X Commissione - Mercoledì 18 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività (C. 1428 Capezzone ed altri ed abb.).

TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE

Art. 1.
(Autorizzazione al Governo all'emanazione di norme in materia di sportello unico per le imprese).

1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», conformandosi al criterio generale di semplificare i procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di abbreviare i relativi termini e di estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio dell'attività. Nel dare attuazione al criterio generale di cui al presente comma, il Governo si conforma alle seguenti norme regolatrici della materia:
a) prevedere che i comuni possano esercitare le proprie funzioni, relativamente all'attivazione dello sportello unico, in forma associata, e che la struttura cui è affidato il procedimento coordini le istruttorie relative a tutti gli enti della pubblica amministrazione competenti coinvolti. Prevedere che, nei comuni che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il procedimento unico sia affidato al sindaco, o ad un soggetto qualificato da lui delegato, che assume la qualifica di responsabile del procedimento; qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area, ovvero abbiano costituito un'unione comunale, il responsabile del procedimento può essere identificato con il responsabile del patto territoriale o del contratto d'area, o con il responsabile designato dall'unione;
b) prevedere che lo sportello unico, oltre alla predisposizione dell'archivio informatico di cui all'articolo 3, comma 2, assicuri il contatto con l'utenza anche attraverso altri canali di comunicazione, oltre che con il contatto diretto;
c) prevedere che i comuni adottino un sistema di monitoraggio dell'attività dello sportello unico dal quale emergano i tempi effettivi della conclusione dei procedimenti e i casi in cui sono autorizzate deroghe al rispetto dei tempi stabiliti;
d) prevedere che il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento, relativo alla richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, sia ridotto a sette giorni;
e) per quanto riguarda l'audizione in contraddittorio di cui all'articolo 6, commi 4 e 5 del regolamento, prevedere che essa debba essere convocata entro il termine di sette giorni dalla presentazione della domanda, che debba essere avviata entro dieci giorni dalla convocazione e che


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debba essere conclusa entro sessanta giorni successivi al suo avvio. Prevedere che l'audizione in contraddittorio possa essere convocata dal responsabile del procedimento anche su richiesta dell'impresa interessata e di attribuire all'impresa la facoltà di farsi rappresentare, anche ai fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 5, da un soggetto fiduciario, appositamente delegato, con facoltà di autenticarne la sottoscrizione;
f) in relazione all'articolo 6, comma 6, del regolamento, riguardante la realizzazione di impianti a struttura semplice previamente individuati dalla regione, prevedere un termine di sette giorni lavorativi entro il quale la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di una comunicazione di motivato dissenso; prevedere, altresì, che il suddetto termine sia sospeso nel caso di richiesta di integrazione dei documenti ai sensi del comma 3 o nel caso di convocazione dell'audizione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6. Prevedere altresì che i termini riprendano a decorrere dalla data di acquisizione dei dati istruttori sopra indicati, ovvero dal momento della presentazione del progetto modificato ai sensi del citato comma 5;
g) in relazione all'articolo 6, comma 8, prevedere che, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, il procedimento si concluda entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura;
h) in relazione alla riunione di cui all'articolo 6, commi 14 e 15, prevedere che essa debba essere conclusa entro venti giorni dalla sua convocazione. La convocazione della citata riunione non sospende il termine di cui alla lettera g);
i) prevedere che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'inosservanza dei termini procedimentali di cui all'articolo 6, comporti accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 20, commi 9 e 10, e 59, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dai contratti collettivi di lavoro vigenti, a carico dei dirigenti e degli altri dipendenti interessati;
m) prevedere la possibilità di consentire l'asseverazione delle dichiarazioni da parte di professionisti, anche associati, associazioni, consorzi, società od altri enti per l'erogazione di servizi alle imprese, debitamente delegati;
n) prevedere che ogni controversia derivante dall'applicazione delle norme sul procedimento mediante autocertificazione disciplinato dall'articolo 6, sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, specificando che tale ricorso, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, riguarda anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme che prevedono l'applicabilità, al procedimento mediante autocertificazione, dell'istituto del «silenzio-assenso» di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
o) prevedere che, qualora si tratti di trasferimento di insediamento produttivo, i termini delle varie fasi e della conclusione del procedimento siano ridotti della metà rispetto a quelli previsti nel caso di nuovo insediamento, fatto salvo il termine di sette giorni previsto dalle lettere d), e) ed f).


