II Commissione - Giovedì 9 novembre 2006


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ALLEGATO 1

5-00368 Costa: Sulla revoca dell'anticipazione a mezzo posta dei pagamenti delle spese di giustizia da parte del cosiddetto decreto Bersani.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Costa si comunica che l'articolo 21 del decreto legge 223/06, convertito con modificazioni con la legge n. 248/06, ha introdotto nuove modalità di pagamento delle spese di giustizia secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato in luogo del sistema basato sulle anticipazioni da parte degli uffici postali.
Il sistema delle anticipazioni postali, per espressa previsione del legislatore, resta in essere solamente per le spese relative ad atti di notifica nei procedimenti penali e per gli atti di notifica e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'Erario.
Pertanto, con la nuova disciplina tutte le spese di giustizia (ad eccezione di quelle attinenti le attività di notifica) devono essere pagate tramite le Tesorerie Provinciali dello Stato attraverso i funzionari delegati, i quali provvedono con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte dall'Amministrazione della Giustizia.
Ai fini del pagamento delle spese di giustizia secondo la citata previsione normativa il Ministero della Giustizia ha provveduto ad impartire le istruzioni operative per consentire, nell'esercizio in corso, il pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari (cap. 1362), nonché il pagamento della generalità delle spese di giustizia (cap. 1360).
È stato, infatti, ritenuto che fino all'adozione di provvedimenti che consentano la razionalizzazione dei pagamenti, questi possano essere eseguiti soltanto attraverso i funzionari delegati già nominati a livello distrettuale presso gli uffici di Corte di Appello e di Procura Generale. Ciò in quanto, corso d'anno, per evidenti problematiche connesse alla mancanza dei tempi tecnici, non è stato possibile attuare modalità di pagamento diverse da quelle già esistenti, che erano state adottate con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 115/02 per eseguire la procedura di rimborso delle spese anticipate dagli uffici postali.
Tuttavia, si fa presente che, per quanto riguarda il pagamento dei compensi da corrispondere alla magistratura onoraria, si stanno assumendo provvedimenti per far sì che, a partire dal 1o gennaio 2007, i medesimi vengano eseguiti attraverso procedure di spesa amministrate dalle Direzioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Invece, per il pagamento delle restanti spese di giustizia, si osserva che si sta provvedendo ad individuare nuovi funzionari delegati in modo da meglio supportare le attività di pagamento, che al momento vengono svolte con sofferenza dai funzionari distrettuali.
Per quanto riguarda le liquidazioni da effettuarsi nei confronti di professionisti chiamati a collaborare dal magistrato per fini di giustizia, è da premettere che il decreto del Presidente della Repubblica 115/02 non prevede alcun diritto dei soggetti in questione a vantare anticipi per le


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spese inerenti lo svolgimento dell'incarico c riferito dall'Autorità giudiziaria. Sul punto si evidenzia, poi, che detti soggetti dovrebbero essere pagati entro 60 giorni al pari degli altri creditori dello Stato e che, al momento, per evidenti ragioni organizzative, non sempre è possibile rispettare il termine previsto.
Si rappresenta, infine, che l'amministrazione non dispone di informazioni relative né al numero degli incarichi da retribuire per le prestazioni eseguite, a richiesta del giudice, dai soggetti in questione, né, tanto meno dell'importo complessivo dei crediti da questi vantati per l'evidente motivo che le liquidazioni vengono disposte autonomamente da ogni ufficio giudiziario, sia esso Tribunale o Procura della Repubblica, senza alcuna comunicazione al Ministero.


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ALLEGATO 2

5-00369 Contento: Sull'applicazione del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Contento, faccio presente che ieri 8 novembre il procuratore della Repubblica di Milano ha riferito che nel procedimento penale n. 30382/2003 Mod. 21 relativo alla indagine cosiddetta «Telecom», allo stato non risultano acquisite conversazioni telefoniche illegalmente raccolte.
L'Ufficio requirente, nella medesima nota, ha sottolineato che, nell'ambito delle suddette indagini, così come nell'ambito di altre indagini pendenti, erano emersi episodi di accesso abusivo a sistemi informatici, quali registri ed archivi informatici, con conseguente indebita acquisizione di dati riservati e, nel procedimento n. 30382/03, anche fatti di indebita acquisizione di tabulati.
Il Procuratore di Milano, nella stessa nota, ha aggiunto che «nell'ambito del procedimento sopra richiamato, come nell'ambito dei procedimenti iscritti ex articolo 615-ter c.p., non risulta allo stato essere stata fatta applicazione della disposizione di cui al 2o comma dell'articolo 240 c.p.p. come novellato dal decreto legge del 2 settembre 2006 n. 159 in riferimento alla prevista distruzione dei documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, trattandosi di disposizione la cui attuazione presuppone la ricostruzione ed il completo accertamento, con riguardo ad ogni singolo episodio, della illiceità delle condotte utilizzate per la raccolta dei dati».