IX Commissione - Giovedì 12 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

DL 262/06 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (C. 1750 Governo)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
considerato che l'articolo 10, comma 1, capoverso «6-quater», rinvia, ai fini della individuazione del patrimonio immobiliare di Poste italiane s.p.a, anche all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che la portata normativa di tale rinvio non appare chiara, atteso che la disposizione non concerne l'individuazione del patrimonio immobiliare della società, ma incide sulla procedura di alienazione degli immobili della stessa;
considerato che l'articolo 13, comma 1, lettera a), prevede che il decreto ministeriale di autorizzazione del progetto di dragaggio da realizzarsi nelle more dell'attività di bonifica nelle circoscrizioni delle autorità portuali sostituisca la pronuncia di valutazione di impatto ambientale prevista per legge, laddove invece vi è l'esigenza che sia comunque assicurata la sostenibilità ambientale delle predette operazioni di dragaggio,
rilevata l'opportunità che la società per azioni di cui all'articolo 14, al cui capitale sociale partecipano ANAS spa e le regioni Sicilia e Calabria, svolga la sua attività di realizzazione di infrastrutture trasportistiche prevalentemente sul territorio nazionale;
ritenuto che l'articolo 44, commi 1 e 2, ha la medesima finalità delle proposte di legge n. 671 e n. 1338 di cui la Commissione aveva già avviato l'esame in sede referente, nella parte in cui dispone l'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 della disciplina in materia di patente a punti dettata dall'articolo 126-bis del codice della strada, unitamente alla riattribuzione, nei casi di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, dei punti decurtati in applicazione del testo del predetto articolo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
considerato tuttavia che il comma 3 dello stesso articolo 44, nel novellare il comma 7 dell'articolo 97 del codice della strada, specificando che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per chi circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, si applica solo quando tale certificato è previsto, non introduce tuttavia una espressa previsione sanzionatoria anche per il caso di circolazione del ciclomotore senza il certificato di idoneità tecnica;
rilevata, inoltre, l'opportunità di allineare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 171 del codice della strada alle modifiche apportate all'articolo 170 dall'articolo 44, comma 4, unitamente all'esigenza che l'articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 285 del 1992, preveda la sanzione amministrativa accessoria


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della confisca solo nei casi in cui il ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 44, comma 3, che novella il comma 7 dell'articolo 97 del codice della strada, provvedano le Commissioni di merito ad introdurre anche una espressa previsione sanzionatoria nel caso di circolazione del ciclomotore per il quale non sia stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica;
2. procedano altresì le Commissioni di merito ad allineare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 171 del codice della strada alle modifiche apportate all'articolo 170 dall'articolo 44, comma 4;
3. sia inoltre considerata da parte delle Commissioni di merito l'esigenza di modificare l'articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nel senso di prevedere la sanzione amministrativa accessoria della confisca solo nei casi in cui il ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato
e con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito la congruità del rinvio, disposto dall'articolo 10, comma 1, capoverso «6-quater», all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini della individuazione del patrimonio immobiliare di Poste italiane s.p.a, atteso che la disposizione ivi richiamata non concerne l'individuazione del patrimonio immobiliare della società, ma incide sulla procedura di alienazione degli immobili della stessa;
b) valutino inoltre le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13, comma 1, lettera a), che sia comunque assicurata la sostenibilità ambientale delle operazioni di dragaggio da realizzare nelle more dell'attività di bonifica che interessa le circoscrizioni delle autorità portuali;
c) valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 14, comma 1, lettera a), nel senso di prevedere che la società per azioni ivi prevista di cui all'articolo 14, al cui capitale sociale partecipano ANAS spa e le regioni Sicilia e Calabria, svolga la sua attività di realizzazione di infrastrutture trasportistiche prevalentemente sul territorio nazionale.


