I Commissione - Resoconto di mercoledì 25 ottobre 2006


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 258/2006: Disposizioni urgenti di adeguamento alla Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità IVA.
C. 1808 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame rinviato il 24 ottobre 2006.

Riccardo MARONE (Ulivo), presidente, sostituendo il relatore, tenuto conto delle valutazioni svolte nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) esprime una posizione nettamente contraria rispetto al contenuto del decreto-legge all'esame del Comitato, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dal Senato, atteso che esso, a suo avviso, contraddice nettamente la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che pur dovrebbe attuare. Tale sentenza, infatti, aveva dichiarato incompatibili con il diritto comunitario alcune disposizioni che stabiliscono l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di alcuni beni, stabilendo il diritto al rimborso dell'IVA versata e non detratta per gli anni successivi al 2000. Pur riconoscendo il pesante impatto sul piano degli equilibri finanziari


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della predetta sentenza, fa presente che il decreto-legge in esame, invece di riconoscere direttamente il diritto al rimborso, prevede la possibilità di compensazione con altre forme di imposizione fiscale, in contrasto con le finalità della sentenza. Paventa pertanto il rischio che la normativa proposta dal Governo possa determinare l'insorgere di un nuovo contenzioso in sede europea. Con riferimento al comma 2 del decreto-legge in esame fa presente inoltre, l'opportunità di specificare che le procedure di detrazione e di compensazione cui esso fa riferimento sono quelle di cui al comma 2; in assenza di tale specificazione l'interprete potrebbe essere infatti indotto a ritenere che la portata normativa del comma in questione abbia valenza generale, dando così adito a nuovo contenzioso.

Riccardo MARONE (Ulivo), presidente, sostituendo il relatore fa presente che i rilievi espressi dal deputato Benedetti Valentini attengono al merito del provvedimento piuttosto che ad eventuali profili di contrasto con la Costituzione; conferma, pertanto, la sua proposta di parere favorevole.

Gabriele BOSCETTO (FI) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono i Sottosegretari di Stato alla giustizia Luigi Li Gotti e Luigi Manconi.

La seduta comincia alle 14.

Difensore civico delle persone private della libertà personale.
C. 626 Mazzoni, C. 1090 Mascia e C. 1441 Boato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 24 ottobre 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione, nella seduta di ieri, dell'emendamento 1.15 Benedetti Valentini, l'emendamento 1.6 Cota deve intendersi precluso.

Il deputato Italo BOCCHINO (AN) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dal deputato Cota.

Gabriele BOSCETTO (FI) illustra il contenuto del proprio emendamento 1.13, del quale è cofirmatario, volto a circoscrivere l'attività del Garante alle sole persone in stato di detenzione.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) fa presente che la posizione del proprio gruppo è volta ad assicurare all'istituendo Garante un ambito di competenze esteso a tutti i casi di limitazione della libertà personale, come definiti nel testo unificato in esame.

La Commissione respinge l'emendamento 1.13 Santelli.

Gabriele BOSCETTO (FI) sottoscrive l'emendamento 1.3 Cota e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento 1.3 Cota.

Gabriele BOSCETTO (FI) propone l'accantonamento dell'emendamento 1.14 Santelli, di cui è cofirmatario, al fine di prevederne una riformulazione più coerente alle previsioni costituzionali.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che da parte del relatore è stato


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presentato un emendamento vertente sulla medesima questione. Con riferimento all'emendamento 1.8 del deputato Cota fa presente l'esigenza di una sua riformulazione, volta a sopprimere le parole «A maggioranza assoluta dei componenti e».

Italo BOCCHINO (AN), accetta la proposta di riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 1.18, respinge gli emendamenti 1.7 e 1.8 (nuova formulazione) (vedi allegato 2) del deputato Cota e approva l'emendamento 1.17 del relatore.

Italo BOCCHINO (AN) sottoscrive l'emendamento 1.12 D'Alia.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.12 D'Alia, respinge l'emendamento 1.4 Cota ed approva l'emendamento del relatore 1.19.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.19 del relatore, l'emendamento 1.9 Cota deve intendersi precluso.

