Commissioni Riunite V e VI - Luned́ 16 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

DL 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. C. 1750 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente:
sopprimere il secondo ed il terzo periodo del comma 14;
sopprimere i commi 12, 14, 15 e 27 dell'articolo 7;
dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n.311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: per la quota del 20 per cento sono sostituite dalle parole: per la quota del 40 per cento;
2) alla lettera b) le parole: per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle parole: per la quota del 60 per cento.

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
1. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Corsetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti:»1 due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 31. Giudice, Verro.

Al comma 1, la parola: esclusivamente è soppressa.
1. 70. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, sostituire le parole: «meno di» con le seguenti: «non oltre»;
b) dopo il comma l, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in caso di acquisto di un motociclo di categoria euro 3, con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore appartenenti alla categoria «euro 0», è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Si applicano, per il resto, le disposizioni dei commi da 4 a 11;
c) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «di portata inferiore» con le seguenti: «di peso complessivo non superiore»; allo stesso comma, nel secondo periodo, sostituire le parole «portata» con le seguenti: «peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate»;


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d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «, omologate» con le seguenti: «e di veicoli di cui al comma 2, omologati»;
e) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, che possono essere finite nel rispetto della regola del «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. I suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.»;
f) al comma 5, sostituire le parole «per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose», con le seguenti: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate»;
g) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole «centri autorizzati di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» con le seguenti: «centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,»;
h) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole «di cui all'articolo 96» con le seguenti: «di cui agli articoli 96 e 109, comma 6,»;
i) al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
j) al comma 8, lettera b) sostituire le parole «copia del libretto e» con le seguenti: «copia del libretto o»;
k) al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente: c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito».
1. 75. Il Governo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis.
Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis. - Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.»;
b) All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».
1. 32. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 37, comma 8, lettera a) dopo il comma 4-bis, aggiungere:
4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria


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i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605».
*1. 27. Piazza.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 37, comma 8, lettera a) dopo il comma 4-bis, aggiungere:
4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e dei gas ai sensi dell'ari. 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605.»
*1. 14. Leddi Maiola.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. I soggetti esercenti i magazzini generali, i depositi doganali e quelli fiscali di cui al comma 1, anteriormente all'avvio dell'operatività quali depositi IVA, presentano agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti apposita comunicazione al fine della valutazione della congruità della garanzia prestata che deve essere rapportata alla movimentazione complessiva delle merci nell'anno.
1. 9. Leo.

Al comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

Nel decreto-legge 262 del 3 ottobre 2006, all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:
Ai fini della non effettuazione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 30/811993, n. 331, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi consistenti in manipolazioni usuali (quali, a titolo esemplificativo, verifica e controllo dei sigilli, verifica sommaria della merce, riscontro con il documento doganale, presa in carico, registrazioni contabili e fiscali tra cui l'acquisizione dell'autofattura o altra documentazione per l'estrazione dal deposito e la consegna all'importatore) relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA ancorché queste operazioni siano materialmente eseguite nei luoghi limitrofi ovvero adiacenti ad esso.
1. 8. Leo.

Al comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis:
al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «agli effetti dell'IVA» aggiungere le parole «iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti». Il recupero di gettito fiscale generato dal presente


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articolo, stimato in 300 milioni di curo annui, 8 interamente destinato all'istituzione di fondo per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione nelle aree montane non coperte dalla larga banda.
1. 22. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, dopo le parole: a spese aggiungere le seguenti: ove possibile del contravventore, o.
1. 67. Leone, Conte.

Al comma 4, dopo le parole: sviluppo economico aggiungere le seguenti: da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
1. 66. Leone, Conte.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo 2001, n. 92, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso 1 anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuarsi secondo modalità da prevedere con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma.
1. 65. Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis. - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma l, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
1. 42. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il comma 11 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
11. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Ferma restando la previsione di cui al precedente periodo, le spese e gli altri componenti negativi di cui ai commi 10 e 10-bis, devono essere oggetto di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti. In ogni caso, l'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo del presente comma. Ove l'Amministrazione


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non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
6-ter. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, deve intendersi applicabile anche nel caso in cui dalla integrazione della dichiarazione per la correzione di errore o di omissioni non derivi un aumento della base imponibile o dell'imposta. Tale dichiarazione può essere presentata anche nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.
1. 43. Galletti, Ronconi.

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-bis. Il comma 11 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
11. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 10-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Ferma restando la previsione di cui al precedente periodo, le spese e gli altri componenti negativi di cui ai commi 10 e 10-bis, devono essere oggetto di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti. In ogni caso, l'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo del presente comma. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.
6-ter. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, deve intendersi applicabile anche nel caso in cui dalla integrazione della dichiarazione per la correzione di errori o di omissioni non derivi un aumento della base imponibile o dell'imposta. Tale dichiarazione può essere presentata anche nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.
1. 19. Leddi Maiola.

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

6-bis. 1 soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. Nei predetti casi, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all' 1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad curo 50.000.
1. 10. Leo.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. La norma di cui all'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del Testo unico


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delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che la separata indicazione degli ammontaci dedotti relativi alle spese ed agli altri elementi negativi di reddito, di cui al comma 10 del medesimo articolo 110, può essere integrata dal contribuente anche nel caso in cui siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di cui egli abbia avuto formale conoscenza.
1. 29. Crisci, Strizzo.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 12-bis le parole «della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 6-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.;
b) All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi.
1. 30. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
al primo periodo, sostituire le parole «le società di calcio professionistiche» con le seguenti «le società sportive professionistiche» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine».
1. 79. Il Governo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nel comma 4-bis dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Sono esonerati dalla presentazione dell'elenco dei fornitori le aziende agricole, che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis. - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 7 si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: «A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento».
1. 36. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. I commi 8 e 9 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito,


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con modificazioni, dalla legge 4 agosto 206 n. 248 sono soppressi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis. - 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 7 si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: «A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento».
1. 35. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente (Trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati contenuti nei processi verbali di conciliazione):

7-bis. All'articolo 35 dopo il comma 35-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente:
35-ter. I dati essenziali relativi agli attori ed al contenuto in termini economici risultanti nel processo verbale di conciliazione sottoscritto a norma degli articoli 409, 410, 410-bis, 411, del codice di procedura civile, devono essere inviati, in via telematica, entro il mese successivo dalla data di sottoscrizione, all'anagrafe tributaria. In caso di mancato invio si applica, a carico del soggetto obbligato alla comunicazione, una sanzione pari a 500 euro per processo verbale. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme attuative in coerenza con quanto disposto compresa l'individuazione del soggetto obbligato alla comunicazione. Per gli atti sottoscritti nell'anno 2006, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 31 marzo 2007.
1. 49. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

Art. 8-bis. - Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10, del 12% e del 12%.

Art. 8-ter. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 valgono a decorrere dal 1o gennaio 2006.
1. 6. Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Armani.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis. - Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 8, si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: «L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del


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10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».
1. 34. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, copo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota dei 20 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota dei 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
1. 38. Della Vedova.

Sopprimere il comma 8.
*1. 39. Del Bue, Barani.

Sopprimere il comma 8.
*1. 64. Leone, Conte.

Sopprimere il comma 8.
*1. 56. Musi.

Sopprimere il comma 8.
*1. 44. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimere il comma 8.
*1. 41. Fluvi, Ceccuzzi.

Sopprimere il comma 8.
*1. 20. Leo.

Sopprimere il comma 8.
*1. 16. Ventura, Tolotti, Nannicini.

Sopprimere il comma 8.
*1. 37. Raiti, Ossorio.

Sopprimere il comma 8.
*1. 3. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente: «2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono inseriti i seguenti:
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio


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fiscale del contribuente; gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali».

8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, dei decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per le violazioni già constatate alla medesima data si applicano le disposizioni previgenti».
1. 77. Il Governo.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis: Qualora sia definitivamente accertata la violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da uno a tre giorni. La violazione di cui al presente comma è computata anche ai fini dell'accertamento di cui al comma 2.
1. 17. Ventura, Tolotti, Nannicini.

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora siano definitivamente accertate anche più violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un corrispettivo complessivo superiore a 500 euro».

Conseguentemente:
1) Sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.
2) Sopprimere il comma 7 dell'articolo 3.
3) Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e dei permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100».
1. 57. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite dalle


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seguenti: «Qualora siano definitivamente accertate anche più violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un corrispettivo complessivo superiore a 500 euro».

Conseguentemente, dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
1. 11. Leo.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora siano definitivamente accertate anche più violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un corrispettivo complessivo superiore a 500 euro».
*1. 13. Leddi Maiola.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora siano definitivamente accertate anche più violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un corrispettivo complessivo superiore a 500 euro».
*1. 73. Tolotti, ....., Ventura, Fluvi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora siano definitivamente accertate anche più violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un corrispettivo complessivo superiore a 200 euro».
1. 45. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «Qualora siano stato definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, due distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio».
1. 2. D'Elpidio, Picano, Affronti.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. All'inizio del comma 2 dell'articolo 12 dei decreto legislativo 18 dicembre


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1997, n. 471, è inserito il seguente periodo: «Qualora sia definitivamente accertata la violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da uno a due giorni».
1. 69. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nel primo periodo le parole «tre distinte violazioni» sono sostituite dalle parole «due distinte violazioni».
1. 21. Leo.

Al comma 8 sostituire le parole: qualora sia definitivamente accertata la violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale con le seguenti: qualora siano state definitivamente accertate due distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un triennio.
All'onere del provvedimento, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo l84.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere i punti 1), 2), 3) e 4) del comma 25.
All'onere del provvedimento, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 184.
All'articolo 7, sopprimere il comma 26.
All'onere del provvedimento, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 184.
1. 82. Barani.

Al comma 8, le parole: Qualora sia definitivamente accertata la violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale. vengono sostituite dalle seguenti: Qualora siano state definitivamente accertate due distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un triennio.
1. 71. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 8, aggiungere il seguente periodo: L'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale non si applica ai soggetti che aderiscono agli studi di settore.
1. 25. Lulli, Nannicini, Quartini, Crisci.

Al comma 8, aggiungere infine le seguenti parole: almeno due volte in giorni diversi nel corso di un quinquennio.
1. 63. Conte.

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8-bis. In via di interpretazione autentica, è confermata la validità, a tutti gli effetti, dei negozi giuridici stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 7 bis, comma 1 del decreto-legge 9 settembre 1992 n. 372, convertito in legge 5 novembre 1992 n. 429 e in esso considerati.
1. 23. Strizzolo.

Al comma 9, sostituire la parola: nuovi con le seguenti: , anche nuovi,.
1. 76. Il Governo.


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Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis. - 1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 30 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2007.
1. 46. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Al comma 14, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente:
all'articolo 4, sopprimere il comma 2;
all'articolo 7, sopprimere i commi 12, 14, 15 e 27;
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
3. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per l'anno 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
1. 80. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Al comma 14, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 4;
all'articolo 7, sopprimere i commi 12, 14, 15 e 27;
dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
1. 81. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino.


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Al comma 14, secondo periodo, sostituire il numero 10 con il seguente:
«5».

Conseguentemente, sostituire il numero 30 con il seguente: 15.
1. 52. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al secondo periodo, dopo le parole: un apposito fondo destinato a finanziare sopprimere le parole: nei confronti del personale dell'amministrazione economico-finanziaria nonché delle amministrazioni statali e sostituirle con le seguenti: nei confronti del personale delle agenzie fiscali e dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
1. 62. Gianfranco Conte.

Al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: - la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni personale qualificato.
1. 53. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 14, terzo periodo, sostituire le parole: in sede di contrattazione integrativa, con le seguenti: in sede di contrattazione nazionale di comparto».
1. 18. Ventura, Musi.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

Al comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, al secondo comma, primo capoverso, dopo le parole «nonché i consulenti del lavoro» sono inserite le seguenti «e i revisori dei conti,».
1. 74. Tolotti.

Dopo il comma 14 è inserito il seguente:
14-bis. Per fronteggiare indifferibili esigenze di continuità e potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia delle entrate è autorizzata al reclutamento di dirigenti di seconda fascia, nel limite degli stanziamenti di bilancio aventi natura fissa e ricorrente al fine di assicurare invarianza nella spesa, tramite concorsi pubblici per esami per il cinquanta per cento dei posti e, per la restante quota, tramite concorsi, per titoli di servizio e professionali, cui sono ammessi i dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione inquadrati in posizioni funzionali per il cui accesso dall'esterno è richiesto il possesso della laurea, incaricati da almeno tre anni di funzioni dirigenziali presso strutture dell'Agenzia medesima, che sono muniti di laurea o che, alla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, ricoprivano già incarichi dirigenziali nell'amministrazione finanziaria da oltre cinque anni.

Conseguentemente, dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota dei 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
1. 7. Leo.

Sopprimere i commi 15 e 16.
1. 61. Leone, Conte.


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Al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: enti ed organismi aggiungere le seguenti: nonché la stabilizzazione dei dipendenti di ruolo della suddetta amministrazione, incaricati, da almeno quattro anni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140».

Conseguentemente, al comma 17, al terzo periodo, dopo le parole: ministero dell'Economia e delle finanze si aggiungano le seguenti: fino a concorrenza massima di 350.000 euro per la stabilizzazione dei dipendenti di ruolo della suddetta amministrazione, incaricati, da almeno quattro anni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché.
1. 55. Musi.

Al comma 15, inserire infine il seguente periodo: Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento dell'Agenzia delle dogane ed al fine di assicurare corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia delle dogane è autorizzata ad avviare apposito concorso, per il conferimento di settanta posti di dirigente di seconda fascia, per titoli di servizio e professionali, riservato ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, incaricati di funzioni dirigenziali, presso strutture della medesima Agenzia, con contratto individuale di almeno due anni, di cui almeno uno già espletato.

Conseguentemente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
1. 33. Lazzari.

Al comma 15, inserire infine il seguente periodo: Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento dell'Agenzia delle dogane ed al fine di assicurare corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia delle dogane è autorizzata ad avviare apposito concorso, per il conferimento di settanta posti di dirigente di seconda fascia, per titoli di servizio e professionali, riservato ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, incaricati di funzioni dirigenziali, presso strutture della medesima Agenzia, con contratto individuale di almeno due anni, di cui almeno uno già espletato.
1. 40. Fluvi.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali, entro trenta giorni dall'assegnazione, rendono il parere obbligatorio e vincolante se adottato a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
1. 24. Leo, Alberto Giorgetti, Migliori, Germontani.

Dopo le parole: acquisizione dei pareri aggiungere la seguente: vincolanti e sostituire


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le parole: 30 giorni con le seguenti: 60 giorni.
1. 60. Gianfranco Conte.

Al comma 16, dopo le parole: il parere sono aggiunte le seguenti: obbligatorio e vincolante».
1. 5. Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Germontani.

Al comma 17, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 4 milioni di euro annui con le seguenti: 4.500.000 e sopprimere le parole da: la metà delle risorse fino al termine.
1. 59. Gianfranco Conte.

Al comma 17, terzo periodo, sopprimere le parole da: la metà delle risorse fino alla fine del periodo.
1. 47. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimere i commi 18 e 19.
*1. 58. Leone, Conte.

Sopprimere i commi 18 e 19.
*1. 4. Leo, Alberto Giorgetti, Armani, Santanchè, Germontani.

Al comma 18, sopprimere le parole da: e i dipendenti fino alle parole: nei quali opera l'Agenzia.
1. 48. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Al comma 18, sostituire le parole: i dipendenti di pubbliche amministrazioni con le seguenti: i professionisti iscritti ad albi».
1. 54. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 18, aggiungere li seguenti:
18-bis. All'articolo 15 del decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: 250 mila con le seguenti: 100 euro;
2) alla fine della lettera aggiungere il seguente periodo:
Non sono detraibili i costi sostenuti per medicinali non soggetti a prescrizione medica.
1. 51. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 19.
1. 50. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:
19-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, dopo le parole: ai centri sono aggiunte le seguenti: e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti dl lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
1. 78. Il Governo.

Dopo il comma 19, inserire i seguenti commi:
19-bis. All'articolo 39 dei decreto legislativo dei 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: da lire cinquecentomila a lire cinque milioni sono sostituite dalle parole: da euro 258 ad euro 2.582. Il secondo periodo è sostituito dal seguente:


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La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis dei decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;
b) al comma 1, lettera b), le parole: da lire un milione a lire dieci milioni sono sostituite dalle parole: da euro 516 ad euro 5.165;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei presente commi 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti;
e) al comma 3, le parole: da lire cinquecentomila a lire cinque milioni sono sostituite dalle parole: da euro 258 ad euro 2.582;

19-ter. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 20 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
19-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 1-bis del decreto legislativo dei 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

19-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 22, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale


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31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
* 1. 68. Tolotti, Musi, Fincato.

Aggiungere i seguenti commi:
19-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: da lire cinquecentomila a lire cinque milioni sono sostituite dalle parole: da euro 258 ad euro 2.582. Il secondo periodo è sostituito dal seguente: La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;
b) al comma 1, lettera b), le parole: da lire un milione a lire dieci milioni sono sostituite dalle parole: da euro 516 ad euro 5.165;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti;
e) al comma 3, le parole: da lire cinquecentomila a lire cinque milioni sono sostituite dalle parole: da euro 258 ad euro 2.582.

19-ter. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

19-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;


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b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate data di entrata in vigore della presente legge.

19-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del DM 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
* 1. 010. Musi.

Aggiungere il seguente comma:
19-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell'ambito del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 23 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.
** 1. 26. Piazza.

Aggiungere il seguente comma:
19-bis. Le cessioni di energia elettrica effettuate nell'ambito del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 23 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6.
** 1. 12. Leddi Maiola.

Aggiungere il seguente comma:
19-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, dei decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: entro il giorno sedici dei mese successivo sono sostituite con le parole: entro il giorno sedici del secondo mese successivo.
*** 1. 15. Leddi Maiola.

Aggiungere il seguente comma:
19-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: entro il giorno sedici del mese successivo sono sostituite con le parole: entro il giorno sedici del secondo mese successivo.
*** 1. 28. Turci, Piazza.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 42 del decreto-legge dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. II Formez - Centro di Formazione e Studi è espressamente escluso da ogni misura di riordino, in particolare quelle concernenti la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (o qualsivoglia Agenzia Nazionale ad essa subentrante), in quanto appositamente normato dal vigente dal decreto-legislativo n. 285/99 come «una associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato» di cui fanno parte Regioni ed Enti locali.
* 1. 06. Piazza.


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Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 42 del decreto-legge dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. II Formez - Centro di Formazione e Studi è espressamente escluso da ogni misura di riordino, in particolare quelle concernenti la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (o qualsivoglia Agenzia Nazionale ad essa subentrante), in quanto appositamente normato dal vigente dal decreto-legislativo n. 285/99 come «una associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato» di cui fanno parte Regioni ed Enti locali.
* 1. 03. Milana.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 42 del decreto-legge dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Il Formez - Centro di Formazione e Studi è espressamente escluso da ogni misura di riordino, in particolare quelle concernenti la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (o qualsivoglia Agenzia Nazionale ad essa subentrante), in quanto appositamente normato dal vigente decreto-legislativo n. 285/99 come «una associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato» di cui fanno parte Regioni ed Enti locali.
* 1. 01. D'Elpidio, Giuditta.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 42 del decreto-legge dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Eventuali ipotesi di riordino o di riforma del Formez - Centro di Formazione e Studi, appositamente regolato dal decreto-legislativo n. 285/99 come «una associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato» di cui fanno parte Regioni ed Enti locali, sono comunque rinviate ad uno specifico atto legislativo.
1. 05. Piazza.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
Art. 17-bis - (Compensazione dei debiti di fornitura) - 1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n.413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni ai sensi delle normative comunitarie, di cui siano titolari, a condizione che:
a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso, e comunque nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto.
3. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del


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debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
5. Con proprio decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze può emanare ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.
2. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è utilizzato anche ai fini della copertura e delle compensazioni tra le Amministrazioni dello Stato. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze riduce le dotazioni degli stati di previsione annuali delle Amministrazioni debitrici, per un importo pari alle compensazioni per debiti di fornitura effettuate nell'anno precedente.
* 1. 07. Rossi Nicola.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente: «Articolo 17-bis - (Compensazione dei debiti di fornitura) - 1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni ai sensi delle normative comunitarie, di cui siano titolari, a condizione che:
a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso, e comunque nel rispetto delle norme di cui al decreta legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I. crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto.
3. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
5. Con proprio decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze può emanare ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.
2. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è utilizzato anche ai fini della copertura e delle compensazioni tra le Amministrazioni dello Stato. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze riduce le dotazioni degli stati di previsione annuali delle Amministrazioni debitrici, per un importo pari alle compensazioni per debiti di fornitura effettuate nell'anno precedente.
* 1. 08. Galli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Compensazione dei debiti di fornitura).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è aggiunto il


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seguente: Articolo 17-bis - (Compensazione dei debiti di fornitura). - 1. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 27 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni ai sensi delle normative comunitarie, di cui siano titolari, a condizione che:
a) i crediti siano scaduti ed esigibili;
b) siano state ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso, e comunque nel rispetto delle nonne di cui al Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

2. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto,
3. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.
4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle Amministrazioni debitrici le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.
5. Con proprio decreto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze può emanare ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.
2. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 362 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è utilizzato anche ai fini della copertura e delle compensazioni tra le Amministrazioni dello Stato. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze riduce le dotazioni degli stati di previsione annuali delle Amministrazioni debitrici, per un importo pari alle compensazioni per debiti di fornitura effettuate nell'anno precedente.
* 1. 012. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Limiti alle pretese tributare).

1. In ogni caso di applicazione di procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese,
2. Avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo.
3. Nel caso in cui i beni mobili o immobili gravati dalle misure di cui al comma 1 siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi.
4. Nel caso di violazione della disposizione di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano al trasgressore le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
5. È fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa,


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di notificare previamente al debitore l'avviso di mancato. Pagamento, con espressa indicazione atta a identificare la natura del debito, ai sensi di quanto disposto dai successivi commi 6 e 7, nonché le conseguenti procedure attivabili a suo carico in caso di mancato pagamento.
6. Il debitore, entro venti giorni dalla data di notifica dell'avviso di cui al comma 1, può provvedere al pagamento di quanto dovuto. In mancanza si procede all'applicazione delle procedure cautelari o esecutive.
7. Il debitore, nei venti giorni di cui al comma 2, può dimostrare di avere provveduto alla regolarizzazione del debito, ovvero di avere richiesto una rateizzazione, ovvero di avere ottenuto uno sgravio, ovvero che è già in corso un contenzioso con il creditore in merito al debito di cui è richiesto il pagamento. Nel caso di rateizzazione del debito, l'applicazione della misura cautelare o esecutiva è sospesa sino all'intervenuta definitiva estinzione del debito e salvo il rispetto delle scadenze del pagamento.
1. 04. Galli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 233, è inserito il seguente comma:
233-bis. La facoltà di cui al precedente comma 231 sussiste anche con riferimento alle sentenze di condanna emesse in grado di appello dalla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge avverso le quali sia stata proposta impugnazione per revocazione, nei casi in cui in primo grado sia stata pronunciata sentenza di assoluzione o proscioglimento. In tal caso il procedimento segue la disciplina dei precedenti commi da 231 a 233, nei limiti della compatibilità.
1. 02. Picano, Del Mese.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 37, comma 8, lettera a) dopo il comma 4-bis, aggiungere:
4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605.
1. 09. Lulli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 37 (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario) del decreto-legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006 inserire il seguente:
4-bis. Le banche e la società Poste italiane, nell'ambito delle comunicazioni di cui al comma precedente, devono qualificare i titolari dei rapporti di conto corrente che, nell'anno di riferimento, hanno effettuato versamenti, non direttamente imputabili ad una specifica attività di impresa o esercizio di arte e professione, di ammontare superiore a 50.000 euro.
1. 013. Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 109 (Norme generali sui componenti del reddito di impresa) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si propone di inserire il seguente 4-bis:
Le spese di importo superiore a 500 Euro non sono ammesse in deduzione se non vengono pagate mediante assegni non


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trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.
1. 014. Andrea Ricci.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 (Inventario e bilancio) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 si propone di inserire il seguente 2-bis:
Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è fatto obbligo, ai soggetti di cui al precedente primo comma con acquisti di merci superiori a 500.000 Euro, di presentare, esclusivamente in via telematica, l'inventario fisico delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo le modalità di cui al precedente secondo comma.
1. 015. Iacomino, Andrea Ricci.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.
2. 35. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Entro 90 giorni dall'acquisto del capitale sociale delle società concessionarie, Riscossione spa provvede al rinnovo dei consigli di amministrazione delle stesse società; ogni consiglio di amministrazione è composto da un numero non superiore a tre consiglieri. I compensi spettanti non potranno superare il tetto del 50 per cento di quelli previsti per i membri di Riscossione spa».
2. 12. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il primo periodo, è aggiunto, alla fine, il seguente: «All'articolo 32, comma 6, della predetta legge, le parole: «decorso il quinto anno» sono sostituite con «decorso il secondo anno».
2. 10. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «massimo di novantasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di settantadue mesi».
2. 11. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
2. 45. Marinello.

Sopprimere il comma 2.
*2. 14. Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Sopprimere il comma 2.
*2. 36. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Abrogare il comma 2.
*2. 42. Giudice.

Sopprimere il comma 2.
*2. 47. Milana.

Sopprimere il comma 2.
*2. 51. Pili.

Sopprimere il comma 2.
*2. 57. Fogliardi.

Sopprimere il comma 2.
*2. 77. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17».
2. 89. Il Governo.

Al comma 2, sostituire la parola: spontanea con la seguente: coattiva.
2. 58. Gianfranco Conte.

Al comma 2, sostituire la parola: maggiorato con la seguente: ridotto.
2. 9. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 2, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 20 per cento.
2. 13. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, lettera a), numero 1), sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla lettera a), numero 1), punto b) sostituire le parole: in caso contrario con le seguenti: in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno.
2. 76. Villetti, Turci.

Al comma 3, lettera a), numero 1), lettera a) sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.
2. 15. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, lettera a), numero 1, punto a), sostituire le parole: cinque per cento con le seguenti: sei per cento.
2. 8. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 3, lettera a), numero 1, punto a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: al 4 per cento.
2. 16. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, lettera a), numero 1, punto a), sostituire le parole: sessantesimo giorno con le seguenti: novantesimo giorno.
2. 17. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 3.
*2. 3. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 3.
*2. 59. Leone, Gianfranco Conte.


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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), numeri 1 e 2, si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1o gennaio 2007.
2. 83. Il Governo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 nei confronti dei concessionari della riscossione, resta esclusa la giurisdizione delle commissioni tributarie di cui al decreto legislativa 31 dicembre 1992, n. 545. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma l, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186».
2. 52. Leone.

Al comma 5, sostituire le parole: e 119 con le seguenti: 118 e 119.
2. 60. Gianfranco Conte.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, è inserito il seguente:
23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti.
5-ter. All'articolo 10, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, la lettera c) è abrogata.
2. 84. Il Governo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel comma 30, dopo la parola: «44», sono inserite le seguenti: «e, successivamente, lo stesso consorzio effettua le operazioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1988».
2. 85. Il Governo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-bis è sostituito dal seguente:
Art. 72-bis. (Semplificazione delle procedure pignoramento crediti presso terzi). - 1. L'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, n. 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo, al datore di lavoro ovvero alla pubblica amministrazione, di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento per somme maturate e non ancora corrisposte alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le somme da corrispondere.
2. Possono essere pignorate, con le modalità di cui al comma che precede, le somme dovute a qualsiasi titolo.
3. Per le somme relative a rapporti di lavoro dipendente ovvero ad altre tipologie contrattuali, disciplinate dal decreto legislativo


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10 settembre 2003, n. 276, come pure le relative indennità di fine rapporto, comunque denominate, e le pensioni, le indennità che ne tengano conto o luogo, le rendite e altri assegni da chiunque erogati, nella misura della residua parte che ecceda il minimo vitale ed escluse le somme dovute per rimborso spese, possono essere pignorate nella misura del quinto, fatto salvo il simultaneo concorso delle altre cause di credito previste dall'articolo 545 del codice di procedura civile.
4. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede alla citazione del terzo e dei debitore secondo le norme del codice di procedura civile. Le spese di citazione e processuali sono poste a carico della parte soccombente.
5. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di cui al comma 1, è tenuto ad inviare al contribuente una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle relative procedure nonché la corresponsione delle spese esecutive.
2. 19. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 6, capoverso Art. 72-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: Salvo che per i crediti pensionistici, aggiungere le seguenti: di importo complessivo annuo inferiore a 13.000 euro.
2. 18. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 6, capoverso Art. 72-bis, comma 1, lettera a), sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
2. 4. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 6, capoverso Art. 72-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le dichiarazioni rese dal terzo e la congruità dei versamenti effettuati devono essere verificati con le dichiarazioni Irpef del debitore.
2. 61. Leone, Gianfranco Conte.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo al pagamento della cartella di pagamento, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
2. 20. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di citazione e processuali sono poste a carico della parte soccombente».
2. 21. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

All'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo all'espropriazione immobiliare, le parole: «ottomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «diecimila euro».
2. 22. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Preside 602, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'iscrizione dell'ipoteca sui beni può essere effettuata se il debito totale supera complessivamente i mille euro; in caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario,


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spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. II concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive».
2. 24. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «II concessionario della riscossione prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive. In caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario della riscossione, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione».
2. 25. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, il secondo comma è sostituito dal seguente: «. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il dieci per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso un anno dall'iscrizione senza che il debito sia stato istinto, il concessionario procede all'espropriazione».
2. 23. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente n. 602, relativo al fermo amministrativo esattoriale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «II provvedimento di fermo amministrativo può essere effettuato se il debito totale supera complessivamente duecento euro e sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. II concessionario prima di emettere li provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo».
2. 26. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 86, comma 1, dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativo al fermo amministrativo esattoriale, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il concessionario della riscossione prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo


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pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo. II provvedimento di fermo amministrativo deve essere effettuato sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo».
2. 27. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 7.
*2. 75. Raiti, Ossorio.

Sopprimere il comma 7.
*2. 62. Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 7.
*2. 37. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Al comma 7, sostituire la parola: venticinquemila con la seguente: trentamila.
2. 5. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
Art. 75-bis. (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione; in caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. 86. Il Governo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
25-ter. Le facoltà di cui ai precedenti commi 25 e 25-bis si applicano anche ai comuni limitatamente ai fini della riscossione coattiva delle proprie entrate e delle attività finalizzate alla partecipazione dei medesimi al contrasto all'evasione fiscale previste dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche se effettuate con le modalità di cui alla lettera b), del comma 5, dell'articolo 52 del decreto 15 dicembre 1997, n. 446.
2. 71. Taglialatela.

Sopprimere il comma 8.
*2. 28. Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Sopprimere il comma 8.
*2. 49. Lupi, Stradella, Adolfo, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli, Verro.

Sostituire il comma 8, con il seguente:
8. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48, è inserito il seguente:
Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento.
Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. 38. Zinzi, Ronconi, Galletti.

Sostituire il comma 8, con il seguente:
8. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del


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debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
*2. 41. Leddi Maiola.

Sostituire il comma 8, con il seguente:
8. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
*2. 48. Lupi, Verro, Stradella, Adolfo.

Al comma 8, capoverso Art. 48-bis, comma 1, sostituire le parole: diecimila euro con le seguenti: cinquantamila euro.
2. 79. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 8, capoverso Art. 48-bis, comma 1, sostituire le parole: diecimila euro con le seguenti: ventimila euro.
2. 6. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 8, capoverso Art. 48-bis, comma 1, la parola: verificano è sostituita dalle seguenti: possono verificare e le parole: in caso affermativo sono sostituite dalle seguenti: qualora verificassero un'inadempienza da parte del beneficiario.
2. 80. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 8, capoverso Art. 48-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si applica ai pagamenti dovuti in adempimento di contratti assicurativi o esecuzione di provvedimenti giudiziari.
2. 50. D'Elpidio, Picano.


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Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Gli acquisti di beni e servizi di comuni e province sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
2. 1. Ruggeri, Burchiellaro.

Sopprimere il comma 9.
2. 56. Fogliardi, Leddi Maiola.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere altresì effettuata, nel rispetto di procedere di gara ad evidenza pubblica, mediante affidamento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. 73. Taglialatela.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riscossione sia volontaria che coattiva della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.
2. 43. Angelo Piazza.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riscossione volontaria della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica.
2. 63. Leone, Gianfranco Conte.

Sostituire il comma 9, con i seguenti:
9. L'articolo 156, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate ovvero mediante affidamento, con procedimento ad evidenza pubblica, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 cui possono essere affidate anche le attività di accertamento e liquidazione della tariffa medesima. La riscossione volontaria della tariffa può essere altresì effettuata con lo modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate.
9-bis. L'articolo 238, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate ovvero mediante affidamento, con procedimento ad evidenza pubblica, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 cui possono essere affidate anche le attività di accertamento e liquidazione della tariffa medesima. La riscossione volontaria della tariffa può essere altresì effettuata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
2. 53. Tortoli, Armosino.


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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 238, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica, mediante affidamento ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. 72. Taglialatela.

Sopprimere il comma 10.
*2. 64. Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 10.
2. 55. Fogliardi.

