V Commissione - Resoconto di luned́ 30 ottobre 2006

TESTO AGGIORNATO ALL'8 NOVEMBRE 2006


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SEDE REFERENTE

Lunedì 30 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Nicola Sartor e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 11.

Disposisizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.
C. 1747 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, rinviato,


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da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2006.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che deve essere concludersi l'esame preliminare congiunto dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Gianluigi PEGOLO (RC-SE) sottolinea come la manovra di finanza pubblica per il 2007 sia di entità cospicua, giungendo a sfiorare i 35 miliardi di euro, osservando peraltro che sarà possibile conoscere l'importo esatto della manovra solo quando il provvedimento verrà licenziato definitivamente. La dimensione della manovra discende da alcune impostazioni iniziali e in particolare dalla ribadita necessità di far scendere il deficit di bilancio al 2,8 per cento del PIL, obiettivo che di per sé comporta lo stanziamento di circa 15 miliardi di euro. Si tratta di una scelta sulla quale il gruppo di Rifondazione comunista ha espresso riserve, sottolineando in particolare l'opportunità di una manovra meno pesante, oppure di una sua distribuzione su almeno due anni. Critica quindi il modo in cui sono stati gestiti i rapporti con l'Unione europea in questa fase, sottolineando peraltro che l'atteggiamento tenuto dalle autorità comunitarie è apparso molto più rigido che in passato, soprattutto se confrontato con quello a suo tempo tenuto con altri paesi. Sarebbe stato possibile - anche rispettando il vincolo del 2,8 per cento - ridurre l'entità della manovra in ragione della crescita che si è avuta sul fronte delle entrate, auspicando comunque che in futuro ci si muova su una linea più cauta e evidenziando altresì come una rapida compressione del debito rechi con sé effetti depressivi oltre che - inevitabilmente - un minor impegno sul fronte dell'equità.
Quanto ai rilievi critici dell'opposizione e di alcune categorie economiche, che hanno giudicato vessatorie le scelte fiscali nei confronti di alcune fasce sociali, in particolare i lavoratori autonomi o la piccola e media impresa, o in quanto carente per quel che riguarda le politiche strutturali, sottolinea che i provvedimenti di riordino delle aliquote IRPEF non fanno che ripristinare - e peraltro solo in parte - la progressività compromessa dai provvedimenti assunti a suo tempo da Tremonti, con la detassazione dei redditi medio-alti. Evidenzia inoltre, sul piano dello stato sociale, come la spesa sanitaria italiana sia in linea con quella degli altri paesi e che per la spesa previdenziale occorre tener conto di una serie di elementi (l'incidenza della spesa assistenziale, l'esiguità delle pensioni erogate, la diversità dell'impatto psicofisico delle varie professioni sulla durata e la qualità della vita). Ritiene che i rilievi critici che possono essere espressi nei confronti della manovra sono di natura diversa e per molti versi opposta a quella che ispira le opposizioni: in particolare, i limiti della manovra finanziaria stanno, piuttosto, in una serie di incongruenze che possono compromettere l'applicazione rigorosa del principio di progressività, determinando alcune anomalie in alcune fasce di reddito, evidenziando peraltro che il Governo ha allo studio interventi per porre rimedio a tali incogruenze.
La perdita del potere di acquisto di salari e stipendi è stata d'altronde così forte da richiedere misure ben più significative di quelle adottate: vi sono anzi provvedimenti contenuti nella finanziaria che rischiano di vanificare la redistribuzione del reddito, come nel caso dei previsti ticket sanitari, del possibile incremento della pressione fiscale locale derivante dai tagli ai trasferimenti agli enti locali e delle eventuali revisioni degli estimi catastali. Critica inoltre gli incrementi dei prelievi contributivi per i lavoratori dipendenti, auspicando che nel corso della discussione in sede parlamentare si intervenga al fine di evitare che questi provvedimenti possano comprimere i redditi.
Per quanto riguarda le misure di carattere sociale, evidenzia la necessità che venga incrementato il fondo per i non autosufficienti, che venga potenziato l'intervento per gli asili nido e che venga sostenuto il fondo sociale, ricordando che alcuni emendamenti approvati dalle Commissioni


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di merito si muovono in questa direzione. Auspica inoltre che vengano chiariti i dubbi relativamente ai provvedimenti relativi alla scuola e che vengano incrementate adeguatamente le risorse destinate ad università e ricerca, al fine si rendere possibile l'attuazione di politiche realmente innovative.
Critica inoltre la scelta di collegare alla manovra di bilancio il cosiddetto disegno di legge Lanzillotta sui servizi pubblici locali (col quale si rende obbligatoria la messa a gara della gestione di tutti i servizi pubblici di rilevanza economica), ricordando che il risultato pratico di una simile disposizione sarebbe la rimessa in discussione di tutte le gestioni pubbliche in house o miste pubblico-private a prescindere dal fatto se tali gestioni siano efficienti o meno. Ritiene infatti che la materia dei servizi pubblici locali debba rimanere di competenza delle autorità locali, alle quali deve spettare la decisione sulle modalità di affidamento del servizio.
Per quel che riguarda i provvedimenti in materia di sviluppo, sottolinea che mirano tutti a ridurre il costo del lavoro, ricordando peraltro come sia utile insistere, più che su politiche di riduzione del costo del lavoro, su politiche miranti ad aumentare l'innovazione.Ritiene, in conclusione, che la manovra finanziaria consegua l'obiettivo del risanamento ma non quelli dell'equità e dello sviluppo.

Michele VENTURA (Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, replicando, sottolinea come l'obiettivo del risanamento, previsto dal programma di Governo, costituisca una delle finalità precipue del disegno di legge finanziaria, da perseguire anche favorendo la crescita economica e garantendo una maggiore equità sul piano sociale. Rispetto alle numerose questioni sollevate nel corso dell'esame preliminare dei documenti di bilancio, sottolinea come, attraverso l'esame degli emendamenti, sarà possibile valutare più specificamente alcune questioni molto rilevanti, con riferimento, tra l'altro, al patto di stabilità, al sostegno delle piccole e medie imprese, alla politica delle infrastrutture.

Il sottosegretario Nicola SARTOR, replicando, esprime condivisione per le considerazioni del relatore, sottolineando altresì come l'obiettivo di risanare il debito pubblico in un arco di tempo molto ristretto costituisca non solo un vincolo posto dall'ordinamento comunitario ma anche uno strumento per dare impulso all'economia italiana, liberando risorse per finalità diverse da quelle del servizio del debito. Precisa inoltre che, nel corso dell'esame dei documenti di bilancio, verrà valutata l'opportunità di apportarvi modifiche, anche su iniziativa del Governo, tenendo presenti i vincoli tecnici, per esempio per quanto attiene al patto di stabilità o agli interventi finalizzati allo sviluppo (per i quali le scelte possibili sono comunque vincolate al rispetto di limiti ben precisi posti dall'ordinamento comunitario).

Lino DUILIO, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge finanziaria.

Lino DUILIO, presidente, avverte che il testo degli emendamenti segnalati dai gruppi è disponibile sul sito Internet, alla pagina della convocazione odierna della Commissione.
Quanto agli emendamenti non segnalati, avverte che sono disponibili i fascicoli relativi agli articoli da 3 a 41, 57, 58, 59, 71, da 74 a 80, 82, 85, 86, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 178 e 180 (vedi allegato 1).
Ricorda quindi che, come già preannunciato, nell'odierna seduta si procederà in primo luogo alle dichiarazioni di inammissibilità relative alle proposte emendative segnalate dai gruppi, che ammontano complessivamente a 938. Rileva che tale numero risulta significativamente superiore


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al limite di 750 emendamenti che era stato stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che ciò deriva dal fatto che il numero degli emendamenti segnalati da alcuni gruppi supera quello che era stato concordemente definito. Tuttavia, poiché il mancato rispetto del limite numerico sul quale si era convenuto riguarda la maggioranza così come l'opposizione, ritiene di dover consentire l'esame puntuale degli emendamenti segnalati che risultano eccedere la quota stabilita.
Quanto ai criteri adottati ai fini della valutazione di ammissibilità, fa presente di essersi attenuto a quelli consolidati nel corso degli anni. In particolare, per quanto concerne l'estraneità di materia, ricorda che non possono ritenersi ammissibili proposte emendative la cui materia non sia riconducibile al contenuto tipico della legge finanziaria, anche se disposizioni di analogo contenuto erano state inserite in precedenti leggi finanziarie. Non sono ammissibili gli emendamenti recanti deleghe legislative, ovvero disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi, gli emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, quando non siano direttamente finalizzati al sostegno o al rilancio dell'economia, né gli emendamenti recanti norme di carattere localistico o microsettoriale. Sono state ritenute invece ammissibili le proposte emendative recanti misure di sostegno del reddito, purché per la loro entità risultino direttamente funzionali al sostegno o al rilancio dell'economia e suscettibili di incidere sulle grandezze del reddito nazionale. In particolare, sono stati dichiarati ammissibili gli interventi di sostegno al sistema produttivo, purché riferiti a interi comparti o volti a promuovere la ricerca e l'ammodernamento tecnologico. Sono stati invece giudicati inammissibili gli emendamenti intesi a provvedere a situazioni localizzate nel territorio ovvero a settori estremamente circoscritti, con limitato impatto sull'economia nazionale.
Per quanto attiene ai criteri adottati con riferimento alle diverse materie, precisa, per quanto concerne le misure in materia di calamità naturali, che sono ammissibili tutti gli interventi i quali facciano riferimento a calamità che siano state riconosciute da specifiche ordinanze di protezione civile, a prescindere dall'entità e dalla dimensione dell'evento calamitoso. Sono state poi ritenute ammissibili le proposte emendative volte a prevedere la realizzazione di opere infrastrutturali, anche se riferite ad ambiti territorialmente definiti, purché gli interventi risultino inclusi in programmi generali rilevanti a livello nazionale, in particolare quelli compresi nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001. In base a questi criteri, sono ammissibili gli emendamenti volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di almeno un'intera regione oltre che, ovviamente, quelli che riguardino più regioni o la cui realizzazione sia intesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri, nonché gli emendamenti volti all'istituzione di Fondi di carattere nazionale la cui ripartizione sia affidata a successivi provvedimenti sulla base di apposite procedure.
Non sono state ammesse le proposte emendative incidenti su aspetti di carattere ordinamentale, in mancanza di effetti finanziari rilevanti e quantitativamente determinabili. Per quanto riguarda la materia del pubblico impiego, sono stati considerati ammissibili gli emendamenti che prevedano assunzioni di personale, riferite a categorie o settori delle pubbliche amministrazioni, particolarmente rilevanti dal punto di vista quantitativo o delle funzioni svolte, oltre a quelli che prevedano la proroga di rapporti in corso. Quanto agli interventi di sostegno alle attività produttive, avverte che sono stati considerati estranei gli emendamenti volti a determinare in via legislativa misure meramente ordinamentali incidenti su aspetti rimessi al mercato oltre che, ovviamente,


