Commissioni Riunite V e VI - Resoconto di marted́ 10 ottobre 2006


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9.40 alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 ottobre 2006. - Presidenza del presidente della VI Commissione Paolo DEL MESE - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi e Nicola Sartor.

La seduta comincia alle 10.40.

Decreto-legge 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
C. 1750 Governo
(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Laura FINCATO (Ulivo), relatore per la VI Commissione, illustrando il contenuto del provvedimento, rileva innanzitutto come il decreto-legge n. 262 costituisca un tassello fondamentale per la manovra di bilancio che svilupperà i suoi effetti, di correzione dei conti e di sostegno allo sviluppo, anche attraverso il disegno di legge di bilancio (C. 1747), il disegno di legge finanziaria (C. 1746-bis) e gli altri disegni di legge collegati, attualmente in corso di preparazione e che saranno presentati entro il 15 novembre. Si tratta, in particolare, di un disegno di legge delega per il riordino dei tributi statali, già approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre scorso, di un disegno di legge di revisione del Testo unico per gli enti locali, di un disegno di legge di delega recante norme di attuazione dell'articolo 119 Costituzione, in materia di federalismo fiscale, di un disegno di legge recante ulteriori misure di riorganizzazione e razionalizzazione degli apparati amministrativi e di sostegno allo sviluppo economico, di un disegno di legge recante ulteriori misure in materia di liberalizzazione e trasparenza,


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nonché del disegno di legge sui servizi pubblici locali, già presentato in Senato (S. 772).
Per quanto riguarda la struttura specifica del decreto-legge in esame, esso si suddivide in 11 capi, per un totale di n. 48 articoli.
Il capo I contiene disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, nonché di potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria; il Capo II contiene disposizioni in materia di base imponibile, agricoltura e catasto, il Capo III reca disposizioni in materia di trasferimenti di beni e di diritti, il Capo IV reca misure a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale, il Capo V contempla disposizioni in materia di dismissioni di immobili, il Capo VI contiene disposizioni in materia di infrastrutture, il Capo VII reca disposizioni in materia di beni culturali e di tutela dell'ambiente, il Capo VIII contiene disposizioni in materia di lavoro, il Capo IX contempla disposizioni concernenti l'editoria e le comunicazioni, il Capo X contiene disposizioni in materia di università, mentre il Capo XI reca misure di razionalizzazione e funzionalità del settore pubblico.
Passando a sintetizzare il contenuto delle singole disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come le disposizioni di cui all'articolo 1, in materia di accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonché di potenziamento dell'amministrazione economico-finanziaria, abbiano lo scopo di accelerare e di rendere più efficace l'attività di controllo ed accertamento, oltre che di liquidazione dei tributi, già in parte avviata dal decreto-legge n. 223 del 2006.
In particolare, il comma 1 introduce l'obbligo di presentazione, esclusivamente in forma telematica, secondo tempi e modalità da determinarsi con provvedimento del Direttore delle Dogane entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, dei dati contabili per gli operatori esercenti attività soggette ad accise nei settori degli oli minerali, dell'alcole, delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio; del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa; delle dichiarazione di consumo per il gas metano e l'energia elettrica.
Il comma 2 prevede che i soggetti operanti quali gestori dei depositi IVA devono presentare agli uffici delle dogane e delle entrate territorialmente competenti una comunicazione prima dell'inizio attività, al fine della valutazione della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.
Il comma 3 stabilisce che l'ufficio doganale competente può disporre la distruzione delle merci sospettate, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci suddette.
Il comma 6 stabilisce l'indeducibilità dal reddito imponibile delle imprese delle prestazioni rese da professionisti domiciliati in stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.
Il comma 7 introduce l'obbligo di trasmissione telematica anche dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine, secondo tempi e modalità da determinarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il comma 8 prevede che l'accertamento definitivo anche di una sola mancata emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale comporta la sospensione dell'esercizio commerciale.
I commi da 9 a 11 prevedono che il modello F24 relativo all'IVA assolta con la prima cessione intracomunitaria di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi oggetti di acquisto a titolo oneroso deve indicare anche il numero di telaio del veicolo corrispondente; per i veicoli suddetti l'immatricolazione è subordinata


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alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA.
I commi da 14 a 16 prevedono il potenziamento degli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali, nonché il riordino delle Agenzie fiscali e dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, da realizzarsi mediante fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
L'articolo 2, recante misure in materia di riscossione è volto in generale a potenziare l'attività di riscossione.
In particolare, il comma 1 prevede che non sia più prevista la presenza, all'interno del Consiglio di amministrazione della società Riscossione S.p.a. di dirigenti di vertice dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.
Il comma 2 aumenta del 25 per cento il compenso per le concessionarie della riscossione spontanea delle entrate di province e comuni.
Il comma 3 modifica la remunerazione spettante per il servizio svolto dal concessionario della riscossione. In particolare, se il debitore non paga le somme dovute entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, è tenuto a corrispondere integralmente l'aggio agli agenti della riscossione; se invece il pagamento avviene nei termini, il compenso è dovuto in misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso di riscossione spontanea di entrate non erariali, se il debitore non paga le somme dovute entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, è tenuto a corrispondere integralmente l'aggio agli agenti della riscossione; se invece il pagamento avviene nei termini, il compenso è a carico dell'ente creditore.
Il comma 4 reca ulteriori facilitazioni per gli acquirenti di rami d'azienda in sede di esecuzioni esattoriali, mentre il comma 6 prevede che il pignoramento da parte dell'esattore non sia più limitato ad un quinto dello stipendio, ma possa contenere l'ordine a qualsiasi creditore, comprese le amministrazioni pubbliche, di pagare il debito per intero, ad esclusione dei crediti pensionistici.
Il comma 7 attribuisce agli agenti della riscossione, previa autorizzazione del Direttore Generale della società Riscossione Spa, i poteri d'indagine attribuiti ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria per l'accertamento delle violazioni sulle imposte sui redditi e IVA, se il debito a ruolo supera i 25.000 euro.
Il comma 8 prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verifichino se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante da notifica di una o più cartelle per un ammontare pari almeno ai 10.000 euro; in caso affermativo ne danno comunicazione all'agente di riscossione competente per territorio, bloccando il pagamento.
I commi 12 e 13 contemplano la possibilità di compensare ruoli e rimborsi d'imposta attraverso segnalazioni in via telematica, stabilendo modalità e termini per l'esecuzione della compensazione.
Il comma 14 consente all'agente concessionario della riscossione di essere rappresentato da propri dipendenti allo scopo delegati, per i ricorsi e le citazioni di cui all'articolo 499 e di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile.
L'articolo 3, recante disposizioni per il recupero della base imponibile, estende, al comma 1, con decorrenza dal 4 luglio 2006, ai fabbricati strumentali acquisiti in leasing, l'indeducibilità della quota del canone di leasing relativa al costo dei terreni pertinenziali, completando le modifiche in materia introdotte con il decreto-legge n. 223 del 2006.
Il comma 2 introduce il regime dei dividendi per mutuatario e cessionario a pronti in caso, rispettivamente, di prestito titoli e pronti contro termine su titoli partecipativi.
I commi 3 e 4 innalzano dal 12,5 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sulle plusvalenze da cessioni di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni


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dalle persone fisiche non imprenditori e di terreni edificabili, all'atto della cessione e su richiesta del venditore.
I commi 5 e 6 consentono il riporto illimitato delle perdite dei primi 3 periodi di imposta solo per nuovi soggetti e attività; per i soci di società in regime di «trasparenza», è invece introdotta, a decorrere dal 4 luglio, l'impossibilità di usare le perdite anteriori all'opzione per ridurre i redditi assegnati dalla partecipata.
Il comma 7 proroga le deduzioni dal reddito imponibile per i soggetti non residenti, i commi da 8 a 11 sostituiscono il regime di tassazione dei soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia, mentre il comma 12 modifica le condizioni per fruire del regime agevolato di tassazione delle stock option.
Per quanto riguarda l'articolo 4, recante disposizioni in materia di agricoltura, il comma 1 abolisce l'esonero IVA per le imprese agricole con un giro d'affari inferiore a 7.000,00 euro. Per gli agricoltori minimi con un giro d'affari non superiore a 7.000,00 euro si applica il nuovo regime di franchigia introdotto con il decreto-legge n. 223 del 2006, previsto per tutti gli imprenditori: tale regime non si applica se il soggetto effettua cessioni all'esportazione. È sancita la facoltà di rinunciare a detto regime.
I commi da 2 a 4 stabiliscono nuove modalità per l'aggiornamento delle banche dati tenute dall'Agenzia del Territorio relativamente ai terreni per i quali sono stati richiesti contributi agricoli con dichiarazione presentata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, secondo tempi e modalità da determinarsi con provvedimento del Direttore delle Agenzia del Territorio.
I commi da 5 a 8 introducono nuove modalità per l'aggiornamento del catasto urbano, relativamente ai fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità: compiti delegati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, prevedendo in particolare che i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti dovranno essere dichiarati in catasto urbano entro il 30 giugno 2007.
Passando all'articolo 5, recante disposizioni in materia di catasto, i commi da 1 a 5 prevedono che nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 e E/9 (nelle quali sono compresi fabbricati quali stazioni ferroviarie, aeroporti, spazi espositivi, cimiteri, fari, ponti), non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato ovvero a usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale; tali unità dovranno essere dichiarate in Catasto con rendita a cura degli intestatari delle attività operanti in regime di concessione; modalità tecniche e operative da determinarsi con provvedimento del Direttore delle Agenzia del Territorio.
Il comma 6 prevede che il moltiplicatore previsto dal comma 5, dell'articolo 52 del Testo unico sull'imposta di registro, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B (case di cura, scuole, biblioteche, caserme, uffici pubblici, musei) è rivalutato nella misura del 40 per cento.
Per quanto riguarda l'articolo 6, recante disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro, rileva come tali disposizioni in tema di successioni e donazioni determinino un aggravio di imposte; infatti, anche se la disposizione non interviene sull'imposta di successione in quanto tale, essa modifica le imposte ipotecaria e catastale e di registro.
Ricorda a tale riguardo che, nel regime previgente, in caso di successione di un bene immobile, ciascun erede era tenuto al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, quindi un esborso totale di 336 euro.
La nuova normativa prevede un regime piuttosto articolato, a seconda del tipo di immobile e del tipo di parentela che lega il de cuius agli eredi, esonerando gli eredi diretti (coniuge e figli) dall'imposta di registro.


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Inoltre, è stata inserita una sorta di «franchigia» per la «prima casa» del de cuius: se tale immobile ha un valore catastale fino a 250.000 euro gli eredi diretti, coniuge e figlio, pagheranno 168 euro ciascuno di imposte; se la casa ha un valore maggiore, sull'eccedenza tali eredi pagheranno il 3 per cento.
Ipotizzando il caso della successione della casa di abitazione del de cuius a favore del coniuge o del figlio, avente un valore catastale pari a 580.000 euro, se prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, ciascun erede avrebbe pagato 336 euro di imposta ipotecaria e catastale, ora dovranno essere pagate: le imposte ipotecaria e catastale, pari a 336 euro per ciascun erede, fino al valore catastale di 250.000 euro, più il 3 per cento dell'eccedente i 250.000 euro, vale a dire, 9.900 euro, per un ammontare complessivo di 10.572 euro.
Nello stesso caso sopra indicato, qualora gli eredi fossero, anziché diretti come il coniuge e i figli, parenti fino al quarto grado, essi dovrebbero pagare anche l'imposta di registro, pari al 2 per cento del valore dell'immobile; se gli eredi fossero invece «altri soggetti» la percentuale dell'imposta di registro salirebbe al 4 per cento.
Per i beni immobili diversi dalla casa di abitazione del de cuius, l'imposta da pagare, anche per gli stessi eredi diretti, coniuge e figli, è pari al 3 per cento del valore dell'immobile, non sussistendo la franchigia sui primi 250.000 euro di valore.
La novità dell'insieme delle disposizioni che riguardano le successioni di immobili è dunque costituita dal fatto che la titolarità dei requisiti «prima casa» degli eredi non è più rilevante per l'abbattimento del carico fiscale.
La tematica non riguarda solo l'ambito fiscale, in quanto l'ordinamento riconosce ai soggetti in possesso dei requisiti «prima casa» un regime agevolato riguardo alle imposte all'atto dell'acquisto: agevolazioni che dovrebbero essere riconosciute anche nel caso di eredità.
Per quanto riguarda le donazioni di immobili mortis causa, il precedente regime prevedeva le imposte ipotecaria e catastale pari al 3 per cento del valore del bene, mentre nel caso di donazione «prima casa» le due imposte erano fisse e pari a 168 euro l'una. Nel caso di donatari diversi dal coniuge o dai figli, veniva applicata un'imposta del 3 per cento, se il donatario possedeva i requisiti «prima casa», altrimenti del 7 per cento sul valore del bene, dopo aver sottratto, per ciascun beneficiario, la quota dei primi 180.000 euro.
Con il nuovo regime rimane il requisito «prima casa» per coniuge e figli, i quali tuttavia, sulla parte del bene eccedente il valore di 180.000, pagano ora il 4 per cento (un punto in più), mentre gli altri eredi perdono il requisito «prima casa» e pagano comunque il 4 per cento.
Per quanto riguarda le modifiche all'imposta di registro sulle donazioni, il decreto-legge introduce una soglia di esenzione per i trasferimenti di titoli, aziende, obbligazioni e quote di aziende al coniuge o ai figli pari a 100.000 euro sul valore del bene ed un'aliquota del 4 per cento sul valore eccedente, mentre per quanto riguarda gli altri parenti entro il quarto grado si prevede un'aliquota del 6 per cento, che sale all'8 per cento per tutti gli altri soggetti. Sono esenti da tutto i trasferimenti di titoli pubblici.
In particolare, il comma 1 introduce nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, l'obbligo di registrazione della dichiarazione dei trasferimenti per causa di morte ed individua i soggetti obbligati alla presentazione ed al pagamento delle imposte, nonché l'obbligo dell'autoliquidazione e del versamento dell'imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione.
La lettera b) del comma 1 modifica la tariffa del richiamato Testo unico delle imposte ipotecarie e catastali, incrementando di un punto percentuale (dal 2 al 3 per cento) l'aliquota dell'imposta proporzionale per la trascrizione di immobili


