I Commissione - Mercoledì 18 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

DL 262/2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (C. 1750 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1750 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria;
rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono prevalentemente riconducibili alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali» che le lettere e) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato, altresì, che tali disposizioni intervengono su una pluralità di settori normativi in parte riconducibili ad ambiti riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato - quali «moneta; tutela del risparmio e dei mercati finanziari; tutela della concorrenza», «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione», «previdenza sociale», «dogane», «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», «opere dell'ingegno», «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l), n), o), q), r) e s), della Costituzione - e in parte a materie di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali le «dogane» «ordinamento sportivo» «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» «governo del territorio», «porti e aeroporti civili» «grandi reti di trasporto e di navigazione» «ordinamento della comunicazione» e «tutela e sicurezza del lavoro»;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito la ragionevolezza, in relazione ai principi di cui agli articoli 3 e 41 della Costituzione, sotto il profilo della tutela del legittimo affidamento del concessionario, della disposizione che, incidendo su convenzione in essere, prevede l'automatica estinzione del rapporto concessorio in caso di dichiarazione da parte del concessionario di non voler aderire alla convenzione unica ovvero qualora tale convenzione non si perfezioni «per fatto imputabile al concessionario».


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ALLEGATO 2

Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario (C. 1780 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1780 Governo approvato dal Senato, riguardante la sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE


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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto di ricongiungimento familiare (Atto n. 18).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO COTA

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (atto n. 18);
considerate con attenzione le numerose clausole proposte dal legislatore comunitario a tutela della famiglia e del rispetto della vita familiare in materia di ricongiungimento, sostanzialmente confermando quanto già stabilito dal testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sull'ambito di applicazione del diritto al ricongiungimento «ai membri della famiglia nucleare, cioè il coniuge e i figli minorenni»;
rilevato tuttavia che, andando al di là di quanto previsto dalla direttiva, lo schema in esame estende il diritto al ricongiungimento anche a genitori che non dispongano di adeguato sostegno familiare nel paese di origine, laddove il termine «sostegno», nonché il termine «adeguato», non meglio precisati, estendono di fatto e non giustificatamente il diritto al ricongiungimento senza che siano verificate la capacità, per il titolare di permesso di soggiorno, di provvedere al mantenimento e al «sostegno» del genitore all'interno del nostro Paese;
considerato che sollevano inoltre forti dubbi i criteri arbitrariamente aggiunti all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) dello schema in esame, in quanto non previsti assolutamente nella direttiva, circa la valutazione dei provvedimenti di espulsione, rifiuto del rilascio del permesso ai fini di ricongiungimento o di diniego del rinnovo previsti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che siano soppresse le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, le parole «o per motivi familiari» di cui alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 2 nonché le lettere c) e d) del comma 1 della lettera e) dell'articolo 2.


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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto di ricongiungimento familiare (Atto n. 18).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (atto n. 18);
tenuto conto degli obiettivi fondamentali della direttiva relativi agli obblighi di protezione della vita familiare, alla necessità di una politica più energica in materia d'integrazione e alla volontà di creare una stabilità socio-culturale che faciliti l'integrazione di cittadini di paesi terzi;
considerata la necessità di semplificare le procedure esistenti in materia, eliminando le condizioni che ostacolano l'esercizio del diritto;
segnalato, infine, che all'articolo 2, comma 3, lettera b), secondo periodo, le parole «non superiore» devono intendersi sostituite dalle seguenti «non inferiore»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE