I Commissione - Resoconto di marted́ 24 ottobre 2006


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 8.40.

DL 262/2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
C. 1750/A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Alessandro NACCARATO, relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici quanto al rispetto del riparto


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di competenze tra Stato e regioni e formula una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 8.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativo allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
Atto n. 19.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2006.

Alessandro NACCARATO, presenta una proposta di parere favorevole con una osservazione volta a segnalare al Governo l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso «articolo 9», comma 4, e all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «articolo 9-bis», comma 6, che stabiliscono che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato - ovvero, se rilasciato, debba essere revocato - agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, nel senso di prevedere che l'accertamento del requisito della pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato si fondi su una valutazione di portata più ampia che tenga conto di tutti gli elementi oggettivi che vi potrebbero concorrere, anche a prescindere dall'appartenenza dello straniero alle categorie di persone che la legge ritiene pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica oppure all'affiliazione ad associazioni di tipo mafioso, nonché all'irrogazione di condanne, anche non definitive, per determinate tipologie di reati, come previsto dai richiamati articoli dello schema di decreto in esame.

Italo BOCCHINO (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di rinviare l'esame del provvedimento in oggetto ad altra seduta per consentire alla Commissione di maturare una opportuna riflessione sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, non ritiene di dover accogliere la richiesta del deputato Bocchino, essendo la proposta di parere sufficientemente chiara e non particolarmente complessa, anche alla luce del dibattito già svoltosi nel corso della seduta del 19 ottobre scorso.

Italo BOCCHINO (AN), dopo avere apprezzato lo sforzo compiuto dal relatore, volto a conformare lo schema in esame ai principi contenuti nella direttiva di riferimento, dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Olga D'ANTONA (Ulivo), preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo su parere del relatore. In proposito osserva che il recepimento della direttiva in questione, ancorchè tardivo, è voto ad armonizzare la legislazione italiana in materia a quella comunitaria nell'ottica di favorire l'integrazione assicurando il godimento dei diritti previsti dalla direttiva, quali ad esempio la libera circolazione, l'assistenza sanitaria, l'educazione scolastica e la partecipazione alla vita pubblica, ai soggiornanti di lungo periodo

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 14.25.


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SEDE REFERENTE

Martedì 24 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Alberto Maritati.

La seduta comincia alle 14.25.

Difensore civico delle persone private della libertà personale.
C. 626 Mazzoni, C. 1090 Mascia e C. 1441 Boato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 4 ottobre 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi, sui quali invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere. Avverte inoltre che gli emendamenti 1.14 e 4.8 Santelli, volto ad attribuire la competenza a procedere all'elezione dei componenti del garante dei diritti al «Parlamento» dovrebbero essere idoneamente riformulati in riferimento alle due Camere, atteso che le competenze del Parlamento in seduta comune, cui tali emendamenti sembrano fare riferimento, non sono definibili con norma di rango ordinario.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, raccomanda inoltre l'approvazione dei propri emendamenti 1.18, 1.17, e 1.19; esprime parere favorevole sull'emendamento 1.16 Benedetti Valentini, che reca una norma identica a quella già prevista dalla vigente disciplina di altre autorità garanti, e 1.10 Cota; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.6; esprime un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo 2.01 Incostante. In proposito, pur condividendo lo spirito dell'emendamento, non ritiene opportuno prevedere che il Garante dei diritti possa delegare l'esercizio delle proprie funzioni ai garanti istituiti in ambito regionale o locale. Fa presente, comunque, che la finalità dell'articolo aggiuntivo 2.01 è in larga parte perseguita dal suo articolo aggiuntivo 6.01.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) non ritiene di dover ritirare il proprio articolo aggiuntivo in quanto volto a prevedere soltanto una facoltà di avvilimento e non già una delega di funzioni.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo 2.02 Zeller, il cui comma 1 è recepito nel proprio articolo aggiuntivo 6.01. Invita quindi all'approvazione dei propri emendamenti 3.2 e 4.10; esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3 D'Alia subordinatamente ad una sua riformulazione volta a prevedere la sua configurazione come comma aggiuntivo all'ar- ticolo 6; raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 6.01, facendo presente che esso al comma 1 recepisce la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo aggiuntivo 2.02 Zeller e, al comma 2, le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'emendamento 12.8 Boato; esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.30 Santelli e 7.23 Boato; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 7.50, in quanto l'obbligo del segreto d'ufficio per i componenti del garante e del relativo personale è una disposizione presente nella disciplina di altre autorità garanti; esprime parere favorevole sull'emendamento 7.35 Benedetti Valentini; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.15; esprime parere favorevole sull'emendamento 12.8 Boato limitatamente al comma aggiuntivo 4-bis, essendo l'ulteriore comma 4-ter assorbito all'interno del proprio articolo aggiuntivo 6.01. Si sofferma poi sull'emendamento 7.22 Boato, di cui condivide la portata normativa ma che invita il relatore a riformulare, facendo riferimento, anziché alle comunità terapeutiche per tossicodipendenti, agli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure limitative della libertà personale; sul punto chiede di


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acquisire l'orientamento del rappresentante del Governo. Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti 7.30 Santelli, 7.23 Boato, 7.35 Benedetti Valentini. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.15 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 12.8 Boato, limitatamente al primo comma, atteso che la portata normativa del secondo comma è stata recepita dal proprio articolo aggiuntivo 6.01. Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati.