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pervenuti in via di successione o per donazione; la disposizione prevede peraltro differenti livelli di imposizione, discriminati in base alla natura dei beni ed al legame intercorrente tra il dante causa ed il beneficiario.
In particolare, per le trascrizioni di certificati di successione o di atti di donazione di beni immobili in favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta si prevede un'imposta pari al 3 per cento del valore; per le trascrizioni di atti di donazione di beni immobili in favore del coniuge e dei parenti in linea retta, in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni cosiddette «prima casa», si prevede un'imposta in misura fissa di 168 euro fino al valore di 180.000 euro ed un'imposta proporzionale del 3 per cento sul valore eccedente 180.000 euro; per le trascrizioni di certificati di successione in favore del coniuge e dei parenti in linea retta, relativi alla casa di abitazione del defunto, si prevede un'imposta in misura fissa di 168 euro fino al valore di 250.000 euro ed un'imposta proporzionale del 3 per cento sul valore eccedente 250.000 euro; per le trascrizioni di certificati di successione in favore del coniuge e dei parenti in linea retta, relativi ad altri beni o diritti immobiliari del defunto, si prevede un'imposta proporzionale del 3 per cento.
Il comma 2 abroga le agevolazioni previste dall'articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, facendo salve tuttavia le disposizioni previste per i trasferimenti a titolo gratuito in favore del coniuge e dei parenti in linea retta. In tal modo restano immutati, in particolare, gli obblighi di dichiarazione per l'accesso alle agevolazioni per la prima casa.
I commi 3 e 4 modificano il Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e la relativa Tariffa, introducendo una nuova imposizione sulla registrazione degli atti di trasferimento di immobili, aziende, azioni, obbligazioni ed altri titoli per via di successione. Anche in questo caso si prevedono differenti livelli di imposizione, in base alla natura dei beni ed al legame di parentela tra il de cuius ed il beneficiario.
In particolare, per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte di immobili in favore del coniuge e dei parenti in linea retta si prevede l'esenzione dall'imposta; per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte di immobili in favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta si prevede un'imposta pari al 2 per cento del valore; per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte di immobili in favore di altri soggetti si prevede un'imposta pari al 4 per cento del valore; per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte di aziende, azioni obbligazioni, altri titoli e quote sociali in favore del coniuge e dei parenti in linea retta si prevede un'imposta proporzionale del 4 per cento sul valore eccedente 100.000 euro; per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali in favore di parenti fino al quarto grado, di affini in linea retta e di affini collaterali fino al terzo grado, diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, si prevede un'imposta proporzionale del 6 per cento; per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali in favore di tutti gli altri soggetti si prevede un'imposta proporzionale dell'8 per cento.
Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, la lettera e) del comma 3 conferma, sia per i beni mobili sia per gli immobili i criteri di valutazione previsti dalle disposizioni relative all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990. La disposizione specifica, per quanto riguarda i beni aziendali, che non si tiene conto delle passività ereditarie non afferenti alle aziende, né dell'avviamento. Inoltre viene dichiarata l'esclusione dall'imposta dei titoli del debito pubblico.


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Il comma 5 modifica gli articoli 13 e 14 della legge n. 383 del 2001, che aveva soppresso l'imposta sulle successione e donazioni, al fine di renderli coerenti con le previsioni dei precedenti commi.
In particolare, viene sostituito il comma 2 dell'articolo 13, il quale prevedeva l'esenzione delle imposte sui trasferimenti delle donazioni fatte in favore del coniuge, dei parenti in linea retta e dei collaterali fino al quarto grado, e la sottoposizione ad imposizione delle donazioni in favore di altri soggetti, per la quota eccedente il valore di 350 milioni di lire.
Il nuovo comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 383 prevede l'applicazione dell'imposta di registro sui trasferimenti per donazione di beni immobili, secondo le seguenti aliquote:
a) in favore del coniuge e dei parenti in linea retta: esenzione;
b) in favore di parenti fino al quarto grado, di affini in linea retta e di affini collaterali fino al terzo grado, diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta: 2 per cento;
c) in favore di altri soggetti: 2 per cento.

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 13 prevede l'applicazione dell'imposta di registro sui trasferimenti per donazione di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, secondo le seguenti aliquote:
a) in favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore eccedente 100.000 euro: 4 per cento;
b) in favore di parenti fino al quarto grado, di affini in linea retta e di affini collaterali fino al terzo grado, diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta: 6 per cento;
c) in favore di altri soggetti: 8 per cento.

Il comma 6 stabilisce che le disposizioni dell'articolo abbiano effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate alla registrazione, a decorrere da tale data, nonché per le successioni apertesi dalla medesima data.
L'articolo 7 reca disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale.
Il comma 1 prevede un incentivo alla rottamazione di automezzi più inquinanti e vecchi (Euro 0 ed Euro 1) se sostituiti con automezzi Euro 4 oppure Euro 5. L'incentivo è dato dall'esenzione del bollo auto per 2 anni, ovvero per 3 anni se l'auto ha cilindrata inferiore a 1.300 c.c. L'incentivo non si applica per l'acquisto di automezzi di peso superiore a 2.600 kg, esclusi quelli con 8 o più posti (i cosiddetti SUV).
Il comma 2 introduce un contributo di euro 1.000 per la sostituzione di vecchi autocarri inquinanti (Euro 0 ed Euro 1) di portata fino a 35 quintali con autocarri immatricolati come Euro 4 ovvero Euro 5 sempre fino a 35 quintali.
Il comma 3 prevede un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di auto omologate per l'alimentazione a metano. Il contributo è di euro 2.000 se il veicolo ha emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per Km.
Il comma 4 stabilisce che gli incentivi sopra descritti sono applicabili agli acquisti effettuati dal 4 ottobre 2006 fino al 31 dicembre 2007.
I commi 6, 7, 8 e 9 disciplinano le incombenze delle case costruttrici e dei concessionari di auto, in particolare le comunicazioni al pubblico registro automobilistico dei dati relativi al mezzo rottamato ed al nuovo veicolo oggetto di incentivo.
Il comma 12 prevede la riduzione dell'aliquota dell'imposta sulla produzione e sui consumi sul GPL usato come carburante, che passa dall'attuale aliquota di 284,77 euro per 1.000 chilogrammi di prodotto ad euro 227,77 per 1.000 chilogrammi di prodotto. In relazione a tale