Al comma 12, capoverso Art. 28-ter, comma 2, dopo la parola: ruolo aggiungere le seguenti: comprensivo degli oneri di legge derivanti dalla scadenza del termine utile di pagamento e delle spese per eventuali procedure esecutive già intraprese con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.
2. 65. Gianfranco Conte.

Al comma 12, capoverso Art. 28-ter, comma 2, sostituire la parola: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
2. 7. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 12, capoverso Art. 28-ter, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'agente della riscossione provvede altresì a cancellare contestualmente eventuali ipoteche iscritte a carico del debitore, senza alcun aggravio di spese per il contribuente.
2. 40. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 12, capoverso Art. 28-ter, sopprimere il comma 5.
2. 39. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 12, capoverso Art. 28-ter, comma 5, sopprimere le parole da: nonché un rimborso fino alla fine del comma.
2. 66. Leone, Gianfranco Conte.

Al comma 14, alinea, dopo le parole: dipendenti delegati ai sensi del comma 1 aggiungere le seguenti: con almeno 10 anni di anzianità di servizio presso le gestioni esattoriali.
2. 29. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 14, alinea, dopo le parole: dipendenti delegati ai sensi del comma 1 aggiungere le seguenti: con almeno 10 anni di iscrizione al Fondo di previdenza esattoriale.
2. 30. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 14, sopprimere la lettera b).
2. 67. Leone, Gianfranco Conte.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 6-ter, è inserito il seguente:
6-quater. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-ter sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. 87. Il Governo.


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Sopprimere il comma 15.
*2. 68. Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 15.
*2. 74. Raiti, Ossorio.

Sopprimere il comma 15.
*2. 81. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Sopprimere il comma 16.
2. 82. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti:
16-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007:
a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro (oggi 51,65 Irpef - 20,66 Irap);
b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se l'importo da versare non supera i 200 euro (oggi 257,53 Irpef - Irap e Ires 103,00);
c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso dei credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 20 euro (oggi 12,00 o 10,33). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta;
d) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129, concernente disposizioni in materia di abbandono dei crediti tributari di modesta entità, l'importo di lire trentaduemila (16,53 euro) viene elevato a 20 euro;
e) l'imposta comunale sugli immobili non è dovuta se l'importo complessivo non supera i 10 euro e può essere versata in un'unica soluzione alla scadenza dei saldo se l'importo non supera i 100 euro.
16-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, di cui all'articolo 78 e seguenti dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.
2. 32. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, viene corrisposto, quale remunerazione per il servizio reso, un compenso pari a 1 euro per ogni modello F24. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per ogni scadenza di pagamento, e con riferimento ad uno stesso contribuente e stesso conto da addebitare, è remunerabile il servizio relativo ad un solo modello F24. Contestualmente viene ridotto il compenso, pari ad euro 0,50, erogato alle banche a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. 33. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 viene corrisposto, quale remunerazione


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per il servizio reso, un compenso pari a euro 1,50 per ogni modello F24. II compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per ogni scadenza di pagamento, e con riferimento ad uno stesso contribuente e stesso conto da addebitare, è remunerabile il servizio relativo ad un solo modello F24. Contestualmente viene ridotto il compenso, pari ad 1 euro, erogato alle banche a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. 34. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 dicembre 2006. La presente disposizione si applica entro i limiti delle risorse assegnate.
2. 2. Cota, Montani, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Per i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione o dell'INPS non sono ammesse azioni di esecuzione o di espropriazioni presso soggetti diversi dalla tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente.
2. 70. Gianfranco Conte.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. All'articolo 70, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare l'agente della riscossione territorialmente competente quale commissario ad acta, al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi. L'agente della riscossione, senza diritto ad alcun compenso, sentito, ove occorra il competente ufficio delle entrate, da attuazione al provvedimento di ottemperanza.
2. 69. Gianfranco Conte.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, di cui all'articolo 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.
2. 31. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Senza oneri di spesa aggiuntivi per il bilancio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, e successive modifiche, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, si intende non applicabile ai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
2. 44. Leone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100,00.
2. 05. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.


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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 50,00.
2. 04. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 30,00.
2. 03. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al sistema sanzionatorio dei titolari delle funzioni di assistenza fiscale).

1. All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582». II secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;
b) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7 bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei


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soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
e) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»;
2. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
2. 06. Alfano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di rapporti fra Amministrazione finanziaria e contribuenti).

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, anche in via telematica, nonché il termine per la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti, anche in via telematica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono fissati tra il 30 aprile ed il 30 giugno.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ha ad oggetto tutti gli importi relativi alle imposte indicate al comma 2 del medesimo articolo 17, ivi compresi quelli spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta a titolo di rimborso delle stesse imposte, anche nel caso di avvenuta presentazione di istanza di rimborso, e comunque fino alla avvenuta esecuzione dei rimborsi di imposta medesimi. A tal fine, in mancanza di provvedimento espresso di diniego dell'istanza di rimborso entro il termine di sei mesi, gli importi si intendono comunque spettanti in favore dei contribuenti o dei sostituti di imposta istanti.
3. Alla esecuzione dei rimborsi di imposta spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta ai sensi del comma 1 provvede la Riscossione spa, anche attraverso altre società per azioni dalla stessa partecipate, prelevando le somme occorrenti dalle risorse finanziarie nella sua disponibilità nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto legge 30 settembre 2005,


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n. 203, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano ai rimborsi di imposta liquidati d'ufficio o dei quali è stata presentata istanza di esecuzione in data successiva al 1o gennaio 2007.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è ridefinita in maniera uniforme la disciplina delle modalità di esecuzione dei rimborsi di tutte le imposte erariali, al fine di rendere omogenee le rispettive previsioni secondo i principi fissati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche mediante l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con i suddetti principi. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
6. La relazione annuale al Parlamento prevista ai sensi di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha ad oggetto anche l'andamento delle operazioni di esecuzione dei rimborsi di imposta di cui al presente articolo e le conseguenti operazioni di imputazione finanziaria di cui al comma 2.
7. Qualora, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, l'amministrazione finanziaria non abbia concluso l'accertamento e notificato al contribuente l'accoglimento o il rifiuto motivato della dichiarazione dei redditi e dell'istanza di rimborso notificata, con facoltà di riconoscimento parziale dell'ammontare del credito indicato rispettivamente nella dichiarazione dei redditi e nell'istanza citata, la dichiarazione dei redditi e l'istanza di rimborso Iva notificata costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1), del codice di procedura civile.
8. Ferma restando la pignorabilità dei beni dell'amministrazione finanziaria previsti dalla normativa vigente, il contribuente in possesso di un titolo esecutivo può avviare esecuzione forzata per sottoporre a sequestro e pignoramento tutti i beni di Riscossione S.p.A., ivi incluse tutte le somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla stessa Riscossione S.p.A., fino a concorrenza del proprio credito come determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
2. 01. Nicola Rossi, Merloni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di rapporti fra Amministrazione finanziaria e contribuenti).

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, anche in via telematica, nonché il termine per la dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti, anche in via telematica, previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono fissati tra il 30 aprile ed il 30 giugno.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ha ad oggetto tutti gli importi relativi alle imposte indicate al comma 2 del medesimo articolo 17, ivi compresi quelli spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta a titolo di rimborso delle stesse imposte, anche nel caso di avvenuta presentazione di istanza di rimborso, e comunque fino alla avvenuta esecuzione dei rimborsi di imposta medesimi. A tal fine, in mancanza di provvedimento espresso di diniego dell'istanza di rimborso entro il termine di sei mesi, gli importi si intendono comunque spettanti in favore dei contribuenti o dei sostituti di imposta istanti.


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3. Alla esecuzione dei rimborsi di imposta spettanti ai contribuenti ed ai sostituti di imposta ai sensi del comma 1 provvede la Riscossione spa, anche attraverso altre società per azioni dalla stessa partecipate, prelevando le somme occorrenti dalle risorse finanziarie nella sua disponibilità nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni in legge 2 dicembre 2005, n. 248.
4. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere rideterminato annualmente l'ammontare dell'importo di cui al citato articolo 34, comma 1, della legge n. 388 dei 2000, come modificato dal periodo precedente, sulla base del monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie e della spesa delle pubbliche amministrazioni, in funzione del rispetto dei parametri indicati nei programmi di stabilità e crescita presentati ai competenti organi dell'Unione europea.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano ai rimborsi di imposta liquidati d'ufficio o dei quali è stata presentata istanza di esecuzione in data successiva al 1o gennaio 2007.
6. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è ridefinita in maniera uniforme la disciplina delle modalità di esecuzione dei rimborsi di tutte le imposte erariali, al fine di rendere omogenee le rispettive previsioni secondo i principi fissati nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche mediante l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con i suddetti principi. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 136 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. La relazione annuale al Parlamento prevista ai sensi di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha ad oggetto anche l'andamento delle operazioni di esecuzione dei rimborsi di imposta di cui al presente articolo e le conseguenti operazioni di imputazione finanziaria di cui al comma 2.
8. Qualora, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, l'amministrazione finanziaria non abbia concluso l'accertamento e notificato al contribuente l'accoglimento o il rifiuto motivato della dichiarazione dei redditi e dell'istanza di rimborso notificata, con facoltà di riconoscimento parziale dell'ammontare del credito indicato rispettivamente nella dichiarazione dei redditi e nell'istanza citata, la dichiarazione dei redditi e l'istanza di rimborso Iva notificata costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1), del codice di procedura civile.
9. Ferma restando la pignorabilità dei beni dell'amministrazione finanziaria previsti dalla normativa vigente, il contribuente in possesso di un titolo esecutivo può avviare esecuzione forzata per sottoporre a sequestro e pignoramento tutti i beni di Riscossione S.p.A., ivi incluse tutte le somme depositate sui conti correnti bancari intestati alla stessa Riscossione S.p.A., fino a concorrenza del proprio credito come determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.
2. 02. Nicola Rossi, Merloni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100;

Conseguentemente:
1) all'articolo 3, sopprimere il comma 7;


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2) all'articolo 5, sopprimere il comma 7;
1) all'articolo 7, sopprimere i commi da 1 a 12.
2. 07. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100;

Conseguentemente:
1) all'articolo 3, sopprimere il comma 7;
2) all'articolo 5, sopprimere il comma 6;
1) all'articolo 7, sopprimere i commi da 1 a 12.
2. 08. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni.»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente.»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In deroga all'articolo 3, comma 1, dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo.».
3. 55. Il Governo.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 36, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 7, 7-bis e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. La quota del costo complessivo da attribuire alle predette aree è determinata in misura pari al maggiore valore tra quello indicato nelle scritture contabili dell'impresa nel periodo d'imposta di acquisizione e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso.
7-bis. Le disposizioni del comma 7 non si applicano nel caso di aree acquistate dall'impresa e successivamente utilizzate a scopo edificatorio; in tali casi, il valore da attribuire alle aree pertinenziali è determinato sulla base dei costi effettivamente sostenuti per il loro acquisto. Le spese sostenute successivamente all'acquisto o alla costruzione per interventi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che siano portate ad incremento del costo dei fabbricati ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono esclusivamente alla determinazione del costo dei fabbricati medesimi anche ai fini delle disposizioni di cui al precedente comma. Gli incrementi di valore determinatisi per effetto di rivalutazioni operate in virtù di leggi speciali sono proporzionalmente attribuiti al valore dei fabbricati strumentali ed a quello delle aree di cui al comma 7 primo periodo.
7-ter. Le disposizioni dei, precedenti commi 7 e 7-bis si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali utilizzati in locazione finanziaria.
8. In deroga all'articolo 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei precedenti commi 7, 7-bis e 7-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali disposizioni si applicano, con le modalità da esse stabilite, anche per la determinazione delle quote di ammortamento dei fabbricati acquistati e dei canoni relativi a quelli acquisiti in leasing nel corso di periodi di imposta precedenti. Le quote di ammortamento già dedotte si imputano proporzionalmente all'ammortamento del fabbricato e dell'area. Le rivalutazioni operate ai sensi dell'articolo 1, comma 469, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sui fabbricati strumentali, assoggettati all'imposta sostitutiva del 12 per cento, sono considerate ad incremento del solo costo da attribuire ai fabbricati medesimi.»
b) al comma 34, dopo le parole «le disposizioni del presente decreto», sono inserite le seguenti: «, escluse le disposizioni dei commi da 7 a 8 del presente articolo».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi 4-bis e 4-ter:
«comma 4-bis - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";
2) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

comma 4-ter. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
3. 32. Leo.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
All'articolo 36, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248:
a) al comma 7 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari a quello attribuito dall'impresa e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali al 30 per cento del costo complessivo».
b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«7-bis. La determinazione forfetaria del costo complessivo dei fabbricati, di cui al comma 7, non opera nei casi in cui sia dimostrabile, su base certa e documentale, che le aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza siano state acquistate separatamente dai fabbricati e prima della edificazione degli stessi.
7-ter. Le spese di riparazione, manutenzione, ammodernamento e trasformazione di cui all'articolo 102, comma 6, del T.U.I.R., imputate ad incremento del costo dei fabbricati rilevano soltanto ai fini della determinazione del valore di questi ultimi».
* 3. 29. Leddi Maiola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
All'articolo 36, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248:
a) al comma 7 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari a quello attribuito dall'impresa e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali al 30 per cento del costo complessivo».
b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«7-bis. La determinazione forfetaria del costo complessivo dei fabbricati, di cui al comma 7, non opera nei casi in cui sia dimostrabile, su base certa e documentale, che le aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza siano state acquistate separatamente dai fabbricati e prima della edificazione degli stessi.
7-ter. Le spese di riparazione, manutenzione, ammodernamento e trasformazione di cui all'articolo 102, comma 6, del T.U.I.R., imputate ad incremento del costo dei fabbricati rilevano soltanto ai fini della determinazione del valore di questi ultimi».
* 3. 3. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere:
a) il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.»;

Conseguentemente, nel medesimo articolo, la lettera a) diventa b) e la lettera b) diventa c).
* 3. 33. Piazza.

Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere:
a) il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.»;

Conseguentemente, nel medesimo articolo, la lettera a) diventa b) e la lettera b) diventa c).
* 3. 23. Leddi Maiola.


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Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
3. 28. Barani.

Al comma l, lettera a), aggiungere la lettera a-bis):
a-bis) Il comma 34 dell'articolo 36, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 comma 6-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma l, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
3. 50. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la lettera a-bis):
a-bis) Il comma 7 dell'articolo 36, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
«Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali, solo se posseduti come edificio intero, deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al corrispettivo risultante dall'atto di trasferimento, oppure, se le aree non sono oggetto di un'acquisizione separata dal fabbricato, pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, dei geometri e dei periti edili.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 comma 1, lettera a-bis) si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
«Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma l, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.».
3. 51. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 1, la lettera b) è sostituita come segue:
b) Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente:
1) sopprimere il comma 7 dell'articolo 3;
2) sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7;
3) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo dei visto di ingresso e del permesso di soggiorno,


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previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.».
3. 4. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 1 lettera b) le parole: periodo d'imposta in corso sono sostituite con le seguenti: periodo d'imposta successivo.

Conseguentemente:
1) sopprimere il comma 7 dell'articolo 3;
2) sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7;
3) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.».
3. 5. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Aggiungere la seguente lettera:
b-bis) Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è così sostituito: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo. Una diversa quantificazione può risultare da apposita perizia di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili».
3. 21. Fluvi, Ceccuzzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35, commi 8, lettera a), e 10 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, concernenti l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore può optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In caso di opzione l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole di cui all'articolo 35, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'articolo 35, comma 10-quinquies del citato decreto-legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006. Per le cessioni, l'eventuale eccedenza dell'imposta di registro conseguente all'effettuazione dell'opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.
3. 54. Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis) All'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, per "enti affidanti" ai sensi del comma 1 si intendono comunque:


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a) le aziende e gli enti pubblici economici, strumentali e funzionali, comunque denominati, istituiti dagli enti pubblici che hanno costituito o partecipano, anche indirettamente, alle società di cui al comma 1;
b) gli enti locali nel caso di società costituite o partecipate da regioni a statuto speciale e province autonome alle quali il rispettivo statuto riconosce competenza in materia di finanza locale;
c) le altre società costituite o partecipate, anche indirettamente, dagli enti pubblici che hanno costituito o partecipano alla società prevista dal comma l; tutte le predette società devono comunque svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli enti costituenti, partecipanti o affidanti, delle altre società previste da questa lettera e degli enti previsti dalle lettere a) e b);
d) l'Unione europea, le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, anche ad ordinamento autonomo, le università e le camere di commercio, le regioni e le province autonome, nonché le società costituite o partecipate dai predetti enti, per il raggiungimento di scopi definiti da una convenzione tra gli enti medesimi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».
b) All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi".»
3. 42. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis) All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il predetto divieto di partecipazione non opera nel caso in cui la partecipazione riguardi società o enti che svolgono la propria attività esclusivamente, a favore della società medesima ovvero degli enti costituenti, partecipanti o affidanti.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.".»
b) All'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».
3. 41. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.


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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 12 e 12-bis.
3. 25. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 12-bis sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2008 il limite è stabilito in 2.000 euro.».
3. 27. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 1 aggiungere seguente:
1-bis. All'articolo 35, comma 22, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aggiungere infine il seguente periodo: «Detta disposizione non si applica per i pagamenti effettuati prima del 4 luglio 2006.».
3. 2. Antonio Pepe, Armani, Germontani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: « 100 euro» con le seguenti: « 1.000».
3. 26. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 29, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
«1-bis):
a) al comma 1-bis, dopo la parola: "esclusi", sopprimere le seguenti: "gli immobili e";
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "esclusi", sopprimere le seguenti: "gli immobili e";
c) al comma 2, nel terzo periodo, dopo le parole: "locazione finanziaria" sopprimere le seguenti: "di beni mobili";
d) nel terzo periodo, dopo le parole: "nel predetto decreto"" aggiungere le seguenti: ", se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di 15 anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili.";
e) sopprimere il quarto periodo dalle parole da: "Per gli immobili" alle parole: "alla rendita catastale.";
f) nel quinto periodo, dopo le parole: "locazione finanziaria" sopprimere le seguenti: "di beni mobili".»

Dopo l'articolo 7, introdurre l'articolo:

«Art. 7-bis.

All'articolo 17, comma 29, della legge 449/1997, sostituire le parole: "nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000" con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68".»
3. 36. D'Elpidio, Picano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 38 aggiungere il seguente:
«38-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di immobili a titolo oneroso ricevuti per donazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».


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Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

Agli oneri derivanti dall'articolo 6-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
l'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: «1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.».
3. 35. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 49 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono escluse da tale obbligo le imprese minori di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e gli esercenti arti e professioni.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
«a) all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».
b) all'articolo 1, comma 116 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la medesima aliquota è fissata in euro 1010 per mille chilogrammi».
3. 39. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:
sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7;
dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.».
3. 6. Filippi, Fugatti, Garavaglia.


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Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma. 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
* 3. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
* 3. 44. Pili.

Sopprimere il comma 4.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
2) alla lettera b) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento";

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
3. 24. Della Vedova.

Al comma 4 sostituire la parola: 20 con la seguente: 15.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 7 dell'articolo 3;
sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7;
dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.».
3. 14. Filippi, Fugatti, Garavaglia.


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Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 23 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire, ove ricorra, le parole: 7.000 euro, con le seguenti: 10.000 euro.
3. 56. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 4 sostituire le parole: 20 con le parole: 18.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 7 dell'articolo 3;
sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7;
dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.».
3. 15. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 38 aggiungere il seguente:
«38-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di immobili a titolo oneroso ricevuti per donazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 4-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
«1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.»
3. 34. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 5 sostituire le parole: in corso con le seguenti: successivo.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 7 dell'articolo 3;
sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7;
dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.».
3. 17. Filippi, Fugatti, Garavaglia.


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Al comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, l'ultimo periodo: Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è soppresso.

Conseguentemente, al comma 6 dell'articolo 3 l'ultimo periodo: Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

Comma 4-bis - (Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative). - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: "per la quota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per cento";
2) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 60 per cento".

Comma 4-ter. - Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
3. 31. Leo.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. Il comma 27 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 206 n. 248 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 comma 6-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) «L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».
b) «Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento».
3. 47. Brugger, Zeller, Nicco, Bezzi.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:
sopprimere i commi da 1 a 13 dell'articolo 7;
dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni


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ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.».
3. 57. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere i commi da 1 a 12.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 25, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:
sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7;
dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis.

1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 300.».

Art. 47-ter.
(Piano di vendite).

1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sono proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto dell'alloggio in concessione.
2. II Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto ai sensi del medesimo comma 1, in numero non superiore a tremila unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico.
3. Il prezzo di vendita è pari al prezzo risultante dal valore di mercato ridotto del 30 per cento ovvero del 35 in caso di alienazione di interi stabili attraverso un unico mandato collettivo.
4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, con le modalità e le procedure previste nel capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le agevolazioni previste per le cooperative di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono riconosciute esclusivamente per le cooperative che non superino il numero di 25 soci.

Art. 47-quater.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a 8 volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata dei rapporto di lavoro. Qualora tale


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rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.».
3. 58. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 7:
sopprimere i commi da 1 a 12;
sopprimere il punto 2 della lettera b) del comma 25;
dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis.

1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 300.».

Art. 47-ter.
(Piano di vendite).

1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sono proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire, entro tre mesi dalla data di entratavi ore della presente legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto dell'alloggio in concessione.
2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto ai sensi del medesimo comma 1, in numero non superiore a tremila unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico.
3. Il prezzo di vendita è pari al prezzo risultante dal valore di mercato ridotto del 30 per cento ovvero del 35 in caso di alienazione di interi stabili attraverso un unico mandato collettivo.
4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, con le modalità e le procedure previste nel capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le agevolazioni previste per le cooperative di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono riconosciute esclusivamente per le cooperative che non superino il numero di 25 soci.

Art. 47-quater.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a 8 volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo pii basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo


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non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.».
3. 59. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 7
sopprimere i commi da 1 a 12;

sopprimere il punto 3 della lettera b) del comma 25;
dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis.

1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 300.

Art. 47-ter.
(Piano di vendite).

1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sono proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto dell'alloggio in concessione.
2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto ai sensi del medesimo comma 1, in numero non superiore a tremila unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico.
3. Il prezzo di vendita è pari al prezzo risultante dal valore di mercato ridotto dei 30 per cento ovvero dei 35 in caso di alienazione di interi stabili attraverso un unico mandato collettivo.
4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, con le modalità e le procedure previste nel capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le agevolazioni previste per le cooperative di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono riconosciute esclusivamente per le cooperative che non superino il numero di 25 soci.

Art. 47-quater.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a 8 volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.».
3. 60. Filippi, Fugatti, Garavaglia.


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Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere i commi da 1 a 12.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 25, lettera b) il numero 3) è sostituito dal seguente:
3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:
I. Le parole: «misura del 50 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»;
II. Dopo le parole: «per ogni socio o associato» sono aggiunte le seguenti: «Resta ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 300».

Dopo l'articolo 47, aggiungere i seguenti:

Art. 47-ter.

1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sono proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio dei Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto dell'alloggio in concessione.
2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza dei termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto ai sensi del medesimo comma 1, in numero non superiore a tremila unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico.
3. II prezzo di vendita è pari al prezzo risultante dal valore di mercato ridotto del 30 per cento ovvero del 35 in caso di alienazione di interi stabili attraverso un unico mandato collettivo.
4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, con le modalità e le procedure previste nel capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le agevolazioni previste per le cooperative di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono riconosciute esclusivamente per le cooperative che non superino il numero di 25 soci.».

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 47-quater.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a 8 volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione


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di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».
3. 61. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere i commi da 1 a 12.

Conseguentemente, all'articolo 7, il comma 26 è sostituito dal seguente:
26. Le disposizioni del comma 25 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e dei permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 300».

Art. 47-ter.
(Piano di vendita).

1. Gli utenti di alloggi di servizio, classificati ASI o AST, ai sensi dei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e non sono proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare nel comune di residenza, fanno pervenire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa una dichiarazione di propensione all'acquisto dell'alloggio in concessione.
2. Il Ministro della difesa dispone, con uno o più decreti da emanare entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la vendita diretta agli utenti di un primo lotto di alloggi di servizio per i quali ha ricevuto la dichiarazione di propensione all'acquisto ai sensi del medesimo comma 1, in numero non superiore a tremila unità, individuati sulla base di criteri di interesse logistico e funzionale nonché di carattere economico.
3. Il prezzo di vendita è pari al prezzo risultante dal valore di mercato ridotto del 30 per cento ovvero del 35 in caso di alienazione di interi stabili attraverso un unico mandato collettivo.
4. Gli atti di vendita sono perfezionati entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, con le modalità e le procedure previste nel capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le agevolazioni previste per le cooperative di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono riconosciute esclusivamente per le cooperative che non superino il numero di 25 soci.

Art. 47-quater.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la retribuzione massima del dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a 8 volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate


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ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento dei totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano ìl livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi».
3. 62. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere i commi da 1 a 12.

Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100».
3. 63. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 8, capoverso articolo 188-bis, comma 1, le parole: per un importo non superiore a 200.000 franchi sono eliminate e dopo le parole: del 20 per cento aggiungere le seguenti: fino ad un importo di 200.000 franchi.
3. 7. Rusconi, Farina, Tolotti, Ventura, Codurelli, Benzoni, Ceccuzzi, Fluvi.

Al comma 8, capoverso articolo 188-bis, comma 1, le parole: 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: del 25 per cento.
3. 8. Tolotti, Benzoni, Codurelli.

Al comma 8, capoverso articolo 188-bis, comma 3, eliminare le parole: già residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. 9. Ventura, Tolotti, Ceccuzzi, Fluvi, Narducci, Benzoni, Codurelli.

Al comma 8, capoverso articolo 188-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Il rapporto di cambio di cui al precedente punto 1, è applicato nella determinazione dei redditi anche alle spese ed agli oneri in valuta estera, nonché utilizzato nella registrazione delle locazioni e degli affitti di beni immobili siti nel comune di Campione d'Italia.
3. 10. Narducci, Tolotti, Ventura, Ceccuzzi, Fluvi, Benzoni, Codurelli.

Al comma 11, la cifra: 0,52135 è sostituita dalla seguente: 0,40515.
3. 11. Narducci, Ceccuzzi, Tolotti, Ventura, Fluvi.

Al comma 12, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota dei 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006».
3. 22. Della Vedova.


Pag. 61

Al comma 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione. Per i piani di incentivazione deliberati fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 la presente condizione è soddisfatta se l'opzione è esercitata non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione».

Conseguentemente, al comma 12, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, nella lettera c), secondo periodo, dopo le parole: al momento dell'assegnazione sono inserite le seguenti: , al netto delle minusvalenze realizzate rispetto al valore normale al momento dell'assegnazione.

Conseguentemente, al comma 12, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 alla fine della lettera c) sono inserite le seguenti parole: L'imposta sostitutiva prevista dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 pagata fino al superamento del predetto limite è portata in detrazione dall'Irpef.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento»;

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
3. 30. Leo.

Al comma 12, sopprimere la lettera b).
3. 12. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 12, alla lettera c), sostituire le parole: per almeno i cinque anni successivi con le seguenti: per almeno i tre anni successivi e le parole: prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione con le seguenti: prima che siano trascorsi tre anni dalla loro assegnazione.
3. 13. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 12, inserire il seguente comma aggiuntivo:
«All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere i commi 2, 3 e 23-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
3. 18. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.


Pag. 62

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo il comma 8-ter aggiungere il seguente:
"8-quater: Alla Nota all'articolo 1 della tariffa decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 è aggiunto il seguente periodo:
L'imposta si applica nella misura fissa di Lire 250.000 (Euro 129,11) per i trasferimenti di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oppure per la costituzione o per i trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati da consorzi oppure da cooperative che hanno per oggetto principale oppure esclusivo la costruzione di immobili strumentali a favore dei propri consorziati oppure a favore dei propri soci, se il trasferimento oppure la costituzione avvengono a favore dei propri consorziati oppure soci in conformità all'oggetto sociale"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 12-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni"».
3. 46. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 12, inserire il seguente comma aggiuntivo:
«All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 1o gennaio 2007"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1 comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
3. 19. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.


Pag. 63

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 206 n. 248, al comma 6-ter, secondo periodo, le parole: «per almeno l'80 per cento» sono sostituite dalla seguente: «prevalentemente» e la cifra .000.000» è sostituita dalla seguente: .000.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 comma 12-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni;
b) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
3. 48. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis.
All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 206 n. 248, al comma 10 le lettere b) e c) sono soppresse.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 comma 12-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
3. 49. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 35, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, alla lettera a), capoverso 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: «il 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'1 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «il 6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 4 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 12-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti


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dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
l'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
3. 40. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 206 n. 248, il comma 28 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 12-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni.
3. 43. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:
12-bis. Il comma 34 dell'articolo 36, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 è soppresso».
3. 38. D'Elpidio, Picano.

Aggiungere, infine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, i commi 2 e 3 sono soppressi.

Conseguentemente all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
2. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento


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del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7.
3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.
3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano, altresì, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.
3. 45. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo il comma 12, aggiungere infine il seguente:
12-bis. All'articolo 54, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:
1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi, gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.
1-bis. 1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b)1« del medesimo comma 1-bis.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Per i beni strumentali per (esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze.
È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione


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di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a un milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del periodo precedente i canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili, diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e superiore a un milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale e della quota di ammortamento determinata ai sensi del comma 2; o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili, nonché quelle, determinate ai sensi del comma 2, relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo del beni ai quali si riferiscono.
3-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli immobili strumentali all'esercizio dell'arte o della professione acquistati a partire dal 1 gennaio 2007; in caso di locazione, anche finanziaria, le medesime disposizioni si applicano ai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 comma 12-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni;
b) Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente


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della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
3. 52. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco, Mantini.

Aggiungere in fine il seguente comma:
12-bis. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente:
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relativi ai dati di cui al comma precedente, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.
3. 53. Il Governo.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini).

1. L'articolo 35, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni effettuate successivamente al 1o gennaio 2007.
2. Sono fatti salvi i comportamenti comunque tenuti nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3. 01. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini).

1. L'articolo 35, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni effettuate successivamente al 1o gennaio 2007.
2. Sono fatti salvi i comportamenti comunque tenuti nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3. 05. Leddi Maiola, Maiola.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini).

1. L'articolo 35, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni effettuate successivamente al 1o gennaio 2007.
2. Sono fatti salvi i comportamenti comunque tenuti nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3. 07. Tolotti, Ventura, Ceccuzzi, Fluvi.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini).

1. L'articolo 35, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con


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modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni effettuate successivamente al 1o gennaio 2007.
2. Sono fatti salvi i comportamenti comunque tenuti nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*3. 010. Filippi, Fugati, Garavaglia.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'articolo 35, comma 8, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai n. 8-bis) e 8-ter), le parole: «quattro anni» sono sostituite con le parole: «cinque anni»;
b) al n. 8-bis), dopo le parole: «legge 5 agosto 1978, n. 457» sono aggiunte le seguenti:
«Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita».

2. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, il comma 9, è sostituito dal seguente:
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica prevista dall'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006. Per i beni immobili strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione d'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter) del decreto.........

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
3. 02. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Adeguamento delle disposizioni interne alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità


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europee in data 3 ottobre 2006 nella causa C-475/03, in materia di legittimità dell'IRAP).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito in legge 17 luglio 2006, n. 234 è abrogato.
2. La rinuncia al ricorso presentata avverso il silenzio dissenso ovvero al diniego espresso dalla richiesta di rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive a motivo della incompatibilità del tributo con l'articolo 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE VI, non comporta il rimborso delle spese di cui all'articolo 44, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
*3. 06. Ventura, Tolotti, Ceccuzzi, Fluvi.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Adeguamento delle disposizioni interne alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 3 ottobre 2006 nella causa C-475/03, in materia di legittimità dell'IRAP).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito in legge 17 luglio 2006, n. 234 è abrogato.
2. La rinuncia al ricorso presentata avverso il silenzio dissenso ovvero al diniego espresso dalla richiesta di rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive a motivo della incompatibilità del tributo con l'articolo 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE VI, non comporta il rimborso delle spese di cui all'articolo 44, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
*3. 04. Leddi Maiola.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Adeguamento delle disposizioni interne alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 3 ottobre 2006 nella causa C-475/03, in materia di legittimità dell'IRAP).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito in legge 17 luglio 2006, n. 234 è abrogato.
2. La rinuncia al ricorso presentata avverso il silenzio dissenso ovvero al diniego espresso dalla richiesta di rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive a motivo della incompatibilità del tributo con l'articolo 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE VI, non comporta il rimborso delle spese di cui all'articolo 44, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
*3. 03. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Adeguamento delle disposizioni interne alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 3 ottobre 2006 nella causa C-475/03, in materia di legittimità dell'IRAP).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito in legge 17 luglio 2006, n. 234 è abrogato.
2. La rinuncia al ricorso presentata avverso il silenzio dissenso ovvero al diniego espresso dalla richiesta di rimborso dell'imposta regionale sulle attività produttive a motivo della incompatibilità del tributo con l'articolo 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 771388/CEE VI, non comporta il rimborso delle spese di cui all'articolo 44, comma 2 dei decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
*3. 08. Filippi, Fugatti, Garavaglia.


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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per la semplificazione delle dichiarazioni).