La Commissione con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.16 Benedetti Valentini, respinge l'emendamento 1.5 Cota, approva l'emendamento 1.10 Cota e respinge gli emendamenti 1.11 e 2.1 del deputato Cota.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, martedì 24 ottobre 2006, si era riflettuto in ordine alla opportunità di prevedere, quale requisito negativo ai fini della nomina o elezione dei componenti del Garante, la mancata pendenza a suo carico di procedimenti penali ovvero, come previsto nel testo unificato, l'ipotesi di condanne penali definitive per delitto.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, ribadisce il proprio orientamento favorevole a mantenere la previsione contenuta nel testo unificato, che stabilisce che i componenti del Garante non possono essere nominati o eletti se hanno riportato una condanna penale definitiva per delitto.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritiene che sia preferibile l'ipotesi proposta dal proprio emendamento 2.3, che è volto ad integrare la previsione del testo unificato, stabilendo che la condanna prevista dall'articolo 2 debba riferirsi ad un delitto punibile con una pena alla reclusione fino a quattro anni.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che, per essere coerente alla volontà dei presentatori, la formulazione dell'emendamento 2.3 dovrebbe prevedere che la pena della reclusione sia superiore a quattro anni.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) dichiara il proprio orientamento favorevole sull'emendamento 2.5 Benedetti Valentini, in quanto la questione della individuazione dei requisiti che devono possedere i componenti del Garante dei diritti attiene alla idoneità del soggetto a svolgere una delicata funzione pubblica e non deve essere pertanto confusa con il riconoscimento del libero esercizio dei diritti fondamentali.

Il sottosegretario Luigi MANCONI dichiara di condividere l'opinione del relatore, osservando che comunque, nel caso in cui un componente del Garante dovesse essere condannato durante l'esercizio del proprio mandato, si produrrebbe evidentemente la decadenza dall'incarico.

Luciano VIOLANTE, presidente, condividendo il contenuto dell'intervento del deputato Zaccaria, ribadisce che la individuazione dei requisiti che devono possedere i componenti del Garante è finalizzata a consentirne l'accesso alla relativa funzione pubblica da parte di soggetti idonei all'esercizio di tale funzione.

Italo BOCCHINO (AN) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.5, sottolineando che anche la sola pendenza di un procedimento penale deve


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rappresentare una causa di esclusione dalla nomina o elezione a componente del Garante dei diritti. In proposito osserva che i componenti del Garante hanno la possibilità di accedere nelle strutture carcerarie e di interloquire con i detenuti.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone l'accantonamento degli emendamenti 2.5 Benedetti Valentini e 2.3 Santelli.

La Commissione acconsente e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.2 Cota e 2.4 Santelli ed approva l'emendamento del relatore 2.6.

Luciano VIOLANTE, presidente, alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e del fatto che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 6.01, vertente su analoga materia, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi 2.01 Incostante e 2.02 Zeller.

La Commissione acconsente e, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 3.1 Cota, approva l'emendamento 3.2 del relatore, respinge gli emendamenti 4.1 e 4.2 del deputato Cota.

Gabriele BOSCETTO (FI) propone l'accantonamento dell'emendamento 4.7 Santelli, di cui è cofirmatario, in quanto vertente su una materia, i requisiti previsti per lo svolgimento della carica da parte dei componenti del Garante, strettamente collegata agli emendamenti 2.5 Benedetti Valentini e 2.3 Santelli, dei quali la Commissione ha disposto l'accantonamento.

La Commissione acconsente e, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 4.10 e respinge gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5 del deputato Cota.

Jole SANTELLI (FI) riformula il proprio emendamento 4.8 sostituendo le parole «provvede il Parlamento» con le parole: «provvedono il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 4.8 Santelli (nuova formulazione) (vedi allegato 2), 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 e 5.10 del deputato Cota, e gli identici emendamenti 5.11 Cota e 5.12 Santelli.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), illustra il proprio emendamento 6.5 volto a sopprimere l'articolo 6, che prevede la possibilità per il Garante dei diritti di ricorrere a consulenze esterne. Al riguardo osserva che tale norma appare inutile e contraddittoria, rischiando di creare interferenze con le funzioni di altre figure. Fa presente che la possibilità di ricorrere a consulenze dovrebbe produrre la conseguenza di prevedere anche perizie di parte, che avvicinerebbe il Garante ad altre figure di natura giurisdizionale. Conclude osservando che tale disposizione produce elevate spese che non ritiene condivisibili.

