V Commissione - Giovedì 5 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

Disegno di legge finanziaria per il 2007 (C. 1746 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Rispetto alle proposte di stralcio indicate dalla Commissione bilancio della Camera, il Governo rileva quanto segue:
Con riferimento alla Tabella D potranno trovare, con l'approvazione di appositi emendamenti, una collocazione in norma le rubriche:
Ministero delle infrastrutture, voci: L. n. 662 del 1996, articolo 2, comma 86: Raddoppio autostrada Torino-Savona (u.p.b. 3.2.3.8 - cap. 7483); legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 87: Variante di valico Firenze-Bologna (u.p.b. 3.2.3.8 - cap. 7484); decreto-legge n. 67 del 1997, articolo 19, comma 1, lettera b): Potenziamento tratte autostradali (u.p.b. 3.2.3.8 - cap. 7485) (p. 779);
Ministero delle comunicazioni, voce: L. n. 289 del 2002, articolo 61, comma 1: Fondo aree sottoutilizzate (u.p.b. 2.2.3.4 reti di comunicazione - cap. 7230) (p. 779);
Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto-legge n. 138 del 2002, articolo 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS SpA (u.p.b. 3.2.3.48 - cap. 7372) (p. 778).

Conseguentemente le partite di conto capitale andranno ricollocate in Tabella B.
Quanto alla rubrica: Ministero della giustizia, si fa presente che la voce è relativa alla legge n. 448 del 2001, articolo 46, comma 4, e che solo per errore è riferita al R.D. n. 787 del 1931. Come tale, dopo l'opportuna correzione del testo, può essere correttamente conservata nella Tabella D.
Per quanto riguarda la Tabella C - rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 77 del 2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO (u.p.b. 2.1.2.2 - cap. 1442; u.p.b. 2.2.3.11 - cap. 7305) (p. 774), la quota per gli anni 2007 e 2008 sarà collocata, con opportuni emendamenti, nell'apposita tabella.
Per quanto riguarda, invece, le norme per le quali si sollecita un'ulteriore riflessione, il Governo insiste per il mantenimento dei commi 8 e 11 dell'articolo 66. Si tratta della riorganizzazione dell'Istituto INVALSI a cui il Governo attribuisce importanza quale elemento strumentale essenziale per la realizzazione effettiva del complesso piano di riforma del sistema scolastico introdotto dalle altre norme collocate nella legge finanziaria.
Quanto all'articolo 46, il Governo è disponibile a valutare anche diverse soluzioni proposte dalla Camera ribadendo tuttavia l'importanza del ruolo della Commissione per la conoscenza di basi statistiche di rilievo per le decisioni di finanza pubblica.
Per le osservazioni relative al prospetto di copertura si fa presente quanto segue:
1. relativamente al rilievo dell'utilizzo di risorse finanziarie già poste a fronte di oneri recati da decreto-legge n. 261 del 2006 collegato alla medesima legge finanziaria (139 milioni di euro per il 2007 e 96 milioni di euro per il 2008), nel recepire le osservazioni della Commissione, si fa presente


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che lo schema di copertura della legge finanziaria sarà opportunamente modificato in tal senso;
2. per quanto riguarda il rilievo concernente l'utilizzo a copertura della legge finanziaria delle risorse rivenienti dalla legge delega in materia fiscale, è necessario sottolineare che tale provvedimento rappresenta un ulteriore strumento legislativo collegato al disegno di legge finanziaria 2007 e costituisce, pertanto, parte integrante della manovra di finanza pubblica 2007-2009, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede europea e programmati nel DPEF 2007-2011 e relativa nota di aggiornamento.

Conseguentemente gli effetti delle disposizioni ivi previste dovranno necessariamente prodursi già a partire dall'anno 2007. Al riguardo, peraltro, va segnalato che per il citato anno 2007 il provvedimento conseguirà complessive risorse per 1.100 milioni di euro, 100 milioni in più rispetto a quelli attualmente indicati nello schema di copertura della legge finanziaria. Tali maggiori somme vanno pressoché totalmente a compensare le risorse non disponibili di cui al punto 1 (139 milioni di euro) erroneamente utilizzate a copertura della medesima legge.
Quanto, infine, all'articolo 84 e alla istituzione del Fondo per l'erogazione del TFR, il Governo ritiene che si debbano attendere le pronunce delle Autorità comunitarie, riguardo alle quali si nutrono, con buona ragione, positive aspettative per una interpretazione favorevole rispetto alla soluzione adottata. Infatti, l'impostazione utilizzata è coerente con i criteri adottati da Eurostat.
Se intervenissero diverse valutazioni, il Governo adotterà le misure necessarie.