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quelli di carattere microsettoriale o localistico e che sono stati invece considerati ammissibili gli emendamenti che provvedono ad una rideterminazione dei criteri generali del settore e, in particolare, le disposizioni in materia di concessioni ovvero di gestione delle partecipazioni pubbliche, comprese le eventuali dismissioni di cespiti pubblici.
Con riferimento agli interventi di sostegno nel campo dell'agricoltura e della pesca, sono stati ritenuti ammissibili gli interventi per il sostegno di interi comparti di carattere nazionale e di grande impatto economico-produttivo e non sono stati ritenuti ammissibili gli interventi per il sostegno di singole produzioni di limitato rilievo economico, di singole produzioni colpite da infezioni di limitata portata territoriale ovvero di produzioni che si concentrino in aree territoriali estremamente circoscritte. Sono stati infine considerati ammissibili gli emendamenti volti ad introdurre modifiche al decreto-legge n. 262 del 2006, in ragione della sua connotazione quale provvedimento collegato alla manovra di bilancio, purché, ovviamente, venga assicurato il rispetto degli stessi limiti di contenuto e la necessità di idonea compensazione previsti per le proposte emendative riferite al disegno di legge finanziaria.
Con riferimento ai criteri adottati per la valutazione relativa all'adeguatezza e all'idoneità della copertura finanziaria, ricorda che, per quanto concerne i profili di compensazione, si è applicata la regola secondo cui gli emendamenti onerosi devono recare nel testo la relativa copertura finanziaria, integralmente formulata e riferita espressamente alle disposizioni proposte. Per quanto concerne il vincolo della compensatività, ai fini della valutazione delle proposte emendative, si è assunto il principio, stabilito nei commi 5 e 6 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, che vieta di peggiorare il risultato corrente dell'anno precedente nonché i saldi fissati per il triennio di riferimento dal documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle Camere mediante le risoluzioni previste dai rispettivi regolamenti. In applicazione di tale principio, sono stati ammessi soltanto gli emendamenti compensativi, tali intendendosi gli emendamenti che garantiscono effetti finanziari almeno equivalenti a quelli del testo che tendono a modificare, nonché gli emendamenti volti ad introdurre riduzioni di spesa o aumenti di entrata.
Precisa che, ai fini dell'ammissibilità, gli effetti finanziari compensativi connessi alle singole proposte emendative devono risultare tali da assicurare contestualmente il rispetto delle misure del saldo netto da finanziare, dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione e del fabbisogno del settore statale e che gli effetti compensativi devono presentare durata almeno pari a quella delle disposizioni onerose cui si riferiscono. Ricorda che gli oneri di parte corrente debbono essere compensati con risorse aventi la medesima natura contabile, al fine di evitare il peggioramento del risparmio pubblico, ciò implicando, a titolo di esempio, che le entrate derivanti da dismissioni non possono essere utilizzate a copertura di spese correnti. Ricorda inoltre che i limiti di impegno possono essere finanziati soltanto mediante risorse destinate alle medesime finalità ovvero mediante entrate correnti, purché di durata pari a quella del limite di impegno. Nel valutare la compensatività degli emendamenti, sono stati quindi considerati inammissibili gli emendamenti privi di compensazione, o la cui compensazione risulti insufficiente rispetto agli oneri, in base agli elementi disponibili, ovvero che rechino compensazioni manifestamente inidonee sul piano formale. A quest'ultimo riguardo, ricorda che sono stati considerati in particolare inammissibili per compensazione inidonea gli emendamenti che utilizzano a fini di copertura gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri per finalità difformi rispetto all'adempimento degli obblighi internazionali, in quanto tale utilizzo risulta precluso dalla vigente disciplina contabile (articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 468 del 1978).


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Sono invece ammissibili gli emendamenti volti ad utilizzare a copertura importi determinati dalla tabella C, anche limitatamente a singole voci, purché la riduzione sia contenuta entro la misura ritenuta ragionevole e sostenibile, anche sulla base delle esperienze degli scorsi anni e previa verifica con il Governo, del 10 per cento.
Ricorda infine che gli emendamenti dichiarati inammissibili sono stati suddivisi in tre distinti elenchi, che contengono rispettivamente gli emendamenti inammissibili per estraneità di materia, per carenza di compensazione e per inidoneità della copertura.
Alla luce degli esposti criteri di carattere generale, ricorda che risultano inammissibili le seguenti proposte emendative: l'emendamento Armani 14.9, in materia di giurisdizione sulle controversie relative alle tariffe d'estimo; l'emendamento Fratta Pasini 17.24, il quale autorizza l'Agenzia del demanio a concedere in uso gratuito al comune di Verona la Cinta magistrale della città; l'emendamento Lupi 20.283, limitatamente al comma 23-ter, in quanto rinvia ad un successivo provvedimento collegato l'istituzione di un fondo per la copertura di minori entrate; l'emendamento risulta inoltre nel suo complesso carente di compensazione; l'articolo aggiuntivo Garavaglia 23.015, che vieta la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione all'estero da parte dei soggetti che godono del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità; l'emendamento Buonfiglio 32.33, il quale consente al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) di verificare la possibilità di reimpiego di sistemi informatici in uso presso pubbliche amministrazioni; l'emendamento D'Elpidio 32.34, che inserisce nell'ambito delle norme di revisione organizzativa dei ministeri la revisione delle componenti dell'indennità di servizio all'estero del personale del Ministero degli affari esteri; l'emendamento Zorzato 32.58, che consente la partecipazione alle unità tecnico-locali previste dalla legge sulla cooperazione internazionale da parte di esperti che abbiano prestato servizio presso organismi internazionali di cooperazione, facenti capo all'ONU o all'Unione europea; l'articolo aggiuntivo Cota 32.03, che conferisce al Governo una delega legislativa per il riordino dei ruoli del personale delle Forze armate e di polizia; l'emendamento Milana 37.7, che reca una norma interpretativa riferita all'attività di trasporto e custodia di fondi svolta dalla società Poste italiane SpA; l'articolo aggiuntivo Raiti 46.03, il quale disciplina il finanziamento della Commissione di sicurezza per le gallerie ferroviarie; l'articolo aggiuntivo Pellegrino 47.05, il quale reca disposizioni per il funzionamento del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia; l'emendamento Brugger 51.12, il quale esclude dall'applicazione della regola del 2 per cento alcune università non statali situate nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta; gli identici articoli aggiuntivi Tabacci 55.03 e Nicola Rossi 55.011, che contengono disposizioni di contenuto programmatico volte fra l'altro a riconoscere un credito d'imposta in favore dei cittadini e delle imprese per i costi derivanti dall'adeguamento a leggi future. Si tratta di disposizioni che appaiono avere contenuto prevalentemente ordinamentale ovvero che, qualora s'intendessero suscettibili di determinare effetti diretti, risulterebbero tali da determinare minori entrate non quantificate né adeguatamente coperte; gli identici articoli aggiuntivi Tabacci 55.04 e Nicola Rossi 55.010, i quali, analogamente a quelli precedentemente richiamati, recano disposizioni di carattere ordinamentale riguardanti la disciplina generale sul procedimento amministrativo, che oltretutto appaiono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, relativamente ai quali non è fornita idonea quantificazione; gli emendamenti risultano inoltre carenti di compensazione; l'articolo aggiuntivo Mura 55.09, il quale interviene sul meccanismo di rimborso delle spese elettorali a favore dei partiti politici, prevedendo che lo stesso sia effettuato comunque anche in caso di scioglimento


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anticipato delle Camere; l'emendamento 57.14 dell'XI Commissione, che proroga al 31 dicembre 2007 la validità delle graduatorie per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni; l'emendamento Musi 57.37, il quale dispone l'inquadramento nei ruoli, nelle qualifiche corrispondenti alle funzioni svolte, in favore di circa venti dipendenti pubblici che hanno rivestito determinati incarichi per almeno quattro anni; l'emendamento Castellani 57.46 e l'articolo aggiuntivo Buemi 64.010, i quali autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere gli idonei al concorso pubblico per posti di ufficiale giudiziario bandito nel 2002; l'articolo aggiuntivo 64.010 risulta altresì inammissibile per inidoneità della copertura; l'emendamento Porfidia 57.87, il quale proroga la validità di un concorso bandito nel 1998 per 184 posti di vigile del fuoco; l'emendamento Mura 57.88, il quale prevede il transito di ufficiali dell'Arma dei carabinieri, reclutati mediante specifico concorso, nei ruoli del servizio permanente; gli emendamenti Satta 57.92 e Sgobio 57.97, che estendono l'applicazione di disposizioni in materia di stabilizzazione del personale ai docenti convenzionati in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina militare; l'emendamento Bressa 57.175, volto ad autorizzare il reclutamento di ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri per complessive cinquantanove unità mediante concorso riservato ai frequentatori di determinati corsi; l'articolo aggiuntivo Fabris 57.08, il quale esclude dalla mobilità gli insegnanti di sostegno; l'articolo aggiuntivo Zeller 62.01, che autorizza l'assunzione di personale presso gli uffici periferici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici situati nel territorio della provincia di Bolzano; l'emendamento 66.2 della VII Commissione, che prevede la nomina ad insegnanti in favore di candidati che abbiano partecipato a procedure concorsuali specificamente individuate; l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 64.03, il quale interviene in materia di individuazione dei soggetti che possono ricoprire incarichi negli uffici di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché dei Ministeri; l'emendamento Sasso 66.151, limitatamente alle parole: «I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2003, n. 53, sono abrogati», in quanto incidono su una delega legislativa; l'emendamento Meloni 68.175, che disciplina le modalità di organizzazione delle iniziative e delle attività scolastiche integrative anche mediante convenzioni con le associazioni studentesche; l'articolo aggiuntivo Di Centa 68.03, il quale autorizza la spesa di tre milioni di euro per il triennio 2007-2009 per il finanziamento del progetto pilota riservato ai giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali; l'emendamento Antonio Pepe 70.10, il quale abroga una disposizione secondo cui i ricercatori non possono svolgere attività libero-professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali; l'emendamento Oliva 70.14, che interviene sulla disciplina ordinamentale del personale laureato di ruolo dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria in servizio nelle università; l'emendamento Pellegrino 70.18, che reca disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di docenza da parte delle università ai dirigenti medici; l'emendamento Giudice 70.43, che autorizza le assunzioni a tempo indeterminato limitatamente ad alcune categorie di personale da impiegare in servizi di supporto alle attività di laboratorio e ricerca degli atenei; l'emendamento Costantini 80.17, il quale vieta che siano nominati amministratori di enti pubblici i soggetti che abbiano ricoperto incarichi analoghi in enti che abbiano registrato perdite di esercizio; l'emendamento Suppa 85.85, il quale modifica la disciplina delle notificazioni nei procedimenti di esecuzione forzata nei riguardi delle pubbliche amministrazioni; l'articolo aggiuntivo 85.021 Oliva, che prevede la concessione di un assegno sociale mensile ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni residenti all'estero; l'articolo aggiuntivo risulta altresì carente di compensazione; l'articolo aggiuntivo Bafile 86.012, recante disposizioni per il conferimento di assegni per il diritto allo studio dei minori italiani all'estero; l'articolo aggiuntivo Bafile 86.013, il quale prevede l'erogazione di


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un assegno di solidarietà per i cittadini italiani ultrasessantacinquenni residenti all'estero; l'articolo aggiuntivo Tremaglia 86.016, il quale prevede la concessione di un assegno sociale mensile ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni residenti all'estero; l'articolo aggiuntivo Affronti 88.019, che reca una norma di carattere interpretativo relativa ai trattamenti di quiescenza e di fine rapporto del personale ospedaliero; l'articolo aggiuntivo risulta inoltre carente di compensazione; l'emendamento Ossorio 93.8, il quale prevede un contributo in favore della ex struttura sanitaria «Leonardo Bianchi» di Napoli; l'emendamento Mancuso 94.9, il quale include i laureati in veterinaria tra i soggetti che possono svolgere la funzione di responsabile del magazzino nel settore della distribuzione dei medicinali; l'emendamento Alberto Giorgetti 102.04, il quale autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui per il potenziamento del controllo sul doping; l'articolo aggiuntivo Ossorio 122.012, il quale reca misure ordinamentali in materia di autorizzazione all'attivazione di impianti da parte di radio e televisioni di quartiere e di piccole città; gli articoli aggiuntivi Raiti 137.05 e 137.07, il quale reca misure ordinamentali in materia di attività di dragaggio; l'articolo aggiuntivo Baratella 139.03, che autorizza la spesa di 300 mila euro per la potabilizzazione dell'acqua nella provincia di Rovigo; l'articolo aggiuntivo risulta altresì carente di compensazione; l'articolo aggiuntivo Raiti 142.06, il quale prevede un finanziamento per la realizzazione della strada statale n. 120 (Fiumefreddo); l'emendamento 144.8 della IX Commissione, il quale autorizza la spesa di 100.000 euro annui per la sicurezza e la salvaguardia della vita nei laghi maggiori; l'emendamento Conte 144.25, il quale preclude ai vigili urbani l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali mediante autovelox; l'emendamento Alberto Giorgetti 148.44, il quale prevede l'istituzione di un'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare e la contestuale creazione di una Commissione per individuare la città che dovrà esserne sede; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 149.03, che reca disposizioni ordinamentali in materia di gestione delle risorse idriche; l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 150.04, il quale reca disposizioni per il recupero, da parte dei soggetti falliti, dei requisiti di onorabilità previsti per l'esercizio dell'attività commerciale e somministrazione di alimenti e bevande; l'emendamento Fundarò 152.96, il quale individua i soggetti che possono stipulare le polizze assicurative contro i danni nel settore agricolo; l'articolo aggiuntivo Brugger 152.012, che esenta dalla tassazione sulle successioni e donazioni i trasferimenti di masi chiusi; l'emendamento 156.1 dell'VIII Commissione, che vieta, a partire dal 1o gennaio 2010, la commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci non biodegradabili; l'emendamento Cicu 157.10, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 per la bonifica dei siti di importanza comunitaria soggetti a servitù militare; l'emendamento Marras 157.12, che reca un finanziamento per la bonifica degli specchi di mare antistanti i poligoni di Teulada e Capo Frasca; l'articolo aggiuntivo D'Elpidio 158.03, il quale reca disposizioni ordinamentali volte alla tutela del suolo; l'articolo aggiuntivo reca inoltre una compensazione inidonea; l'emendamento 160.1 dell'VIII Commissione, il quale prevede che nel documento di programmazione economico-finanziaria si debba dar conto dello stato di attuazione degli impegni derivanti dal protocollo di Kyoto; l'articolo aggiuntivo Fundarò 161.010, che istituisce i parchi nazionali delle Isole Egadi e dell'isola di Pantelleria; l'articolo aggiuntivo è altresì carente di compensazione; l'articolo aggiuntivo Poletti 161.011, che autorizza un contributo triennale alla comunità del Garda per l'esecuzione di controlli limnologici nonché di attività di vigilanza ambientale sul Lago di Garda; l'emendamento 164.01 della VII Commissione, che esclude l'istituto Domus mazziniana di Pisa dal processo di fusione e unificazione di cui al decreto legislativo n. 419 del 1999; abroga il regolamento di riorganizzazione della Giunta centrale degli