Gabriele BOSCETTO (FI) condivide la osservazione del deputato Benedetti Valentini e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.4 Santelli, di cui è firmatario.

La Commissione respinge gli identici emendamenti 6.1 Cota, 6.4 Santelli e 6.5 Benedetti Valentini.

Italo BOCCHINO (AN) sottoscrive l'emendamento 6.3 D'Alia (nuova formulazione).

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento 6.3 D'Alia (nuova formulazione) e propone di riformularlo nel senso di aggiungere, dopo la parola «avvalersi» la parola «altresì».

Gianpiero D'ALIA (UDC), accetta la proposta di riformulazione del deputato Boato.

La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento 6.3 D'Alia (ulteriore nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento 6.2 Cota.


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Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, dichiara di non condividere la possibilità per il Garante dei diritti di avvalersi degli uffici e del personale dei difensori regionali, ritenendo invece necessario mantenere tale struttura ancorata ad una dimensione di livello nazionale.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ritiene che l'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore rechi i presupposti per il fallimento dell'attività del Garante dei diritti. Osserva infatti che, delegando inevitabilmente il Garante le proprie funzioni alle altre figure analoghe a livello locale, non solo si produrrà una moltiplicazione dei soggetti che potrebbero accedere alle strutture carcerarie, ma si rischierà che l'esercizio di tali funzioni possa presentare elementi di contraddittorietà nelle diverse zone del paese.

Marco BOATO (Verdi) si dichiara favorevole all'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, in quanto volto esclusivamente a prevedere la possibilità di stabilire rapporti convenzionali con i difensori civici locali nonché la cooperazione con figure analoghe a livello locale. In proposito ritiene che tale articolo aggiuntivo debba prevedere una specificazione volta a chiarire che il Garante può dare vita ai rapporti con tali figure solo ove esse siano istituite.

Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo), con riferimento al proprio articolo aggiuntivo 2.01, del quale la Commissione ha disposto l'accantonamento, fa presente che esso prevede un rapporto molto più cogente tra il Garante nazionale e le analoghe figure istituite in ambito regionale. L'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, prevedendo solo la possibilità di stabilire forme collaborazione tra il Garante nazionale e le altre figure a livello regionale, non considera l'eventualità che le singole regioni prevedano discipline legislative contrastanti con l'ipotesi di collaborazione tra il Garante nazionale e quelli regionali.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) dichiara di condividere il contenuto dell'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore. Si dichiara inoltre favorevole alla proposta formulata dal deputato Boato volta ad inserire al comma 1 l'inciso «ove istituiti», volta a specificare che il Garante può dare vita ai rapporti con tali figure solo ove esse siano istituite.

Italo BOCCHINO (AN) si dichiara contrario all'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore in quanto volto a consentire la delega delle funzioni del Garante nazionale a tutti i difensori civici regionali. Si dichiara altresì contrario alla possibilità che il Garante cooperi con figure analoghe istituite anche a livello comunale non solo per l'eccessiva confusione che ne deriverebbe, ma anche per le strumentalizzazioni che potrebbero conseguire a livello locale con l'istituzione di autorità garanti in chiave clientelare.

Jole SANTELLI (FI), ribadisce preliminarmente la posizione di non contrarietà da parte del proprio gruppo sul provvedimento in esame, come definito nel corso della passata legislatura. Dichiara quindi di non condividere l'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore che, coinvolgendo figure analoghe a livello locale, rischia di creare problemi alla sicurezza delle strutture carcerarie, sull'accesso alle quali si è svolto un articolato dibattito presso la II Commissione nel corso della passata legislatura. Ricorda quindi che l'amministrazione penitenziaria ha da tempo perfezionato protocolli di intesa con tutte le regioni in ordine alle strutture carcerarie. Ritiene infine che debba essere svolto un approfondito esame delle normative vigenti in materia a livello regionale, proponendo pertanto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 6.01.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di ridurre l'ambito delle relazioni del Garante nazionale solo con analoghe figure istituite a livello regionale.