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ALLEGATO 2

Disegno di legge finanziaria per il 2007 (C. 1746 Governo).

PARERE APPROVATO

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2007 (A.C. 1746) ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento;
considerato che, sotto il profilo del rispetto dell'articolo 11, commi 5 e 6, della legge n. 468 del 1978:
alla copertura del provvedimento concorre anche quota parte del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente rispetto ai dati risultanti dall'assestamento. Tale miglioramento trova riscontro in una tendenza alla crescita piuttosto accentuata nel corso del triennio considerato dal disegno di legge finanziaria;
a fronte dell'incremento del risparmio atteso, la quota di cui si prevede l'utilizzo risulta decrescere nel triennio considerato. Resta quindi disponibile un consistente margine di risparmio pubblico, di cui una limitata parte aggiuntiva dovrebbe essere utilizzata, come prospettato dal Governo, mediante opportuna modifica del prospetto di copertura. L'utilizzo di tale parte aggiuntiva consente di far fronte al fatto che, relativamente al concorso alla copertura assicurato dal decreto-legge n. 262/2006, per gli anni 2007 e 2008, verrebbero altrimenti impiegate, per un importo di 139 milioni di euro per l'anno 2007 e, di 96 milioni di euro per l'anno 2008, risorse già utilizzate nell'ambito del medesimo decreto-legge;
relativamente all'inclusione tra i mezzi di copertura di somme, per un importo di 1 miliardo (ovvero, come precisato dal Governo, di 1,1 miliardi) di euro nel 2007 e 2 miliardi annui nel 2008 e 2009, derivanti da un disegno di legge delega che sarebbe collegato alla manovra, è indispensabile, come affermato esplicitamente dal Governo, che le relative disposizioni cui si attribuisce l'effetto del maggior gettito atteso entrino comunque in vigore e possano produrre i loro effetti nell'anno fiscale 2007 in modo da assicurare piena e integrale copertura al disegno di legge finanziaria;
preso atto, relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 84, recanti l'istituzione del fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, delle precisazioni fornite dal Governo per cui si nutrono, con buona ragione, positive aspettative per una interpretazione favorevole da parte delle autorità comunitarie;

RITIENE

il disegno di legge finanziaria per il 2007 conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile;

esaminato altresì il disegno di legge sulla base delle disposizioni che definiscono il contenuto proprio della legge finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978;

RITIENE

di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere, le seguenti disposizioni


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suscettibili di essere valutate estranee al contenuto proprio della legge finanziaria:
A) disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano effetti finanziari né concorrono in via strumentale ai fini della manovra di bilancio:
l'articolo 57, comma 8, il quale vincola le amministrazioni a immettere in ruolo il personale della società Poste italiane SpA e dell'Istituto poligrafico dello Stato comandato presso di esse prima di procedere a reclutamenti mediante concorso pubblico. Si tratta di disposizioni il cui effetto è di porre vincoli a carico delle amministrazioni interessate e non, a differenza delle norme che consentono la proroga dei comandi in essere, di assicurare un assetto più efficiente delle stesse;
l'articolo 90, il quale modifica norme penali e amministrative in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche;
l'articolo 92, il quale prevede la confisca delle attrezzature utilizzate per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria;
l'articolo 148, comma 5, che dispone la nomina di un commissario straordinario per le emergenze in campo zootecnico e il coordinamento delle attività di controllo;
l'articolo 149, comma 4, che proroga i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale per l'uso di acque pubbliche e per le denunce dei pozzi;
l'articolo 162, che prevede un piano d'azione nazionale sugli «acquisti verdi» della pubblica amministrazione;
l'articolo 165, comma 2, che interviene in materia di composizione delle commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo;
l'articolo 206, comma 4, che modifica la disciplina relativa alla composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo;
l'articolo 215, che dispone la proroga delle convenzioni tra il Ministero dell'economia e le società controllate dallo Stato e dagli enti pubblici per accelerare le procedure di erogazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex-Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana, previsti dalla legge n. 137 del 2001.
B) disposizioni con effetti finanziari che non paiono riconducibili a finalità di sostegno o rilancio dell'economia ovvero disposizioni che prevedono interventi di carattere localistico o microsettoriale:
l'articolo 16, commi da 10 a 14, il quale prevede che, su richiesta e mediante trattativa privata, siano trasferite al patrimonio disponibile di alcuni comuni specificamente individuati aree di proprietà dello Stato, ricadenti all'interno di centri abitati, sulle quali siano state già realizzate opere di urbanizzazione e di costruzione da parte di enti o privati. La norma non ha portata generale in quanto riferita a specifiche fattispecie;
l'articolo 36, comma 1, secondo periodo, il quale prevede che l'INAIL, nell'ambito del piano di investimento immobiliare, attribuisca carattere prioritario al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli;
l'articolo 56, il quale dispone un rifinanziamento per le attività di monitoraggio sul Sistema-Paese, previste dall'articolo 1, comma 261, della legge n. 311 del 2004. In questo caso, analogamente a quanto già disposto in precedenti occasioni, all'eventuale stralcio dovrebbe accompagnarsi la predisposizione di un emendamento di carattere tecnico volto a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento;
l'articolo 95, il quale reca disposizioni volte a riunificare le sedi del Ministero della salute;
l'articolo 96, il quale autorizza un contributo in favore dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel Mondo.