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Art. 2.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di dichiarazione di inizio attività).

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività è ridotto a sette giorni lavorativi dalla data della presentazione alla dichiarazione all'amministrazione competente» .
2. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di sessanta giorni».
3. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul "silenzio-assenso" previste dall'articolo 20».

Art. 3.
(Invarianza della spesa).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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ALLEGATO 2

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività (C. 1428 Capezzone ed altri ed abb.).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.
(Autorizzazione al Governo all'emanazione di norme in materia di sportello unico per le imprese).

All'articolo 1, comma 1, alinea, al termine del primo capoverso aggiungere il seguente inciso: «, prevedendo la possibilità di consentire l'asseverazione delle dichiarazioni da parte di professionisti, anche associati, associazioni, consorzi, società od altri enti per l'erogazione di servizi alle imprese, debitamente autorizzati».
1. 1.Lulli.

All'articolo 1, comma 1, abrogare la lettera a).
1. 2.Marino.

All'articolo 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: i soggetti a vario titolo con le seguenti: gli enti della pubblica amministrazione competenti.
*1. 3.Milanato, Lazzari, Di Centa.

All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: i soggetti a vario titolo sono sostituite dalle seguenti: gli enti della pubblica amministrazione competenti.
*1. 4.Lulli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: affidato al sindaco, o ad un soggetto da lui delegato, che assume la qualifica di responsabile dell'intero procedimento con le seguenti: conferito dal Sindaco con provvedimento motivato e, ove presente, sentito il Direttore Generale a persona qualificata. L'affidamento dell'incarico tiene conto della formazione culturale del soggetto adeguata alle funzioni, della sua effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti. L'incarico è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco.
1. 5.Formisano, D'Agrò, Greco.

Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
a-bis) ai fini dell'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevedere che sia concesso ai comuni, sia che essi abbiano provveduto sia che debbano ancora provvedere all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, un contributo il cui ammontare è determinato in funzione della popolazione residente e del numero e densità di insediamenti produttivi. Il contributo e aumentato qualora si tratti di comune montano o turistico, nonché di comune ricadente nelle aree degli obiettivi 1, 2 e 5b così come definiti dal Regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni.


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Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, viene definito l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione dello stesso.
1. 6.Formisano, Greco.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 7.Provera.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole e i casi in cui sono autorizzate deroghe al rispetto dei tempi stabiliti.
1. 8.Provera.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
1. 9.Provera.

All'articolo 1, alla lettera f), è aggiunto il seguente periodo: «prevedere che l'audizione in contraddittorio possa essere convocata dal responsabile del procedimento anche su richiesta dell'impresa interessata e di attribuire all'impresa la facoltà di farsi rappresentare, anche ai fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 5, da un soggetto fiduciario, munito di procura, con facoltà di autenticarne la sottoscrizione.
*1. 10.Milanato, Lazzari, di Centa.

All'articolo 1, alla lettera f), aggiungere il seguente periodo: «prevedere che l'audizione in contraddittorio possa essere convocata dal responsabile del procedimento anche su richiesta dell'impresa interessata e di attribuire all'impresa la facoltà di farsi rappresentare, anche ai fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 5, da un soggetto fiduciario, appositamente delegato, con facoltà di autenticarne la sottoscrizione.
*1. 11.Lulli.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera h).
1. 12.Provera.

All'articolo 1, comma 1, lettera g), e all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: sette giorni è inserita la seguente: lavorativi.
1. 13.Lazzari, Di Centa, Milanato.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 14.Provera.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
1. 15.Provera.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
1. 16.Provera.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n) prevedere che ogni controversia derivante dall'applicazione delle norme sul procedimento mediante autocertificazione disciplinato dall'articolo 6, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, specificando che tale ricorso, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, riguarda anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme che prevedono l'applicabilità, al procedimento mediante autocertificazione, dell'istituto del «silenzio-assenso» di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
1. 17.Provera.


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Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
n) prevedere che decorsi i termini di cui alla lettera l) è preclusa all'Amministrazione concedente ogni ulteriore valutazione di legittimità in relazione alle circostanze oggetto di autocertificazione.
1. 18.Lazzari, Di Centa, Milanato.

Al comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
n) prevedere che, qualora si tratti di trasferimento di insediamento produttivo, i termini delle varie fasi e della conclusione del procedimento siano ridotti della metà rispetto a quelli previsti nel caso di nuovo insediamento.
1. 19. Formisano, D'Agrò, Greco.

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività).

Al comma 1 dell'articolo 2 è premesso il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale» sono soppresse.
2. 1. Lulli.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:
1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio di attività abbia ad oggetto l'esercizio di un'attività imprenditoriale, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi, ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività è ridotto a sette giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. L'interessato dà comunicazione all'amministrazione competente dell'effettivo inizio dell'attività entro i successivi trenta giorni».
2. 2. Lulli.

All'articolo 2, comma 1, eliminare le parole: commerciale o artigianale.
*2. 3. Lazzari, Di Centa, Milanato.

All'articolo 2, comma 1, le parole: commerciale o artigianale sono soppresse.
*2. 4. Lulli.

All'articolo 2, comma 1, dopo la parola: ruoli inserire le seguenti: o registri ad efficacia abilitante o comunque.
*2. 5. Milanato, Lazzari, Di Centa.

All'articolo 2, comma 1, le parole: compresa l'iscrizione in albi o ruoli sono sostituite dalle seguenti: compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi, ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque.
*2. 6. Lulli.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: quindici giorni.
2. 7. Marino.

All'articolo 2, comma 1, dopo la parola: competente aggiungere le parole: lo stesso termine si applica per l'iscrizione all'albo


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dei mandatari in materia di brevetti per invenzioni e modelli industriali.
2. 8. Lazzari, Di Centa, Milanato.

All'articolo 2, i commi 3 e 4 sono soppressi.
2. 9. Capezzone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul "silenzio assenso" previste dall'articolo 20».
2. 10. Provera.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Invarianza della spesa). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 0. 1. Capezzone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 3 - 1. Per far fronte alle nuove esigenze e alle procedure di cui alla presente legge, i comuni sono autorizzati a derogare alle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. 0. 2. Formisano, Greco.

Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

Art. 3.

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Sportello unico e Struttura Unica per l'economia) 1. I Comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 24, del medesimo decreto legislativo, assicurando che tutti i procedimenti, nella loro interezza anche quando coinvolgano più soggetti pubblici o solo soggetti pubblici distinti dal comune, siano affidati ad un'unica struttura comunale (Sportello Unico) in grado di realizzare il ricevimento formale delle richieste e delle istanze degli interessati, di coordinare le relative istruttorie vincolando secondo regole convenzionate tutti i soggetti pubblici coinvolti nonché completare il procedimento con tutti gli atti necessari. Qualora i Comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area ovvero abbiano costituito una unione comunale, la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area o con il responsabile designato dall'unione.
2. Lo Sportello Unico, entro lo stesso termine di cui al successivo comma 10, assorbe anche le funzioni previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 attribuite allo «Sportello Unico Edilizia». Resta valida la normativa funzionale prevista dal medesimo articolo 5, ove non modificata da altra norma e non confliggente con la presente legge.
3. Per la predisposizione dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, i comuni adottano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolamenti di attuazione improntati alla massima semplificazione ed omogenizzazione operativa, in cui sono recepiti anche i vincoli e gli obblighi definiti con le convenzioni di organizzazione approvate con tutti i soggetti pubblici coinvolti non oltre 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle convenzioni obbligatorie con il Comune, ovvero con il soggetto responsabile del