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Roberto ZACCARIA (Ulivo) fa presente che l'articolo aggiuntivo 6.01 non è volto a disciplinare l'accesso alle strutture carcerarie, ma prevede solo la possibilità di delegare le funzioni strumentali del Garante nazionale.

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara di non condividere l'osservazione del deputato Zaccaria in quanto l'articolo aggiuntivo 6.01, che invita il relatore a ritirare, è inevitabilmente volto a prevedere una vera e propria delega di funzioni.

Italo BOCCHINO (AN) ritiene che il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore ponga necessariamente un problema di ampliamento del novero dei soggetti autorizzati ad accedere nelle strutture carcerarie, su cui ritiene opportuno acquisire l'orientamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, madiante svolgimento di una apposita audizione del Capo del Dipartimento. Ritiene inoltre opportuno chiarire che le convenzioni stipulate con i difensori civici regionali escludono comunque la possibilità per costoro di accedere alle carceri.

Il sottosegretario Luigi MANCONI non ritiene che la previsione di collaborazione con figure locali possa produrre un ridimensionamento del ruolo del Garante nazionale né che possa pregiudicare il mantenimento della sicurezza all'interno delle carceri. Ritiene infatti che le funzioni del Garante dei diritti non siano in alcun modo delegabili alle altre figure istituite a livello locale alla luce della diversa natura giuridica di queste ultime, che dispongono di poteri, prerogative e facoltà non modificabili dalle convenzioni che interverrebbero con il Garante nazionale. Ricorda infine che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha dichiarato di essere favorevole all'accesso nelle strutture carcerarie per i garanti istituiti a livello locale che, comunque, alla data odierna sono circa una dozzina. Ad essi sono da aggiungere le limitate ipotesi in cui tale figura è prevista in ambito regionale.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, dichiara di condividere le osservazioni del rappresentante del Governo. In particolare fa presente che solo i componenti del Garante devono poter accedere all'interno delle strutture carcerarie e che le funzioni del Garante non possono essere in alcun modo delegabili. Osserva inoltre che il proprio articolo aggiuntivo 6.01 è volto a prevedere la possibilità di avvalersi degli uffici dei difensori civici regionali, ove istituiti, al fine di non disperdere il patrimonio di mezzi e di informazioni di tutte le figure analoghe istituite a livello locale.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che, alla luce del dibattito svoltosi, sarebbe opportuno accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo 6.01.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) fa presente che la terminologia utilizzata nell'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore ha una portata eccessivamente ampia che non circoscrive i poteri e le funzioni del Garante dei diritti, la cui attività andrebbe rigorosamente perimetrata per evitare rischi di interferenze con l'attività della magistratura di sorveglianza.

Italo BOCCHINO (AN) ribadisce l'opportunità di dare luogo ad una audizione di rappresentanti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per acquisirne l'orientamento sul provvedimento in esame.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) si dichiara favorevole a prevedere espressamente nel testo che le funzioni del Garante dei diritti non possano in alcun modo essere delegati.

Marco BOATO (Verdi) propone di riformulare l'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore inserendo alcune correzioni di forma nonché aggiungendo, al comma 1, dopo le parole «di Bolzano» le parole «, ove istituiti» e, al comma 2, sostituendo le parole «personale o figura analoghe, istituite» con le parole «personali, o figure


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analoghe, ove eventualmente istituite» e prevedendo infine l'aggiunta di un comma volto ad escludere la possibilità di delega delle funzioni previste nei commi 1 e 2 del medesimo articolo aggiuntivo.

Jole SANTELLI (FI) si dichiara favorevole a dare luogo all'audizione di rappresentati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sottolineando la necessità di coordinare l'attività dei Garante dei diritti con la disciplina in vigore all'interno delle strutture carcerarie anche in relazione alla collaborazione che questi intrattiene con i difensori civici regionali.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore.

La Commissione acconsente.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.1, volto a sopprimere l'articolo 7, che crea una sovrapposizione tra le funzioni dell'istituendo Garante e quelle della magistratura di sorveglianza.

