V Commissione - Giovedì 2 novembre 2006


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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO

ART. 1.

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 3.820 milioni con le seguenti: 9.520 milioni;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 3.150 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 con le seguenti: 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente:
nella tabella A, sotto la voce
Ministero dell'economia e delle finanze, eliminare il riferimento alle regolazioni debitorie e apportare le seguenti variazioni:
2007: - 3.000.000;
2008: - 3.000.000;
2009: - 3.000.000.

Conseguentemente, nella tabella B; sotto la voce Ministero dell'economica e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: + 5.700.000;
2008: + 5.700.000;
2009: + 5.700.000,

da considerare quali regolazioni debitorie.

Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.

Relazione.

L'emendamento opera l'adeguamento dell'ammontare delle regolazioni debitorie considerate nei saldi del bilancio dello Stato. Le modifiche proposte, infatti, considerano, relativamente alle regolazioni debitorie, l'impatto della sentenza della Corte di giustizia europea in materia di detraibilità IVA. Infatti, viene prevista l'allocazione dell'accantonamento per i rimborsi IVA, conseguenti dalla sentenza della Corte di giustizia europea, dal fondo speciale di parte corrente al fondo speciale di conto capitale, in coerenza con i criteri sec 95 che considerano tali somme tra le spese in conto capitale. Viene inoltre prevista un'integrazione di 2,7 miliardi di euro per provvedere, nell'arco del triennio, all'integrale rimborso delle somme spettanti. Tale partita non necessita di copertura in quanto trattasi di regolazione debitoria relative a somme che impatteranno in termini di competenza nell'anno 2006, mentre in termini di cassa negli anni in cui avverrà l'effettivo rimborso.
In relazione al maggior fabbisogno di cassa, cui si farà fronte mediante emissioni di titoli del debito pubblico, viene previsto un maggior onere per interessi, per la cui copertura viene indicata la riduzione dell'accantonamento di tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione tecnica (modifiche tabelle A e B DDLF - Rimborsi IVA).

Il decreto-legge n. 258/2006 detta disposizioni per l'adeguamento alla sentenza


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della corte di giustizia Europea del 13 settembre 2006 in materia di detraibilità dell'IVA. L'onere relativo ai rimborsi derivante da tale sentenza, come risulta dalla nota di aggiornamento del DPEF 2007-2011, è stato quantificato in 17.100 milioni di euro (13.400 milioni di euro relativi al triennio 2003-2005 e 3.700 milioni di euro per il periodo 1o gennaio-13 settembre 2006).
Nel disegno di legge finanziaria 2007, a fronte di tali esigenze, sono state appostate sul Fondo speciale di parte corrente (Tab. A) risorse pari a 3.000 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, quali regolazioni debitorie relative a somme che impatteranno in termini di competenza nell'anno 2006. Tali importi, come risulta dall'allegato 7 del disegno di legge finanziaria 2007, sono stati considerati tra gli effetti sul fabbisogno di cassa nella corrispondente misura.
Con l'emendamento in esame, in coerenza con i criteri SEC 95, che considerano tali somme tra le spese in conto capitale, è stata prevista la loro allocazione sul Fondo speciale di conto capitale nonché, si è provveduto alla totale copertura dell'onere quantificato in 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
Il maggiore onere, pari a 2.700 milioni di euro annui, non necessita di copertura in termini di competenza, in quanto trattasi di regolazione debitoria. Per quanto riguarda invece gli effetti di cassa, si farà fronte attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico con conseguente maggior onere per interessi, per i quali è necessario reperire i mezzi di copertura.
A fronte di un onere complessivo di 17.100 milioni, tenuto conto che le stime del debito considerate nella predetta nota di aggiornamento al DPEF già scontano una parziale pre-alimentazione di tali risorse per circa 7.000 milioni di euro entro la fine del 2006 - favorita, tra l'altro, dalla dinamica dei flussi delle entrate fiscali che si concentrano nell'ultima decade di dicembre - e considerando, inoltre, i 9.000 milioni di euro già previsti nel disegno di legge finanziaria 2007, la parte residuale - circa 1.100 milioni di euro - verrà coperta mediante l'emissione di titoli del debito pubblico.
Pertanto, considerando un tasso di interesse netto del 3,5 per cento, l'onere da coprire è quantificabile in circa 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.
1. 4.Il Governo.


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ART. 3.

1. Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b), prima del capoverso 2, inserire il seguente: 1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relativa pertinenze l'imposta non è dovuta;
b) nella lettera c):
1) il capoverso a) è sostituito dai seguenti:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro, ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo e 40.00 euro;
a-bis) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
2) nel capoverso b):
2.1) sostituire le parole: pari a 70 euro con le seguenti: pari a 220 euro;
2.2) sostituire le parole: per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro, con le parole: in presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.;
2.3) dopo le parole: La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori, inserire le seguenti: non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori.;
2.4) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi o affidati, affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
3) il capoverso 4 è sostituito dal seguente: 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690


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euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere b) e c) sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
c) nella lettera d):
1) prima del capoverso 2, inserire il seguente:
1-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c) è aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro;
2) sostituire i capoversi 3 e 4 con i seguenti:
3. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 2, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro aumentata del prodotto tra 486 euro e il rapporto tra 15.000, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
e) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1, 2 e 3, pari a:
a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

5. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali;
d) dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.


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2. Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
5. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, e ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1o gennaio 2007 secondo la tabella allegata. Sulla base di detti importi annuali, verranno elaborate a cura dell'Inps le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli vengono rivalutati del 15 per cento;
c) le tabelle di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere ulteriormente rimodulate secondo criteri analoghi a quelli adottati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro per le politiche per la famiglia, e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni a fini Irpef;
d) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che troveranno applicazione a decorrere dall'anno 2008.

6. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, le parole «1o gennaio 2008» e «31 dicembre 2007» sono sostituite rispettivamente da «1o gennaio 2007 e «31 dicembre 2006»;
b) al comma 5,
1) nel primo periodo, la parola «erogate» è soppressa;
2) nel secondo periodo, le parole «alle prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»;
c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole «alle prestazioni pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate».

7. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49), è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008, e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di euro 0,00266 al litro, nella misura di euro 0,00288 al litro, e nella misura di euro 0,00307 al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010, la suddetta quota sarà rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla .................. Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato «Accisa sul gasolio da devolvere alle regioni a statuto ordinario».


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La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizione del presente comma.

Conseguentemente l'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 84 sono soppressi.

Conseguentemente all'articolo 5 dopo il comma 16 aggiungere le seguenti:
16-bis. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente entrano in vigore il 1o luglio 2007.
16-ter. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il giorno 10 del mese in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.
16-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, di attuazione del comma 16-ter. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.
16-quinquies. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 16-ter e 16-quater, per un importo pari a 221 milioni di euro per l'anno 2007, è iscritta sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto fondo è ridotta di 169,8 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 10, con il seguente:
10. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «a prestazioni alberghiere,» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,»;
b) al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incrementi percentuali approvati dalle Regioni o dalle Province autonome prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della tabella di cui sopra. I trasferimenti erariali in favore delle Regioni o delle Province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad essa dalla presente disposizione.».
c) al medesimo comma 22 sostituire la tabella allegata con la seguente:


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Tipo del veicolo
Valore annuo del KW espresso in euro
Valore annuo del CV espresso in euro 1CV=0,736 KW
Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare
Per pagamenti frazionati
Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare
Per pagamenti frazionati
1) Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche:
      
Euro 0 Fino a 100 KW o 136 CV

3,00

3,09

2,21

2,27

Euro 0 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo

4,50

4,59

3,31

3,78

Euro 1 Fino a 100 KW o 136 CV

2,90

2,99

2,13

2,20

Euro 1 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo

4,35

4,48

3,20

3,30

Euro 2 Fino a 100 KW o 136 CV

2,80

2,88

2,06

2,12

Euro 2 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo

4,20

4,33

3,09

3,19

Euro 3 Fino a 100 KW o 136 CV

2,70

2,78

1,99

2,05

Euro 3 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo

4,05

4,17

2,98

3,07

Euro 4 e Euro 5 Fino a 100 KW o 136 CV

2,58

2,66

1,90

1,96

Euro 4 e Euro 5 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo

3,87

3,99

2,85

2,94

2). Autobus2,94 3,03 2,16 2,23
3) Autoveicoli speciali0,43 0,44 0,32 0,32


d) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

24. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 37 è sostituito dal seguente: « 37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 1o giugno 2008».
25. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37, è inserito il seguente: «37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983,


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n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2008 debbono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2003.».
26. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.
27. All'articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 8, dopo le parole «escluse le locazioni di» aggiungere le seguenti: «fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di»;
b) al numero 8-bis le parole da «entro quattro anni» fino a «5 agosto 1978, n. 457» sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata».
28. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserire il seguente numero: « 127-octiesdecies) locazioni di immobili di civile abitazioni effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.».
29. Il numero 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
30. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.».
31. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo del 9 settembre 1997, n. 241, dopo le parole «ai centri» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti dl lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.».


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Numero componenti il nucleo oltre i genitori o il genitore
Importo annuale dell'Assegno
1 componenti oltre i genitori o il genitore 
Fino a 12.500 euro di reddito familiare1.650 euro
Oltre 12.500 euroL'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 24.000; oltre 24.000 l'importo decresce di 0,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
2 componenti oltre i genitori o il genitore
Fino a 12.500 euro di reddito familiare3.100 euro
Oltre 12.500 euroL'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 29.000; oltre 29.000 l'importo decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
3 componenti oltre i genitori o il genitore
Fino a 12.500 euro di reddito familiare4.500 euro
Oltre 12.500 euroL'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 34.700; oltre 34.700 l'importo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
4 componenti oltre i genitori o il genitore
Fino a 12.500 euro di reddito familiare6.000 euro
Oltre 12.500 euroL'importo decresce di 5 euro per ogni 100 curo di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 21.300; oltre 21.300 l'importo decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100; oltre 36.100 l'importo decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000; oltre 45.000 l'importo decresce di 6,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.


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Numero componenti il nucleo oltre i genitori o il genitore
Importo annuale dell'Assegno
5 componenti oltre i genitori o il genitore
Fino a 12.500 euro di reddito familiare7.500 euro
Oltre 12.500 euroL'importo decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 21.300; oltre 21.300 l'importo decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100; oltre 36.100 l'importo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 39.000; oltre 39.000 l'importo decresce di 25 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000; oltre 45.000 l'importo decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 3 componenti oltre il genitoreImporto annuale dell'Assegno aggiuntivo
Fino a 14.500 euro di reddito familiare1.000 euro
oltre 14.500 euroL'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 fino ad azzerarsi.
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 4 componenti oltre il genitoreImporto annuale dell'Assegno aggiuntivo
Fino a 14.500 euro di reddito familiare1.000 euro
oltre 14.500 euroL'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 fino a 53.000; oltre 53.000 l'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 5 componenti oltre il genitoreImporto annuale dell'Assegno aggiuntivo
Fino a 21.300 euro di reddito familiare1.550 euro
Oltre 21.300 euroL'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 21.300 fino a 56.000; oltre 56.000 l'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi.
Nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori o il genitoreImporto annuale dell'Assegno
L'importo dell'assegno è quello previsto per i nuclei con 5 componenti oltre i genitori o il
genitore (comprensivo, nel caso di nucleo con un solo genitore, dell'Assegno aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15 per cento nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto.


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Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle, o nipoti dei genitori o del genitore l'importo annuale dell'Assegno va ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento proposto all'articolo 3 è volto a dare piena coerenza alla riforma dell'Irpef e degli Assegni al nucleo familiare contenuta nel disegno di legge finanziaria 2007 potenziandone i vantaggi per i redditi medi e bassi, in particolare per quanto riguarda i contribuenti con familiari a carico.
La modifica apportata al comma 1, lettera b), salvaguarda il risparmio d'imposta previsto dalla normativa vigente nel caso di redditi da pensione non superiori a 7.500 euro accompagnati da redditi da terreni non superiori a 185,92 euro e dalla rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Era questo l'unico caso, limitato a una platea molto ristretta, in cui un pensionato intorno a questi livelli di reddito avrebbe subito una perdita, peraltro contenuta, rispetto al regime vigente. In tutti gli altri casi, l'innalzamento del minimo esente da 7.000 a 7.500 euro grazie alla detrazione introdotta comporta di per sé sensibili vantaggi in termini di minor imposta dovuta ed evita i salti dell'aliquota marginale impliciti nel sistema vigente.
La modifica al comma 1, lettera c), capoverso a), rimodula il profilo con cui la detrazione per il coniuge a carico diminuisce all'aumentare del reddito complessivo in modo da aumentare l'importo effettivamente goduto, in particolare per i redditi fino a 40.000 euro. Ne consegue una riduzione dell'imposta dovuta e un aumento del reddito disponibile post-imposta che, nel caso di contribuente con solo coniuge a carico, estende i vantaggi della riforma fino a 40.000 euro di reddito per il lavoratore dipendente (89 per cento dei dipendenti con solo coniuge a carico), a 35.000 euro per il pensionato (94 per cento) e a 32.000 euro per il lavoratore autonomo (85 per cento). Nel caso di contribuente con coniuge e figli a carico, la modifica proposta, combinandosi con l'emendamento all'articolo 4 che riforma gli assegni al nucleo familiare, aumenta il reddito disponibile ed estende i vantaggi della riforma fino a oltre 40.000 euro per il lavoratore dipendente (più del 90 per cento dei dipendenti con figli a carico); per il lavoratore autonomo i vantaggi arrivano fino a 30.000 euro (76 per cento). L'addizionale regionale lima appena questi risultati: i dipendenti con figli guadagnano fino a 40.000 euro e oltre e con il solo coniuge a carico fino a 38.000; gli autonomi con coniuge a carico fino a 31.000.
Con riferimento alle modifiche al comma 1, lettera c), capoverso b): la prima chiarisce un nodo interpretativo, peraltro già sciolto nella Relazione illustrativa alla Finanziaria, specificando che, in presenza di più figli, ai fini del calcolo della detrazione spettante l'incremento di 15.000 euro si applica per ogni figlio, e pertanto nel caso di due figli l'importo base di 95.000 euro diventa di 110.000 per entrambi, nel caso di tre figli di 125.000 per


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tutti e tre, e così via; la seconda modifica consente di optare per l'attribuzione delle detrazioni per i figli al genitore con reddito più alto invece che al 50 per cento tra i due genitori in modo da permettere, nel caso di incapienza di uno dei due genitori, il godimento per intero delle detrazioni da parte del genitore fiscalmente capiente; la terza estende anche alla detrazione per il primo figlio a carico nel caso di nuclei familiari con un solo genitore i vantaggi apportati alla detrazione per il coniuge a carico dall'emendamento al comma 1, lettera c), capoverso a).
La modifica al comma 1, lettera c), capoverso 4, è coerente con la modifica alla detrazione per il coniuge a carico apportata al comma 1, lettera c), capoverso a).
L'introduzione del comma 1-bis nel nuovo articolo 13 risponde alla finalità di evitare, anche per casi particolari, riduzioni di reddito disponibile.
Inoltre, è stato introdotto il nuovo comma 3 per prevedere un incremento, a favore dei soggetti che abbiamo più di 75 anni, della detrazione spettante nel caso in cui concorrano al reddito complessivo redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2 lettera a) del Tuir.
La soppressione del riferimento all'articolo 55 del Testo unico è coerente con la reintroduzione del sistema delle detrazioni in luogo delle deduzioni per tipologia reddituale. Le detrazioni, come già in passato, non si applicano ai redditi d'impresa di cui all'articolo 55 del Testo unico, in quanto la determinazione di questi redditi avviene su base analitica, a differenza dei redditi di cui all'articolo 66.
L'inserimento del comma 3-bis evita che la nuova struttura di scaglioni e aliquote porti a un aggravio di imposta sulle indennità di fine rapporto (TFR, indennità equipollenti e altre indennità e somme). Con riferimento al TFR e alle altre indennità e somme ad esso connesse, la disposizione in sede di riliquidazione da parte dell'Amministrazione finanziaria assume concreta rilevanza esclusivamente sulle somme maturate fino al 31 dicembre 2000.
L'inserimento del comma 5 in fondo all'articolo 3 (Assegni per il nucleo familiare) introduce direttamente attraverso la Legge finanziaria i nuovi livelli di reddito e i relativi importi degli assegni per il nucleo familiare per le famiglie con almeno un figlio minore. Ciò al fine di consentire la piena operatività dei nuovi assegni già dal 1o gennaio 2007, insieme con la nuova Irpef, in modo da realizzare appieno il sostegno ai redditi familiari attraverso la combinazione di detrazioni e assegni. L'emendamento ridefinisce anche gli assegni per i nuclei con più di tre figli in modo da realizzare per tutte le tipologie familiari i vantaggi derivanti dalla riforma in termini di aumento dell'importo degli assegni, di superamento delle «trappole della povertà» (si veda la Relazione illustrativa alla Finanziaria) e di innalzamento dei livelli di reddito massimi ai quali si finisce di usufruire degli assegni. Inoltre, per le famiglie monoparentali si dispone l'applicazione degli stessi importi previsti per quelle con entrambi i genitori nel caso di uno o due figli e un assegno aggiuntivo nel caso di tre figli e oltre: in ambedue i casi viene così migliorato il trattamento rispetto alla normativa vigente. Le attuali tabelle 11 e 12 degli assegni, che vengono così rideterminate, riguardano la grandissima maggioranza dei lavoratori dipendenti con figli a carico. Anche le altre tabelle degli assegni vengono ritoccate, prevedendo un aumento del 15 per cento, degli importi in esse indicati, in modo da estendere anche ai nuclei familiari che ne usufruiscono i maggiori importi previsti dalla riforma.
Con il successivo comma 6 si apportano alcune modifiche all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 252 del 2005, in materia di forme pensionistiche complementari.
Tale disposizione contiene una disciplina fiscale transitoria per i soggetti già iscritti a forme di previdenza integrativa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.