1. Gli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10 e le detrazioni per oneri ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi. La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
3. 09. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Al secondo comma dell'articolo 108 (Spese relative a più esercizi) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si propone di inserire, dopo il primo periodo, il seguente: «L'ammontare deducibile delle spese di pubblicità e propaganda, in ogni singolo esercizio, non può superare, il 5 per cento dei corrispettivi delle cessioni di beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa».
3. 011. Iacomino, Andrea Ricci.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47 inserire il seguente:
47-bis.
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
4. 74. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardi, Romele, Russo.

Sopprimere il comma 1.
* 4. 68. Bellotti, Buonfiglio, Catanoso, Cosenza, Patarino.

Sopprimere il comma 1.
* 4. 26. Delfino, Ruvolo, Martinello, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25.
Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000


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euro a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.
I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi della disposizione del presente comma. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: «A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».
4. 80. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b), numero 1), dopo le parole «non superiore a 7.000 euro» sopprimere le seguenti: «costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1»;
b) alla lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, «con eccezione del comma 14, lettera b)»;
c) alla lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente: «Questi produttori agricoli sono comunque esonerati dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalla certificazione dei corrispettivi e non sono soggetti all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
d) alla lettera b), numero 4), sopprimere le parole da «a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 comma i si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni: «A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento».
4. 79. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 1, lettera b), punto 1), sostituire le parole: costituito per almeno due terzi con le seguenti: determinato per almeno due terzi.
4. 29. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, lettera b) al punto 1) aggiungere in fine il seguente periodo: Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani il volume di affari di cui al periodo precedente è elevato a 10.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione


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dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
4. 27. Delfino, Ruvolo, Martinello, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Al comma 1, lettera b) apportare le modifiche seguenti:
«1) sostituire il punto 2) con il seguente:
«2) Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone montane con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito al periodo precedente è elevato a euro 10.000,00.»;
2) sostituire il punto 3) con il seguente:
«3) nel terzo periodo le parole: «superiore a cinque, ovvero a quindici, ma non a quaranta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro 7.000, ovvero a euro 10.000, ma non a euro 20.658,28»;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4, sostituire 20 per cento, con 23 per cento.
4. 12. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, lettera b) sostituire il punto 2) con il seguente:
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone montane con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero di cui al periodo precedente è elevato a euro 20.658,28.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4, sostituire 20 per cento, con 23 per cento.
4. 7. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, lettera b), punto 3), sostituire le parole superiore a 7.000 euro, ma non a 20.658,28 con le seguenti compreso tra i 7.000 ed i 20.658,28 euro.
4. 30. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, lettera b), punto 4) sopprimere le parole: a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4, sostituire 20 per cento, con 23 per cento.
4. 14. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, lettera b), punto 4), sostituire le parole a condizione che non venga dalla seguente purché non sia.
4. 31. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, lettera b) dopo il punto 4) inserire il seguente:
4-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone montane con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero di cui al primo periodo del presente comma è elevato a euro 20.658,28.


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Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4, sostituire 20 per cento, con 23 per cento.
4. 11. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 127-septiesdecies è aggiunto il seguente:
127-duodevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A Il, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e classificati o classificabili tra le categorie da A/2 ad A/7».

Conseguentemente, dopo l 'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 comma 1-bis si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
A decorrere dal 10 gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».
4. 81. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 127-septiesdecies è aggiunto il seguente:
127-duodevicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi a lavori di sistemazione e livellamenti di terreni agricoli nonché di costruzione e manutenzione di strade e piste agricoli e forestali situati nei comuni montani».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 comma i si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
A decorrere dal 10 gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento».
4. 82. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è sostituito dal seguente:
«5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, i centri di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 1999, ed eventuali altri soggetti che abbiano i requisiti allo scopo richiesti, nonché le cooperative agricole e loro consorzi».
4. 5. Fundarò, Piazza, Lione, Pellegrino.


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Sopprimere i commi 2, 3 e 4:

Conseguentemente dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento sono sostituite dalle parole: per la quota del 40 per cento;
2) alla lettera b) le parole: per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle parole: per la quota del 60 per cento.

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1 gennaio 2006.
4. 6. Zorzato, Gioacchino, Alfano Angelino, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Corsetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: conseguire una maggiore rispondenza con le seguenti: assicurare la rispondenza.
4. 32. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: all'uso del suolo sulle con le seguenti: alla qualità e classe delle.
4. 33. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: degli adempimenti dichiara presentati con le seguenti: delle domande presentate.
4. 34. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: relativamente all'uso del suolo con le seguenti: relativamente alla qualità ed alle classi delle particelle catastali.
4. 35. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: per il cittadino.
4. 36. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione con le seguenti: a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione.

Conseguentemente: all'articolo 7, comma 1 apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: di due annualità, con le parole: di una annualità; sopprimere il secondo periodo.
4. 15. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: in cui viene presentata con le seguenti: in cui è presentata.
4. 37. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 3, sopprimerlo.

Conseguentemente: all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: di due annualità, con le parole: di una annualità; sopprimere il secondo periodo.
4. 16. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: dai soggetti interessati.
4. 38. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente: all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: di due annualità, con le


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parole: di due annualità; sopprimere il secondo periodo.
4. 17. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: provvede a notificare con le seguenti: notifica.
4. 39. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali con le seguenti: dei relativi diritti reali.
4. 40. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: I nuovi redditi così attribuiti con le seguenti: I redditi così attribuiti.
4. 41. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 4, sostituire le parole: sentita l'AGEA con le seguenti: d'intesa con l'AGEA.
4. 42. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 4, sostituire le parole: sono stabilite con le seguenti: sono definite.
4. 43. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 4, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: tenuto conto.
4. 45. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 4, sostituire le parole: si avvarrà con le seguenti: si avvale.
4. 46. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 4, sostituire le parole: di interscambio dati e con le seguenti: per la condivisione dei dati e la.
4. 44. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 4, sostituire le parole: resi disponibili dal con le seguenti: resi disponibili attraverso.
4. 47. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimere il comma 5.
4. 72. Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
4. 18. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: per i quali siano venuti meno i con le seguenti: per i quali è accertata la perdita dei.
4. 48. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dichiarati al con le seguenti: iscritti al.
4. 50. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: elementi constatati con le seguenti: elementi accertati.
4. 49. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: la mancata presentazione della dalla seguente: la.
4. 51. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: Se questi ultimi non ottemperario


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alla con le seguenti: In caso di mancata risposta alla suddetta.
4. 52. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: attraverso la predisposizione delle con le seguenti: predisponendo le.
4. 53. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: cui riferire la con la seguente: della.
4. 54. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le parole: , ovvero, in assenza di tale indicazione dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo.
4. 20. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimere i commi 6 e 7.
4. 71. Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Russo.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole: a seguito del disposto del comma 6.

Conseguentemente: all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modifiche sostituire le parole: di due annualità, con le parole: di una annualità; sopprimere il secondo periodo.
4. 19. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: a seguito del disposto del comma 6, con le seguenti: a seguito degli accertamenti di cui al presente articolo.

Conseguentemente:
all'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: di due annualità, con le parole: di una annualità; sopprimere il secondo periodo.
4. 21. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successivo modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
a) il fabbricato deve essere utilizzato:
1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 dei decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) del presente commi 3 devono rivestire la qualifica dl imprenditore agricola ed essere iscritti nel registro delle imprese dl cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.


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b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività dl al peggio in zone di montagna;
h) d uso ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
i) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso».
4. 66. Leddi Maiola.

Al comma 6, sostituire le parole: sempreché tali soggetti con le seguenti: purché detti soggetti.
4. 56. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 6, sostituire la parola: sempreché con la seguente: purché.
4. 55. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 6, sostituire le parole: rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti con le seguenti: siano imprenditori agricoli iscritti.
4. 57. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 6, dopo le parole: imprenditore agricolo, aggiungere le seguenti: che, salvo esenzioni, risultano.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 comma 6 si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
A decorrere dal 1 gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
4. 83. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 6 aggiungere il seguente:
All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, nel secondo comma sostituire le parole da: adottato dal comune fino a medesimo, con le parole: non solo adottato dal comune, ma anche definitivamente approvato per l'imposizione ai fini ICI, ferma restando la facoltà impositiva dei comuni.
4. 88. Froner.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per i quali a seguito del disposto del comma 6 vengono meno i con le


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seguenti: che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 6 perdono i.
4. 58. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: per il riconoscimento della con la seguente: di.
4. 59. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: devono essere dichiarati con le seguenti: sono dichiarati.
4. 60. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: previste dall'articolo con le seguenti: di cui all'articolo.
4. 61. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:
7-bis. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, si intendono rurali.
* 4. 28. Delfino, D'Agrò Ruvolo, Martinello, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi,

Dopo a comma 7, è inserito il seguente:
7-bis. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, si intendono rurali.
* 4. 65. Ventura, Milana, Tolotti.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Per i fabbricati rurali individuati come storici o tradizionali con delibera comunale, insistenti nelle zone montane, può disporsi, con la medesima delibera, l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale e ne siano integralmente conservate le caratteristiche architettoniche.
** 4. 76. Uggè, Di Centa, Zanetta.

Sopprimere il comma 8.
* 4. 70. Marinello.

Sopprimere il comma 8.
* 4. 69. Giudice.

Sopprimere il comma 8.
* 4. 84. Napoli.

Sopprimere il comma 8.
* 4. 67. Crisci.

Sopprimere il comma 8.
* 4. 22. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Il comma 8 è sostituito dal seguente:
Una percentuale - da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, sentita l'ANCI dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo è trasferita in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze. Il fondo verrà ridistribuito ai Comuni in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze


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a compensazione dei costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
All'articolo 7, comma 25, alla lettera a), sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 55 per cento.
4. 77. Milana.

Il comma 8 è sostituito dal seguente:
Una percentuale - da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, sentita l'ANCI dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo è trasferita in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze. Il fondo verrà ridistribuito ai Comuni in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze a compensazione dei costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 9. Napoli.

Al comma 8, prima delle parole: I trasferimenti erariali aggiungere le seguenti parole: Solo per l'anno 2007.
4. 10. Napoli.

Al comma 8, sostituire le parole: erariali in favore dei con le seguenti: statali ai.
4. 62. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 8, sostituire le parole: derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del con le seguenti: che, limitatamente all'imposta comunale sugli immobili, deriva dall'attuazione delle disposizioni di cui al.
4. 63. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 8, sostituire le parole: da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorno dall'entrata in vigore del presente decreto legge.
4. 64. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2007, ai territori urbanizzati e soggetti al pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura non si applica il contributo consortile di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
4. 23. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. I consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono obbligati alla revisione periodica dei perimetri consortili, dei ruoli e delle fasce di contribuzione. Si procede alla revisione secondo le modalità stabilite con legge regionale, e comunque con periodicità non superiore al biennio. In ogni caso, il perimetro consortile non può comprendere territori completamente urbanizzati, e possono essere inclusi nei ruoli di contribuzione unicamente i proprietari d'immobili situati nel medesimo perimetro.
8-ter. La revisione, obbligatoria, di cui al comma che precede deve comunque essere eseguita prima di procedere all'applicazione del contributo consortile relativo all'anno 2007. Il contributo non è comunque dovuto se l'importo relativo alla singola quota di possesso è inferiore a 10 euro.
4. 24. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2007, il contributo consortile di cui al regio


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decreto 13 febbraio 1933, n. 215, viene determinato in base ai seguenti criteri:
a) il contributo consortile è dovuto dal Comune, che verifica la sussistenza dei benefici ottenuti nel proprio territorio per effetto delle opere di bonifica;
b) a copertura del contributo il Comune può adottare una tassa a carico dei proprietari degli immobili, che beneficiano delle opere;
c) il contributo consortile dovuto dal Comune non può essere complessivamente superiore a quanto riscosso nel territorio nell'anno 2005 dal Consorzio di bonifica, detratti i relativi costi, diretti e indiretti, sostenuti per la gestione e la riscossione degli stessi.
4. 25. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Aggiungere il seguente comma:
8-bis. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, e dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, si intendono rurali.
4. 78. D'Ulizia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:
Art. 8-bis. - (Affrancamento dell'imposta) - 1. L'imposta può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dal comune sono destinate all'eliminazione del debito pregresso e a spese d'investimento).
4. 1. Armani, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: comune è sostituita dalle seguenti: consiglio comunale.
4. 2. Armani, Giorgetti Alberto.

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
8-bis. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: l'ENEA e l'ASI, sono aggiunte le seguenti: , nonché il Corpo forestale dello Stato.
4. 3. Cesini, Zucchi, Servodio, Brandolini, Franci, Maderloni, Fiorio, Lombardi.

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
8-bis. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo il maggio 1999, n. 152, le parole: 30 giugno 2006 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2007.
4. 4. Cesini, Zucchi, Servodio, Brandolini, Franci, Maderloni, Fiorio, Lombardi.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
Art. 4-bis. Per la restituzione delle somme derivanti dall' applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 44, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le previsioni di cui al comma 3, dell'articolo 01 del decreto-legge


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10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e le relative norme d'attuazione.
4. 01. Fundarò, Lion, Piazza, Franci.

ART. 5.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
5. 3. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 1, dopo le parole: E/6 aggiungere le seguenti: , E/7.
5. 22. Maurizio Turco.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro nove mesi con le seguenti: entro dodici mesi.
5. 8. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Sopprimere il comma 4.
* 5. 15. Leddi Maiola.

Sopprimere il comma 4.
* 5. 21. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 4.
* 5. 25. Giudice.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dalla data di conclusione degli interventi edilizi modificativi, e comunque non anteriormente al 1o gennaio 2005.
** 5. 4. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dalla data di conclusione degli interventi edilizi modificativi, e comunque non anteriormente al 1o gennaio 2005.
** 5. 27. Villetti, Turci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dalla data di conclusione degli interventi edilizi modificativi, e comunque non anteriormente al 1o gennaio 2005.
** 5. 33. Leddi Maiola.


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Al comma 5 sostituire le parole: il termine di nove mesi con le seguenti: il termine di dodici mesi.
5. 9. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
5. 13. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi, Lupi.

Sopprimere il comma 6.
5. 24. Tolotti, Strizzolo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato a rivalutare nella misura massima del 40 per cento il moltiplicatore previsto dalla citata disposizione, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B. Con il medesimo decreto il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione dei moltiplicatori applicati per ciascun gruppo catastale e per ciascun tipo di imposta, al fine di consentirne al cittadino contribuente una più facile comprensione.
5. 28. Giudice, Verro.

Al comma 6, sostituire le parole: nel gruppo catastale B con le seguenti: nel gruppo catastala D.
5. 23. Tolotti, Strizzolo.

Al comma 6 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente all'orticolo 7, comma 12, sostituire le parole: è ridotta ad euro 227,77 con le parole è aumentata a euro 317,77.
5. 31. D'Elpidio, Picano.

Al comma 6, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 30 per cento.
5. 32. Raiti, Ossorio.

Sopprimere il comma 7.
* 5. 5. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 7.
* 5. 16. Leddi Maiola.

Sopprimere il comma 7.
* 5. 17. Crisci.


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Sopprimere il comma 7.
* 5. 26. Giudice.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Una percentuale - da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, sentita l'ANCI - dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo è trasferita in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze. Il fondo verrà ridistribuito ai Comuni in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze a compensazione dei costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni di. cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 25, alla lettera a), sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 55 per cento.
5. 30. Milana.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Una percentuale - da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, sentita l'ANCI - dei trasferimenti erariali in favore dei comuni pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo è trasferita in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e finanze. Il fondo verrà ridistribuito ai comuni in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e finanze a compensazione dei costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni di. cui al presente articolo.
5. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 7 premettere le seguenti parole: Solo per l'anno 2007,.
5. 18. Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui nell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
* 5. 2. Armani, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui nell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
* 5. 34. D'Elpidio, Picano.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i) alla revisione degli estimi e del classamento».
7-ter. All'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: «nonché alla revisione degli estimi e dei classamento».
5. 1. Armani, Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente
7-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» con le parole «definitivamente approvato dalla Regione».


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Conseguentemente, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
5. 14. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis
. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, e dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, si intendono rurali.
5. 29. Giudice.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

L'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.
5. 01. D'Elpidio, Picano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Eliminazione della tassazione dei canoni di locazione non percepiti).

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito del locatore a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al conduttore di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a partire dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all'articolo 1456 del codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale».


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2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 2 per cento.
5. 02. D'Elpidio, Picano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Attribuzione al Consiglio Comunale della competenza a deliberare le aliquote ICI).

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».
5. 03. D'Elpidio, Picano.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. All'articolo 36, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al corrispettivo risultante dall'atto di trasferimento, oppure, se le aree non sono oggetto di un acquisto separato dal fabbricato, pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta dai soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, dei geometri e dei periti edili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997, sostituire le parole «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» con le parole: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
5. 05. D'Elpidio, Picano.

ART. 6.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006.
6. 15. Antonio Pepe, Armani, Germontani.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti


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correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

Art. 8-ter.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle società cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
6. 2. Armani, Alberto Giorgetti, Leo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente,
sopprimere i commi 12, 14, 15 e 27 dell'articolo 7;

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
6. 5. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.

Conseguentemente,
dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»,
b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, si applicano per gli anni 2008-2009;
all'articolo 7, sopprimere il comma 27.
6. 19. Gianfranco Conte.


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Sopprimerlo.

Conseguentemente,
dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni
del comma 1 hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
all'articolo 7, sopprimere il comma 27.
6. 20. Gianfranco Conte.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 aggiungere i seguenti:

Art. 46-bis.
(Aumento delle ritenute sulle vincite al lotto).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento.

Art. 46-ter.
(Aumento del 10 per cento delle accise sui soli superalcolici).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.

Art. 46-quater.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all'0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione o importazione di beni, servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione Europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato Italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.


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6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le nonne del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo Italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del reddito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

Art. 46-quinquies.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2,5 per cento.
6. 11. D'Elpidio, Picano, ................ , Giuditta, Affronti.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sugli alcolici e sui prodotti alcolici di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
6. 22. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 4 per cento.
6. 10. D'Elpidio, Picano, Del Mese, Giuditta.


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Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e dei permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.
all'articolo 3, sopprimere il comma 6;
all'articolo 7, sopprimere i commi da 1 a 12.
6. 14. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interpretazione autentica in materia di agevolazioni Irpef e Ici concesse sugli immobili di interesse storico e artistico).

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.
2. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2007, senza pagamento di sanzioni ed interessi e con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata va effettuato entro il 31 marzo 2007. Sulle residue rate, da pagare entro il 31 marzo 2008 ed il 31 marzo 2009, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1o aprile 2007. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato il comma 2;
b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
6. 21. Ventura, Tolotti, Nannicini Fluvi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47,aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. Agli oneri derivanti dalla soppressione dell'articolo 6 si provvede mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni


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dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni;
b) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.
6. 23. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 7:
sopprimere i commi 12 e 27;
al comma 13, sostituire le parole: da 413 a 416 con le seguenti: da 413 a 419.
6. 24. D'Elpidio, Picano.

Sopprimerlo.
* 6. 25. Villetti, Turci.

Sopprimerlo.
* 6. 26. Laurini.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro).

1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'imposta, per ciascun intestatario, è dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1-quater, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di geni per causa di morte, la misura fissa dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1-quinquies, lettera a), della Tariffa, fino a concorrenza del valore di euro 400.000, ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto inposto.»;
b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni;
1) all'articolo 1 le parole: «e dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico» sono soppresse;
2) dopo l'articolo 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter) trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o da parenti in linea retta, di certificati di successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote nonché vincoli di destinazione sugli stessi: 3 per cento;
1-quater) trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi:
se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo,


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della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso dei requisiti: 168 euro;
b) oltre il valore di euro 180.000: 3 per cento;
in ogni altro caso: 3 per cento.
1-quinquies) trascrizione dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi:
se relativa alla successione di beni o diritti reali immobiliari del defunto:
a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di 400.000 euro: 168 euro;
b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore eccedente 400.000 euro: 3 per cento».

2. Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis) Competente a ricevere le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte è l'ufficio di cui agli articoli 6 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 15, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.»;
c) all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si applicano i termini previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.»;
d) all'articolo 41, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte è liquidata e versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione.»;
e) all'articolo 43, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 51 e 52 con esclusione del comma 5-bis. Per ogni altro bene o diritto si applicano le disposizioni di cui al titolo 11, capo 11, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di valutazione di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali; nella determinazione della base imponibile non si tiene conto delle passività ereditarie che non afferiscono alle aziende, né dell'avviamento. Non sono soggetti all'imposta i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, nonché gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge.»;
f) all'articolo 57, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono obbligati al pagamento dell'imposta i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione, nonché coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione.»;


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g) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i trasferimenti per causa di morte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.».

4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte 1, annessa al citato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 131 del 1986, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«2-bis. 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.
Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali:
devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento;
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.».

5. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dai seguenti:
«2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento;
b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonché la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonché negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonché i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza


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o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta.»;
b) all'articolo 14, comma 1, la parola: «franchigie» è soppressa.

6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. L'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituita dal seguente:
350. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 349, compresa tra 100.000 e 200.000 euro e del 6 per cento sulla parte di reddito imponibile eccedente l'importo di 200.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
6. 27. Ventura, Tolotti, Nannicini, Fluvi.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro).

1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'imposta, per ciascun intestatario, è dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1-quater, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte, la misura fissa dell'imposta si applica in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1-quinquies, lettera a), della Tariffa, fino a concorrenza del valore di euro 400.000, ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto imposto.»;
b) alla Tariffa sono apportate le seguenti variazioni:
1) all'articolo 1 le parole: «e dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico» sono soppresse;
2) dopo l'articolo 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o da parenti in linea retta, di certificati di successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote nonché vincoli di destinazione sugli stessi: 3 per cento;
1-quater) Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi:
se eseguite in favore dei coniuge o di un parente in linea retta, in possesso


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dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso dei requisiti: 168 euro;
b) oltre il valore di euro 180.000: 3 per cento;
in ogni altro caso: 3 per cento.
1-quinquies) Trascrizione dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi:
se relativa alla successione di beni o diritti reali immobiliari del defunto:
a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di 400.000 euro; 168 euro;
b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore eccedente 400.000 euro: 3 per cento».

2. Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis)
Competente a ricevere le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte è l'ufficio di cui agli articoli 6 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 15, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.»;
c) all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si applicano i termini previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.»;
d) all'articolo 41, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte è liquidata e versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione.»;
e) all'articolo 43, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 51 e 52 con esclusione del comma 5-bis. Per ogni altro bene o diritto si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di valutazione di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali; nella determinazione della base imponibile non si tiene conto delle passività ereditarie che non afferiscono alle aziende, né dell'avviamento. Non sono soggetti all'imposta i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, nonché gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati e ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti da imposta da norme di legge.»;
f) all'articolo 57, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono obbligati al pagamento dell'imposta i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione, nonché coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione.»;


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g) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i trasferimenti per causa di morte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.».

4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte I, annessa al citato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 131 del 1986, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«2-bis. 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.
Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali:
devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento;
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.».

5. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dai seguenti:
«2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento;
b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.

2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonché la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

«2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonché negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, devono essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi, nonché i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza


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o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente del dante causa e del beneficiario, la sanzione amministrativa da uno a due volte la maggiore imposta dovuta.»;
b) all'articolo 14, comma 1, la parola: «franchigie» è soppressa.
6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per le successioni apertesi dalla data medesima.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Interpretazione autentica in materia di agevolazioni Irpef e Ici concesse sugli immobili di interesse storico e artistico).

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le agevolazioni di cui agli articoli 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, devono intendersi riferite alle unità immobiliari classificate catastalmente come abitazioni ed effettivamente adibite ad uso abitativo.
2. I contribuenti che hanno adottato comportamenti difformi rispetto all'interpretazione autentica di cui al comma precedente possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 marzo 2007, senza pagamento di sanzioni ed interessi e con possibilità di dilazionare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili dovute in tre rate annuali di pari importo. Il versamento integrale dell'importo dovuto o della prima rata va effettuato entro il 31 marzo 2007. Sulle residue rate, da pagare entro il 31 marzo 2008 ed il 31 marzo 2009, sono calcolati gli interessi legali a decorrere dal 1o aprile 2007. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, le relative somme, comprensive di interessi legali e sanzioni pari al 30 per cento, sono iscritte a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) nell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è soppresso il comma 2;
b) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, l'esenzione spetta sulla quota di possesso per la quale la destinazione medesima si verifica.
6. 28. Ventura, Tolotti, Nannicini, Fluvi, ........

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 è reintrodotto e sostituito dal seguente: «L'imposta è determinata per scaglioni di aliquote crescenti commisurate alla maggiore lontananza di parentela rispetto al de cuius».
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, la parola: «quattro» è sostituita con: «dieci».
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, la parola: «sei» è sostituita con: «venti», la parola: «quarto» è sostituita


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con: «terzo» e sono abrogate le parole: «nonché degli affini in linea collaterale fino al terzi grado».
5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, la parola: «otto» è sostituita con: «trenta».
6. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «350 milioni di lire» sono sostituite con: «due milioni di euro».
7. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 è soppresso.
8. Sono soppressi gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
9. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 le parole: «alle mille lire» sono sostituite con le parole: «ad un euro» e le parole: «cinquecento lire» sono sostituite con le parole: «cinquanta centesimi di euro».
10. All'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Qualora la rettifica porti all'accertamento di una maggiore imposta dovuta pari o superiore del 50 per cento rispetto a quella calcolata in base alla dichiarazione sarà inoltre applicata una sanzione pari al 50 per cento della maggiore imposta liquidata».

11. Al comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 la parola: «settantacinque» è sostituita con la parola: «cento» e la parola: «cento» è sostituita con la parola: «centoquaranta».
12. Al secondo paragrafo del comma 6 dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 la parola: «cento» è sostituita con la parola: «centoquaranta».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Sono soppresse le Comunita montane di cui al Capo IV del testo unico degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. 29. Donadi, Ossorio, Raiti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
6. 6. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) nell'articolo 5, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «se non a seguito di atto soggetto a pubblicità immobiliare, comportante accettazione tacita di eredità, ai sensi dell'articolo 476 del codice civile.
6. 1. Antonio Pepe.


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Al comma 1, lettera a) e alla lettera d), numero 2), capoversi 1-quater e 1-quinquies dopo le parole: della tariffa ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: nei confronti del coniuge e di parenti in linea retta, mentre negli altri casi soltanto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100;
sopprimere il comma 7 dell'articolo 3;
sopprimere il comma 7 dell'articolo 3.
6. 30. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: della tariffa ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: nei confronti del coniuge e di parenti in linea retta, mentre negli altri casi in misura proporzionale e sopprimere le parole da: fino a concorrenza dei valore fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e dei permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100;
all'articolo 3, sopprimere il comma 7;
all'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, primo capoverso, alla lettera a), sopprimere le parole: fino al valore di euro 180.000, e sopprimere la lettera b);
al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies, primo capoverso, alla lettera a), sopprimere le parole: nella quota di valore eccedente 250.000 euro, e sopprimere la lettera b);
all'articolo 7, sopprimere i commi da 1 a 12.
6. 31. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: fino a concorrenza fino a: importo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 12 dell'articolo 7.
6. 32. Armosino.

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 180.000 e: 250.000 ovunque ricorrano con la seguente: 1.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, dei 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».


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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006.
6. 33. Antonio Pepe, Armani, Germontani.

Al comma 1, sostituire le parole: 180.000 con le seguenti: 250.000 laddove richiamati, gli importi di: 180.000 e: 100.000 euro con l'importo di euro: 250.000.

Conseguentemente:
ai commi 4 e 5, sostituire le parole: 100.000 con le seguenti: 250.000;
all'articolo 7, comma 25, lettera b), numero 3), ridurre la percentuale: 25 per cento fino a copertura dell'onere di 100 milioni di euro.
6. 34. Iacomino, Ricci.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: 180.000 con: 250.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'onere del provvedimento per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 184.
6. 35. Barani.

Al comma 1, lettera ), primo periodo, dopo le parole: euro 180.000 aggiungere le seguenti: per ciascun donatario.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'onere del provvedimento, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 184.
6. 36. Barani.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1-quater, lettera a), della Tariffa fino a con le seguenti: di cui all'articolo 1-quater, primo capoverso, della Tariffa, fino a.
6. 38. Conte.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: limitatamente all'abitazione principale del defunto.

Conseguentemente:
1) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e dei permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.»;
sopprimere il comma 7 dell'articolo 3;
3) sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.

6. 37. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: limitatamente all'abitazione principale del defunto, la misura fissa dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1-quinquies della tariffa con le seguenti: limitatamente all'abitazione, quota o diritto su di essa trasferiti al coniuge o a parenti in linea retta per i quali ricorrano le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica


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26 aprile 1986, n. 131, l'imposta si applica in misura fissa.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 2), capoverso 1-quinquies), primo capoverso, sostituire le parole: - se relativa alla successione dell'abitazione principale del defunto: con le seguenti: - se relativa all'abitazione, quota o diritto su di essa trasferiti al coniuge o a parenti in linea retta per i quali ricorrano le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,n. 131.
6. 39. Musi.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1-quinquies, lettera a), della Tariffa fino a con le seguenti: nei riguardi dei soggetti indicati nell'articolo 1-quinquies, primo capoverso, della Tariffa, fino a.
6. 40. Conte.

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 180.000 con la seguente: 250.000, e la cifra: 250.000 con la seguente: 1.000.000.

Conseguentemente:
al medesimo articolo, comma 1, lettera
b), sostituire le cifre: 180.000 e 250.000, ove ricorrano, rispettivamente con le seguenti: 250.000 e 1.000.000;
dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Nella tariffa del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, l'aliquota dei 2 per cento ovunque ricorra è elevata al 2,5 per cento.
6. 41. Musi.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: euro 250.000 aggiungere le seguenti: per ciascun erede.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'onere del provvedimento, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 184.
6. 42. Barani.

Al comma 9, lettera b), numero 2, capoverso 1-ter), sostituire le parole: o di parenti con le seguenti: o da parenti.
6. 43. Conte.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: o di parenti aggiungere le seguenti: o affini.
6. 44. Armosino.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 3 per cento, ovunque ricorra, con la seguente: 2 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, dei 10 per cento, del 12 per cento e dei 12 per cento.


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Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 60 per cento».

2. Le disposizioni a di cui al comma 1 si applicano a decorre re dal 1o gennaio 2006.
6. 45. Antonio Pepe, Armani, Germontani.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1 per cento gennaio 2006.
6. 46. Armosino.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere i capoversi 1-quater) e 1-quinquies).

Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
6. 47. Galletti, Peretti, Romani, Zinzi.

A1 comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quater, primo capoverso, dopo le parole: di un parente aggiungere le seguenti: o affine.
6. 48. Armosino.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quater, primo capoverso, sopprimere le parole da: in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione fino alle parole: n. 131.


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Conseguentemente:
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo dei visto di ingresso e dei permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.»;
2) sopprimere il comma 7 dell'articolo 3;
3) sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.

6. 49. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quater, primo capoverso, lettere a) e b), sostituire la cifra: 150.000 con la seguente: 750.000.

Conseguentemente:
al medesimo numero, capoverso 1-
quinquies, primo capoverso, lettere a) e b), sostituire la cifra: 250.000 con le seguenti parole: 1 milione di;
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis, Al minor introito stimato euro 20 milioni per il 2006 e 100 milioni nel 2007 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per l'erogazione delle provvidenze all'editoria di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e 3 maggio 2004, n. 112.
6. 102. Borghesi.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quater, al primo capoverso, lettere a) e b), sostituire le parole: euro 180.000 con le seguenti: euro 360.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione di applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
6. 50. Laurini.

Al comma l, lettera b), numero 2), capoverso 1-quater), primo capoverso, alla lettera a), sostituire le parole: euro 180.000 con le parole: euro 300.000.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, lettera
b), sostituire le parole: euro 180.000 con le parole: euro 300.000;
dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 1,5 per cento.
6. 51. D'Elpidio, Picano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quater, sostituire le parole: 3 per cento, ovunque ricorrano, con le seguenti: 2 per cento.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
6. 52. Armosino.

Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso 1-quater), al secondo capoverso, sostituire le parole: in ogni altro caso con le seguenti: se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in mancanza dei requisiti e delle condizioni indicati al primo capoverso.
6. 53. Conte.

Al comma 1, numero 2), sopprimere il capoverso 1-quinquies.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 valgono a decorrere dal 1o gennaio 2006.
6. 54. Germontani.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 1-quinquies), con il seguente:
1-quinquies. Trascrizione dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimenti di diritti immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi:
se relativa alla successione eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta in possesso dei requisiti e delle condizioni previste, in materia di acquisto della prima abitazione, dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
a) fino al valore di euro 300. 000 per ciascun beneficiario in possesso dei requisiti: 168 euro;
b) oltre il valore di euro 300.000: 3 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della


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legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 1,5 per cento.
6. 55. D'Elpidio, Picano.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quinquies), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in favore del coniuge o di parenti in linea retta.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 1-quinquies, al primo capoverso, lettere a) e b), sopprimere le parole: eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta.
6. 56. Conte.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quinquies, primo capoverso, sopprimere le parole: se relativa alla successione dell'abitazione principale del defunto.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dei rilascio e del rinnovo dei visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.»;
2) sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7;
3) sopprimere il comma 7 dell'articolo 3.

6. 57. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso 1-quinquies, primo capoverso, dopo le parole: dell'abitazione principale del defunto aggiungere le seguenti: ovvero di uno degli eredi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione di applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
6. 58. Laurini.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quinquies, primo capoverso, dopo le parole: abitazione principale del defunto aggiungere le seguenti: ovvero in presenza, per almeno uno degli eredi, delle condizioni di cui alla nota II-b, articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1986, n. 131.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, dei 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.


