI (RC-SE), relatore, precisa che la Commissione XIV è chiamata ad esprimersi sui profili di compatibilità comunitaria. Le altre questioni, pure importanti, che sono state sollevate nel corso della discussione saranno oggetto di esame presso la Commissione Finanze e la Commissione Bilancio, il cui relatore ha già richiesto al Governo un chiarimento su alcuni punti specifici. Ricorda inoltre che la copertura delle minori entrate, stimate in 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, in 13 milioni di euro per l'anno 2008, e in 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo delle del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate prodotte dalle disposizioni del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006.
Rileva quindi come sia auspicabile giungere quanto prima ad una armonizzazione, a livello europeo, delle discipline nel campo della tutela del lavoro, della salvaguardia dell'ambiente, così come del regime fiscale, anche per evitare quei fenomeni e di sfruttamento, e di aggiramento dei vincoli e di concorrenza sleale tra Stati prima ricordati. Ricorda al riguardo che, nella risoluzione approvata lo scorso 21 settembre dalla Camera al termine del dibattito sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, si impegna, tra l'altro, il Governo a rafforzare il coordinamento delle politiche


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economiche, dell'occupazione, sociali e fiscali all'interno della zona euro e a valutare l'opportunità di ricorrere alle forme di cooperazione rafforzata appropriate, non in modo esclusivo, ma aperto a tutti coloro che vogliano parteciparvi, come strumento per il consolidamento dell'unione economica e di rilancio dell'integrazione politica.
Concludendo, propone di esprimere parere favorevole (vedi allegato).

Franca BIMBI, presidente, rileva come siano emersi orientamenti sostanzialmente favorevoli sia in generale sul provvedimento, che per quanto attiene ai profili più strettamente attinenti alla compatibilità comunitaria.

Renzo TONDO (FI) rileva come la delocalizzazione di imprese italiane, specie del nord-est, verso paesi dell'Europa centro-orientale sia frutto di una libera scelta degli imprenditori e che in questo senso sia opportuno giungere quanto prima ad una disciplina armonizzata in campo fiscale, e comunque ad una definizione chiara del regime giuridico da applicare. Questo non rende, tuttavia, meno opportuna una riflessione sulle implicazioni dell'allargamento dell'Unione europea.
Concludendo, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Massimo ROMAGNOLI (FI) concorda con le valutazioni del deputato Tondo e annuncia il voto favorevole.

Gianluca PINI (LNP), nel condividere la portata generale del provvedimento in esame e nel ribadire le perplessità in precedenza espresse, annuncia, a nome del suo gruppo, l'astensione.

Antonello FALOMI (RC-SE), relatore, ritiene che le implicazioni dell'allargamento dell'Ue sulle imprese ed i cittadini potranno utilmente essere oggetto di approfondimento da parte della Commissione in occasione dell'esame degli atti comunitari nella c.d. fase ascendente.
Invita quindi la Commissione ad accogliere la sua proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come formulato dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.