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In particolare, è stabilito, tra l'altro, che:
per le prestazioni già maturate alla data del 1o gennaio 2008 continua ad applicarsi il regime fiscale contenuto nell'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi;
per le prestazioni maturate a decorrere dal 1o gennaio 2008 si rendono, invece, applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 6, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005. In sostanza, sull'ammontare imponibile delle prestazioni è operata una ritenuta a titolo d'imposta nelle misura del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari (collettive e individuali) con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Il delineato regime transitorio comporta, pertanto, sulla falsariga del regime transitorio contenuto nel decreto legislativo n. 47 del 2000, l'applicazione del precedente regime alle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2007 e l'applicazione delle nuove modalità di tassazione alla parte delle prestazioni maturate dal 1o gennaio 2008.
Al fine di evitare l'insorgere di qualsiasi dubbio in ordine alla concreta operatività del predetto regime transitorio, si rende opportuno delinearne tempestivamente l'esatto ambito di applicazione in considerazione dell'anticipo di un anno della data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
Ciò posto, la norma fa ora riferimento alle prestazioni accumulate piuttosto che a quelle maturate atteso che la nuova locuzione più direttamente si presta ad una interpretazione univoca. In tal modo, le prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2006 rimangono assoggettate al regime fiscale vigente a tale data mentre quelle accumulate successivamente saranno assoggettate a tassazione con le regole contenute nel decreto legislativo n. 252 del 2005.
In conseguenza dell'inserimento della disciplina sul nucleo familiare nel comma 5 dell'articolo 3, nonché della disciplina transitoria delle forme pensionistiche complementari nel comma 6 del medesimo articolo si provvede a sopprimere sia l'articolo 4 che il comma 1 dell'articolo 84 che disciplinavano la stessa materia.
Con il comma 7 dell'articolo 3, introdotto con il presente emendamento, si attribuisce alle regioni a statuto ordinario una quota della accisa sul gasolio per autotrazione pari a euro 0,00266 al litro, per l'anno 2007, a euro 0,00288 per l'anno 2008, e a euro 0,00307, per l'anno 2009. Si prevede altresì che con la legge finanziaria per l'anno 2010, (qualora le misure che si introducono per gli anni 2007-2009, non conseguano pienamente tale obiettivo) si provvederà, compatibilmente con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ad individuare un nuovo livello della suddetta quota, al fine di completare il processo di compensazione delle minori entrate conseguite dalle regioni a statuto ordinario, nell'anno 2005, a causa alla dinamica negativa del consumo della benzina.
Tale nuova attribuzione, a decorrere dal 1o gennaio 2007, si aggiunge a quella finora vigente sulla benzina e comporta, pertanto, un significativo aumento delle entrate regionali conseguenti alla dinamica sempre in crescita delle vendite di gasolio per autotrazione.
L'emendamento inserisce, inoltre, all'articolo 5 dei nuovi commi.
L'articolo 5, comma 16 del disegno di legge finanziaria per il 2007 modifica l'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR, subordinando la detraibilità delle spese per l'acquisto di medicinali alla certificazione delle stesse mediante fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario (cosiddetto «scontrino parlante»).
L'entrata in vigore della disposizione il 1o gennaio 2007 comporterebbe invero rilevanti difficoltà di carattere organizzativo per le farmacie, che debbono dotarsi delle idonee attrezzature per l'inserimento


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negli scontrini di tutti gli elementi chiesti dalla norma. Il differimento dell'entrata in vigore della disposizione al 1o luglio 2007, operata con il comma 16-bis, consente altresì di completare la distribuzione a tutti i cittadini della tessera sanitaria, la quale, essendo dotata di codice a barre, può facilitare l'inserimento dei dati dell'acquirente dei farmaci negli scontrini.
L'emendamento inoltre, inserisce i commi 16-ter e 16-quater, diretti a contrastare l'indebito utilizzo delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la previsione di una preventiva comunicazione da trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate da parte dei soggetti titolari di partita IVA. Si prevede che i titolari di partita IVA, entro il giorno 10 del mese in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, comunichino all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. Si demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la individuazione delle modalità, anche progressive di attuazione della norma in esame, e delle procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti. Parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni dei predetti commi è iscritto nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica istituito con il decreto-legge n. 282 del 2004 e, contestualmente viene ridotta l'autorizzazione di spesa relativa al predetto fondo per l'anno 2008 al fine di dare copertura all'emendamento in commento.
Per quanto concerne le modifiche all'articolo 20, con la lettera a) si sostituisce il comma 10 che considera il cosiddetto turismo d'affari (convegni, congressi, eccetera). Esso assume un peso sempre più rilevante nell'ambito del settore turistico e riveste un ruolo fondamentale per la «destagionalizzazione» delle attività turistiche e del loro indotto. La modifica proposta renderà la normativa italiana più aderente al dettato della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, in quanto consentirà la detrazione dell'IVA assolta sulle prestazioni alberghiere nei giorni in cui si svolgono congressi o convegni (limitata nella misura del 50 per cento per l'anno 2007 ai sensi del comma 11). Conseguente la perdita di gettito risulterà più contenuta rispetto a quella stimata nella relazione tecnica dell'originario comma 10, che include la detraibilità dell'IVA relativa alla somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni e congressi.
La modifica di cui alla lettera b) ha effetti di gettito potenziali per le Regioni in quanto tiene conto di eventuali aumenti della tassa di circolazione già approvati dalle Regioni prima dell'entrata in vigore della presente legge ai fini del calcolo dei nuovi importi riportati nella tabella.
La lettera c) propone una nuova struttura del bollo auto. Si dispone che il bollo venga calcolato sulla classificazione del motore (Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, Euro4, Euro5), e sui kw incrementali oltre i primi 100. In particolare introduce un sistema «a scaglioni» per i kw, differenziato in funzione della classificazione del motore, applicando una maggiorazione del 50 per cento dell'imposta solo sui kw che superano i primi 100.
Infine, vengono inseriti ulteriori commi all'articolo 20.
Il comma 24 sostituisce il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 prevedendo un criterio di progressiva identificazione del termine di decorrenza delle previsioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 a seguito della specifica previsione in provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate.
Il comma 25 inserisce un nuovo comma all'articolo 37, del decreto-legge n. 223 del 2006 che ha introdotto l'obbligo, per i soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, della trasmissione telematica dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Al fine di ovviare all'acquisto di nuovi misuratori, la norma in via transitoria consente ai contribuenti interessati, di adattare i misuratori fiscali già posseduti, concedendo un credito d'imposta di 100 euro per l'adattamento.


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A regime, la norma proposta stabilisce che tutti i misuratori immessi sul mercato a decorrere dal 2008 debbono essere dall'origine idonei alla trasmissione telematica.
Al fine di incentivare la massima diffusione dei nuovi misuratori, si consente la deduzione integrale del costo di acquisto dei medesimi nell'esercizio in cui è stato sostenuto, esentando altresì i misuratori in esame dalla verificazione annuale prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003.
Il comma 26 interviene in materia di gas metano impiegato come carburante per autotrazione. Tale prodotto è sottoposto ad accisa ai sensi dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise). L'aliquota attuale è stabilita dall'allegato I al suddetto testo unico, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, in euro 0,01085 per metro cubo di prodotto.
Dal punto di vista del diritto comunitario si evidenzia, parimenti, che la direttiva 2003/96/CE, in via di recepimento nell'ordinamento nazionale, prevede che gli Stati membri applichino al metano, così come agli altri prodotti energetici, una accisa rispettosa delle aliquote minime stabilite nella medesima direttiva. L'articolo 15, paragrafo 1, lettera i) prevede, però, la possibilità per gli Stati membri, di applicare sotto controllo fiscale, riduzioni totali o parziali del livello di tassazione ad alcuni impieghi dei prodotti energetici, tra cui il metano impiegato come propellente. In tale contesto la norma in illustrazione riduce tale tassazione del gas metano impiegato come carburante per veicoli fino al valore di euro 0,00291 per metro cubo.
I commi 27 e 28 tengono conto delle esigenze manifestate dalle imprese costruttrici che operano nell'ambito dei piani di edilizia residenziale convenzionata al sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 380 del 2001 (testo unico dell'edilizia). I soggetti che intervengono nella realizzazione di tali programmi, a fronte delle agevolazioni extrafiscali di cui usufruiscono, sono tenuti ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con le amministrazioni locali. L'obbligo spesso previsto di concedere una parte degli immobili in locazione comporta che le successive cessioni degli immobili locati non possono rientrare nel regime di imponibilità ad IVA, previsto dall'articolo 10, n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, in quanto non vengono effettuate nel termine di quattro anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento. Le locazioni e le, cessioni, concretizzando operazioni esenti da IVA comportano un aggravio di oneri finanziari per le imprese costruttrici derivante dalla indetraibilità dell'IVA pagata sugli acquisti.
Con il comma 27, che modifica l'articolo 10, numeri 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come riformulati dal decreto legge n. 223 del 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, si amplia il novero delle operazioni relative agli immobili che rientrano nel regime di imponibilità ad IVA. Vengono infatti comprese in tale ambito anche le locazioni di immobili abitativi qualora siano effettuate da imprese costruttrici che, operando in attuazione di interventi di edilizia convenzionata, sono tenute a concedere in locazione una parte degli immobili realizzati, attese le finalità di interesse sociali che sono alla base dell'intervento pubblico nella realizzazione del programma abitativo. Inoltre si introduce una deroga al principio stabilito dal decreto-legge n. 223 del 2006 in relazione al quale, per quanto concerne gli immobili abitativi, sono imponibili al tributo soltanto le cessioni effettuate entro quattro anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero, cioè le cessioni dei cosiddetti immobili nuovi. Con la riformulazione proposta del n. 8-bis si stabilisce che sono imponibili ad IVA anche le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici (o di ristrutturazione) oltre tale termine purché gli immobili, nel frattempo, siano stati locati nell'ambito di programmi di edilizia abitativa convenzionata sulla base di contratti


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di durata non inferiore a quattro anni. Le modifiche ai numeri 8) ed 8-bis) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, evitano che le imprese di costruzione che concorrono alla realizzazione di piani di edilizia convenzionata sopportino l'onere collegato all'indetraibilità dell'IVA assolta per rivalsa, collegata all'effettuazione di operazioni esenti. L'aliquota IVA applicabile alle suddette locazioni viene stabilita nella misura del 10 per cento, analogamente a quanto previsto per le locazioni di immobili abitativi dalla disciplina previgente al decreto legge n. 223 del 2006. A tal fine con il comma 28 è introdotto nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il numero 127-octiesdecies). Per le cessioni in godimento dei fabbricati costituenti alloggi «prima casa» per i soci assegnatari di cooperative continua ad applicarsi l'aliquota del 4 per cento di cui al n. 26) della medesima tabella A, parte II.
Il comma 29, introduce una norma di interpretazione autentica volta a definire le prestazioni di beni e servizi di carattere socio-sanitario riconducibili nel n. 41-bis), tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 633/72, soggette all'aliquota IVA del 4 per cento. In particolare, conformemente alla prassi interpretativa che si è consolidata a partire dalla circolare n. 168/98 dell'Agenzia delle Entrate, si prevede che le cooperative e i loro consorzi possono scegliere, per le prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali dagli stessi erogate, il regime di esenzione riservato alle ONLUS dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero quello di cui alla citata tabella, che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento. Tale emendamento si è reso necessario a causa della complessità delle norme che nel tempo si sono susseguite (che hanno in un primo momento assoggettato le prestazioni in parola all'aliquota ridotta del 4 per cento e successivamente anche al regime di esenzione) che hanno reso problematica l'applicazione della disposizione in argomento, difficoltà applicative che non sono state completamente superate neanche in seguito alla citata circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate.
Il comma 30 intende estendere ai concessionari della riscossione dei tributi la norma che consente di evitare ai soggetti che operano in regime di esenzione Iva di sopportare il maggior costo conseguente all'indetraibilità, totale o parziale, dell'IVA relativa ai servizi acquisiti.
Il comma 31, modifica l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al fine di rimuovere una situazione di disparità di trattamento a danno dei professionisti, prevedendo il riconoscimento del diritto al compenso per lo svolgimento delle attività di cui comma 4, dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 241 citato (assistenza fiscale nei confronti dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati). Si rammenta che il Dipartimento, della Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 99055 del 26 luglio 2006, ha rilevato come l'ampliamento ai professionisti dell'attività in questione, non ha comportato automaticamente l'attribuzione ai medesimi professionisti del predetto compenso, ritenendo che «la soluzione della problematica attenga precipuamente alla sfera di valutazione politica». È necessario tenere presente che anche l'articolo 18 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, interviene a disciplinare la corresponsione dei compensi al Caf e ai sostituti d'imposta, disponendo che, ai soggetti citati, il compenso viene corrisposto in misura doppia per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta, mentre nessun compenso a carico del bilancio dello Stato deve essere corrisposto nel caso di predisposizione ed elaborazione di dichiarazioni integrative. Appare opportuno, quindi, che tale previsione sia estesa anche ai professionisti in argomento.
La disposizione in esame non genera effetti finanziari a carico del bilancio statale.


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IRPEF

L'emendamento in esame è relativo alle disposizioni in materia di IRPEF e di assegni familiari.
In particolare, in merito ai trattamenti dedicati al sostegno dei redditi familiari:

modifica la detrazione per il coniuge a carico nei termini seguenti:

Reddito complessivo Importo detrazione
Fino a 15.000 800-110* (rdt/15.000)
da 15.001 a 40.000 690
da 40.001 a 80.000 690* [1-(rdt-40.000)/40.000]
Oltre 80.000 0

chiarisce un nodo interpretativo per il calcolo della detrazione nel caso di più di un figlio; inoltre consente una diversa modalità di ripartizione tra i genitori delle detrazioni per i figli permettendo di attribuire al genitore con reddito più elevato il cento per cento della detrazione (in luogo della ripartizione del 50 per cento). Introduce la possibilità che, nel caso di famiglia monoparentale, il contribuente possa scegliere di usufruire per il primo figlio della detrazione prevista per il coniuge a carico;
introduce, negli oneri detraibili, in sostituzione della deduzione articolo 12, comma 4-bis, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, per un importo massimo di 2.100 euro se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
prevede un aumento pari a 220 euro (in luogo dei 70 euro previsti dal dettato originario della norma) delle detrazioni spettanti per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
inserisce il comma 5 in fondo all'articolo 3 (Assegni per il nucleo familiare) introducendo direttamente, attraverso la Legge finanziaria, i nuovi livelli di reddito e i relativi importi degli Assegni al nucleo familiare per le famiglie con almeno un figlio minore. Tre le caratteristiche principali dei nuovi assegni: l'aumento dei loro importi base rispetto ai livelli attuali, l'andamento regolarmente decrescente dell'assegno all'aumentare del reddito familiare che supera l'attuale andamento a forti scalini e le «trappole della povertà» che ne derivano (si veda la Relazione illustrativa alla Finanziaria), l'innalzamento dei livelli di reddito massimi ai quali si finisce di usufruire degli assegni che permette di sostenere anche le famiglie con redditi medio-alti. Tutte e tre queste caratteristiche implicano una maggiore spesa per gli assegni al nucleo familiare rispetto alla normativa vigente.

Vengono inoltre apportate ulteriori modifiche alla normativa dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; nello specifico:
introduce, per i contribuenti di età non inferiore ai 75 anni al cui reddito complessivo concorrono redditi di pensione, in luogo delle detrazioni per redditi di pensione previste nel dettato originario della Legge Finanziaria 2007, le seguenti detrazioni:


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Reddito complessivo Importo detrazione
Fino a 7.750 1.783
da 7.751 a 15.000 1.297+486*(1-(rdt-7.750)/7.250
da 15.001 a 55.000 1.297*(1-(rdt-15.000)/40.000)
Oltre 55.000 0

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
introduce, per i redditi di lavoro dipendente, le seguenti ulteriori detrazioni:

Reddito complessivo Importo detrazione
Da 23.001 a 24.000 10
Da 24.001 a 25.000 20
da 25.001 a 26.000 30
Da 26.001 a 27.700 40
Da 27.701 a 28.000 25

esclude dalla fruizione della relativa detrazione i redditi dell'articolo 55, così come stabilito nel disegno originario della Legge finanziaria;
introduce l'esenzione per i contribuenti al cui reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione per un importo non superiore a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, nonché redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze.

Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, è consentito di applicare, se più favorevole, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
La quantificazione del maggior onere, in capo alle nuove disposizioni per l'erogazione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è stata condotta sulla base della banca dati INPS relativa alle famiglie che usufruiscono degli assegni di competenza dell'Istituto e sulla base dell'incidenza, sul totale, delle famiglie di pubblici dipendenti che usufruiscono degli assegni.
Le famiglie interessate dal provvedimento sono state suddivise per classi di reddito familiare corrispondenti al nuovo più fine profilo di riduzione dell'assegno in funzione del reddito, in modo da stimare l'effetto di incremento dei trattamenti per ogni singola classe. Si è inoltre tenuto conto dell'ampliamento del numero di fruitori dovuto all'innalzamento dei livelli massimi di reddito ai quali si finisce di godere degli assegni.
La valutazione degli effetti sul gettito IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) è stata effettuata con l'ausilio del modello di microsimulazione IRPEF; rispetto alla normativa contenuta nel dettato della Legge Finanziaria 2007, competenza 2007, è stato stimato complessivamente


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un minor gettito IRPEF pari a circa -695 milioni di euro, un decremento del gettito delle addizionali all'IRPEF (sia regionale che comunale), stimato rispettivamente, in circa -12 milioni di euro e -3 milioni di euro; l'inserimento della clausola di salvaguardia per il TFR e le indennità equipollenti annulla il relativo maggior gettito stimato nella Relazione tecnica alla Finanziaria.
L'andamento del saldo in termini di cassa rispetto alla normativa contenuta nella Legge finanziaria 2007 è il seguente:

 
2007
2008
2009
IRPEF -482 -789 -695
Addizionale regionale - - 12 - 12
Addizionale comunale - - 3 - 3
TFR -130 -130 -130
Totale -612 -934 -840

Nell'insieme, l'emendamento all'articolo 3 implica un ulteriore aumento degli assegni al nucleo familiare e un incremento delle detrazioni. Tenendo conto della abolizione dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 84 l'andamento del saldo in termini di cassa rispetto alla normativa contenuta nella Legge finanziaria 2007 è il seguente:

Variazione dei saldi:
2007: - 142;
2008: - 464;
2009: - 370.

Compartecipazione Regionale all'accisa su Gasolio in aggiunta a quella all'accisa su Benzina

La compartecipazione regionale all'accesa sul gasolio per autotrazione si aggiunge a quella vigente all'accisa sulla benzina per autotrazione.
Sulla base dei dati del Ministero delle Attività produttive e dell'Agenzia delle Dogane, è risultato che una nuova compartecipazione per gli anni 2007, 2008, e 2009, rispettivamente, pari a euro 0,00266 al litro, euro 0,00288 al litro, ed euro 0,00307 al litro, determinerà i seguenti effetti di gettito:

2007
2008
2009
Nuova compartecipazione euro/lire0,00266
0,00288
0,00307
Minori entrate erariali-75.000.000
-85.000.000
-95.000.000

Detraibilità e deducibilità delle spese per l'acquisto di medicinali.

L'emendamento in oggetto modifica il comma 16, lettera b) dell'articolo 5 della Legge Finanziaria per il 2007 prevedendo l'entrata in vigore del provvedimento il 1o luglio 2007. Il citato comma 16 alle lettere a) e b) dispone che, ai fini della deducibilità e della detraibilità, la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali debba essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.


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L'attuale formulazione della Legge Finanziaria per il 2007 prevede l'entrata in vigore del suddetto provvedimento il 1 gennaio 2007.
La quantificazione relativa alla norma originaria stima un recupero di gettito totale di competenza annua pari a +65 milioni di euro, di cui 3 milioni relativi alle spese sanitarie deducibili e 62 milioni relativi alle spese sanitarie detraibili. Considerando la data di entrata in vigore prevista dall'emendamento in esame, si ottiene una perdita di gettito IRPEF di competenza, rispetto all'attuale dettato della Finanziaria 2007, pari a circa -32,5 milioni di euro per l'anno 2007; per gli anni 2008 e seguenti si determina una invarianza di gettito.
L'andamento del gettito di cassa, considerando l'entrata in vigore al 1o luglio 2007, sarà il seguente (milioni di euro):

Irpef
2007: 0;
2008: - 57;
2009: + 24.