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Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota dei 20 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006.
6. 59. Antonio Pepe, Armani, Germontani.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quinquies, primo capoverso, lettere a) e b), dopo le parole: o di parenti aggiungere le seguenti: o affini.
6. 60. Armosino.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quinquies, primo capoverso, lettera a), sopprimere le parole: sulla quota di valore fino a 250.000 euro.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: della quota di valore eccedente 250.000 euro;
dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
6. 61. Armosino.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quinquies, primo capoverso, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
6. 62. Armosino.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-quinquies, al primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 42 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite


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dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
6. 63. Armosino.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
6. 7. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Ravetto, Verro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
* 6. 64. Gianfranco Conte.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
* 6. 65. Giudice, Verro.

Al comma 2, sopprimere la parola: non.
6. 66. Armosino.

AI comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte in favore del coniuge o di parenti in linea retta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e dei 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».


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2. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 valgono a decorrere dal 1o gennaio 2006.
6. 67. Germontani.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:
Art. 8-bis. 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 8-ter. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota dei 20 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 valgono a decorrere dal 1o gennaio 2006.
6. 16. Antonio Pepe, Armani, Germantoni.

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:
Art. 8-bis. 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 8-ter. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 valgono a decorrere dal 1o gennaio 2006.
6. 68. Antonio Pepe, Armani, Germantoni.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
6. 8. Zorzato, Alfano Gioacchino, Alfano Angelino, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Corsetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e dei rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno,


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previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7 dell'articolo 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.
6. 69. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 3, lettera e), primo periodo, dopo le parole: 5-bis sono inserite le seguenti: ; non si applica il comma 2 del presente articolo e le passività gravanti direttamente sull'immobile si computano in diminuzione della base imponibile.

Conseguentemente all'articolo 7, comma 25, lettera b), numero 3), ridurre la percentuale: 25 per cento fino a copertura dell'onere di 100 milioni di euro.
6. 70. Ricci, Iacomino.

Al comma 3, lettera e), secondo periodo, sostituire le parole da: in materia di valutazione fino alla fine del periodo con le seguenti: in materia di valutazione di azioni escluse quelle non quotate in borsa, né negoziate al mercato ristretto, obbligazioni e altri titoli.

Al comma 4, capoverso 2-bis, seconda alinea, le parole: aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali: sono sostituite dalle seguenti: azioni escluse quelle non quotate in borsa, né negoziate al mercato ristretto, obbligazioni e altri titoli;.

Al comma 5, lettera a), capoversi 2-bis e 2-ter, sostituire le parole: aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli, con le seguenti: azioni escluse quelle non quotate in borsa, né negoziate al mercato ristretto, obbligazioni, altri titoli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e dei rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7 dell'articolo 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.
6. 71. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

AI comma 3, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole: non si tiene conto delle passività ereditarie che non afferiscono alle aziende né.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e dei rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7 dell'articolo 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.
6. 72. Filippi, Fugatti, Garavaglia.


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Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
6. 9. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Corsetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimere il comma 4.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e dei rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7 dell'articolo 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.
6. 73. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 4, capoverso 2-bis), al primo alinea, dopo le parole: Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari aggiungere le seguenti: devoluti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 2-bis), al primo capoverso, sopprimere le, parole: con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta sono soppresse.
6. 74. Gianfranco Conte.

AI comma 4, capoverso 2-bis, al primo alinea, sopprimere il primo capoverso e, al secondo capoverso, sostituire le parole: 4 per cento con: 7 per cento.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e dei rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7 dell'articolo 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.
6. 75. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo alinea, primo capoverso, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento e al secondo capoverso sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5,5 per cento.


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Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e dei rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7 dell'articolo 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.
6. 79. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo alinea, primo capoverso, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:
Art. 8-bis. 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 8-ter. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota dei 20 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 valgono a decorrere dal 1o gennaio 2006.
6. 17. Antonio Pepe, Armani, Germantoni.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo alinea, sopprimere le parole: aziende, e le parole: quote sociali.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e dei rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7 dell'articolo 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.
6. 13. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo alinea, sopprimere le parole da: devoluti a favore del coniuge fino alla parole: 4 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:
Art. 8-bis. 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 8-ter. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota dei 20 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 valgono a decorrere dal 1o gennaio 2006.
6. 76. Germontani.


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Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo alinea, primo capoverso, sostituire le parole: devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedenti 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazione o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento; con le seguenti: devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta tenuto conto del valore di donazione o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro.

Conseguentemente, al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta: 4 per cento sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiaro che supera 900.000 euro.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, `n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 10 milioni di curo per l'anno 2006 e 50 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2007.
6. 77. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Al comma 4, capoverso 2-bis, al secondo alinea, prima capoverso, sostituire le parole: devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedenti 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazione o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento; con le seguenti: devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta tenuto conto del valore di donazione o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro,.

Conseguentemente, al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, lettera a), sostituire le parole: sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento; con le seguenti: 4 per cento sulla parte di valore della quota spettante a ciascuna beneficiario che supera 900.000 euro;.
6. 78. Fluvi, Tolotti, Ceccuzzi.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo alinea, primo capoverso, dopo le parole: 2 per cento aggiungere le seguenti: sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 2-bis, secondo alinea, primo capoverso, sostituire le parole: devoluti a favore del coniuge di parenti in linea retta sul valore complessivo dei bei dichiarati eccedenti 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazione o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis,


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della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento; con le seguenti: devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta tenuto conto del valore di donazione o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro;.

Al comma 5, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: 2 per cento aggiungere le seguenti: sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro;
al capoverso 2-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta: 4 per cento sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro;.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

Art. 6-bis. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota dei 20 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 valgono a decorrere dal 1o gennaio 2006.
6. 18. Leo.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo alinea, primo capoverso, dopo le parole: 2 per cento aggiungere le seguenti: sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 2-bis, secondo alinea, primo capoverso, sostituire le parole: devoluti a favore del coniuge di parenti in linea retta sul valore complessivo dei bei dichiarati eccedenti 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazione o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento; con le seguenti: devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta tenuto conto del valore di donazione o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro;.

Al comma 5, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: 2 per cento aggiungere le seguenti: sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro;
al capoverso 2-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta: 4 per cento sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro;.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, `n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito


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complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 10 milioni di curo per l'anno 2006 e 50 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2007.
6. 80. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Al comma 4, capoverso 2-bis, primo alinea, primo capoverso, dopo le parole: 2 per cento aggiungere le seguenti: sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 2-bis, secondo alinea, primo capoverso, sostituire le parole: devoluti a favore del coniuge di parenti in linea retta sul valore complessivo dei bei dichiarati eccedenti 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazione o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento; con le seguenti: devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta tenuto conto del valore di donazione o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro;.

Al comma 5, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: 2 per cento aggiungere le seguenti: sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro;
al capoverso 2-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta: 4 per cento sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro;.
6. 81. Leddi Maiola.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo alinea sopprimere, il primo capoverso.

Cosenguentemente:
1) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.
2) all'articolo 3, sopprimere il comma 7;
3) all'articolo 6, comma 4, capoverso 2-
bis, secondo alinea, al secondo capoverso sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 7,5 per cento; e al terzo capoverso sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 12 per cento;
4) all'articolo 7, sopprimere i commi da 1 a 12.
6. 82. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo alinea, primo capoverso, sopprimere le parole: sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con


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le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica al periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
6. 83. Della Vedova.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo alinea, primo capoverso, sostituire le parole da: sul valore complessivo fino a: 4 per cento con le seguenti: 168 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
6. 84. Armosino.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo alinea, primo capoverso, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 1.000.000 di euro; e le parole: 4 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 valgono a decorrere del 1o gennaio 2006.
6. 85. Antonio Pepe, Armani, Germontani.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo alinea, primo capoverso, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti; 1.000.000 di euro.

Conseguentemente:
1) dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari a 100 euro.


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2) sopprimere il comma 7 dell'articolo 13;
3) sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.
6. 86. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo alinea, primo capoverso, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 1.000.000 di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
6. 87. Laurini.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo alinea, primo capoverso, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 500.000 euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
6. 88. Laurini.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo alinea, primo capoverso, sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 250.000 euro.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'onere del provvedimento, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 184.
6. 127. Barani.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo alinea, primo capoverso, dopo le parole: 100.000 euro aggiungere le seguenti: per ciascun erede.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'onere del provvedimento, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 184.
6. 128. Barani.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo alinea, primo capoverso, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 2 per cento.


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Conseguentemente:
1) dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno ad euro 100.;
2) all'articolo 3, sopprimere il comma 7;
3) all'articolo 6, comma 4, capoverso 2-
bis, secondo alinea, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 7 per cento, e al terzo capoverso, sostituire le parole 8 per cento con le seguenti: 10 per cento;
4) all'articolo 7, sopprimere i commi da 1 a 12.
6. 90. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 4, capoverso 2-bis, secondo alinea, sostituire il primo capoverso con il seguente: devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta tenuto conto del valore di donazione o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383: 4 per cento sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro.

Conseguentemente:
1) dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.;
2) sopprimere il comma 7 dell'articolo 3;
3) al comma 5, capoverso 2-
bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
se fatti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta: 4 per cento sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera 900.000 euro;
4) sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.
6. 91. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 valgono a decorrere dal 1o gennaio 2006.
6. 92. Antonio Pepe, Armani, Germontani.


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Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:
1) dopo l'articolo 2 aggiungere l seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.;
2) sopprimere il comma 7 dell'articolo 13;
3) sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.

6. 93. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

«Al comma 5, lettera a), capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: compresa la rinuncia pura e semplice degli stessi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
6. 94. Laurini.

Al comma 5, lettera a), capoverso 2, alinea, dopo le parole: la costituzione di vincoli di destinazione, aggiungere le seguenti: con esclusione dei soli casi riferibili a persone con disabilità previsti dall'articolo 2645-ter del codice civile.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.

All'articolo 188, comma 1, del disegno di legge finanziaria, sostituire le parole: la spesa di euro 1 miliardo con le seguenti: la spesa di 990 milioni.
6. 95. Cioffi.

Al comma 5, lettera a), capoverso 2, alinea, dopo le parole: dai parenti aggiungere le seguenti: o affini.
6. 96. Armosino.

Al comma 5, capoverso 2, lettera a), sopprimere le parole: e di affini in linea retta.
6. 97. Armosino.

Al comma 5, lettera a), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:
2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonché la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai


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parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
b) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.

Conseguentemente:
al medesimo comma 5, sopprimere il capoverso 2-
ter;
dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota dei 20 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota dei 30 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 60 per cento».

2. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 valgono a decorrere dal 1o gennaio 2006.
6. 98. Germontani.

Al comma 5, capoverso 2-bis, sopprimere le parole: altri titoli e denaro contante.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 valgono a decorrere dal 1o gennaio 2006.
6. 99. Antonio Pepe, Armani, Germontani.

Al comma 5, lettera a)»2, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera a); alla lettera b) sostituire le parole«: 6 per cento con le seguenti: 8 per cento; alla lettera c) sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente:
1) dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.;


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2) sopprimere il comma 7 dell'articolo 3;
3) sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.
6. 100. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 5, capoverso 2-bis, lettera a), dopo le parole: di parenti aggiungere le seguenti: o affini.
6. 101. Armosino.

Al comma 5, capoverso 2-bis, lettera a), sostituire le parole: , sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento; con le seguenti: esenzione dall'imposta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota dei 20 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
6. 103. Della Vedova.

Al comma 5, capoverso 2-bis, lettera a), sostituire le parole: sul valore eccedente 100.000 euro: 4 per cento con le seguenti: 168 euro.

Conseguentemente dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina fiscale delle cooperative).

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono apportate le seguenti modfficazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 40 per cento»;
b)»1 alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
6. 104. Armosino.

Al comma 5, capoverso 2-bis, lettera a), sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 1.000.000, e le parole: 4 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e dei 12 per cento.

Art. 8-ter.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota dei 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».


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2. Le disposizioni di norma di cui al comma 1 valgono a decorrere dal 1o gennaio 2006.
6. 105. Antonio Pepe, Armani, Germontani.

Al comma 5, capoverso 2-bis, lettera a), sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 1.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
6. 107. Laurini.

Al comma 5, capoverso 2-bis, lettera a), sostituire le parole: euro 100.000 con le seguanti: euro 1.000.000.

Conseguentemente:
1) Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.;
2) sopprimere il comma 7 dell'articolo 3;
3) sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.
6. 106. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Al comma 5, capoverso 2-bis, lettera a), sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 250.000 per ciascun donatario.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'onere del provvedimento, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 184.
6. 108. Barani.

Al comma 5, capoverso 2-bis), alla lettera a), dopo le parole: sul valore eccedente euro 100.000 aggiungere le seguenti: per ciascun beneficiario.
6. 109. Gianfranco Conte.

Al comma 5, lettera a) capoverso 2-bis, lettera b) sopprimere le parole: nonché di affini in linea collaterale.
6. 110. Armosino.

All'articolo 6, comma 5, lettera a), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Non sono soggetti all'imposta di registro di cui al commi precedenti i vincoli di destinazione costituiti a beneficio dello stesso disponente, nonché quelli costituiti per realizzare interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della


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legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 1 per cento.
6. 111. D'Elpidio, Picano.

Al comma 5, lettera a), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Non sono soggetti all'imposta di registro di cui ai commi precedenti i vincoli di destinazione costituiti a beneficio dello stesso disponente, nonché quelli costituiti per realizzare interessi meritevoli, di tutela riferibili a persone con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 12, sostituire le parole: euro 22,777 con le parole: 250,77.
6. 112. D'Elpidio, Picano.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 14, comma 1, dopo la parola «franchigie» sono inserite le parole «fino a 100.000 euro».

Conseguentemente:
1) dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.;
2) sopprimere il comma 7 dell'articolo 3;
3) sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.
6. 113. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'applicazione delle imposte ipotecarie, catastali e di registro in materia di successione a causa di morte e di donazione, al convivente, di sesso diverso o dello stesso sesso, sono applicate le medesime esenzioni e le stesse aliquote previste per il coniuge.
6. 4. Grillini, Balducci, Bimbi, Deiana, Mellano, Allam, Guadagno detto Vladimir Luxuria, De Simone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi non è soggetta ad imposta la costituzione di vincoli di destinazione quando il trasferente e il trasferitario o il beneficiario siano lo stesso soggetto, ovvero quando il beneficiario rientra tra i soggetti di cui alla legge n. 104 del 1992.
6. 114. Tolotti.

Al comma 6, dopo le parole: hanno effetto aggiungere le seguenti: a partire da un anno.

Conseguentemente:
1) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2-bis.

1. Ai fini del rilascio e del rinnovo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, lo straniero è tenuto al versamento di un contributo di soggiorno pari ad euro 100.;
2) sopprimere il comma 7 dell'articolo 3;


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3) sopprimere i commi da 1 a 12 dell'articolo 7.
6. 115. Filippi, Fugatti, Garavaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Il comma 1-bis dell'articolo 8 dei decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
2. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è abrogato.
6. 120. Leddi Maiola, Milana, Tolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria.
*6. 12. D'Elpidio, Picano, Del Mese, Affronti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria.
*6. 117. Armani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria.
*6. 118. Leddi Maiola, Milana, Tolotti.

Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 non si applicano ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
6. 121. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Russo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Ai trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari operati


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in favore di giovani imprenditori agricoli, continua ad applicarsi esclusivamente quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 e successive modificazioni e integrazioni.
6. 122. Buonfiglio, Cosenza, Murgia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;
b) al comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tali esenzioni sono applicabili anche agli atti relativi al trasferimento di diritti reali su beni immobili effettuato dai comuni o altri enti pubblici a favore delle IPAB, delle aziende di servizi o delle persone giuridiche di diritti privato purché sia mantenuto il vincolo di destinazione originario e in caso di estinzione delle stesse il patrimonio venga trasferito ad altra azienda di servizi o al comune di provenienza».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
«1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».
6. 123. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. L'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani attuativi, comunque denominati, diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale dei Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
6. 124. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.


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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 38 è aggiunto il seguente:
«38-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di immobili a titolo oneroso ricevuti per donazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. L'articolo 1, comma 197 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
«1. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».
6. 125. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Trasferimento del maso chiuso).

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali, le pertinenze, le scorte vive e morte, i debiti e i crediti e quant'altro strumentale all'attività aziendale nonché i beni relativi all'attività agrituristica oggetto di successione o di donazione o di trasferimento a titolo oneroso tra ascendenti e discendenti entro il quarto grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie e di registro entrambe in misura fissa, qualora il successore, il donatario o l'acquirente dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della tema e si obblighi con dichiarazione specifica a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici ed a gestire l'azienda per almeno cinque anni.
2. L'acquirente è tenuto a presentare entro 18 mesi dall'atto all'Agenzia delle Entrate competente idoneo certificato sulla natura agricola dei beni costituenti l'azienda e della sussistenza degli altri requisiti di cui al comma 1 rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio.
3. Nel caso di violazione dell'impegno assunto o della mancata presentazione del certificato i soggetti di cui al comma 1 decadono dalle agevolazioni fiscali con recupero delle imposte, delle sanzioni al 50 per cento e degli interessi.
4. I corrispettivi percepiti in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie compreso il vitalizio alimentare in seguito agli atti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte dirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso chiuso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. Agli atti a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Non sono sottoposti a rettifica, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di donazione e successione, il valore o il corrispettivo dei masi chiusi, dichiarato


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in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale n. 17 dd. 28 novembre 2001.
6. Al fine di copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo è abrogato il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 10 per cento.
6. 126. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

ART. 7.

Sopprimere i commi da 1 a 11.
7. 7. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire le parole: meno di, con le seguenti: non oltre.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di rottamazione è carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare solo ai fini in compensazione secondo le disposizioni del comma 7. Si applicano, per il resto, ove compatibili, le disposizioni dei commi da 4 a 11.

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di portata inferiore, con le seguenti: di peso complessivo non superiore, allo stesso comma, nel secondo periodo, sostituire le parole: portata, con le seguenti: peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate.

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: omologate, con le seguenti: e di veicoli di cui al comma 2, omologati.

sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, che possono essere fruite nel rispetto della regola del «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. I suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.

al comma 5, sostituire le parole: per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose, con le seguenti: per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, nel medesimo comma sostituire le parole: per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1, con le seguenti seguenti: che pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700.

al comma 6, primo periodo, le parole: centri autorizzati di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituite da: centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

al comma 7, secondo periodo, le parole: di cui all'articolo 96, sostituire con: di cui agli articoli 96 e 109, comma 5.
al comma 8, la lettera a) e sostituita dalla seguente; «a) copia della fattura di


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vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
al comma 8, lettera b) le parole «copia del libretto e» sono sostituite da «copia del libretto o»;
al comma 8, la lettera c) è sostituita dal seguente: «c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito»;
al comma 11, sostituire le parole «del presente articolo» con le seguenti: «dei commi precedenti»;
al comma 16, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali».

Al comma 1 dopo le parole: euro 4 o: euro 5 inserire le parole: nonché i veicoli elettrici ed ibridi.

Conseguentemente al comma 13 sostituire le parole: euro 416.00 con le seguenti: euro 417.00.
7. 44. Bonelli, Piazza, Zanella.

Al comma 1, al primo periodo, le parole: meno di 140 grammi di CO2 al chilometro sono sostituite dalle seguenti: fino a 140 grammi di CO2 al chilometro.

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che emettono fino a 130 grammi di CO2 al chilometro.

Al comma 2, al primo e al secondo periodo, la parola: portata è sostituita con: peso complessivo.

Al comma 3, dopo le parole: gas metano, sono aggiunte le seguenti: GPL, carburanti alternativi e modalità ibride.

Conseguentemente, sopprimere i commi 27 e 28.
7. 4. D'Elpidio, Picano, Del Mese.

Al comma 1, al primo periodo, le parole: meno di 140 grammi di CO2 al chilometro sono sostituite dalle seguenti: fino a 140 grammi di CO2 al chilometro.
7. 29. Leddi Maiola.

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che emettono fino a 130 grammi di CO2 al chilometro.
7. 30. Leddi Maiola.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto delle autovetture individuate ai sensi del regolamento di cui al comma 1-bis, che non siano autovetture ad uso promiscuo di proprietà di imprenditori agricoli, cosi come definiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri dei trasporti e dell'ambiente, stabilisce entro trenta giorni dalla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le caratteristiche degli autoveicoli maggiormente inquinanti ed energivori in base alle emissioni inquinanti prodotte, alla potenza effettiva, ai consumi, alle dimensioni e al peso».
* 7. 33. Ventura, Tolotti.


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Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto delle autovetture individuate ai sensi del regolamento di cui al comma 1-bis, che non siano autovetture ad uso promiscuo di proprietà di imprenditori agricoli, così come definiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri dei trasporti e dell'ambiente, stabilisce entro trenta giorni dalla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le caratteristiche degli autoveicoli maggiormente inquinanti ed energivori in base alle emissioni inquinanti prodotte, alla potenza effettiva, ai consumi, alle dimensioni e al peso.
* 7. 45. Bonelli, Piazza, Zanella.

Al comma 25, lettera b), numero 3), ridurre la percentuale: 25 per cento fino a copertura dell'onere di 100 milioni di euro.

Conseguentemente, ai commi 1 e 2 sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 70 per cento.
7. 68. Andrea Ricci, Iacomino.

Al comma 2, al primo e al secondo periodo, la parola: portata è sostituita con: peso complessivo.
* 7. 51. Raiti, Ossorio.

Al comma 2, al primo e al secondo periodo, la parola: portata è sostituita con: peso complessivo.
* 7. 31. Leddi Maiola.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Entro il 1o luglio 2007 il Ministro dell'ambiente individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni Stato-città, sulla base di opportune valutazioni tecnico-scientifiche della qualità dell'aria in ambito urbano nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, le aree urbane all'interno delle quali viene disposto il graduale divieto di circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come «euro 0» o «euro 1».
7. 43. Bonelli, Piazza, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: gas metano, sono aggiunte le seguenti: GPL, carburanti alternativi e modalità ibride.
* 7. 52. Raiti, Ossorio.

Al comma 3, dopo le parole: gas metano, sono aggiunte le seguenti: GPL, carburanti alternativi e modalità ibride.
* 7. 32. Leddi Maiola.

Al comma 3 dopo le parole: con gas metano inserire le parole: o GPL.

Conseguentemente al comma 13 sostituire le parole: euro 416.00 con le seguenti: euro 420.00.
7. 10. Bonelli, Piazza, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: gas metano, sono aggiunte le seguenti: o gas di petrolio liquefatti (GPL), e di autovetture omologate dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione elettrica del motore,.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
7. 55. Della Vedova.

Al comma 3, dopo le parole: maggiore a 8 sono aggiunte le seguenti: o di proprietà di soggetti disabili titolari della patente di guida di categoria BF e dei familiari di soggetti disabili.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
7. 57. Della Vedova.

Al comma 3, sono soppresse le parole da: Le predette agevolazioni a: maggiore a 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
7. 56. Della Vedova.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Per i veicoli commerciali, in disponibilità delle aziende, aventi portata superiore a 3,5 tonnellate, «euro 4» o «euro 5» e concessa l'esenzione del pagamento della tassa di possesso rispettivamente per due o tre anni. Per i veicoli «euro 0» la tassa di possesso è sestuplicata, per i veicoli «euro 1» è triplicata. All'onere di cui al presente comma, valutato in 500 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 e in 300 milioni di euro per l'anno 2009 sono destinate le risorse derivanti dal mantenimento della componente A3 delle tariffe elettriche, liberatesi con i1 progressivo scadere delle convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi i1 12 aprile 1992 (CIP 6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate.
7. 41. Uggé, Di Centa, Zanetta.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, alle famiglie con quattro o più figli non si applica l'incremento della tassa di circolazione previsto per i mezzi di trasporto ad uso privato aventi sei o più posti.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
7. 40. Palmieri.

Al comma 6, sostituire le parole: centri autorizzati di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le parole: centri autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
7. 48. Tortoli, Armosino.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente:
I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
7. 20. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 11, sopprimere le parole: ed alle province autonome.
* 7. 1. Froner, Betta.

Al comma 11 sopprimere le parole: ed alle province autonome.
* 7. 50. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

Al comma 12, sostituire le parole: è ridotta a euro 227,77 con le parole: è aumentata a euro 314.77.

Conseguentemente sopprimere i commi 13 e 14.
7. 47. D'Elpidio, Picano.

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47 è aggiunto il seguente:

Art. 47-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo


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26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
7. 24. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
18-bis. I veicoli dismessi dalla circolazione, e comunque idonei alla circolazione sulla base delle vigenti norme in materia, possono essere destinati alla circolazione interna ad aree private ed industriali. Gli stessi sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione, dovranno munirsi di polizza assicurativa, singola o cumulativa, ai fini della responsabilità civile e saranno annotati su appositi registri del P.R.A. come non più circolanti su aree pubbliche.
7. 60. Franzoso.

Sopprimere i commi 19 e 20.
7. 21. Gianfranco Conte.

Al comma 19, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche: 7.1 le parole: «4,00» sono sostituite dalle parole: «0,84».
7. 12. Ceccuzzi, Del Mese.

Al comma 19, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche, a) le parole: 4,00 sono sostituite dalle parole: 0,77; b) dopo il numero d'ordine 7 è aggiunto infine il seguente numero: 8. Rilascio di elenco cartaceo dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno: 8.1 per ogni pagina dell'elenco: 7,00. Il servizio sarà fornito, fino all'attivazione su tutto il territorio nazionale del servizio di cui al numero d'ordine 7, su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.
7. 36. Piazza.

Al comma 19, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche, dopo il numero d'ordine 7 è aggiunto infine il seguente numero: 8. Rilascio di elenco cartaceo dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno: 8.1 per ogni pagina dell'elenco: 7,00. Il servizio sarà fornito, fino all'attivazione su tutto il territorio nazionale del servizio di cui al numero d'ordine 7, su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.
7. 13. Ceccuzzi, Del Mese.

Al comma 19 lettera c) sono apportate le seguenti modifiche, le parole: 4,00 sono sostituite dalle parole: 0,77 e dopo il numero d'ordine 7 è aggiunto infine il seguente numero: 7-bis. Rilascio di elenco cartaceo dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno: 1. Per ogni pagina dell'elenco: 7, 00 il servizio sarà fornito, fino all'attivazione su tutto il territorio nazionale del servizio di cui al numero d'ordine 7, su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.
7. 3. D'Elpidio, Picano, Del Mese, Affronti.

Al comma 19, aggiungere infine la seguente, lettera:
d) al numero d'ordine 2.1.4 le note sono sostituite dalle seguenti: «È consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo se viene indicato o l'identificativo della formalità o del titolo ovvero il nominativo di uno dei soggetti ovvero 1'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità»;
7. 37. Piazza.

Sopprimere il comma 21.
7. 39. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Russo.


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Al comma 21, Allegato, apportare le seguenti modificazioni: al numero 1.21 a tariffa euro: 16,00 è sostituita da: 10,00; al numero 1.2.1 la tariffa euro: 4,00 è sostituita da: 2,00; al numero 2.1 la tariffa euro: 55,00 è sostituita da: 40,00.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:
Art. 47-bis. 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
7. 38. Misuraca, Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Russo.

Dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:
23-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo o di zone del mare territoriale, aventi come scopo, previa autorizzazione delle autorità competenti in materia di prevenzione degli inquinamenti, il riempimento con residui di lavorazioni provenienti da industrie minerarie o estrattive, si applica il canone minimo determinato ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 19 luglio 1989, attuativo dell'articolo 10 del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, aggiornato ai sensi degli articoli 04 e 1 del decreto legge 5 ottobre 1993,. n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La presente disposizioni si applica anche alle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

Art. 47-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanzeAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
7. 25. Mereu, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimere i commi 25, 26 e 27.
7. 2. Zorzato, Alfano Gioacchino, Alfano Angelino, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 25, lettera b), sopprimere il numero 3.
7. 53. Raiti, Ossorio.

Al comma 25, lettera b) il numero 3) é sostituito dal seguente:
3) alla lettera b), sono apportate le seguenti modifiche, le parole: «misura del 50 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»; dopo le parole: «per ogni


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socio o associato» sono aggiunte le seguenti: «Resta ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
7. 8. Leo.

Al comma 25, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) alla lettera b)
, sono apportate le seguenti modifiche, le parole: «misura del 50 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»; dopo le parole: «per ogni socio o associato» sono aggiunte le seguenti: «Resta ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni».
* 7. 27. Leddi Maiola.

Al comma 25, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) alla lettera b)
, sono apportate le seguenti modifiche, le parole: «misura del 50 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «misura del 25 per cento»; dopo le parole: «per ogni socio o associato» sono aggiunte le seguenti: «Resta ferma la possibilità di presentare l'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni».
* 7. 11. Ceccuzzi, Tolotti, Fluvi, Ventura.

Al comma 25, lettera b), n. 3, il periodo da: nella stessa lettera fino a: nella misura del 25 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 la tassa sui superalcolici (di cui alla tabella I del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 10 per cento.
7. 46. D'Elpidio, Picano.

Al comma 25, lettera b), sopprimere il numero 2), sostituire il numero 3 con il seguente:
3) alla lettera b), per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2006 e al 31 dicembre 2007, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento». Limitatamente al periodo di imposta 2006 e 2007, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento».

Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) dell'articolo 54 del decreto legislativo 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo sia diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata


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all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura dei 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto:
a) della parte del costo di acquisizione che eccede euro 40.000 per le autovetture e gli autocaravan, euro 10.000 per i motocicli, euro 5.000 per i ciclomotori;
b) dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8.000 per le autovetture e gli autocaravan, euro 2.000 per i motocicli, euro 1.000 per i ciclomotori.

Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. 49. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 25 aggiungere la seguente lettera:
c)
nell'articolo 157, comma 3, le parole: «dei cadetti» sono sostituite dalle seguenti: «di allievi ufficiali nonché di allievi sottufficiali e comuni alberghieri di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584».
7. 22. Fiano.

Al comma 25, aggiungere le seguenti lettere:
c) all'articolo 102 è aggiunto il seguente comma:
10. I commi 1, 2, 3, e 7 non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione anche finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, ad un'impresa che, autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dei Trasporti, li destini all'esercizio della propria attività abituale.
Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore.
d) all'articolo 86 è aggiunto il seguente comma:
5-ter. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate in occasione della cessione dei beni di cui al comma 10 dell'articolo 102.
e) con Decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della lettera c) del presente comma. Le autorizzazioni ivi previste sono concesse in modo che il beneficio fiscale complessivo da esse derivanti non superi


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la misura annualmente determinata dalla legge finanziaria. Per l'anno 2007 tale misura è stabilita nel limite massimo di tre milioni di euro;
f) All'onere derivante dall'attuazione delle lettere c), d) ed e) del presente articolo, quantificato in tre milioni di euro per l'anno 2007, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a e-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate a decorrere dal 1o gennaio 2006 sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 12,6 per cento;
g) nell'articolo 157, comma 3, le parole: «dei cadetti» sono sostituite dalle seguenti: «di allievi ufficiali nonché di allievi sottufficiali e comuni alberghieri di cui al decreto ministeriale 13 ottobre 1992, n. 584».

Conseguentemente all'articolo 47, sostituire le parole: 390,5 milioni di euro per l'anno 2007 con: 394,3 milioni di euro per l'anno 2007.
7. 23. Fiano.

Al comma 26, sostituire le parole alla legge con le seguenti: all'articolo 3 della legge.
7. 42. Giudice, Verro.

Al comma 26 aggiungere le seguenti parole: I rimborsi che saranno previsti a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia del 14 Settembre 2006 e gli aggravi conseguenti alle disposizioni del comma 25, per l'anno 2006, saranno evidenziati in un quadro aggiuntivo al modello unico 2007, con la compensazione del risultato positivo o negativo che emergerà per ciascun contribuente.
7. 28. Marchi.

Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 25, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio delle Comunità europee della autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva del consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; la modifica è effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 25.
7. 66. Il Governo.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. Al numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sopprimere le seguenti parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel».
7. 9. Sereni.

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. Il numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta nel senso che ricomprende anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell'articolo 10 del predetto decreto 633/72 rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo 41-bis da cooperative e loro consorzi, sia


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direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.
Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
7. 34. Sereni.

Dopo il comma 27 inserire i seguenti:
27-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società, a decorrere dal 1o gennaio 2007, le Contrade storiche di Siena e le associazioni di contradaioli che operano per il conseguimento delle finalità istituzionali di queste ultime, denominate «società di contrada», sono equiparate ai soggetti esenti dalla medesima imposta, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
27-ter. Le prestazioni offerte dai singoli contradaioli in relazione alle attività istituzionali svolte dalle contrade sono volontarie, gratuite e vengono svolte nell'antico e superiore interesse di ciascuna Contrada storica e della intera comunità senese. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse al Palio, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta.
27-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla Tabella I allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata dello 0,5 per cento.
7. 58. Ceccuzzi, Tolotti, Del Mese, Fluvi, Crisci, Leo, Sposetti, ......, Verdini, Froner, Strizzolo, .......

Dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:
27-bis. È garantita alle regioni e agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensantive determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati, anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle Entrate.
7. 35. Giudice.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis. Nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'articolo 35 il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni effettuate successivamente al 31 dicembre 2006».
7. 61. Il Governo.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.
7. 62. Il Governo.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis. Nell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, sono soppresse».
7. 63. Il Governo.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis. Il numero 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che sono


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ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
7. 64. Il Governo.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis. In deroga al comma 2 dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, in caso di rinuncia al ricorso concernente la compatibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'articolo 33 della direttiva del consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. La rinuncia al ricorso deve essere depositata entro il 30 aprile 2007 ovvero entro il giorno precedente la data di trattazione della controversia se questa è antecedente al 1o aprile 2007. In difetto di rinuncia il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti solo qualora ricorrano particolari motivi che giustificano la prosecuzione del giudizio esplicitamente indicati nella motivazione della sentenza.
7. 65. Il Governo.

Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla modifica delle misure recate dal comma 25, tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio delle Comunità europee della autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva del consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; la modifica è effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 25.».
7. 66. Il Governo.

All'articolo 7:
a) al comma 1, sostituire le parole: «meno di» con le seguenti: «non oltre»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «euro 0», è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare solo ai fini in compensazione secondo le disposizioni dei commi da 4 a 11;
c) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di portata inferiore» con le seguenti: «di peso complessivo non superiore»; allo stesso comma, nel secondo periodo, sostituire le parole: «portata» con le seguenti: «peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate»;
d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «, omologate» con le seguenti: «e di veicoli di cui al comma 2, omologati»;
e) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, che possono essere finite nel


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rispetto della regola del de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. I suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008»;
f) al comma 5, sostituire le parole: «per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose», con le seguenti: «per. gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate»; nel medesimo comma sostituire le parole: «per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 a quella N1» con le seguenti: «che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700».
g) al comma 6, primo periodo, le parole: «centri autorizzati di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite da «centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,»;
h) al comma 7, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 96» sostituire con: «di cui agli articoli 96 e 109, comma 5,»;
i) al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente; a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
j) al comma 8, lettera b) le parole: «copia del libretto e» sono sostituite da: «copia del libretto o»;
k) al comma 8, la lettera c) è sostituita dal seguente: c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito»;
l) al comma 11, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei, commi precedenti»;
m) al comma 16, inserire, infine, il seguente periodo: «Per: le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali».
7. 67. Il Governo.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni a favore dell'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico nei servizi di fornitura e distribuzione di calore - energia per uso domestico).

1. La voce 122 della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2972, n. 633 è sostituita dalla seguente: «122) Prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili».
2. Conseguentemente le maggiori entrate che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo determina, costituiscono un Fondo per l'efficientamento energetico degli edifici e il risparmio energetico presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, definisce i criteri di ripartizione del Fondo ed annualmente lo destina alle Province in quota parte.
3. Le Province, secondo le finalità previste dal presente articolo e i criteri definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 2, provvedono ad assegnare la quota parte loro destinata del Fondo di cui al comma 2 fino ad esaurimento della stessa, in base ai progetti di certificazione energetica degli edifici alle medesime presentati e miranti al raggiungimento di standard di efficienza energetica, comprovandone la


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avvenuta realizzazione tramite modalità di rendicontazione da esibire da parte dei soggetti proponenti i progetti di efficientamento energetico stesso, dando priorità ai progetti concernenti servizi relativi alla fornitura e distribuii ne di calore-energia che utilizzano esclusivamente fonti energetiche rinnovabili.
7. 0. 1. Quartiani, Bandoli, Lulli.

ART. 8.

Sopprimerlo.
* 8. 2. Zorzato, Alfano Gioacchino, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Antonio Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimere.
* 8. 3. D'Agrò, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimerlo.
* 8. 4. Pili, Murgia, Oppi, Mereu, Porcu.

Sopprimerlo.
* 8. 5. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sostituire con il seguente:

Art. 8.

Il termine finale entro cui realizzare le iniziative non revocate e non ultimate messe a beneficio in uno strumento di programmazione negoziata la cui data di scadenza è successiva al 1o gennaio 2005, anche se a questa data si è giunti a seguito di proroga o sospensione dei termini, viene differito al 31 dicembre 2007. Rimane ferma la data di scadenza di quelle iniziative il cui termine finale è successivo al 31 dicembre 2007.
8. 6. D'Alia, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimere il comma 1.
8. 7. Pili, Murgia, Oppi, Mereu, Porcu.

All'articolo 8, sopprimere i commi 2 e 3:

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2006 e 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
8. 8. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi, D'Agrò, Delfino, D'Alia.

Sopprimere i commi 2 e 3.
8. 9. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimere il comma 2
* 8. 11. Pili, Murgia, Oppi, Mereu, Porcu.


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Sopprimere il comma 2.
* 8. 12. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

All'articolo 8, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole: e delle disposizioni di cui al comma 2 e l'ultimo periodo.
8. 10. Ravetto.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Le proposte dei contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2005, pur in assenza dei decreti di disciplina dei criteri, sono confermati.
2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dello Sviluppo economico emana un decreto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 35 del 2005.
8. 13. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Sono fatti salvi i contratti di programma e gli accordi di programma già sottoscritti riguardanti le regioni nell'obiettivo 1.
8. 14. Pili, Murgia, Oppi, Mereu, Porcu.

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Sono fatti salvi i contratti di programma e gli accordi programma quadro relativi alle regioni insulari e considerate periferiche e ultraperiferiche secondo le disposizioni comunitarie.
8. 15. Pili, Murgia, Oppi, Mereu, Porcu.

Sopprimere il comma 3
* 8. 16. Pili, Murgia, Oppi, Mereu, Porcu.

Sopprimere il comma 3.
* 8. 17. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimere il comma 4.
** 8. 18. Pili, Murgia, Oppi, Mereu, Porcu.

Sopprimere il comma 4.
** 8. 19. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimere il comma 5.
8. 20. Pili, Murgia, Oppi, Mereu, Porcu.

Dopo il comma 5 inserire i seguenti commi:
5-bis.
Allo scopo di potenziare l'attività di promozione e sviluppo del made in Italy, anche attraverso l'acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo statale di 5 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a valere sulle disponibilità, non utilizzate, di cui all'articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 21. Incostante.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis.
Sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, gli incentivi per l'incremento dell'occupazione previsti dall'articolo 63 della legge 27 dicembre


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2002, n. 289, volti all'assunzione di lavoratori svantaggiati, così come definiti nel medesimo regolamento, con contratto a tempo indeterminato, nelle aree comprese nell'Obiettivo 1 definito in base alle disposizioni dell'Unione europea. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica, anche agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e non comporta incremento di onere finanziario rispetto ai limiti stabiliti per la fruizione degli incentivi medesimi.
8. 22. Crisci.

All'articolo 8, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
5-bis.
(Modifica al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) All'articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sino al termine individuato secondo i criteri di cui al precedente periodo, non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
8. 23. Milana.

All'articolo 8, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
5-bis.
(Modifica al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) Nell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (ultimo periodo è abrogato.
8. 24. Milana.

All'articolo 8, aggiungere infine il seguente comma:
5-bis.
Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che, alla data dì, conversione del presente decreto, risultino aver raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, si chiarisce che il termine di cui alla lettera e) dell'articolo 12-ter del decreto 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea.
8. 1. Gioacchino Alfano.

Dopo l 'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Tutela degli investimenti).

1. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 legge 388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni (articolo 62 legge 28 dicembre 2002 n. 289) che alla data del 31 dicembre 2006 hanno in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.), investimenti avviati, possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di un più ampio termine fissato al 31 dicembre 2008.
8. 01. D'Elpidio, Morrone, Li Causi.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Norme per la razionalizzazione delle amministrazioni straordinarie).

1. Al fine di consentire la più efficace ed economica gestione ed agevolare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria, nell'interesse dei creditori, il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto, entro il 31 dicembre 2006 novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal termine medesimo, alla


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conferma o sostituzione dei commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7, camma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e dei Commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativa 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni nelle legge 18 febbraio 2004, n. 39, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) relativamente alle procedure che si trovano nella fase liquidatoria, disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;
b) relativamente alle procedure che si trovano nella fase dell'esercizio d'impresa, privilegiare la nomina di soggetti aventi specifiche esperienze di gestione aziendale e, se del caso, specializzazione nel settore produttivo di riferimento, limitando la nomina di organi collegiali ai soli casi di eccezionale rilevanza e complessità gestionale;
c) l'incarico dì commissario può essere attribuito a studi professionali associati o società tra professionisti, in conformità a quanto disposto all'articolo 28, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. I commissari nominati ai sensi delle lettere a) e b) promuovono la stipula di convenzioni con i professionisti la cui opera si rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi nel termine di centottantagiorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversità delle procedure.
8. 02. Il Governo.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di unità immobiliari degli enti previdenziali).

All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, comma 1, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del medesimo», con le parole: «alla data del 31 dicembre 2004».
9. 01. Buontempo.


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ART. 10.

Sopprimerlo.
* 10. 1. Zorzato, Alfano Gioacchino, Alfano Angelino, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
* 10. 2. Ventura.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Disposizioni in materia di alienazioni di immobili di Poste Italiane spa).

1. All'articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto in fine il seguente comma:
2-bis. I beni immobili di proprietà di Poste Italiane spa ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati con l'esonero della consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni..
* 10. 3. Ventura.

Al comma 1 capoverso 6-quater, sopprimere le parole: dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 199, n. 488.
* 10. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, dopo il capoverso-quinquies aggiungere il seguente:
6-sexies. - Per le alienazioni di cui al comma 6-quater, fatta eccezione dei casi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge n. 560 del 1993, si prevede il diritto di prelazione degli enti locali che li destinano ad usi sociali.
* 10. 5. Perugia, Acerbo, Cacciari.

ART. 11.

Sopprimerlo.
* 11. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berutti, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Corsetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
* 11. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: integralmente.
11. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) alla fine del comma sono inserite le parole: «Nel caso di aree non edificate che siano collocate in comuni che non raggiungono i livelli di verde pubblici previsti dagli standard urbanistici cui al decreto ministeriale n. l444 del 1968 le suddette aree sono vincolate ai fini del raggiungimento dei suddetti standard.»
11. 6. Acerbo, Perugina, Cacciari.

Dopo il comma 1, lettera b) aggiungere il seguente:
2. È consentita l'alienazione o la cessione delle tratte ferroviarie dismesse, comprendendo sedimi, pertinenze e immobili di pregio connessi, e, più in generale, delle aree sottoposte a tutela paesistica soltanto a favore delle Regioni e degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto


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legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con l'obiettivo del riuso per percorsi di tipo ecologico.»
11. 5. Acerbo, Cacciari, Perugina, Fasciani.

Dopo l'articolo inserire il seguente:
11-bis. Le economie derivanti al bilanci dello Stato per effetto degli articoli 10 e 11 sono destinate, nella misura del 50 per cento, al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 8, comma 1.
11. 01. Ravetto.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Finanziamento accordo di programma quadro).

1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Provincia autonoma di Trento sono riassegnate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, allo stato di previsione del Ministero della difesa, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per il finanziamento connesso all'attuazione dell'accordo di programma quadro sottoscritto l'8 febbraio 2002 tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Provincia autonoma di Trento.
2. All'onere di cui al comma 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 02. Il Governo.

ART. 12.

Sopprimerlo.
*12. 2. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
*12. 8. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.
*12. 27. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimerlo.
*12. 1. Armani, Giorgetti, Leo, Foti, Antonio Pepe.

Sopprimerlo.
*12. 35. Angelo Piazza.

Sopprimerlo.
*12. 36. Brancher.

Sopprimerlo.
*12. 50. Lupi, Stradella, Adolfo, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli, Verro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

1. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e


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delle finanze, con decreto emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, individua, nel rispetto della normativa comunitaria, i principi e gli indirizzi con i quali è garantita la tutela dell'interesse pubblico generale e degli utenti per l'insieme delle convenzioni accessive alle concessioni autostradali. Il decreto di cui al presente comma indica, in particolare, i criteri per la revisione periodica delle tariffe, le modalità di collegamento delle variazioni tariffarie alla realizzazione di investimenti infrastrutturali, la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente alle strutture statali competenti alla vigilanza e al controllo, l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabili al concessionario.
2. Entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture promuove le opportune iniziative tra le parti per il rinnovo delle convenzioni scadute e per l'integrazione e la revisione delle convenzioni in essere, al fine di recepire i principi e gli indirizzi di cui al medesimo comma 1.
12. 55. Stradella, Lupi, Armani.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*12. 37. Brancher.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*12. 49. Lupi, Stradella, Adolfo, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli, Verro.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Le convenzioni aventi ad oggetto concessioni autostradali, i cui bandi di gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono prevedere clausole conformi a quanto stabilito nel nuovo schema convenzionale di cui al comma 2.
12. 34. Angelo Piazza.

Al comma 1, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: sentita l'AISCAT,.
12. 11. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica con le seguenti: promuove la sottoscrizione di una convenzione unica comprendente tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione.
12. 12. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: entro un anno dalla data inserire le seguenti: della prima revisione della convenzione, successiva alla data.
12. 13. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro delle infrastrutture sono determinate la sede e le modalità con le quali è assicurato l'inserimento nella convenzione unica delle clausole contrattuali in vigore, nonché di quelle conseguenti alla revisione.
12. 53. D'Elpidio, Fabris.


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Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al medesimo articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire: «quanto stabilito dal comma 2» con le parole: «quanto stabilito dal comma 1»;
b) al comma 4, capoverso 5, lettera b), aggiungere le parole: «sulla base di standard internazionali»;
c) al comma 4, capoverso 5, lettera c), sopprimere le parole: «forniture e servizi»;
d) al comma 4, capoverso 5, sostituire la lettera d) con la seguente: d) escludere la partecipazione dai bandi di gara, di società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, rispetto alla società concessionaria;
e) al comma 4, capoverso 5, lettera e), sostituire le parole: «onorabilità, professionalità ed indipendenza» con le seguenti: «onorabilità, professionalità e, per un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione, indipendenza», e sopprimere le parole da: «e che nessun operatore del settore delle costruzioni» a: «5 per cento del capitale sociale»;
f) al comma 5, lettera d), sostituire le parole da: «non inferiori nel minimo» a: «decadenza della concessione» con le seguenti: «da inserire nella convenzione unica di cui al comma 1»;
g) sopprimere il comma 6;
h) sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Nel caso in cui la convenzione unica non si perfezioni entro il termine di cui al comma 1 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio, dalla concessione»;
i) al comma 8, lettera a), sopprimere ovunque ricorrano le parole: «decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione»;
l) al comma 8, sopprimere la let- tera b).
12. 42. Villetti.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, previa analisi del funzionamento dei contratti in essere e della ricognizione dei contratti analoghi esistenti all'estero, deve definire, fermo restando il quadro regolatorio definito con la Delibera CIPE 20 dicembre 1996, interventi migliorativi che costituiranno le linee guida per il nuovo schema convenzionale, ai sensi e per gli effetti del comma 1.
12. 33. Angelo Piazza.

Al comma 2, sopprimere le lettere b), c), d), e), i).

Conseguentemente:
a) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, del capoverso le parole: «sulla base di standard internazionali»;
b) al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «forniture e servizi»;
c) al comma 4, sostituire la lettera d), con il seguente: d) escludere la partecipazione dai bandi di gara, di società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, rispetto alla società concessionaria»;
d) al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «onorabilità, professionalità ed indipendenza» con le seguenti: «onorabilità, professionalità e, limitatamente ad un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione, indipendenza».
12. 43. Villetti, Turci.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: in sede di revisione periodica inserire le seguenti: di norma quinquennale.
12. 14. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.


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Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) l'esclusione dal pedaggio di tratti autostradali per i quali è previsto un limite di velocità inferiore a quelli previsti dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
12. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) l'omogeneità delle tariffe su tutto il territorio nazionale.
12. 9. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).
12. 7. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione di ritardi dovuti a lentezze amministrative registrate nel procedimento di autorizzazione delle opere.
12. 15. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: anche a titolo di colpa inserire le seguenti: nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio.
12. 16. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 3.
12. 32. Angelo Piazza.

Sopprimere il comma 4.
*12. 38. Brancher.

Sopprimere il comma 4.
*12. 48. Lupi, Stradella, Adolfo, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli, Verro.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per un numero di amministratori non inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di indipendenza ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile.
5-bis). Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.
12. 31. Angelo Piazza.

Al comma 4, capoverso 5, lettera a), sostituire le parole: ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile con le seguenti: secondo quanto previsto nella parte IV, titolo III, sezione VI, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,


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e successive modificazioni, in quanto applicabile.
12. 44. Giudice, Verro.

Al comma 4, capoverso 5, lettera a), sostituire le parole: ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 con le seguenti: ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
12. 57. Il Governo.

Al comma 4, capoverso 5, lettera a), dopo le parole: n. 136 inserire le seguenti: e successive modificazioni.
12. 17. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 4, capoverso 5, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) Prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE.
12. 51. D'Elpidio, Picano.

Al comma 4, capoverso 5, lettera e), sopprimere le parole: e dell'articolo 10 della direttiva 2003/54/CE.
12. 18. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 4, capoverso 5, lettera e), sopprimere le parole da: e che nessun operatore fino alla fine della lettera.
*12. 3. D'Elpidio, Picano, Del Mese.

Al comma 4, capoverso 5, lettera e), sopprimere le parole da: e che nessun operatore del settore delle costruzioni fino alla fine della lettera.
*12. 6. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 4, capoverso 5, lettera e), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 40 per cento.
12. 19. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 5.
*12. 47. Lupi, Stradella, Adolfo, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli, Verro.

Sopprimere il comma 5.
*12. 39. Brancher.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. L'ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, anche contabili nel rispetto della normativa civile e fiscale, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, d'intesa con l'Associazione di categoria delle concessionarie autostradali;


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c) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
12. 30. Angelo Piazza.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) sottopone a pedaggio reale tutti i tratti autostradali in gestione, utilizzando il 50 per cento delle maggiori entrate per il finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui al presente comma e il restante 50 per cento per l'attività di manutenzione delle tratte autostradali in gestione.
12. 10. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: per le quali non è ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. 20. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con riferimento ai principi della trasparenza e della concorrenza.
12. 21. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
*12. 4. D'Elpidio, Picano, Del Mese.

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
*12. 29. Angelo Piazza.

Sopprimere i commi 6 e 7.
**12. 40. Brancher.

Sopprimere i commi 6 e 7.
**12. 46. Lupi, Stradella, Adolfo, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli, Verro.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo il diritto del concessionario ad un equo indennizzo, quale corrispettivo dei lavori realizzati e ancora non ammortizzati.
12. 22. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio.
12. 23. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 7.
12. 24. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 2, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 1 per inerzia o a causa di comportamento colposo o doloso direttamente imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio, dalla concessione ed Anas s.p.a subentra nella gestione diretta delle sue attività ai sensi del comma 6, secondo periodo. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente articolo sono determinati


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gli strumenti attraverso i quali viene data attuazione al suddetto principio di partecipazione e del contraddittorio.
12. 52. D'Elpidio, Fabris.

Sopprimere il comma 8.
*12. 45. Lupi, Stradella, Adolfo, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli, Verro.

Sopprimere il comma 8.
*12. 41. Brancher.

Al comma 8, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: a diniego di approvazione con le seguenti: ad approvazione.
12. 26. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, il sesto comma è soppresso.
12. 01. Stradella, Lupi, Armani.

ART. 13.

Sopprimerlo.
* 13. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
* 13. 5. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi

Sopprimerlo.
* 13. 9. Bonelli, Piazza, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Gestione dei sedimenti portuali).

1. I sedimenti portuali che superino i valori di intervento sito-specifici individuati dall'ICRAM per i corpi idrici marino-costieri e lagunari contraddistinti da forti alterazioni causate da attività portuali e/o industriali, devono essere sottoposti a bonifica nel rispetto delle procedure del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. A tal fine le Autorità competenti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avviano la predisposizione del progetto di bonifica dell'intero porto o di compatti omogenei del medesimo.
2. La bonifica dei sedimenti inquinati dei fondali portuali, ivi compresi i sedimenti inquinati dei canali di accesso esterni al porto, può essere effettuata mediante l'asportazione eseguita contestualmente alle attività di dragaggio per esigenze di navigazione e portualità. Le predette attività di dragaggio, fermo restando l'obbligo di acquisire le autorizzazioni di legge in materia di bonifica, possono essere avviate anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica.
3. I fanghi di dragaggio contenenti sostanze pericolose, tali da farli classificare come rifiuti pericolosi ai sensi dell'Allegato D, quarta parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono identificati con il codice CER 170505; i fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce CER 170505, sono identificati con codice CER 170506. I fanghi di dragaggio devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti, anche ai fini del loro trasporto.


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4. I fanghi di dragaggio, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti all'interno di classi di colmata, di vasche di raccolta o comunque all'interno di strutture di contenimento poste in ambito costiero autorizzate dalla Regione territorialmente competente, ai sensi della legge 31 luglio 2002, n. 179. Le predette casse di colmata, vasche di raccolta e strutture ci contenimento, devono presentare un sistema di impermeabilizzazione, naturale o completato artificialmente, al perimetro e sul fondi in grado di assicurare un coefficiente di impermeabilità K minore o uguale a 1,O x 10-9 m/sec., con spessore maggiore o uguale a 100 centimetri, tale da garantire la conterminazione nei confronti dell'ambiente esterno.
5. Nel caso in cui, al termine del refluimento, i fanghi di cui al comma 4, presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella m1 dell'Allegato 5, parte quarta dei decreto legislativo n. 152 del 2006, deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area, in relazione alla destinazione d'uso.
6.I fanghi di dragaggio classificati come rifiuti pericolosi, di cui al comma 3, non devono essere collocati all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta e di strutture di contenimento poste in ambito costiero, anche se sottoposti a trattamenti che li abbiano resi non reattivi come quelli di solidificazione/stabilizzazione.
7. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.
8. I sedimenti portuali di cui al comma 1, non devono essere scaricati in mare o utilizzati per interventi di ripascimento degli arenili.
13. 8. Bonelli, Camillo Piazza, Zanella.

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
al secondo periodo sostituire la parola:
Anpa con la seguente: APAT aggiungere, in fine le parole: all'uopo il Ministero delle infrastrutture convoca apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di 60 giorni, nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza dei servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima;
al quarto periodo sostituire il punto a) con il seguente: il decreto di autorizzazione sostituisce le autorizzazioni, le concessioni, i concerti le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie allo loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utililtà, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle opere e attività relative alle operazioni di drgaggio dovrà essere espletata dalla regione territorialmente competente. I termini rleativi alla procedura di VIA sono ridotti della metà rispetto a quelli previsti dalle norme regionali in materia;
al quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: il progetto di dragaggio predisposto a cura dell'autorità portuale, o laddove non istituita dall'ente competente e può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata per la ricollocazione del materiale di escavo, mantenendo in sito i sedimenti presenti sui fondali in corrispondenza dei quali viene realizzata la vasca garantendo condizioni di sicurezza, sulla base degli esiti di una procedura di analisi di rischio sito specifica. I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero della salute entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In via transitoria si dovrà fare riferimento ai criteri metodologici definiti


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dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
13. 6. Leddi Maiola.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il seguente periodo: Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale delle operazioni di dragaggio e delle opere e attività ad esse relative.
13. 10. Cacciari, Perugia, De Angelis, Acerbo, Francescato.

Al comma 1, lettera a), capoverso 11-bis quinto periodo, le parole: e può prevedere inserire le seguenti: , qualora conformi al Piano Regolatore Portuale vigente,.
13. 2. Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 11-bis, dopo il sesto periodo, inserire il seguente: La destinazione d'uso ella superficie della vasca di colmata deve essere conforme al Piano Regolatore Portuale vigente.
13. 3. Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera b), capoverso m), ultimo periodo alle parole: Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo premettere le seguenti: Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,.
13. 4. Gibelli, Caparini, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.Per l'effettuazione del dragaggio dei canali lagunari compresi in tutto o in parte in siti oggetto di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more delle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio da effettuarsi in conformità con quanto previsto al comma 2, lettera c), del citato articolo 252, deve essere autorizzato, su istanza dell'autorità istituzionale competente, la quale, previa acquisizione del parere favorevole dei Ministeri dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare e della salute, delle strutture sanitarie ed ambientali regionali, sentite l'APAT, l'Istituto superiore di sanità, l'ICRAM ed avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA per la verifica istruttoria. All'uopo l'amministrazione competente convoca una apposita conferenza dei servizi, da concludersi nel termine di sessanta giorni. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006 e sostituisce, quindi, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza delle operazioni di dragaggio e delle opere ad essa relative. Il progetto di dragaggio può prevedere anche la realizzazione e/o l'impiego di vasche di colmata o di barene conterminate idonee alla ricollocazione dei materiali di escavo, previa verifica di compatibilità effettuata mediante analisi di rischio sanitario ed ambientale.
13. 7. Strizzolo, Petrtoldi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Interventi di salvaguardia della laguna veneziana).

1. Una quota, pari a 50 milioni di euro, dell'importo autorizzato ai sensi dell'articolo


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13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, e dell'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e assegnato, con delibera CIPE n. 74 del 29 marzo 2006, alla realizzazione di opere di regolazione delle maree da eseguire alle Tre Bocche di Porto della laguna veneta (sistema MO.S.E.), è destinata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, previa deliberazione di ripartizione del Comitato di cui all'articolo 4 della stessa legge 29 novembre 1984, n. 798.
2. Il suddetto importo è sottratto agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. 01. Martella, Viola, Zanella, Cacciari.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
13. 02. Il Governo.

ART. 14.

Sopprimerlo.
* 14. 20. Angelino Alfano, La Loggia, Giudice, Fallica, Misura, Marinello, Germanà.

Sopprimerlo.
* 14. 19. Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimerlo.
* 14. 12. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimerlo.
* 14. 4. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
* 14. 8. D'Alia, Tassone, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimerlo.
* 14. 1. Armani, Giorgetti, Leo.

Sopprimere il comma 1.
** 14. 17. Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 1.
** 14. 14. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: amministrazioni ed enti pubblici con le seguenti: amministrazioni, enti pubblici e soggetti privati, anche in forma di azionariato diffuso.
14. 10. D'Alia, Tassone, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: È fatto divieto a tale società di svolgere, fino all'inizio dei lavori di realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, qualsiasi attività se non strettamente connessa o propedeutica all'oggetto sociale definito dall'articolo 2 della presente legge.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
2) alla lettera b) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006».
14. 27. Della Vedova.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 14. 13. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 14. 18. Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il mancato avvio dei lavori di realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario entro il 31 dicembre 2009 comporterà lo scioglimento della società e l'avvio delle procedure di messa in liquidazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
2) alla lettera b) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006».
14. 28. Della Vedova.

Sopprimere il comma 2.
* 14. 16. Bono, Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 2.
* 14. 15. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 2.
* 14. 24. Misuraca, Marinello.

Al comma 2 sostituire le parole da: sono attribuite fino alla fine del comma con le seguenti: sono destinate come risorse aggiuntive e attribuite al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed iscritte, previo versamento in entrata in apposito Capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia ed in Calabria» «il cui utilizzo è stabilito con decreto del Ministro delle Infrastrutture e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, quanto al 70 per cento per opere infrastrutturali da realizzare nel territorio della Regione Siciliana e quanto al 30 per cento nel territorio


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della Regione Calabria, di intesa con le Regioni interessate.
14. 21. Giudice.

Al comma 2, sostituire le parole: sono attribuite con le seguenti: sono destinate come risorse aggiuntive e attribuite.
14. 22. Giudice.

Al comma 2, sostituire le parole da: in apposito capitolo di spesa fino alla fine del comma, con le seguenti: nel capitolo di spesa relativo alla realizzazione delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001.
14. 5. Gibelli, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 2, sostituire le parole: in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria» con le seguenti: in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare denominati «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria» e «Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria» ai quali viene assegnata rispettivamente una quota pari al 70 per cento e al 30 per cento dell'importo complessivo.
14. 25. Bonelli, Camillo Piazza, Zanella.

Al comma 2, sostituire le parole da: Ministero delle infrastrutture fino alla fine, con le seguenti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo», il cui utilizzo è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
14. 7. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 2, sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture con le seguenti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
14. 6. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

All'articolo 14, comma 2, le parole: e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino al termine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per l'utilizzazione dai una quota pari al 10 per cento per la tutela dell'ambiente e la difesa del suolo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e di intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
14. 29. Il Governo.

Al comma 2, sostituire le parole da: interventi per la realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: per interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria nella misura, rispettivamente, del 70 per cento e del 30 per cento delle risorse disponibili, il cui utilizzo è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
14. 2. Crisafulli.

Al comma 2, sopprimere le parole da: il cui utilizzo è stabilito sino alla fine del comma.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«
2-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate in misura non inferiore al


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70 per cento alla Regione Sicilia e per la restante parte alle regione Calabria. Le modalità di utilizzo delle suddette risorse sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le regioni Sicilia e Calabria».
14. 23. Fallica.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le risorse di cui al comma 2, per un importo pari a 300 milioni di euro, sono assegnate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni Sicilia e Calabria e i comuni interessati, alla realizzazione di interventi infrastrutturali nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni. Con il decreto di cui al precedente periodo si provvede all'assegnazione delle risorse ai suddetti comuni in ragione della popolazione, dei fabbisogno infrastrutturale e delle oggettive situazioni di inquinamento e degrado ambientale.
14. 9. D'Alia, Tassone, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le risorse di cui al comma 2, per un importo pari a 60 milioni di euro, sono assegnate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione Siciliana, al proseguimento della realizzazione di ulteriori approdi di emergenza, nel tratto costiero a sud della città di Messina, presso lo svincolo autostradale Messina-Tremestieri, individuato dall'Ordinanza n. 3169 del 21 dicembre 2001 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile, al fine di trasferirvi gli approdi per tutti i mezzi in transito da e per il continente.
14. 3. Fundarò, Piazza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le risorse di cui al comma 2, per un importo pari a 50 milioni di euro, sono assegnate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Regione siciliana, al completamento degli approdi di emergenza in prossimità dello svincolo autostradale situato presso il villaggio Tremestieri della città di Messina di cui all'Ordinanza n. 3169 del 21 dicembre 2001 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile.
14. 11. D'Alia, Tassone, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Per gli interventi connessi al programma Genova esposizione internazionale «Colombo 92», di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 29 marzo 2006, è destinato un contributo di 97.000.000 di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 18 marzo 1991 n. 99, che per l'importo di 97.000.000 di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato al fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione dal Ministero delle Infrastrutture.
2. Il contributo di cui al comma 1 finanzia integralmente le opere già individuate agli articoli 1, 2 e 3 dell'Accordo


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di Programma, sottoscritto il 29 marzo 2006, con la sola eccezione dell'opera denominata «rifacimento della copertura del torrente Bisagno nel tratto tra la stazione Brignole e la zona della Questura, II lotto» alla cui realizzazione viene destinata una somma pari a 33 milioni di euro, a riduzione dell'importo previsto di 50 milioni di euro.
3. Il Ministero dell'Economia e Finanza è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 01. Ventura, Zunino.

ART. 15.

Sopprimerlo.
* 15. 31. Carlucci.

Sopprimerlo.
* 15. 28. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimerlo
* 15. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
* 15. 2. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimerlo
* 15. 10. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 1.
** 15. 29. Bono, Filipponi Tatarella, Frasinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 1.
** 15. 5. Goisis, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 1.
** 15. 11. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

All'articolo 15 sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 54. - 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali ed in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il Collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.
15. 33. Il Governo.

Sostituire il comma 1, dal seguente:
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la lettera d) è soppressa.
15. 6. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Goisis.


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Al comma 1, alinea 54, sostituire le parole: Il ministero, fino alle parole: segreteria generale, con le seguenti: Art. 54. - 1. Il ministero si articola in non più di quattordici uffici dirigenziali generali presso il gabinetto del Ministro, ed in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale.
15. 32. Andrea Ricci, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire le parole: coordinati da un segretario generale, con le parole: e da tre dipartimenti, con funzioni di indirizzo e coordinamento.
* 15. 22. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, sostituire le parole: coordinati da un segretario generale con le parole: e da tre dipartimenti, con funzioni di indirizzo e coordinamento.
15. 18. Aprea, Caragnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 1, sostituire le parole: coordinati da un segretario generale, con le parole: e da tre dipartimenti, con funzioni di indirizzo e coordinamento.
* 15. 4. Goisis, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 2.
** 15. 23. Bono, Filipponio Tatarella, Frasinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 2.
** 15. 17. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 2.
** 15. 7. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Goisis.

Sopprimere il comma 3.
*** 15. 8. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Goisis.

Sopprimere il comma 3.
*** 15. 24. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani

Sopprimere il comma 3.
*** 15. 20. Aprea, Caragnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 3.
*** 15. 16. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
**** 15. 25. Bono, Filipponio Tatarelli, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
**** 15. 12. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
**** 15. 19. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
***** 15. 26. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.


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Al comma 3, sopprimere la lettera c).
****** 15. 27. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
****** 15. 15. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 4.
******* 15. 9. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Goisis.

Sopprimere il comma 4.
******* 15. 21. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 4.
15. 13. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 4, sostituire le parole presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. con le parole presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
******** 15. 30. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma4, sostituire le parole presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le parole presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
******** 15. 3. Goisis, Garavaglia.

Al comma 4, sostituire le parole presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le parole presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
******** 15. 14. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

All'articolo 15, sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 19-bis, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che e' conseguentemente soppressa.
b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive.
c) al comma 19-quater, dopo il secondo periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006 con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del


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comma 1 del presente articolo, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
15. 34. Il Governo.