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Studi storici e degli enti storici nazionali e sopprime il finanziamento per l'Istituto storico Giuseppe Garibaldi; l'emendamento Colasio 165.29, che detta disposizioni in materia di duplicazione di film da parte della Cineteca nazionale; l'articolo aggiuntivo 170.01 dell'XI Commissione, che reca disposizioni ordinamentali concernenti le modalità di comunicazione di dimissioni volontarie dei prestatori d'opera; l'articolo aggiuntivo Palomba 181.02, il quale interviene sulla disciplina organizzativa della sede del provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari; l'articolo aggiuntivo Zorzato 181.04, che autorizza il Ministero degli affari esteri a stipulare contratti di consulenza per iniziative per attività di cooperazione allo sviluppo; l'emendamento Mantini 182.6, il quale prevede una spesa per il finanziamento di un progetto denominato «Buoni Vacanze»; l'emendamento 186.3 Turco, che modifica i criteri per la ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, con riferimento alla destinazione alle quote relative alle scelte non espresse; l'emendamento è inammissibile in quanto vertente su materia regolata da accordi con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, sulla quale non è possibile intervenire direttamente con legislazione ordinaria; l'articolo aggiuntivo Rugghia 187.08, il quale reca disposizioni in materia di cessione di immobili di cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate e di polizia; l'articolo aggiuntivo risulta altresì carente di compensazione; l'emendamento 194.1 della I Commissione, limitatamente ai commi 2 e 5, i quali concernono l'Osservatorio per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e l'Anno europeo per le pari opportunità, materie già trattate dagli articoli 185 e 186 che sono stati oggetto di stralcio; l'articolo aggiuntivo Zanotti 198.02, il quale abroga disposizioni in materia di controlli sulle invalidità civili, l'articolo aggiuntivo risulta altresì carente di compensazione; l'articolo aggiuntivo 200.01 della I Commissione, che interviene sulla disciplina relativa ai benefici per le vittime del terrorismo; l'articolo aggiuntivo 200.02 della I Commissione, che estende i benefici previsti per le vittime del terrorismo ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica e a quelli delle vittime della banda della Uno bianca; l'articolo aggiuntivo Piazza 200.09 che prevede l'istituzione di un fondo acqua bene comune per favorire le disponibilità di acqua nei paesi in via di sviluppo; l'articolo aggiuntivo Poletti 203.01 il quale reca il divieto di imporre costi aggiuntivi per l'acquisto di carte telefoniche prepagate; l'articolo aggiuntivo Leddi Maiola 207.04 che interviene in materia di utilizzazione da parte della regione Piemonte delle risorse stanziate per i giochi olimpici invernali di Torino 2006, l'articolo aggiuntivo risulta altresì carente di compensazione; l'articolo aggiuntivo Cossiga 214.081, che estende le disposizioni in materia di sostegno alle vittime del terrorismo anche ai parenti degli aviatori italiani morti nell'abbattimento dell'aereo G222 avvenuto a Sarajevo nel 1992; l'emendamento Caparini Tab. C. 9 che riduce la voce della tabella C relativa all'Agenzia del demanio in misura superiore al 10 per cento (il taglio proposto è di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio su una dotazione complessiva di 125 milioni per il 2007, di 130 milioni per il 2008 e di 135 milioni di euro per il 2009); l'emendamento Venier Tab. C. 15 che reca una riduzione alla tabella C di entità largamente superiore al 10 per cento e utilizza a copertura di oneri correnti risorse della medesima tabella di conto capitale.
Per quanto concerne le restanti proposte emendative non segnalate e riferite agli articoli recanti disposizioni di carattere fiscale (con riferimento agli articoli da 3 a 30), ricorda che sono inammissibili per estraneità di materia: l'emendamento Filippi 5.161 che disciplina il rinnovo e la composizione dei consigli di amministrazione delle società acquisite dalla società «Riscossione SpA»; gli emendamenti Campa 5.69 e Alberto Giorgetti 5.141 i quali intervengono sulla disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, che sopprime le commissioni per l'iscrizione al ruolo degli


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agenti di mediatore, nonché sulla disciplina delle sanzioni relative all'attività di mediatore; l'emendamento Vannucci 5.128 il quale sopprime la possibilità di dare la disdetta per suggellamento dell'abbonamento radiotelevisivo; gli identici emendamenti Alemanno 5.186, Osvaldo Napoli 5.194 e Lulli 5. 354, i quali abrogano le norme soppressive di alcune commissioni operanti nel settore della mediazione, istituendo una sede di concertazione tra il Governo e le associazioni degli agenti immobiliari, e modificano le sanzioni per abusivo esercizio dell'attività di mediatore; l'emendamento Marras 5.279, il quale abroga disposizioni che sopprimono alcuni organi consultivi della pubblica amministrazione e modifica la misura delle sanzioni per abusivo esercizio dell'attività di mediazione; l'emendamento Bertolini 5.379, volto ad abrogare l'articolo 11 del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale sopprime organi collegiali consultivi della pubblica amministrazione; l'emendamento Peretti 5.244, volto a modificare la disciplina del codice civile in materia di adempimenti conseguenti alla perdita dei requisiti di mutualità prevalente da parte delle cooperative; l'articolo aggiuntivo Adolfo 5.021, riguardante la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cambio di assegni e di valuta, nonché le anticipazioni, da parte dei gestori delle case da giuoco; l'emendamento Marras 8.66, il quale reca una disposizione relativa all'ordinamento contabile degli enti locali, concernente il trattamento delle opere da essi realizzate; l'articolo aggiuntivo Alemanno 9.01, che conferisce ai comuni dell'isola di Capri o delle isole minori la facoltà di istituire appositi contributi di sbarco; gli articoli aggiuntivi Osvaldo Napoli 9.05 e Soffritti 9.08, che modificano i criteri per la ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, con riferimento alla destinazione alle quote relative alle scelte non espresse; gli emendamenti sono inammissibili in quanto vertenti su materia regolata da accordi con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, sulla quale non è possibile intervenire direttamente con legislazione ordinaria; l'articolo aggiuntivo Filippi 14.07, volto a individuare nel Consiglio comunale l'organo competente ad assumere talune deliberazioni in materia di ICI; gli emendamenti Filippi 11.18 e 11.19 che modificano il codice di procedura civile, intervenendo sulle modalità della notificazione degli atti; l'emendamento Filippi 11.20, che riduce la sospensione feriale dei termini processuali delle giurisdizioni ordinaria e speciali; l'articolo aggiuntivo Filippi 11.014 il quale prevede che la differenza di posizione economica degli ufficiali giudiziari non incide sull'interfungibilità delle loro funzioni; l'articolo aggiuntivo Filippi 11.015, il quale modifica una disposizione del codice di procedura civile in materia di assistenza all'azione degli ufficiali giudiziari in materia di sfratti; l'emendamento Milana 12.16, volto a istituire un servizio di informazione e consulenza per la predisposizione dei piani abitativi locali; l'articolo aggiuntivo Caparini 13.01, il quale interviene sulle modalità di pagamento del canone RAI, prevedendo sostanzialmente che sia tenuto a pagarlo solo chi presenta richiesta in tale senso; l'articolo aggiuntivo Filippi 14.06, il quale disciplina competenze e mezzi di prova della giurisdizione amministrativa, devolvendo ad essa le controversie in materia di tariffe d'estimo; l'articolo aggiuntivo Cialente 15.01, il quale estende al territorio della Provincia de L'Aquila le agevolazioni gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui all'articolo 11, comma 8 del decreto-legge n. 35 del 2005; l'articolo aggiuntivo Filippi 15.02, il quale interviene sulla disciplina relativa alla comunicazione del trasferimento di proprietà dei beni culturali; l'emendamento 16.14 della IX Commissione che interviene sulla disciplina contabile dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, al fine di dare evidenza contabile ad un piano gestionale nel capitolo di bilancio dell'ENAC; l'emendamento Carbonella 16.42, il quale interviene sulla disciplina contabile delle risorse preordinate alla contiguità territoriale della Sardegna, nell'àmbito del bilancio dell'ENAC; l'emendamento Fratta


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Pasini 17.9 che autorizza l'Agenzia del demanio a concedere in uso gratuito al comune di Verona la Cinta magistrale della città; l'emendamento Caparini 17.19, il quale consente alle società di calcio professionistiche, che intendono realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturarli, di avvalersi di procedure previste dalla disciplina sulla finanza di progetto, consentendo inoltre ai comuni di mutare la destinazione d'uso degli immobili inseriti negli strumenti urbanistici; l'articolo aggiuntivo Maran 17.07, il quale interviene sulla disciplina relativa alla cessione di immobili in favore dei profughi istriani; l'articolo aggiuntivo Giovanardi 17.09, il quale interviene in materia di cessione di immobili a profughi della seconda guerra mondiale; l'emendamento Peretti 19.36, che modifica la disciplina del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e del Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione; l'emendamento Piazza 20.43 il quale prevede innanzitutto che, contro i provvedimenti adottati nell'ambito della procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione dei ruoli nei confronti di concessionari della riscossione, è esclusa la giurisdizione delle Commissioni tributarie. Inoltre, l'emendamento, modificando l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, incide sui requisiti dei componenti dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni tributarie; l'emendamento Crisafulli 20.52 il quale interpreta la legislazione vigente in materia, nel senso che le controversie concernenti all'applicazione dei canoni imposte e diritti, appartengono alla legislazione tributaria, ma non quelle relative agli atti che concernono la formazione della loro entità che rimangono di competenza della giurisdizione amministrativa; l'emendamento Leone 20.66 il quale prevede che, contro i provvedimenti adottati nell'ambito della procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione dei ruoli nei confronti di concessionari della riscossione, è esclusa la giurisdizione delle Commissioni tributarie; l'emendamento Giudice 20.139, il quale modifica la disciplina per l'autenticazione degli atti relativi agli autoveicoli e alle imbarcazioni da diporto, agli effetti della trascrizione nei pubblici registri; l'articolo aggiuntivo Burchiellaro 20.06 che consente la vendita al dettaglio di sigari in confezioni da uno a più esemplari; l'articolo aggiuntivo Caparini 20.013, limitatamente alla lettera c) del comma 1, che consente agli enti pubblici operanti nei territori montani di affidare, mediante convenzioni, l'esecuzione di servizi sociali a società, cooperative e organizzazioni di volontariato, in deroga alle leggi vigenti; l'articolo aggiuntivo Soffritti 20.017 che disciplina i poteri di ordinanza dei sindaci nelle situazioni di emergenza; gli articoli aggiuntivi Fugatti 20.034 e D'Elpidio 20.030 i quali recano una delega legislativa al Governo in materia di spettacolo dal vivo, istituiscono l'Ufficio del Ministero per i beni e le attività culturali per la promozione ed esportazione della musica all'estero ed intervengono inoltre in materia di disciplina della circolazione stradale dell'attività itinerante dello spettacolo dal vivo; l'articolo aggiuntivo Osvaldo Napoli 21.03 che attribuisce ai sindaci speciali poteri di ordinanza in relazione a emergenze sociali e ambientali; l'articolo aggiuntivo Caparini 23.09 il quale istituisce un marchio di garanzia e la certificazione di ecocompatibilità per il legno; l'articolo aggiuntivo Caparini 23.08 il quale mira a definire le modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta nelle zone montane da fonti rinnovabili, nonché a ridurre le tariffe elettriche nei territori montani; gli articoli aggiuntivi Milanato 23.012, Lulli 23.01 e Campa 23.06 che vietano la partecipazione alle procedure per l'allocazione di capacità di interconnessione all'estero per i soggetti che godono del corrispettivo a remunerazione del servizio di interrompibilità; l'articolo aggiuntivo Caparini 25.03 che mira a definire le modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta nelle zone montane da fonti rinnovabili, nonché a ridurre le tariffe elettriche nei territori montani; l'articolo