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patto territoriale, del contratto d'area o con l'Unione comunale, sono tenuti tutti gli enti o strutture che operano sul territorio comunale, dell'Unione comunale, del patto territoriale o del contratto d'area, coinvolti nei procedimenti di cui alle funzioni specificate nell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sempre che non siano obbligati a rispettare norme speciali.
4. Nel termine dei 90 giorni successivi all'emanazione della presente legge, le regioni emanano lo schema base di convenzione e di regolamento comunale. Entro il medesimo termine i comuni adottano un sistema di monitoraggio dell'attività dello Sportello Unico finalizzato alla conoscenza dell'andamento dei tempi programmati ed effettivi dei procedimenti, dei controlli ex post di merito, delle motivazioni di eventuali scostamenti, delle responsabilità, delle azioni poste in essere per superarli nonché delle soluzioni semplificative ed omogeneizzatrici adottate per favorire l'utenza, comprese quelle segnalate dalle Commissioni di cui all'articolo 4, alle quali il cittadino o l'operatore economico possono ricorrere per ottenere la semplificazione procedimentale.
5. Previa predisposizione di un archivio informatico che contenga i necessari elementi normativi ed informativi per dar corso ad ogni tipo di procedimento qualunque sia la domanda che provenga dall'interessato, lo Sportello Unico di cui al comma precedente assicura tanto il contatto diretto con gli interessati quanto quello indiretto sia attraverso il supporto telematico sia, ove possibile, anche grazie ad altri canali di comunicazione, le informazioni necessarie sugli adempimenti connessi ai procedimenti attivabili, la dimostrazione integrale del procedimento riguardante una specifica esigenza dichiarata dall'interessato, l'elenco delle domande presentate, lo stato del loro iter procedurale, ogni altra informazione utile comprese quelle emanate da altri livelli di governo concernenti attività promozionali e di indirizzo insediativo. Il funzionario o il dirigente preposto alla struttura è responsabile dell'impostazione del processo di lavoro generale, della definizione degli indirizzi di lavoro, del coordinamento, della supervisione, dell'effettuazione dei controlli generali e sugli atti singoli, delle correzioni operative necessarie per il miglior funzionamento della struttura in coerenza con le norme.
6. Per la istituzione e la gestione dello Sportello Unico di cui al comma precedente i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I comuni possono altresì stipulare convenzioni con professionisti, anche associati, associazioni, consorzi, società od altri enti per l'erogazione di servizi alle imprese, debitamente autorizzati, al fine di avvicinare la pubblica amministrazione agli utenti dello sportello.
7. Lo Sportello Unico, su richiesta degli interessati o dei soggetti di cui al comma 6 che li rappresentano, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro un termine non superiore a 30 giorni definito dall'ente in ragione di una previsione articolata rapportata alla complessità dei procedimenti da attivare.
8. D'intesa con il Ministero delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministero dello sviluppo economico predispone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di interventi a supporto dei Comuni per la realizzazione del Servizio all'Economia mediante supporto obbligatorio sul canale on line, in forma omogenea su tutto il territorio nazionale, che preveda la realizzazione progressiva di identiche modalità sia di interrelazione con i cittadini e gli altri soggetti interessati sia di descrizione e rappresentazione dei procedimenti amministrativi secondo le modalità di cui al successivo articolo.
9. I supporti software necessari sono quelli realizzati dai maggiori progetti finanziati