Compensazioni titolari partita IVA

Il sistema di controllo delineato dalla norma anticipa e rende certo il recupero delle somme illegittimamente compensate, di cui, attualmente, l'Agenzia viene a conoscenza solo in sede di liquidazione delle dichiarazioni.
In proposito, si fa presente che, annualmente, le somme illegittimamente compensate e di cui si chiede la restituzione ai contribuenti può stimarsi in circa 600 milioni di euro.
Di questi, soltanto un centinaio vengono pagati dai contribuenti a seguito di comunicazione di irregolarità. La restante parte viene iscritta a ruolo e sconta l'alea connessa a tale forma di recupero.
Ne consegue che, pur volendo ipotizzare - a seguito della riforma del servizio di riscossione - un miglioramento della performance di riscossione, con una percentuale di recupero pari al 20 per cento di quanto iscritto a ruolo, l'importo non recuperabile sarebbe di oltre 400 milioni di euro.
La norma in commento evita, pertanto, l'erogazione di somme il cui recupero si prevede difficile o improbabile e reca un immediato vantaggio al bilancio dello Stato.
Per motivi di assoluta prudenza, tale vantaggio viene stimato in non più di 370 milioni di euro.
2007: + 370;
2008: + 370;
2009: + 370.

Iva turismo congressuale.

La proposta in oggetto modifica quanto disposto nel ddl (articolo 20 comma 10) laddove intende consentire, in deroga alle norme contenute nel primo comma dell'articolo 19-bis lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, la detraibilità dell'IVA relativa a prestazioni alberghiere (in luogo di quella relativa a somministrazioni di alimenti e bevande) inerenti la partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari nei giorni di svolgimento degli stessi.
Dai dati dell'Osservatorio Congressuale Italiano risulta che le giornate/uomo di presenza congressuale annue sono pari a circa 30 milioni, mentre i pernottamenti sono circa 12 milioni annui.
Considerando un prezzo medio di ciascun pernottamento pari a 100 euro (Iva esclusa), si ottiene un imponibile pari a circa 1.200 milioni di euro ed una relativa imposta (con una aliquota IVA del 10 per cento) pari a 120 milioni di euro.
Tuttavia va considerato che circa il 50 per cento dei soggetti che fruiscono dei servizi compresi in queste attività non usufruirà dell'agevolazione prevista, poiché operanti in settori, quali ad esempio quello sanitario, con alta incidenza di operazioni esenti oppure rientranti tra gli enti non commerciali e quindi, già in regime di indetraibilità totale o parziale IVA.
Ne deriva che la proposta produce una contrazione di gettito annua di circa 60


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milioni di euro. Nel 2007, in considerazione del fatto che le detrazioni di cui alla norma si applicano solo nella misura del 50 per cento, la perdita di gettito è pari a 30 milioni.
Non si considera il recupero da parte delle imposte dirette, poiché di esigua entità: conseguentemente si avrà per il triennio 2007-2009, il seguente andamento di cassa (in milioni di euro):

CASSA
2007
2008
2009
Effetto emendamento- 30- 60- 60
Effetto ddl- 37- 74- 74
Variazione (per differenza)+7+ 14+ 14
Dati in milioni di euro

Incrementi regionali Bollo auto

La disposizione prevede che gli incrementi relativi alla tassa di possesso di autoveicoli, già approvati dalle Regioni e Province autonome, vengono applicati alle nuove tariffe previste dal presente provvedimento.
Si stima che il maggior gettito annuo, a decorrere dall'anno 2007, a favore degli enti sopra indicati è di circa 15 milioni di euro, cui corrisponderà una riduzione dei trasferimenti erariali.

Bollo Auto

L'emendamento propone una nuova struttura del bollo auto. Si dispone che il bollo venga calcolato sulla classificazione del motore (Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, Euro4, Euro5), e sui kw incrementali oltre i primi 100.
In particolare introduce un sistema «a scaglioni» per i kw, differenziato in funzione della classificazione del motore, applicando una maggiorazione del 50 per cento dell'imposta solo sui kw che superano i primi 100.
La nuova struttura dell'imposta segue, quindi, il seguente schema:

Fino a 100 kw euro/kw
Oltre 100 kw
euro/kw
Euro 03,00 4,50
Euro 12,90 4,35
Euro 22,80 4,20
Euro 32,70 4,05
Euro 42,58 3,87
Euro 52,58 3,87

Sulla base dei dati forniti dal CED-Motorizzazione alla data 19 ottobre 2006, ed alla luce di quanto previsto dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 7, comma 5, sono emersi i seguenti valori:

KW

Maggior gettito EURO

KW

Maggior gettito Soglia 100 KW

Euro0308.260.017
129.469.207
7.425.905
11.138.857
Euro1249.791.119
79.933.158
6.671.158
9.673.179
Euro2646.933.639
142.325.401
15.846.016
22.184.422
Euro3640.510.703
76.861.284
26.510.105
35.788.642
Euro4378.928.798
0
23.780.008
30.676.211
Euro51.598
0
851
1.098
Totali2.224.425.875
428.589.050
80.234.043
109.462.408


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Ne consegue un maggior introito annuo pari a 538 milioni di euro. Rispetto a quanto già stimato in sede di relazione tecnica originaria, si ha:

 
2007
2008
2009
Articolo 20, comma 22 originaria452 452 452
Emendamento538 538 538
Variazione86 86 86

Emendamento all'articolo 37 del decreto- legge 223/2006 Invio telematico dei corrispettivi

La norma in oggetto prevede che, a partire dal 1o gennaio 2008, tutti i registratori di cassa immessi sul mercato devono possedere la funzione di trasmissione automatica dei corrispettivi.
Per tali apparecchi, inoltre, si prevede che l'ammortamento sia calcolato nell'anno.
Per ciò che concerne gli effetti di gettito relativi agli apparecchi immessi nel mercato dal 1o gennaio 2008, si procede come segue.
Considerando che verosimilmente il costo complessivo della maggior parte degli apparecchi stessi sia al più pari a circa 516 euro, livello per cui è già possibile ammortizzare in un anno (articolo 102, comma 5, TUIR), gli effetti erariali negativi di gettito si andranno a concentrare su quelli di costo superiore a tale cifra.
Non disponendo, in tal senso, di dati puntuali, si stima comunque, a livello prudenziale, una perdita di gettito di competenza 2007, ai fini delle imposte dirette, pari a circa 5 milioni di euro, dovuta a quella parte di registratori di cassa di costo superiore ai 516 euro, sui quali, in base al presente emendamento, sarà consentita la deduzione integrale della spesa di acquisizione nell'esercizio in cui verrà sostenuta in luogo della deducibilità per quote di ammortamento.
Nel triennio, di cassa (tenuto conto dell'effetto dell'acconto, di un acquisto costante negli anni di nuovi registratori e dell'effetto solo temporaneo del recupero di gettito) gli effetti di gettito saranno i seguenti:

Minori entrate erariali:
2007: -;
2008: - 8,8;
2009: - 2,1.

Dati in milioni di euro.

Riduzione Accisa Metano per autotrazione

La proposta in oggetto prevede di ridurre l'accisa per il metano su autotrazione dagli attuali 10,85 euro per 1.000 mc a 2,91 euro per 1.000 mc.
Gli oneri erariali determinati dalla proposta in oggetto saranno pari a circa 5 milioni di euro annui, a partire dal 2007, in termini di cassa e competenza, di cui 4,17 di minore accisa e 0,83 di minore IVA.


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Edilizia residenziale convenzionata ad IVA e non a Registro.

L'emendamento in esame prevede una modifica al DL 223/2006 disponendo che, alle locazioni di fabbricati ad uso abitativo costruito nell'ambito dei piani di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 380 dei 2001 (testo unico dell'edilizia), venga applicata la legislazione in materia di IVA (con una aliquota del 10 per cento) in luogo della prevista. applicazione del Registro (con aliquota 2 per cento).
La modifica interviene sia dal lato del cedente in virtù dell'incremento del volume d'affari IVA, imponibile e, quindi, del pro-rata ed esso correlato, sia dal lato del cessionario, applicando ai soggetti in esame l'Imposta sul Valore Aggiunto in luogo del Registro.
Essendo stato valutato, in sede di RT per il decreto-legge n. 223 del 2006, l'ammontare delle modifiche introdotte dalla specifica disposizione, in circa 3 milioni di euro in termini di maggior entrate, legate al passaggio da IVA a Registro e in circa 3 milioni di perdita ai fini delle imposte dirette, legata alla indetraibilità dell'imposta di registro e alla maggiore indetraibilità IVA, per effetto del pro-rata e rappresentando il settore dell'edilizia convenzionata circa il 10 per cento dell'intero complesso, la perdita attribuibile alla specifica disposizione è stimata di trascurabile entità.

IVA - cooperative aliquota del 4 per cento per servizi sanitari e scolastici.

L'interpretazione in oggetto dispone che le prestazioni per servizi sanitari e scolastici del numero 41-bis della tabella A, parte II del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 ricomprende anche le prestazioni definite nell'articolo 10 ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 rese da cooperative e loro consorzi verso i soggetti indicati nel medesimo 41-bis e siano quindi assoggettate ad aliquota del 4 per cento, ferma restando la facoltà per le cooperative sociali di optare per il regime agevolativi ONLUS. L'interpretazione in oggetto comporterebbe inoltre, per i suddetti soggetti, la possibilità di portare in detrazione l'IVA pagata sugli acquisti, ora non detraibile per effetto del pro-rata.
Per stimare la perdita relativa all'introduzione della norma in parola, si è utilizzato il seguente procedimento.
Dagli ultimi archivi IVA disponibili (AI 2003) risulta che le cooperative e loro consorzi che operano nei settori Sanità e Istruzione abbiano un ammontare di operazioni esenti pari a 653 milioni di euro di cui la metà si ipotizza sia diretta al consumo intermedio.
Da ciò si ottiene che l'assoggettamento ad aliquota del 4 per cento comporta maggiori entrate per:
653 milioni di euro / 2 * 4 per cento = 13 milioni di euro

Tuttavia, l'assoggettamento comporta l'eliminazione della indetraibilità relativa al pro-rata generato dall'applicazione della norma.
Sempre dagli archivi IVA si ottiene che la percentuale di indetraibilità è pari al 20 per cento e il totale dell'imposta pagata acquisti è pari a 141 milioni di euro.
Da ciò si ha che, l'eliminazione della indetraibilità, comporta una minor entrata di gettito pari a circa:
141 milioni di euro x 20 per cento (pro-rata) = - 28 mln euro.

L'effetto complessivo del provvedimento può essere quindi valutabile in:
13 milioni di euro (maggiore IVA da cessioni) - 28 milioni di euro (indetraibilità) = - 15 milioni di euro.

In via prudenziale, per tener conto di quei soggetti che si sono classificati in codici attività diversi o che operano anche in altri contesti, ed inoltre considerando la possibilità per le cooperative sociali di cui


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alla legge 381/91 di avvalersi della legge sulle ONLUS (art 10 comma 8 del decreto legislativo 460/97), si raddoppia la perdita a 30 milioni di euro annui.
Pertanto, l'effetto in termini di cassa e competenza, sarà il seguente:
Gettito:
2007: - 30;
2008: - 30;
2009: - 30.
Dati in milioni di euro.

Esenzione ai fini IVA delle operazioni infragruppo di Riscossione SpA

Le attività infragruppo ad oggi previste sono riferibili sia alla produzione di circolari tecniche e indirizzi interpretativi Resi da Riscossione SpA alle società partecipate che esercitano la funzione di agenti della riscossione sia alla prestazione di interventi di coordinamento amministrativo e gestionale e di attività in service (accentramento e razionalizzazione degli acquisti, efficientamento tecnologico delle reti e dei sistemi informativi, ecc.) rese alle medesime società dalla capogruppo.
L'importo di riferimento di tali attività è quantificabile ad oggi fino a circa 50 milioni di euro annui. Poiché alcune di tali attività possono considerarsi già esenti in applicazione delle norme vigenti si ritiene che l'imposta interessata dall'emendamento ammonti al massimo in 5 milioni di euro.

 
2007
2008
2009
RT
Modifica IRPEF- 142
- 464
- 370
SI
Compartecipazione accisa gasolio-75
-85
-95
SI
Detraibilità spese acquisto medicinali0
-57
24
SI
Compensazioni titolari di partita IVA370
370
370
SI
IVA turismo congressuale (solo pernotti)7
14
14
SI
Bollo auto - effetto incrementi regionali precedenti **15
15
15
SI
Bollo auto - nuove tariffe86
86
86
SI
Invio telematico corrispettivi0
-8,8
-2,1
SI
Accisa gas metano-5
-5
-5
SI
Iva edilizia residenziale convenzionata0
0
0
SI
Iva cooperative sociali-30
-30
-30
SI
Esenzione Iva concessionari-5
-5
-5
SI
Totale221
-169,8
1,9

Tabella in milioni di euro

        Saldo
Fondo221
-169,8
0
51,2
Totale0
0
1,9

** A tale incremento corrispende una corrispondente riduzione dei trasferimenti.


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ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) nel capoverso del comma 25 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 4 per cento;
b) al comma 29, aggiungere in fine il seguente periodo: L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.;
c) sostituire il comma 30 con il seguente:
30. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.

RELAZIONE TECNICA [lettera a)]

Ai fini della stima del presente emendamento si è operato sui medesimi dati utilizzati in sede di relazione tecnica originaria.
Dai dati del 2o rapporto CENSIS-ANACI sui condomini (1) risulta che le spese dei condomini complessivamente nel 2005 sono stimabili in circa 15,4 miliardi di euro: di seguito la ripartizione delle spese.

Tipologia di spese
Ammontare (mld. euro)
Costi «energetici»
4,1
Manutenzioni ordinarie
2,0
Servizi
1,6
Ristrutturazione
1,3
Manutenzione ascensore
1,2
Altre spese
5,2

Effettuando un esame approfondito sulle suddette voci in funzione della aliquota ridotta al 4 per cento, si può affermare che di questi presumibilmente sono afferenti ad appalti di opere o servizi, nel complesso, circa il 25,7 per cento, ovvero quasi 4 miliardi di euro. A tale fine sono state considerate (in tutto od in parte) le voci di spesa relative alla manutenzione stabile (tutte le spese per ristrutturazioni e manutenzione ascensore e solo un terzo della manutenzione ordinaria) e ai servizi, questi ultimi nella misura prudenziale del 50 per cento, per escludere dal computo le prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi non effettuate nell'esercizio di impresa.
Da quanto sopra detto consegue un maggiore gettito derivante delle ritenute d'acconto operate dai condomini, di competenza è pari a circa (15,4 mld. x 25,7 per cento = 4 mld. al lordo IVA, 3,6 mld. al netto IVA) x 4 per cento = 144 milioni di euro. Di cassa nel primo esercizio si indicano gli undici dodicesimi, pari a circa 132 milioni di euro.
Tuttavia tali ritenute d'acconto sono destinate ad essere recuperate - sotto forma di minore gettito (saldo a debito) oppure di maggiore credito - da parte delle imprese appaltatrici, oltre a generare minore acconto ai fini delle imposte dirette, in quanto rilevanti ai fini della determinazione del rigo «differenza» (rispetto al quale si commisura l'acconto stesso storico).
A tale proposito si evidenzia come l'importo dell'acconto stimato sia un valore intermedio (circa 64 milioni) tra l'importo massimo (il 75 per cento di 144 mln.), nei caso in cui comunque i corrispettivi nei confronti dei quali il condominio opera ritenuta d'acconto costituiscano una parte minoritaria del fatturato complessivo (rectius, sussista capienza nella imposta corrispondente) e l'importo


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minimo nel caso in cui per l'impresa prestatrice d'opera i compensi derivanti dalla sua attività nei confronti di condomini siano maggioritari o esclusivi, con conseguente azzeramento della imposta dovuta, tenuto conto della redditività media, (margine operativo rispetto al fatturato).
Inoltre, in considerazione del «salto» costituito dalla introduzione della ritenuta d'acconto dal 2007, sempre in via prudenziale si ipotizza, nella misura del 15 per cento, che una quota di contribuenti prestatori d'opera riduca l'acconto dovuto per il 2007, alla luce dei prevedibili effetti in termini di riduzione del rigo differenza.
Assumendo in via prudenziale che il recupero delle maggiori ritenute subite avvenga in sede di autotassazione e/o in compensazione esterna nell'anno successivo a quello di competenza, l'andamento di gettito di cassa, nel triennio, è il seguente, con l'entrata in vigore della norma a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2007 (in milioni di euro):

CASSA 2007 2008 2009
Ritenute d'acconto
+ 132 + 144 + 144
Anticipo acconto 15% IIDD 2007
- 22 + 22
Minore debito/maggiore credito IIDD 2007

- 144
Acconto IIDD 2008

- 64 + 64
Minore debito/maggiore credito IIDD 2008

- 144
Acconto IIDD 2009

- 64
Gettito
+ 110 - 42 -
Differenza rispetto alla norma originale
- + 1 -

2o rapporto CENSIS-ANACI; «Il pianeta condominio: un'economia da scoprire», tabb. 6 e 7, pagg. 17 e 18.

Le disposizioni contenute nelle lettere b) e c), in materia di sanzioni, non producono effetti finanziari per l'erario e quindi non necessitano di relazione tecnica.
5. 404.Il Governo.

Dopo il comma 33, inserire i seguenti:
33-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.
33-ter. Ai fini di cui al comma 33-bis, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2007 ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate, nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazione che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
33-quater. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente,


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nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.».
33-quinquies. Dall'attuazione dei commi 33-bis, 33-ter e 33-quater non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

NOTA TECNICA

La costituzione della banca dati proposta rappresenta un elemento imprescindibile per consentire a Regioni ed Enti Locali di sviluppare una reale capacità di programmazione e monitoraggio delle politiche fiscali e di gestione dei flussi di spesa.
Si ritiene che tale sistema possa sviluppare fortissimi benefici complessivi sia sul contenimento della spesa che sull'ottimizzazione dei flussi finanziari in entrata; di seguito, a livello prudenziale, si limita la stima dei benefici a ambiti specifici.
Oggi gran parte degli Enti Locali (si tenga conto che appena 660 Comuni hanno una popolazione superiore ai 15.000 abitanti) non possiedono strumenti, procedure e sistemi che consentono la valutazione e simulazione delle proprie manovre di politica fiscale locale. Si ritiene che la sola ottimizzazione di questa capacità può consentire, in aggiunta al recupero di evasione già evidenziato in altri interventi in materia di ICI, un miglioramento sugli effetti di gettito a regime di almeno 50 milioni di euro, a partire dalla competenza 2008. Tale stima è stata sviluppata ipotizzando, in maniera assolutamente conservativa, un miglioramento dell'efficacia di imposizione di circa lo 0,5 per cento a livello nazionale sul gettito associato alla sola ICI.
Ulteriore effetto di miglioramento deve essere considerato in materia di contenimento della spesa informatica degli Enti Locali. Come già accennata, molti Comuni di medio-piccole dimensioni possiedono soluzioni informatiche non integrate e focalizzate sulla attività di gestione e accertamento delle imposte mentre devono provvedere, quando lo fanno, in modo estemporaneo alla estrazione di informazioni a supporto delle politiche di programmazione. Una valutazione dei costi informatici consente di stimare benefici desumibili dalla messa a disposizione di strumenti di analisi e simulazione di almeno 40 milioni di euro in termini di contenimento della spesa connessa a agli interventi di natura tecnologica. La stima si basa su una media assolutamente conservativa di circa 10.000 euro sul 50 per cento dei Comuni.
5. 405. Il Governo.