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aggiuntivo Mereu 26.05, il quale disciplina la tensione di alimentazione delle macchine mobili da utilizzare nelle cave e nelle miniere; l'articolo aggiuntivo Villari 27.04, il quale prevede che le aziende elettriche minori isolane, non trasferite all'ENEL, che si colleghino alla terraferma con elettrodotti sottomarini, continuino a fruire del regime di integrazione tariffaria; l'emendamento Napoletano 28.4, che inserisce gli agronomi e i dottori forestali tra i soggetti che possono effettuare la perizia richiesta al fine dell'individuazione del costo delle aree occupate da fabbricati strumentali, prevista dall'articolo 36, comma 7, del decreto-legge n. 223 del 2006; gli identici articoli aggiuntivi Campa 28.02 e Mondello 28.06, i quali riconoscono agli enti gestori delle case da gioco l'esercizio dell'azione di pagamento dei debiti di gioco, in deroga all'articolo 1933 del codice civile e conferisce al Ministro dell'interno il potere regolamentare di definire le modalità di svolgimento delle operazioni di cambio di assegni e di valuta, nonché di anticipazione; gli identici articoli aggiuntivi Campa 28.04 e Mondello 28.07 i quali affidano ad un regolamento del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di controllo all'interno delle case da gioco; l'articolo aggiuntivo Campa 28.03 il quale disciplina le condizioni per adibire i locali delle case da gioco in modo che gli stessi possano essere utilizzati contemporaneamente da fumatori e non fumatori; l'articolo aggiuntivo Mazzocchi 28.05 il quale reca disposizioni in materia di cancellazione dei dati personali dei debitori da banche dati pubbliche o private; l'emendamento Laurini 29.2 il quale autorizza una detrazione fiscale per interventi di recupero immobiliare effettuati in una specifica area del centro storico di Napoli; l'emendamento Ossorio 29.7, il quale istituisce una commissione ministeriale per individuare le misure fiscali più appropriate alla conservazione e valorizzazione degli immobili situati nei centri storici riconosciuti dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità; l'articolo aggiuntivo Filippi 29.07, il quale sopprime la necessità di autorizzazione prefettizia per l'esecuzione delle sentenze di sfratto delle farmacie; l'emendamento Catone 30.58, volto a estendere la possibilità di iscrizione nel Registro internazionale alle navi che effettuano navigazione di cabotaggio; l'articolo aggiuntivo Filippi 30.013, il quale pone a carico del bilancio dello Stato i canoni di locazione non corrisposti in caso di mancata esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per morosità; l'articolo aggiuntivo Filippi 30.014, che modifica la disciplina per l'autenticazione della sottoscrizione di atti aventi ad oggetto l'alienazione di beni immobili.
Per quanto concerne le restanti proposte emendative non segnalate e riferite agli articoli recanti disposizioni sul patto di stabilità interno (con riferimento agli articoli da 73 a 80) ricorda inoltre che sono inammissibili per estraneità di materia: l'emendamento Nicco 73.17, che prevede che si producano a decorrere dal 31 marzo 2007, a favore della Regione Val d'Aosta e in particolare della Caserma Testafochi di Aosta, gli effetti delle disposizioni sull'uso di beni immobili delle forze armate per l'edilizia universitaria; l'emendamento Saglia 74.27, che conferisce una delega al Governo in materia di determinazione del saldo per gli enti locali che erogano contributi annuali a beneficio delle società che gestiscono servizi pubblici locali; gli articoli aggiuntivi Marchi 74.01, 74.03 Napoli e 74.010 Saglia che modificano la disciplina relativa alla forma di gestione del servizio idrico, sopprimendo la personalità giuridica attribuita alla autorità di ambito territoriale e modificandone in generale la disciplina; l'emendamento Costantini 76.10, che reca una disciplina di carattere ordinamentale sui requisiti dei componenti degli organi di revisione degli enti locali; l'emendamento Ascierto 76.11, che disciplina l'obbligo di trasferire di sede gli eletti negli enti locali dipendenti delle amministrazioni delle forze armate e di polizia; l'emendamento Fratta Pasini 76.19, che prevede la facoltà per sindaci e assessori di stipulare una polizza sulla vita e contro gli infortuni, con oneri a carico della pubblica amministrazione;


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l'emendamento Provera 76.50, concernente l'incremento della pensione dei lavoratori che ricoprono cariche elettive; l'articolo aggiuntivo Crapolicchio 76.02, che modifica la durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia; l'emendamennto Costantini 80.5, che reca una disposizione di carattere ordinamentale che vieta la nomina ad amministratore di ente o aziende pubblica partecipata dallo Stato per coloro i quali, avendo ricoperto incarichi analoghi in precedenza, hanno chiuso in perdita tre esercizi finanziari consecutivi; l'emendamento 80.23 D'Alia, che abroga le norme del testo unico enti locali relative alla disciplina del direttore generale dei comuni e delle province; l'articolo aggiuntivo 80.013 Pedrini, che modifica le norme del testo unico enti locali sulle modalità di nomina del collegio dei revisori dei conti degli enti locali; l'articolo aggiuntivo 80.014 Romano l'articolo aggiuntivo reca agevolazioni tariffarie con riferimento esclusivo ai voli degli amministratori locali dei comuni delle isole minori, di Sicilia e si Sardegna; l'articolo aggiuntivo 80.018 Galli, che reca principi e criteri direttivi nei confronti dei soggetti competenti alla gestione delle risorse idriche, nelle regioni e negli enti locali; l'articolo aggiuntivo 80.019 Delbono, che reca disposizioni in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, in particolare prevedendo una diversa decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale nonché condizioni per la sospensione del giudizio dinanzi alla Corte dei conti.
Con riferimento agli emendamenti segnalati, altri risultano inammissibili per carenza di compensazione o per compensazione inidonea (vedi allegato 2).
Con riferimento agli articoli da 3 a 30 e da 74 a 80, risultano inammissibili per carenza di compensazione altre proposte emendative (vedi allegato 3).
Avverte infine che, entro le ore 15,30 di oggi, potranno essere presentate le richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili; invita, in proposito, a corredare le richieste di apposita motivazione, allo scopo di fornire un supporto nella riconsiderazione del giudizio di inammissibilità. Ricorda inoltre che resta fermo che, ovviamente, gli emendamenti non potranno essere riformulati ai fini del riesame di ammissibilità; ciò vale anche con riferimento alle compensazioni, le quali, costituendo parte integrante delle proposte emendative, non potranno essere modificate.
Avverte quindi che il Governo ha presentato due emendamenti riferiti agli articoli 3 e 181 (vedi allegato 4).
Per quanto concerne l'emendamento 3.140, si riserva di valutarne l'ammissibilità una volta acquisiti alcuni chiarimenti da parte del Governo per quanto concerne i profili finanziari. In particolare, segnala che in assenza di puntuali informazioni circa il modello utilizzato per la quantificazione, non è possibile effettuare una verifica della stessa. Il problema più delicato che si pone con riferimento a tale emendamento attiene alla copertura indicata per la compensazione dei maggiori oneri che ne derivano. Tale copertura consiste in un ulteriore incremento, oltre a quello già scontato nel testo originario del disegno di legge, dei proventi assicurati dall'accisa sui tabacchi.
In considerazione dell'andamento del gettito dell'accisa nell'anno in corso, che ha evidenziato, come emerso recentemente nel corso dell'esame del disegno di legge di assestamento, una significativa contrazione, potrebbero non prodursi gli effetti desiderati per cui l'emendamento risulterebbe privo di adeguata compensazione. Visto il rilievo delle questioni oggetto dell'emendamento, sollecita la tempestiva trasmissione da parte del Governo degli elementi necessari per consentire alla presidenza di valutarne l'ammissibilità. Ricorda che soltanto successivamente alla verifica della ammissibilità, la presidenza potrà stabilire un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento del Governo.
Appaiono opportuni chiarimenti, infine, in merito agli effetti finanziari quantificati per la soppressione del comma 1 dell'articolo 84, cui la relazione tecnica fa espresso riferimento. Ciò in quanto dalla


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richiamata soppressione, non risulta alcuna sostanziale modifica alla disciplina in materia di previdenza complementare poiché si è provveduto, contestualmente, ad introdurre le medesime disposizioni nel decreto legislativo n. 252/2005.

Gianfranco CONTE (FI) osserva che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti è stata, sino a questo momento, limitata alle proposte emendative segnalate dai gruppi e ad una parte soltanto delle restanti. Al riguardo, fa presente che ciò può creare difficoltà ai deputati che intendano sostituire gli emendamenti segnalati dichiarati inammissibili, in quanto questi ultimi potrebbero essere sostituiti da emendamenti che saranno dichiarati inammissibili in seguito.

Lino DUILIO, presidente, dopo aver ricordato che il numero di emendamenti segnalati dai gruppi è sensibilmente superiore al limite di 750 che era stato stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, assicura comunque che la valutazione di ammissibilità su tutti gli emendamenti presentati sarà completata nel più breve tempo possibile.

Giuseppe Maria REINA (Misto-MpA) chiede di sapere in base a quali disposizioni regolamentari possa essere dichiarato inammissibile una proposta emendamentiva segnalata dai gruppi, come nel caso del suo articolo aggiuntivo 19.02, quando da parte dei presentatori sia stato rappresentato direttamente al presidente della Commissione che la proposta reca un errore materiale. Nel caso di specie, infatti, aveva avuto modo di segnalare immediatamente al presidente Duilio che il testo dell'emendamento non era corredato della compensazione che era stata predisposta. Auspica quindi che si eviti un'eccessiva rigidità e si ammetta la possibilità di rimediare all'errore compiuto.

Lino DUILIO, presidente, dichiara di comprendere le argomentazioni del deputato Reina, ma fa presente che la presidenza si è attenuta a un criterio il più possibile uniforme nell'applicazione delle disposizioni in materia di ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio. Ciò vale anche per quanto riguarda la regola che esclude la possibilità di riformulare il testo di emendamenti successivamente alla loro presentazione.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) chiede di sapere se i problemi segnalati dal presidente a proposito dell'emendamento 3.140 del Governo, relativamente alla copertura attraverso le accise sui tabacchi, possano valere anche per gli emendamenti d'iniziativa parlamentare che, ai fini della copertura, ricorrono alle accise sugli alcolici.

Lino DUILIO, presidente, chiarisce che gli aspetti problematici segnalati in precedenza erano riferiti specificatamente all'emendamento 3.140 del Governo.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) esprime perplessità sul fatto che tre emendamenti presentati da deputati del suo gruppo, che tendevano ad introdurre misure a favore dell'agricoltura compensate mediante riduzione del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, siano stati dichiarati inammissibili. Chiede pertanto di conoscere le ragioni di tale decisione e, in particolare, di sapere se gli emendamenti possano essere riformulati mediante l'individuazione di una diversa copertura.