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ALLEGATO 2

DL 262/06 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (C. 1750 Governo)

PARERE APPROVATO

La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
considerato che l'articolo 10, comma 1, capoverso «6-quater», rinvia, ai fini della individuazione del patrimonio immobiliare di Poste italiane s.p.a, anche all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che la portata normativa di tale rinvio non appare chiara, atteso che la disposizione non concerne l'individuazione del patrimonio immobiliare della società, ma incide sulla procedura di alienazione degli immobili della stessa;
considerato che l'articolo 13, comma 1, lettera a), prevede che il decreto ministeriale di autorizzazione del progetto di dragaggio da realizzarsi nelle more dell'attività di bonifica nelle circoscrizioni delle autorità portuali sostituisca la pronuncia di valutazione di impatto ambientale prevista per legge, laddove invece vi è l'esigenza che sia comunque assicurata la sostenibilità ambientale delle predette operazioni di dragaggio,
rilevata l'opportunità che la società per azioni di cui all'articolo 14, al cui capitale sociale partecipano ANAS spa e le regioni Sicilia e Calabria, svolga la sua attività di realizzazione di infrastrutture trasportistiche prevalentemente sul territorio nazionale;
ritenuto che l'articolo 44, commi 1 e 2, ha la medesima finalità delle proposte di legge n. 671 e n. 1338 di cui la Commissione aveva già avviato l'esame in sede referente, nella parte in cui dispone l'adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 della disciplina in materia di patente a punti dettata dall'articolo 126-bis del codice della strada, unitamente alla riattribuzione, nei casi di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, dei punti decurtati in applicazione del testo del predetto articolo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
considerato tuttavia che il comma 3 dello stesso articolo 44, nel novellare il comma 7 dell'articolo 97 del codice della strada, specificando che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per chi circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, si applica solo quando tale certificato è previsto, non introduce tuttavia una espressa previsione sanzionatoria anche per il caso di circolazione del ciclomotore senza il certificato di idoneità tecnica;
rilevata, inoltre, l'opportunità di allineare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 171 del codice della strada alle modifiche apportate all'articolo 170 dall'articolo 44, comma 4, unitamente all'esigenza che l'articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 285 del 1992, preveda la sanzione amministrativa accessoria


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della confisca solo nei casi in cui il ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 44, comma 3, che novella il comma 7 dell'articolo 97 del codice della strada, provvedano le Commissioni di merito ad introdurre anche una espressa previsione sanzionatoria nel caso di circolazione del ciclomotore per il quale non sia stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica;
2. procedano altresì le Commissioni di merito ad allineare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 171 del codice della strada alle modifiche apportate all'articolo 170 dall'articolo 44, comma 4;
3. sia inoltre considerata da parte delle Commissioni di merito l'esigenza di modificare l'articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nel senso di prevedere la sanzione amministrativa accessoria della confisca solo nei casi in cui il ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato
e con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito la congruità del rinvio, disposto dall'articolo 10, comma 1, capoverso «6-quater», all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini della individuazione del patrimonio immobiliare di Poste italiane s.p.a, atteso che la disposizione ivi richiamata non concerne l'individuazione del patrimonio immobiliare della società, ma incide sulla procedura di alienazione degli immobili della stessa;
b) valutino inoltre le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13, comma 1, lettera a), che sia comunque assicurata la sostenibilità ambientale delle operazioni di dragaggio da realizzare nelle more dell'attività di bonifica che interessa le circoscrizioni delle autorità portuali;
c) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 14, comma 1, lettera a), nel senso di prevedere che la società per azioni ivi prevista di cui all'articolo 14, al cui capitale sociale partecipano ANAS spa e le regioni Sicilia e Calabria, svolga la sua attività di realizzazione di infrastrutture trasportistiche prevalentemente sul territorio nazionale;
d) valutino infine le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, al fine di salvaguardare le attività economiche correlate all'utilizzo delle unità immobiliari censite nella categoria catastale E/1 e i relativi livelli occupazionali.