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modifica diminuiscono conseguentemente anche le sanzioni penali ed amministrative relative alle violazioni in materia di tale imposta.
Il comma 13 stabilisce l'aumento dell'imposta sulla produzione per il gasolio usato come carburante che aumenta dagli attuali 413 euro per mille litri di prodotto a 416 euro, sempre per 1.000 litri di prodotto.
Il comma 14 prevede il rimborso, anche mediante compensazione con altri tributi, del maggior onere derivante dall'aumento dell'imposta sulla produzione e consumo di gasolio per autotrazione in favore degli autotrasportatori con veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, degli enti pubblici e imprese pubbliche di trasporto pubblico locale, delle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale e degli enti pubblici ed imprese esercenti trasporti pubblici a fune, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane.
Il comma 15 autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 per gli incentivi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per l'autotrazione, secondo le modalità, i criteri, le priorità, la durata e l'entità delle agevolazioni stabilite con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il comma 16 prevede che le regioni possano esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli a doppia alimentazione benzina/GPL o a benzina/metano immatricolati per la prima volta dopo il 3 ottobre 2006 (data di entrata in vigore del decreto-legge), per l'annualità dell'immatricolazione e le cinque annualità successive.
I commi 17 e 18 prevedono che le regioni possano esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale anche i veicoli immatricolati prima del 3 ottobre 2006, su cui viene istallato un sistema di alimentazione a GPL o a metano successivamente a tale data. L'esenzione sarà valida per 5 annualità e decorrerà dall'anno di istallazione del sistema di alimentazione GPL o metano, se la tassa auotmobilistica non è ancora stata pagata, ovvero dall'anno successivo.
Il comma 19 modifica la tabella delle tasse ipotecarie. In particolare è incrementata da euro 35 ad euro 55 la tariffa per ogni formalità con efficacia anche di voltura; si prevede che la ricerca continuativa in via telematica nel registro della pubblicità immobiliare (conservatorie immobiliari) sarà concessa solo ai soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale, gli altri soggetti quindi non potranno usufruire di questa modalità decisamente più conveniente; si stabilisce che il rilascio dell'elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno passi da 7 euro per ogni pagina di elenco a 4 euro per ogni nominativo.
Il comma 20 prevede che le maggiori entrate derivanti dalle modifiche di cui al comma precedente saranno destinate ad un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
Il comma 21 sostituisce la tabella delle tariffe dei tributi speciali catastali che introduce aumenti per i servizi erogati dagli uffici catastali.
Il comma 22 prevede che le ispezioni catastali siano eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.
Il comma 23 differisce dal 30 settembre al 31 dicembre 2006, il termine per l'emanazione del decreto interministeriale per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi.
Il comma 24 proroga di un mese, dal 30 novembre al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'imposta si riferisce, il termine entro il quale deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento con cui ciascuna regione può maggiorare l'aliquota dell'addizionale regionale.
Il comma 25 modifica il regime fiscale degli autoveicoli ai fini delle imposte sui redditi.
In primo luogo, la lettera a) del comma 25 modifica l'articolo 51, comma


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4, lettera a), del TUIR, prevedendo che, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, il valore della concessione in uso degli autoveicoli ai dipendenti da parte del datore di lavoro è calcolato assumendo il 50 per cento (e non più il 30 per cento, come previsto nel testo previgente della lettera a) del citato comma 4) dell'importo corrispondente al costo chilometrico di utilizzo del veicolo (come calcolato dall'ACI) per una percorrenza annua di 15.000 chilometri. La modifica comporta un aumento di tale valore ed un conseguente incremento del reddito imponibile del lavoratore.
Inoltre, la lettera b) del comma 25 modifica il comma 1 dell'articolo 164 del TUIR, in materia di limiti alla deduzione dal reddito IRES delle spese relative agli autoveicoli. In particolare, la lettera b):
a) sopprime la possibilità di dedurre integralmente le spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, prevedendo che sia deducibile l'importo che costituisce reddito da lavoro per i dipendenti;
b) sopprime la possibilità di dedurre, nel limite del 50 per cento, le spese relative ai veicoli diversi da quelli strumentali;
c) riduce dal 50 al 25 per cento la percentuale di deducibilità delle spese relative ai veicoli ammessa nel caso di esercizio di arti e professioni.

Tali previsioni, come confermato dal tenore della relazione tecnica, appaiono connesse con la modifica del regime di detraibilità a fini IVA dell'imposta assolta sugli acquisti di veicoli nell'ambito di attività di impresa, imposta dalla recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che potrebbe comportare minori entrate valutate nella misura massima di 5,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007-2009.
In particolare viene aumentata la quota tassabile del compenso in natura (fringe benefit), determinato forfetariamente, che viene erogato al dipendente con la concessione per uso promiscuo dell'auto aziendale; viene esclusa la deducibilità delle spese auto utilizzate nell'esercizio d'impresa con esclusione di quelle relative ad autoveicoli utilizzati solo come strumentali nell'attività propria d'impresa (ad esempio autocarri), di quelle ad uso pubblico (ad esempio taxi) e di quelle che per la maggior parte del periodo d'imposta sono date in uso ai dipendenti ad uso esclusivo; si riduce dal 50 per cento al 25 per cento la deducibilità dei costi auto per le autovetture utilizzate da artisti e professionisti; si riduce la deducibilità dei costi auto sostenuti per le auto in uso promiscuo ai dipendenti, fino al limite all'importo che costituisce il reddito di lavoro in capo al dipendente.
Il comma 26 prevede una deroga allo Statuto del contribuente, in base alla quale le modifiche in materia di deducibilità dei costi degli autoveicoli si applicano a partire dell'anno 2006; le nuove norme pur entrando in vigore già dal 2006, per espressa previsione, non implicano tuttavia una rideterminazione degli acconti già calcolati per l'anno d'imposta 2006.
Il comma 27 ricomprende nella categoria di usi industriali, ai quali si applica un'aliquota ridotta dell'imposta sulla produzione e sui consumi, anche il consumo nel settore della distribuzione commerciale di gas metano.
L'articolo 10 consente a Poste Italiane Spa di vendere direttamente, o con le modalità di cui al decreto-legge n. 351 del 2001, i beni immobili non più strumentali all'esercizio postale di cui la società risulta titolare ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 448 del 1998, e dell'articolo 5 della legge n. 488 del 1999, nonché dei beni immobili non strumentali acquisiti ad altro titolo, con esonero di presentazione della consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale.
La disposizione, che non comporta, secondo la relazione tecnica, nuovi o