Lino DUILIO, presidente, rispondendo all'ultima questione sollevata dal deputato Garavaglia, fa presente che non è possibile modificare la copertura degli emendamenti dichiarati inammissibili, anche perché ciò consentirebbe di aggirare sistematicamente la dichiarazione di inammissibilità per carenza o inidoneità della compensazione.


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Andrea RICCI (RC-SE) fa presente che, come accennato dal presidente, il numero degli emendamenti segnalati dai gruppi è stato circa del 25 per cento superiore al limite concordato, mentre il suo gruppo si è invece attenuto strettamente al limite indicatogli. Pertanto, al fine di non favorire i gruppi che abbiano superato detto limite, chiede che anche agli altri gruppi sia data la possibilità di derogare al limite previsto nella stessa misura.

Lino DUILIO, presidente, dopo aver ricordato come i gruppi che versano nella situazione indicata dal deputato Ricci risultino essere quelli di Rifondazione Comunista, dell'Italia dei Valori e della Rosa nel Pugno, ritiene si possa fissare alle 13.30 di oggi il termine entro il quale detti gruppi potranno integrare il numero degli emendamenti segnalati, in modo tale da ristabilire una completa parità di trattamento tra tutti i gruppi.

Roberto VILLETTI (RosanelPugno), premesso di condividere la soluzione individuata dal presidente, auspica che la Commissione voglia attenersi alla prassi già adottata in passato, la quale prevedeva che gli emendamenti fossero esaminati previo raggruppamento per materia. Ciò risulterebbe utile, a suo avviso, anche al fine di rendere politicamente più significativo l'esame degli stessi da parte della Commissione, che necessariamente sarà limitato a una parte soltanto degli emendamenti presentati e, probabilmente, anche di quelli segnalati dai gruppi, mentre i restanti emendamenti dovranno essere considerati respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea. Ritiene infine che sarebbe utile consentire ai gruppi, entro certi limiti, di segnalare anche in seguito gli emendamenti che dovessero assumere particolare rilevanza nel prosieguo dell'esame.

Lino DUILIO, presidente, assicura che si sforzerà di organizzare al meglio i lavori della Commissione, compatibilmente con i tempi a disposizione: in particolare, fa presente che, seppur in casi eccezionali, potrà essere valutata la possibilità di consentire ai gruppi di segnalare ulteriori emendamenti nel corso dell'esame.

Gianfranco CONTE (FI), con riferimento ad alcuni suoi emendamenti dichiarati inammissibili per carenza di compensazione, fa presente che aveva provveduto ad indicare, con lettera, una copertura per 2 miliardi di euro.

Salvatore RAITI (IdV) sottolinea le proprie perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità relativa ad alcuni suoi emendamenti. In particolare, sottolinea che un suo emendamento, concernente misure in materia di dragaggio, è stato dichiarato inammissibile pur riproducendo il testo di un emendamento presentato in precedenza nell'ambito dell'esame del decreto-legge fiscale n. 262, emendamento che ritirato al fine di ripresentarlo in sede di esame del disegno di legge finanziaria.

Lino DUILIO, presidente, ritiene che le circostanze riferite da ultimo dal deputato Raiti debbano essere valutate con specifica attenzione.

Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) esprime le proprie perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità relativa ad alcuni suoi emendamenti, volti a correggere disposizioni che, a suo avviso, violano lo Statuto di autonomia della Regione siciliana.

Gaspare GIUDICE (FI) osserva che gli emendamenti presentati dal Governo, qualora fossero dichiarati ammissibili, assorbirebbero alcuni degli emendamenti segnalati dal suo gruppo: chiede pertanto che sia consentita la sostituzione di questi ultimi emendamenti con altri non segnalati in precedenza.

Lino DUILIO, presidente, ricordata la possibilità di presentare subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo, fa presente che, ove si accedesse alla richiesta del deputato Giudice, si aprirebbe di fatto la strada alla continua


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segnalazione di ulteriori emendamenti da parte di tutti i gruppi.
Avverte quindi che, nella seduta pomeridiana, la presidenza della Commissione si pronuncerà in ordine alle richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili. Successivamente, in sede di Comitato ristretto, si affronteranno le questioni attinenti al patto di stabilità.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 13 alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Lunedì 30 ottobre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Nicola Sartor e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 18.15.

Disposisizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.
C. 1747 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.

Lino DUILIO, presidente, avverte che sta proseguendo la valutazione delle richieste di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità, per cui la seduta deve essere brevemente rinviata.

La seduta, sospesa alle 18.20, è ripresa alle 19.

Lino DUILIO, presidente, fa presente che debbono considerarsi ammissibili, in quanto precedentemente dichiarate inammissibili per mero errore materiale, le proposte emendative Milana 16.43, Pellegrino 47.05, Mura 55.09, VII Commissione 66.2, Camillo Piazza 200.09.
Avverte quindi che si procederà ora ad un'ulteriore dichiarazione sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate, con riferimento agli articoli dal 32 a 41, nonché con riferimento agli articoli 57, 58, 59, 71, 82, 85, 86, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 180, avvertendo che le dichiarazioni di ammissibilità si riferiscono agli articoli richiamati in quanto sugli stessi è stato predisposto il lavoro di stampa dei relativi fascicoli.
Le seguenti proposte emendative risultano inammissibili per estraneità di materia:
l'emendamento Peretti 32.41, volto a conferire ai dirigenti di seconda fascia il potere di nominare i propri collaboratori e di stipulare con essi contratti individuali di lavoro;
l'emendamento Peretti 32.43, che disciplina le formalità per la nomina dei dirigenti di prima e di seconda fascia;
l'emendamento Paoletti 32.55 (identico all'emendamento Zorzato 32.58, segnalato e già dichiarato inammissibile), che consente la partecipazione alle unità tecniche locali previste dalla legge sulla cooperazione internazionale da parte di esperti che abbiano prestato servizio presso organismi internazionali di cooperazione, facenti capo all'ONU o all'Unione europea;


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l'emendamento Razzi 32.36, volto a disciplinare la locazione dei locali delle sedi consolari italiane per lo svolgimento di eventi culturali;
l'emendamento Peretti 32.42, volto a stabilire un limite ai compensi corrisposti ai dirigenti delle società e dei gruppi industriali comunque sottoposti a vigilanza pubblica;
l'emendamento Colasio 32.37, che istituisce un fondo per la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici (norma già stralciata dal disegno di legge finanziaria);
gli identici emendamenti Bocchino 32.15, Boscetto 32.16 e Giovanardi 32.46, che prescrivono la contrattualizzazione dei dirigenti delle forze di polizia;
l'emendamento D'Agrò 32.45, che prescrive l'inquadramento nei ruoli dirigenziali dei dipendenti risultati idonei ai concorsi e che esercitino le corrispondenti funzioni da più di tre anni;
l'emendamento Soffritti 32.38, volto a modificare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
l'articolo aggiuntivo Cosimi 32.04, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico competenze e dotazioni relative alla programmazione economica e finanziaria, alla gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, nonché le funzioni di segreteria del CIPE;
l'emendamento Buonfiglio 32.13 (identico all'emendamento 32.33 segnalato e già dichiarato inammissibile), il quale consente al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) di verificare la possibilità di reimpiego di sistemi informatici in uso presso pubbliche amministrazioni;
l'emendamento D'Elpidio 32.49, che proroga l'efficacia delle disposizioni transitorie che consentono l'inquadramento, previo con corso per titoli, nei ruoli dirigenziali in favore degli appartenenti alle qualifiche di ispettore generale ed ispettore di divisione;
l'emendamento Fasolino 35.6 che interviene in materia di trattamenti economici dei funzionari della polizia di Stato;
l'emendamento Gardini 35.8 il quale interviene sull'attribuzione delle sedi di lavoro ai vincitori di specifico concorso alla qualifica di vicesovrintendente della Polizia di Stato;
l'emendamento Fasolino 35.5 che interviene in materia di disciplina del porto di armi diverse da quelle in dotazione da parte degli appartenenti alle forze di polizia di Stato;
l'emendamento Fasolino 35.7 il quale interviene su una norma del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in materia di rapporti di subordinazione gerarchica del personale che svolge attività tecnico-scientifica;
l'articolo aggiuntivo Folena 35.01 che interviene in materia di istituzione di una direzione generale della polizia amministrativa;
l'articolo aggiuntivo Folena 35.05 che istituisce un ufficio centrale per i servizi tecnici della polizia di Stato;
articolo aggiuntivo 36.01 Garavaglia, che incrementa le risorse stanziate per le attività di controllo del territorio finalizzate ad incrementare la sicurezza, destinandole specificamente alla costituzione di un commissariato nella città di Saronno;
l'articolo aggiuntivo Buontempo 38.01, che stanzia 5 milioni di euro per la realizzazione del comando provinciale dei carabinieri di Pescara;
l'articolo aggiuntivo Crosetto 38.03, il quale prevede programmi per l'impiego di cani appartenenti alla razza del lupo italiano;
l'emendamento Strizzolo 39.16, limitatamente al comma 6-ter, il quale consente l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali presso il Ministero degli affari


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regionali, la Conferenza Stato-città e le associazioni nazionali dei comuni e delle province italiane;
l'articolo aggiuntivo Galante 40.01, che interviene sulla disciplina dell'aspettativa dei pubblici dipendenti in caso di mandato elettivo, riconoscendo la validità del periodo di aspettativa ai fini della maturazione dell'indennità di buonuscita e di altri analoghi istituti.
l'articolo aggiuntivo Pedica 41.02 che interviene sulla perequazione dei trattamenti economici accessori di specifiche categorie di dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
gli emendamenti 57.19 Misuraca e Napoletano 57.109, che autorizzano l'assunzione degli idonei ad uno specifico concorso per ufficiale giudiziario;
l'emendamento 57.150 Zeller, che prevede con efficacia retroattiva l'inquadramento nella pianta organica nei ruoli del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti;
gli emendamenti 57.133 Satta e 57.146 Duranti, che estendono la procedura di stabilizzazione prevista al comma 2 al personale docente convenzionato in servizio presso gli istituti di formazione della Marina Militare.
l'emendamento 57.37 Musi, che prevede l'inquadramento come dirigente dei funzionari reggenti uffici dirigenziali presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
l'articolo aggiuntivo 57.07 Razzi, che in deroga alle disposizioni dell'articolo 57, autorizza il Ministero degli affari esteri a stabilizzare il personale a contratto assunto temporaneamente per l'aggiornamento delle liste degli italiani residenti all'estero;
l'emendamento 57.40 Minasso, che reca disposizioni in materia di anzianità di servizio del personale dell'Agenzia delle entrate;
l'emendamento 57.34 e articoli aggiuntivi 57.01 e 57.06 Lumia, relativi all'assunzione di lavoratori agricoli presso le università;
gli emendamenti 57.10 della II Commissione e 57.139 D'Elpidio, che autorizzano il Ministero della giustizia a inquadrare nei propri ruoli personale comandato da altre amministrazioni, tramite la procedura di mobilità;
l'emendamento 57.17 Campa, che reca disposizioni in materia di equo indennizzo per il personale delle forze armate e di polizia;
gli emendamenti 57.104 Di Gioia, 57.165 Del Bue e 57.120 Peretti, 57.69 Antonio Pepe, che prevedono che le PPAA provvedano, su domanda degli interessati, all'immissione in ruolo del personale in posizione di comando o fuori ruolo;
l'emendamento 57.105 Porfidia, che proroga di un anno la validità della graduatoria di uno specifico concorso per vigile del fuoco;
gli emendamenti 57.27 e 57.167 Lovelli, 57.103 Pedrini, D'elpidio 57.137 e 57.138, limitatamente alla parte che autorizza l'ENAC ad assumere un certo contingente di personale in posizione di comando;
l'emendamento 57.126 Mazzoni, che introduce una specifica disciplina volta a verificare la corretta applicazione della normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili da parte delle pubbliche amministrazioni;
gli emendamenti 57.128 e 57.129 Mazzoni, che prevedono una decorrenza anticipata, ai fini giuridici, della nomina a ispettore capo del personale non direttivo della polizia penitenziaria;
l'emendamento 57.155 Rugghia, che modifica la disciplina relativa alle promozioni degli ufficiali militari nel caso del rinnovamento di un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio;


