VII Commissione - Giovedì 19 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

5-00273 Barbieri: Organizzazione del premio della Fondazione Valentino Bucchi.

5-00282 Schietroma e D'Elia: Riduzione del contributo ministeriale al Premio della Fondazione Valentino Bucchi.

TESTO DELLA RISPOSTA

In ordine alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto, cui si risponde congiuntamente, data l'identità di materia, si rappresenta quanto segue.
In via generale occorre far presente che, nonostante la sostanziosa integrazione al Fondo Unico 2006 disposta dal decreto legge 18 luglio 2006, detto Fondo ha subito un'incisiva decurtazione, rispetto all'esercizio finanziario 2006, che ha toccato tutti i settori dello Spettacolo.
In particolare, gli stanziamenti destinati al sostegno delle attività musicali si sono attestati nel corrente anno su 62.454.850,70 euro.
Nel 2005 le attività musicali hanno beneficiato di un maggiore stanziamento del Fondo Unico, pari a 65.367.765,16 euro, oltre ad ulteriori stanziamenti su fondi diversi, per cui il settore ha potuto contare su complessivi 68.598.566 euro.
La competente Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport ha dunque operato, nell'anno in corso, sia scelte di politica generale, sia una più rigorosa selezione dei programmi musicali da sostenere.
La Commissione Consultiva per la Musica - organismo preposto al rilascio del parere artistico obbligatorio su ogni istanza di sovvenzione - ha espresso il parere che si dovessero sostenere, con maggiore incisività, i settori della musica classificabili come «produttivi» (grandi Istituzioni Orchestrali, Concertistica e Festival) e che minori finanziamenti fosse opportuno destinare ad attività quali corsi, concorsi ed attività di promozione della musica.
Il Ministro per i beni e le attività culturali, con decreto del 2 agosto 2006 ha quindi provveduto a ripartire gli stanziamenti disponibili fra i vari settori della musica.
Quanto all'attività della Fondazione Valentino Bucchi, diretta all'organizzazione di concorsi, occorre far presente che il settore dei concorsi ha avuto a disposizione, nel corrente anno, stanziamenti per 794.000 euro, con una riduzione percentuale del 26,07 rispetto al 2005.
Pertanto, l'entità della sovvenzione da assegnare alla Fondazione in questione è stata determinata anche dovendo necessariamente tener conto di risorse fortemente ridotte nonché, al contrario, del forte aumento registrato nel numero di domande di sovvenzione per il settore.
Risponde al vero che l'attività concorsuale programmata dalla Fondazione è stata riconosciuta e sovvenzionata sin dal 1978 e che nei primi anni, fino al 1994, il contributo assegnato è stato in continua, seppur annualmente lieve, ascesa.
Occorre anche far presente che, a partire dal 1994 e fino al 2001, la Commissione Consultiva per la Musica ha ritenuto di confermare, ma non di aumentare, la sovvenzione di 200.000.000 di lire ottenuta nel 1994, in considerazione del fatto che l'attività organizzata dalla Fondazione Bucchi non dava segni evidenti di crescita


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artistica, talvolta anche per il ristretto numero dei partecipanti ai singoli concorsi.
Dal 2002 la stessa Commissione consultiva (seppur formata da componenti diversi nel tempo) ha ritenuto di riconoscere alla Fondazione sovvenzioni annualmente, costantemente in calo.
Nel 2006 è entrato in vigore il decreto ministeriale 21 dicembre 2005, che all'articolo 6, ha riordinato ed integrato i criteri di valutazione della Commissione, dando innanzitutto valore prioritario al giudizio sulla validità artistica dei progetti presentati, ma introducendo anche altri criteri valutativi quali la capacità imprenditoriale degli organismi di «attirare» risorse - sia pubbliche che private - diverse dal contributo dello Stato nonché la regolarità gestionale amministrativa di ogni organismo preso in esame.
Per quanto riguarda i predetti ultimi criteri occorre rilevare che, da diversi anni, la Fondazione Bucchi indica a preventivo «entrate diverse» di forte entità che, a consuntivo, risultano drasticamente ridotte se non totalmente cassate. Lo stesso dicasi per le «uscite», che a consuntivo risultano costantemente ridotte, soprattutto con riferimento a quelle che dovrebbero qualificare maggiormente l'attività, vale a dire i costi riferiti ai componenti delle giurie.
È comunque intenzione del Ministero, già a partire dal 2007, non solo incrementare sensibilmente i fondi destinati allo Spettacolo, ma anche riprendere e valorizzare tutte le attività finalizzate alla qualificazione e all'incentivazione di giovani talenti musicali.
Quanto alla richiesta, formulata dall'On. Barbieri, di sensibilizzare l'amministrazione competente affinché sia assegnato alla Fondazione un adeguato numero di giovani del servizio civile si rileva che l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile individua in piena autonomia i progetti di servizio civile nazionale ai quali assegnare volontari del servizio civile.