ART. 18.

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), capoverso 4-septies, dopo le parole: dai precedenti commi inserire le seguenti: 1, 4-bis.1 e 4-quater; nel medesimo capoverso, sostituire le parole: di cui ai commi 4-bis con le seguenti: di cui ai commi 1, lettera a), numero 5, 4-bis1,;
b) nel comma 4, sostituire le parole da: c; agli stessi effetti fino alla fine del comma con le seguenti: . Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 2 e 3.

RELAZIONE

L'emendamento interviene sull'articolo 18 del disegno di legge finanziaria per i1 2007, apportandovi modifiche tese a migliorarne la formulazione e ad eliminare alcuni possibili dubbi interpretativi nascenti dal testo presentato all'esame del Parlamento.
Le modifiche apportate al nuovo comma 4-septies aggiunto all'articolo 11 del decreto legislativo n. 446/1997 servono,


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anzitutto, a precisare che la regola, secondo cui le deduzioni spettanti a titolo di costo del lavoro non possono evidentemente eccedere il limite massimo dei costi retributivi e contributivi sostenuti dal datore di lavoro per ciascun dipendente, non vale nel caso delle deduzioni previste per gli incrementi occupazionali ai sensi del comma 4-quinquies e dei nuovo comma 4-sexies; ciò in ragione delle specifiche modalità di calcolo di tali deduzioni, come illustrate nelle relative istruzioni applicative emanate dall'Amministrazione finanziaria.
In secondo luogo, l'emendamento rende più chiara la regola di non cumulabilità tra le nuove deduzioni, ora previste dai numeri 2, 3 e 4 della riformulata lettera a) del comma 1 del predetto articolo 11/446, e quelle già esistenti, includendo tra queste anche quelle previste dal numero 5 della nonna predetta (deduzione per lavoratori disabili, apprendisti eccetera) e corregge, inoltre, l'erroneo riferimento al comma 4-bis con quello corretto al «comma 4-bis.1».
L'altra modifica apportata riguarda il comma 4 dell'articolo 18, relativo alla determinazione dell'acconto su base storica del periodo successivo a quello in corso al 1o febbraio 2007. Il testo attuale contiene su questo punto una duplice statuizione, peraltro neanche perfettamente identica, che genera non pochi dubbi applicativi. Pertanto, si provvede a riformulare la disposizione in questione.
18. 96. Il Governo.

ART. 42.

L'articolo 42 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 47, comma 2, sostituire le parole da: 200 milioni fino alla fine del comma can le seguenti: 205 milioni di euro per l'anno 2007, 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

RELAZIONE

L'emendamento prevede la soppressione dell'articolo 42 relativo all'Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici. Tale soppressione determina il venir meno dei risparmi, indicati nell'allegato 7, in 5 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 15 milioni dal 2009 compensati con un aumento del miglioramento dell'indebitamento netto da conseguire in attuazione dell'articolo 47, correlato alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a).
42. 122. Il Governo.

ART. 46.

All'articolo 46, al comma 3, sostituire le parole: con la stessa procedura di cui al comma 1 con le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata d'intesa tra i Presidenti delle Camere».

RELAZIONE

L'emendamento vale a correggere una anomalia procedimentale, costituita dal richiamo, nel comma 3, al regolamento di cui al comma 1.
Attraverso tale richiamo, si configurerebbe un mero procedimento di nomina, seppure di alta amministrazione, come un atto di natura regolamentare, con un'evidente incoerenza tra natura del procedimento e sue finalità di carattere non normativa ma gestionale.
46. 12. Il Governo.

ART. 54.

All'articolo 54, comma 1, le parole: 300 milioni sono sostituite con le seguenti: 420 milioni.

Conseguentemente, l'articolo 119 è soppresso.


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RELAZIONE

L'emendamento prevede l'incremento delle risorse da destinare al Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 54, per l'importo di 120 milioni di euro per il 2007.
Alla compensazione finanziaria di tale aumento si provvede utilizzando l'effetto positivo connesso alla soppressione dell'articolo 119 che recava un onere di 120 milioni.
54. 3. Il Governo.

ART. 57.

Dopo l'articolo 57-ter è inserito il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni concernenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, 266, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La deliberà dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.

RELAZIONE

Lo schema di articolo che si allega regola le modalità di una possibile ridefinizione della pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Alla luce delle nuove competenze da ultimo attribuite all'Autorità dalla legge n. 112 del 3 maggio 2004 si ritiene che la dotazione organica prevista dalla normativa vigente sia non solo insufficiente, in relazione ai carichi di lavoro gravanti sulla propria organizzazione, ma anche eccessivamente rigida.
In proposito non pare superfluo rammentare che tra i principi della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica sanciti dal legislatore comunitario figura espressamente l'obbligo, in capo agli Stati membri, di assicurare alle autorità nazionali.di regolamentazione le risorse necessarie sia sul piano del personale e delle competenze sia dei mezzi finanziari per l'assolvimento dei compiti loro assegnati (cf l'articolo 3 e soprattutto il considerando n. 11 della direttiva n. 2002/21/CE, c.d. «direttiva quadro»).
Occorre anche ricordare come, nel frattempo, il regime di finanziamento dell'Autorità sia stato radicalmente modificato.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all'articolo 1, comma 65, ha profondamente innovato il finanziamento per le spese di funzionamento dell'Autorità, prevedendo che questo attinga ormai solo marginalmente al finanziamento statale, e sia invece prevalentemente incentrato sul contributo a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, da versare direttamente all'Autorità secondo entità di contribuzione che la medesima è chiamata a determinare (entro i limiti massimi previsti per legge) con propria deliberazione, soggetta ad approvazione da parte dell'Esecutivo.
Anche in coerenza con tale significativa riforma legislativa, la norma che si propone attribuisce all'Autorità la possibilità di ridefinire la propria pianta organica.
A tal fine viene indicato un procedimento improntato a criteri di garanzia e trasparenza per la determinazione dell'entità di contribuzione a carico degli operatori del mercato. La delibera di proposta viene rimessa al Presidente del Consiglio


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dei ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (nonché, si è aggiunto, il Ministro delle comunicazioni).
È importante evidenziare che gli, oneri derivanti dalla possibile futura revisione della pianta organica sono destinati a gravare esclusivamente a carico della componente del bilancio dell'Autorità alimentata dai contributi degli operatori del settore ai sensi dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza quindi alcun aumento del finanziamento a carico del bilancio dello Stato (eventualità che è stata espressamente ed inequivocabilmente esclusa; con la previsione che gli oneri occorrenti saranno tratti dalle risorse assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
Un ulteriore elemento di garanzia è comunque fornito dalla presenza di un limite invalicabile di aumento massimo possibile, indicato nella misura del venticinque per cento della attuale consistenza complessiva della pianta organica dell'Autorità.
57. 0. 17. Il Governo.

Dopo l'articolo 57-bis è inserito il seguente:

Art. 57-ter.
(Disposizioni concernenti il Garante per la protezione dei dati personali).

1. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall'articolo 156 comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.

RELAZIONE

Il ruolo organico del Garante stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2406, n. 196) è attualmente di sole cento unità. L'organico resta infatti quello, del tutto esiguo, determinato con il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51 e da allora rimasto immutato, nonostante l'assoluta sproporzione tra le risorse umane a disposizione e i nuovi assai più articolati compiti che il menzionato Codice, la legislazione vigente e la disciplina comunitaria demandano al Garante. Si tratta di compiti molto impegnativi ed onerosi dal punto di vista organizzativa, ai quali il Garante può far fronte solo in presenza di risorse umane, materiali e finanziarie sufficienti.
L'incremento, pur contenuto, dell'attuale organico, che non potrà comunque superare il 25 per cento dell'attuale consistenza, sarà finalizzato a realizzare un programma dì interventi avviati dal nuovo Collegio del Garante volto all'attuazione del predetto Codice e al potenziamento della vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo alla sicurezza delle infrastrutture, delle reti telematiche e di telecomunicazione e di alcune banche dati, anche in ambito pubblico, di particolare rilevanza.
Le predette unità verrebbero ripartite tra le diverse aree e qualifiche di cui si compone attualmente l'organico dell'Autorità, tenendo conto dell'esigenza di acquisire per lo sviluppo delle attività istituzionali, in prevalenza, professionalità medio-alte.
Come noto, il trattamento economico del personale, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, lettera d), del menzionato Codice, è determinato nell'80 per cento di quello spettante al corrispondente personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dell'organico si farà fronte


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nei limiti dell'ordinario stanziamento di bilancio previsto nella tabella C, allegata alla legge finanziana.
57. 0. 18. Il Governo.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(FUA Ministero affari esteri).

1. All'articolo 4-bis, comma 2 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3 , convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, dopo le parole; «la spesa di euro 3.000.000» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 6 milioni a decorrere dal 2007».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.000;
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.

RELAZIONE

Negli ultimi anni sono stati assegnati al Ministero degli affari esteri compiti crescenti in materia di contrasto all'immigrazione clandestina e di gestione dei flussi migratori e ciò ha richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari attività sempre più complesse ed impegnative. Un notevole aggravio di lavoro è derivato dalle richieste di visto per ricongiungimento familiare, in conseguenza della recente regolarizzazione di oltre 700.000 immigrati. Inoltre da parte del mondo imprenditoriale e degli ambienti legati all'industria turistica vi è una forte richiesta affinché cresca il numero dei visti d'affari e per motivi di turismo a favore dei cittadini di paesi che necessitano di tale requisito per poter entrare nel nostro Paese.
Inoltre vi è da considerare il notevole impegno richiesto per il buon esito delle attività elettorali per l'esercizio del diritto di voto delle collettività italiane all'estero, che comporta, come noto, l'aggiornamento annuale delle liste dei residenti all'estero.
In aggiunta, con il passaggio dalla Presidenza del Consiglio al Ministero degli esteri delle competenze in materia di italiani nel Mondo, il volume delle attività relative alle iniziative collegate a tale diretta competenza, subiranno una crescita in relazione soprattutto all'aggiornamento e la promozione culturale a favore delle collettività italiane all'estero, alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, al coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare.
A fronte di un notevole aggravio di lavoro, il personale del MAE è costantemente diminuito.
ell'attuale situazione finanziaria noni essendo ipotizzabile un potenziamento in termini di risorse umane, si ritiene indispensabile puntare sulla maggiore produttività del personale in servizio.
La norma intende dare certezza alle risorse destinate ad incentivare il personale del Ministero degli affari esteri.
Più nel dettaglio, i destinatari degli emolumenti FUA presso il Ministero degli affari esteri sono attualmente circa 2.400. Con le risorse disponibili non è possibile far fronte adeguatamente alle esigenze connesse al pagamento delle indennità previste per gli incarichi delle posizioni organizzative, nonché delle altre indennità correlati al merito ed impegno individuali.
Al riguardo si evidenzia che l'Accordo sull'utilizzo del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2006, in corso di definizione, prevede circa sedici tipologie di indennità.
L'assegnazione del cap. 1621 per l'anno 2006 risulta di gran lunga inferiore alle esigenza di poter attribuire adeguati incentivi al personale del Ministero degli affari esteri in considerazione del notevole aumento dei carichi di lavoro derivanti dai crescenti e sopra indicati impegni istituzionali.


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L'incremento dello stanziamento di euro 6.000.000 a decorrere dal 2007 (aggiuntivo rispetto all'incremento di euro 3.000.000 già a regime dal 2005) assicurerà quella disponibilità di risorse necessaria a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali.
60. 0. 4. Il Governo.

ART. 64.

All'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, limitatamente alle retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi».

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -;
2008: -;
2009: - 60.000.
Ministero della Giustizia:
2007: -;
2008: -;
2009: - 20.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: -;
2008: -;
2009: - 40.000.

RELAZIONE

L'emendamento all'articolo 64, comma 1, tende a riformulare il meccanismo di parziale congelamento a tempo indeterminato dei meccanismi di automatismo stipendiale introdotto, per tutte le categorie del pubblico impiego non privatizzato di cui all'articolo 3 del decreto-legge n.165/2001 a fini di contenimento della spesa pubblica e di omogeneizzazione e razionalizzazione dei trattamenti retributivi.
Per tener conto delle osservazioni delle categorie interessate si è riformulata la disposizione introducendo un sistema di riduzione per il solo biennio 2007-2008 applicato non più agli scatti e classi biennali ma - e ciò anche nella riconsiderazione delle posizioni iniziali - al meccanismo di adeguamento automatico di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, nel senso che l'adeguamento stesso viene corrisposto nella misura del 70 per cento limitatamente al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui e senza dar luogo a successivi recuperi.
La nuova tipologia di intervento è comunque coerente con gli effetti finanziari sottesi all'articolo 64, comma 1, nella formulazione originaria per gli anni 2007 e 2008 ma non anche per il 2009, trattandosi di intervento temporaneo limitato ad un biennio.
Pertanto la compensazione della minore spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2009 viene assicurata apportando, nella Tabella A, le seguenti variazioni in migliaia di euro:
Ministero dell'economia e delle finanze: - 60.000;
Ministero della giustizia: - 20.000;
Ministero dell'Università e della ricerca: - 40.000.
60. 42. Il Governo.


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ART. 70.

Sostituire l'articolo 70 con il seguente:

Art. 70.
(Disposizioni in materia di personale delle Università e degli enti di ricerca).

1. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 90 per cento delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo, indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere autorizzate, per tener conto di specifiche esigenze funzionali di singoli enti, ulteriori assunzioni di personale di ricerca, entro il limite di spesa corrispondente al 10 per cento delle cessazioni complessive dell'anno precedente. A tale scopo gli enti trasmettono al Ministero vigilante; entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni 2008 e 2009, un prospetto analitico relativo alle cessazioni ed al relativo costo.
2. Sono fatti salvi i principi di cui all'articolo 57, comma 5.
3. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1o gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all'anno 2006.
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 3, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.
5. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il CUN e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla entrata in vigore della presente legge, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali. Al fine, di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il medesimo decreto definisce un numero aggiuntiva di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.
6. Per l'anno 2007 il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dall'articolo 57, comma 4, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o dei Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.
7. All'onere derivante dal comma 5 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario al fine di prevedere che la disposizione trovi applicazione solo per gli enti pubblici di


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ricerca, e non anche per le università, posto che solo per i primi vi è stato, negli anni precedenti, un problema di blocco delle assunzioni.
Si prevede pertanto di contenere le possibilità di nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 90 per cento delle cessazioni di analoghi rapporti di lavoro intervenute nel precedente anno, con riferimento a tutti gli enti di ricerca. Contestualmente, si prevede la possibilità di autorizzare, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ulteriori assunzioni di personale di ricerca nel limite di spesa corrispondente al festante 10 per cento complessivo, a fini perequativi in favore di enti con scarso turn over, che presentino specifiche esigenze funzionali.
Inoltre, vengono definite (comma 5) con maggior chiarezza le procedure di assunzione dei ricercatori.
Infine, il comma 6 introduce, una disciplina transitoria, in forza della quale per l'anno 2007 gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, in deroga al limite di cui all'articolo 57, comma 12, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data dei 30 settembre 2006.
70. 44. Il Governo.

ART. 71.

L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

Art. 71.
(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio).

1. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà e/o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa; salvo che si tratti di comune confinante.

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessaria al fine di consentire agli atenei, fermo restando il blocco già disposto, di provvedere alle proprie esigenze di edilizia universitaria anche ove occorra a tal fine eccedere i confini del comune ove hanno la propria sede legale e amministrativa. L'abrogazione dei commi 2 e 3 si rende opportuna a seguito di una verifica della situazione esistente sul territorio. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
71. 43. Il Governo.

ART. 84.

All'articolo 84, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è fissato in trenta giorni dalia data di pubblicazione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo. Il termine fissato dal comma 4 del medesimo articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005 è rideterminato in trentuno giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo.»;
b) al comma 2, sostituire le parole: che è gestito, per conto dello Stato, con le seguenti: le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato,;


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e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1o gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. II predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al medesimo comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4, dal Fondo di cui al comma 2, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.»;
d) al comma 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: nei limiti ivi specificati con le parole: nei limiti degli importi di cui all'elenco 1;
b) dopo la parola: utilizzati, inserire le seguenti: , per gli importi accertati ai sensi del comma 6, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,;
e) il comma 8 è così riformulato:
8. I primi quattro commi dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al sei per cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.»;

f) al comma 9, le parole: e dall'articolo 13 del medesimo decreto sono sostituite dalle seguenti: e dall'articolo 9 del medesimo decreto;

g) al comma 10 le parole: in 45,5 milioni di euro per l'anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 sono sostituite dalle seguenti: in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;


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h) l'elenco di cui comma 5, è sostituito dal seguente:

Elenco n. 2 (Art. 84, c. 5) Quote da accantonare

articolo/comma
intervento
Saldo netto da finanziare
indebitamento netto
   
(in milioni di euro)
   
2007
2008
2009
2007
2008
2009
104 Fondo competitività 300 400 400 100 200 300
106 Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica 300 300 360 150 200 300
115 imprese pubbliche 600 600 600 500 500 500
117 Autotrasporto 520     520    
134, comma 1 Alta velocità/Alta capacità 0 900 1.200 0 900
1.200
134, comma 2 Apporto capitale Ferrovie S.p.A.
400
0
0
400
0
0
134, comma 5 Rifinanziamento rete tradizionale F.S.
2.000
1.200
0
2.000
1.200
0
142, comma 8 ANAS - Nuovi investimenti
  1.500
1.500
  400
500
187, comma 1 Fondo per le spese di funzionamento della Difesa
180
350
200
180
350
200
216, comma 3 (Tab. D) Rifinanziamenti spese di investimento
2.966
1.469
6.428
1.300
800
1.000
  6.966
6.719
10.688
5.000
4.550
4.000


Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: inistero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000:
2009: - 60.000.

RELAZIONE

L'emendamento vale ad escludere dall'obbligo di versamento al Fondo per l'erogazione del TFR di cui al comma 2 dello stesso articolo 84, del contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.
Ciò al fine di corrispondere alle segnalazioni pervenute dal mondo produttivo in merito alle crisi di liquidità per investimenti che sarebbero derivate alle piccole imprese dall'applicazione generalizzata dell'obbligo di versamento al neo istituito Fondo gestito dall'INPS di quota parte del TFR trattenuto dai datori di lavoro.
Inoltre, è stabilta come ulteriore compensazione per i datori di lavoro, rispetto al testo originario del disegno di legge, l'estensione anche ai flussi di TFR destinati al Fondo presso la Tesoreria della deducibilità dal reddito di impresa, prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005.
Alla copertura degli oneri pari a 60 milioni a decorrere dal 2007, si provvede medianti. corrispondente riduzione dell'accantonamento di tabella A relativo al Ministero dell'economia e delle finanze ( 60 mln).
84. 66. Il Governo.


