V Commissione - Marted́ 10 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Atto n. 16.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

In riferimento allo schema di decreto legislativo n. 16, relativo al recepimento della direttiva comunitaria in materia di regime fiscale applicabile alle società madri e figlie, ribadendo i chiarimenti già forniti, in merito alle ulteriori richieste, si fa presente:
per quanto attiene al rilievo secondo il quale la quantificazione, facendo riferimento a dati concernenti il periodo di imposta 2000, potrebbe non risultare sufficientemente aggiornata, si conferma che i dati assunti per la stima si riferiscono al predetto periodo di imposta, data l'indisponibilità di dati più aggiornati al momento della quantificazione, effettuata nel 2004. Si precisa, peraltro, che successive elaborazioni effettuate con riguardo all'anno di imposta più recente (fonte modd. 770/2004) registrano flussi dei dividendi interessati alla modifica normativa sostanzialmente stabili. In proposito si riportano in allegato i dati relativi ai dividendi pagati a non residenti nell'anno di imposta 2000 (modd. 770/2001) utilizzati nella stima della Relazione Tecnica e i dati relativi all'anno di imposta 2003 (modd. 770/2004), dal cui confronto si evince che gli importi sottoposti a ritenuta, e, quindi, suscettibili di rientrare nell'ambito applicativo della novella normativa, ammontano a 2,4 miliardi di euro nel 2003, a fronte dei 2,2 miliardi di euro utilizzati per la stima in Relazione tecnica (punto 1 della precedente nota di risposta);
circa poi il rilievo che l'utilizzo di dati riferiti al 2000 potrebbe comportare la mancata inclusione nella quantificazione dei flussi dei dividendi relativi ai Paesi entrati nell'Unione europea successivamente alla predetta data, si può osservare che:
1. i dividendi verso questi paesi erano già stati inclusi nella relazione tecnica;
2. la dinamica dei dividendi verso tali paesi è rimasta pressoché stabile nei quattro anni dal 2000 al 2003;
3. che gli importi non hanno un carattere particolarmente significativo;
per quanto riguarda il rilievo formulato circa l'intervenuta riforma IRES (entrata in vigore il 1o gennaio 2004) che ha introdotto tra l'altro una nuova disciplina in materia di dividendi (es: partecipation exemption) si rileva che tale istituto, relativo alla tassazione delle plusvalenze nell'ambito IRES, non genera effetti nella disciplina Madra-Figlia. In particolare i proventi esenti derivanti dalla cessione o dal realizzo di partecipazioni soddisfacenti i requisiti applicativi della PEX, potrebbero essere trasferiti in capo a società madri mediante il regime di detassazione previsto dalla evocata direttiva (Madre-Figlia). Tuttavia questa potenziale connessione con la disciplina della PEX, non dà luogo ad alcun particolare effetto di gettito in quanto la disciplina prevista dall'articolo 87 del Tuir (PEX) non incide sulle modalità di tassazione riguardanti la distribuzione


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di dividendi tra società comunitarie tra loro collegate;
con riguardo, infine, agli effetti relativi all'applicazione dell'istituto del consolidato nazionale, anch'esso introdotto con la riforma IRES, si rileva che la quantificazione degli effetti di gettito riveste scarso pregio in quanto la nuova disciplina in materia di tassazione applicata a società madri e figlie non presenta punti di contatto nell'ambito del consolidato nazionale. Anche con riferimento al consolidato mondiale, la scarsa adesione a tale istituto congiuntamente alla defiscalizzazione dei dividendi distribuiti alla stregua della disciplina prevista in relazione alla normativa comunitaria in questione (Madre-Figlia), fa discendere una sostanziale irrilevanza.

Ulteriore appunto

In relazione a quanto richiesto per le vie brevi, si ribadisce che l'intervenuta riforma IRES, anche in materia di dividendi, non genera effetti sulla disciplina «Madre-Figlia».
La direttiva interviene sui limiti di partecipazione: nell'ambito delle dette percentuali di partecipazione non si riscontra alcuna modifica della tassazione sulla distribuzione dei dividendi.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2006. Atto n. 27.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Si chiedono chiarimenti sui meccanismi di riparto delle quote dell'otto per mille IRPEF spettanti allo Stato di cui al provvedimento indicato in oggetto
Al riguardo, nel segnalare che elementi informativi in ordine alla gestione delle risorse statali derivanti dalla ripartizione dell'otto per mille, rispettivamente destinate agli interventi per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali, potranno essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo -, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue, in ordine agli aspetti rispettivamente riguardanti:
A) la determinazione delle quote dell'otto per mille IRPEF spettanti allo Stato ed alle confessioni religiose;
B) le modalità di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
C) la riduzione dell'importo complessivo di 85 milioni di euro annui, prevista rispettivamente dall'articolo 2, comma 69, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) e dall'articolo 1-quater comma 4 del decreto-legge n. 249 del 2004.
D) le modalità di determinazione del gettito IRPEF cui deve essere applicata la percentuale dell'8 per mille, ai fini della valutazione della conformità di tali modalità al disposto dell'articolo 45, comma 7, della legge n. 448/1998.