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Anche in questo caso dovrebbe procedersi alla predisposizione di un emendamento tecnico riferito ai fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento;
l'articolo 98, che autorizza il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie a stipulare contratti di consulenza in deroga ai limiti stabiliti dalla legge finanziaria per il 2006;
l'articolo 100, il quale reca un contributo alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive; anche in tal caso con conseguente trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento;
l'articolo 130, comma 2, che autorizza una spesa per la realizzazione del nuovo palazzo dei Congressi all'EUR e della città dello sport a Tor Vergata; anche in tal caso, con successivo trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento, ovvero mediante integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per Roma capitale di cui al comma 1 del medesimo articolo 130;
l'articolo 131, che autorizza un contributo per la realizzazione del Museo del XXI secolo in Roma; anche in questo caso, con successivo trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento, ovvero mediante integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 130;
l'articolo 153, che assegna contributi per il congresso mondiale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino e per l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con conseguente trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento;
l'articolo 163, commi 7 e 8, il quale reca disposizioni in materia di remunerazione dei diritti d'autore con riferimento ai prestiti dalle biblioteche e discoteche pubbliche, con successivo trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento;
l'articolo 195, che istituisce l'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale, con successivo trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento, ovvero mediante integrazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 194;
l'articolo 196, che reca un contributo per l'anno europeo delle pari opportunità, con conseguente trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento, ovvero mediante integrazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 194;
l'articolo 197, che incrementa gli stanziamenti di spesa per le attività di prevenzione delle mutilazioni genitali femminili, con successivo trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento ovvero mediante integrazione del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 194;
l'articolo 200, comma 2, il quale reca un contributo per la fondazione Istituto per il lavoro, istituita con la legge della regione Emilia-Romagna n. 10 del 1998, con successivo trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento;
l'articolo 208, che reca un contributo per il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, con successivo trasferimento dei relativi importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro provvedimento;


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La Commissione ha altresì rilevato, per quanto riguarda le tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, che alcune delle voci ivi incluse non rispondono ai requisiti richiesti dalla disciplina contabile relativamente alle voci da includere in ciascuna tabella.
In particolare, per quanto riguarda la tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO (u.p.b. 2.1.2.2. - cap. 1442; u.p.b. 2.2.3.11 - cap. 7305), non risulta coerente con la disposizione legislativa richiamata la previsione di uno stanziamento anche per gli anni 2007 e 2008.
Quanto alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto-legge n. 138/2002, articolo 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS SpA (u.p.b. 3.2.3.48 - cap. 7372) non risulta coerente con la normativa vigente lo stanziamento di risorse per gli anni successivi al 2007. Le stesse considerazioni valgono per la rubrica: Ministero delle infrastrutture, voci: legge n. 662/1996, articolo 2, comma 86: Raddoppio autostrada Torino-Savona (u.p.b. 3.2.3.8 - cap. 7483); legge n. 662/1996, articolo 2, comma 87: Variante di valico Firenze-Bologna (u.p.b. 3.2.3.8 - cap. 7484); decreto-legge n. 67/1997, articolo 19, comma 1, lettera b): Potenziamento tratte autostradali (u.p.b. 3.2.3.8 - cap. 7485).
Quanto alla rubrica: Ministero delle comunicazioni, voce: legge n. 289/2002, articolo 61, comma 1: Fondo aree sottoutilizzate (u.p.b. 2.2.3.4 reti di comunicazione - cap. 7230), l'individuazione di un'ulteriore finalità per il riparto del fondo aree sottoutilizzate dovrebbe essere effettuata con delibera del CIPE.
Le disposizioni non coerenti con i requisiti fissati dalla legislazione contabile potranno essere riformulate nell'articolato del disegno di legge finanziaria.