Italo BOCCHINO (AN) propone di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, che rappresenta la parte più significativa del provvedimento in esame. Tale articolo prevede eccessive competenze in capo al Garante con il rischio di creare sovrapposizioni con l'attività della magistratura di sorveglianza.

Giampiero D'ALIA (UDC), con riferimento all'articolo 7 del provvedimento in esame, ritiene che debba prevedersi un limite all'accesso del Garante presso i centri di identificazione dei richiedenti asilo in quanto non sono riscontrabili al loro interno ipotesi di restrizione della libertà personale. Si dichiara comunque favorevole all'impianto complessivo dell'articolo sia per quanto attiene alla definizione delle funzioni e delle competenze attribuite al Garante, sia sotto il profilo dei poteri conferitigli per l'esercizio di tali funzioni. In particolare, con riferimento alla previsione contenuta al comma 2, lettera a), e al comma 3, ritiene del tutto condivisibile la scelta di consentire al Garante di accedere a tutte le strutture in cui vi è restrizione della libertà personale; rappresenta, tuttavia, al relatore l'opportunità di prevedere, con riferimento al comma 2, lettera a), alcune forme di garanzia rispetto a ipotesi speciali di esecuzione della pena, quali ad esempio quelle previste dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario: si tratta, in sostanza, di garantire allo stesso tempo l'efficacia del controllo e la specificità delle forme particolari di esecuzione della pena. Con riferimento al potere di visionare i fascicoli dei soggetti privati della libertà personale, previsto dal comma 2, lettera b), invita il relatore a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del magistrato di sorveglianza per quanto attiene al fascicolo di esecuzione della pena. Con riferimento alla previsione recata dalla lettera d) del medesimo comma 2, che stabilisce, nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta alla richiesta del Garante, che questi possa chiedere al magistrato di sorveglianza di emettere ordine di esecuzione dei documenti richiesti, ritiene necessario prevedere quali siano le conseguenze nel caso in cui il magistrato non proceda nel senso richiesto dal Garante. Con riferimento, infine, alla previsione recata dal comma 3, che prevede la possibilità di accesso del Garante dei diritti alle camere di sicurezza fa presente l'esigenza di garantire che ciò avvenga effettivamente senza arrecare danno alle attività investigative in corso, anche prevedendo forme più stringenti in relazione alla disciplina del segreto d'ufficio e delle sanzioni previste in caso di violazione del segreto stesso.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) si dichiara contrario alla richiesta di accantonamento formulata dal deputato Bocchino, facendo presente che l'articolo 7 riprende in larga misura gli esiti istruttori dell'attività svolta da questa Commissione nella precedente legislatura; ciò ovviamente non comporta


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una preclusione rispetto alla possibilità di introdurre alcune correzioni al testo, come quelle proposte dal deputato D'Alia.

Luciano VIOLANTE, presidente, tenuto conto delle osservazioni svolte dal deputato D'Alia, invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nell'articolo 7 una disposizione di carattere generale volta a prevedere che in nessun caso l'attività svolta dal Garante dei diritti possa interferire con quella investigativa.

La Commissione respinge l'emendamento 7.1 Cota.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 7.2 fa presente che la sua eventuale approvazione consentirebbe alla Commissione di riconsiderare complessivamente l'articolazione dei poteri da attribuire al Garante dei diritti, anche al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni e interferenze con le funzioni proprie della magistratura di sorveglianza. Si riferisce in particolare alla previsioni recate dalle lettere a) e b), le quali sono volte ad attribuire al Garante dei diritti competenze precipue del magistrato di sorveglianza. Con riferimento invece alla lettera d) paventa il rischio di una interferenza con competenze spettanti alla magistratura inquirente.

Jole SANTELLI (FI) ritiene che nel valutare la complessiva portata normativa dell'articolo 7, non si possa prescindere dalla constatazione che la magistratura di sorveglianza, a causa della stratificazione delle competenze ad essa attribuita, non è in grado di svolgere alcune delle sue funzioni, che correttamente la proposta di legge in esame è volta ad attribuire al Garante dei diritti. Ritiene tuttavia che le competenze del Garante dei diritti debbano essere esercitate esclusivamente in riferimento ai luoghi di detenzione presso i quali si applicano le norme dell'ordinamento penitenziario, che prescrive in modo puntuale le modalità di esecuzione della pena; diversa è la situazione nei centri permanenza temporanea e nelle camere di sicurezza ove, la mancanza di procedure puntualmente formalizzate, comporterebbe un ampliamento eccessivo della discrezionalità del Garante.

