XIV Commissione - Mercoledì 11 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (C. 1750 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 1750 di conversione del decreto legge n. 262 del 2006 «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
considerato che il provvedimento in esame concorre alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, con un effetto di miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni pari a 3,9 miliardi di euro per il 2007, 3,6 miliardi per il 2008 e 3,8 miliardi per il 2009;
rilevato inoltre che il provvedimento determina un maggiore gettito che va a compensare le minori entrate in termini di IVA (5,280 miliardi di euro nel 2007, 5.216 miliardi nel 2008, e 5,195 miliardi nel 2009) derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 settembre 2006;
osservato che disposizioni in esso contenute risultano conformi alla normativa europea;
considerato peraltro che l'articolo 12 - che reca un insieme di disposizioni finalizzate ad articolare e meglio definire le funzioni e i poteri dell'ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali la lettera - al comma 4, lettera e), prevede che le società concessionarie debbano prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE, recante norme volte dirette a garantire la separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione; rilevato inoltre che l'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE citata disciplina una fattispecie specificamente riferita al mercato dell'energia, prevedendo norme volte a garantire la separazione giuridica e l'indipendenza dei gestori del sistema di trasmissione;
rilevato che la medesima norma di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e) stabilisce altresì l'assoggettamento delle società concessionarie autostradali all'obbligo di prevedere nel proprio statuto che «nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale» e che tale disposizione va valutata alla luce dell'articolo 56 del Trattato CE, il quale vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri;
osservato, infatti, che, limitando il diritto di voto delle imprese operanti nel settore delle costruzioni, il decreto-legge instaura un trattamento differenziato e restrittivo degli investimenti effettuati da una particolare categoria di investitori, ostacolando, quindi, il libero movimento dei capitali all'interno dell'Unione europea e dissuadendo le imprese in questione dall'acquisire partecipazioni nelle società


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concessionarie autostradali, trovandosi nell'impossibilità di partecipare efficacemente alle decisioni della società partecipata;
evidenziato che tale interpretazione trova conferma nella sentenza della Corte di Giustizia del 2 giugno 2005, causa C-174/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Italiana, nella quale una disposizione analoga a quella in oggetto - che stabiliva la sospensione dei diritti di voto relativi a partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di imprese operanti nel settore dell'elettricità e del gas per determinate imprese pubbliche - è stata dichiarata incompatibile con il diritto comunitario,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire il riferimento, contenuto alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge, all'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE, che disciplina una fattispecie specificamente riferita al mercato dell'energia, precisando in che termini essa possa trovare applicazione rispetto alle società concessionarie;

e con la seguente condizione:
sopprimere, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera e), l'assoggettamento delle società concessionarie autostradali all'obbligo di prevedere nel proprio statuto che «nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale», alla luce di quanto evidenziato in premessa.


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ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (C. 1750 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 1750 di conversione del decreto legge n. 262 del 2006 «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
considerato che il provvedimento in esame concorre alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, con un effetto di miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni pari a 3,9 miliardi di euro per il 2007, 3,6 miliardi per il 2008 e 3,8 miliardi per il 2009;
rilevato inoltre che il provvedimento determina un maggiore gettito che va a compensare le minori entrate in termini di IVA (5,280 miliardi di euro nel 2007, 5.216 miliardi nel 2008, e 5,195 miliardi nel 2009) derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 settembre 2006;
osservato che disposizioni in esso contenute risultano conformi alla normativa europea;
considerato peraltro che l'articolo 12 - che reca un insieme di disposizioni finalizzate ad articolare e meglio definire le funzioni e i poteri dell'ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali la lettera - al comma 4, lettera e), prevede che le società concessionarie debbano prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE, recante norme volte dirette a garantire la separazione giuridica dei gestori del sistema di trasmissione; rilevato inoltre che l'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE citata disciplina una fattispecie specificamente riferita al mercato dell'energia, prevedendo norme volte a garantire la separazione giuridica e l'indipendenza dei gestori del sistema di trasmissione;
rilevato che la medesima norma di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e) stabilisce altresì l'assoggettamento delle società concessionarie autostradali all'obbligo di prevedere nel proprio statuto che «nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale» e che tale disposizione va valutata alla luce dell'articolo 56 del Trattato CE, il quale vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri;
osservato, infatti, che, limitando il diritto di voto delle imprese operanti nel settore delle costruzioni, il decreto-legge instaura un trattamento differenziato e restrittivo degli investimenti effettuati da una particolare categoria di investitori, ostacolando, quindi, il libero movimento dei capitali all'interno dell'Unione europea e dissuadendo le imprese in questione dall'acquisire partecipazioni nelle società


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concessionarie autostradali, trovandosi nell'impossibilità di partecipare efficacemente alle decisioni della società partecipata;
evidenziato che tale interpretazione trova conferma nella sentenza della Corte di Giustizia del 2 giugno 2005, causa C-174/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Italiana, nella quale una disposizione analoga a quella in oggetto - che stabiliva la sospensione dei diritti di voto relativi a partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di imprese operanti nel settore dell'elettricità e del gas per determinate imprese pubbliche - è stata dichiarata incompatibile con il diritto comunitario,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
provvedano, le Commissioni di merito, a riformulare, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera e), la previsione dell'assoggettamento delle società concessionarie autostradali all'obbligo di prevedere nel proprio statuto che «nessun operatore del settore delle costruzioni, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, possa esercitare i propri diritti di voto per la nomina degli amministratori per una quota eccedente il limite del 5 per cento del capitale sociale», in quanto contrastante con l'articolo 56 del Trattato CE;

e con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire il riferimento, contenuto alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge, all'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE, che disciplina una fattispecie specificamente riferita al mercato dell'energia, precisando in che termini essa possa trovare applicazione rispetto alle società concessionarie.