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col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2002 (Piano e-government prima fase) acquisibili gratuitamente nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni.
10. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano il nuovo Sportello Unico. Sino alla data di applicazione da parte dei Comuni delle disposizioni della presente legge, restano in vigore gli obblighi di cui all'articolo 3 - ora sostituito - del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 in materia di sportello unico.
11. I Comuni che, alla scadenza del termine di cui al comma precedente, non abbiano ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo sono penalizzati con la riduzione, a partire dall'esercizio successivo a quello di non ottemperanza, del 3 per cento di tutti i trasferimenti statali ad essi spettanti. A partire dall'inizio dello stesso esercizio, gli atti emanati dalle amministrazioni deputate in violazione delle norme del presente articolo sono nulli.
12. I Comuni che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano predisposto lo Sportello Unico anche sul canale on line, con le modalità indicate nel presente articolo sono penalizzati con la riduzione, a partire dall'esercizio successivo a quello di non ottemperanza, del 3 per cento di tutti i trasferimenti statali ad essi spettanti. A partire dall'inizio dello stesso esercizio, gli atti emanati dalle amministrazioni deputate in violazione delle norme del presente articolo sono nulli.

Art. 4.
(Istituzione dell'Archivio Nazionale dei procedimenti amministrativi per l'economia).

1. Con i medesimi supporti informatici indicati al comma 9 del precedente articolo, del caso potenziati, ed in contemporanea integrazione con l'attuazione del piano di interventi di cui al comma 9 dell'articolo precedente, viene realizzato l'Archivio Nazionale dei procedimenti amministrativi per l'economia, allo scopo di disporre di uno strumento generale di guida alla semplificazione e alla omogeneizzazione amministrativa e di supporto alle politiche di promozione e difesa del territorio nonché in grado di integrarsi con altre iniziative complementari già in corso.
2. L'Archivio Nazionale è costituito su base regionale, ed i Comuni debbono informare mediante comunicazione elettronica l'ufficio regionale preposto di ogni variazione che attenga i loro procedimenti entro le 48 ore successive alla data della loro adozione. Sia a livello nazionale che a livello regionale, è a disposizione un servizio elettronico per l'analisi dei procedimenti ed il rilievo automatico delle ridondanze non necessarie e delle non necessarie disomogeneità dei procedimenti. Le informazioni dell'Archivio Nazionale e delle sue costituenti regionali sono gratuitamente a disposizione di tutte le Pubbliche Amministrazioni e delle Camere di Commercio.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita in ogni Regione una commissione tecnica regionale per la omogeneizzazione e semplificazione dei procedimenti che provvede trimestralmente ad indicare ai comuni l'adozione, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, di procedimenti coerenti col miglioramento del grado di omogeneità e semplificazione dei procedimenti. La commissione, di non più di cinque membri, è nominata dalla Regione col concorso delle rappresentanze locali dei Comuni e delle Camere di Commercio. Le pronunce della Commissione sono emanate con decreto del Presidente della Regione.
4. Entro 210 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, una Commissione tecnica nazionale per l'omogenizzazione e la semplificazione dei procedimenti che procede quadrimestralmente alla valutazione comparata delle situazioni regionali provvedendo ad indicare alle Regioni le ridondanze inutili nei procedimenti e l'adozione


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di provvedimenti per la loro eliminazione. I sette membri tecnici della commissione sono nominati due dal Ministero dello sviluppo economico, due dalle Regioni, due dai comuni ed uno dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio. Le pronunce della Commissione sono emanate con decreto del Ministro per le attività produttive.
5. Le attività degli enti non ottemperanti all'obbligo della trasmissione dei dati e del funzionamento degli organismi previsti dai commi precedenti possono essere attribuite dal Ministero delle Attività produttive e/o dalle singole Regioni ad un commissario ad acta con onere a carico degli enti stessi. Gli atti emanati in violazione dei decreti del Presidente della Regione di cui al comma 3 precedenti sono nulli.
2. 0. 3. Burchiellaro, Lulli, Ruggeri.