Gabriele BOSCETTO (FI) con riferimento all'intervento del deputato Zaccaria fa presente che il testo predisposto dalla relatrice e adottato dalla Commissione come testo base si differenzia in modo sensibile da quello licenziato da questa Commissione in sede referente nella passata legislatura ed anche dalle proposte di legge presentate in materia nella legislatura attuale. Rispetto a tali proposte è stato previsto un ampliamento, che giudica eccessivo, degli ambiti di competenza del Garante dei diritti con particolare riferimento alle nuove funzioni ad esso attribuite in relazione alle modalità di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea e le camere di sicurezza. Ribadisce pertanto la necessità di accantonare l'esame dell'articolo 7 al fine di procedere ad un migliore approfondimento della materia da esso disciplinata.

Franco RUSSO (RC-SE) ritiene che l'istituzione del Garante in esame, pur presentando punti di contatto con le funzioni della magistratura di sorveglianza, tenderà comunque ad inserirsi in uno spazio non coperto da disciplina legislativa. Rivolto al deputato Boscetto, osserva che gli emendamenti presentati dall'opposizione non presentano comunque ipotesi alternative volte a superare le perplessità da lui stesso manifestate.

Marco BOATO (Verdi) preannuncia voto contrario sull'emendamento 7.2 e sugli altri emendamenti meramente soppressivi di disposizioni recate dall'articolo 7. Fa presente che la finalità principale del provvedimento in esame è quella di consentire al Garante dei diritti di esercitare la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione delle misure limitative della libertà personale siano attuate in conformità ai principi stabiliti dalla Costituzione e dall'ordinamento vigente. L'articolazione


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dei poteri e delle funzioni prevista dall'articolo 7 è volta ad escludere interferenze tra questi e i poteri e le funzioni spettanti rispettivamente all'amministrazione penitenziaria, alla magistratura di sorveglianza e agli organismi competenti a svolgere l'attività di investigazione. Con specifico riferimento al potere del Garante dei diritti di accedere ai centri di permanenza temporanea e di verificare il rispetto delle procedure per il trattenimento, fa presente che l'esigenza di tale controllo è testimoniata dal fatto che il Ministro dell'interno ha nominato a tal fine un'apposita commissione che, ove il provvedimento in esame fosse stato approvato nella precedente legislatura, non sarebbe stato probabilmente necessario costituire. Evidenzia, infine, che da parte dell'opposizione sono state presentate quasi esclusivamente proposte soppressive, di natura ostruzionistica.

Luciano VIOLANTE, presidente, tenuto conto delle richieste di approfondimento della disciplina delle funzioni e dei poteri attribuiti al Garante dei diritti, prospetta alla Commissione l'opportunità di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 7 e di esaminare quelli relativi agli emendamenti 8, 9 e 10.

Jole SANTELLI (FI) esprime perplessità rispetto alla proposta del presidente attesa la complessità delle questioni oggetto dell'articolo 9.

La Commissione, con distinte votazione, respinge gli emendamenti 7.2 Cota e 7.25 Santelli.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), intervenendo sull'emendamenti 7.3 Cota, osserva, che esso è volto a scongiurare l'ipotesi di sovrapposizione tra attività del Garante e quella della magistratura di sorveglianza. In proposito fa presente che su questa problematica non è stato fornito alcun chiarimento da parte della maggioranza.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), rispondendo all'osservazione del deputato Benedetti Valentini, osserva che la posizione della maggioranza sulla questione sollevata è riscontrabile all'interno del testo in esame.