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l'emendamento 57.81 Bressa, che autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali del ruolo speciale e del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri, riservati agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano frequentato specifici corsi;
l'emendamento 57.67 Alemanno, che autorizza il Ministero delle politiche agricole e forestali ad assumere i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame nei limiti di un tetto di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007;
l'emendamento 57.68 Antonio Pepe, che prevede l'inquadramento nella posizione funzionale immediatamente superiore per gli appartenenti ai ruoli dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia;
l'emendamento 57.71 Bellanova, che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a riconoscere i passaggi d'area al personale che ha superato i corsi-concorsi per specifiche figure professionali;
l'emendamento 57.72 Tolotti, che prevede per i dirigenti degli archivi notarili che abbiano svolto almeno 20 anni di funzioni di conservatore, dopo la cessazione dal servizio la possibilità di esercitare le funzioni di coadiutore notarile fino al 75o anno di età;
l'emendamento 57.110 Napoletano, che prevede l'inquadramento nella qualifica di consigliere penitenziario del personale per il quale sono in corso procedure di riqualificazione per l'accesso all'ex profilo professionale di direttore;
l'emendamento 57.119 Ruvolo, che prevede l'immissione nei ruoli dell'ACI del personale dell'ACI Global Spa collocato in mobilità a seguito di procedure di ristrutturazione;
l'articolo aggiuntivo 57.010 Bellanova, che autorizza il ministero del lavoro e della previdenza sociale ad assumere 100 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento di specifiche procedure concorsuali per gli uffici ubicati in alcune regioni;
l'articolo aggiuntivo 57.012 D'Elpidio, che prevede che la soppressione dell'indennità di trasferta disposta dalla precedente legge finanziaria (l. 266/2005) non riguardi, tra l'altro, i Vigili del fuoco;
l'articolo aggiuntivo 57.013 D'Elpidio, che autorizza il ministero della giustizia ad assumere 450 unità di personale nei ruoli degli ufficiali giudiziaria attraverso l'immissione in ruolo degli idonei ad uno specifico concorso;
l'articolo aggiuntivo 57.014 D'Elpidio, che autorizza il ministero della giustizia ad immettere nei propri ruoli il personale precario che presta servizio presso le cooperative o associazioni che svolgono attività di assistenza educative nei centri di prima accoglienza per i minori;
l'articolo aggiuntivo 57.015 Farina, che estende alla specifica figura dei direttori reggenti dei centri di servizio sociale per adulti, la possibilità di essere nominati dirigenti della carriera penitenziaria;
l'articolo aggiuntivo 57.016 D'Elpidio, che prevede una riserva di un quarto dei costi messi a concorso per l'ammissione nei ruoli degli ufficiali delle forze armate agli orfani e fratelli del personale civile e militare delle forze armate deceduto in servizio;
gli emendamenti 58.7 Ascierto e 58.25 Santelli, che prevedono un obbligo per le società organizzatrici di determinate manifestazioni di destinare un contributo ad un apposito fondo finalizzato al pagamento del lavoro straordinario alle forze di polizia;
l'emendamento 58.17 La Loggia, che ripristina l'indennità di trasferta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;


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l'articolo aggiuntivo 58.02 D'Elpidio, che stanzia apposite risorse al fine di realizzare l'inquadramento nei ruoli della carriera dirigenziale penitenziaria dei direttori penitenziari;
l'articolo aggiuntivo 58.03 Ricci, che, disciplinando il diritto relativo all'indizione di assemblee retribuite durante l'orario di lavoro alle OO.SS. in possesso di determinati requisiti, assume natura ordinamentale;
gli articoli aggiuntivi 58.04 e 58.05 Rugghia, che intervengono sulla disciplina relativa al rimborso delle spese di cura per i pubblici dipendenti;
l'articolo aggiuntivo 58.06 Rugghia, che reca una norma di interpretazione autentica in riferimento alla riduzione del trattamento di missione all'estero per i pubblici dipendenti, introdotta dal decreto-legge 223 del 2006;
l'articolo aggiuntivo 58.08 Mondello, che autorizza il Ministero della difesa ad avvalersi del personale docente in servizio sino ad una certa data presso alcune scuole sottufficiali, nonché ad indire apposite procedure concorsuali per soli titoli per il reclutamento di un certo contingente di tale personale;
l'emendamento 59.25 Amendola, che prevede che le funzioni inerenti alla prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta possano essere espletate anche dagli LSU e LPU in servizio presso i comuni;
l'emendamento 59.2 Baratella e l'articolo aggiuntivo 59.04 Fava, che autorizzano l'agenzia interregionale per il fiume Po a trasformare i contratti a tempo determinato e i contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato;
l'emendamento 59.45 Aurisicchio, che prevede il trasferimento dei dispendenti degli enti locali, comandati presso gli uffici del giudice di pace, nei ruoli del Ministero dlela giustizia;
l'articolo aggiuntivo 59.01 Lumia, 59.07 D'Elpidio, che autorizzano la regione Sicilia a procedere alla stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
l'articolo aggiuntivo 59.02 Piro, 59.010 Piro, che prevedono che la regione Sicilia possa procedere alla stabilizzazione del personale di protezione civile in servizio presso lo stesso ente con contratti a termine;
l'articolo aggiuntivo 59.09 D'Elpidio, che prevede la stabilizzazione tramite apposite procedurte concorsuali per i dirigenti a contratto in servizio presso le ASL
l'emendamento 71.06 Angelino Alfano, che interviene sulla disciplina relativa all'inquadramento nei ruoli statali del personale ATA, riconoscendo ai fini giuridici ed economici l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza;
l'emendamento 82.1 Patarino, che introduce modifiche alla disciplina relativa alle norme in favore delle vittime del terrorismo, ampliando le provvidenze a sostegno delle stesse vittime e dei loro familiari;
l'emendamento 82.2 Morrone, che riapre il termine per la richiesta di contribuzione figurativa da parte dei lavoratori in aspettativa per funzioni elettive o cariche sindacali;
l'emendamento 85.18 Nardi, 85.41 Moroni e 85.116 D'Elpidio, che sopprimono la previsione secondo cui al finanziamento delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani si provvede anche tramite il contributo obbligatorio per i sanitari iscritti agli ordini professionali dei farmacisti, dei medici, degli odontoiatri e dei veterinari;
l'emendamento 85.20 Minardo, che sospende il pagamento e il fermo amministrativo per le cartelle esattoriali emesse da particolari concessionari per la riscossione di contributi dovuti all'INPS; per i medesimi debiti contributivi viene quindi


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prevista la possibilità di rateizzazione e il venir meno degli interessi di mora e delle sanzioni;
l'emendamenti 85.13 Campa e 85.98 D'Agrò, che prevedendo, ai fini dell'apprendistato, un obbligo formativo ridotto per i soggetti in possesso di determinati titoli di studio, appaiono di natura ordinamentale;
gli emendamenti 85.108 D'Elpidio, 85.68 Alberto Giorgetti e 85.97 D'Agrò, che intervengono sulla disciplina sanzionatoria a carico del datore di lavoro, in caso di mancata partecipazione di apprendisti alle iniziative formative all'esterno dell'azienda;
l'emendamento 85.1 della II Commissione, che interviene sulla disciplina relativa all'esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni;
l'emendamento 85.112 Widmann, che interviene sulla disciplina previdenziale dei dipendenti pubblici a tempo parziale;
gli emendamenti 85.22 Mazzocchi, 85.11 e 85.14 Campa, 85.57 Garavaglia, 85.100 Peretti e 85.69 Alberto Giorgetti, che intervengono sulla procedura di rideterminazione dei premi assicurativi dell'INAIL, in particolare eliminando la necessità di approvazione con decreto ministeriale;
gli articoli aggiuntivi 85.025 e 85.026 Del Bono, che recano disposizioni relative alla decorrenza degli interessi legali per le prestazioni previdenziali di disoccupazione agricola;
l'articolo aggiuntivo 85.027 Del Bono, che modifica la disciplina relativa alle comunicazioni agli enti previdenziali volte a verificare il diritto alla fruizione di determinati trattamenti pensionistici collegati al reddito dei beneficiari e dei loro coniugi, nonché le modalità di restituzione dei connessi indebiti pensionistici;
l'articolo aggiuntivo 85.031 Peretti, che riapre i termini per la richiesta di accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive e cariche sindacali;
gli emendamenti 85.117 e 85.72 Fedi, che prevedono che non si faccia luogo al recupero degli indebiti pensionistici per i soggetti residenti all'estero che abbiano un reddito inferiore ad un certo limite;
l'emendamento 85.91 Piazza ed l'articolo aggiuntivo 85.01 Giacchetti, che sono volti ad estendere il procedimento di dismissione dei beni immobili agli enti gestori di forme di previdenza privatizzati tramite la trasformazione in fondazioni o in associazioni di diritto privato; a tal fine viene dettata la relativa procedura cui gli enti devono attenersi nella dismissione degli immobili;
l'emendamento 85.52 Garavaglia, che elimina la possibilità di effettuare una contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa per cariche e elettive e sindacato;
l'emendamento 85.54 Garavaglia, che elimina la possibilità, per le organizzazioni sindacali, di riscuotere i contributi associativi e per assistenza in giudizio tramite convenzioni con gli enti previdenziali;
l'emendamento 85.55 Garavaglia, che abroga la disposizione relativa al versamento dei contributi sindacali attraverso trattenuta sulla pensione per i titolari di pensione;
l'emendamento 85.34 Bernardo, che estende gli incentivi al posticipo del pensionamento, attualmente previsti per i soli dipendenti del settore privato, anche ai giornalisti dipendenti delle PPAA;
l'emendamento 85.35 Fasolino, che estende la possibilità di avvalersi della ricongiunzione contributiva anche ai liberi professionisti, che, prima dell'entrata in vigore della L. 45 del 1990, avevano chiesto il rimborso dei contributi versati in


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considerazione dell'impossibilità di avvalersi della ricongiunzione;
l'emendamento 85.58 Filippi, che interviene sulla disciplina relativa al diritto al rimborso dei contributi versati al fondo di previdenza per i dipendenti delle esattorie;
l'emendamento 85.101 Evangelisti, che dispone il trasferimento diretto alle Casse di appartenenza dei contributi dovuti dai professionisti scritti ad albi alla gestione separata INPS per i parasubordinati;
l'emendamento 85.107 Galante, che dispone che le norme relative al trattamento ai superstiti dei pubblici dipendenti si applichino anche agli eventi che si sono verificati prima dell'entrata in vigore del D.P.R: 1032 del 1973;
gli emendamenti 85.105 Napoletano e 85.115 Ricci, che modifica la disciplina relativa al comitato amministratore del fondo gestione separata INPS per i parasubordinati;
l'articolo aggiuntivo 85.04 Lazzari, che abroga la disciplina relativa al trasferimento all'INPS dell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità;
l'articolo aggiuntivo 85.05 Di Virgilio, che interviene sulla disciplina relativa al trattamento di quiescenza dei postelegrafonici cessati dal servizio nel periodo 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1997 al fine di riconoscere i benefici economici previsti dai contratti collettivi vigenti alla data del pensionamento;
l'articolo aggiuntivo 85.06 Di Virgilio, che interviene sulla disciplina relativa al trattamento di quiescenza del personale FS cessato dal servizio nel periodo 1o gennaio 1981-31 dicembre 1995;
l'articolo aggiuntivo 85.012 Garavaglia, che è volto ad introdurre norme per attribuire ad altri soggetti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente la possibilità di costituire istituti di patronato;
gli articoli aggiuntivi 86.01 e 86.013 Bafile, che istituisce un assegno di solidarietà per i cittadini anziani residenti all'estero;
gli articoli aggiuntivi 86.02 e 86.012 Bafile, che istituisce un assegno per il diritto allo studio dei minori con cittadinanza italiana residenti all'estero;
l'articolo aggiuntivo 86.07 Leo, che estende alle aziende direttocoltivatrici il diritto di rivalsa relativo al versamento dei contributi per i coadiuvanti già previsto per le aziende artigiane e commerciali;
l'articolo aggiuntivo 86.026 Adolfo, che dispone l'introduzione di una specifica tariffa del premio relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per l'attività delle case da gioco;
l'articolo aggiuntivo 86.029 Mazzoni, che, recando disposizioni previdenziali a beneficio dei titolari di esattorie, appare microsettoriale;
l'articolo aggiuntivo 86.031 Delbono, che reca modifiche alla disciplina relativa alla trasmissione telematica del certificato medico di malattia, in particolare differendo il termine di entrata in vigore della disposizione;
l'articolo aggiuntivo 166.02 Rugghia, che prevede la concessione di sgravi di natura contributiva alle imprese che assumono i volontari in ferma breve o prefissata delle Forze armate congedati senza demerito;
l'articolo aggiuntivo 166.03 Rugghia, che prevede che le risorse del Fondo casa siano versate su apposita contabilità per il funzionamento della quale si applicano specifiche modalità;
l'articolo aggiuntivo 166.04 Rugghia, che attribuisce al personale in servizio permanente delle Forze armate che sia giudicato non idoneo in forma parziale al servizio militare, la conservazione durante