Il sottosegretario Alberto MARITATI esprime parere conforme a quello del relatore.

Italo BOCCHINO (AN), invita il relatore a rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento 2.5, del quale è cofirmatario, osservando che esso, essendo volto a prevedere che non possano essere eletti componenti del Garante del diritti coloro che siano sottoposti a procedimenti penali è finalizzato a introdurre maggiori garanzie con riferimento a soggetti che hanno diritto ad accedere all'interno delle strutture carcerarie.

Luciano VIOLANTE, presidente, invita il relatore a riflettere sull'opportunità di prevedere il requisito negativo della mancata pendenza di procedimenti penali a carico dei componenti del Garante dei diritti.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo) ritiene opportuno distinguere all'interno delle diverse fattispecie di reati penali in quanto in molti casi, soprattutto per quanto concerne gli amministratori di enti locali, sono aperti procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione, che quasi sempre vengono archiviati.

Jole SANTELLI (FI) intervenendo sul proprio emendamento 2.3, sottolinea l'opportunità di graduare le diverse ipotesi di condanne penali che impediscono la nomina o l'elezione dei componenti del Garante dei diritti.

Gianpiero D'ALIA (UDC) riformula il proprio emendamento 6.3 nel senso proposto dal relatore.

Italo BOCCHINO (AN) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario agli emendamenti 7.32 e 7.33 dei quali è cofirmatario.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, osserva che gli emendamenti 7.32 e 7.33 del deputato Benedetti Valentini si pongono in contrasto con le finalità del provvedimento, che è volto ad ampliare le strutture di detenzione che il Garante dei diritti può visitare, nonché le modalità con le quali effettua tali visite, che devono poter essere svolte anche senza necessità di autorizzazione o preavviso.

Gianpiero D'ALIA (UDC), con riferimento all'emendamento 7.22 Boato, ritiene necessario che la visita del Garante dei diritti nelle comunità terapeutiche sia limitata ai soggetti in stato di detenzione.

Marco BOATO (Verdi) si dichiara disponibile a riformulare il proprio emendamento 7.22 secondo le indicazioni formulate dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Italo BOCCHINO (AN) chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario all'emendamento 8.5 del quale è cofirmatario.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, ritiene necessario che il Garante dei diritti possa accedere nei centri di permanenza temporanea per stranieri.

Italo BOCCHINO (AN), sottoscrive l'emendamento 1.1 Cota e ne raccomanda l'approvazione. In proposito ribadisce la propria contrarietà sul complessivo provvedimento in esame che delegittima il ruolo della magistratura di sorveglianza, produce un rilevante impegno finanziario, e sembra volere porre sotto vigilanza l'operato delle forze di polizia, impegnate a garantire il mantenimento dell'ordine


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pubblico, compromesso dagli effetti del provvedimento di indulto.

La Commissione respinge l'emendamento 1.1 Cota.

Italo BOCCHINO (AN) sottoscrive l'emendamento 1.2 Cota e fa presente che la sua eventuale approvazione consentirebbe alla Commissione di rielaborare il testo del provvedimento in modo complessivo.

Jole SANTELLI (FI) fa presente che la posizione del proprio gruppo rispetto alle proposte di legge in esame non è mutata rispetto a quella tenuta nella passata legislatura. Al riguardo sottolinea l'importanza recata dall'istituzione della figura del Garante dei diritti non solo in quanto volta a compensare la limitata azione della magistratura di sorveglianza, ma anche perché diretta a svolgere un ruolo di cerniera sulla materia in questione. Ritiene tuttavia necessario che l'attività dell'istituendo Garante sia definita conformemente alla legge sull'ordinamento penitenziario e che il suo ambito di competenza sia limitato esclusivamente alle strutture carcerarie, e non anche ai centri di permanenza temporanea e di assistenza e alle camere di sicurezza. Con riferimento a tali strutture ritiene opportuno limitare l'accesso del garante a fini di verifica della idoneità delle stesse, come previsto nel testo approvato dalla Commissione nella precedente legislatura.

La Commissione respinge l'emendamento 1.2 Cota.