ART. 16.

Sopprimerlo.
* 16. 10. Carlucci.

Sopprimerlo.
* 16. 11. Villetti, Turci.

Sopprimerlo.
* 16. 12. Gianfranco Conte.

Sopprimerlo.
* 16. 6. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimerlo.
* 16. 4. Ventura, Tolotti, Nannicini.

Sopprimerlo.
* 16. 1. Zorzato, Alfano Gioacchino, Alfano Angelino, Armosino, Berruti, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
* 16. 2. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: per il cinquanta per cento, fino alla fine del comma.
* 16. 5. Ventura, Tolotti, Nannicini.

Al comma 1 sostituire le parole: quaranta unità, con le parole: quarantaquattro unità. Conseguentemente, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: »per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo d'imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
* 16. 3. Goisis, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1 Sostituire le parole: quaranta unità, con le parole: quarantaquattro unità. Conseguentemente, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, commma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento», con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento», con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo d'imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
* 16. 9. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sostituire le parole: quaranta unità, con le parole: quarantaquattro unità.
* 16. 8. Aprea, Garagnani, Adornato,Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.


Pag. 160

Al comma 1, le parole da: per esami, fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: per titoli ed esami.
16. 13. Il Governo.

Dopo 11 comma i aggiungere il seguente:
1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti per le finalità di cui ai comma 1, non possano superare il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell' 8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
* 16. 7. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis (Inquadramento in ruolo del personale assunto a tempo determinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali)
1. Al fine di fronteggiare le esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, biblioteche, gallerie d'arte, aree archeologiche, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e la progressiva immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto i sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, come 4 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Le procedure concorsuali, di cui ai comma 1, previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2-bis avviene sulla base delle disponibilità delle piante organiche e anche in soprannumero.
* 16. 01. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:
Art. 16-bis (Progressiva immissione in ruolo, nel triennio 2006-2008, del personale assunto a tempo determinato dal ministero dei beni e delle attività culturali).
1. Al fine di non disperdere le competenze e le professionalità del personale precario assunto a tempo determinato, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi, nel corso del triennio 2006-2008, del personale già assunto a tempo determinato, procedendo progressivamente alla sua immissione nei ruoli degli organici, attraverso procedure concorsuali selettive.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di biiancio.
* 16. 02. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

ART. 17.

Sopprimerlo.
17. 1. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.


Pag. 161

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il vincolo di destinazione previsto dai comma 2 dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 7 del 2005 è ulteriormente incrementato del 2 per cento.
17. 9. Carlucci.

Sopprimere il comma 2.
* 17. 6. Aprea, Caragnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 2.
* 17. 7. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Rositani.

Al comma 2, premettere il seguente periodo:
Con direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali sono individuati le priorità ed i criteri di riparto tra le diverse tipologie di intervento.
17. 8. Carlucci.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 si individuano interventi per l'aggregazione in un unico polo museale dei musei naturalistici e scientifici dell'università degli studi di Padova, mediante aggregazione in unico polo museale, in funzione della loro tutela e fruizione del patrimonio storico e scientifico.
2-ter. A valere sulle disponibilità di cui al comma i, è trasferito all'Università degli Studi di Padova un contributo di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2007.
17. 2. Garavaglia, Filippi, Fugatti

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis.
Per le finalità di cui al comma 1, si individuano interventi di restauro e di risanamento conservativo dei principali monumenti medievali, nonché la realizzazione di interventi atti ad assicurare la manutenzione, l'integrità e la possibilità di fruizione pubblica dei beni di interesse storico, artistico ed ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato della Via Francigena, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, enti morali, privati cittadini; l'attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali dell'antico tracciato della Via Francigena; la realizzazione di interventi per la creazione di strutture turistiche lungo il predetto itinerario, con priorità per gli interventi di recupero dell'edificio esistenti di interesse storico-architettonico.
2-ter. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1, 50 milioni di euro a decorrere dal 2007 sono destinati alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.
2-quater. La ripartizione é effettuata in ragione dei programmi di recupero e di rilancio presentate da ciascuna regione attraversata dalla Via Francigona.
17. 4. Garavaglia, Filippi, Fugatti

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis.
Per le finalità di cui al comma i si individuano iniziative volte alla conservazione, al recupero, e alla rivitalizzazione dei comuni, delle frazioni, dei nuclei storici e dei complessi edilizi il cui tessuto urbanistico di interesse storico-artistico conserva inalterate le sue caratteristiche originarie.
2-ter. Il Ministro per i beni culturali e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture individua le risorse a valere sulle disponibilità di cui al comma 1.
17. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti


Pag. 162

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis.
Per le finalità di cui al comma 1 sono individuati come beni culturali, meritevoli di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 23 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni le botteghe e i locali storici, ossia di esercizi commerciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale.
2-ter. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1, 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 sono destinati ad interventi di tutela e di recupero dei beni di cui al comma 2-bis.
17. 5. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

ART. 18.

Sopprimerlo.
* 18. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berutti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Corsetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
* 18. 2. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimerlo.
* 18. 3. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
** 18. 4. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
** 18. 12. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 1.
* 18. 11. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 1.
* 18. 8. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 1.
* 18. 7. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere i commi 2 e 3.
** 18. 13. Belisario.

Sopprimere i commi 2 e 3.
** 18. 15. Raiti, Belisario.

Sopprimere i commi 2 e 3.
** 18. 14. Carlucci.

Sopprimere il comma 2.
* 18. 10. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimere il comma 2.
* 18. 5. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 3.
** 18. 6. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimere il comma 4.
** 18. 9. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.


Pag. 163

Sopprimere il comma 1.
18. 16. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee).

1. Per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del complesso sede del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee di Roma di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999,n. 237 è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» per l'anno 2006 allo scopo utilizzando l'accantonamento per il Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 01. Il Governo.

ART. 19.

Sopprimerlo.
* 19. 2. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
* 19. 4. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. Ai Presidenti, al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1, del successivo articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, le con la procedura indicata nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001».
19. 3. Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2006, il Parco nazionale dello Stelvio è autorizzato, con risorse proprie, a corrispondere le competenze dovute per i rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 16 sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: 700.000 mila euro.
19. 6. Uggè, Di Centa, Zanetta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2006, il Parco nazionale dello Stelvio è autorizzato, con risorse proprie, a corrispondere le competenze dovute per i rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
19. 9. Uggè, Di Centa, Zanetta.


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Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli Enti relativi ai parchi di cui al comma 1, articolo 35, della legge 6 dicembre 1991, n. 394».
19. 7. Bonelli, Piazza, Zanella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, il secondo comma è abrogato.
19. 8. Chianale, Gentili.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Conseguentemente, all'articolo 47, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68».
19. 5. Chianale, Fasciani, Crisci.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rafforzamento della sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale).

1. Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1o gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 19. 01. Cesini, Zucchi, Servodio, Lion, Lombardi, Maderloni, Franci, Fundarò, Violante, Sperandio, Adenti, Florio.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rafforzamento della sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale).

1. Al fine di potenziare l'attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 194, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1o gennaio 2007, in deroga all'articolo 1,


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comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 5,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 19. 02. Buonfiglio.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure a sostegno degli Enti Parco nazionali e dell'ICRAM).

1. Al fine di incentivare il rilancio economico degli Enti Parco e dell'ICRAM, nonché favorire iniziative di autofinanziamento, l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è così modificato:
a) al comma 18, secondo capoverso dopo le parole: «enti del Servizio sanitario nazionale», sono aggiunte le parole: «gli Enti Parco nazionali, l'Istituto centrale di ricerca applicata al mare (ICRAM);
b) al comma 19, dopo il terzo capoverso, sono aggiunte le parole: «Le risorse finanziarie già esistenti nel bilancio degli Enti Parco nazionali destinate agli investimenti e progetti comunitari già approvati, i residui passivi nonché le risorse destinate agli investimenti e progetti comunitari già approvati, i residui passivi nonché le risorse derivanti da privati e da auto finanziamento, sono escluse dai predetti limiti di spesa».
19. 03. Bonelli, Piazza, Zanella.

ART. 20.

Sopprimerlo.
* 20. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berutti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Gianfranco Conte, Corsetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
* 20. 2. Fava, Alasia, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.
* 20. 3. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimerlo.
* 20. 4. Pepe, Germontani, Salerno.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire le parole:
dei controlli ambientali con le seguenti: del sistema organizzativo e funzionale, previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che deve svolgere le attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale nelle materie di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, «Legge quadro per la difesa del suolo», alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette», Legge 21 gennaio 1994, n. 61 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente» e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» con la costante produzione dei dati sullo stato dell'ambiente a livello nazionale e delle norme tecniche per la loro razionale raccolta e divulgazione;


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b) alla lettera b), sostituire le parole: Conferenza delle regioni e delle province autonome, con le seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autotonome di Trento e di Bolzano.
* 20. 7. Paolo Cacciari, Perugia, Acerbo, Francescato.

Al comma 1, lettera b) primo capoverso, dopo le parole: persone aventi comprovata esperienza e professionalità aggiungere le seguenti: nelle materie afferenti i compiti istituzionali dell'APAT.

Conseguentemente alla lettera c) dopo le seguenti parole: persone di comprovata competenza ed esperienza professionale aggiungere le seguenti: nelle materie afferenti i compiti istituzionali dell'APAT.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
«Art. 47-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n.311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento";
2) alla lettera b) sostituire le parole: "per la quota del 30 per cento" con le seguenti: "per la quota del 60 per cento".

La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006».
20. 6. Tortoli, Armosino.

Al comma 1, lettera b), primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
20. 8. Chianale, Gentili.

Al comma 1, lettera d), dopo il primo periodo inserire il seguente: Il Governo trasmette alle Camere lo schema di regolamento, recante il nuovo statuto dell'APAT, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema di regolamento, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi di cui alla presente legge. Il governo, tenuto conto dei pareri espressi ai sensi della presente disposizione, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il nuovo schema di regolamento per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale temine, il regolamento può essere comunque emanato.
20. 9. Chianale, Gentili.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nonché della valorizzazione delle esigenze di tutela ambientale anche tramite gli acquisti della pubblica amministrazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, il «Patto d'azione nazionale sugli acquisti verdi» da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per iniziative di sostegno e di attuazione del «Piano d'azione nazionale sugli acuisti verdi» è stanziata la somma di 900.000 euro per l'anno 2007.

Conseguentemente dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente: All'onere si provvede mediante derivante dall'articolo 20-bis corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale


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2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
20. 01. Bonelli, Piazza, Zanella.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga termini per i versamenti tributari e contributivi per le popolazioni colpite da calamità naturali della provincia di Catania).

1. Alle popolazioni del territorio della provincia di Catania, interessate dalla proroga dello stato di emergenza, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2005, si applicano le norme di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 2002, n. 289; la definizione della posizione dei predetti soggetti deve perfezionarsi entro il 15 giugno 2007.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I termini per gli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2005 riguardante gli eventi sismici del 29 ottobre 2002 sono prorogati al 16 dicembre 2006.
4. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al precedente comma, si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472 ancorché siano notificate le cartelle esattoriali.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.
20. 02. Raiti, Ossorio, Ventura, Crisafulli, Piro, Burtone.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Trasformazione della Sogesid SpA).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a procedere entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della Sogesid S.p.A., al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo, a tale scopo, alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico, che svolgano attività nel medesimo settore della Sogesid SpA.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente comma, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione della Sogesid SpA, sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
20. 03. Bonelli, Piazza, Zanella.

ART. 21.

Sopprimerlo.
* 21. 5. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimerlo.
* 21. 1. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.


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Sopprimere il comma 1.
21. 6. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
21. 7. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
21. 8. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
21. 9. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
21. 10. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimere il comma 2.
21. 12. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimere il comma 3.
21. 13. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
21. 14. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sopprimere il comma 4.
21. 15. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 4, capoverso 1-bis, dopo le parole: maggiormente rappresentative sul piano nazionale aggiungere le seguenti: e le loro articolazioni territoriali.
21. 2. Galletti, Peretti, Ronconi, Zini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 26 della legge 30 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma: «Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte».
21. 3. Garavaglia, Filippi, Rugatti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:
k2-bis.
Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purché rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo;
b) all'articolo 5, dopo le parole: «lavoratori» aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2;
c) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:
9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2006-2007-2008, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2005.
21. 4. Garavaglia, Filippi, Rugatti.


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Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339).

1. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è sostituito dal seguente: «Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che abbiano conseguito l'iscrizione all'albo degli avvocati in data anteriore al 1o dicembre 2003, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, non si applicano le incompatibilità ed i divieti di cui all'articolo 1, qualora mantengano un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
21. 01. Pellegrino, Piazza, Fundarò, Lion.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339).

1. Le parole: «trentasei mesi» di cui al comma 1 e al comma 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339, sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
21. 02. Pellegrino, Piazza, Fundarò, Lion.

ART. 22.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli iscritti agli Ordini professionali dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, esercenti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, sono obbligati a contribuire all'Opera Nazionale per Assistenza degli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI).
1-ter. Tutti gli altri iscritti agli Ordini professionali dei farmacisti medici chirurghi, odontoiatri e veterinari sono contribuenti volontari e possono esercitare, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e relativamente agli anni 2005, 2004, 2005 e 2006 l'opzione per la contribuzione volontaria.
22. 11. Ceccuzzi, Giuditta, Del Mese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
10-bis. All'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, alla fine del comma 2, sono inserite le seguenti parole: «e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, subiscano una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari o superiore al 60 per cento»; all'articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: «purché non superiore all'ottanta per cento» sono inserite le seguenti: «e, per le malattie denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento»; all'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: «di grado non inferiore al 50 per cento» sono inserite le seguenti: «e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento»; all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo


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le parole: «invalidità permanente assoluta» sono inserite le seguenti: «e, per gli infortunati sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di invalidità»; all'articolo 218, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: «invalidità permanente assoluta» sono inserite le seguenti: «e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di invalidità»; alla fine dell'articolo 11, della legge 10 maggio 1982, n. 251, è inserito il seguente comma: «Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al comma 1 spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento»; all'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, alla fine del punto 1), sono inserite le seguenti parole: «e, per gli infortunati sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, menomazione psicofisica di grado superiore al 20 per cento»; all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «con un grado di invalidità superiore al 33 per cento» sono inserite le seguenti: «e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con una menomazione dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento».
22. 1. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le tabelle di cui al precedente comma sono rivalutate annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
5) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
6) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
22. 2. Fugatti, Filipppi, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono aggiunte, infine, le parole: «Tale importo è adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:
3) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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4) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota dei 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dallo gennaio 2006.
22. 3. Fugatti, Filipppi, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 per le gestioni separate dell'Inail industria, artigianato, terziario e altre attività, che hanno registrato nei due anni precedenti un avanzo di esercizio, al netto degli interessi compensativi sulle anticipazioni di fondi della gestione agricoltura, pari o superiore al 30 per cento delle entrate contributive, è disposta la riduzione del tasso dei premi assicurativi in misura pari al 50 per cento del medesimo avanzo di esercizio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti va azioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
22. 4. Fugatti, Filipppi, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 54, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soppresso.
22. 10. Fugatti, Filipppi, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 54, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente: «54. Le Direzioni provinciali dell'Inail sono tenute a trasmettere le denunce di cui all'articolo 53, entro dodici ore dal ricevimento, all'autorità provinciale di pubblica sicurezza».
22. 5. Fugatti, Filipppi, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 settembre 2002, convertito, con modificazioni, in legge 9 ottobre 2002, n. 222, al primo periodo, dopo le parole: «medesima dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «consentendone l'accesso all'INAIL, al fine di garantire un'attività di monitoraggio dei contratti di regolarizzazione».
22. 6. Fugatti, Filipppi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di proseguire nel riordino della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro


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e le malattie professionali avviato con il decreto legislativo n. 38/2000, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione del campo di applicazione soggettivo della tutela rispetto al mondo del lavoro dipendente, in termini che, armonizzandolo con quello dell'assicurazione generale obbligatoria I.V.S., garantiscano l'equilibrio fra la generalizzazione dell'ambito soggettivo ed una più puntuale verifica della rischiosità delle lavorazioni;
b) riconsiderazione del sistema di tutela infortunistica del «volontariato», attualmente obbligatoria, ma con riferimento al mercato assicurativo, per valorizzare, tramite la piena applicazione della tutela sociale, la sostanziale coincidenza in termini di impegno operativo ed esposizione ai rischi con la generalità dei lavoratori assicurati;
c) riesame dell'istituto del regresso che, superando la attuale situazione di incertezza circa i confini di reale operatività, valorizzi i profili prevenzionali, piuttosto che quelli meramente assicurativi e contabili, garantendo alle aziende la pienezza dell'esonero in presenza dei requisiti puntualmente previsti dalla legge;
d) riordino della tutela per i dipendenti dello Stato, attualmente assistiti in regime di Gestione per conto, riconducendoli nell'ordinaria gestione assicurativa al fine di garantire loro pienezza di tutela anche per i profili prevenzionali e di recupero sociale e professionale;
e) sostituzione dei vigenti parametri di valutazione con la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e relative tabelle di valutazione, con conseguente rideterminazione dei gradi di invalidità stabiliti dalle vigenti disposizioni, per tutti gli istituti giuridici riguardanti gli invalidi del lavoro, interni ed esterni al Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) previsione della rivalutazione annuale degli indennizzi danno biologico di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
g) rivisitazione della disciplina di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per garantire l'effettività del principio di continuità della tutela dell'infortunato;
h) rivisitazione dell'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, prevedendo:
1) l'abolizione del riferimento all'invalidità permanente assoluta;
2) la revisione della tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuativa;
3) la modulazione della misura dell'assegno in ragione della gravità della menomazione rispetto alle residue capacità dell'individuo di svolgere la propria personalità;
i) razionalizzazione delle procedure amministrative utilizzando le opportune offerte dalla innovazione tecnologica e dalle sinergie con altri soggetti pubblici nonché individuando nell'ambito del Testo Unico n.N1124/1965 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni aventi funzioni tecnico amministrativa, da trasferire ad un livello regolamentare che valorizzi l'autonomia dell'Istituto assicuratore;
j) semplificazione dei rapporti con i datori di lavoro e con i lavoratori per quanto riguarda la periodicità di pagamento dei premi da rendere omogenea con quella delle altre contribuzioni previdenziali e per quanto riguarda l'anticipazione a cura delle aziende del pagamento delle


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indennità temporanee, previo recupero delle somme anticipate in sede di versamento F24;
k) valorizzazione della integrazione fra i momenti assicurativi e quelli prevenzionali e di reinserimento sociale e professionale attraverso l'aggiornamento a regime delle iniziative già previste dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 38/2000;
l) valorizzazione degli interventi volti a garantire, rispetto ai livelli essenziali di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale, agli infortunati e tecnopatici tutte le cure necessarie ed utili ai sensi del testo unico n. 1124/1965, come richiamato dall'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 38. A tali fini l'INAIL assume la relativa responsabilità gestionale e finanziaria provvedendo con appositi stanziamenti di bilancio, a fronte dei quali si riduce, in corrispondenza, l'obbligo di versamento del contributo al Fondo Sanitario Nazionale e del contributo ex ENAOLI;
m) previsione, in analogia ai principi ispiratori delle disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi di cui al testo unico n. 1124/1965, una rendita di passaggio per i lavoratori affetti da malattie professionali di origine allergica, allo scopo do incoraggiare l'abbandono profilattico della lavorazione morbigena e di favorire la rioccupazione in altra attività lavorativa compatibile con lo stato di malattia accertato.
22. 01. Fugatti, Filipppi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) modificare l'attuale sistema di pagamento dei premi assicurativi, rendendo possibile, a richiesta dell'azienda, il pagamento mensile dei premi;
b) modificare le modalità di pagamento dell'indennità temporanea, prevedendo per i datori di lavoro che anticipano l'indennità di malattia secondo la vigente normativa anche la possibilità di anticipare al lavoratore infortunato o tecnopatico l'ammontare dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea, da portare poi a conguaglio con il versamento dei premi assicurativi;
c) attribuire ad una Commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la competenza a decidere le controversie in ordine all'applicazione delle tariffe dei premi che insorgono tra i datori di lavoro e l'INAIL;
d) migliorare l'efficacia del recupero coattivo dei crediti per premi INAIL, stabilendo che siano assistiti da privilegio in caso di esecuzione su beni immobiliari, analogamente a quanto già previsto per i crediti contributivi INPS;
e) istituzionalizzare interventi di sostegno in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed ai settori agricolo e artigianale, da finanziarsi con parte delle entrate contributive e con l'utilizzazione del contributo dovuto annualmente dall'INAIL per l'attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni;
f) rivedere l'ambito di operatività dell'istituto del regresso, garantendo alle aziende la pienezza dell'esonero in presenza di criteri certi previsti dalla legge.
22. 02. Fugatti, Filipppi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Interventi di sostegno in materia di sicurezza e salute sul lavoro).

1. A decorrere dall'esercizio finanziaria 2007, l'INAIL destina congrue risorse economiche,


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entro la misura massima del 1,5 per cento delle entrate contributive, ad interventi di sostegno in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed ai settori agricolo ed artigianale.
2. Al finanziamento di tali interventi nonché di ulteriori misure di riduzione per prevenzione dei tassi medi, integrative di quelle di cui all'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000, è destinato, con la stessa decorrenza, il contributo dovuto annualmente dall'INAIL per attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di cui all'articolo3, terzo commina, del decreto legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
3. Con norme regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione, l'INAIL individua l'ammontare annuo degli stanziamenti, le tipologie di interventi, i relativi criteri e modalità e gli ambiti lavorativi interessati.
4. Le norme regolamentari di cui al comma 3 del presente articolo sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».
22. 03. Fugatti, Filipppi, Garavaglia.

ART. 23.

Sopprimerlo.
* 23. 1. Zorzato, Goacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
* 23. 11. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Tributi e contributi o premi di previdenza e assistenza sociale).

1. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento dei tributi e di ogni contributo o premio di previdenza e/o assistenza sociale sospesi, si provvede mediante il versamento in 20 rate trimestrali posticipate di cui la prima scadente il 31 marzo 2007 maggiorate del solo interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
2. A mente del comma 1 dell'articolo 23, i tributi e i contributi o premi di previdenza e/o assistenza sociale pagabili in forma dilazionata sono quelli sospesi del periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto-legge n. 202 del 1o ottobre 2005 alla data del 31 ottobre 2006. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto


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1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sugli alcoli e sui prodotti alcolici di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
23. 10. Martinello, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi, Delfino, Ruvolo.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 23. - (Contributi previdenziali per il settore agricolo). - 1. Per le imprese in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale dovuto per il periodo 1o gennaio-31 ottobre 2006, si provvede mediante il versamento di diciotto rate bimestrali anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse del 2,5 per cento.
2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è ridotta di 18,02 milioni di euro».
23. 23. Brandolini, Zucchi, Cesini, Franci, Fiorio, Fogliardi, Servodio, Maderlone, Froner, Baratella, Crisci, Pertoldi.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 23. - (Contributi previdenziali per il settore agricolo). - 1. Per le imprese in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale dovuto per il periodo 1o gennaio-31 ottobre 2006, si provvede mediante il versamento di dieci rate bimestrali anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse del 2,5 per cento».
23. 24. Brandolini, Zucchi, Cesini, Franci, Fiorio, Fogliardi, Servodio, Froner, Baratella, Crisci, Pertoldi.

Sostituirlo con il seguente:
«Art. 23. - (Contributi previdenziali per il settore agricolo). - 1. Per le imprese in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale dovuto per il periodo 1o gennaio-31 ottobre 2006, si provvede mediante il versamento di quattro rate bimestrali anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.
2. Per gli interventi di garanzia cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 è destinata la somma di 17 milioni di euro per l'anno 2007».
23. 3. Bellotti, Buonfiglio, Catanoso, Cosenza, Patarino.

Al comma 1, sostituire le parole: Per le aziende in crisi di cui con le seguenti: Per le aziende considerate in crisi per effetto delle disposizioni di cui.
23. 12. Fugatti, Filippi, Garavaglia.


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Al comma 1, sostituire le parole: all'onere del pagamento con le seguenti: al pagamento.
23. 14. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma l, sostituire le parole: di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza con le seguenti: dei contributi previdenziali e assistenziali.
23. 15. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma l, sostituire le parole: mediante il versamento con le seguenti: attraverso.
23. 13. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma l, sostituire le parole: si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso legale vigente dell'2,5 per cento con le seguenti: è possibile provvedere attraverso rateizzazione di quanto dovuto in sei rate mensili, senza interessi o altri oneri.

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, sostituire le parole: euro 758.000 per 1'esercizio finanziario 2007, euro 614.000 per l'esercizio finanziario 2008, euro 618.000 per l'esercizio finanziario 2009 con le seguenti: euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.
23. 2. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sostituire le parole: quattro rate mensili anticipate con le seguenti: 100 rate mensili.
23. 21. Leddi Maiola.

Sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: 60 rate mensili, a partire dal 16 novembre 2006.
23. 19. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: 48 rate mensili, a partire dal 16 novembre 2006.
23. 16. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: 36 rate mensili, a partire dal 16 novembre 2006.
23. 17. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: tre rate annuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo, ulteriore rispetto a quello già previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006.
23. 8. Delfino, Ruvolo, Martinello, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sostituire le parole: quattro rate mensili con le seguenti: tre rate annuali.
23. 20. Ventura, Milana.


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Al comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: trentasei.

Conseguentemente, al medesimo articolo aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, è ridotta di 23,2 milioni di euro.
23. 25. Brandolini, Zucchi, Cesini, Franci, Fiorio, Fogliardi, Servodio, Maderloni, Froner, Baratella, Crisci, Pertoldi.

Al comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, sostituire le parole: euro 758.000 per l'esercizio finanziario 2007, euro 614.000 per l'esercizio finanziario 2008, euro 618.000 per l'esercizio finanziario 2009 con le seguenti: euro 650.000 per l'esercizio finanziario 2007, euro 590.000 per l'esercizio finanziario 2008, euro 590.000 per l'esercizio finanziario 2009.
23. 6. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Al comma 1, sostituire la parola: mensili con la seguente: annuali.
23. 4. Crisci.

Al comma 1, sopprimere le parole: anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso legale vigente dell'2,5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 41 sostituire le parole: euro 758.000 per l'esercizio finanziario 2007, euro 614.000 per l'esercizio finanziario 2008, euro 618.000 per l'esercizio finanziario 2009 con le seguenti: euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.
23. 5. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Sostituire le parole: all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento con le seguenti: e a norma dell'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 10 gennaio 2006 n. 2002, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
23. 18. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, sostituire la cifra: 2,5 per cento con la seguente: 1 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, sostituire le parole: euro 758.000 per l'esercizio finanziario 2007, euro 614.000 per l'esercizio finanziario 2008, euro 618.000 per l'esercizio finanziario 2009 con le seguenti: euro 700.000 per l'esercizio finanziario 2007, euro 550.000 per l'esercizio finanziario 2008, euro 550.000 per l'esercizio finanziario 2009.
23. 7. Fugatti, Filippi, Garavaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto dall'articolo 1-quinques, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di 3 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
23. 26. Piazza, Fundarò.


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Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Nuove disposizioni concernenti l'editoria e le comunicazioni).

1. Gli articoli 3, 4, 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono abrogati.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 24, 25, 26, 29 e 30.
23. 01. D'Elpidio, Picano, ....

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

1. La seconda parte dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli accordi sindacali di transizione al nuovo regime stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi possono essere stipulati dalle aziende anche con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello confederale, nazionale e territoriale.
23. 02. Galletti, ..., ..., Zini.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Dopo l'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

Art. 154-bis.
(Fondo Acqua bene comune).

1. Una quota della tariffa di cui all'articolo 154, pari a 0,01 euro per metro cubo di acqua, è destinata ad un apposito fondo, denominato «Fondo Acqua bene comune», gestito dall'Autorità di ambito attraverso la nomina di un comitato etico, al quale vengono attribuite le competenze sulla gestione del fondo.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di interventi per favorire la disponibilità di acqua e una corretta e razionale utilizzazione delle risorse idriche in specifiche aree e dei paesi in via. di sviluppo.
3. Le modalità di accesso ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma l, nonché la composizione e le funzioni del comitato etico di cui al medesimo comma 1 sono stabilite dall'Autorità di ambito con proprio regolamento.
4. Il Ministro degli affari esteri esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta gestione delle risorse del fondo e sull'attività svolta dal comitato etico.
23. 03. Bonelli, Piazza, Zanella.

ART. 24.

Sopprimerlo.
*24. 1. Zorzato, Alfano Gioacchino, Alfano Angelino, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
*24. 2. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Caparini.

Sopprimerlo.
*24. 6. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.


Pag. 179

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Contenimento, riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi).

1. A decorrere dai contributi attinenti l'anno 2007, l'importo massimo erogabile delle provvidenze previste per i giornali quotidiani di cui ai commi 2, 2-bis e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, erogabili ai sensi dei commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,e dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, non pub essere superiore a 150.000 euro per ogni giornalista professionista, pubblicista o praticante che abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa stessa e che sia regolarmente iscritto agli enti previdenziali di appartenenza. Al fine del calcolo del tetto fa fede la media annua dei dipendenti giornalisti professionisti, pubblicisti o praticanti dell'anno di riferimento del contributo risultante dalla certificazione rilasciata agli enti previdenziali di appartenenza.
2. A decorrere dai contributi attinenti l'anno 2008, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, 2 commi e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250 tutte le cooperative editrici debbono conformarsi alle norme delle cooperative di giornalisti previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
3. A decorrere dai contributi attinenti l'anno 2007, le copie vendute con uno sconto superiore al 50 per cento del prezzo di copertina sono escluse dal conteggio delle vendite ai fini della diffusione certificata prevista dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
4. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) snellimento delle procedure, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
24. 7. Ventura, Tolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Contenimento, riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi).

1. A decorrere dai contributi attinenti l'anno 2007, l'importo massimo erogabile delle provvidenze previste per i giornali quotidiani di cui ai commi, 2, 2-bis e 10 dell'articolo della legge 7 agosto del 1990, n. 250 erogabili, ai sensi dei commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, non può essere superiore a 150.000 euro per ogni giornalista professionista, pubblicista o praticante che abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa stessa e che sia regolarmente iscritto agli enti previdenziali di appartenenza. Al fine del calcolo del tetto fa fede la media annua dei dipendenti giornalisti professionisti, pubblicisti o praticanti dell'anno di riferimento del contributo risultante dalla nota integrativa del bilancio del medesimo anno (ovvero dalla certificazione rilasciata agli enti previdenziali di appartenenza.
2. A decorrere dai contributi attinenti l'anno 2008, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, tutte le cooperative editrici debbono conformarsi


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alle norme delle cooperative di giornalisti previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
3. A decorrere dai contributi attinenti l'anno 2007, le copie vendute con uno sconto superiore al 50 per cento del prezzo di copertina sono escluse dal conteggio delle vendite ai fini della diffusione certificata prevista dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250.
4. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) snellimento delle procedure, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
*24. 4. Giulietti, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Blasi, De Simone, Folena, Ghizzoni, Giachetti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Martella, Razzi, Rusconi, Sasso, Schietroma, Siriana, Tessitore, Tocci, Tranfaglia, Villari, Volpini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Contenimento, riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi).

1. A decorrere dai contributi attinenti l'anno 2007, l'importo massimo erogabile delle provvidenze previste per i giornali quotidiani di cui ai commi 2, 2-bis e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 erogabili ai sensi dei commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, non può essere superiore a 150.000 euro per ogni giornalista professionista, pubblicista o praticante che abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa stessa e che sia regolarmente iscritto agli enti previdenziali di appartenenza. Alla fine del calcolo del tetto fa fede la media annua dei dipendenti giornalisti professionisti, pubblicisti o praticanti dell'anno di riferimento dei contributo risultante dalla nota integrativa del bilancio del medesimo anno (ovvero dalla certificazione rilasciata agli enti previdenziali di appartenenza).
2. A decorrere dai contributi attinenti l'anno 2008, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, 2 commi e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250 tutte le cooperative editrici debbono conformarsi alle norme delle cooperative di giornalisti previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
3. A decorrere dai contributi attinenti l'anno 2007, le copie vendute con uno sconto superiore al 50 per cento del prezzo di copertina sono escluse dal conteggio delle vendite ai fini della diffusione certificata prevista dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
4. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) snellimento delle procedure, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte dei Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;


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b) coordinamento formale dei testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
*24. 17. Napoletano, Sgobio, Vacca, Diliberto, Bellillo, Cesini, Crancrini, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi).

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
c) in particolare, previsione che:
1) i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, siano erogati nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine presenti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'anno di presentazione delle domande, applicando in caso di insufficienza di risorse il criterio del riparto percentuale dei contributi. Resti ferma la possibilità di erogare le differenze in presenza di eventuali nuove risorse finanziarie anche attraverso formule rateizzate, determinate con apposito decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri;
2) i contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, siano corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuino a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione dei prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:
1) occupazione dei giornalisti;
2) tutela del prodotto editoriale primario;
3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;


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2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.
24. 15. Giudice, Verro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi).

1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino e alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) snellimento delle procedure, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
b) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
24. 3. Sasso, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Blasi, De Simone, Folena, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Martella, Razzi, Rusconi, Sasso, Schietroma, Siriana, Tessitore, Tocci, Tranfaglia, Villari, Volpini.