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ALLEGATO 2

5-00263 Frassinetti: Tutela del patrimonio culturale e librario italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si riferisce quanto segue.
Il Codice dei beni culturali ha individuato all'articolo 10 comma 2 lettera c) e comma 3 lettera c) quali siano i beni culturali: «le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico...» ed inoltre «le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale».
Inoltre lo stesso Codice ha individuato agli allegati A e B diverse tipologie di documenti tra le quali si ritrovano i beni librari e particolarmente:
i libri con più di cento anni, isolati o in collezione e con un valore superiore a 46.598,00 euro;
gli incunaboli e i manoscritti con più di cinquanta anni (e non appartenenti all'autore), le carte geografiche e gli spartiti qualunque sia il loro valore venale.

L'articolo 62 comma 2 del Codice, relativo al procedimento per la prelazione e l'articolo 68 comma 1 dello stesso Codice, che riguarda l'attestato di libera circolazione, non sono inapplicabili, come sostenuto dall'On. interrogante, ma sono l'unica fattispecie regolabile, per mantenere la tutela reale del patrimonio librario anche in conformità con la normativa europea.
Più precisamente, l'articolo 60 (acquisto in via di prelazione) attribuisce al Ministero, alla Regione o all'altro ente pubblico territoriale interessato, la facoltà di acquistare in via di prelazione, i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
L'assenza di ogni specificazione indica la volontà del legislatore di non escludere nessuna categoria di bene culturale dalla facoltà di prelazione attribuita in capo ai soggetti prima indicati.
I libri antichi, dunque, ricadono nella fattispecie delle prescrizioni indicate nell'articolo 62 (Procedimento per la prelazione), comma 2.
Ed ancora, l'articolo 65 (Uscita definitiva), al comma 1 vieta l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2, 3, e quindi anche delle raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale (articolo 10 comma 3 lettera a), che comprendono i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, e le incisioni con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio (articolo 10 comma 4 lettera c).
Anche il comma 2 punti a) e b), stabilisce delle limitazioni per il materiale opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni (fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12) e per i beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 10 comma 3, per i quali sia stata esclusa l'uscita dal territorio nazionale per periodi temporali definiti, in quanto dannosa per il patrimonio culturale, in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza, alla appartenenza.
In tutti i casi indicati sono compresi dunque anche i beni librari e quindi i libri antichi.
Ne consegue che le disposizioni dell'articolo 68, contrariamente a quanto citato


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nella interrogazione parlamentare, si applicano pienamente anche ai libri antichi per i quali non esiste un'area di esclusione dalla tutela e neppure un rischio di vulnus all'integrità del patrimonio culturale.
L'On. interrogante chiede, inoltre, se e come sia possibile assumere iniziative normative per l'individuazione di un valore da attribuire ai libri da registrare sul registro di Pubblica Sicurezza.
Si fa presente in merito che il valore dei documenti e dei volumi viene individuato sulla base di cataloghi cartacei pubblicati da importanti librai ed antiquari, da note e grandi case d'asta o su siti internet di riconosciuta competenza, che si occupano del mercato del libro antico, raro e di pregio. Il personale tecnico in servizio presso le biblioteche pubbliche statali svolge regolarmente questa attività, mantenendosi costantemente aggiornato sulle modifiche di valore del «bene libro».
Si fa inoltre presente che non è possibile, per l'assoluta atipicità dei documenti librari, individuare un costo uguale per tipologia di pubblicazioni.
Infatti il libro antico ed il manoscritto, oltre che il libro raro o di pregio, sono degli «unica», in quanto non creati in modo industriale ma con strumenti assolutamente artigianali e che quindi possono variare in ognuna delle parti che li compone.
Anche in caso di produzione moderna di libri di pregio possono intervenire delle varianti nei singoli esemplari che li riconducono alla natura del libro antico.
È possibile, ad esempio, l'esistenza di due incunaboli riguardanti la stessa opera e dello stesso periodo: essi possono variare nel frontespizio, nelle glosse a margine, nella diversa tipologia di carta usata (pergamena o carta) nella presenza o meno di dediche e di miniature. Uno dei due avrà un rilevante valore venale mentre il secondo avrà un valore molto modesto.
Da quanto sopra esposto si evince come non sia possibile fare oggetto di normativa il valore di beni che, per una qualsiasi delle loro caratteristiche, sfuggono all'inserimento in fattispecie individuate.