Pag. 179


ART. 102.

All'articolo 102 apportare- le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente: «Nelle entrate spettanti alla regione Sardegna sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione»;

Conseguentemente è soppresso il comma 2 dello stesso articolo.
b)
al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici;
c) al comma 4, dopo la parola «finanziamento», sono aggiunte le seguenti: «del fabbisogno complessivo»;
d) al comma 5, la parola «contiguità» è sostituita dalla parola «continuità» e le parole «e le funzioni relative all'Agenzia del Territorio» sono soppresse.

RELAZIONE

L'emendamento introduce alcune necessarie correzioni all'articolato, in parte introducendo mere correzioni di drafting, in parte rendendo l'articolo conforme all'accordo stipulato tra il Governo e la Regione Sardegna.
In particolare, la prima modifica è volta a correggere un errore materiale, riportando il comma 2 dell'articolo 102 nella novella all'articolo 8 dello Statuto. L'attuale comma 1, lettera m), utilizza una disposizione analoga a quella prevista per le Province autonome della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirol; pertanto, la modifica si rende necessaria essendo la Sardegna una Regione non una Provincia autonoma. La modifica al comma 4 è una mera operazione di drafting. La modifica al comma 5 corregge, nella prima parte, un errore materiale dell'attuale disposizione, in linea con gli accordi intercorsi tra la Regione Sardegna e il Governo; nella seconda mira ad assicurare il coordinamento tra l'articolo 102 e gli articoli 13 e 14 della presente legge.
Con l'articolo 13, infatti, innovandosi all'articolo 65 comma 1 lettera d) ed all'articolo 66 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998, si sottrae ai comuni la funzione di conservazione dei dati catastali, ricondotta nell'alveo delle competenze statali. Lo scopo della novità, consiste nel rafforzamento dell'unitarietà nazionale della base dati catastale, la gestione certificata della quale si vuole accentrare in capo all'Agenzia del Territorio.
L'articolo 14, nel regolare il passaggio di talune funzioni (soprattutto in materia di utilizzazione ed accesso dei dati) ai comuni, si preoccupa di assicurare il mantenimento degli attuali livelli di servizi. Al compito, avvalendosi del quadro di evoluzione tecnologica che sta progressivamente spostando sul canale telematico l'aggiornamento e la consultazione dei dati catastali, dovrà provvedere l'Agenzia.
Appare quindi coerente, con l'introduzione di un regime accentrato, di conservazione unitaria nazionale della base catastale e di coordinamento dei servizio reso dai comuni, l'eliminazione della previsione di una sorta di catasto autonomo regionale.
102. 36.Il Governo.

All'articolo 138, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «nel territorio del Molise» sono inserite: «e nel territorio della Provincia di Foggia»;
2) sostituire le parole da «totalmente» fino a «5 milioni,» con le parole: «colpiti dal predetto sisma risorse nel


Pag. 180

limite di 85 milioni per l'anno 2007 e di 35 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009»;
b) la rubrica «(Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Regione Molise)» è sostituita con la seguente: «Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Regione Molise e nel territorio della Provincia di Foggia»;
c) dopo le parole: 95» inserire le seguenti: «, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

Conseguentemente:
all'articolo 105, comma 1, sostituire le parole da «63.273 milioni» a 008» con le seguenti: «63.223 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2007, 100 milioni per l'anno 2008»;
alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 30.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad estendere a tutti i comuni colpiti dal terremoto del 31 ottobre 2002 le misure e gli interventi di ricostruzione, aumentando di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse già previste dall'articolo 138, in 5 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, destinate solo ai comuni totalmente evacuati.
A tal fine viene integrata l'autorizzazione di spesa riferita al Fondo di protezione civile per i suddetti importi, con compensazione per 30 milioni per ciascuno dei predetti anni mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo all'accantonamento di parte capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, e per la differenza mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 105, comma 1, relativa al Fondo perle aree sottoutilizzate.
138. 18.Il Governo.

Dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

Art. 139-bis.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime Regioni secondo il riparto da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente, nella tab. B, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 2.000;
2008: - 30.000;
2009: - 30.000.

RELAZIONE

L'emendamento autorizza contributi in favore delle Regioni Basilicata e Campania, di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008 e 2004, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei medesimi territori, da ripartire con successivo DPCM.
139. 0. 51.Il Governo.

All'articolo 142, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è autorizzata


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la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS di cui al contratto di programma 2003-2005»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
8-bis. È autorizzata la spesa complessiva: di 23.400.000 euro per l'anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, commi 86 e 87, rispettivamente per l'importo di euro 4.000.000 ciascuno, nonché dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per l'importo euro 15.400.000.
8-ter. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, nel comma 1-ter, aggiungere,. in fine il seguente periodo: «Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera B della legge 5 agosto 1978, n. 468.

RELAZIONE

L'emendamento consegue alla decisione di stralcio relativa ad alcune voci inserite nella tabella D allegata al disegno di legge finanziaria che non rispondono ai requisiti richiesti dalla disciplina contabile per l'inserimento in tabella, in ordine alle quali il Presidente della Camera ha previsto che le relative disposizioni possano essere riformulate nell'articolato del disegno di legge finanziaria.
142. 32.Il Governo.

ART. 164.

L'articolo 164 è sostituito dal seguente:

Art. 164.
(Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale).

1. É autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, a favore delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, destinata, quanto a 10 milioni di euro, all'ampliamento; alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attività, e, quanto a 10 milioni, al loro funzionamento amministrativo e didattico».

RELAZIONE

La riformulazione proposta della norma consente di individuare i soggetti destinatari della: previsione in modo più preciso e coerente con la normativa vigente in materia.
164. 6.Il Governo.

ART. 181.

All'articolo 181, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti commi:
13. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: «, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze».
14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque,


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il Ministero dell'economia e delle finanze. 1 pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio del ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 13 ed al presente comma.»

RELAZIONE

L'emendamento interviene sul problema dell'eccessiva durata dei processi davanti ai tribunali italiani, e in specie sui contenziosi instaurabili al fine di ottenere una equa riparazione dei relativi danni (leggi n. 89 del 2001 e 12 del 2006).
Allo stato della legislazione vigente, ove si tratti di contenziosi per eccessiva duràfa dei giudizi di competenza della magistratura ordinaria, la legittimazione passiva e l'onere di provvedere al relativo pagamento, in caso di soccombenza, sono intestati il Ministero della Giustizia; nell'ipotesi di contenziosi per eccessiva durata dei giudizi di competenza della magistratura amministrativa e contabile, invece, la legittimazione passiva e l'onere di provvedere al relativo pagamento, in caso di soccombenza, sono oggi intestati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Dal punto di vista delle ricadute finanziarie, l'emendamento proposto non comporta alcuna spesa, limitandosi - nei soli contenziosi per eccessiva durata dei giudizi di competenza della magistratura amministrativa e contabile - a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente alla legittimazione passiva, anche la competenza a provvedere ai pagamenti dei relativi indennizzi, in caso di soccombenza.
Le somme utilizzabili ai fini di detti pagamenti rimangono dunque, nel loro ammontare complessivo, le stesse cui potrebbe far ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove, con riferimento ai contenziosi sopraindicati, conservasse la legittimazione passiva e la consequenziale competenza a provvedere ai pagamenti di cui sopra. Dal punto di vista della «cassa», in altri termini, l'emendamento proposto lascia la situazione invariata.
181. 12.Il Governo.

Dopo l'articolo 181, inserire il seguente:

Art. 181-bis.

1. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se effettuano la dichiarazione di cui al comma 2.
2. Ai fini di cui ai comma 1, gli interessati dichiarano, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuati gli aiuti giudicati illegali o incompatibili. dalla Commissione europea per i quali è richiesta la dichiarazione di cui al comma 2. Lo stesso provvedimento definisce le modalità concrete della dichiarazione.

RELAZIONE

La norma intende affrontare talune difficoltà che derivano dall'applicazione della giurisprudenza Deggendorf da parte della Commissione europea.
La giurisprudenza Deggendorf nasce da una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo cui la Commissione «non abusa del potere discrezionale di cui essa dispone quando, chiamata


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a pronunciarsi sul progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un'impresa, adotta una decisione la quale, nell'autorizzare detto aiuto, ne sospende però il versamento sinché l'impresa non abbia restituito un precedente aiuto illegittimo [...].
La Commissione ha adottato l'orientamento di condizionare l'autorizzazione di nuovi aiuti all'impegno da parte dello Stato membro interessato di verificare che i destinatari non siano obbligati alla restituzione di aiuti dichiarati incompatibili e, pertanto, chiede sistematicamente, all'atto dell'esame della notifica di ogni nuovo aiuto di Stato, che le autorità nazionali assumano il cosiddetto impegno Deggendorf, la cui assunzione da parte dello Stato membro comporta che il medesimo:
a. informa la Commissione se i beneficiari hanno ricevuto e non rimborsato o perlomeno depositato in un conto bloccato aiuti dichiarati illegali e incompatibili, nel quadro di misure che la stessa Commissione può indicare di volta in volta;
b. sospende l'erogazione dei nuovi aiuti se i beneficiari si trovino nella condizione di dover ancora restituire aiuti incompatibili.

Si ritiene che lo strumento con cui lo Stato può effettuare le proprie verifiche, strumentali all'assunzione dell'impegno Deggendorf, sia quello dell'autocertificazione con la quale le imprese destinatarie di nuovi aiuti attestano non essere obbligate alla restituzione di precedenti aiuti dichiarati illegali o incompatibili.
Detta autocertificazione può essere facilmente richiesta dall'amministrazione ai singoli beneficiari dei nuovi aiuti in tutti i casi in cui detti beneficiari sono conoscibili ex ante, cioè in quelle ipotesi in cui l'erogazione degli aiuti medesimi sia effettuata a seguito di una istruttoria: nel corso di tale istruttoria è possibile acquisire le necessarie autocertificazioni, sulla base delle quali lo Stato membro può rispettare l'impegno Deggendorf.
Nel caso di aiuti la cui erogazione non è preceduta da alcuna istruttoria (es.: agevolazioni fiscali), è lo stesso beneficiario che si avvale direttamente dell'agevolazione prevista dalla norma e, pertanto, l'amministrazione non può intervenire preventivamente per chiedere l'autocertificazione.

Conseguentemente, poiché l'amministrazione non è in grado di effettuare alcun accertamento preventivo, è necessario che l'obbligo di effettuare l'autocertifcazione scaturisca direttamente da una norma giuridica.
La norma proposta, quindi, impone a tutti i potenziali beneficiari di nuovi aiuti di Stato di autocertificare la loro situazione in relazione a precedenti aiuti di Stato dichiarati illegittimi o incompatibili ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, fornendo allo Stato le medesime informazioni che la Commissione richiede allo Stato membro (impegno Deggendorf).
In tal modo l'Italia può assumere l'impegno Deggendorf nei confronti della Commissione europea ogniqualvolta essa lo richieda e, pertanto, i destinatari dei nuovi incentivi che lo Stato predispone possono immediatamente beneficiare dei medesimi.
Considerato che l'impegno Deggendorf, al momento, viene richiesto dalla Commissione solo per alcuni specifici casi di aiuti di Stato giudicati incompatibili, al comma 3 è stato previsto che detti casi siano individuati con l'agile strumento del DPCM, che può facilmente essere modificato ogniqualvolta ve ne sia necessità, in relazione alle richieste della Commissione.
Inoltre, il proposto emendamento agevola le amministrazioni tenute a procedere al recupero di aiuti dichiarati illegali o incompatibili, in quanto sarebbero le stesse imprese ad avere interesse alla restituzione dei precedenti aiuti illegali, per potere ottenere i nuovi.
L'autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comporta controlli a campione da parte dell'amministrazione e la responsabilità penale per dichiarazioni


Pag. 184

mendaci (articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000).
Infine, si segnala elle l'emendamento, agevolando e rendendo più celeri le operazioni per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili, rappresenta anche uno strumento con cui le amministrazioni possono più facilmente acquisire, a vantaggio dell'erario, nuove entrate.
La norma, pertanto, rendendo più certi e più rapidi i recuperi, rappresenta anche una fonte di entrata ed é per tale ragione che essa va inserita nel disegno di legge finanziaria.
181. 0. 5.Il Governo.

ART. 24.

All'articolo 24 apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola per fanno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta, del periodo di imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
4-bis. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al compia 1 bis al fune di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto al comma 1-bis.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: del Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:
2008: - 40 milioni.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento proposto reca una forma di incentivazione all'acquisto di apparecchi televisivi dotati anche dì un sintonizzatore digitale. Si tratta un'agevolazione fiscale relativa all'IRPEF sotto forma di possibilità di detrazione di una parte del costo dell'apparecchio comprato sino ad un determinato tetto massimo di 200 euro. Trattandosi di cifre non alte da portare in detrazione, la detrazione medesima si opera in un'unica rata per ciascun apparecchio televisivo (cioè con una sola dichiarazione dei redditi). Del resto, dalla previsione si desume chiaramente cheta detrazione spetta a ciascun abbonato in regola con il pagamento del canone per l'acquisto di un solo apparecchio televisivo.
È lo stesso meccanismo già presente nel disegno di legge finanziaria per i frigoriferi, i motori ad alta efficienza, gli inverter e le caldaie nei condomini (articoli 22 e 24).


Pag. 185


Non si tratta di una vera e propria «rottamazione» perché non c'è la restituzione del vecchio apparecchio per le seguenti ragioni:
a) spesso l'acquirente è più interessato a dare un altro utilizzo al vecchio televisore, essendo ormai una abitudine consolidata quella di avere più televisori in casa;
b) in caso di restituzione, andrebbero specificamente determinate nel decreto ministeriale le modalità di ritiro degli apparecchi, con i conseguenti problemi di smaltimento di questo tipo di rifiuti per i Comuni;
c) non vi è uno specifico interesse pubblico alla «rottamazione» (come avviene per i motori inquinanti o casi simili).

La proposta prevede anche l'inserimento nell'articolo 24 di un comma 4-bis relativo all'adozione, entro il 28 febbraio 2007, di un decreto ministeriale in cui saranno definite le caratteristiche cui devono rispondere gli apparecchi televisivi oggetto dell'agevolazione, al fine di garantire il rispetto del principio di derivazione comunitaria della neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, i tetti massimi di spesa, nonché le modalità per l'applicazione dì quanto disposto al comma 1-bis.
Infatti, la scelta che si vuole operare con l'intervento proposto è nel senso di agevolare la migrazione degli acquirenti verso il mercato degli apparecchi televisivi con sintonizzatore digitale integrato, senza discriminare alcuna tecnica trasmissiva esistente, rispettando il «principio della neutralità tecnologica», affermato dalla Commissione europea con la decisione 9 novembre 2005 (Berlino/Brandeburgo) e consentendo di evitare ulteriore contenzioso comunitario, già instaurato in materia relativamente alle sovvenzioni all'acquisto dei decoder [causa C-52/2005 (ex n. 88/2005 e n. 270/2006)].
La norma proposta arreca vantaggi sia sotto il profilo finanziarlo, che sotto il profilo delle competenze del Ministero delle Comunicazioni.
Sotto il profilo finanziario:
Aumento in valori assoluti delle vendite dei televisori;
Passaggio degli acquirenti di televisori dal target medio al target alto (circa 1.600 euro);
Emersione di una quota dell'evasione del canone di abbonamento RAI, essendo l'avvenuto pagamento del canone condizione necessaria per usufruire dell'agevolazione fiscale.

Sotto il profilo di competenza del Ministero delle Comunicazioni:
Favorire la transizione al digitale, sia sotto il profilo tecnologico («svecchiando» il parco degli apparecchi televisivi), sia sotto il profilo socio-culturale (sensibilizzando la popolazione alla nuova tecnologia);
Sottolineare il rilievo che il digitale riveste nel quadro generale della disciplina del settore televisivo, coerentemente con la riforma recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri.

Detrazione per l'acquisto nel 2007 di apparecchi televisivi dotati di sintonizzatore digitale integrato.

Emendamento proposto:

La proposta emendata si articola nel seguente punto di intervento agevolativo:
1. Detrazione fiscale pari al 20 per cento delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di apparecchi televisivi dotati anche di sintonizzatore digitale integrato, spettante agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno nel quale si effettua l'acquisto, con il pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo. La detrazione


Pag. 186

spetta fino ad un valore massimo di 200 euro per ciascun apparecchio televisivo, in un'unica rata.

Effetti di gettito:

In Italia vengono acquistati mediamente ogni anno circa 3,5-4 milioni di televisori. In base a dati di fonte Anie e Ministero delle Comunicazioni si stima che il numero di apparecchi venduti nel 2006 superi i 5 milioni, di cui circa 110.000 (il 2 per cento del totale) dotati anche di sintonizzatore digitale integrato; il prezzo medio unitario di vendita di questi ultimi apparecchi è pari a circa 1.600 euro (1.333 euro al netto dell'IVA). La stessa fonte stima, per lo stesso anno 2007, anche in conseguenza dell'effetto incentivante legato all'introduzione della norma in esame, un numero di apparecchi con sintonizzatore digitale integrato venduti pari a 200.000 unità, con un incremento quindi di 90.000 unità rispetto al 2006.
Ipotizzando in via prudenziale che tutti gli acquirenti fruiscano del tetto massimo di detraibilità previsto e che si verifichi la piena capienza della detrazione nell'imposta lorda, si stima una variazione di gettito IRPEF, competenza annua 2007, pari a circa -40 milioni di euro (200 x 200.000).
Si stima, d'altra parte, un recupero di gettito IVA sull'incremento di apparecchi venduti in conseguenza dell'effetto incentivante legato alla norma in esame pari a circa +23,9 milioni di euro (90.000 * 1.333 * 20 per cento).
L'andamento del gettito di cassa, considerando che la normativa è relativa alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2007, non considerando gli acconti IRPEF sul 2008, sarà il seguente (milioni di euro):

2007 2008 2009
IRPEF
0
-40
0
IVA
+23,9
0
0
Totale
+23,9
-40
0

24. 13.Il Governo.

ART. 57.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni concernenti le Autorità indipendenti).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica fissata dall'articolo 3, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed integrata dall'articolo 9, comma 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, in ogni caso entro il limite del 25 per cento della consistenza massima attualmente prevista. La deliberazione del Consiglio dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al primo periodo è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dal ricevimento, sentiti il Ministro delle comunicazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della Commissione di vigilanza sui fondi di pensione (COVIP), i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, possono essere inquadrati in ruolo, nella medesima qualifica presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP.
3. Agli oneri recati dai commi 1 e 2 si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alle Autorità di cui ai commi 1 e 2, dall'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


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4. All'articolo 156, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», le parole «nel limite di cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di centoventicinque unità».
5. Agli oneri di cui al comma 4, nel limite di 100.000 euro per il 2006 e di due milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196 come determinata nella tabella C allegata alla legge finanziaria 23 dicembre 2005, n 266
57. 019. Il Governo.

ART. 58.

All'articolo 58, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al comma 1».
«1-ter. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è così sostituito: «In ogni caso la procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci. I termini di cui al presente comma non possono in alcun caso essere interrotti o sospesi».