Al comma 1, dopo le parole: n. 400 aggiuugere le seguenti: Sentite le commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun comparto editoriale.
*24. 9. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: n. 400 aggiuugere le seguenti: Sentite le commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun comparto editoriale.
*24. 11. Maurizio Turco.

Al comma 1, dopo le parole: n. 400 aggiuugere le seguenti: Sentite le commissioni parlamentari competenti e le associazioni maggiormente rappresentative di ciascun comparto editoriale.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;
2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento.

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
24. 13. Armosino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
24. 5. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.233, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, ed.
24. 8. Perina, Alberto Giorgetti.


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Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole: dei giornalisti.
*24. 16. Fluvi, Ventura, Tolotti, Nannicini.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole: dei giornalisti.
*24. 18. Ricci, Iacomino.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis
. razionalizzazione e riordino delle provvidenze ed agevolazioni alle emittenti radiofoniche di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, e alle emittenti televisive locali di cui all'articolo 23 comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, alle emittenti televisive tematiche a diffusione satellitare di cui all'articolo 7 comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevedendo un regime speciale per i soggetti che effettuino oltre il 50 per cento di programmi informativi nella fascia oraria quotidiana compresa tra le ore 6,00 e le ore 21,00; e per gli altri soggetti a carattere informativo una diretta correlazione tra i canoni di agenzia ammessi a rimborso, la percentuale di programmi informativi, la tipologia dell'emittente e la consistenza delle strutture redazionali. Analogamente si provvede alla revisione delle procedure di rimborso dei costi dei servizi di telecomunicazione e dei consumi elettrici per i quali si prevede la riduzione diretta in fattura da parte degli enti eroganti.
*24. 10. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis
. razionalizzazione e riordino delle provvidenze ed agevolazioni alle emittenti radiofoniche di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, e alle emittenti televisive locali di cui all'articolo 23 comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, alle emittenti televisive tematiche a diffusione satellitare di cui all'articolo 7 comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevedendo un regime speciale per i soggetti che effettuino oltre il 50 per cento di programmi informativi nella fascia oraria quotidiana compresa tra le ore 6,00 e le ore 21,00; e per gli altri soggetti a carattere informativo una diretta correlazione tra i canoni di agenzia ammessi a rimborso, la percentuale di programmi informativi, la tipologia dell'emittente e la consistenza delle strutture redazionali. Analogamente si provvede alla revisione delle procedure di rimborso dei costi dei servizi di telecomunicazione e dei consumi elettrici per i quali si prevede la riduzione diretta in fattura da parte degli enti eroganti.
*24. 12. Maurizio Turco.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis
. razionalizzazione e riordino delle provvidenze ed agevolazioni alle emittenti radiofoniche di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, e alle emittenti televisive locali di cui all'articolo 23 comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, alle emittenti televisive tematiche a diffusione satellitare di cui all'articolo 7 comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevedendo un regime speciale per i soggetti che effettuino oltre il 50 per cento di programmi informativi nella fascia oraria quotidiana compresa tra le ore 6,00 e le ore 21,00; e per gli altri soggetti a carattere informativo una diretta correlazione tra i canoni di agenzia ammessi a rimborso, la percentuale di programmi informativi, la tipologia dell'emittente e la consistenza delle strutture redazionali. Analogamente si provvede alla revisione delle procedure di rimborso dei costi dei servizi di telecomunicazione e dei consumi elettrici per i quali si prevede la riduzione diretta in fattura da parte degli enti eroganti.


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Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;
2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento.

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
24. 14. Armosino.

ART. 25.

Sopprimerlo.
25. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Corsetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 1, sostituire le parole ove ricorra tale fattispecie con le seguenti:
ovvero che la testata fruisce dei contributi statali indiretti per le agevolazioni postali di cui all'articolo i del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, ove ne ricorra la fattispecie.
25. 2. Rusconi, Benzoni, Colasio, Costantini, De Biasi, De Simone, Folena, Ghizzoni, Giochetti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Martella, Razzi, Sasso, Schietroma, Siriana, Tessitore, Tocci, Tranfaglia, Villari, Volpini.

ART. 26.

Sopprimerlo.
26. 18. Bonelli, Piazza, Zanella.

Sopprimerlo.
* 26. 1. Zorzato, Alfano Gioacchino, Alfano Angelino, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimere il comma 1.
** 26. 19. Tolotti, Ventura.

Sopprimere il comma 1.
** 26. 17. Perina, Bono.

Sopprimere il comma 1.
** 26. 13. Turco.

Sopprimere il comma 1.
** 26. 3. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 1.
** 26. 5. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Caparini.

Sopprimere il comma 1.
** 26. 10. Perina, Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;
2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento.


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2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2006.
26. 15. Armosino.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcolici etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
26. 20. Napoletano, Sgobio, Vacca, Diliberto, Bellillo, Cesini, Crancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.

Sopprimere il comma 1.
26. 22. Andrea Ricci, Iacomino.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

A decorrere dal 1 gennaio 2007 la tassa sui superalcolici di cui alla Tabella I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aumentata del 10 per cento.
26. 4. De Biasi, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Simone, Folena, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Letteri, Li Causi, Martella, Razzi, Rusconi, Sasso, Shietroma, Sircana, Tessitore, Tocci, Tranfaglia, Villari, Volpini.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Tassa sui superalcolici).

1. La tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
26. 9. Ventura, Tolotti.

Sopprimere il comma 1.
26. 25. Il Governo.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della Legge 4 agosto 2006, n. 248 sono soppresse le parole: e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
26. 21. Napoletano, Sgobio, Vacca, Diliberto, Bellillo, Cesini, Crancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Venier.


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Sostituire comma 1 con il seguente:
I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004 n. 112, sono erogati a copertura del fabbisogno di spesa. Nel caso di insufficienza di risorse, le differenze verranno erogate attraverso formule rateizzate determinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
26. 2. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Caparini.

Sopprimere il comma 1 con il seguente:
1. Al comma 1 dell'articolo 20 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Il comma 2 dell'articolo 20 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Tassa sui superalcolici).

1. La tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
26. 8. Ventura, Tolotti.

Al comma 1, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti parole: I contributi sono erogati esclusivamente alle testate giornalistiche dei partiti o movimenti politici che abbiano eletto alla Camera dei deputati almeno 10 deputati, oppure che abbiano eletto al Senato della repubblica almeno 5 senatori, o ancora, in alternativa, almeno 3 rappresentanti al Parlamento Europeo.
26. 24. Raiti, Ossorio.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole:
Per le emittenti radiofoniche e televisive la presente norma si applicherà fino all'emanazione del regolamento di cui al precedente articolo 24 comma 1.
* 26. 12. Turco.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole:
Per le emittenti radiofoniche e televisive la presente norma si applicherà fino all'emanazione del regolamento di cui al precedente articolo 24 comma 1.
* 26. 11. Alberto Giorgetti.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole:
Per le emittenti radiofoniche e televisive la presente norma si applicherà fino all'emanazione del regolamento di cui al precedente articolo 24 comma 1.

Conseguentemente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le
seguenti variazioni:

1) alla lettera a) sostituire le parole: per la quota del 20 per cento con le seguenti: per la quota del 40 per cento;
2) alla lettera b) sostituire le parole: per la quota del 30 per cento con le seguenti: per la quota del 60 per cento.

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2006.
26. 16. Armosino.


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Sopprimere il comma 2.
26. 6. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole da: che abbiano a Parlamento europeo con le parole: che abbiano eletto alla Camera dei deputati almeno 10 deputati, oppure che abbiano eletto al Senato della repubblica almeno 5 senatori, o ancora, in alternativa, almeno 3 rappresentanti al Parlamento Europeo.
26. 23. Raiti, Ossorio.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le parole: 31 dicembre 2006.
26. 7. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Caparini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
3. All'articolo 2 comma 1 del DL, 24 dicembre 2003, n. 353, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i quotidiani e i periodici che abbiano un fatturato derivante da inserzioni pubblicitarie superiori al 30 per cento su base annua.
26. 14. Sposetti, Fabris.

ART. 27.

Sopprimerlo.
* 27. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Caparini.

Sopprimerlo.
* 27. 4. Galletti ,Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimerlo.
* 27. 1. Zorzato, Alfano Gioacchino, Alfano Angelino, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Corsetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Al comma 1 dopo le parole: contributi statali diretti, aggiungere le seguenti: e/o indiretti.
* 27. 2. Folena, Benzoni, Chiaromonte, Colasio, Costantini, De Blasi, De Simone, Ghizzoni, Giachetti, Giulietti, Guadagno, Latteri, Li Causi, Martella, Razzi, Rusconi, Sasso, Schietroma, Siriana, Tessitore, Tocci, Tranfaglia, Villari, Volpini.

Al comma 1, dopo le parole: diretti, sono aggiunte le seguenti: di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
* 27. 10. Nannicini, Fluvi, Ventura, Tolotti.

Al comma 1, dopo le parole: diretti, aggiungere le seguenti: di cui alla legge 7 agosto 1990, n.250.
* 27. 11. Andrea Ricci.

Al comma 1, dopo le parole: di pubblico interesse, aggiungere le seguenti: e comunque mai a contenuto ideologico e/o politico.
* 27. 8. DI Virgilio.

Al comma 1, aggiungere infine, le parole: nonché le Commissioni di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1987, n. 410 e 4 del decreto del Presidente della repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

Conseguentemente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;


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2) alla lettera b) sostituire le parole: «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
* 27. 9. Armosino.

Al comma 1, aggiungere infine le parole: nonché le Commissione di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1987, n. 410 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.
* 27. 5. Alberto Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: nonché le Commissioni di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministro del 15 settembre 1987, n. 410 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.
* 27. 7. Maurizio Turco.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I messaggi i cui al comma 1, nonché i messaggi trasmessi ai sensi dell'articolo 3 della legge n.150 dei 20000, sono destinati, in una misura non inferiore al 25 per cento del totale del tempo di trasmissione effettivamente impiegato, ad assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulle modalità di funzionamento del riparto della quota pari all'otto per mille dell'imposta annuale sul reddito delle persone fisiche destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato e della Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, nonché delle altre confessioni religiose.
* 27. 6. Maurizio Turco.

ART. 28.

Sopprimerlo.
*28. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, ...... Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
*28. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Caparini.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
28. 12. Armosino.

Sopprimere il comma 1.
*28. 11. Turco.

Sopprimere il comma 1.
*28. 2. Alberto Giorgetti.

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 70 per cento.
28. 19. Fluvi, Nannicini, Tolotti, Ventura.


Pag. 189

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
28. 13. Armosino.

Sopprimere il comma 2.
*28. 4. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 2.
*28. 10. Turco.

Sopprimere il comma 2.
*28. 5. Alberto Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: del 60 con le seguenti: del 70.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
28. 14. Armosino.

Al comma 2, sostituire le parole: del 60 con le seguenti: del 70.
*28. 6. Alberto Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: del 60 con le seguenti: del 70.
*28. 9. Turco.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416 è sostituito dal seguente:
Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di 10 giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno 5 giorni alla settimana.
**28. 17. Fluvi, Nannicini, Tolotti, Ventura.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416 è sostituito dal seguente:
Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del


Pag. 190

contratto nazionale di lavoro più di 10 giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno 5 giorni alla settimana.
**28. 20. Ricci, Iacomino.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti variazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole «per la quota del 20 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole «per la quota del 30 per cento» con le seguenti: «per la quota del 60 per cento».

2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
28. 15. Armosino.

Sopprimere il comma 3.
*28. 8. Turco.

Sopprimere il comma 3.
*28. 7. Alberto Giorgetti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva e i canali telematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, forniti da società autorizzate allo svolgimento dei predetti servizi, per un solo abbonamento e limitatamente al costo del segmento di contribuzione.
28. 16. Giudice, Verro.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Alla Tabella A, Parte II, n. 18, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72, sostituire le parole «dispacci delle agenzie di stampa» con le seguenti: «servizi di informazione e diffusione dei dispacci delle agenzie di stampa».
28. 18. Tolotti, Nannicini, Fluvi.

ART. 29.

Sopprimerlo.
29. 1. Zorzato, Alfano Gioacchino, Alfano Angelino, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimere il comma 3.
29. 4. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Caparini.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 mila con le seguenti: 20 mila.
29. 6. Raiti, Ossorio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Il comma 187 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito con il seguente:
«187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre


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1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1o gennaio 2002, le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione».
*29. 2. D'Elpidio, Giuditta, Del Mese, Affronti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Il comma 187 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è sostituito con il seguente:
«187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1o gennaio 2002, le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione».
*29. 3. Narducci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;
b) al comma 2, le parole: «dei costi come determinati dal medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 11, comma 2, ultimo capoverso, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».
29. 5. Poletti, Bonelli, Piazza, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250 dopo le parole: «previsto dal comma 11» sono aggiunte le seguenti: «qualora il numero dei dipendenti a tempo indeterminato della società editrice sia inferiore a 9».
29. 7. Andrea Ricci, Iacomino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 3, comma 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 dopo le parole: «del comma 10» sono aggiunte le seguenti: «solo nel caso in cui il numero di dipendenti a tempo indeterminato della società editrice sia superiore a 25».
29. 8. Andrea Ricci, Iacomino.

ART. 30.

Sopprimerlo.
30. 2. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni,


Pag. 192

Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimere i commi 1 e 3.
30. 6. Raiti, Ossorio.

Sopprimere il comma 2.
30. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Caparini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole da: «l'entità della contribuzione» fino a: «legge 14 novembre 1995, n. 481», sono sostituite dalla seguenti: «l'entità della contribuzione di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni destinatari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciate dall'Autorità o da altra amministrazione competente in base alla vigente normativa».
30. 1. Fundarò, Piazza, Pellegrino, Lion.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Ai fini della composizione della base sociale delle cooperative editrici, i grafici editoriali sono equiparati ai poligrafici.»
*30. 4. Nannicini, Fluvi, Ventura.

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Ai fini della composizione della base sociale delle cooperative editrici, i grafici editoriali sono equiparati ai poligrafici,»
*30. 7. Ricci.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al comma 66 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole da: «l'entità della contribuzione» a «legge 14 novembre 1995, n. 481» sono sostituite dalle seguenti: «l'entità della contribuzione di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni destinatari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciate dall'Autorità o da altra amministrazione competente in base alla vigente normativa».
**30. 5. Nannicini, Fluvi, Ventura.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al comma 66 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole da «l'entità, della contribuzione» a «legge 14 novembre 1995, n. 481» sono sostituite dalle seguenti: «L'entità della contribuzione di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 995, n. 481 a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni destinatari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciate dall'Autorità o da altra amministrazione competente in base alla vigente normativa».
**30. 8. Ricci.

ART. 31.

Sopprimerlo.
31. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

ART. 32.

Sopprimerlo.
* 32. 1. Palmieri.


Pag. 193

Sopprimerlo.
* 32. 2. Grillini, Deiana.

Sopprimerlo.
* 32. 3. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
* 32. 4. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimerlo.
* 32. 6. Turco.

Sopprimerlo.
* 32. 7. Iacomino, Andrea Ricci.

Sopprimerlo.
* 32. 8. Gardini, Bocciardo, Di Virgilio, Ceccacci Rubino.

Sopprimerlo.
* 32. 9. Acerbo, Perugia, Cacciari.

Sopprimerlo.
* 32. 10. Iacomino, Andrea Ricci.

Sopprimerlo.
* 32. 12. Carlucci.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire dalla parola: riviste fino alla parola: giornali con le seguenti: riviste o giornali cartacei, ad esclusione di quelli di cui al comma 1, devano corrispondere un compenso agli editori ed autori.
32. 18. Andrea Ricci, Iacomino, De Simone.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: articoli di riviste o giornali inserire le seguenti: per uso non personale.
32. 5. Leddi Maiola.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti con le seguenti: devono corrispondere un compenso agli autori degli articoli e agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti.
32. 17. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: sono tratti aggiungere le seguenti: salvo che non ne sia espressamente indicato il libero uso.
32. 15. Carlucci.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere infine le seguenti parole: nonché i partiti o movimenti politici.
32. 13. Carlucci.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere infine le seguenti parole: , nonché alle organizzazioni di tendenza, che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, consumeristica, di tutela dell'ambiente ovvero di religione o di culto.
32. 16. Carlucci.

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere infine le seguenti parole: , nonché le associazioni dei consumatori ed ambientaliste riconosciute.
32. 14. Carlucci.


Pag. 194

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, inserire il seguente:
1-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano per la riproduzione telematica qualora agli articoli si possa accedere liberamente e i soggetti che li riproducono lo facciano per uso diretto.
32. 11. Belisario.

ART. 33.

Sopprimerlo.
33. 1. Zorzato, Giacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Corsetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: venti anni.
33. 2. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Capanni.

ART. 34.

Sopprimerlo.
* 34. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimerlo.
* 34. 2. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
e-bis) al comma 11, dopo le parole: «ordini e diffide» sono inserite le seguenti: «fatti salvi i tempo tecnici necessari ad attemperare agli stessi.
34. 3. Leddi Maiola.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
34. 7. Raiti, Belisario.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al presente articolo non si applicano alle imprese concessionarie per la radiodiffusione sonora e a quelle per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nonché agli operatori di rete abilitati, anche in regime sperimentale, alla diffusione in tecnica digitale terrestre.
* 34. 4. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al presente articolo non si applicano alle imprese concessionarie per la radiodiffusione sonora e a quelle per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nonché agli operatori di rete, abilitati, anche in regime sperimentale, alla diffusione in tecnica digitale terrestre.
* 34. 5. Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al presente articolo non si applicano alle imprese concessionarie per la radiodiffusione sonora e a quelle per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nonché agli operatori di rete abilitati, anche in regime sperimentale, alla diffusione in tecnica digitale terrestre.
* 34. 6. Armosino.


Pag. 195

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Conversione in materia di impianti di generazione di energia elettrica).

1. Il comma 552 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è soppresso.
34. 01. Bonelli, Piazza, Zanella.

ART. 35.

Sopprimerlo.
* 35. 1. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimerlo.
* 35. 3. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimerlo.
* 35. 4. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: in un Segretario generale ed.
35. 2. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

ART. 36.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 460 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
36. 17. Filipponio Tatarella, Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.
* 36. 15. Filipponio Tatarella, Bono, Frassimetti, Meloni, Perina, Rositani.

Sopprimerlo.
* 36. 13. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Sopprimerlo.
* 36. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro, Aprea.

Sopprimerlo.
* 36. 3. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimerlo.
36. 9. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.
(Valutazione del sistema universitario e della ricerca).

1. Ai fini di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca scientifica è istituito il Consiglio nazionale della valutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominato «Consiglio», composto


Pag. 196

da 15 membri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca. Con decreto dello stesso Ministro, di natura non regolamentare, sono disciplinati il funzionamento del Consiglio e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti.
2. I componenti del Consiglio assolvono alle relative funzioni in regime di impegno a tempo pieno; i dipendenti pubblici, sono collocati d'ufficio in aspettativa retribuita per tutta la durata della carica. Il predetto regime è incompatibile con lo svolgimento di attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico, nonché con l'esercizio del commercio e dell'industria.
3. Il Consiglio svolge i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, quelli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, e ogni altro compito attribuito al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Al Consiglio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, il finanziamento del Consiglio è determinato in misura pari all'1 per mille del fondo di finanziamento ordinario delle università statali e delle università non statali con riduzione dei medesimi fondi.
4. Alla data di insediamento del Consiglio sono soppressi il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Comitato di indirizzo della valutazione della ricerca.
36. 8. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Goisis.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.
* 36. 12. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.
* 36. 14. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.
* 36. 5. Goisis, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti tra professori ordinari di chiara fama, anche tra qualificati esperti stranieri ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di organismi nazionali che partecipino al finanziamento della ricerca; la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedente i cinque anni e le relative indennità.
* 36. 11. Aprea, Garagnani, Adornato, Bonaiuti, Carlucci, Lainati, Martusciello, Palmieri, Pescante.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti tra professori ordinari di chiara fama, anche tra qualificati esperti stranieri ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di organismi nazionali che partecipino al finanziamento della ricerca;


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la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedente i cinque anni e le relative indennità.
** 36. 16. Filipponio Tatarella, Bono, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti tra professori ordinari di chiara fama, anche tra qualificati esperti stranieri ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di organismi nazionali che partecipino al finanziamento della ricerca; la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedente i cinque anni e le relative indennità.
** 36. 18. Alberto Giorgetti, Filipponio Tatarella.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la nomina dei componenti dell'organo direttivo, scelti tra professori ordinari di chiara fama, anche tra qualificati esperti stranieri ed eventualmente, in misura non superiore al 20 per cento, tra rappresentanti di organismi nazionali che partecipino al finanziamento della ricerca; la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, non eccedente i cinque anni e le relative indennità.
** 36. 6. Goisis, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: stranieri con le seguenti: provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea.
36. 7. Garavaglia, Filippi, Fugatti, Goisis.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per garantire la indispensabile continuità dei sistemi di valutazione, fino alla competa operatività dell'Agenzia, in regime transitorio, continua l'attività dei CIVR e del CNVSU, i cui risultati verranno utilizzati per la valutazione delle università e della ricerca. L'Agenzia assumerà al suo interno i compiti svolti da CIVR e CNVSU.
36. 2. Galletti, ............, Ronconi, Zinzi.

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:
"Contestualmente all'effettiva operatività dell'Agenzia, sono, altresì, abrogate le suddette disposizioni.
36. 19. Giudice, Verro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 4, comma 1 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, dopo le parole: «reddito imponibile» sono aggiunte le seguenti: «personale e dei genitori, anche se non conviventi, qualora il richiedente non sia sposato».
36. 4. Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di cinque milioni di curo annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNSVU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
36. 20. Il Governo.

Al comma 5, sopprimere le parole: nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
36. 10. Garavaglia, Filippi Fugatti, Goisis.


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All'articolo 36 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di provvedere alla ricognizione ed al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione, tenuto conto dei principi e criteri indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5-ter. I regolamenti di cui al comma 5-bis, sono emanati previo parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti, relative alle disciplina degli enti sottoposti a riordino.
5-quater. Dall'attuazione dei decreti di cui al comma 5-bis non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
36. 21. Il Governo.

ART. 37.

Sopprimerlo.
37. 2. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
L'abbreviazione ad un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, è immediatamente operativa anche nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente. In tal caso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, già a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, adeguano autonomamente il piano di studi alla durata annuale, riducendo proporzionalmente il monte ore attribuito alle singole discipline ed eventualmente modulando la frequenza dei laureati quinquennali sui corsi già attivati per il curriculum biennale, ma in ogni caso consentendo l'acquisizione del diploma specialistico entro un anno».
37. 4. Turco.

Al comma 1, le parole: laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono sostituite dalle seguenti: laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche.
37. 5. Il Governo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. I titoli accademici rilasciati dalle Università conservano il requisito di valore legale ai fini del solo accesso alle professioni regolamentate.
2-ter. Il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario procede all'accreditamento dei curricula e dei titoli certificati dalle Università.
37. 3. Garavaglia, Filippi, Fugatti.


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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo le parole «scientifici e professionali», sono inserite le seguenti: «, ai dipendenti delle università in possesso della qualifica di dirigente medico di elevata professionalità».
37. 1. Pellegrino, Piazza, Fundarò, Lion.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis
(Fondo per il finanziamento degli studi universitari).

1. È istituito il Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari, di seguito denominato «Fondo».
2. II finanziamento a carico dei Fondo è concesso agli studenti di nazionalità italiana delle università statali:
a) in possesso dei requisiti di reddito stabiliti dal regolamento di cui al comma 8;
b) iscritti al primo anno di corso e che al 1o maggio del medesimo anno hanno ottenuto un numero di crediti pari ad almeno un terzo di quello previsto per li rispettivo piano di studi;
c) in regola con gli esami negli anni accademici successivi all'anno di iscrizione;
d) che ne fanno richiesta, fino al limite massimo dei finanziamenti disponibili per l'anno accademico in oggetto e dando priorità alle domande in base all'ordine temporale di presentazione.

3. L'importo massimo individuale previsto per il prestito a carico dei Fondo ammonta a 3.600 euro per ogni anno accademico.
4. L'impegno delle somme ricevute a carico del Fondo è a completa discrezione del beneficiario e tali somme possono essere utilizzate anche per esigenze non connesse alla frequenza degli studi. Tali somme sono versate all'istituto bancario indicato dal beneficiario stesso.
5. L'importo totale dei prestito ricevuto a carico del Fondo è restituito ratealmente dal beneficiario dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi universitari, e comunque non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. Decorsi sei anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non ha intrapreso alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi ai tasso legale stabilito ai sensi del comma 6. La rata di rimborso del prestito non può comunque superare il 20 per cento del reddito del beneficiario.
6. Il tasso di interesse sulla somma da restituire ai sensi del comma 5 deve essere pari al prime rate aumentato dello 0,25 per cento su base annua al fine di garantire una adeguata retribuzione dei soggetti che hanno emesso il prestito.
7. I soggetti privati e le istituzioni pubbliche e private possono fare donazioni dirette a favore del Fondo, interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. In particolare, il regolamento prevede:
a) i requisiti massimi di reddito per l'accesso al Fondo;
b) il piano di impiego delle risorse disponibili stabilito annualmente;
c) i tempi per la presentazione e per l'esame delle domande di accesso al Fondo da parte dei soggetti competenti;
d) le penali a carico dell'istituto di credito, in caso di ritardo nell'erogazione dei prestito;


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e) i meccanismi di controllo e le disposizioni da applicare in caso di mancato rimborso del prestito.

9. Per finanziare il Fondo è istituita un'imposta sulla produzione e sull'importazione di bevande realizzate con aggiunta di anidride carbonica o di altro gas per dare o aumentare la loro effervescenza. Sono escluse dai campo di applicazione dell'imposta le acque minerali, le bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 6 per cento e le bevande alcoliche con gradazione alcolica inferiore ai 6 per cento nelle quali l'effervescenza e il contenuto di alcol sono interamente derivati da fermentazione naturale.
10. L'imposta di cui al comma 9 è pari a 0,075 euro per litro di prodotto finito confezionato per la distribuzione, in confezione da consumo o concentrato per l'erogazione di prodotto sfuso al pubblico mediante appositi distributori.
11. L'imposta di cui ai commi 9 e 10 è dovuta dal produttore in caso di bevande prodotte nel territorio italiano e dall'importatore in caso di bevande prodotte fuori dal territorio italiano.
37. 01. Buontempo.

ART. 38.

Sopptimerlo.
38. 2. D'Agrò, Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Al comma 1, dopo le parole: gli enti pubblici sono autorizzati inserire le seguenti: anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 57 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (patto di stabilità).
38. 1. Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.

ART. 39.

Sopprimerlo.
39. 2. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Al comma 3,sostituire le parole: comma 3, con le seguenti: comma 2.
39. 3. Il Governo.

Dopo il quarto comma, aggiungere i seguenti:

5. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, anche riguardo ai pagamenti dilazionati o differiti, ai pagamenti effettuati via Internet, nonché sulle richieste di risarcimento e di indennizzo e sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.
6. In applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005, n. 166, all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento sono attribuite le funzioni di competenza statale in materia di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito consumo. L 'Ufficio centrale antifrode è strutturato come ufficio di livello dirigenziale generale, senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato e comunque nei limiti degli introiti netti di cui al comma 20. All'ufficio è attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale generale e quattro uffici di livello dirigenziale, con imputazione alle corrispondenti dotazioni organiche.
7. È istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e sui pagamenti dilazionati o differiti.
8. Il sistema di prevenzione è basato su un archivio centrale informatizzato, di seguito denominato archivio e sul gruppo di lavoro di cui al comma 13.


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9. L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento è titolare dell'archivio e responsabile della sua gestione e può designare, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche ulteriori soggetti responsabili.
10. Fatta salva l'individuazione di nuovi soggetti da parte del gruppo di lavoro di cui al comma 13 e la loro successiva inclusione nel sistema, previa proposta del gruppo stesso e approvazione del titolare dell'archivio, possono partecipare al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati in maniera unitaria aderenti:
a) le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell' articolo 107 del Testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 38;
b) in seguito ad apposita convenzione con ÌUCAMP, le imprese che offrono ai soggetti di cui alla lettera a) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi;
c) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259;
d) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
e) le imprese di assicurazione.

11. L'archivio è alimentato dai dati di cui al comma 16.
12. Gli aderenti al sistema possono inviare all' archivio richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria. La consultazione dei dati memorizzati nell'archivio deve permettere al suo titolare l'esercizio della prevenzione, sul piano amministrativo, del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.
13. Nell'ambito del sistema di prevenzione, opera, con funzioni consultive e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro finalizzato a garantire l'allineamento del sistema all'evoluzione del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, Il gruppo di lavoro è coordinato dal titolare dell'archivio e composto dai rappresentanti degli aderenti e da esperti del settore.
14. Il sistema di prevenzione di cui al presente decreto si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.
15. L'archivio è suddiviso in due sezioni:
a) la prima raccoglie i dati di cui al comma 16, in possesso degli aderenti, e consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli stessi aderenti al fine di ottenere il riscontro sulla loro autenticità;
b) la seconda memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità dei dati oggetto di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui al comma 13, lo studio, sul piano amministrativo, del fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti.

16. L'archivio è alimentato dai dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, detenuti da organismi pubblici e privati, relativi a:
a) ente emittente, numero e data di emissione del documento di identità; cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, indirizzo, stato civile, professione;


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b) numero del supporto plastico su cui è stampato il documento di identità;
c) denominazione, ragione sociale e indirizzo della sede legale;
d) numero partita IVA e codice fiscale;
e) reddito denunciato;
f) numero della posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale.

17. L'archivio può inoltre essere alimentato da ogni altro dato, individuato e proposto dal gruppo di lavoro di cui al comma 13, ritenuto dal titolare dell'archivio idoneo al perseguimento delle finalità della presente legge.
18. A seguito della richiesta di verifica inviata dall'aderente, ÌUCAMP attiva, di volta in volta, la procedura di alimentazione dell'archivio e di riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nella richiesta. Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nel comma 16, o individuate ai sensi del comma 17.
19. Ciascuna richiesta di verifica dell'aderente comporta il pagamento di una tassa a favore del bilancio dello Stato fissata in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio. Alle spese necessarie per la realizzazione del sistema di prevenzione delle frodi sul credito al consumo, dell'archivio e, successivamente, per la manutenzione dell'archivio medesimo, nonché del servizio di riscontro dei dati, si fa fronte con le autorizzazioni di spesa di cui al comma 4.
20. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le somme versate dagli aderenti, al netto degli oneri di cui al comma 6, affluiscono ad apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposita unità previsionale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinata alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento.
21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificate la struttura e i livelli di accesso all'archivio, le singole voci da comunicare a titolo di dati ai sensi del comma 16, le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui al comma 10, lettera b), la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui al comma 13.
22. Con il decreto di cui al comma 21 sono individuate le modalità e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 16 sono comunicati e gestiti, nonché stabilite le procedure che caratterizzano la fase di verifica e quella di riscontro ai sensi del comma 18 e l'importo e le modalità di riscossione relativi alla tassa di cui al comma 19.
23. Con regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede alla riorganizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento come ufficio di livello dirigenziale generale.
24. Entro un anno dalla conversione in legge del presente decreto, con apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottare, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si procederà ad istituire un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, nonché sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.
25. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 266, può chiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui al comma 13, in ordine all'operatività del sistema di prevenzione.
26. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: le opere, i servizi e le


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forniture destinati ad attività aggiungere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: tutela dell'euro aggiungere le seguenti: tutela e prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento.
39. 1. Fluvi.

ART. 40.

Sopprimerlo.
* 40. 3. Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.
* 40. 5. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.
* 40. 15. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Sopprimerlo.
* 40. 18. Pili.

Sopprimere il comma 1.
40. 6. Garavaglia, Cota, Fugatti.

Sopprimere i commi 1 e 2.
40. 4. Leo, Alberto Giorgetti, Migliori, Germontani.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.
40. 7. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quindici giorni.
40. 11. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere il terzo periodo.
40. 12. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, capoverso 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:
L'Unità opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80; non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
40. 20. Il Governo.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.
40. 8. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 2.
* 40. 19. Gianfranco Conte.

Sopprimere il comma 2.
* 40. 9. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 2.
* 40. 2. Pili.

Al comma 2, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
* 40. 13. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.


Pag. 204

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo:
40. 14. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per fronteggiare le emergenze in campo zootecnico e coordinare le relative attività di intervento a sostegno dei settori colpiti, per il periodo 2007-2008, è nominato un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Al relativo onere, pari a euro 150.000 annui per gli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 2005, n. 244.
40. 1. Cesini, Zucchi, Servodio, Brandolini, Maderloni, Fiorio, Lombardi.