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ALLEGATO 3

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività (C. 1428 Capezzone ed altri ed abb.).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.
(Autorizzazione al Governo all'emanazione di norme in materia di sportello unico per le imprese).

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
m-bis) prevedere la possibilità di consentire l'asseverazione delle dichiarazioni da parte di professionisti, anche associati, associazioni, consorzi, società od altri enti per l'erogazione di servizi alle imprese, debitamente delegati.
1. 1. (Riformulato) Lulli.

All'articolo 1, lettera a) primo periodo, sostituire le parole: i soggetti a vario titolo con le seguenti: gli enti della pubblica amministrazione competenti.
*1. 3. Milanato, Di Centa, Lazzari.

All'articolo 1, comma 1, lettera a) primo periodo, le parole: i soggetti a vario titolo sono sostituite dalle seguenti: gli enti della pubblica amministrazione competenti.
*1. 4. Lulli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: affidato al sindaco, o ad un soggetto inserire la seguente: qualificato.
1. 5. (Riformulato) Formisano, D'Agrò, Greco.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 7. Provera.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i casi in cui sono autorizzate deroghe al rispetto dei tempi stabiliti.
1. 8. Provera.

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
1. 9. Provera.

All'articolo 1, alla lettera f), è aggiunto il seguente periodo: «prevedere che l'audizione in contraddittorio possa essere convocata dal responsabile del procedimento anche su richiesta dell'impresa interessata e di attribuire all'impresa la facoltà di farsi rappresentare, anche ai fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 5, da un soggetto fiduciario appositamente delegato con facoltà di autenticarne la sottoscrizione.
1. 10. (Riformulato) Milanato, Di Centa, Lazzari.

All'articolo 1, comma 1, alla lettera f), è aggiunto il seguente periodo: «prevedere che l'audizione in contraddittorio possa essere convocata dal responsabile del procedimento anche su richiesta dell'impresa interessata e di attribuire all'impresa la


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facoltà di farsi rappresentare, anche ai fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 5, da un soggetto fiduciario, appositamente delegato, con facoltà di autenticarne la sottoscrizione.»
*1. 11. Lulli.

All'articolo 1, comma 1, lettera g) e all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: sette giorni è inserita la seguente: lavorativi.
1. 13. Lazzari, Di Centa, Milanato.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente dl assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
1. 16. Provera.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n) prevedere che ogni controversia derivante dall'applicazione delle norme sul procedimento mediante autocertificazione disciplinato dall'articolo 6 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, specificando che tale ricorso, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, riguarda anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme che prevedono l'applicabilità, al procedimento mediante autocertificazione, dell'Istituto del «silenzio-assenso» di cui all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990.
1. 17. Provera.

Al comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
n)
prevedere che, qualora si tratti di trasferimento di insediamento produttivo, i termini delle varie fasi e della conclusione del procedimento siano ridotti della metà rispetto a quelli previsti nel caso di nuovo insediamento, fatto salvo il termine di sette giorni previsto dalle lettere e), f) e g).
1. 19. (Riformulato) Formisano, D'Agrò, Greco.

ART. 2.

All'articolo 2, comma 1, dopo la parola: ruoli inserire le seguenti: o registri ad efficacia abilitante o comunque.
*2. 5. Milanato, Di Centa, Lazzari.

All'articolo 2, comma 1, le parole: compresa l'iscrizione in albi o ruoli sono sostituite dalle seguenti: compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi, ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque.
*2. 6. Lulli.

All'articolo 2, i commi 3 e 4 sono soppressi.
2. 9. Capezzone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul «silenzio-assenso» previste dall'articolo 20.
2. 10. Provera.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Invarianza della spesa) - 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 0. 1. Capezzone.