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maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è volta a consentire, secondo la relazione illustrativa, una maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale di Poste Italiane, nonché a realizzare la semplificazione delle procedure di alienazione, analogamente a quanto già disposto per Ferrovie dallo Stato dall'articolo 1, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 351.
L'articolo 11 si inserisce anch'esso nell'ambito delle disposizioni sulla privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
In particolare, la disposizione apporta talune correzioni al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 351 del 2001, che disciplina la dismissione degli immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato Spa, al fine di reperire risorse finanziarie da impiegare per diminuire il deficit del bilancio statale, mediante una (implicita e corrispondente) diminuzione dei trasferimenti dall'erario alle Ferrovie, per gli investimenti infrastrutturali, in misura uguale alle risorse derivanti dalle dismissioni.
In particolare, la norma dell'articolo 11 sopprime la previsione, recata dal citato comma 6-bis, secondo cui le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni di immobili non strumentali effettuate dal gruppo Ferrovie sono impiegate da RFI Spa per gli investimenti infrastrutturali.
Inoltre l'articolo intende correggere anche una lacuna legislativa della prima parte del comma 6-bis, sostituendo il riferimento, ivi contenuto, ai «beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato Spa», con quello ai beni di proprietà di società direttamente o indirettamente controllate integralmente dalla Holding Ferrovie dello Stato, al fine di comprendere nell'ambito di applicazione della disposizione anche i beni intestati ad altre società del gruppo.
Secondo la relazione illustrativa, le modifiche proposte sono volte a superare, sotto il profilo strettamente giuridico e applicativo, le problematiche insorte nell'applicazione del predetto comma 6-bis, relative anzitutto alle modalità, con le quali deve attuarsi il «trasferimento» di risorse da una società ad un'altra (seppure appartenenti allo stesso gruppo), in mancanza di specifici titoli.
In secondo luogo, la formulazione di cui si dispone la modifica, comportando una confusione tra le risorse di pertinenza della società del gruppo Ferrovie che cede gli immobili e RFI Spa, cui tali risorse devono essere «trasferite», risulterebbe contraria alla normativa comunitaria, che con le direttive 91/440/CEE, 2001/14/CE e 2000/52/CE del 26 luglio 2000, recepite, rispettivamente, dal decreto legislativo n. 188 del 2003, e dal decreto legislativo n. 333 del 2003, ha imposto agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche, mediante la documentazione delle assegnazioni di risorse pubbliche e la utilizzazione effettiva di tali risorse, anche attraverso precisi obblighi contabili.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno), relatore per la V Commissione, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto concerne le norme contenute nella relazione tecnica, nonché le altre disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari, rileva innanzitutto, relativamente all'articolo 1, come il saldo netto da finanziare si attesti per il 2007 in 4.360,8 milioni di euro, per il 2008 in 4.354,5 milioni di euro, per il 2009 in 4.350,5 milioni di euro; il fabbisogno si attesta per il 2007 in 964,4 milioni di euro, per il 2008 in 970,2 milioni di euro, per il 2009 in 954,2 milioni di euro; l'indebitamento netto della pubblica amministrazione si attesta per il 2007 in 964,4 milioni di euro, per il 2008 in 970,2 milioni di euro, per il 2009 in 954,2 milioni di euro.
Al riguardo, rileva che la quantificazione proposta necessita di chiarimenti in ordine a diversi profili anche in considerazione


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dell'elevato ammontare delle somme stimate a livello dei tre saldi.
Con specifico riferimento al saldo netto da finanziare, ricorda che le entrate in questione, pari a circa 4 miliardi di euro concorrono alla copertura complessiva degli oneri correnti del disegno di legge finanziaria. In particolare, non risulta chiaro a quali interventi normativi sia da ricondurre specificatamente l'effetto di gettito conseguente alle maggiori imposte accertate e riscosse. Più in particolare, la relazione tecnica sembra riferirsi anche ad effetti, non quantificati a suo tempo, connessi a disposizioni del decreto-legge 223 del 2006, che integrandosi con le norme recate dal provvedimento in esame, concorrono alla realizzazione di un potenziamento dell'attività dell'amministrazione finanziaria in materia di controlli. Tale approccio, tuttavia, non appare metodologicamente corretto, in quanto gli effetti ascritti alle disposizioni del decreto-legge n. 223 del 2006, ancorché non quantificati a suo tempo, attengono alla normativa previgente al decreto in esame e pertanto non andrebbero inclusi nel maggior gettito quantificato dalla relazione tecnica. Rileva che non è chiaro il motivo per cui gli effetti di cassa delle disposizioni siano scontati, per il loro integrale ammontare, già a decorrere dal 2007. Con riferimento alla maggiore imposta accertata iscritta a ruolo, in particolare, poiché la relazione tecnica stessa ipotizza che la parziale (10 per cento) riscossione delle somme iscritte si realizzi nell'anno successivo all'iscrizione stessa, l'ipotesi di effetti di cassa già dal 2007 comporterebbe che, negli ultimi mesi del 2006, l'amministrazione raggiunga gli obiettivi di maggior imposta accertata ed iscritta a ruolo, in quanto tali obiettivi sono stimati dalla relazione tecnica come risultato - a regime - di un anno di attività di controllo ed accertamento; non è chiaro il motivo per il quale le maggiori entrate derivanti dai controlli nel settore registro, peraltro in parte imputati dalla relazione tecnica all'entrata in vigore del complesso delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 223 del 2006, siano computate per il triennio esclusivamente a livello di saldi di cassa.
Sui punti in rassegna chiede di acquisire ulteriori elementi informativi.
Con riguardo all'articolo 1, commi da 9 a 12, concernenti l'IVA su veicoli di importazione parallela, rileva che la norma si inserisce in un complesso di disposizioni già finalizzate a contrastare il fenomeno delle frodi intracomunitarie nel settore dei veicoli, quali ad esempio quella sulla tracciabilità dei veicoli recata dalla legge finanziaria 2005. A tali disposizioni, alcune delle quali in corso di attuazione, erano assegnati, come si è prima illustrato, effetti complessivi di recupero dell'imposta evasa.
Poiché la relazione tecnica assegna alle disposizioni in esame un effetto di integrale recupero dell'IVA attualmente evasa, ciò sembra far presupporre che le previsioni di bilancio a legislazione vigente non scontano alcun effetto di recupero conseguente ai provvedimenti precedentemente adottati, benché gli effetti di gettito sopradetti fossero a suo tempo stati iscritti nel quadro di copertura della legge finanziaria 2005, ritenendo opportuno un chiarimento su tale aspetto chiede.
Rileva, inoltre, come la relazione tecnica non consideri la possibilità che il recupero d'imposta stimato possa risultare inferiore in relazione alla ricomposizione delle operazioni di acquisto verso veicoli di fascia inferiore. Infatti, la quasi totalità delle operazioni ha ad oggetto veicoli di cilindrata elevata, in quanto l'evasione IVA ne consente l'acquisto ad un prezzo notevolmente inferiore. Il venir meno di tale vantaggio potrebbe orientare gli acquirenti verso modelli meno costosi al fine di mantenere invariata la spesa. In tal caso l'imposta recuperata sarebbe commisurata ad una base imponibile inferiore. Anche su tale aspetto appare necessario un chiarimento.
Con riguardo all'articolo 2, recante misure in materia di riscossione, osserva come la quantificazione indicata in relazione tecnica non consideri gli oneri a carico della pubblica amministrazione