Sopprimere il comma 3.
40. 10. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
1. Al fine di rendere possibile l'inserimento tra i finanziamenti già concessi e destinati alla realizzazione delle opere di regolazione delle maree della laguna di Venezia, denominate «Sistema Mose», anche altri interventi utili alla Salvaguardi di Venezia indicati dalla legge 29novembre 1984 n. 798, in particolare quelli afferenti al «Piano programma degli interventi integrati per il risanamento igienico ed edilizio», che ha come obiettivo il ripristino idraulico dei rii e delle fondazioni dei centri urbani insulari, viene autorizzato il CIPE a destinare una quota, pari a Euro 65 milioni, dell'importo autorizzato ai sensi dell'articolo 23 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e assegnata, con delibera CIPE n. 74 del 29 marzo 2006, a opere comprese negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984 n. 798, previa delibera di ripartizione del Comitato interministeriale misto di cui all'articolo 4 della stessa legge 29 novembre 1984 n. 798.
2. Il suddetto importo è sottratto agli obblighi di cui all'articolo 1 comma 140 della legge 23 novembre 2005, n. 266.
Motivazioni.
Già lo scorso anno il Parlamento è dovuto intervenire con un analogo provvedimento correttivo, condiviso da tutte le forze politiche, per garantire la continuità dei finanziamenti agli interventi di manutenzione programmata straordinaria dei rii e dei ponti interni alla città lagunare. Si tratta di interventi strettamente integrati e complementari al piano più generale di risanamento e salvaguardia della laguna veneziana, dichiarato di «interesse nazionale» già dalla legge speciale n. 171 del 1973 e successive. L'intervento normativo si rende necessario considerando che gli interventi alle bocche di porto (Sistema Mose) sono stati inseriti nella legge Obiettivo 443/2001, mentre invece ciò non è avvenuto per gli interventi di risanamento igienico e sanitario che sono stati posti in capo alle amministrazioni comunali di Venezia e di Chioggia.
40. 01. Paolo Cacciari, Francescato.

ART. 41.

Sopprimerlo.
*41. 25. Biancofiore.

Sopprimerlo.
*41. 24. Marinello, Misuraca.

Sopprimerlo.
*41. 23. Giudice.


Pag. 205

Sopprimerlo.
*41. 6. Buonfiglio, Murgia, Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.
*41. 5. Alberto Giorgetti.

Sopprimerlo.
*41. 4. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Sopprimerlo.
*41. 1. Zorzato, Gioacchino Alfano, Angelino Alfano, Armosino, Berruti, Biancofiore, Brancher, Casero, Ceroni, Conte, Crosetto, D'Ippolito, Della Vedova, Giudice, Jannone, Lenna, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

Sopprimere il comma 1.
**41. 28. Catone.

Sopprimere il comma 1.
**41. 8. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Sopprimer i commi 2 e 3.
41. 21. Leo, Alberto Giorgetti, Migliori, Germontani.

Sopprimere il comma 2.
*41. 9. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 2.
*41. 27. Raiti, Ossorio.

Sopprimere il comma 3.
41. 10. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. In sede di applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fatti salvi gli effetti giuridici ed economici dei relativi contratti.
41. 13. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, sostituire le parole da: cessano ove non confermati, fino alla fine del comma, con le seguenti: si intendono confermati ove non revocati, con atto motivato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decretolegge, fatti salvi in questo caso gli effetti giuridici ed economici dei contratti in essere.».
41. 3. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: In ogni caso si dovrà realizzare una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente in essere.
41. 29. Conte.

Al comma 3, aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici ed economici dei contratti in essere.
*41. 2. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «fatti salvi in


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ogni caso gli effetti giuridici ed economici dei contratti in essere».
*41. 12. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
3-bis) «Per fronteggiare le carenze di personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, al fine di soddisfare indifferibili esigenze di funzionamento degli uffici e di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, le Amministrazioni dello Stato, nei limiti di risparmi di spesa per gli incarichi cessati ai sensi dei commi precedenti e non rinnovati, ovvero previa autorizzazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, oltre ai posti messi a concorso con le procedure concorsuali indette dalle stesse amministrazioni, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo, n. 165 nel corso dell'anno 2005 e conclusosi entro la data del 31 dicembre 2006, possono conferire anche i posti che risultino disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, in deroga al limite stabilito dall'articolo 8, secondo comma, dei decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,n. 3.»
3-ter) Alle graduatorie di cui al comma 3-bis possono ricorrere, con le modalità di cui agli articoli 19 e 22 del decreto dei Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche le altre Amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 19.»
41. 31. Pelino.

Sopprimere il comma 4.
*41. 30. Di Virgilio.

Sopprimere il comma 4.
*41. 22. Antonio Pepe, Leo, Alessandro Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.
*41. 15. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi, Lucchese, Ciocchetti.

Sopprimere il comma 4.
*41. 16. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Sopprimere il comma 4.
*41. 11. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il secondo periodo del comma 4.
41. 17. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:
In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, sono confermate qualora non revocate con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
41. 18. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Per le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, il termine di cui all'articolo 6,


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comma 1, primo periodo, della legge 15 luglio 2002 n. 145: «sei mesi» è sostituito dal seguente: «2 mesi».
41. 19. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: ove non confermate sono inserite le seguenti: con provvedimento motivato.
41. 20. Brigandì, Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: fatti salvi in o caso gli effetti giuridici ed economici dei contratti in essere.
41. 14. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Dopo, il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «I vincitori dei concorsi di cui al comma 2», sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione di coloro che sono stati ammessi per aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni».
41. 7. Amici.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «almeno tre anni» sono inserite le seguenti : «, ridotto a due per i vincitori dei corsiconcorsi per dirigenti banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,».
41. 26. Lupi, Stradella, Adolfo, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli, Verro.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per le regioni/aziende sanitarie con un numero di abitanti inferiore a 600.000, almeno quindici anni di servizio in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione di dirigente amministrativo o dirigente sanitario in possesso di corso di perfezionamento universitario in economia o gestione sanitaria.
41. 01. Ruta.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Sono concessi alla Regione Abruzzo i benefici concernenti gli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) per le annualità 1994-1996.
41. 03. Costantini.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Articolazione Settori Infrastrutture S.I.I.T. Sardegna).

1. La Sede Coordinata di Cagliari del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna, assume natura e funzioni di Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche della Sardegna, con sede in Cagliari. A capo del predetto Provveditorato è preposto il dirigente di livello dirigenziale generale nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004,


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n. 184, rendendo corrispondentemente indisponibile la analoga posizione già prevista per il Provveditorato interregionale Lazio, Abruzzo e Sardegna. Le funzioni previste ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2004 sono ripartite tra i Provveditorati di cui al presente articolo. Al predetto Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche della Sardegna, nell'ambito della propria competenza territoriale, competono gli ambiti di attività di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Il personale in servizio presso la Sede Coordinata di Cagliari del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna, ora Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche della Sardegna resta in servizio nell'ufficio di assegnazione attuale, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.
3. Al Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche della Sardegna, come determinato dall'articolo 1 del presente decreto, sono trasferite le inerenti risorse finanziarie e strumentali.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.».
41. 04. Palomba.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
41-bis. Incarichi extragiudiziari. Non possono ricoprire incarichi negli uffici e nelle strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato. Tale divieto non si applica nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo che può essere disposto nei seguenti limiti numerici: magistrati amministrativi: quindici unità; magistrati contabili: dieci unità; magistrati ordinari: sette unità; avvocati e procuratori dello Stato: sette unità. La presente disposizione di legge prevale su ogni altra norma anche di natura speciale.
*41. 02. Gamba, Migliori, Menia, Alberto Giorgetti, Armani, Antonio Pepe, Patarino, Verro.

ART. 42.

Sopprimerlo.
42. 4. Alberto Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.
* 42. 16. Il Governo.

Sopprimere il comma 2.
* 42. 1. Piro, Burtone, Piscitello, Raiti, Fundaro, Lettieri.

Sopprimere il comma 2.
* 42. 2. Leo, Catanoso.

Sopprimere il comma 2.
* 42. 3. D'Elpidio, Picano.

Sopprimere il comma 2.
* 42. 5. Samperi, Crisafulli.

Sopprimere il comma 2.
* 42. 6. Piro, Burtone, Piscitello, Raiti, Fundaro, Lettieri.

Sopprimere il comma 2.
* 42. 8. Taglialatela, Pedrizzi, Salerno.


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Sopprimere il comma 2.
* 42. 11. Raiti, Ossorio.

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Eventuali ipotesi di riordino o di riforma del Formez - Centro di Formazione e Studi, regolato dal decreto legislativo n. 285 del 1999 come «una associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato» di cui fanno parte Regioni ed Enti locali, sono comunque rinviate ad uno specifico atto legislativo.
42. 9. Raiti, Belisario.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

1. L'Agenzia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è soggetta alla regola di contenimento delle spese prevista per gli enti pubblici non economici nazionali nei limiti in cui risulti compatibile con l'autonomia delle proprie fonti di finanziamento. Ad essa non si applicano, in particolare, le seguenti disposizioni: articolo 1, commi 57, 93 e 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 1, commi 10 e 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il corso concorso di, cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è indetto dall'Agenzia previa comunicazione al Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie; al fine di conseguire risparmi di spesa, il corso concorso ha una durata di dodici mesi, seguito da un tirocinio pratico di tre mesi.
2. I segretari comunali e provinciali in disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dell'Agenzia, possono essere autorizzati a svolgere funzioni presso il Ministero degli affari regionali e delle autonomie locali, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, presso l'associazione nazionale comuni italiani (ALACI) e presso l'unione delle province italiane (UPT), su richiesta di questi ultimi soggetti, a titolo gratuito, per l'espletamento di funzioni connesse alle proprie competenze specialistiche. Per tutta la durata dell'utilizzo del segretario l'Agenzia mantiene la titolarità del rapporto di lavoro con gli stessi segretari.
42. 01. Strizzolo, Pertoldi.

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis.
Il Formez - Centro di Formazione e Studi è espressamente escluso da ogni misura di riordino, in particolare quelle concernenti la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (o qualsivoglia Agenzia Nazionale ad essa subentrante), in quanto appositamente normato dal vigente decreto legislativo n. 285 del 1999 come «una associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato» di cui fanno parte Regioni ed Enti locali.
42. 12. D'Elpidio, Giuditta.

Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
3-bis.
Il Formez - Centro di Formazione e Studi è espressamente escluso da ogni misura di riordino, in particolare quelle concernenti la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (o qualsivoglia Agenzia Nazionale ad essa subentrante), in quanto appositamente normato dal vigente dal decreto legislativo n. 285 del 1999 come «una associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato» di cui fanno parte Regioni ed Enti locali.
42. 13. Milana.


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Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
3-bis. Eventuali ipotesi di riordino o di riforma del Formez - Centro di Formazione e Studi, appositamente regolato dal decreto legislativo n. 285 del 1999 come «una associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato» di cui fanno parte Regioni ed Enti locali, sono comunque rinviate ad uno specifico atto legislativo.
42. 14. Angelo Piazza.

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis.
Il Formez - Centro di Formazione e Studi è espressamente escluso da ogni misura di riordino, in particolare quelle concernenti la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (o qualsivoglia Agenzia Nazionale ad essa subentrante), in quanto appositamente normato dal vigente dal decreto legislativo n. 285 del 1999 come «una associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato» di cui fanno parte Regioni ed Enti locali.
42. 15. Angelo Piazza.

ART. 43.

Sopprimerlo.
* 43. 3. Galletti, Peretti, Ronconi, Zinzi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2006, con le seguenti: 30 novembre 2006.
* 43. 1. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: riorganizzazione delle strutture,2 aggiungere le seguenti: attraverso anche la riduzione del personale.
* 43. 2. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizione di interpretazione autentica in materia di tassa sulle concessioni governative).

L'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina della tassa sulle concessioni governative, si interpreta nel senso che fra i soggetti che beneficiano dell'esenzione dalle tasse sulle concessioni governative, ivi disposta, s'intendono compresi le regioni e gli enti locali indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
* 43. 02. Crisci.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

L'articolo 13-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 1972, n. 641, si interpreta nel senso che tra le organizzazioni non lucrative esenti dalla tassa sulle concessioni governative di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1995 rientrano le regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
* 43. 01. Crisci.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di equo indennizzo)

All'articolo 3, comma 3 della legge 24 Marzo 2001, n. 89 le parole, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario: «Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Negli altri casi e proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze»;


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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
* 43. 03. Il Governo.

ART. 44.

Sopprimerlo.
44. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera a) permettere la seguente:
0a)
al primo periodo le parole: entro trenta sono sostituite dalle seguenti: entro il termine perentorio di sessanta e sono aggiunte, in fine al periodo, le parole: il decorso ditale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio mentre al terzo periodo la parola: trenta è sostituita dalla seguente: sessanta.
44. 17. Attili, Velo, Zunino, Fiano.

Al comma 1, lettera a) permettere la seguente.
0a)
al primo periodo le parole: entro trenta sono sostituite dalle seguenti: entro il termine perentorio di sessanta e sono aggiunte, in fine al periodo, le parole: il decorso ditale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio mentre al terzo periodo la parola: trenta è sostituita dalla seguente: sessanta.
* 44. 19. Giudice

Al comma 1, lettera a) permettere la seguente.
0a)
al primo periodo le parole: entro trenta sono sostituite dalle seguenti: entro il termine perentorio di sessanta e sono aggiunte, in fine al periodo, le parole: il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione del punteggio, mentre al terzo periodo la parola: trenta sostituita dalla seguente: sessanta.
* 44. 27. D'Elpidio

Al comma 1, lettera a) dopo le parole quale responsabile della violazione; aggiungere le seguenti che sia stato identificato inequivocabilmente con le modalità stabilite dalla legge;
44. 3. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera b) le parole da euro 250 a euro 1.000 sono sostituite dalle seguenti: da euro 125 a euro 500.
44. 4. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, lettera b) le parole da euro 250 a euro 1.000 sono sostituite dalle seguenti: da euro 62,50 a euro 250.
44. 5. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: e purché il punteggio non sia esaurito sono sostituite dalle seguenti: purché il punteggio non sia esaurito


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e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di otto mesi dalla contestazione della stesso, se immediata, o dalla sua notificazione.
* 44. 18. Velo, Attili, Zunino, Fiano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: e purché il punteggio non sia esaurito sono sostituite dalle seguenti: purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di otto mesi dalla contestazione della stessa, se immediata, o dalla sua notificazione.
* 44. 20. Giudice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis.
Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: e purchè il punteggio non sia esaurito sono sostituite dalle seguenti: purchè il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano decorsi più di atto mesi dalla contestazione della stessa, se immediata, o dalla sua notificazione.
* 44. 23. D'Elpidio

Al comma 3, lettera b) secondo periodo le parole sessanta giorni sono sostituite dalle seguenti. trenta giorni.
44. 6. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, lettera b) secondo periodo sopprimere le parole da in caso di reiterazione fino alla fine del periodo.
44. 7. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Al comma 3, lettera b) sostituire il terzo periodo con il seguente Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di novanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per sei mesi.
44. 22. Bonelli, Piazza, Zanella.

Al comma 3, lettera b) ultimo periodo sopprimere le parole da o, in caso di reiterazione fino alla fine del periodo.
44. 8. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Sopprimere il comma 4.
44. 9. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis.
Al comma 1 dell'articolo 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: Per le modifiche alle caratteristiche costruttive, funzionali all'aumento della sicurezza degli autoveicoli, con componenti che presentano requisiti tecnici equivalenti o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo.
4-ter.
Al secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 le parole da Qualora tale rilascio a della modifica, sono soppresse.
4-quater. Il Ministero dei Trasporti è delegato ad emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presente legge le relative modifiche al regolamento attuativo.
* 44. 1. D'Elpidio, Fabris, Picano, Del Mese.


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Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 78, del decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per le modifiche alle caratteristiche costruttive, funzionali all'aumento della sicurezza degli autoveicoli, con componenti che presentano requisiti tecnici equivalenti o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo.
4-ter. Al secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 le parole da Qualora tale rilascio a della modifica, sono soppresse.
4-quater. Il Ministero dei Trasporti è delegato ad emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle presente legge le relative modifiche al regolamento attuativo.
* 44. 21. Angelo Piazza.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis.
Al comma 6 dell'articolo 142 del decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazione è aggiunto in fine il seguente periodo: Il rilevamento della velocità da parte dell'operatore di polizia locale (comunale o provinciale) può essere effettuato unicamente nelle strade appartenenti all'amministrazione di riferimento."
44. 16. Galletti, Peretti, Ronconi Zinzi.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, sia stata commessa, per almeno due volte, la violazione prevista dal comma 1, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.
4-ter. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2-sexies è soppresso».
44. 37. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. È vietato al conducente ed ai passeggeri di fumare durante la marcia del veicolo. In caso di presenza di minore la sanzione amministrativa prevista nel successivo comma è raddoppiata.
4-ter. Il titolo dell'articolo 173 del decreto richiamato nel comma che precede è sostituito dal seguente: «Uso di lenti, d determinati apparecchi e divieto di fumo durante la guida».
44. 11. Garavaglia, Filippi, Fugatti.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
«4-bis) All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 20.000. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 10.000 a euro 40.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell'articolo 213, nonché la sospensione della patente da sei mesi a tre almi ai sensi del capo 11, sezione II, del Titolo IV. La patente è sempre revocata ai sensi del


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capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui al comma precedente appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma i del codice di procedura penale.».
«4-ter. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
b) il comma 7è sostituito dal seguente:
«7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-bis.».
44. 29. D'Elpidio, Picano, Fabris.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4. Per l'irrogazione della pena prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, è competente il giudice di pace.
44. 45. Palomba.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
44-bis. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1, è sostituito dal seguente: «Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare:
a) entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
b) entro novanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme aumentata deI 25 per cento;
b) entro centoventi giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme aumentata del 50 per cento.

Conseguentemente: è adeguato il termine fissato dall'articolo 389, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
44. 15. Garavaglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
44-bis
. All'articolo 202 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, al comma 1, il termine di sessanta giorni è sostituito: «entro novanta giorni»; al comma 2, dopo le parole: «a mezzo di versamento in conto corrente postale» aggiungere: «o con il modello F24».

Conseguentemente: è adeguato il termine fissato dall'articolo 389, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
44. 12. Garavaglia.


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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
44-bis. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, il termine di sessanta giorni è sostituito: «entro novanta giorni».

Conseguentemente: è adeguato il termine fissato dall'articolo 389, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
44. 13. Garavaglia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
44-bis. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, dopo le parole: «a mezzo di versamento in conto corrente postale» aggiungere: «o con il modello F24».
44. 14. Garavaglia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 213, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sesexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. A cura della autorità di polizia il ciclomotore o il motociclo sottoposto a sequestro amministrativo deve essere rimosso e trasportato in un luogo di deposito individuato ai sensi dell'articolo 21 4-bis, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e di custodia.
b) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente comma:
«2-sexies-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti di sequestro e di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente prima della predetta data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo».
44. 10. Garavaglia, Fugatti, Filippi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 213 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-sexies, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 171».
44. 38. D'Elpidio, Fabris.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. È soppresso il corso di formazione professionale previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 2991, n. 264, e successive modificazioni; sono soppresse inoltre tutte le disposizioni che in detta legge e nella Legge 4 gennaio 1994, n. 12, vi fanno riferimento. È conseguentemente soppresso il vincolo di frequenza del citato corso per l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza automobilistica e per l'accesso all'esame di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991, ferme le deroghe previste al possesso del titolo di studio.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le parole: - e disposizioni in materia di trasporto.
44. 26. D'Elpidio.


Pag. 216

Dopo il comma 4, aggiungere il segunete:
4-bis. Sostituire il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificaizoni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con la seguente:
«1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei veicoli registrati, degli atti di costituzione ed estinzione di diritti di garanzia o di godimento sui veicoli, nonché l'autenticazione degli atti che precedono per le imbarcazioni da diporto, può essere effettuata, in forma amministrativa, fatta salva la piena validità giuridica e di trascrizione degli atti stessi, tramite i comuni, gli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti terrestri (DIT) e del Pubblico Registro Amministrativo (PRA), ovvero le imprese di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quali Sportelli Telematici dell'autostrada (STA) ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che, ferme l'imparzialità rispetto alle parti del negozio e la non delegabilità e la riconoscibilità della funzione, sono tenuti a rilasciarla, assicurandone le conservazione, gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, e contestualmente alla richiesta, salvo motivato diniego.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le parole: - e disposizioni in materia di trasporto.
44. 24. D'Elpidio.


Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche a minori di sedici anni).

1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra o vende per asporto, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia mentale, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«È fatto obbligo per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di bevande alcoliche di esporre nei propri locali cartelli che recano in modo evidente la norma di cui al primo comma.».
44. 01. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Nuove norme finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica).

1. Dopo l'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125 è inserito il seguente:

Art. 13-bis.
(Promozione della consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica).

1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata di cui alla tabella A, allegata alla presente legge.


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2. Tutti i titolari di locali di cui al comma i devono altresì esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono le quantità riprodotte in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi/litro) di cui alle tabelle B, C e D allegate alla presente legge.».Tabella A

Alcolemia gr/1
Sintomo
Descrizione
<0,30 Sobrietà Nessun sintomo evidente anche se il soggetto può essere più loquace e provare un senso di benessere
0,30/0,80 Euforia Aumento della sicurezza, diminuzione delle inibizioni, perdita di concentrazione, difficoltà ad eseguire movimenti coordinati e precisi, affievolimento dei processi psicomotori, diminuzione della capacità di guida, vertigini, diminuzione della acuità visiva, riduzione dell'olfatto e del gusto
0,20/1,20 Eccitazione Instabilità emotiva e perdita di giudizio, calo di coordinazione e percezione sensoriale, mancanza di equilibrio, nausea, desiderio di sdraiarsi, allungamento dei tempi di reazione
1,00/2,00 Frastornamento Andamento oscillante, allungamento ulteriore dei tempi di reazione, marcata inabilità alla guida, mani e lingua scosse da tremori
1,60/2,70 Confusione Disorientamento marcato, confusione mentale e vertigini, paura esagerata, rabbia, tristezza, perdita della percezione dei colori, forme e dimensioni, calo della percezione del dolore, equilibrio instabile, possibilità di coma
2,50/3,70 Stordimento Apatia, amnesia, inerzia generale, quasi paralisi, netta mancanza di risposta agli stimoli, incapacità di stare in piedi, di comminare, vomito, incontinenza, coma o sonno profondo
3,50/4,50 Incapacità Coma e perdita di conoscenza, riflessi quasi nulli o inesistenti, abbassamento della temperatura corporea, circolazione sanguigna e respirazione difficoltose, possibile decesso
>5,00 Morte Conseguenze letali. Decesso per paralisi respiratoria


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Tabella B

MASCHI

   
Peso corporeo espresso in kg.
   60 65 70 75 80 85 90
Tipo di bevanda
Gradazione alcolica
della bevanda
Quantità in cm3 di bevanda che determina il superamento del tasso alcolemico minimo di 0,5 g/1
Birra normale
4%
6837397968539109671024
Birra doppio malto
7%
390423455488520553 585
Vino da tavola
10%
273296319341364387 410
Vino forte
13%
210228245263280298 315
Aperitivi
18%
152164177190202215 228
Liquori
25%
109118127137146155 164
Superalcolici
40%
68 74 80 85 91 97 102

Tabella C

FEMMINE

   
Peso corporeo espresso in kg.
   50 55 60 65 70 75 80
Tipo di bevanda
Gradazione alcolica
della bevanda
Quantità in cm3 di bevanda che determina il superamento del tasso alcolemico minimo di 0,5 g/1
Birra normale
4%
488536585634683731780
Birra doppio malto
7%
279306334362390418446
Vino da tavola
10%
193215234254273293312
Vino forte
13%
150165180195210225240
Aperitivi
18%
108119130141152163173
Liquori
25%
78 86 94101109117125
Superalcolici
40%
49 54 59 63 68 73 78

Tabella D

Tabella litri/cm3
1 litro = 1000 cm3
3/4 litro = 750 cm3
1/2 litro = 500 cm3
1/8 litro = 125 cm3
44. 02. D'Elpidio, Fabris.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure per la semplificazione amministrativa nel settore della circolazione stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali degli autoveicoli, i cui componenti, regolarmente omologati, presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo».

Conseguentemente, al secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 236 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole da: Qualora tale rilascio a: della modifica, sono soppresse.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le relative modifiche al regolamento attuativo.
44. 03. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 79 del nuovo codice della strada e all'appendice IX di cui all'articolo 238 del regolamento attuativo).

1. All'articolo 79 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 238 deI regolamento e in conformità delle direttive comunitario costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter».

2. All'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il punto i della Tabella (Dispositivi di Frenatura) è sostituito dal seguente:


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Veicoli di cui all'articolo 80, comma 4 del codice (revisione annuale)
Veicoli di cui all'articolo 80, comma 3 del codice (revisione 4 anni e poi 2 anni)
1. Dispositivi di frenatura1. Dispositivi di frenatura
1.1. Freno di servizio1.1. Freno di servizio
1.1.1. Stato meccanico1.1.1. Stato meccanico
1.1.2. Efficienza1.1.2. Efficienza
1.1.3. Equilibratura1.1.3. Equilibratura
1.1.4. Pompa a vuoto e compressore1.1.4. Spessore e stato del disco freno
1.1.5. Spessore e stato del disco freno 
1.2. Freno di soccorso1.2. Freno a mano
1.2.1. Stato meccanico1.2.1. Stato meccanico
1.2.2. Efficienza 1.2.2. Efficienza
1.2.3. Equilibratura 
1.3. Freno a mano 
1.3.1. Stato meccanico 
1.3.2. Efficienza 
1.4. Freno di rimorchio o di semirimorchi 
1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica 
1.4.2. Efficienza 

44. 04. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 116 del nuovo codice della strada).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 116 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1995, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida di un quadriciclo leggero deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dai competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis».
44. 05. D'Elpidio, Fabris.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni sulla patente a punti e in materia di requisiti, esame di idoneità, durata e conferma della patente di guida).

1. La tabella dei punteggi prevista all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è integrata come segue:
a) sono anteposti i seguenti punti:
articolo 9-bis, comma 1 10
articolo 9-ter, comma 1 10
articolo 10, comma 18 10
articolo 10, comma 19 5
articolo 79, comma 4 4;
b) la prima parte dell'alinea dell'articolo 146 è così modificata: «comma 2, segnali stradali di obbligo, limitazione o divieto ad eccezione di quelli di divieto di sosta o di fermata, nei centri abitati 2
fuori dei centri abitati 4»;
c) dopo l'alinea «Art. 154» è aggiunto il seguente:
«Art. 157, comma 1, prima parte 2
comma 4 2
comma 7 4»;
d) l'alinea relativo all'articolo 158 è cosi sostituito:
«Art. 158, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h) 3
comma 2, lettere b), d), g) e h) 2».

2. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti suindicati esclusivamente nella Provincia in cui si trova l'elenco».

3. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Di


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partimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti»;
b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco».

5. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 2 del presente articolo, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della Soc. PS S.p.A., o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.
7. Al comma 3 dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «i medici di cui all'articolo 119, comma 2 del codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale».
8. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 119, comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale, prescelto tra una tema di nomi fornita dal presidente nazionale dell'ordine degli psicologi.
44. 06. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modificazioni al nuovo codice della strada in materia di limiti di velocità).

1. Al comma 1 dell'articolo 142 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
44. 07. D'Elpidio, Fabris.


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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 189, comma 8 del nuovo codice della strada).

1. L'articolo 189, comma 8, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:
«8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo non ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo 186 ovvero della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 187».
44. 08. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche ed in forma ambulante).

1. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:
«5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche ed in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari,».
44. 09. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico).

1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico).

1. È vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro.».
44. 010. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Divieto e vendita e somministrazione di bevande alcoliche nei locali situati sulle autostrade e sulle strade statali).

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente:
«Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui all'articolo 2,


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comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.».
44. 011. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Nuove norme in materia di prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada).

1. Dopo l'articolo 1-quinquies del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, è inserito il seguente:

«Art. 1-sexies.
(Prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada).

1. Il presente articolo si applica a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al presente articolo.
2. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti di cui al comma 1 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada. Qualora le confezioni di prodotti di cui al comma 1 fossero troppo piccole per riportare il simbolo di cui al presente comma, il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione, evitando di scrivere sulla piegatura del cartoncino medesimo.
3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 luglio 2007. La distribuzione dei prodotti confezionati prima del 31 luglio 2007 è consentita fino al 31 luglio 2008.
4. Qualora i prodotti di cui al comma i siano posti in commercio dopo il 31 luglio 2007 senza l'indicazione del simbolo di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 10.000 a 25.000 euro.
5. Nell'ipotesi prevista dal comma 4, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione; stabilendo un termine per l'adempimento. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della salute può sospendere l'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.».
44. 012. D'Elpidio, Fabris.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Nuove norme in materia di dispositivi per la sicurezza nelle manovre in retromarcia di veicoli pesanti).

1. Al fine di rendere più sicura la effettuazione di manovre di retromarcia dei veicoli di grandi dimensioni a campo di visibilità posteriore limitato, è fatto obbligo di allestire i veicoli muniti di impianto di frenatura pneumatica o pneumoidraulica con un dispositivo ausiliario di frenata destinato a provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo.
2. Il dispositivo di cui al comma 1 deve consistere in uno o più sensori ubicati nella parte posteriore del veicolo capaci di rilevare la presenza di un ostacolo, nonché


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di provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo, impedendo l'eventuale contatto.
44. 013. D'Elpidio, Fabris.

ART. 45.

Sopprimerlo.
*45. 1. Cacciari, Acerbo, Perugia.

Sopprimerlo.
*45. 2. Galletti, Peretti Ronconi, Zinzi.

Sopprimerlo.
*45. 3. Bonelli, Piazza, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture, aggiungere le seguenti: o in alternativa alle Regioni che ne facciano richiesta per le dighe ubicate sul proprio territorio,.
45. 5. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

Al comma 2, dopo le parole: legge 17 luglio 2006, n. 233. aggiungere le seguenti: In tale regolamento devono essere previste le modalità attraverso le quali le Regioni territorialmente competenti partecipano alla gestione dei procedimenti di controllo e di autorizzazione delle dighe.
45. 4. Nicco, Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi.

ART. 46.

Sopprimerlo.
46. 1. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Al comma 1, sostituire le parole: centottanta giorni, con le seguenti: centocinquanta giorni.
46. 2. Garavaglia, Cota, Fugatti, Filippi.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

Agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali non si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Conseguentemente aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2007, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 2 per cento.
46. 03. Fabris, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

Agli Ordini e Collegi professionali e relative Federazioni e Consigli nazionali non si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
46. 01. Fabris, D'Elpidio.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 , e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: le parole: 31 dicembre


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2006 sono sostituite dalle parole: 31 dicembre 2007.
Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: Tali esenzioni sono applicabili anche agli atti relativi al trasferimento di diritti reali su beni immobili effettuato dai comuni o altri enti pubblici a favore delle IPAB, delle aziende di servizi o delle persone giuridiche di diritti privato purché sia mantenuto il vincolo di destinazione originario e in caso di estinzione delle stesse il patrimonio venga trasferito ad altra azienda di servizi o al comune di provenienza.

Conseguentemente, aggiungere il seguente:

Art. 46-ter.

All'articolo 17, comma 29 della legge n. 449 del 1997, sostituire le parole: nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 con le parole: nella misura di euro 106,40 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209,68.
46. 04. Froner, Betta.

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

Art. 46-bis
(Personale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie)

1. In deroga all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, al fine di ottimizzare la capacità di risposta alle emergenze di sanità pubblica, il centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie è autorizzato a stipulare fino a venti contratti triennali per consulenti di studi e ricerca.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, per gli anni 2007, 2008 e 2009 per un importo complessivo annuo di 2 milioni di curo.
46. 07. Il Governo.

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis
(Comando e fuori ruolo del personale militare)

1. L'istituto del comando di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica al personale militare, fatto salvo il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1993, n. 537. Il comando di cui ai periodo precedente, nonchè il collocamento fuori ruolo, laddove previsto da disposizioni di legge o regolamentari, sono autorizzati dal Ministro competente, previa valutazione delle esigenze complessive funzionali ed organizzative del Ministero. Non si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Al personale militare in posizione di comando si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di trattamento del personale comandato e di carico della spesa.
46. 08. Il Governo.

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni concernenti le Autorità indipendenti).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica fissata dall'articolo 3, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed


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integrata dall'articolo 9, comma i della legge 20 luglio 2004, n. 215, in ogni caso entro il limite del 25 per cento della consistenza massima attualmente prevista. La deliberazione del Consiglio dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al primo periodo è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dal ricevimento, sentiti il Ministro delle comunicazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della Commissione di vigilanza sui fondi di pensione (COVIP), i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, mediante procedura selettiva pubblica e in servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, possono essere inquadrati in ruolo, nella medesima qualifica presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame - colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP.
3. Agli oneri recati dai commi 1 e 2 si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alle Autorità di cui ai commi 1 e 2, dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. All'articolo 156, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», le parole «nel limite di cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di centoventicinque unità».
5. Agli oneri di cui al comma 4, nel limite di 100.000 euro per il 2006 e di due milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196 come determinata nella tabella C allegata alla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266.
46. 05. Il Governo.

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni concernenti il personale della giustizia amministrativa).

1. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2007 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i cui oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio della giustizia amministrava.
2. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con Decreto del Presidente della repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006 possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.
46. 0. 6. Governo.

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

Art. 46-bis.
(Regolamenti governativi).

L'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta e delle competenti Commissioni parlamentari le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;


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d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali rendono il parere obbligatorio e vincolante entro trenta giorni dall'assegnazione, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma i ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari e sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
46. 02. Leo, Alberto Giorgietti, Proietti, Antonio Pepe, Germontani, Armani, Pedrizzi.

ART. 47.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto, speciale eper le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle regioni a statuto speciale e, alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda,


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della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
* 47. 01. Froner, Betta.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative nonne d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
*47. 02. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.

ART. 48.

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
48. 1. Giudice.


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ALLEGATO 2

DL 262/06: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. C. 1750 Governo.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO


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