A) Determinazione delle quote dell'otto per mille IRPEF spettanti allo Stato ed alle confessioni religiose.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge n. 448/98, a decorrere dal 1999 il riparto delle quote dell'otto per mille IRPEF spettanti allo Stato ed alle confessioni religiose - tenuto anche conto di una prassi consolidata, correlata ai necessari tempi di definizione delle scelte dei contribuenti da parte dell'Agenzia dell'entrate -, viene annualmente determinato in via definitiva, in sede di assestamento, prendendo in considerazione:
gli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultanti dal rendiconto generale dello Stato riferito al quarto anno antecedente l'erogazione della spesa;
i dati comunicati dal Ministero delle finanze, relativi alle scelte dei contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi relative al medesimo anno d'imposta, presentate all'Amministrazione finanziaria nel terzo anno antecedente l'erogazione della spesa.

A titolo esemplificativo, le erogazioni relative all'esercizio 2006 sono state effettuate a valere sull'IRPEF risultante dal consuntivo 2002 e sui dati del Ministero finanze relativi a dichiarazioni presentate nel 2003.
Fino alle spettanze del 1999, si è provveduto al riparto, tenendo conto della circostanza che l'Unione Chiese Avventiste del settimo giorno, le Assemblee di Dio e la Chiesa Valdese - secondo quanto previsto nelle intese con la Repubblica italiana


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di cui alle leggi n. 516 e 517 del 1988 e n. 409 del 1993 - rinunciavano, a favore dello Stato, alla quota percentuale delle scelte non espresse dai contribuenti.
A decorrere dall'anno 2000, la predetta rinuncia ha riguardato solo le Assemblee di Dio e la Chiesa Valdese.
In sostanza, entro il mese di giugno, vengono forniti dal medesimo Dipartimento i dati aggiornati con lo scrutinio delle scelte dei contribuenti, occorrenti per la determinazione delle spettanze da corrispondere in sede di assestamento, in via definitiva allo Stato ed alle Confessioni religiose (con l'eccezione della CEI, per la quale l'erogazione, è a titolo di acconto), sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultanti dal rendiconto generale dello Stato secondo il metodo sopradescritto.
È di tutta evidenza che una modifica di tale prassi contabile, in base ad una interpretazione della norma che prenda in considerazione i suddetti incassi IRPEF riferiti al terzo anno antecedente l'erogazione della spesa, oltre ad essere materialmente difficoltosa - derivando da una accelerazione degli attuali meccanismi di spoglio delle dichiarazioni -, comporterebbe un aggravio di spesa connesso con il recupero dell'annualità pregressa (che si andrebbe a cumulare con quella di competenza).
Per quanto concerne le modalità di ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, si rappresenta che criteri e procedure per l'utilizzazione delle relative assegnazioni di bilancio sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 10 marzo 1998 e successive modifiche.
In base a tale decreto del Presidente della Repubblica, i fondi in questione vengono ripartiti mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra gli interventi previsti all'articolo 48 della menzionata legge n. 222 del 1985 (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali), sulla base delle domande di finanziamento pervenute dalle Amministrazioni interessate entro il 31 marzo di ciascun anno.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in parola viene emesso tenendo conto, in particolare:
1) della determinazione definitiva, in sede di assestamento di bilancio, dell'otto per mille dell'IRPEF e dello stanziamento del fondo sopraindicato;
2) degli utilizzi del fondo per la copertura finanziaria di provvedimenti di legge approvati in corso d'anno;
3) delle domande pervenute nell'ambito degli interventi ammessi dall'articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 76, secondo le procedure e le modalità fissate dal medesimo atto;
4) delle valutazioni espresse dalle apposite commissioni, costituite dai rappresentanti delle amministrazioni competenti e del Ministero dell'economia e delle finanze sull'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi delle domande medesime e della correlata relazione tecnica;
5) della sussistenza dei requisiti previsti dalle menzionate relazioni tecniche a corredo delle domande presentate, da verificare da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 giugno di ciascun anno;
6) del parere espresso dalle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 76.

L'eventuale modifica normativa di tale complesso meccanismo di riparto, ad avviso dello scrivente, peraltro, non può prescindere da uno specifico apprezzamento in ordine alla circostanza che, stante l'elevato numero delle richieste, appare necessario garantire la massima trasparenza ed uniformità nelle valutazioni di merito sui progetti presentati, nel rispetto dei principi costituzioni di cui, in particolare, all'articolo 97, al fine di scongiurare l'insorgenza di un eventuale contenzioso.