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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00313 Lazzari, Laurini e Antonio Pepe: Attuazione della normativa in materia di certificazione energetica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente il rendimento energetico nell'edilizia, prevede agli articoli 6 e 15 obblighi di certificazione energetica degli edifici. Al riguardo, si ricorda che l'obbligo di allegare detta certificazione si applica esclusivamente per gli edifici di nuova costruzione e, solo nel caso di ristrutturazione totale, per gli edifici esistenti di grandi dimensioni quando la richiesta di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, sia stata presentata, per entrambe le tipologie, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo (8 ottobre 2005). In violazione di detto obbligo il compratore dell'immobile può richiedere l'annullamento dell'atto.
L'effettiva operatività della norma (8 ottobre 2006) è subordinata all'emanazione dei decreti previsti all'articolo 4 e delle linee guida previste all'articolo 6 del decreto legislativo o, in alternativa, all'emanazione di equivalenti provvedimenti regionali ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.
Il Ministero dello sviluppo economico, fin dall'ottobre 2005, ha avviato la stesura dei decreti attuativi e delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, con il supporto di un gruppo di lavoro comprendente gli altri Ministeri competenti e i rappresentanti di 5 Regioni, dei principali enti scientifici nazionali e delle associazioni dei consumatori. Il ritardo delle norme tecniche europee (CEN) la mancanza di reali riferimenti di altri Paesi, le difficoltà di definire una procedura condivisa (legislazione concorrente Stato-Regioni), sugli obiettivi della certificazione energetica degli edifici, non hanno consentito il rispetto dei tempi ordinatori del decreto legislativo n. 192/2005.
In questi mesi il Ministero dello sviluppo economico ha sempre riservato particolare attenzione alla problematica sollevata dagli interroganti, sia assumendo informazioni presso la maggiore rappresentanza nazionale dei costruttori edili, sia prevedendo una soluzione transitoria nel decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo n. 192/2005.
Nel predetto schema di provvedimento è definito e introdotto un attestato di qualificazione energetica, rilasciato dal progettista dell'edificio o dal direttore dei lavori, che, fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sostituisce a tutti gli effetti l'attestato di certificazione energetica. Lo schema di decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 ottobre 2006, è ora all'esame delle competenti Commissioni di Camera e Senato e della Conferenza Unificata per la formulazione dei prescritti pareri. Si prevede che il provvedimento possa diventare operativo entro la fine dell'anno.
Infine, si segnala che un accurato studio del Consiglio Nazionale del Notariato consente di affermare che, nella attesa dell'effettiva operatività della disciplina in esame, il mercato immobiliare potrà regolarmente continuare ad operare senza alcuna difficoltà né per i notai, né per i contraenti.


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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00312 Fava e Allasia: Attuazione della normativa in materia di certificazione energetica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministro dello sviluppo economico ritiene la chimica settore strategico per l'Italia, in un contesto europeo e di competizione internazionale.
Questa convinzione era presente già dal 1996 con il Governo Prodi, quando proprio al Ministero dell'industria si aprì un Tavolo nazionale per la chimica e un Osservatorio chimico nazionale, articolato a livello territoriale.
Da tale tavolo scaturì il valore strategico di questo comparto e la necessità di ridisegnarne le prospettive industriali, tenendo conto delle interconnessioni tra le produzioni e le qualificazioni dei siti in una dimensione capace di far interagire gli impianti del nord con quelli del sud.
Particolare importanza, in questo ambito, hanno gli stabilimenti di Mantova, Porto Marghera, Ferrara e Ravenna.
Nel mese di agosto si è aperto un problema serio nel polo di Porto Marghera che è snodo essenziale per la chimica italiana. Infatti la chiusura dello stabilimento della Dow rischiava di produrre un effetto domino sulle altre imprese e sugli altri siti.
Per questo il Governo sta lavorando per dare nuove prospettive a Marghera, così da proseguire sulla politica industriale dei vari siti che vanno a loro volta valorizzati attraverso momenti specifici inseriti in un Tavolo nazionale e nei relativi Osservatori che verranno rapidamente attivati.
Nell'ambito di questo impegnativo lavoro di tenuta delle produzioni e dei siti sarà non solo impedito il depauperamento dello stabilimento di Mantova, ma saranno individuate le prospettive di rilancio.