Gianpiero D'ALIA (UDC) dichiara l'orientamento favorevole del proprio gruppo sull'istituzione della figura del Garante dei diritti di cui al testo in esame, che ritiene una conquista di civiltà, soprattutto in considerazione delle condizioni critiche di vita all'interno delle carceri. Dopo aver espresso apprezzamenti per il lavoro svolto dal relatore, dichiara di condividere la possibilità per il Garante dei diritti di accedere all'interno dei centri di permanenza temporanea per stranieri nei quali, anche alla luce della vigente legge in materia di immigrazione, i soggetti presenti subiscono comunque una restrizione della loro libertà personale. Non ritiene invece di condividere l'accesso dello stesso Garante ai centri di identificazione che, erroneamente definiti centri di assistenza, non prevedono forme di restrizione alla libertà personale, essendo funzionali esclusivamente all'accoglimento di persone che richiedono il riconoscimento dello status di rifugiato o il diritto d'asilo. In proposito osserva che l'attività di tali centri risulta oggi bloccata per la mancata previsione di adeguati fondi nel disegno di legge finanziaria per il 2007. Si sofferma infine sulla necessità di tenere presente il rapporto tra l'attività del Garante dei diritti e le funzioni del magistrato di sorveglianza. Conclude affermando che il testo base del relatore rappresenta un buon punto di partenza, sul quale tuttavia ritiene possibile apportare miglioramenti, riservandosi su di esso una complessiva valutazione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) fa presente preliminarmente che le osservazioni svolte dai rappresentanti del proprio gruppo non sono state recepite dal relatore nella predisposizione del testo base. In proposito ribadisce la necessità di raccordare l'attività del Garante dei diritti con quella della magistratura di sorveglianza e con quella del difensore legale, la cui funzione non deve subire alcuna compressione, nonché con quella della polizia penitenziaria addetta all'attività di custodia nelle strutture carcerarie. Ritiene in sostanza che l'istituzione di tale figura potrebbe creare pericolose interferenze all'interno del complessivo sistema che ruota intorno alla figura del detenuto. Sostiene cioè che sarebbe stato preferibile rafforzare la magistratura di sorveglianza anziché istituire una nuova figura dalle competenze non rigorosamente definite. Con riferimento al proprio emendamento 1.15, osserva che esso è volto a consentire che l'istituzione del Garante dei diritti avvenga a prescindere dalla data del 1o gennaio


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2007, che fra l'altro difficilmente potrà essere rispettata.

Italo BOCCHINO (AN) dichiara di condividere le motivazioni espresse dal deputato Benedetti Valentini a sostegno dell'emendamento 1.15 e chiede al relatore di modificare il proprio parere su di esso.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, osserva che la data del 1o gennaio 2007 era stata prevista quando si riteneva che i tempi d'esame avrebbero consentito l'approvazione definitiva del provvedimento entro la fine dell'anno in corso. Non ritenendo più possibile rispettare tale obiettivo, ritiene di esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.15 Benedetti Valentini.

Il sottosegretario Alberto MARITATI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.15 Benedetti Valentini.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 24 ottobre 2006.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 24 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività.
Nuovo testo C. 1428 Capezzone ed abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, soffermandosi su alcune disposizioni delle quali evidenzia la portata problematica. Fa preliminarmente presente che le attività riconducibili allo «sportello unico» per le imprese prevedono atti e adempimenti che possono interessare, quanto alla materia trattata, competenze legislative sia statali che regionali. Rileva quindi che le disposizioni recate del provvedimento in esame appaiono sostanzialmente riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che le lettere g) ed r) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Si sofferma quindi sulla mancanza nel testo di soluzioni che assicurino la salvaguardia delle competenze legislative regionali attinenti alla complessa materia della liberalizzazione dell'attività di impresa e demandate alla loro competenza concorrente o esclusiva, ritenendo necessario a tal fine prevedere l'adozione di intese o accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione. Fa quindi presente che sulla stessa materia l'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, ha conferito al Governo una delega, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2007, volta alla semplificazione delle disposizioni, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi


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delle imprese e per il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, con esclusione degli adempimenti amministrativi fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle imprese in qualità di datori di lavoro. In proposito ritiene che la proposta di legge in esame debba prevedere un raccordo con i relativi principi di delega. Osserva infine che il provvedimento in titolo modifica l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990; in particolare, il comma 2 incide sulla disciplina generale del procedimento amministrativo, la cui competenza generale è attribuita alla I Commissione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

Riccardo MARONE, presidente, non condivide la disposizione, contenuta nella proposta di legge in esame, secondo cui al sindaco potrebbe attribuirsi la funzione di responsabile dello sportello unico. Tale previsione contrasta con i principi generali in materia, volti a separare la sfera della politica da quella amministrativa.

Francesco ADENTI (Pop-Udeur), relatore, riformula la propria proposta di parere, prevedendo una ulteriore osservazione volta a recepire il rilievo del presidente Marone.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 4).

DL 258/2006: Disposizioni urgenti di adeguamento alla Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità IVA.
C. 1808 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

Cinzia DATO (Ulivo), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, osservando che le disposizioni in esso contenute appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato «, che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, in parte, alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva ugualmente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, anche in considerazione della rilevanza del provvedimento in oggetto, chiede di rinviare il seguito dell'esame.

Riccardo MARONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che avrà luogo domani, mercoledì 25 ottobre 2006, alle ore 9.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.
C. 1043 Mascia e C. 1098 Sgobio.

Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato.
C. 1242 cost. Boato.


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ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 34 del 1o agosto 2006, a pagina 13, seconda colonna, venticinquesima riga, deve leggersi: «lo scorso 28 luglio 2006» in luogo di: «lo scorso 28 ottobre 2006».
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 62 del 17 ottobre 2006, a pagina 56, seconda colonna, terza riga, alla quarta, quinta e sesta colonna, deve leggersi: «- 12000» in luogo di: «-12».