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C) Riduzione dell'importo complessivo di 85 milioni di euro annui, prevista dall'articolo 2 della legge 350/2003 e dall'articolo 1-quater del decreto-legge n. 249 del 2004.
In proposito, occorre in primo luogo considerare che non sembrano sussistere problemi di copertura, per effetto delle riduzioni disposte dalla sopraindicata normativa, in relazione all'andamento dell'IRPEF delle quote tra le quali si distribuiscono le risorse del fondo stesso.
In altri termini, considerato un trend dell'otto per mille intorno al miliardo di euro ed una percentuale di scelte dei contribuenti in favore dello Stato del 9 per cento circa, è ipotizzabile che la quota di pertinenza statale si attesti, annualmente, intorno ai 90 milioni di euro, importo di ordine superiore rispetto al suddetto importo complessivo di 85 milioni di euro annui della riduzione.
Quindi, è da ritenere che il legislatore, avuto riguardo alle esistenti disponibilità, abbia inteso preordinare una diversa dislocazione di risorse, ricorrendo ad una specifica modalità di copertura prevista dall'articolo 11-ter della legge 468 del 1978, quindi alla riduzione della suddetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 222 del 1985.
Purtuttavia, si è registrata negli ultimi anni una sostanziale insufficienza dei fondi da devolvere agli interventi in oggetto, rispetto alle complessive richieste di finanziamento di Amministrazioni ed Enti interessati, che pervengono annualmente e vengono valutate, come detto, da una apposita Commissione secondo i criteri estremamente selettivi previsti in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 76/98 e successive modifiche.
In tale situazione, si rappresenta che con l'articolo 186 del disegno di legge finanziaria è stata introdotta una apposita iniziativa legislativa di modifica del citato articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per ripristinare, quantomeno parzialmente, la disponibilità dell'otto per mille IRPEF-quota Stato.

D) In ordine alle modalità di determinazione del gettito IRPEF cui deve essere applicata la percentuale dell'8 per mille, il Servizio Bilancio, nel predetto documento, ha rilevato che l'ammontare del gettito preso a base per il calcolo dell'8 per mille relativo alle dichiarazioni per i redditi 2002, presentate nel 2003 (Euro 120.414.762.943,36) non corrisponde agli incassi in conto competenza risultanti per l'IRPEF dal rendiconto generale dello Stato per l'anno 2002 (Euro 121.107.931.318,81).
Peraltro, si evidenzia che, ai fini della valutazione della conformità di tali modalità al disposto dell'articolo 45, comma 7, della legge n. 448/1998, i due predetti importi non possono corrispondere, per i motivi che di seguito si espongono.
Le scelte dei contribuenti circa la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF sono effettuate nella dichiarazione dei redditi e si riferiscono all'IRPEF che viene pagata relativamente a tale dichiarazione, che è correlata ad un determinato periodo d'imposta (anno d'imposta).
I versamenti relativi a tale periodo d'imposta non sono pari a quelli che vengono effettuati nell'esercizio finanziario corrispondente a quel periodo d'imposta (nel caso in esame, i versamenti IRPEF dell'anno d'imposta 2002 non corrispondono ai versamenti IRPEF risultanti dal rendiconto generale dello Stato 2002).
Ciò in quanto i versamenti relativi ad un determinato anno d'imposta vengono introitati al bilancio dello Stato in parte nell'esercizio finanziario corrispondente a tale anno (versamento in acconto per autotassazione) e in parte nell'esercizio finanziario successivo (versamento a saldo per autotassazione). Pertanto, nel caso di specie (anno d'imposta 2002), si è partiti dagli incassi di competenza del rendiconto 2002; a questi è stato detratto l'ammontare del versamento a saldo effettuato in tale anno, in quanto relativo ai redditi del 2001; all'importo risultante da tale operazione è stato sommato il saldo risultante dal rendiconto 2003, in quanto correlato ai redditi dell'anno 2002.


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Altre operazioni di rettifica vengono effettuate escludendo, dagli incassi dell'esercizio, quelli relativi ai ruoli (in quanto afferenti ad esercizi pregressi, diversi dall'anno d'imposta considerato). Inoltre, l'importo in questione viene decurtato dei versamenti di ritenute sul lavoro dipendente incassate a gennaio dell'anno di riferimento (in quanto relative al mese di dicembre dell'anno precedente) ed integrato delle ritenute del gennaio dell'anno successivo (in quanto relative al mese di dicembre dell'anno d'imposta).
Pertanto, le sopraindicate operazioni si rendono indispensabili per individuare il gettito corrispondente alle dichiarazioni dei redditi nei quali i contribuenti hanno effettuato determinate scelte di destinazione.
Ciò posto, si sottolinea che tali modalità di calcolo sono conformi alla disposizione di cui al citato articolo 45, comma 7, della legge n. 448/1998 in quanto il calcolo viene operato sugli incassi in conto competenza del rendiconto, come la norma prescrive.
Pertanto, il fatto che detti incassi debbano risultare dal rendiconto generale dello Stato non comporta che questi debbano essere desunti dal rendiconto di un singolo anno; essi devono infatti essere desunti anche da più esercizi (in questo caso, due), in quanto il rendiconto va inteso come documento che si riferisce a tutti gli esercizi finanziari trascorsi, ed è articolato di anno in anno.