XIV Commissione - Marted́ 24 ottobre 2006


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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio, del 27 giugno 2005, n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Atto n. 24.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio, del 27 giugno 2005, n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (atto n. 24);
rilevato che il rispetto dei diritti, umani sancito solennemente dall'articolo 6 del Trattato, la lotta contro la tortura e più in generale contro i trattamenti disumani e degradanti costituiscono una delle priorità della politica dell'Unione Europea;
rilevato che l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - in accordo con quanto previsto dall'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - afferma che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti;
rilevato che il 9 aprile 2001 il Consiglio della UE ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti»;
rilevato che il 3 ottobre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla seconda relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, sollecitando la Commissione ad agire rapidamente per la presentazione di un appropriato meccanismo comunitario che includa il divieto di promozione, commercio ed esportazione di attrezzature di polizia e di sicurezza il cui uso sia in sé crudele, inumano o degradante e ad assicurare che il suddetto meccanismo comunitario sospenda il trasferimento di attrezzature di polizia e di sicurezza i cui effetti clinici non siano pienamente noti, nonché di attrezzature il cui uso, nella pratica, ha rivelato un rischio sostanziale di abusi o di lesioni ingiustificate;
ricordato che nel tradurre in atti concreti tale impegno, l'UE ha adottato il 27 giugno 2005 un regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, che istituisce uno specifico regime che vieta tutte le esportazioni o importazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti , rinviando agli Stati membri l'adozione delle misure sanzionatorie - che la norma precisa debbano essere «effettive, proporzionate e dissuasive» - al fine di garantirne un'efficace ed adeguata applicazione;


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ricordato che l'articolo 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) che delega il Governo ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;
sottolineata la compatibilità con la normativa comunitaria dello schema di decreto legislativo n. 24 in esame;
rilevata, tuttavia, l'opportunità che nell'applicazione della pena il giudice possa comminare la sola sanzione pecuniaria per i reati meno gravi, laddove nei casi più gravi, data l'odiosità degli stessi, la sanzione pecuniaria si aggiunga, e non sia alternativa, alla reclusione,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 all'articolo 2 nel senso di prevedere che nell'applicazione della pena il giudice possa comminare la sola sanzione pecuniaria per i reati meno gravi, laddove nei casi più gravi, data l'odiosità degli stessi, la sanzione pecuniaria si aggiunga, e non sia alternativa, alla reclusione.


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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM(2006) 399 def.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

esaminata la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale (COM(2006) 399 def.).;
ricordato che l'avvio dell'esame si colloca nell'ambito di un esperimento di procedura di controllo dei parlamenti nazionali sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità operato nell'ambito della Conferenza degli organismi specializzati per gli affari europei (COSAC);
ricordato che sulla base dei trattati vigenti ciascun Parlamento e camera nazionale può procedere, secondo le rispettive competenze e procedure, ad esaminare le proposte legislative e ogni altro documento delle istituzioni dell'UE anche sotto il profilo di sussidiarietà e proporzionalità;
rilevato che tale esame si colloca nel più ampio contesto del dibattito in corso sulla possibilità di rafforzare il ruolo dei parlamenti nazionali nel processo decisionale dell'Ue;
sottolineato come la proposta nasca da una valutazione di impatto del fenomeno dei matrimoni e dei divorzi internazionali in ambito dell'Unione europea, e come tale fenomeno sia rilevante anche in Italia;
rilevato che attualmente non esistono norme comunitarie relative alla legge applicabile in materia matrimoniale, e che il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 (cosiddetto regolamento «Bruxelles II») fissa norme uniformi in materia di competenza giurisdizionale e riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia matrimoniale, ma non prevede norme sulla legge applicabile;
rilevato che il progetto di regolamento propone l'introduzione di norme europee armonizzate relative alla legge applicabile e la modifica delle attuali norme relative alla competenza giurisdizionale in materia matrimoniale, allo scopo di migliorare la certezza del diritto per le coppie che nell'Unione europea affrontano un divorzio «internazionale» e di garantire l'accesso alla giustizia per i cittadini UE che risiedono in paesi terzi;
rilevato come le dimensioni di tale fenomeno siano tali da rendere chiaramente insufficiente un intervento a livello nazionale, ma rendono opportuna una disciplina a livello comunitario che possa contribuire alla diminuzione dei conflitti o alla loro soluzione nel rispetto della volontà delle parti, offrendo un'adeguata protezione alla parte più debole e garantendo una tutela ai minori;
atteso che la proposta si limita rigorosamente a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi, rispettando quindi il principio di proporzionalità;
apprezzati gli obiettivi dalla proposta di regolamento volta a rafforzare la certezza


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del diritto, aumentare la flessibilità, offrendo ai coniugi una certa possibilità di scelta relativamente alla legge applicabile e al giudice competente, garantire l'accesso alla giustizia ed evitare la «corsa al tribunale» da parte di uno dei coniugi;
sottolineato come la proposta valorizzi una maggiore discrezionalità individuale e della coppia, espressione tipica dello spazio giuridico europeo, e attribuisca, nella scelta della legge di applicare e nell'individuazione del foro competente, un giusto peso al luogo dove effettivamente si è svolta la vita familiare;
rilevato come la proposta preveda la possibilità della sospensione dell'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro che è stato scelto, e che tale previsione non può che essere intesa se non come disposizione diretta anche a garantire il principio di effettiva uguaglianza tra i coniugi e quello di tutela dei figli minori;
rilevato come la proposta di regolamento si raccorda con la disciplina contenuta nel vigente regolamento del 2003, con riferimento alla tutela del minore, prevedendosi che l'autorità giurisdizionale competente, secondo i nuovi criteri stabiliti proposta di regolamento,a decidere sulla domanda di divorzio o di separazione personale, è competente anche per le domande relative alla responsabilità genitoriale, connesse alle predette domande, e che ciò vale ad una serie di condizioni, prima fra tutte il rispetto dell'interesse superiore del minore;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se inserire nel documento finale un richiamo circa l'opportunità che nella proposta di regolamento in esame siano rafforzate le condizioni volte a garantire il principio di effettiva uguaglianza tra i coniugi e quello di tutela dei figli minori.