RELAZIONE

Il comma 1-bis dell'emendamento proposto chiarisce che le risorse stanziate per il rinnovo del contratti collettivi del pubblico impiego sono esigibili esclusivamente per il biennio economico 2006-2007, consentendo al tempo stesso, dal punto di vista strettamente formale, di sottoscrivere nell'ambito delle risorse stanziate dallo stesso primo comma, i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori pubblici dall'entrata in vigore della legga finanziarla.
Il comma 1-ter introduce una modifica al comma 7 dell'articolo 47 del decreto legislativo 165/2001, stabilendo che l'attuale termine ordinatorio di quaranta giorni previsto dal citato comma 7, diventi termine perentorio decorso il quale i contratti sono efficaci. L'emendamento oltre a dare certezza al tempi di sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, a seguito della preintesa raggiunta tra le OO.SS. e l'ARAN, sulla quale continueranno ad esercitarsi i controlli giuridici e finanziari del Ministero dall'economia e delle finanze e della Corte dei Conti, riavvia un percorso, interrotto in questi ultimi anni, di privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Infatti, attualmente la nonna novellata prevede che in ogni caso la procedura di certificazione debba concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contrattò collettivo. Nella presi ciò non accade e la procedura di approvazione di un contratto collettivo non è mai inferiore a sei mesi. Le predette disfunzioni procedurali nell'approvazione dei contratti con l'incertezza dei tempi di efficacia dei contratti collettivi nazionali di lavoro, rendono di fatto l'attuale sistema non il linea con i principi generali che regolano la contrattazione collettiva nel settore privato, assunti come punto di riferimento dalle riforme degli anni Novanta in materia di lavoro pubblico. Occorre rilevare inoltre che nell'ambito della procedura di approvazione dei contratti, di cui al citato articolo 47, è già previsto al comma 5 un termine tassativo per la deliberazione della Corte dei conti sulla certificazione dei costi contrattuali, che dove avvenire entro 15 giorni. Tale temine è stato sempre rispettato dall'organo di controllo. In ogni caso nei termini previsti dall'emendamento proposto rimangono efficaci tutti gli attuali controlli sui contratti collettivi.


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L'emendamento non comporta onori aggiuntivi al bilancio dello Stato.
58. 044. Il Governo.

ART. 70.

Dopo l'articolo 70, è aggiunto il seguente:

Art. 70-bis.
(Assunzione di ricercatori presso gli enti di ricerca vigilati dal MUR).

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 70, commi 1, 2 e 3, entro il 30 aprile 2007, il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzione di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca svolta. A tal fine, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
2. Conseguentemente, nella Tabella C, allegata alla presente legge, sono apportate le seguenti variazioni:
Ministero dell'università e della ricerca:
Legge n. 245 del 1990: norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (3.1.2.7 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690):
2007: - 5.000;
2008: - 26.000
2009: - 26.000.
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
- Art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 1679):
2007:
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.
e nella Tabella E sono inserite le seguenti autorizzazioni di spesa:
Ministero dell'università e della ricerca:
legge n. 311 del 2004: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
- Art. 1 comma 278: attività di ricerche, formazione e studi della scuola di ateneo per la formazione europea jean monnet (3.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1713):
2007: - 1.500;
2008: - 1.500;
2009: - 1.500.
Legge n. 293 del 2003: norme sull'istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma:
- Art. 3 (3.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 1679):
2007: - 1.000;
2008: - 1.000;
2009: - 1.000.

RELAZIONE

La disposizione è volta a consentire l'avvio di un programma straordinario di assunzione di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, al fine di intervenire sulle numerose situazioni di precariato del settore. L'operazione, per la quale è prevista una spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, non crea alcun onere aggiuntivo sul bilancio dello Stato, atteso che è totalmente finanziata mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa dipendenti da altre disposizioni di legge afferenti allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.
70. 0. 14. Il Governo.


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Nella tabella A apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze
2007: 500;
2008: 500;
2009: 500.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
2007: 4.000;
2008: 3.800;
2009: 3.000.

Ministero per i beni e le attività culturali
2007: 3.000;
2008: 3.000;
2009: 3.000.

Ministero della salute
2007: 3.000;
2008: 4.000;
2009: 4.000.

Ministero della solidarietà sociale
2007: 250;
2008: 250;
2009: -.

Nella tabella B apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)

Ministero per i beni e le attività culturali
2007: 5.000;
2008: 5.000;
2009: 5.000.

RELAZIONE

L'emendamento tecnico è correlato alle decisioni di stralcio delle disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria 2007, assunte ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento della Camera dei Deputati, per le quali il Presidente della Camera ha indicato che i relativi stanziamenti potranno essere trasferiti nei fondi speciali.
Le disposizioni oggetto di stralcio - i cui effetti costituiscono variazioni in aumento degli accantonamenti di fondo globale - riguardano:

Tab. A
per l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze: artt. 208 (per l'articolo 56 viene proposto l'integrazione in tabella C);
per l'accantonamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: articolo 153;
per l'accantonamento del Ministero per i beni e le attività culturali: articolo 163, commi 7 e 8;
per l'accantonamento del Ministero della salute: artt. 96 e 100;
per l'accantonamento del Ministero della solidarietà sociale: articolo 200, comma 2.

Per le disposizioni relative agli articoli 195 e 196, concernenti rispettivamente l'istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale e per l'Anno europeo per le pari opportunità viene prevista l'integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 194, come indicato dal Presidente della Camera dei Deputati.

Tab. B
per l'accantonamento del Ministero per i beni e le attività culturali: articolo 131.

Per le disposizioni relative all'articolo 130, comma 2, concernenti la realizzazione del nuovo palazzo dei congressi all'EUR e la realizzazione della città dello sport a Tor Vergata, viene prevista l'integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per Roma Capitale di cui all'articolo 130, comma 1, come indicato


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dal Presidente della Camera dei Deputati.
Tab. A. 52. Il Governo.

Nella tabella C apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115)
2007: 2.000;
2008: 2.000;
2009: 2.000.

Ministero per i beni e le attività culturali
Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.
Art. 4, comma 1: misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO (2.1.2.2. - Enti ed attività culturali - cap. 1442; 2.2.3.11 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali - cap. 7305)
2007: - 300;
2008: - 300;
2009: -.

RELAZIONE

L'emendamento ha natura tecnica in quanto è correlato alle decisioni di stralcio delle disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria 2007, assunte ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento della Camera dei Deputati.
L'integrazione di 2 milioni di curo per gli anni 2007, 2008 e 2009 relativa al decreto legislativo 303 del 1999 ( Presidenza del Consiglio dei Ministri) consegue dallo stralcio dell'articolo 56 (Attività di monitoraggio del Sistema-Paese).
La riduzione di 300.000 curo per gli anni 2007 e 2008 consegue da un mero errore. Infatti, la disposizione oggetto di stralcio rinvia per la copertura all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, solo a decorrere dal 2009, per cui la previsione di uno stanziamento anche per gli anni 2007 e 2008 in tabella C non risulta coerente con la disposizione legislativa richiamata ed è stato erroneamente inserito. Trattandosi di un errore materiale viene operata l'eliminazione dei 300.000 euro dalla tabella C per gli anni 2007 e 2008.
Tab. C. 40. Il Governo.

Nella tabella D apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia
Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490)
2007: 5.000;
2008: 5.000;
2009: 5.000.

Ministero dello sviluppo economico
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia
Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (settore n. 6) ( 12.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7380)
2007: 5.000;
2008: 5.000;
2009: 5.000.


Pag. 191

Conseguentemente alla tabella B apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.

RELAZIONE

L'emendamento mira a garantire il rifinanziamento della legge 26/1986, che reca incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia, prevedendo per gli anni 2007, 2008 e 2009 rinnovati stanziamenti rispettivamente per il Fondo per Trieste e per il Fondo per Gorizia. La copertura è garantita mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di fondo speciale di tabella B del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tab. D. 10. Il Governo.

Nella tabella D apportare le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legge n. 138 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 178 del 2002: interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate.
Art. 7: apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (a) (settore n. 16) (3.2.3.48 - Anas - cap. 7372)
2007: -;
2008: - 1.560.000;
2009: - 1.560.000.

Conseguentemente la nota (a) è sostituita dalla seguente:

«(a) Di cui 120 milioni di euro per l'anno 2007 per il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS ai sensi del contratto di programma 2003-2005».

Ministero delle infrastrutture
Legge n. 662 del 1996: misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Art. 2, comma 86: completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7483)
2007: -;
2008: - 4.000;
2009: -.
Art. 2, comma 87: avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7484)
2007: -;
2008: - 4.000;
2009: -.

Decreto legge n. 67 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997: disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
Art. 19, comma 1, punto B: realizzazione e potenziamento tratte autostradali (settore n. 16) (3.2.3:8 - Opere stradali - cap. 7485)
2007: -;
2008: - 15.400;
2009: -.

RELAZIONE

L'emendamento ha natura tecnica in quanto è correlato alle decisioni di stralcio delle disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria 2007, assunte ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento della Camera dei Deputati. Le risorse eliminate dalla tabella D con il presente emendamento sono trasferite nell'articolato del disegno di legge finanziaria.
Tab. D. 11. Il Governo.

Alla tabella B, sotto la voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare


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la seguente variazione (in migliaia di euro):
2007: - 25.000.

Conseguentemente, nella tabella D, inserire la seguente autorizzazione di spesa:

Ministero per i beni e le attività culturali
Legge n. 237 del 1999
articolo 1, comma 1 - Istituzione centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee (4.2.3.4 - patrimonio culturale statale - cap. 7861)
2007: 25.000;
2008: -;
2009: -.

RELAZIONE

Con il presente emendamento si rifinanzia, per l'anno 2007, il Cento per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee per l'importo di 25 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale (tabella B) relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
Tab. B. 32. Il Governo.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 6.

Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire i commi 12 e 13 con i seguenti:
«12. A decorrere dall'anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 13, per ciascun fabbricato deve essere specificato, oltre all'indirizzo, 1'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.
13. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all'articolo 73, comma l, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche fiscali, di concerto con il direttore dell'agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 12».
b) sopprimere i commi da 14 a 19.
c) sostituire il comma 20 con i seguenti:
«20. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, si verifica il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.
21. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente.
22. I Comuni trasmettono annualmente all'Agenzia del Territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 504 del 1992 in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.
23. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
24. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.


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25. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 23 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira a perseguire, in via progressiva, gli effetti che i commi oggetto delle modifiche proposte producono in termini di adempimenti a carico dei contribuenti.
Il comma 12 è strutturato in modo tale da consentire l'indicazione dei dati relativi a tutti i fabbricati compresi quelli strumentali nonché l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente, in relazione a tutte le tipologie di dichiarazioni dei redditi rese dai contribuenti a decorrere dall'anno 2008.
Il successivo comma 13 anticipa il suddetto obbligo dichiarativo nei confronti dei soggetti IRES a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Conseguentemente per tali soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'obbligo dichiarativa decorre dall'anno 2007.
Il comma 20 disciplina le modalità di controllo dei versamenti ICI avvalendosi dei criteri in materia di liquidazione delle dichiarazioni; da qui il richiamo espresso all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600.
Il comma 21 è diretto ad anticipare alle dichiarazioni presentate nell'anno 2007, quanto già disposto al comma 12 relativamente all'importo dell'ICI per ciascun immobile dichiarato nel quadro dei fabbricati ove non sono indicati quelli detenuti in regime di impresa e di lavoro autonomo, per i quali la decorrenza è stata fissata dal comma 12 all'anno 2008.
Il comma 22 prevede, a carico dei Comuni, l'obbligo di trasmettere all'Agenzia del Territorio i dati risultanti dall'esecuzione dei controlli previsti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili nei casi in cui questi siano discordanti da quelli catastali, che non siano rispondenti con quelli catastali. Le modalità ed i termini delle relative comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia.
La disposizione, attraverso il monitoraggio dei dati risultanti dall'attività di controllo ai fini ICI , è finalizzata all'aggiornamento dei dati catastali.
Le disposizioni di cui ai commi da 23 a 25 prevedono, a carico dei soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimenti dei rifiuti l'obbligo di comunicare i dati identificativi degli immobili ricompresi nell'ambito territoriale per il quale il servizio è prestato, le generalità dei soggetti che occupano l'immobile ed il relativo titolo, nonché ogni altra informazione rilevante ai fini del controllo in materia di imposte sul reddito. Detta comunicazione dovrà essere effettuata all'agenzia delle entrate con cadenza annuale ed in via telematica.
I commi da 23 a 25 mirano, attraverso la collaborazione dei soggetti che gestiscono i servizi in esame, a consentire un monitoraggio costante dell'agenzia delle entrate sul settore immobiliare; in particolare attraverso la rilevazione dei dati identificativi dei soggetti che occupano gli immobili e del relativo titolo, specie nei casi in cui si tratti di soggetti diversi dal proprietario, la norma consente di acquisire elementi utili per il controllo sia ai fini delle imposte sul reddito.
6. 81. Il Relatore.

ART. 11.

Abrogare i commi 19 e 20.

RELAZIONE

L'emendamento soppressivo proposto è finalizzato a ripristinare la disposizione che impone ai Comuni di non aumentare


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il canone deliberato per i mezzi pubblicitari (in sostituzione della corrispondente imposta comunale sulla pubblicità) in misura superiore al 25 per cento di tale imposta.
Il principio era stato introdotto dopo le note disposizioni sulla esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le insegne di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, proprio al fine di attenuare la pressione fiscale complessiva a livello locale che sarebbe esplosa se i comuni avessero avuto la possibilità di aumenti fuori controllo per il canone sulla pubblicità, applicabile in alternativa alla corrispondente imposta sulla pubblicità.
La disposizione inserita nel disegno di legge finanziaria, nell'abolire la soglia massima di aumento del canone (imposta sulla pubblicità + 25 per cento), contribuirebbe a rendere insostenibile la situazione per migliaia di imprese colpendo, tra l'altro, anche il settore dell'impiantistica pubblicitaria, strategico nell'attuale momento di ripresa economica.
11. 95. Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: alla utilizzazione con le seguenti: alla conservazione, all'utilizzazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento dispone che ai comuni sono attribuite anche le funzioni relative alla conservazione degli atti catastali
13. 11. Il Relatore.

ART. 14.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

«Art. 14.
(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali).

1. A decorrere dal 1o novembre 2007 i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fatto salvo quanto stabilito nel comma 2 per la funzione di conservazione degli atti catastali.
2. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla emanazione di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione nazionale comuni italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche di dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, é in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dalla Agenzia del territorio e dalla Associazione nazionale comuni italiani, saranno determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate ed, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell' avvio della gestione delle funzioni catastali.


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4. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1o ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell' ambito del sistema pubblico di connettività.
5. L'Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante distacco.
6. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento sostituisce l'articolo 14 del d.d.l. finanziaria per il 2007, in tema di modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali, disponendo che:
i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'ari. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a far data dal 1o novembre 2007 (comma 1). Tuttavia, al fine di tenere conto dello stato di attuazione della informatizzazione del sistema di banche dati catastali, nonché della capacità organizzativa e tecnica dei comuni interessati, la data di effettiva decorrenza della l'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano è individuata da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Naturalmente tale ultima previsione non si applica ai poli catastali già costituiti (comma 2).;
è attribuita ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'ari. 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Tali convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. I requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate ed, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali, ì termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell' avvio della gestione delle funzioni catastali saranno individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 3);
l'Agenzia del territorio, con apposito provvedimento del Direttore predisporrà entro il 1o ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale (comma 4);
l'Agenzia del Territorio assicurerà il mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali, fornendo assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale;


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l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle predette disposizioni elaborerà annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze.
14. 58. Il Relatore.

ART. 20.

Al comma 20, apportare le seguenti modifiche:
a) nella lettera a), dopo il capoverso i-sexies, aggiungere le seguenti parole: «i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.»;
b) nella lettera b), dopo le parole ed i-sexies aggiungere le seguenti, nel secondo periodo le parole «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» e, dopo il secondo periodo, é aggiunto il seguente: «Per le spese di cui alla lettera i-septies), del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA BADANTI

L'emendamento è finalizzato a prevedere una detrazione dall'imposta lorda delle spese sostenute per l'assistenza dei soggetti non autosufficienti in luogo della deduzione delle predette spese introdotta con la finanziaria 2005 (articolo 12, comma 4bis). Sono state mantenute le medesime condizioni di spettanza del beneficio fiscale, ancorché lo stesso, anche in considerazione del fatto che ciò appare coerente con la riforma in materia di IRPEF, assuma ora la natura e non più di deduzione. È previsto che la detrazione, nella misura del 19 per cento, spetta su di un importo di spesa non superiore a 2.100 euro, sempreché il reddito complessivo del soggetto che sostiene la spesa non superi 40.000 euro. In considerazione del fatto che, come si è detto, la disposizione non è innovativa essendo già presente nell'ordinamento, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
20. 288. Il Relatore.

All'articolo 20, comma 20, lettera a), capoverso i-sexies), sostituire le parole: di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, con le seguenti: stipulati o rinnovati ai sensi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento stabilisce che la detrazione di imposta spetta bensì per tutti i contratti di locazione di cui al comma 20, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431, del 1998.
20. 289. Il Relatore.

ART. 28.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituiti dai seguenti:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall'Agenzia del Territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatoci commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto dei Ministro


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dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento potranno comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del Territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che potranno essere forniti dall'Agenzia del Territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma precedente, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

RELAZIONE

L'emendamento si rende necessario al fine di adeguare le modifiche al regime «autorizzatorio» di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, previste dall'articolo 28 del disegno di legge finanziaria 2007, alle disposizioni introdotte con il decreto legge 262/2006, che, nell'approvare la nuova tabella dei tributi speciali catastali, ha considerato non imponibili le consultazioni catastali.
Si è ritenuto pertanto opportuno prevedere la corresponsione di un importo fisso annuale per la riutilizzazione commerciale di dati catastali, nonché una specifica sanzione, svincolata dai tributi, per l'ipotesi di riutilizzazione commerciale di dati catastali non autorizzata.
28. 10. Il Relatore.

All'articolo 57 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli Enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori e tecnologi in possesso dei requisiti di cui al comma 2, con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno; 2008. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con DPCM da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , sentito le amministrazioni vigilanti, su proposta della PCM- Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007 - 20.000;
2008 - 30.000;
2009 - 30.000.


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RELAZIONE

In considerazione della specifica valenza strategica che assume il settore della ricerca nei contesto dello sviluppo economico e scientifico del Paese, la proposta emendativa è diretta a stabilizzare i ricercatori degli Enti di ricerca, implementando tali professionalità e riducendo nel contempo l'elevato indice di invecchiamento della categoria rispetto al contestò europeo ed internazionale.
Si tratta di un intervento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 70, che consentirà di utilizzare stabilmente qualificate professionalità selezionate a seguito di procedure concorsuali.
57. 183. Il Relatore.

ART. 60.

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni concernenti il Ministero degli affari esteri).

