II Commissione - Mercoledì 25 ottobre 2006


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1236/2005 concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. (Atto n. 24).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
ravvisata l'incongruità dell'indeterminatezza delle fattispecie derivante dalla formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, non collimante con la lettera del regolamento comunitario n. 1236/2005, ove invece il richiamo all'elenco dell'allegato II appare esaustivo ed esclusivo;
ritenuta l'opportunità di prevedere congiuntamente pene detentive e pene pecuniarie nei casi più gravi, considerando la previsione della loro alternatività eccessiva rispetto alla definizione del reato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 2, comma 1, siano soppresse le parole: «o, comunque,»;
2. all'articolo 2, comma 1, siano sostituite le parole: «con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 euro a 250.000 euro» con le seguenti: «con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro»;
3. all'articolo 2, comma 2, siano soppresse le parole: «o, comunque,»;
4. all'articolo 2, comma 3, siano soppresse le parole: «la reclusione fino a due anni e»;
5. all'articolo 2, comma 4, le parole: «con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro» siano sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro»;
6. all'articolo 2, comma 7, le parole: «ai commi da 1 a 6» siano sostituite dalle seguenti: «ai commi da 1 a 5».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
richiamati i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 5, comma 2, della legge comunitaria 2005 nella parte in cui è fatto rinvio a quelli in materia sanzionatoria, sanciti dall'articolo 3, comma 1, lettera c);
ravvisata l'incongruità dell'indeterminatezza delle fattispecie derivante dalla


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formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, non collimante con la lettera del regolamento comunitario n. 1236/2005, ove invece il richiamo all'elenco dell'allegato II appare esaustivo ed esclusivo;
considerato che la formulazione del comma 4 dell'articolo 2 possa risultare non sufficientemente determinata in relazione al concetto di potenziale utilizzabilità a fine di tortura dei beni di cui all'allegato III del regolamento;
ritenuta l'opportunità di prevedere congiuntamente pene detentive e pene pecuniarie nei casi più gravi, considerando la previsione della loro alternatività eccessiva rispetto alla definizione del reato;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. la determinazione delle sanzioni detentive e di quelle pecuniarie sia ispirata ai principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 5, comma 2, della legge comunitaria 2005 nella parte in cui è fatto rinvio a quelli in materia sanzionatoria, sanciti dall'articolo 3, comma 1, lettera c);
2. all'articolo 2, comma 1, siano soppresse le parole: «o, comunque,»;
3. all'articolo 2, comma 1, la sanzione detentiva sia comunque congiunta e non alternativa a quella pecuniaria e quest'ultima sia conseguentemente ridotta;
4. all'articolo 2, comma 2, siano soppresse le parole: «o, comunque,»;
5. all'articolo 2, comma 3, sia esclusa la sanzione detentiva e sia prevista solo quella pecuniaria;
6. all'articolo 2, comma 4, la sanzione detentiva sia comunque congiunta e non alternativa a quella pecuniaria e quest'ultima sia conseguentemente ridotta;
7. all'articolo 2, comma 7, le parole: «ai commi da 1 a 6» siano sostituite dalle seguenti: «ai commi da 1 a 5»;
e con la seguente osservazione:
in relazione alla formulazione del comma 4, dell'articolo 2, il Governo valuti l'opportunità di meglio specificare la fattispecie penale ivi prevista.