VIII Commissione - Marted́ 7 novembre 2006


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ALLEGATO

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività (C. 1428).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, la proposta di legge n. 1428, concernente «Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione;
rilevato che l'articolo 1 della proposta di legge è suscettibile di incidere direttamente su ambiti di competenza della VIII Commissione, con particolare riferimento alla materia urbanistica e al profilo della tutela dell'ambiente;
valutato positivamente il fatto che, tra i procedimenti attivabili presso lo sportello unico ai fini dell'insediamento di attività produttive, il nuovo testo del citato articolo 1 riguarda esclusivamente il procedimento di autocertificazione (disciplinato dall'articolo 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447) e non anche, come nel testo originario, il procedimento autorizzatorio (di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento);
condivisa la finalità di semplificazione amministrativa del citato articolo 1, perseguita in particolare attraverso la riduzione dei termini previsti dalla normativa vigente, decorsi i quali la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di comunicazione di motivato dissenso [lettere f) e g)];
rilevato che, con riferimento alla materia urbanistica, nei casi in cui debba essere presentata la denuncia di inizio attività edilizia, occorre un coordinamento tra il procedimento di autocertificazione attivabile presso lo sportello unico e il procedimento della dichiarazione di inizio attività (DIA) edilizia, disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);
valutata positivamente la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), relativa all'adozione da parte dei comuni di un sistema di monitoraggio dell'attività dello sportello unico e segnalata l'opportunità che il Governo informi il Parlamento circa il funzionamento delle nuove misure di semplificazione, anche al fine dell'adozione di ulteriori iniziative normative nella direzione indicata dal provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), siano aggiunte le seguenti:
«c-bis) con riferimento al procedimento di cui all'articolo 6, prevedere che, nei casi in cui la normativa vigente contempli la presentazione della denuncia di inizio attività edilizia, sia garantita l'applicazione del relativo procedimento, di


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cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento in particolare ai termini, al contenuto della documentazione da presentare e al termine massimo di efficacia della denunzia di inizio attività;
c-ter) con riferimento all'articolo 6, comma 6, in considerazione dei potenziali effetti per l'ambiente che potrebbero derivare anche dallo svolgimento di ordinarie attività produttive, attribuire alle regioni il compito di individuare le attività con specifiche implicazioni di carattere ambientale, in relazione alle quali garantire l'applicazione dei termini contemplati dalla normativa vigente»;
b) dopo l'articolo 2, sia aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, trasmette una relazione al Parlamento sul funzionamento delle nuove procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento agli effetti, in rapporto all'aumento del ricorso al procedimento di autocertificazione, della riduzione dei termini di cui all'articolo 6, commi 6 e 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447».