Jole SANTELLI (FI), rispondendo all'osservazione del deputato Boato precisa che, da parte del proprio gruppo non sono stati presentati emendamenti di natura ostruzionistica, ma solo proposte di miglioramento del testo in esame in un'ottica di collaborazione. Ribadisce, quindi, la propria contrarietà sull'ipotesi di consentire l'accesso del Garante dei diritti nei centri di permanenza temporanea e nelle camere di sicurezza, soprattutto in considerazione che del fatto che il trattenimento presso tali strutture non è disciplinato da norme di legge e potrebbe dare adito alla presentazione di numerose denunce a meri fini strumentali. Rileva infine che il Ministero dell'interno può disporre una indagine a livello amministrativo sui centri di permanenza temporanea in quanto essi ricadono nell'ambito della sua competenza, mentre si dichiara contraria a verifiche da parte del Garante non sulla situazione complessiva delle strutture bensì su singoli casi individuali.

Luciano VIOLANTE, presidente, ritiene che sia opportuno prevedere forme di controllo sui centri di permanenza temporanea anche alla luce degli esiti dell'indagine disposta dal Ministero dell'interno che ha evidenziato le condizioni critiche di tali strutture.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 7.3 Cota e 7.26 Boscetto.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.4 Cota, in quanto volto a sopprimere la lettera b) del comma 1, dell'articolo 7 che è formulato con terminologia generica che potrebbe dar luogo ad equivoci e a interferenze con l'attività di altre figure.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), rispondendo all' osservazione del deputato Benedetti


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Valentini, evidenzia che l'articolo 7, recante le funzioni e i poteri del Garante, va letto in coordinamento con l'articolo 9 che disciplina il procedimento.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), pur comprendendo l'osservazione del deputato Zaccaria, ribadisce che la disposizione in questione da luogo a una evidente interferenza con l'attività del magistrato.

La Commissione respinge l'emendamento 7.4 Cota.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) invita all'approvazione dell'emendamento 7.5 Cota, volto a sopprimere la lettera c), del comma 1, dell'articolo 7 che produce, a suo avviso, una interferenza con l'attività del Ministero della giustizia.

Jole SANTELLI (FI) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 7.5 Cota, ritenendo che esso delinei funzioni che è opportuno attribuire al Garante; in proposito sottolinea l'esigenza che i risultati di tale attività di verifica siano comunicati ai «Comitati carceri» eventualmente istituiti presso le Commissioni giustizia delle due Camere.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che l'emendamento 12.15 del relatore prevede la possibilità per il Garante di trasmettere alle Camere una relazione sulla propria attività tutte le volte che ne ravvisi l'esigenza. Ricorda inoltre che le relazioni, una volta pervenute alle Camere, sono trasmesse alle Commissioni competenti per materia.

La Commissione respinge l'emendamento 7.5 Cota.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) propone l'accantonamento del proprio emendamento 7.32.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, si dichiara contraria sull'ipotesi di accantonamento proposta dal deputato Benedetti Valentini.

La Commissione respinge l'emendamento 7.32 Benedetti Valentini.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) raccomanda l'approvazione degli identici emendamenti 7.6 Cota e 7.27 Boscetto, volti a sopprimere la lettera d) del comma 1, dell'articolo 67, che produce un ampliamento eccessivo delle funzioni del Garante , in contrasto con l'attività della magistratura di sorveglianza.

Jole SANTELLI (FI), osserva che la verifica delle procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento degli stessi nelle camere di sicurezza prevista dalla lettera d) non tiene conto della brevità del termine stesso di trattenimento, che di fatto impedisce un tempestivo intervenento del Garante.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti 7.6 Cota e 7.27 Boscetto, nonché gli identici emendamenti 7.7 Cota e 7.28 Boscetto. Respinge inoltre gli emendamenti 7.8, 7.9 e 7.17 del deputato Cota.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), intervenendo sul proprio emendamento 7.23 ritiene necessario che la visita del Garante dei diritti nelle strutture previste avvenga comunque previa autorizzazione, trattandosi di una cautela necessaria per evitare ipotesi di interferenza con l'attività della magistratura.

Jole SANTELLI (FI) intervenendo sul proprio emendamento 7.29 chiede alla relatrice se il suo parere contrario è motivato dal timore di non garantire la riservatezza del colloquio tra il Garante ed il soggetto detenuto.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, ribadisce la necessità che il colloquio in questione si tenga in modo riservato.