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l'aspettativa del 50 per cento del trattamento economico previsto dalla disciplina vigente in caso di infermità non dipendente da causa di servizio;
l'articolo aggiuntivo 169.02 D'Elpidio, che riaprendo i termini per l'emanazione dei decreti modificativi del D.Lgs. 38 del 2000, di riordino della disciplina in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, appare ordinamentale;
l'emendamento 170.5, della XIII Commissione, nonché gli identici emendamenti 170.6 Cosenza, 170.4 Buonfiglio e 170.8 Misuraca, che recano disposizioni che differiscono il termine relativo ai particolari eventi che permettono la rateizzazione del versamento dei contributi previdenziali nonché di usufruire di benefici in merito alla riduzione delle sanzioni civili nel settore agricolo;
l'emendamento 170.01, dell'XI Commissione, che recando disposizioni relative alla disciplina delle dimissioni del prestatore d'opera, appare di natura ordinamentale;
l'emendamento 171.1, Di Salvo, che recando disposizioni relative alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni della persona danneggiata dall'utilizzo dell'amianto;
l'emendamento 171.10 Alberto Giorgetti, che autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad assumere i candidati risultati idonei ad uno specifico concorso per il ruolo di Ispettore del lavoro;
l'articolo aggiuntivo 172.01 Palomba, che autorizza il Ministero del lavoro ad assumere gli idonei di uno specifico concorso per il profilo professionale di ispettore del lavoro;
l'articolo aggiuntivo 173.01 Giudice, che elimina la necessità del corso di formazione professionale previsto al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere attività di disbrigo di pratiche automobilistiche, nel caso in cui il soggetto interessato non sia in possesso del titolo di studio richiesto;
l'emendamento 177.11 Crisci, che riconosce alla Regione Abruzzo per determinate annualità specifici sgravi contributivi.
l'articolo aggiuntivo 177.01 Campa e 177.02 Bernardo, che modificando la disciplina relativa alla regolamentazione dell'apprendistato tramite contratti collettivi, appare di natura ordinamentale.
l'emendamento 178.20 Napoletano, che riconosce, ai fini della partecipazione a concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, in termini di titoli o punteggi, il lavoro prestato presso le medesime amministrazioni attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
l'emendamento 178.02 Raiti, che autorizza la Regione siciliana a trasformare in rapporti a tempo indeterminato i contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico.
gli identici articoli aggiuntivi 180.05 Zanetta, 180.01 Leo, 180.06 Bergamo e 180.07 Garavaglia, 180.014 D'Agrò, che prevedono l'istituzione di appositi fondi per la formazione professionale degli iscritti alla gestione commercianti dell'INPS.

Gli identici articoli aggiuntivi 180.04 Mondello e 180.03 Campa, che prevedono l'istituzione di una specifica tariffa del premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con riferimento all'attività delle case da gioco;
l'articolo aggiuntivo 180.08 Alberto Giorgetti, che prevede la soppressione della disposizione per cui i datori di lavoro privati, previa autorizzazione, possono assumere in una struttura produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso


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del minor numero di lavoratori assunti in altre strutture produttive site in regioni diverse;
l'articolo aggiuntivo 180.011 Bono, che, incrementando gli stanziamenti volti all'incremento del capitale sociale sociale dell'Anas in modo da realizzare l'ammodernamento della strada statale124 Siracusa - Floridia, appare localistico.

Comunica quindi, sempre con riferimento agli articoli dal 32 a 41, nonché con riferimento agli articoli 57, 58, 59, 71, 82, 85, 86, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 178 e 180, le proposte emendative che risultano inammissibili per carenza di compensazione (vedi allegato 5).
Si riserva comunque di effettuare una più approfondita valutazione circa i profili di ammissibilità delle proposte emendative Longhi 86.04 e 200.02 della I Commisisone, che riguardano materie particolarmente delicate, nonché dell'emendamento Bonelli160.20, per quanto concerne la copertura finanziaria.
Nel ribadire che gli emendamenti non possono essere riformulati ai fini della richiesta di riesame dei giudizi già espressi in ordine alla loro ammissibilità, anche con riferimento all'eventualità di errori materiali compiuti dai firmatari all'atto della presentazione, avverte di non potere accogliere le richieste di correzione ai testi degli emendamenti sia relativamente alla parte espositiva che a quella relativa alla compensazione.
Avverte che le proposte emendative Raiti 137.0.5 e 137.0.7 sono state ritirate.
Per quanto concerne le richieste di riesame che sono state avanzate, ritiene che debbano essere confermati i giudizi di inammissibilità per estraneità di materia per le seguenti proposte emendative:
8.66 Marras
14.9 Armani
17.9 Fratta Pasini
17.24 Fratta Pasini
27.04 Villari
32.33 Buonfiglio
37.7 Milana
46.0.3 Raiti
55.04 Tabacci
57.14 XI Commissione
57.37 Musi
57.87 Porfidia
57.88 Mura
57.97 Sgobio
68.03 Di Centa
70.18 Pellegrino
76.19 Fratta Pasini
80.17 Costantini
86.0.12 Bafile
86.013 Bafile
86.0.16 Tremaglia
142.0.6 Raiti
144.25 Gianfranco Conte
148.44 Giorgetti A.
152.96 Fundarò
161.0.10 Fundarò
161.0.11 Poletti
164.01 VII Commissione
165.29 Colasio
181.0.2 Palomba
182.6 Mantini
186.3 Turco
200.02 I Commissione
203.01 Poletti
207.04 Leddi Maiola

In relazione alle richieste di riesame pervenute, riguardanti giudizi di inammissibilità per carenza o inidoneità della


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copertura, ritene di poter accogliere le richieste riferite alle seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: l'emendamento Zucchi 19.48, ritenuto ammissibile a seguito di ulteriore considerazione della portata normativa delle disposizioni in esso contenute; gli emendamenti Albonetti 74.112 e Bressa 79.14, in quanto il giudizio di inammissibilità è stato formulato con riferimento ad un testo non coincidente con quello effettivamente presentato dai proponenti; l'emendamento Ricci 88.94, che viene riammesso in quanto il precedente giudizio di inammissibilità derivava da una più prudenziale valutazione del gettito atteso dalla norma di copertura, con particolare riferimento alla disposizione di natura fiscale tenuto conto della indisponibilità di dati aggiornati (sono stati utilizzati dati del periodo d'imposta 2003) e dei numerosi interventi di modifica della normativa successivamente intervenuti; l'articolo aggiuntivo Folena 122.01 che viene riammesso dal momento che interviene su un articolo del decreto-legge collegato al quale il relativo allegato 7 non ascrive effetti finanziari; l'emendamento Aurisicchio 139.1, che può ritenersi ammissibile qualora le disposizioni del comma 4, riguardante la regolarizzazione di rapporti assicurativi, si intendano applicabili soltanto nei limiti delle risorse indicate del medesimo comma e tuttora disponibili riguardanti le assegnazioni ai sensi della legge n. 32/1992; l'articolo aggiuntivo Leddi Maiola 139.0.50, che viene riammesso - pur in assenza di circostanziati elementi di quantificazione in ordine agli oneri derivanti dagli interventi disposti e dall'attualizzazione del contributo previsto dall'emendamento stesso - nel presupposto che gli interventi medesimi trovino attuazione nei limiti delle risorse - tuttora disponibili - di cui alla legge n. 35 del 1995, secondo quanto prevede il comma 6 della proposta emendativi.
Tenuto conto, peraltro, che in questa fase non è possibile procedere a riformulazioni degli emendamenti, sia pur limitate alla sola parte compensativa, restano pertanto confermati i giudizi di inammissibilità per carenza o inidoneità di compensazione di proposte emendative (vedi allegato 6).

Maurizio TURCO (RosanelPugno) contesta il giudizio di inammissibilità relativo al suo emendamento 186.3, sottolineando come nella medesima materia si sia intervenuto ripetutamente con leggi ordinarie.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 139.049, chiedendone il riesame. Fa infatti presente che un altro emendamento di analogo contenuto è stato dichiarato ammissibile.

Lino DUILIO, presidente, ricorda come non sia possibile cambiare la copertura in sede di richiesta di riesame delle proposte emendative. Con riferimento alla questione sollevata dall'onorevole Turco, precisa che l'emendamento 186.3 è stato dichiarato inammissibile in quanto vertente su materia oggetto di intesa con le confessioni religiose e che non può essere modificata prescindendo da tali intese.

Michele BORDO (Ulivo) chiede per quale motivo sia stato dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo 20.01, dal momento che è stato invece considerato ammissibile l'analogo articolo aggiuntivo 20.039.

Lino DUILIO, presidente, precisa che l'articolo aggiuntivo 20.039 è inammissibile per carenza di compensazione.

Marino ZORZATO (FI) segnala i suoi due emendamenti 136.13 e 11.28. Rileva quindi come la maggior parte delle proposte emendative riammesse siano state presentate dai gruppi di maggioranza, rammaricandosi per il giudizio di inammissibilità degli emendamenti Fratta Pasini 17.9 e 17.24. A tale proposito fa presente come nella precedente legislatura


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un identico emendamento sia stato dichiarato ammissibile e approvato dalla V Commissione.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che il testo approvato lo scorso anno, al quale fa riferimento l'onorevole Zorzato recava una disciplina di carattere generale, prevedendo l'autorizzazione all'Agenzia del demanio a concedere in uso gratuito agli enti locali, per una durata massima di 99 anni, beni per i quali sia stata accertata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, ai fini del recupero, della conservazione, della manutenzione e della valorizzazione. Gli emendamenti 17.9 e 17.24 recano, invece, una disciplina e localistica, in quanto autorizzano l'Agenzia del demanio a concedere la Cinta Magistrale in uso gratuito al comune di Verona.

Alberto GIORGETTI (AN) fa presente che l'emendamento Fratta Pasini 17.6, vertente su materia analoga a quella oggetto dell'emendamento Fratta Pasini 17.24, seppure con valenza più generale rispetto a quella di tale emendamento, è stato giudicato ammissibile.

Lino DUILIO, presidente, rileva che le considerazioni testé svolte dal deputato Giorgetti confermano la bontà dei criteri sulla base dei quali è stata valutata l'ammissibilità delle proposte emendative. L'emendamento Fratta Pasini 17.24, che è stato dichiarato inammissibile, riguarda l'autorizzazione a concedere in uso gratuito la Cinta magistrale del Comune di Verona ed appare circoscritto a una singola fattispecie, mentre l'emendamento Fratta Pasini 17.6 ha un ambito di applicazione di carattere generale.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), tenuto conto del giudizio di inammissibilità espresso sull'emendamento 30.10, di cui è primo firmatario, auspica che si esamini l'emendamento 30.1 della VI Commissione di analogo contenuto.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che gli emendamenti devono essere segnalati da parte dei rappresentanti dei gruppi.

Giuseppe Maria REINA (Misto-MpA) ricorda che ha richiesto il riesame dell'articolo aggiuntivo 19.02, di cui è firmatario, al quale il suo gruppo attribuisce un'importanza politica rilevante. Fa presente che ha prospettato una limitata riformulazione di tale proposta emendativa in quanto il testo dell'articolo aggiuntivo 19.02 reca un errore materiale. Per tale ragione, pur prendendo atto della decisione del presidente, reputa inaccettabile che si neghi la riformulazione dell'emendamento per le ragioni precedentemente addotte.