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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00315 Saglia e Raisi: Piano di allocazione delle quote di emissione di anidride carbonica in attuazione del Protocollo di Kyoto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare, con riguardo agli effetti che provocherà l'applicazione del Piano di allocazione delle emissioni di CO2 (anidride carbonica) per il periodo 2008-2012 sulla bolletta energetica, sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla diversificazione delle fonti energetiche si rappresenta quanto segue.
Il citato Piano di allocazione delle emissioni discende dalle disposizioni attuative della direttiva 2003/87/CE Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea.
L'approvazione della direttiva e delle relative procedure applicative indicate dalla Commissione europea sono intervenute nella precedente legislatura. Al riguardo, si può affermare che sono state a lungo sottovalutate le implicazioni del protocollo di Kyoto (alla cui attuazione è finalizzata la direttiva) e scarsamente analizzate le possibili conseguenze della direttiva medesima sul sistema produttivo.
Infatti, da un lato le emissioni di gas a effetto serra - tra i quali ricade l'anidride carbonica - sono cresciute nel precedente quinquennio da 555 milioni di tonnellate nel 2000 a circa 583 milioni di tonnellate nel 2004, senza che fossero avviate efficaci politiche di contenimento; d'altro canto, il precedente Piano di allocazione delle emissioni di anidride carbonica, relativo al periodo 2005-2007, non è stato sufficientemente coordinato con gli analoghi Piani predisposti dagli altri Stati membri, con il risultato che il nostro Paese si è trovato in una posizione di svantaggio nella fase di predisposizione del Piano per il periodo 2008-2012.
Parimenti, è stata sottovalutata la spinta, ora evidenziata nell'atto in esame, verso un maggiore utilizzo del gas naturale nella produzione termoelettrica: infatti, la spinta al maggiore ricorso al gas naturale è stata accentuata dalle disposizioni della pur utile legge 9 aprile 2002, n. 55, non accompagnata, tuttavia, da efficaci politiche di incremento dell'offerta di gas, anche mediante la costruzione di terminali di rigassificazione.
In questo contesto, il Governo sta ora agendo sulla base delle linee direttive di seguito indicate.
Tutelare e migliorare la sicurezza del sistema energetico mediante:
a) incremento dell'offerta di gas naturale: a questo scopo è attiva presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una apposita cabina di regia;
b) incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza d'uso dell'energia, per i cui fini è stata richiesta apposita delega del Parlamento al Governo nell'ambito del disegno di legge in materia di energia (disegno di legge Bersani).

Fornire agli operatori interessati al Piano di allocazione delle emissioni alcuni elementi di flessibilità, come la possibilità di acquistare quote aggiuntive e, soprattutto, di conseguire fino al 20 per cento delle quote di emissione mediante meccanismi


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flessibili, vale a dire mediante valorizzazione di interventi effettuati in Paesi terzi, interventi, quindi, che possono costituire opportunità di espansione delle imprese all'estero.
Perseguire il rispetto delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dello stesso protocollo di Kyoto con politiche attive, che incidano sui settori a più ampio potenziale di riduzione delle emissioni e costituiscano anche opportunità di sviluppo: in tal senso operano talune disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2005 (efficienza energetica e biocarburanti), le citate disposizioni del disegno di legge sull'energia, e alcune norme del disegno di legge sulla competitività approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2006.
Si ritiene che tali linee di azione consentiranno di mitigare i potenziali effetti negativi derivanti dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE e potranno, inoltre, fornire alle imprese stimoli e opportunità di innovazione, investimenti ed espansione.