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conseguenti l'ampliamento delle funzioni e il rafforzamento dei poteri nell'esercizio dell'attività di riscossione delle imposte. A tal fine segnala, tra le altre, l'incremento dell'aggio per gli agenti della riscossione dei tributi locali - che, come segnalato, può incidere anche sull'ente pubblico creditore - l'attribuzione di nuovi compiti alla Riscossione Spa, l'introduzione di nuove procedure che interessano sia la fase dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, sia la fase dei rimborsi di crediti di imposta, il rimborso delle spese vive e il rimborso forfetario in favore degli agenti della riscossione che sono coinvolti nella procedura di compensazione dei ruoli.
In merito alla stima del maggior gettito indicato nella relazione tecnica, premesso che le informazioni fornite non consentono la verifica della quantificazione, osserva che con specifico riferimento a quanto indicato relativamente alla compensazione dei ruoli andrebbero meglio chiariti gli elementi sottostanti il calcolo degli effetti di maggior gettito ascritti alle norme. Infatti, sotto un profilo finanziario la compensazione dovrebbe comportare effetti neutrali, in quanto determina l'annullamento, per il medesimo importo, dei crediti e dei debiti esistenti tra la pubblica amministrazione e il contribuente. Con riguardo al bilancio dello Stato, tuttavia, la compensazione introdotta dalle norme è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito in quanto, in presenza di poste di spesa già iscritte a bilancio per il rimborso dei crediti, produce un effetto di maggiore entrata non previsto a legislazione vigente. Tale effetto deriva, in sostanza, dalla anticipazione - sotto un profilo temporale - degli importi dovuti dal contribuente. Da ciò dovrebbe tuttavia conseguirne che a fronte degli effetti di maggior gettito computati per i primi anni di applicazione delle norme, andrebbero evidenziati per gli anni successivi i corrispondenti effetti di decremento di gettito, non considerati nella relazione tecnica. La relazione medesima, inoltre, non fornisce elementi volti a dar conto degli importi iscritti nel primo anno di applicazione della norma.
Chiede quindi chiarimenti in merito alla previsione di mancata applicazione dell'articolo 4, comma 119, della legge n. 350 del 2003, con particolare riferimento ai criteri da adottare per la ripartizione tra i concessionari della riscossione dei compensi spettanti che ammontano, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, a 470 milioni di euro.
Con riguardo all'articolo 3, comma 1, relativo all'ammortamento dei fabbricati strumentali acquisiti in leasing, rileva che la quantificazione non contiene indicazioni circa l'ammontare degli aggregati di base utilizzati, limitandosi ad elencare alcune delle ipotesi adottate per la stima, rendendo in tal impossibile una verifica degli effetti di gettito stimati.
Osserva come sia necessario disporre di più puntuali informazioni, anche in considerazione del cospicuo effetto di gettito assegnato alla norma.
Con riguardo all'articolo 3, commi 2 e 3, riguardanti il regime dei dividendi nelle operazioni pronti contro termine, e all'articolo 3, comma 4, relativo all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di immobili, rileva che andrebbe preliminarmente chiarita la ragione per la quale gli effetti di maggior gettito siano stimati dalla relazione tecnica a decorrere dal 2007. Infatti, non essendo altrimenti disposto, l'incremento di aliquota dovrebbe avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (3 ottobre 2006) ed applicarsi, pertanto, anche agli atti di cessione a titolo oneroso posti in essere nel 2006, successivamente a tale data.
Segnala, inoltre, come, alla luce dei dati di gettito effettivo realizzati a tutto agosto 2006, utilizzati nella quantificazione in esame, risulti cospicuamente sovrastimata la previsione di maggior gettito a suo tempo ascritta alla norma originaria, in sede di disegno di legge finanziaria 2006.
La circostanza che i risultati effettivamente conseguiti in termini di gettito


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dell'imposta sostitutiva presuppongono (considerando congrua la stima sul numero delle transazioni interessate basata sui dati del 2004) un tasso di adesione ed un ammontare di plusvalenze emerse notevolmente inferiori a quelle inizialmente stimate, potrebbe determinare profili di incertezza relativamente all'ipotesi, sottesa alla quantificazione della relazione tecnica alla norma in esame, che l'ulteriore inasprimento di aliquota non modifichi i comportamenti dei potenziali contribuenti rientranti nel campo di applicazione dell'imposta. Ritiene quindi necessario un chiarimento su tale aspetto.
Con riguardo all'articolo 4, commi da 2 a 8, relativi all'aggiornamento dei redditi dominicali e del catasto dei fabbricati, osserva preliminarmente che con le norme in esame vengono introdotte regole finalizzate a rafforzare il controllo sulla rispondenza dei redditi fondiari e degli edifici rurali ai requisiti richiesti per l'accesso al regime fiscale di favore riconosciuto al settore agricolo. Da tale complesso di regole dovrebbero discendere effetti positivi, sia con riferimento alla possibilità di semplificare e di razionalizzare le procedure di iscrizione al catasto sia nella prospettiva di garantire una crescente corrispondenza fra l'effettivo utilizzo del patrimonio immobiliare, il suo valore economico e il suo trattamento fiscale. In proposito rileva, quindi, che dal punto di vista della finanza pubblica il miglioramento delle procedure di riscontro nel comparto fondiario e edilizio dovrebbe comportare un progressivo recupero di base imponibile alla tassazione, con effetti positivi per i conti pubblici.
Ciò premesso, osserva che la conseguibilità degli effetti finanziari ascritti alle norme è collegata ad una serie di fattori (quali la capacità di accertamento delle amministrazioni pubbliche; l'incentivazione o la dissuasione indotte dalla nuova disciplina; le decisioni di adeguamento spontaneo da parte dei contribuenti) la cui efficacia non appare agevolmente predeterminabile, soprattutto in quanto parte dei meccanismi previsti appare caratterizzata da modalità e da tempi di attuazione non immediati (e il loro riscontro, in termini di efficacia, dipenderà dall'esecuzione di specifici adempimenti ad opera delle amministrazioni competenti). Gli aspetti sopra richiamati suggeriscono quindi una particolare cautela nella formulazione delle stime, sia con riferimento alla consistenza delle maggiori entrate previste (trattandosi di un volume assai significativo di gettito tributario, derivante per intero da un recupero di basi imponibili) sia, soprattutto, con riferimento alla loro distribuzione temporale nell'arco degli esercizi futuri.
Con riguardo all'articolo 5, recante disposizioni in materia di catasto, ritiene necessario che sia chiarita, in via preliminare, la ragione per la quale l'allegato 7 non considera gli effetti quantificati dalla relazione tecnica: tali effetti sembrano infatti suscettibili di migliorare i saldi contabili considerati, configurandosi come maggiori entrate ai fini del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto (per il maggior gettito ICI) e come minori spese ai fini del saldo netto da finanziare (per i minori trasferimenti agli enti locali).
In ordine ai profili di quantificazione osserva come la quantificazione si basi necessariamente su alcune ipotesi non desumibili da dati oggettivi, né suscettibili di verifica. La conseguente aleatorietà della quantificazione operata potrebbe determinare difficoltà in sede di determinazione della riduzione compensativa dei trasferimenti da erogare ai comuni, cui potrebbero conseguire effetti non neutrali per questi ultimi. Sul punto chiede un chiarimento.
Ritiene inoltre necessario che siano forniti alcuni chiarimenti in ordine alla disposizione di cui ai commi 1-5 (riclassamento delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1 - E/6 ed E/9). Non è chiaro in particolare se dalla norma possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica, diretti nei casi in cui soggetto passivo ICI sia un ente