1. Ai fini della razionalizzazione e della gestione unitaria del personale del Ministero degli affari esteri, in servizio all'estero, alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportatele seguenti modifiche:
a) all'articolo 13, comma 1; dopo le parole «Istituti di Cultura» sono inserite le seguenti: «nonché - con corrispondente riduzione dei posti già coperti nell'organico degli Istituti, di cultura - presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le rappresentanze permanenti, con la corresponsione della stessa indennità base mensile lorda prevista per i posti funzione di Addetto presso l'Istituto di Cultura»;
b) nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, secondo comma, del decreto Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole «addetto presso istituto italiano di cultura» sono inserite le seguenti: «o addetto presso rappresentanza, diplomatica, ufficio consolare, rappresentanza permanente».

2. All'articolo 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, le parole «compresa tra l'8 per cento e il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 20.per cento»;
b) al quinto comma, le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma precedente».

RELAZIONE

L'articolo 13, comma 1 della legge n. 401 del 1990 recita «Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio all'estero o in Italia. Nel primo casa è assegnato agli Istituti, con funzioni di direttore di Istituto di cultura o di addetto agli Istituti di cultura; nel secondo caso è assegnato alla Direzione generale». Le disposizioni proposte consentono - anche sulla base del criterio della razionalizzazione e della gestione unitaria del personale - una maggiore flessibilità nell'assegnazione del personale di ruolo dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, di posti funzione nelle sedi all'estero.
Le vigenti disposizioni sull'attività di rappresentanza attribuiscono ad alcune categorie di personale in servizio all'estero la titolarità di un assegno quale contributo forfetario per lo svolgimento di tali attività, corrisposto mensilmente insieme all'indennità di servizio. Esse, prevedono altresì che l'ammontare dell'assegno sia compreso tra l'8 ed il 20 per cento della predetta indennità. Ciò pone oggettive limitazioni all'azione amministrativa, incompatibili con le previste dotazioni di bilancio per la parte relativa al trattamento economico del personale in servizio all'estero Dovendo tener conto dell'esigenza, esplicitamente richiamata dal medesimo


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articolo 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica 18/1967, di correlare l'assegno di rappresentanza alle specifiche funzioni svolte e delle accennate limitazioni di bilancio, l'Amministrazione ha già dovuto provvedere nel senso dì un ammontare degli assegni di alcune categorie di destinatari patri alla percentuale minima prevista. Le modifiche che si propongono, sopprimendo il limite inferiore dell'8 per cento, consentono di far fronte alle ulteriori riduzioni di bilancio in materia di trattamento economico all'estero.
60. 0. 5. Il Relatore.

ART. 64.

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

Art. 64-bis.

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo .stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite te organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
64. 0. 16. Il Relatore.

ART. 66.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere infine le parole: nonché la revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA in relazione agli effetti dell'incremento del rapporto medio nazionale alunni/classe.

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Gli schemi di decreto ministeriale di cui al comma 2, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti ministeriali possono essere comunque adottati.

All'articolo 67, comma 1, sopprimere le parole: e 66 e la lettera b).
66. 236. Il Relatore.

ART. 85.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-bis.
(Decorrenza degli interessi legali per le prestazioni previdenziali).

1. All'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, primo periodo, dopo le parole «sulla domanda» sono inserite le seguenti: «, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della P.A. procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda.

RELAZIONE

Sulla base dell'attuale normativa (articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), gli enti sono tenuti a cor


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rispondere agli aventi diritto a prestazioni previdenziali non corrisposte nel termine assegnato per la conclusione del procedimento, gli interessi legali; attesa la natura accessoria degli stessi alla prestazione principale; indipendentemente dai motivi che hanno causato il ritardo nell'adozione del provvedimento medesimo.
La norma proposta recepisce un orientamento giurisprudenziale (Cass. 317/96) secondo cui solo la domanda amministrativa completa di tutti gli elementi idonei a dare impulso al procedimento di liquidazione della prestazione previdenziale determina il decorrere del termine assegnato all'ente previdenziale per emanare il provvedimento, in quanto costituisce elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto di credito, oltre ché condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria.
Resta salvo l'obbligo dell'ente ricevente di acquisire eventuale documentazione d'ufficio (documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, indispensabili per l'istruttoria) quando siano già in possesso della P.A. procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni in virtù di quanto stabilito dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241190).
85. 0. 39. Il Relatore.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-bis.
(Decorrenza degli interessi legali per prestazioni di disoccupazione agricola).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 gli interessi legali di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

RELAZIONE

Secondo le legislazione vigente (articolo 7, comma 4o, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108 convertito nella legge 1o giugno 1991; n. 169), il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola, fissato al 31 marzo dell'armo successivo a quello di riferimento, risulta disallineato rispetto alla data (31 maggio) di perfezionamento del procedimento di formazione dell'elenco nominativo necessario per la liquidazione delle prestazioni. La proposta intende evitare che il disallineamento delle due date suddette comporti oneri (interessi legali) per ritardati pagamento delle prestazioni di disoccupazione, che non può essere effettuata prima della formazione degli elenchi anagrafici.
85. 0. 40. Il Relatore.

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

Art. 85-bis.
(Base imponibile per il prelievo contributivo e liquidazione delle prestazione degli assimilati agli operai a tempo determinato).

1. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge n. 334/1968 e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti; coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1968 e dall'articolo 7 della legge n. 233/1990.
2. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole «e assimilati» sono soppresse.


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RELAZIONE

Nei confronti dei «piccoli coloni» e «dei compartecipanti familiari», ai fini dei contributi e delle prestazioni fino a tutto il 2005 non hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 146 del 16 aprile 1997 che prefigurava, agli effetti previdenziali e contributivi in agricoltura, l'introduzione graduale, per gli operai a tempo determinato, del principio della retribuzione effettivamente corrisposta.
Dal 1998 al 2005 per il calcolo dei contributi dei piccoli coloni e compartecipanti familiari è stato utilizzato il «salario medio convenzionale» provinciale di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 488/1968. Con il decreto-legge 2/06 sembrerebbe che oltre agli operai agricoli a tempo determinato anche agli «assimilati», ossia ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, sia stata estesa la retribuzione contrattuale, disponendo il comma 5 dell'articolo 01 del predetto decreto legge, che la retribuzione da prendere ai fini della liquidazione delle prestazioni è quella di cui al comma 4, ossia la retribuzione indicata dall'articolo 1, comma 1, del D. L 338/1989, convertito dalla legge n. 399/1989.
Poiché tali soggetti sono destinatari di patti associativi da non assoggettare ad una dinamica salariale contrattuale, si propone una norma che rapporti il prelievo contributivo al salario medio convenzionale ai sensi del dpr 488/68.
Si propone inoltre, un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 2/06, al fine di consentire un'idonea applicazione della norma, per il 2006, in riferimento ai lavoratori agricoli.
85. 0. 41. Il Relatore.

ART. 104.

All'articolo 104 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano» sono soppresse le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto dal comma 2,»;
b) al comma 1, dopo le parole: «assegnate dal CIPE» sono inserite le seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico»;
c) al comma 4, le parole «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle parole «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
d) al comma 4, sono soppresse le parole «Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al comma 4 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il CIPE con propria delibera adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l'attuazione del presente comma»;
f) al comma 8, dopo le parole «Banca d'Italia,» sono inserite le parole «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto, legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

RELAZIONE

L'emendamento proposto mira sostanzialmente a ridondurre la formulazione dell'articolo 104 al testo del disegno di


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legge sugli «Interventi per l'innovazione industriale», approvato dal Consiglio dei Ministri.
L'emendamento di cui al comma 4 prevede che il CIPE si pronunci sui progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzato in una seduta sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. L'emendamento proposto permette al CIPE con propria delibera di adottare le norme relative al proprio funzionamento in questo caso di particolare composizione del Comitato, così come già previsto dall'articolo 2, comma 1; ultimo capoverso del disegno di legge sull'innovazione industriale, in un caso di identica composizione del Comitato.
Sono inoltre inserite disposizioni volte a prevedere intese in Conferenza Stato-Regioni.
104. 173. Il Relatore.

Dopo l'articolo 104, inserire il seguente:

Art. 104-bis.
(Potenziamento della misura dì assistenza tecnica alle imprese).

1. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, dì cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere previsti anche programmi di: ricerca e. sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e della direttiva ministeriale 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46/1982.
2. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative, può essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al comma 1, secondo modalità anche semplificate che saranno determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

RELAZIONE

Appare necessario valorizzare le attività di sostegno alla nascita di imprese innovative (Articoli 103 e 106 della legge finanziaria 38812000); oggi marginali all'interno delle attività della D.G.C.I.I.
A tal fine si potrebbe prevedere di associare gli incentivi del FIT a tali misure di aiuto (che consistono sostanzialmente nell'erogazione di servizi alle neoimprese, quali predisposizione di studi di fattibilità técnica, economica, finanziaria; assistenza alla fase organizzativa e di avvio, valutazione tecnologica dei progetti, messa a disposizione di laboratori e spazi condivisi ecc.).
La valutazione dei programmi di ricerca e sviluppo delle neoimprese potrebbe avvenire adopera degli stessi soggetti che attuano le azioni di sostegno (università, enti pubblici di ricerca, organismi promossi e partecipati dai medesimi soggetti per almeno il 25 per cento) nell'ambito delle convenzioni che questi stipulano con il Ministero.
Le modalità agevolative dovrebbero essere quelle previste per le PMI, con risorse statali dirette del FIT anche provenienti da ulteriori operazioni di cartolarizzazione dei crediti concessi negli anni precedenti.
104. 0. 19.Il Relatore.

ART. 128.

All'articolo 128, comma 1, le parole: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e


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2009 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2007 e di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.

RELAZIONE

L'emendamento è volto ad elevare a 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse in favore del marchio «Made in Italy» con un onere per ciascuno dei predetti anni pari a 6 milioni di euro, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
128. 11.Il Relatore.

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

Art. 128-bis.

1. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione l'aggiornamento e la promozione, culturale a favore delle collettività italiane, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di euro 14 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Conseguentemente alla Tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 14.000;
2008: - 14.000;
2009: - 14.000.

RELAZIONE

L'emendamento propostosi rende necessario per dare concreta attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 20, del decreto 18 maggio 2006, n. 181 concernenti «Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri». Il citato comma 20 è intervenuto, modificandolo, sull'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 303, che disponeva l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del dipartimento per gli italiani nel Mondo. La relativa competenza è, pertanto, stata attribuita al Ministero degli affari esteri.
128. 026.Il Relatore.

ART. 129.

All'articolo 129, comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente, alla tabella B, sotto Ministero dell'economia e delle. finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 80.000.

RELAZIONE

L'emendamento dispone un aumento di 80 milioni di euro per l'anno 2007, dell'autorizzazione di spesa prevista per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.
A copertura del predetto maggiore onere viene indicata, per pari importo, la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale (tabella B) relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
129. 13.Il Relatore.


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ART. 130.

All'articolo 130, comma 1, sostituire la parole: 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. con le seguenti: 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

RELAZIONE

L'emendamento tecnico consegue dalla decisione di. stralcio della disposizione di cui all'articolo 130, comma 2, in ordine alla quale il Presidente della Camera ha previsto che gli stanziamenti recati da tale disposizione per la realizzazione del nuovo palazzo dei congressi all'EUR possano essere portati in aumento dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per Roma capitale di cui al comma 1 del medesimo articolo.
130. 17.Il Relatore.

ART. 144.

All'articolo 144, apportare le seguenti modifiche:
a) aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per il potenziamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
b) al comma 1 la parola: 60 è sostituita dalla parola: 53.

RELAZIONE

L'emendamento è reso necessario dalla indifferibile esigenza di potenziare i mezzi aereonavali a disposizione della Guardia Costiera per poter far fronte agli accresciuti compiti per la salvaguardia della vita umana in mare e alla crescita degli eventi di immigrazione clandestina.
La maggiore spesa è compensata dalla riduzione della autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
144. 26.Il Relatore.

ART. 166.

Dopo l'articolo 166, inserire il seguente:

Art. 166-bis.

1. Per i prestiti contratti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e notificati all'ente previdenziale anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del medesimo decreto-legge, le rate scadute sono recuperate mediante corrispondente prolungamento della cessione.

RELAZIONE

L'articolo 13-bis del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha introdotto nuove norme in materia di prestiti contro cessione del quinto di salari, stipendi ed altri emolumenti.
In particolare, il comma 2 del predetto articolo affida ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle disposizioni d'attuazione in materia.
Il predetto articolo 13-bis, che ha modificato il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ha, tra l'altro, esteso ai


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pensionati pubblici e privati la possibilità di contrarre prestiti contro cessione del quinto della pensione.
A seguito di ulteriori valutazioni conseguenti alla consultazione delle organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, é emersa l'opportunità di introdurre una norma transitoria volta a regolamentare i prestiti contratti dai pensionati nell'intervallo temporale fra la vigenza del predetto decreto-legge n. 35 del 2005 e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del medesimo decreto legge.
166. 06.Il Relatore.

Dopo l'articolo 166 inserire il seguente:

Art. 166-bis.
(Disposizioni varie in materia di lavoro).

1. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori anziani è istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale, è . prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 amai, e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni; oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministrò dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà, i requisiti di accesso, al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel, limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
3. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000 sono sostituite dalle seguenti: euro 37 milioni per l'anno 2007 e di euro 42 milioni a decorrere dal 2008.
4. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 15 milioni per l'anno 2007.
5. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata la spesa.di 23 milioni di: euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma terzo, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
6. A decorrere dal 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), la ricostruzione, nell'assicurazione generale. obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1o gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma: 3, lettera i-quater) e dell'articolo 11-ter, compia 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati


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da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 47.010;
2008: - 96.010;
2009: - 96.010.

RELAZIONE

L'emendamento é diretto a prevedere:
ai commi 1 e 2, l'istituzione di accordi di solidarietà tra generazioni, finalizzati alla trasformazione a tempo parziale, su base volontaria, déi contratti di lavoro dei lavoratori ultracinquantacinquenni, e la correlata assunzione a tempo parziale di giovani inoccupati o disoccupati con orario di lavoro pari a quello ridotto, demandando ad un decreto interministeriale (Lavoro Economia) le modalità di stipula ed i contenuti di detti accordi;
al comma 3, l'incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
al comma 4, un rifinanziamento per l'anno 2007 ai fini dello potenziamento dello sviluppo dei servizi per l'impiego;
ai comma 5, il rifinanziamento delle attività di formazione professionale svolte dall'ISFOL e dagli enti privati gestori di attività formative;
al comma 6, la ricostruzione, a decorrere dal 2008, nell'assicurazione generale obbligatoria, secondo un modello già utilizzato in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro effettuati in Albania tra il 1955 e il 1997.
166. 07.Il Relatore.

ART. 176.

Dopo l'articolo 176 inserire il seguente:

Art. 176-bis.
(Trattamento d'integrazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti).

1. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 176, comma 1, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

RELAZIONE

Con l'emendamento proposto viene scorporata dallo stanziamento individuato per la proroga degli ammortizzatori sociali la quota di 12 milioni di euro destinandola contestualmente al trattamento d'integrazione salariale per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti.
176. 04.Il Relatore.


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ART. 194.

All'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 con le seguenti: 24 milioni di euro per l'anno 2007, 23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2010,.

RELAZIONE

L'emendamento tecnico consegue dalla decisione di stralcio delle disposizioni di cui agli articoli 195 e 196, in ordine alle quali il Presidente della Carriera ha previsto che gli stanziamenti recati da tali disposizioni, rispettivamente, per l'istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale e per l'Anno europeo per le pari opportunità, possano essere portati in aumento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 194.
194. 36.Il Relatore.

ART. 198.

Dopo l'articolo 198, inserire il seguente:

Art. 198-bis.
(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).

1. All'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti che usufruiscono dei perplessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

RELAZIONE

Il comma 5 dell' articolo 42 del T.U. in materia di riposi e permessi per l'assistenza di figli con handicap grave, rinasce che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari, per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, per assistere persone con handicap per le quali è stata accertata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 104/92 la situazione di gravità contemplata dell'articolo 3, della medesima legge 104.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
Il legislatore ha lasciato facoltà agli aventi diritto di poter usufruire, secondo le proprie esigenze, del frazionamento o meno di due anni a disposizione.
Ora accade che quando l'utilizzo dei due anni è frazionato in periodo, settimanali, giornalieri o mensili, il datore di lavoro e l'INPS ritengono che il periodo di utilizzo determini la perdita delle ferie relative a quel periodo di cui si è usufruito.
Ciò a differenza del caso in cui il familiare di portatore di disabilità, si astenga dal lavoro per tre giorni mensili, anche non continuativi, ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/92, quando invece i tre giorni di permesso non hanno alcuna influenza sul computo annuale delle ferie.
Ora se da una parte l'utilizzo di un periodo annuale completo del permesso di che trattasi determina l'impossibilità all'usufruizione delle ferie non dovrebbe essere così per periodi di permessi infrannuali in quanto il familiare de disabile è stato comunque impegnato in una attività di assistenza a un disabile con un impegno fisico e mentale non indifferente tanto da ritenere utile anche per il datore di lavoro


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che lo stesso usufruisca del periodo di ferie completo rispetto ai giorni di permesso utilizzati.
L'applicazione della norma proposta, che di fatto non genera costi aggiuntivi a carico del bilancio statale, in quanto trova disponibilità nell'importo massimo dell'indennità da corrispondere al richiedente non riguarderebbe una platea illimitata di soggetti in quanto essa è riservata a persone che si trovano in una situazione in cui caratteristiche restrittive si rinvengono nella stessa normativa di settore.
198. 07.Il Relatore.

ART. 204.

Dopo l'articolo 204, è inserito il seguente:

Art. 204-bis.
(Fondo per lo sport).

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sport» al quale è assegnata la somma di 47,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 42,5 milioni di euro per l'anno 2008.

Conseguentemente, nella tabella B, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportate la seguente variazione:
2007: - 5.000.

RELAZIONE

Viene istituito un apposito fondo per lo sport in cui confluisce l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione della città dello sport a Tor Vergata (ex articolo 130, comma 2), oggetto di decisione di stralcio, per l'importo di 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, incrementata di 5 milioni per l'anno 2007.
Il maggior onere da coprire pari a 5 milioni di euro per il 2007 viene fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale (tab. B) dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
204. 07.Il Relatore.

ART. 207.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207-bis.
(Genova esposizione internazionale «Colomba 92»).

1. Per gli interventi connessi al programma Genova esposizione internazionale «Colombo 92», di cui all'Accordo di Programma sottoscritto in data 29 marzo 2006, è destinato un contributo di 97.000.000 di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 18 marzo 1991, n. 99, che per l'importo di 97.000.000 di euro, sono mantenute nei conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata' del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
2. La somma indicata al precedente comma 1 finanziera le opere già individuate agli artt. 1, 2 e 3 dell'Accordo di Programma, sottoscritto il 29.3.2006, con la sola eccezione dell'opera denominata «rifacimento della copertura del torrente


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Bisagno nel tratto tra la stazione Brignole e la zona della Questura II lotto» alla cui realizzazione viene destinata una somma pari a 33 milioni di euro, a riduzione dell'importo previsto di 50 milioni di euro.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, nella tabella B, sotto Ministero,dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2007: - 13.000;
2008: - 21.000;
2009: - 21.000.