Lino DUILIO, presidente, fa presente che la richiesta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Oliva 19.02 è pervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle richieste di riesame e che, allo stato, non appare possibile procedere alla riformulazione della proposta emendativa.

Gaspare GIUDICE (FI) rileva che occorre, in questa delicata fase, chiarire le regole per garantire uno svolgimento ordinato dei lavori della Commissione nel rispetto del suo ruolo e delle sue prerogative. Per tale ragione, appare necessario che si chiariscano le motivazioni per le quali sono stati giudicati ammissibili, a seguito della richiesta di riesame, gli articoli aggiuntivi Pellegrino 47.05 e Raiti 55.09 nonché l'emendamento 66.2 della VII Commissione. Giudica, in particolare opportuno che il presidente chiarisca quali fatti nuovi sono intervenuti a seguito del giudizio di inammissibilità di tali proposte emendative.

Lino DUILIO, presidente, precisa che l'articolo aggiuntivo Pellegrino 47.05 reca disposizioni per il funzionamento dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani intervenendo, in particolare, su una disposizione introdotta dalla legge finanziaria per il 2003, che concerne la definizione del contributo versato. Nel ricordare che tale disposizione ha allargato in maniera rilevante la platea dei destinatari della norma, comprendendovi tutti


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i sanitari pubblici dipendenti, sottolinea che la proposta emendativa ha valenza generale e che, per tale ragione, a seguito della richiesta di riesame, è stato mutato il giudizio di inammissibilità precedentemente espresso. Relativamente all'articolo aggiuntivo Raiti 55.09, precisa che ad una più accurata lettura lo stesso è risultato virtuoso in quanto volto ad escludere la corresponsione dei contributi elettorali nel caso di scioglimento anticipato delle Camere. Quanto all'emendamento 66.2 della VII Commissione, ribadisce che la dichiarazione di inammissibilità resa costituisce un mero errore materiale vertendo lo stesso su materia oggetto del provvedimento.

Alberto GIORGETTI (AN) rileva che il presidente ha chiarito, nella seduta odierna, che l'inammissibilità per estraneità di materia investe le proposte emendative la cui materia non sia riconducibile al contenuto tipico della legge finanziaria, anche se disposizioni di analogo contenuto sono state inserite in precedenti finanziarie. Osserva quindi che sui giudizi di inammissibilità per estraneità di materia pesa un'eccessiva dose di discrezionalità che si traduce in una scelta di carattere politico. Sembra, infatti, che dagli esiti delle richieste di riesame possa dedursi una maggiore attenzione per gli emendamenti presentati dai gruppi di maggioranza, come dimostra il fatto che nessun emendamento presentato dai gruppi di opposizione è stato ritenuto ammissibile a seguito della richiesta di riesame. Al riguardo, ritiene che occorra tenere in seria considerazione le richieste presentate da tutti i gruppi politici, allo scopo di assicurare una corretta dialettica tra maggioranza e opposizione. Reputa estremamente grave tale situazione, che si è già verificata in occasione dell'esame degli emendamenti al decreto-legge n. 262 del 2006. Per quanto attiene le singole proposte emendative, fa presente che l'articolo aggiuntivo Tremaglia 86.013, dichiarato inammissibile per estraneità di materia, ha una valenza generale in quanto riguarda i cittadini italiani residenti all'estero.

Lino DUILIO, presidente, fa presente che numerosi emendamenti, riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero e dichiarati inammissibili per estraneità di materia, sono stati presentati da deputati appartenenti a gruppi di maggioranza.

Gianfranco CONTE (FI) rileva l'opportunità che si chiariscano le ragioni per le quali è stato dichiarato inammissibile il suo emendamento 5.399, considerato che tutte le proposte emendative da lui presentate recano consistenti coperture finanziarie a valere sulle tabelle A e B del disegno di legge finanziaria nonché sulla soppressione di una serie di autorizzazioni di spesa contenute in disposizioni di legge vigenti. Analoghe considerazioni valgono per il suo emendamento 88.183. Ritiene, inoltre, che l'emendamento 163.51, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, reca disposizioni che non necessitano di copertura finanziaria. Intende, infine, sottolineare, che la Commissione non possa esimersi dall'esprimere una posizione ben definita sull'articolo 53 del disegno di legge finanziaria, che stabilisce che vengano rese indisponibili risorse consistenti iscritte nelle unità previsionali di base di alcune categorie di spesa del bilancio dello Stato.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che ha richiesto al Governo di fornire alla Commissione un dettaglio delle autorizzazioni di spesa e delle unità previsionali di base con riguardo alle risorse previste all'articolo 53. Al riguardo, fa presente che la Commissione dovrà apportare modificazioni alla norma finalizzate, per un verso, a far sì che tali risorse non siano indeterminate e, per l'altro, che si sottoponga al controllo del Parlamento il loro utilizzo.

Marino ZORZATO (FI) ritiene che gli elementi di informazione che il Governo deve fornire in ordine all'articolo 53 risultano indispensabili ai fini dello svolgimento dei lavori della Commissione.


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Alberto GIORGETTI (AN) osserva che l'articolo 53 contrasta palesemente con le regole di contabilità dello Stato, atteso che si rischia di mettere a disposizione del Governo un fondo con risorse consistenti, che il Governo medesimo potrà utilizzare a seconda delle proprie esigenze. Osservato che si rischia di creare un grave precedente e ribadendo che si tratta di una disposizione illegittima, rileva la necessità di un chiarimento del Governo.
Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, teme che la Commissione concentri negli ultimi giorni l'esame delle proposte emendative senza procedere agli opportuni approfondimenti.

Giuseppe Maria REINA (Misto-MpA) insiste sulla richiesta di un nuovo esame sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Oliva 19.02.

Lino DUILIO, presidente, si dichiara disponibile in via del tutto eccezionale a una revisione del giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo Oliva 19.0, in considerazione del fatto che il deputato Reina gli aveva già rappresentato che l'articolo aggiuntivo 19.02 era presentato in un testo errato, purché ciò non costituisca un precedente e non vi siano obiezioni al riguardo, stante la regola che esclude la possibilità di riformulare i testi delle proposte emendative.

Giuseppe Maria REINA (Misto-MpA) auspica che la sensibilità politica della Commissione porti a compiere una riflessione ulteriore in ordine al contenuto recato dall'articolo 53, che appare di importanza dirimente.

Laura RAVETTO (FI), associandosi alle considerazioni dell'onorevole Zorzato, ritiene il contenuto dell'articolo 53 incostituzionale in quanto contrario al principio della divisione dei poteri, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze possa procedere direttamente con propri decreti a variazioni compensative tra capitoli del bilancio appartenenti a diverse unità previsionali nell'ambito delle categorie indicate dal comma 1 dello stesso articolo.

Alberto FILIPPI (LNP), ricordando l'intervento dell'onorevole Ravetto svolto nella giornata di venerdì sul tema in esame, rileva come il gruppo della Lega Nord sia completamente allineato alle considerazioni svolte dai colleghi della Casa delle libertà e chiede che domani mattina la discussione possa iniziare direttamente da questo punto del provvedimento.

Michele VENTURA (Ulivo), rilevando come il contenuto recato dal terzo comma dell'articolo 53 debba essere oggetto di attenta riflessione, assume l'impegno di proporre una riformulazione della disposizione.

Lino DUILIO, presidente, ritiene che siano da accogliere le preoccupazioni espresse dai membri della minoranza sull'articolo 53, il quale, nella formulazione attuale, configura una vulnerazione nei rapporti tra Governo e Parlamento. Invita quindi il Governo a indicare entro domani mattina le unità previsionali di base e le autorizzazioni di spesa oggetto delle relative disposizioni, auspicando che lo stesso Governo raccolga l'esigenza di modifica manifestata dai membri della Commissione.

Gianfranco CONTE (FI) ricorda al riguardo come l'emendamento a sua firma 53.8, che andava nella direzione auspicata dalla Commissione, sia stato però dichiarato inammissibile.

Michele VENTURA (Ulivo) ricorda come in ordine al contenuto dell'articolo 53 la maggioranza aveva individuato le questioni problematiche ora sollevate ben prima che la minoranza intervenisse sul tema, e auspica che la questione non rappresenti per la minoranza un mero pretesto per abbandonare o ritardare i lavori.

Lino DUILIO, presidente, replicando all'onorevole Conte, ricorda che l'emendamento 53.8


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a sua firma è stato dichiarato inammissibile per carenza di compensazione e non per profili attinenti alla materia trattata.

Pietro ARMANI (AN) invita la Commissione a procedere con attenzione all'esame della questione relativa al contenuto dell'articolo 53, ricordando come nel 1997 si procedette già a una riforma del bilancio dello Stato eliminando la possibilità di intervento dei parlamentari direttamente sui capitoli in sede di esame di disegno di legge finanziaria, per cui non sarebbe ora opportuno eliminare anche la possibilità di intervento parlamentare sulle unità previsionali di base pena l'incostituzionalità delle relative disposizioni.

Alberto GIORGETTI (AN) rileva come una buona parte delle proposte emendative siano state presentate dalla stessa maggioranza, per cui non si può affermare che vi sia un ostruzionismo da parte della minoranza. In questo senso, la questione posta in ordine al contenuto dell'articolo 53 non si può configurare come un atto di ostruzionismo in quanto si è finora registrato da parte della minoranza un atteggiamento di estrema disponibilità nel procedere all'esame del disegno di legge finanziaria, testimoniato in primo luogo dall'accettazione del metodo proposto dal presidente sulla segnalazione. Auspica quindi la soppressione dell'articolo 53, non ritenendo sufficiente la previsione dell'obbligo di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari.

Vladimiro CRISAFULLI (Ulivo) associandosi alle considerazioni svolte dal relatore, auspica una soppressione dell'articolo 53.

Roberto VILLETTI (RosanelPugno) ricorda come nell'ambito dei lavori della Commissione bicamerale istituita per procedere all'esame dei provvedimenti con cui si è riformato il bilancio dello Stato, il Governo propose allora lo stesso contenuto dell'attuale comma 3 dell'articolo 53. Rileva che anche allora non si sottovalutò l'esigenza posta dal Governo, che si scontrava però con le norme di procedura parlamentare, le quali prevedevano l'adozione come unità di voto dell'unità previsionale di base. In questo senso rileva come l'attuale comma 3 dell'articolo 53 doveva essere quanto meno stralciato preliminarmente all'esame, e auspica quindi la soppressione della disposizione, ricordando come abbia presentato un apposito emendamento soppressivo. Auspicando che il contenuto del comma 3 dell'articolo 53 non venga configurato dall'opposizione come un casus belli, ritiene che in ordine al contenuto recato dai commi 1 e 2 dell'articolo 53 si può invece discutere al fine di rendere la gestione del bilancio meno rigida.

Michele VENTURA (Ulivo) chiede a questo punto che venga portato un chiarimento sulla modalità con cui proseguire nell'esame del disegno di legge finanziaria e delle relative proposte emendative.

Marino ZORZATO (FI) ricorda come vi fosse un accordo per iniziare l'esame dall'articolo 3, ma che tuttavia in ordine all'emendamento presentato dal Governo non è ancora stato reso il giudizio di ammissibilità.

Lino DUILIO, presidente, rileva che vi era accordo sul fatto che l'esame sarebbe iniziato con le disposizioni del disegno di legge finanziaria relative al patto di stabilità interno, una volta rilasciata la dichiarazione di ammissibilità. Nel frattempo è invece insorta la questione in ordine all'articolo 53, su cui si aspettano chiarimenti da parte del Governo. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.50, è ripresa alle 21.

Lino DUILIO, presidente, precisa che l'emendamento Nannicini 18.86 è stato dichiarato inammissibile in quanto aumenta la misura delle deduzioni forfetarie per scaglioni di produzione netta, con una


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copertura, basata sull'inasprimento delle accise sugli alcolici, insufficiente.
Apprezzate le circostanze, ritiene quindi che il seguito dell'esame possa essere rinviato alla seduta di domani mattina, per esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 53 ed agli articoli da 73 a 80, con riferimento al patto di stabilità. Auspica che le proposte emendative del Governo siano presentate alle 9, per consentire la fissazione del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ed esaminare quindi i testi a partire dalle 11.30.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, avvertendo che si procederà all'immediata convocazione dell'ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 21.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.05 alle 21.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
C. 1746-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.
C. 1747 Governo.