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ALLEGATO 3

5-00284 Bono: Assunzione, da parte di un rappresentante del Governo, della presidenza del Comitato per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi fu deliberato nel 2005, fu istituito, con incomprensibile ritardo, con decreto - a firma dell'allora Ministro Rocco Buttiglione - il 20 aprile 2006 ai sensi delle procedure previste dalla legge n. 420/1997 e si è insediato il 25 luglio 2006.
La nomina del Sottosegretario per i beni e le attività culturali, Andrea Marcucci, non rappresenta, comunque, il primo caso di elezione di un esponente politico o istituzionale come Presidente di un Comitato Nazionale.
L'On. Bono, nel 2004 - anno in cui rivestiva l'incarico di Sottosegretario per i beni e le attività culturali - fu eletto Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario del Primo regolamento di tutela.
L'On. Vittorio Sgarbi fu eletto Presidente dei Comitati celebrativi per Mattia Preti nel 1998, per Parmigianino nel 2001, e Mantegna nel 2005.
Nel 1993 l'On. Carlo Giovanardi, allora deputato, fu eletto Presidente del Comitato Nazionale «dall'abbazia di Nonantola al sistema benedettino».
Più di recente, il 19 settembre scorso, è stato eletto Presidente del Comitato per le celebrazioni del Bicentenario della nascita di Giacinto Gigante il Vice Presidente del Senato Mario Baccini. Così come vi sono altri casi di esponenti politici eletti Presidenti di Comitati nazionali, tra i quali si ricorda l'Arch. Mariella Zoppi, Assessore alla cultura della regione Toscana, per il Comitato Nazionale per le celebrazioni del VI centenario della nascita di Masaccio e il dr. Fabrizio Palenzona, Presidente della Provincia di Alessandria, per il comitato Nazionale per le celebrazioni del V centenario della nascita di Papa S. Pio V.
In mancanza di proposte formali, anche per difformità di valutazioni - ancorché legittime - all'interno del Comitato, sia per il Presidente che per il Segretario tesoriere, da parte dei proponenti del Comitato Garibaldi (Fondazione Turati, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea) si è proceduto alla elezione del Sottosegretario, On. Andrea Marcucci.
La designazione in argomento si spiega anche in ragione delle deleghe del Sottosegretario che riguardano - tra l'altro - gli affari internazionali e la gestione dei Comitati.
Infatti, il Comitato deve prendere contatto e collaborare con numerose istituzioni sia a livello nazionale che a livello internazionale, in particolare con il Ministero degli Esteri nonché con Paesi quali la Francia, l'Argentina e l'Uruguay con cui sono in preparazione iniziative congiunte, tra l'altro sollecitate data la vicinanza delle date previste per le celebrazioni.
Pertanto, deve essere respinta qualsiasi ipotesi di interferenza politica nell'attività del Comitato, che, insieme con la relativa giunta esecutiva, vede la presenza di una maggioranza di storici riconosciuti a livello internazionale.


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Si precisa inoltre che l'On. Marcucci è stato eletto, a voto palese con alzata di mano, da tutti i presenti, fatta eccezione per due astenuti.
Si sottolinea poi che alla riunione di insediamento su 49 presenti solo 10 appartengono, direttamente o indirettamente, al Ministero per i beni e le attività culturali.
Infine, per quanto riguarda la costituzione della Commissione scientifica, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto Ministeriale 20 aprile 2006, «il Comitato Nazionale può cooptare studiosi e può eleggere una o più commissioni scientifiche per la predisposizione e l'attuazione dei programmi celebrativi».
Ribadisco, infine, che il Comitato, in totale autonomia ha scelto come Presidente il Sottosegretario Marcucci. Nulla impedisce al Comitato di ritornare in qualunque momento sulla propria decisione.
Ringrazio il Sottosegretario Marcucci di essersi fatto carico del Comitato che si riunisce anche oggi.