XIV Commissione - Giovedì 19 ottobre 2006


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ALLEGATO

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti televisivi dei campionati di calcio (nuovo testo C. 1496 Governo e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
esaminato il nuovo testo, adottato come testo base dalla VII Commissione (Cultura), dell'A.C. 1496 e abb., recante «Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale»;
considerato che il provvedimento mira a riequilibrare la distribuzione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti televisivi tra le società che partecipano ai campionati di calcio, mediante l'introduzione di un nuovo sistema imperniato sulla vendita centralizzata dei diritti televisivi, in grado di garantire una ripartizione tra tutte le squadre secondo criteri di mutualità, che assicurino lo svolgimento di un campionato più equilibrato;
rilevato, altresì, che il testo intende disciplinare alcuni aspetti connessi alle piattaforme distributive, in modo da evitare alterazioni del mercato e della concorrenza, anche attraverso il divieto di acquisire diritti relativi a piattaforme per le quali non si possiede il titolo abilitativo e il divieto di sublicenziare i diritti acquisiti nonchè di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;
ricordato che la Commissione europea, con la decisione del 23 luglio 2003 sulla vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, ha riconosciuto che i club calcistici sono avvantaggiati dalla vendita dei diritti commerciali tramite un punto vendita unico o un'agenzia di vendita congiunta e che, pertanto, gli effetti negativi derivanti dall'accordo comune di vendita sono controbilanciati dalla maggiore quantità di contenuti resi disponibili per una più ampia distribuzione, promuovendo così il progresso tecnico o economico dei contenuti mediatici stessi e dei nuovi vettori mediatici che li distribuiscono;
evidenziato, inoltre, come la Commissione, nell'ambito della medesima decisione, abbia rilevato che in tal modo si migliora la produzione e la distribuzione della UEFA Champions League, in linea con quanto previsto dall'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE, in base al quale possono essere dichiarati inapplicabili i divieti di intese (previsti dal paragrafo 1 dello stesso articolo 81 TCE) a qualsiasi accordo o pratica che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico;
sottolineato come la Commissione europea, nelle recenti decisioni relative al caso Bundensliga, del 19 gennaio 2005, ed al caso Premier League, del 22 marzo 2006, ha considerato non in contrasto con il diritto comunitario della concorrenza la vendita congiunta dei diritti mediatici relativi ai rispettivi campionati di calcio,


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subordinatamente alla realizzazione di determinati impegni assunti dalle parti interessate, in base all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003;
osservato, altresì, che è stata espressamente riconosciuta la specificità dello sport tra l'altro nell'ambito della dichiarazione del Consiglio europeo a Nizza nel dicembre 2000, in occasione della quale il Consiglio ha assunto una posizione favorevole alla messa in comune di una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti TV, ai livelli appropriati, come vantaggiosa per il principio di solidarietà tra tutti i livelli e le discipline dello sport;
ricordato, infine, il Rapporto indipendente sul calcio europeo 2006, adottato al termine di un'indagine condotta su iniziativa della presidenza di turno britannica dell'UE, che ha individuato, tra le misure volte garantire l'equilibrio tra le squadre partecipanti ad una stessa competizione, la redistribuzione delle risorse mediante la vendita collettiva dei diritti commerciali, che viene definita necessaria e compatibile con il diritto comunitario,
esprime

PARERE FAVOREVOLE