RELAZIONE

Viene previsto per il programma Genova esposizione internazionale «Colombo 92», un contributo complessivo di 97 milioni di curo, per il periodo 2007-2011, cui si provvede, previa conservazione dei residui, utilizzando, tramite versamento in entrata e successiva riassegnazione alla spesa, le somme in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 18 marzo 1991, n. 99, per 13 milioni di euro nel 2007 e 21 milioni di euro dal 2008 al 2011. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, si provvede riducendo l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
207. 011.Il Relatore.

TAB. C.

Nella tabella C apportare le seguenti variazioni:

L. n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica Art. 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle Università (3.1.2.9 - Finanziamento ordinario delle Università statali - Cap. 1694):
2007: 50.000;
2008: -;
2009: -.

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.2.3.4 - Ricerca scientifica - Cap. 7236):
2007: 10.000;
2008: -;
2009: -.

Conseguentemente, nella medesima tabella C, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
L. n. 468 del 1978: Riforma di alcune nonne di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente: (4.1.5.2 - Altri fondi di riseria - Cap.3003):
2007: - 60.000;
2008: -;
2009: -.

RELAZIONE

L'emendamento è volto ad aumentare per l'anno 2007 le dotazioni relative al finanziamento del Fondo ordinario delle Università statali (+50 milioni) e al finanziamento della ricerca scientifica 810 milioni), a reintegro delle riduzioni previste per i consumi intermedi delle università e degli enti di ricerca dall'articolo 22 del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. Per la compensazione del relativo onere viene indicata la riduzione del Fondo di cui all'articolo 9-ter della legge 468 del 1978.
Tab. C. 41.Il Relatore.


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Nella tabella C apportare. le seguenti variazioni:
(in migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze:
Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - cap. 7442):
2007: - 40.000;
2008: -;
2009: -.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune Norme di contabilità generale dello stato:
articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2007: - 10.000;
2008: -;
2009: -.

RELAZIONE

L'emendamento prevede un'integrazione di 40 milioni di euro per il 2007 della dotazione relativa alla legge n. 67 del 1987 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, compensata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.
Tab. C. 42.Il Relatore.

EMENDAMENTO DEL RELATORE 53. 10.

All'articolo 53, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al precedente periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie, con invarianza sugli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: unità previsionali inserire le seguenti: fatta eccezione per le spese determinate in via legislativa;
53. 10.Il Relatore.


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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI 47, 60, 66, 68, 69, 70, 71, 85, 88, 89, 91, 93, 94, 99, 101, 118, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 189, 192, 193, 194, 198, 199, 200, 205, 206 e 207 INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE E COMPENSAZIONE INIDONEA

47.2 Quartiani Erminio Angelo
47.5 Amoruso Francesco Maria
47.6 Siliquini Maria Grazia
47.7 Ulivi Roberto
47.10 Garavaglia Massimo
47.11 Garavaglia Massimo
47.15 Tranfaglia Nicola
60.3 Martella Andrea
60.7 Viola Rodolfo Giuliano
60.11 Tranfaglia Nicola
66.12 Mancini Giacomo
66.18 Campa Cesare
66.21 Piro Francesco
66.24 Russo Paolo
66.25 Garavaglia Massimo
66.28 Garavaglia Massimo
66.32 Garavaglia Massimo
66.37 Garavaglia Massimo
66.39 Garavaglia Massimo
66.90 Giorgetti Alberto
66.120 Bono Nicola
66.141 Poletti Roberto
66.144 Cassola Arnold
66.159 Turci Lanfranco
66.164 Barbieri Emerenzio
66.174 Ruvolo Giuseppe
66.197 Barbieri Emerenzio
66.215 D'Elpidio Dante
66.217 De Simone Titti
66.220 De Simone Titti
66.224 Meloni Giorgia
66.225 Meloni Giorgia
66.0.2 Piazza Camillo
68.1 Mancini Giacomo
68.7 Garagnani Fabio
68.31 Aprea Valentina
68.36 Garagnani Fabio
68.43 Goisis Paola
68.69 Napoli Osvaldo
68.96 Bono Nicola
68.119 Mancini Giacomo
68.134 Barbieri Emerenzio
68.146 Soffritti Roberto
68.155 Viola Rodolfo Giuliano
68.160 Viola Rodolfo Giuliano
68.164 Viola Rodolfo Giuliano
68.0.5 D'Elpidio Dante
68.0.6 Lucchese Francesco Paolo
69.9 Tocci Walter
69.12 Tocci Walter
69.0.1 Piro Francesco
69.0.16 Piro Francesco
70.22 Pepe Antonio
70.29 Tranfaglia Nicola
70.30 Tranfaglia Nicola
70.32 Tocci Walter
70.0.6 Licandro Orazio Antonio
85.5 Campa Cesare
85.7 Campa Cesare
85.8 Campa Cesare
85.9 Campa Cesare
85.10 Campa Cesare
85.15 Campa Cesare
85.16 Campa Cesare
85.17 Campa Cesare
85.19 Lupi Maurizio Enzo
85.21 Tomaselli Salvatore
85.31 Fabbri Luigi
85.32 Palmieri Antonio
85.36 Fabbri Luigi


Pag. 213


85.40 Moroni Chiara
85.48 Garavaglia Massimo
85.59 Filippi Alberto
85.60 Zorzato Marino
85.61 Zorzato Marino
85.62 Nardi Massimo
85.63 Bordo Michele
85.66 Giorgetti Alberto
85.71 Armani Pietro
85.73 Nannicini Rolando
85.75 Nannicini Rolando
85.87 Giorgetti Alberto
85.92 Bonelli Angelo
85.93 Bonelli Angelo
85.94 D'Agrò Luigi
85.99 Peretti Ettore
85.113 D'Elpidio Dante
85.114 D'Elpidio Dante
85.118 Fabbri Luigi
85.119 Fabbri Luigi
85.120 Del Bue Mauro
85.121 Del Bue Mauro
85.125 Napoletano Francesco
85.126 Napoletano Francesco
85.0.19 XI Commissione
85.0.36 Napoletano Francesco
85.0.37 Delbono Emilio
88.2 XII Commissione
88.3 XII Commissione
88.15 Verro Antonio Giuseppe Maria
88.20 Ulivi Roberto
88.22 Ascierto Filippo
88.26 Cosentino Nicola
88.27 Russo Paolo
88.33 Ceccacci Rubino Fiorella
88.36 Di Virgilio Domenico
88.38 Di Virgilio Domenico
88.41 Di Virgilio Domenico
88.57 Brigandì Matteo
88.69 Brigandì Matteo
88.81 Di Girolamo Leopoldo
88.82 Bianchi Dorina
88.84 Grassi Gero
88.100 Lisi Ugo
88.103 Turci Lanfranco
88.105 Licandro Orazio Antonio
88.106 Peretti Ettore
88.107 Peretti Ettore
88.108 Peretti Ettore
88.123 Lucchese Francesco Paolo
88.125 Mazzoni Erminia
88.137 D'Elpidio Dante
88.143 Moroni Chiara
88.144 Moroni Chiara
88.149 Garnero Santanchè Daniela
88.161 Fugatti Maurizio
88.162 Fugatti Maurizio
88.163 Fugatti Maurizio
88.165 Brigandì Matteo
88.175 Di Virgilio Domenico
88.179 Nannicini Rolando
88.0.3 Campa Cesare
88.0.8 Marinello Giuseppe Francesco Maria
88.0.12 Brigandì Matteo
88.0.13 Di Virgilio Domenico
88.0.16 Carfagna Maria Rosaria
88.0.22 Affronti Paolo
88.0.27 Cicu Salvatore
88.0.28 Cicu Salvatore
88.0.29 Cicu Salvatore
88.0.31 Grassi Gero
89.0.13 Cancrini Luigi
99.4 Lucchese Francesco Paolo
99.0.3 Porfidia Americo
99.0.6 Rampelli Fabio
99.0.7 D'Elpidio Dante
101.3 Crisafulli Vladimiro
101.4 Crisafulli Vladimiro
101.7 Di Virgilio Domenico
101.0.1 Burtone Giovanni Mario Salvino
118.0.1 Uggè Paolo
144.0.1 Ronconi Maurizio
147.7 Lusetti Renzo
148.10 Ulivi Roberto
148.39 Bordo Michele
148.41 Bordo Michele
148.42 Bordo Michele
148.54 Boato Marco
150.28 Giorgetti Alberto
150.30 D'Elpidio Dante
150.34 Fugatti Maurizio
150.38 Barani Lucio
151.0.1 Brugger Siegfried
152.37 Burtone Giovanni Mario Salvino
152.38 Campa Cesare
152.52 Misuraca Filippo
152.109 Delfino Teresio
152.111 Delfino Teresio
152.119 Pini Gianluca
152.0.4 Burtone Giovanni Mario Salvino
156.4 Campa Cesare
156.5 Burtone Giovanni Mario Salvino
156.7 Misuraca Filippo
156.46 Marras Giovanni


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156.47 Marras Giovanni
159.0.2 Mariani Raffaella
159.0.7 Napoli Osvaldo
159.0.11 Piazza Camillo
159.0.13 Saglia Stefano
161.0.17 Piazza Camillo
161.0.20 Piazza Camillo
161.0.21 Piazza Camillo
161.0.24 D'Elpidio Dante
161.0.25 D'Elpidio Dante
161.0.29 Albonetti Gabriele
163.0.4 Conte Gianfranco
192.6 Palomba Federico
193.6 Palomba Federico
198.1 XII Commissione
198.5 Moroni Chiara
198.17 Palomba Federico
198.18 Lucchese Francesco Paolo
198.20 Galletti Gian Luca
198.23 Zanotti Katia
198.0.5 Zanotti Katia
198.0.6 Raiti Salvatore
200.2 Fiorio Massimo
200.0.3 Crisafulli Vladimiro
200.0.4 Martella Andrea
200.0.35 Piazza Camillo


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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 73.

All'articolo 73, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Sulla base degli esiti delle sperimentazioni di cui al comma 2 le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale prevista da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef;
b) al comma 8 dopo le parole: loro enti ed organismi strumentali aggiungere le seguenti: , nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale;
c) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 7-bis. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6 di questo articolo;
73. 14.(nuova formulazione).Zeller, Brugger, Bezzi, Widmann, Nicco.

ART. 74.

Sostituire le parole: al comma 6 fino a: di crediti con le seguenti: non sono considerate nel saldo finanziario le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti.
0. 74. 118. 1.(nuova formulazione).Albonetti.

ART. 75.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le parole: «non supera il 12 per cento» sono sostituite dalle parole: «non supera il 15 per cento». All'articolo 1, comma 45, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «non superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle parole: «non superiore al 15 per cento» ed è abrogata la lettera c).
75. 18.(nuova formulazione).Il Governo.


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ART. 60.

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

1. È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto «di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247 e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito in legge 20 ottobre 2006, n. 270», ivi inclusi la gestione amministrativa degli interventi e l'invio di esperti.

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 6.000;
2008: - 6.000;
2009: - 6.000.
60. 0. 4.(nuova formulazione).Il Governo.

ART. 13.

Nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 65:
1. la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari;
2. la lettera g) è sostituita dalla seguente: g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti;
3. la lettera h) è sostituita dalla seguente: h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati.
b) al comma 1 dell'articolo 66 la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) alla conservazione, all'utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, lettera h);.
13. 11.(nuova formulazione).Il relatore.

ART. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:
1. A decorrere dal 1o novembre 2007 i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fatto salvo quanto stabilito nel comma 2 per la funzione di conservazione degli atti catastali.
2. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla emanazione di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'Associazione nazionale comuni italiani, recante l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche di dati catastali e della


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capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dalla Agenzia del territorio e dalla Associazione nazionale comuni italiani, saranno determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate ed, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell' avvio della gestione delle funzioni catastali.
4. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1o ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.
5. L'Agenzia del Territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale potrà aver luogo anche mediante distacco.
6. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell'economia e delle finanze.
14. 58.(nuova formulazione).Il relatore.


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ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI 2, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 72, 73, 81, 83, 84, 87, 102, 103, 106, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 123, 127, 133, 138, 140, 141, 145, 146, 154, 155, 167, 168, 175, 176, 177, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 197, 201, 202, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216 e 217, INAMMISSIBILI PER CARENZA DI COMPENSAZIONE E COMPENSAZIONE INIDONEA

42.2 I Commissione
42.4 XII Commissione
42.7 Rossi Gasparrini Federica
42.11 Amoruso Francesco Maria
42.18 Aprea Valentina
42.20 Fabbri Luigi
42.23 Goisis Paola
42.27 Proietti Cosimi Francesco
42.28 Giorgetti Alberto
42.29 Alemanno Giovanni
42.32 Napoli Osvaldo
42.52 Pepe Antonio
42.56 Porfidia Americo
42.60 Soffritti Roberto
42.63 Napoletano Francesco
42.64 Cancrini Luigi
42.67 Tranfaglia Nicola
42.87 D'Elpidio Dante
42.89 D'Elpidio Dante
42.92 Garavaglia Massimo
42.96 Barani Lucio
42.97 Barani Lucio
42.103 Mondello Gabriella
42.112 Milana Riccardo
43.6 Musi Adriano
43.9 Giorgetti Alberto
43.13 Ulivi Roberto
43.15 Raiti Salvatore
43.16 Pagliarini Gianni
43.17 Galletti Gian Luca
43.18 D'Agrò Luigi
43.19 Lucchese Francesco Paolo
43.20 D'Elpidio Dante
43.21 Satta Antonio
43.22 Fugatti Maurizio
46.0.2 Pedica Stefano
51.4 Crisafulli Vladimiro
51.5 Chianale Mauro
51.10 Alemanno Giovanni
51.14 Piazza Camillo
51.0.1 Crisafulli Vladimiro
52.6 Valducci Mario
52.20 Fiano Emanuele
53.2 Russo Paolo
53.6 Cicu Salvatore
55.0.6 Rossi Nicola
61.0.1 II Commissione
61.0.4 Vitali Luigi
64.5 Martusciello Antonio
64.7 Pepe Antonio
64.9 Santelli Jole
64.10 Proietti Cosimi Francesco
64.19 Misiti Aurelio Salvatore
64.30 Tocci Walter
64.31 Tocci Walter
65.3 Napoli Osvaldo
65.6 Soffritti Roberto
67.2 Aprea Valentina
67.3 Garavaglia Massimo
67.4 Poletti Roberto
73.2 Crisafulli Vladimiro
73.7 Froner Laura
73.11 Giudice Gaspare
73.16 Oliva Vincenzo
84.3 Leo Maurizio
84.4 Leo Maurizio
84.5 Leo Maurizio
84.6 Leo Maurizio


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84.7 Campa Cesare
84.9 Campa Cesare
84.10 Campa Cesare
84.11 Tomaselli Salvatore
84.13 Uggè Paolo
84.17 Fogliardi Giampaolo
84.19 Rossi Nicola
84.20 XI Commissione
84.21 Fabbri Luigi
84.22 Bernardo Maurizio
84.27 Garavaglia Massimo
84.28 Garavaglia Massimo
84.29 Garavaglia Massimo
84.30 Garavaglia Massimo
84.31 Zorzato Marino
84.33 Giorgetti Alberto
84.35 Giorgetti Alberto
84.49 D'Agrò Luigi
84.53 D'Elpidio Dante
84.55 Zeller Karl
84.56 Zeller Karl
84.58 Garavaglia Massimo
84.59 Del Bue Mauro
84.61 Zorzato Marino
84.62 Bertolini Isabella
102.17 Pili Mauro
102.18 Pili Mauro
102.34 Palomba Federico
102.35 Palomba Federico
106.0.4 Tocci Walter
110.0.1 Peretti Ettore
112.1 Grillini Franco
113.1 Vico Ludovico
113.2 Vico Ludovico
113.4 De Zulueta Tana
113.5 Bonelli Angelo
114.4 Minardo Riccardo
116.11 Leddi Maiola Maria
116.12 Fincato Laura
121.2 Grillini Franco
133.0.1 Napoli Osvaldo
133.0.2 Saglia Stefano
138.2 Pedica Stefano
138.6 La Loggia Enrico
138.9 Catanoso Basilio
138.11 Catanoso Basilio
141.0.3 Violante Luciano
145.2 Floresta Ilario
145.0.1 Velo Silvia
146.0.14 Sanza Angelo Maria
146.0.15 Velo Silvia
154.34 Bordo Michele
154.41 Zucchi Angelo Alberto
154.45 Garavaglia Massimo
154.46 Garavaglia Massimo
154.48 Garavaglia Massimo
154.0.1 Bonelli Angelo
155.2 Leo Maurizio
155.4 Misuraca Filippo
155.5 Misuraca Filippo
155.28 Marras Giovanni
155.0.1 Burtone Giovanni Mario Salvino
176.0.3 Velo Silvia
177.5 Di Salvo Titti
177.10 Delbono Emilio
177.27 D'Elpidio Dante
181.0.1 Giorgetti Alberto
183.1 Misiani Antonio
183.6 Caparini Davide
183.8 Napoli Osvaldo
183.0.3 Giro Francesco Maria
183.0.4 Giro Francesco Maria
185.3 Marras Giovanni
186.0.1 Piro Francesco
186.0.7 D'Elpidio Dante
187.0.1 I Commissione
187.0.2 I Commissione
187.0.5 Belisario Felice
190.2 Misuraca Filippo
190.3 Crisafulli Vladimiro
190.4 Catone Giampiero
190.6 Lumia Giuseppe
190.12 Raiti Salvatore
191.3 Belisario Felice
191.7 Folena Pietro
191.8 Servodio Giuseppina
191.9 Folena Pietro
191.20 Balducci Paola
191.21 Barbieri Emerenzio
191.23 Pignataro Rocco
201.16 Garavaglia Massimo
201.19 Garavaglia Massimo
201.0.2 D'Elpidio Dante
202.1 Bonelli Angelo
202.0.1 Lomaglio Angelo Maria Rosario
209.0.5 Ossorio Giuseppe
209.0.8 Ricci Andrea
209.0.9 Bressa Gianclaudio
210.0.6 Ricci Andrea
210.0.8 Orlando Andrea
213.1 Cassola Arnold
217.2 Crisafulli Vladimiro
217.3 Piro Francesco


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ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.

EMENDAMENTO 53.9 DEL GOVERNO (nuova formulazione).

All'articolo 53, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4572 milioni, 5.031 milioni, 4.922 milioni delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti Correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modifiche e integrazioni, ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della Protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai finì degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte sulle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009.
b) al comma 2, dopo le parole: «stato di previsione», inserire le seguenti: «fatta eccezione per le spese obbligatorie e di quelle predeterminate legislativamente,»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «unità revisionali», inserire le seguenti: «, fatta eccezione per le spese predeterminate legislativamente,».
53. 9.(Nuova formulazione) Il Governo.


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ALLEGATO 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) C. 1746-bis Governo.

EMENDAMENTO GIBELLI 75.12

Al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo: Per l'anno 2007 e per ciascuno degli anni 2008 e 2009, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n.350, per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è imcrementato di 175 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 133.
75. 12. Gibelli, Garavaglia, Filippi, Fugatti.