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pubblico, indiretti nei casi in cui soggetto passivo ICI sia una società privata di proprietà pubblica.
Con riferimento ai profili di cassa, ritiene che non sia chiaro se, data la decorrenza della norma a partire dal 1o gennaio 2007, l'ipotesi formulata dalla relazione tecnica di un conseguimento solo parziale delle maggiori entrate negli esercizi 2007 e 2008 possa dar luogo successivamente al recupero di gettito arretrato.
Con riguardo all'articolo 6, relativo al regime fiscale dei trasferimenti per donazione o per successione, osserva che la quantificazione proposta presenta alcuni aspetti problematici sui quali chiede di acquisire chiarimenti da parte del Governo.
Con riferimento ai dati utilizzati per la quantificazione, la relazione tecnica, pur segnalando le fonti utilizzate, non sempre indica il valore rilevato su cui si basa l'elaborazione. A titolo esemplificativo, segnala la quantificazione del maggior gettito d'imposta ipotecaria sui trasferimenti di immobili per successione, in relazione alla quale la RT non indica l'ammontare degli imponibili ed evidenzia solo alcune delle ipotesi sottostanti la quantificazione. Peraltro, precisa che i dati forniti in altri parti della RT, non sono comunque sufficienti a fornire il quadro completo delle informazioni necessarie per la verifica della quantificazione.
La quantificazione sopra richiamata, inoltre, non sembra considerare l'ipotesi del trasferimento per successione di immobili, utilizzati come abitazione principale del defunto, in favore del coniuge o di parenti in linea retta che non possiedono il requisito della «prima casa».
Con riguardo all'articolo 12, recante disposizioni nel settore autostradale, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in ordine ad alcuni profili.
Osserva preliminarmente che la disciplina in esame sembra determinare un significativo aumento degli adempimenti a carico dell'ANAS soprattutto nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, ma anche con riguardo ad ulteriori aspetti.
Chiede quindi di chiarire le relative implicazioni di carattere finanziario - con riferimento sia alla convenzione in atto sia ai futuri aggiornamenti - in considerazione della possibile richiesta di adeguamento dei corrispettivi erogati all'ANAS a carico del bilancio dello Stato.
Ritiene che andrebbero inoltre attentamente valutate le possibili conseguenze finanziarie delle ipotesi di decadenza del concessionario, disciplinate dai commi 6 e 7. Da tali fattispecie potrebbero infatti derivare oneri aggiuntivi per l'ANAS - con ricadute sui saldi del comparto della pubblica amministrazione in cui la società è attualmente inclusa - sia in relazione alla gestione diretta delle attività del concessionario sia per il subentro nella titolarità dei rapporti attivi e passivi di quest'ultimo, con riguardo, tra l'altro, a quelli relativi al personale dipendente che ne faccia domanda.
Con riguardo all'articolo 14, relativo al potenziamento infrastrutturale della Sicilia e delle aree limitrofe, chiede un chiarimento in ordine all'eventualità che, a fronte del trasferimento delle risorse relative ad impegni assunti da Fintecna, possano determinarsi in capo al Ministero dell'economia obbligazioni eccedenti le risorse medesime, con possibili corrispondenti oneri a carico del bilancio dello Stato.
Inoltre, chiede di chiarire se il trasferimento delle quote di azione attualmente possedute dalla Fintecna Spa nei confronti della società pubblica destinataria debba ritenersi a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso, derivandone in tale ultimo caso possibili effetti onerosi a carico della società medesima.
In generale, rileva che gli effetti sui saldi si attestano, con riguardo al saldo netto da finanziare, in 6.555,7 milioni di euro per il 2007, in 6.648,6 milioni di euro per il 2008, in 6.628,4 milioni di euro per il 2009; con riguardo al fabbisogno, in 3.965 milioni di euro per il 2007, in 3.617 milioni di euro per il


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2008, in 3.834,4 milioni di euro per il 2009; con riguardo all'indebitamento netto della pubblica amministrazione, in 3.965 milioni di euro per il 2007, in 3.617 milioni di euro per il 2008 e in 3.834,4 milioni di euro per il 2009.

Il sottosegretario Nicola SARTOR consegna, al fine di consentire una valutazione puntuale degli effetti derivanti dal complesso delle misure in cui si articola la manovra finanziaria, una versione aggiornata dell'allegato 7, dell'allegato 8, con riferimento anche agli anni 2008 e 2009, e del prospetto di copertura relativi al disegno di legge finanziaria, tutti aggiornati a seguito della decisione di stralcio adottata dalla Camera dei deputati. Segnala, al riguardo, che si tratta di mere rappresentazioni contabili che non pregiudicano in alcun modo le scelte di tipo politico in ordine all'allocazione delle risorse relative alle disposizioni che sono state oggetto di stralcio. Consegna, inoltre, una versione aggiornata dell'allegato 7 al decreto-legge in esame (vedi allegato). Preannuncia, inoltre, che il Governo si riserva di presentare un emendamento di carattere meramente tecnico riferito all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria allo scopo di apportare alcune correzioni ai dati contenuti.

Gianfranco CONTE (FI), sottolinea innanzitutto come, anche in questo caso, il ruolo e le funzioni della Camera risultino fortemente penalizzati dai tempi ristrettissimi riservati all'esame, da parte delle Commissioni, del decreto-legge n. 262, il quale contiene disposizioni tanto numerose ed eterogenee, da poter essere considerato come un'ulteriore legge finanziaria. In tale contesto esprime forti dubbi circa la sussistenza dei presupposti previsti dalla Costituzione per ricorrere alla decretazione d'urgenza.
Passando al merito del provvedimento, pur riconoscendo che il decreto-legge n. 262 contiene taluni interventi condivisibili, rileva come esso sia complessivamente caratterizzato da una matrice fortemente ideologica del tutto inaccettabile.
Evidenzia, in primo luogo, come il decreto-legge non contenga alcuno degli interventi volti a perseguire in modo efficace gli obiettivi di equità e di sviluppo indicati nel DPEF 2007-2011, sottolineando inoltre la mancanza di interventi seri ed incisivi sul piano della riduzione della spesa statale, nonché la sussistenza, anche dal punto di vista formale, di numerose contraddizioni fra le disposizioni del provvedimento in esame e quelle del disegno di legge finanziaria.
A mero titolo esemplificativo, fa presente come l'articolo 41 del decreto-legge, che estende la possibilità di revocare, entro 90 giorni dal voto di fiducia delle Camere al Governo, ai titolari di incarichi dirigenziali esterni ai ruoli della pubblica amministrazione, non sia congruente con altre disposizioni della manovra, le quali invece prevedono una riduzione delle spese per tali incarichi.
Passando all'esame delle singole disposizioni del decreto-legge, non ritiene accattabile la previsione di cui all'articolo 1, comma 15 che, demandando ad un regolamento il compito di ridisegnare l'architettura del Ministero dell'economia e delle finanze, sottrae tale importante problematica al dibattito parlamentare.
Rileva, inoltre, come la delicata questione del precariato nella pubblica amministrazione sia stata affrontata con modalità estremamente discutibili, equiparando impropriamente coloro che sono stati assunti per concorso a quanti invece sono stati assunti su chiamata.
Sottolinea quindi come il decreto-legge contenga varie norme che riguardano temi del tutto marginali, quali, ad esempio, la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 1, relativa al trattamento fiscale dei contratti di sponsorizzazione degli atleti professionisti, che avrebbe dovuto rimanere al di fuori dello strumento legislativo, ovvero essere oggetto di interventi interpretativi.
Quanto all'articolo 1, comma 3, che introduce una proceduta semplificata per la distruzione, sotto controllo doganale, delle merci sospettate di violare diritti di