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Jole SANTELLI (FI) riformula il proprio emendamento 7.29 con una parte consequenziale volta ad aggiungere alla lettera a), in fine, le parole «garantendo comunque la riservatezza del colloquio».

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Santelli 7.29, come testè riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Santelli 7.29,(nuova formulazione) (vedi allegato 2).

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, intervenendo sull'emendamento 7.22 Boato chiede al rappresentante del Governo di indicare l'esatta denominazione delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti che ospitano detenuti che usufruiscono di misure alternative alla detenzione.

Il sottosegretario Luigi MANCONI fa presente che si tratta degli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative di misure privative della libertà personale.

Marco BOATO (Verdi) riformula il proprio emendamento 7.22 nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) dichiara il proprio voto di astensione sull'emendamento 7.22 Boato, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 7.22 Boato (nuova formulazione) (vedi allegato 2), respinge gli emendamenti 7.18 e 7.10 Cota, approva l'emendamento 7.30 Santelli e respinge gli emendamenti 7.11 e 7.12 Cota.

Luciano VIOLANTE, presidente, con riferimento all'articolo 7.23 del deputato Boato, ritiene che esso potrebbe essere riformulato sostituendo le parole «affinché questo valuti» con le parole «che valuta», che costituiscono il contenuto dell'emendamento 7.35 del deputato Benedetti Valentini sul quale il relatore ha espresso, nella seduta di ieri, parere favorevole.

Marco BOATO (Verdi) riformula il proprio emendamento 7.23 nel senso suggerito dal presidente.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 7.23 Boato (nuova formulazione) (vedi allegato 2) e respinge gli identici emendamenti 7.13 Cota e 7.31 Santelli.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), intervenendo sull'emendamento 7.19 Cota, osserva l'importanza di prevedere l'autorizzazione o il preavviso alle visite del Garante presso i centri di permanenza temporanea e presso le camere di sicurezza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 7.19 Cota, 7.34 Benedetti Valentini e 7.20 Cota.

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sull'emendamento 7.50 del relatore, sottolinea la necessità di estendere l'obbligo del segreto di ufficio anche al personale addetto alle strutture dei difensori civici regionali.

Graziella MASCIA (RC-SE), relatore, osserva che il proprio emendamento 7.50 tende ad ampliare la portata della previsione contenuta nel testo unificato.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 7.50.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.50 del relatore, l'emendamento 7.14 Cota è assorbito e l'emendamento 7.24 Boato è da intendersi precluso.

La Commissione respinge l'emendamento 7.15 Cota.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento


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7.23 Boato (nuova formulazione), l'emendamento 7.35 Benedetti Valentini è assorbito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 7.16, 7.21, 8.1 e 8.2 del deputato Cota, nonché gli emendamenti 8.4 Santelli e 8.3 Cota.

Luciano VIOLANTE, presidente, intervenendo sull'emendamento 8.5 Benedetti Valentini, fa presente che esso rischierebbe, qualora approvato, di creare confusione tra le funzioni del Garante dei diritti e quelle del magistrato di sorveglianza, in quanto lo stesso reclamo potrebbe essere rivolto alternativamente ad una o entrambe le figure.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) ritiene necessario garantire al detenuto la possibilità di presentare reclamo all'autorità ritenuta da questi più idonea.

Marco BOATO (Verdi) osserva che il deputato Benedetti Valentini, dopo aver ripetutamente evidenziato il rischio che le disposizioni del testo in esame creino interferenze tra le funzioni del Garante e quelle del magistrato di sorveglianza, presenta ora un emendamento volto a sovrapporre espressamente tali funzioni.

Jole SANTELLI (FI) ritenendo necessario alleggerire le funzioni attribuite alla magistratura di sorveglianza, preannuncia voto contrario sull'emendamento 8.5 Benedetti Valentini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 8.5 Benedetti Valentini, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 del deputato Cota.

Luciano VIOLANTE, presidente, in ragione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.30 alle 19.

AVVERTENZA

SEDE REFERENTE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.
C. 1043 Mascia e C. 1098 Sgobio.

Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato.
C. 1242 cost. Boato.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 63 del 18 ottobre 2006, a pagina 39, prima colonna, penultima riga, deve leggersi «1297» in luogo di «1237».