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proprietà intellettuale, rileva come esso, sebbene volto all'obiettivo condivisibile di ridurre i costi, per l'amministrazione, relativi al deposito delle merci medesime, non tenga conto della difficoltà di stabilire se le merci sequestrate siano o meno contraffatte, ritenendo inoltre quantomeno singolare che il titolare del diritto violato debba perfino farsi carico degli oneri per la distruzione della merce contraffatta.
Considera inoltre inaccettabile la disposizione di cui all'articolo 1, comma 8, che estende, in modo del tutto sproporzionato, la sanzione per le violazioni dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, prevedendo la chiusura dell'esercizio commerciale nel caso sia stata definitivamente accertata anche una sola violazione, senza tener conto delle ricadute negative che ciò può comportare anche sul piano occupazionale.
Sottolinea come l'articolo 1, comma 14, affronti in modo assolutamente irrazionale il problema della ripartizione delle eventuali maggiori entrate derivanti dal rafforzamento dell'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali, in quanto la quota, peraltro insufficiente, delle suddette risorse è destinata non solo alle amministrazioni istituzionalmente preposte alle predette attività, bensì, incomprensibilmente, ad un apposito fondo in favore del personale dell'amministrazione economico-finanziaria e di tutte le amministrazioni statali.
Ritiene inopportune le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 17, 18 e 19, sottolineando, in particolare, come tali disposizioni, oltre a ridurre gli stanziamenti in favore degli Istituti italiani di cultura all'estero, siano sostanzialmente finalizzate ad assecondare il ricambio dei vertici delle agenzie fiscali, perseguito con accanimento dal Viceministro Visco, nonché a finanziare incarichi già attribuiti di consulenza per la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento all'articolo 2, comma 1, che elimina dalla composizione del Consiglio di amministrazione della società Riscossione Spa la presenza di dirigenti dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, in quanto anche tale norma appare finalizzata ad allontanare personale dirigenziale non gradito al Viceministro Visco.
Passando quindi ad analizzare le disposizioni in materia di riscossione di cui all'articolo 2, rileva preliminarmente come esse richiedano una riflessione attenta e approfondita, se veramente si intende garantire la maggiore efficienza degli uffici preposti alla attività di riscossone.
In particolare, il comma 2, che dispone l'aumento del 25 per cento dell'aggio per l'attività di riscossione relativamente ai comuni che si avvalgano del concessionario nazionale della riscossione, appare assolutamente inaccettabile, in quanto costituisce sostanzialmente una forma di sostegno a favore della società Riscossione Spa, del cui onere si fa carico al contribuente.
Ritiene altresì inaccettabile la previsione di cui all'articolo 2, comma 7, con il quale si persegue l'intento, del tutto abnorme, di attribuire a semplici dipendenti di una società, la Riscossione Spa, assunti senza concorso, incisivi poteri in materia di accertamento, finalizzati anche all'acquisizione della documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, in tal modo addirittura attribuendo loro funzioni di pubblico ufficiale. Sottolinea del resto come tale norma si inserisca in una generale tendenza dell'attuale Governo, già ampiamente manifestata con il decreto-legge n. 223 del 2006, ad inasprire le attività di controllo e ad allentare la tutela della riservatezza dei dati personali dei contribuenti.
Del tutto incomprensibile appare anche l'articolo 2, comma 14, lettera b), che consente ai dipendenti delegati degli agenti della riscossione di stare in giudizio in taluni procedimenti giudiziari, sia in quanto la disposizione reca una modifica al codice di procedura civile a suo giudizio


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estranea alle funzioni proprie del decreto-legge, sia in quanto essa risulta insufficiente a realizzare gli obiettivi che si prefigge, nella misura in cui i predetti dipendenti non disporranno comunque dello ius postulandi nel corso del giudizio.
Altrettanto inopportune appaiono le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, ritenendo fortemente discutibile, e non sufficientemente ponderata sotto il profilo degli effetti che ne potranno conseguire, la possibilità di effettuare con il modello F24 anche il versamento delle tariffe idriche.
Evidenzia quindi l'irragionevolezza della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 15, la quale, prevedendo la possibilità di versamento unitario e di compensazione con le imposte dovute dei contributi versati alle associazioni sindacali, costituisce una vera e propria norma di favore per le organizzazioni sindacali.
Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sull'articolo 3, comma 4, che aumenta dal 12,50 per cento al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari, rilevando come gli effetti di gettito indicati nella relazione tecnica risultino ampiamente sottostimati.
Con riferimento all'articolo 4, contenente, tra l'altro, misure per l'emersione del lavoro sommerso nel settore dell'agricoltura, esprime perplessità sotto il profilo della copertura finanziaria, ritenendo eccessivamente ottimistica la previsione di un aumento di gettito pari ad 1,4 miliardi di euro, derivanti dalle modifiche al meccanismo di accatastamento dei fabbricati rurali. In tale contesto, esprime inoltre forti dubbi circa l'opportunità che il trasferimento delle funzioni catastali ai comuni, previsto dagli articoli 13 e 14 del disegno di legge finanziaria, sia operato a spese del contribuente, tramite la rimodulazione delle tasse e dei diritti speciali ipotecari, operate dai commi 19 e 21 dell'articolo 7 del decreto-legge, senza che siano state valutate altre possibili soluzioni.
Esprime un giudizio fortemente negativo anche sulle previsioni di cui all'articolo 6, il quale, contrariamente a quanto dichiarato dalla maggioranza durante la campagna elettorale, determina una surrettizia reintroduzione dell'imposta di successione.
Rileva inoltre come le disposizioni agevolative recate dall'articolo 7, volte a favorire la sostituzione del parco veicolare, costituiscano misure di favore per l'industria automobilistica nazionale, pur condividendo nel merito gli interventi relativi al regime fiscale dei gas di petrolio liquefatti (GPL) e del gasolio.
Considera altresì priva di logica la previsione di cui all'articolo 7, comma 24, la quale stabilisce che gli enti locali approvino le addizionali IRPEF entro la data del 31 dicembre, prima ancora, quindi, di avere la certezza di potere aumentare le addizionali medesime.
Considera quindi ispirata ad una impostazione nettamente di parte la disposizione di cui all'articolo 7, comma 27, la quale, nel disporre l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta sul consumo di gas metano utilizzato nel settore della grande distribuzione commerciale, appare chiaramente finalizzata a favorire le cooperative operanti in tale comparto.
Conclusivamente, ritiene che tanto il decreto-legge, quanto il disegno di legge finanziaria, contengano numerose violazioni dello Statuto del contribuente, ritenendo che, date le circostanze, l'unica soluzione per dare certezze al contribuente sia quella di attribuire rango costituzionale a principi fondamentali come quello dell'irretroattività delle norme fiscali.

Paolo DEL MESE, presidente, avverte che, sulla scorta di quanto convenuto nella odierna riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di giovedì 12 ottobre. Informa, altresì, di aver indirizzato, d'intesa con il Presidente della Commissione bilancio, una lettera al Presidente della Camera con la quale, sempre sulla base degli orientamenti emersi in seno agli


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uffici di presidenza, si chiede uno slittamento dell'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, attualmente fissato per il 16 ottobre prossimo. Da ultimo, ricorda che si è concordato di effettuare un esame puntuale di un numero limitato di emendamenti, pari complessivamente a 300, ripartiti tra i gruppi per metà in parti uguali e per metà in base alla consistenza numerica dei gruppi stessi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12.20.