VII Commissione - Giovedì 9 novembre 2006


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ALLEGATO 1

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti televisivi dei campionati di calcio (nuovo testo C. 1496 Governo e abbinate C. 587 Ciocchetti, C. 711 Giancarlo Giorgetti, C. 1195 Ronchi, C. 1803 Pescante e C. 1840 Del Bue).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e l'insostituibile funzione sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e fattore di aggregazione sociale.
2. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professioniste organizzate a livello nazionale, si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata alle Leghe Calcio, quali soggetti organizzatori.
3. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva è autorizzata alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 2, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti dei consumatori dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale.
4. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è altresì autorizzata alla disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 2 sul mercato internazionale nel rispetto delle norme di cui al comma 3.
5. I soggetti partecipanti alle competizioni sportive mantengono la titolarità esclusiva dei diritti d'archivio, nonché l'autonomia nella gestione di iniziative commerciali diverse dai diritti di trasmissione televisiva in forma codificata.
6. La lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, procederà alla gestione delle risorse realizzate sulla base della commercializzazione dei diritti di cui ai commi 2 e 4 della presente legge, ispirandosi ai seguenti criteri:
a) garantire una equa ripartizione dei proventi fra tutti i partecipanti alla competizione, in guisa tale da arrivare ad una quota procapite uguale per tutti, e a una successiva quota calcolata in funzione del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi;
b) garantire una percentuale dei proventi a scopi di mutualità generale del sistema calcistico.

7. Ferma restando l'autonomia della Lega nell'attività di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2 e 4 della presente legge, la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti di cui alla lettera a) del comma 6 non può essere inferiore al 40 per cento, e la percentuale


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di cui alla lettera b) non può essere inferiore al 5 per cento.
8. Ferma restando la vigilanza e il controllo nella corretta applicazione della disciplina di cui alla presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il CONI è autorizzato a sostituirsi in ordine ai criteri attuativi della presente legge, qualora entro 60 giorni dalla commercializzazione dei diritti la Lega Calcio non abbia provveduto alla ripartizione di cui ai commi 6 e 7.

Conseguentemente aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

1. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entrerà in vigore con la pubblicazione della presente legge. Conseguentemente è abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1999 n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999 n. 78.

Conseguentemente il titolo della legge è modificato come segue: revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale.
1. 31. Bono, Ronchi, La Russa.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Finalità).

1. Con la presente legge si intende garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e assicurare la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale.

Conseguentemente dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Criteri di applicazione).

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è sostituito dai seguenti: «Il soggetto organizzatore dei campionati nazionali di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei medesimi campionati. Gli utili della cessione di tali diritti sono divisi tra le società di calcio partecipanti a tali campionati secondo criteri annualmente definiti dal soggetto organizzatore e approvati dal consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. Il soggetto organizzatore nel formulare la proposta di ripartizione dovrà rispettare i seguenti principi:
a) l'attribuzione in parti uguali a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota significativa;
b) l'attribuzione di una quota in favore delle attività dilettantistiche e dei vivai;
c) l'attribuzione delle restanti risorse attraverso la valutazione dei bacini di utenza delle singole società e dei risultati sportivi conseguiti.

Tale proposta dovrà essere approvata dal Consiglio nazionale del CONI e sottoposta alla vigilanza della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


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3. La disciplina della commercializzazione, anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, sarà regolata e vigilata attraverso provvedimenti della Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni con il principio di assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione, il non formarsi di posizioni dominanti e la definizione dei imiti di partecipazione ai bandi per l'acquisto dei diritti di trasmissione.

Art. 1-ter.
(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare il periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione dei principi di cui agli articoli 1 e 2.
1. 39. Ciocchetti, Barbieri, Marcazzan.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Ciascuna società di calcio in ambito professionistico, di seguito denominata società sportiva, ha il diritto esclusivo di sfruttare in qualsiasi forma l'evento sportivo che essa organizza e di cui assume la responsabilità. Il diritto esclusivo di cui al presente articolo riguarda tra l'altro i diritti conseguenti alla vendita dei titoli di accesso agli impianti, quelli di carattere pubblicitario, le sponsorizzazioni e le riprese nonché le trasmissioni, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento che ne consenta la ricezione audiovisiva, delle gare definite come casalinghe dai regolamenti sportivi.
La presente legge è finalizzata a definire le modalità di commercializzazione dei diritti di trasmissione, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento che ne consenta la ricezione audiovisiva, di tutte le gare disputate nell'ambito dei campionati di Serie A e di Serie B, comunque denominati, in diretta e nella forma di highlights, intesi questi ultimi quali le parti salienti di ciascuna gara, di durata unitaria non superiore a quattro minuti primi. La commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 2 ha luogo in forma centralizzata mediante procedure, separatamente organizzate per ciascuno dei campionati di Serie A e di Serie B, caratterizzate da trasparenza e finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e a tutelare gli utenti. Le procedure di commercializzazione di cui all'articolo 3 sono poste in essere dall'associazione o dalle associazioni, di seguito denominate »leghe professionistiche«, di cui fanno parte, in qualità di associate di diritto privato, le società sportive. I contratti stipulati all'esito di tali procedure hanno durata non superiore a tre stagioni sportive.
1. 1. Pescante, Carlucci, Garagnani.

Al comma 1, sostituire le parole: di calcio con la seguente: professionistici e dopo la parola: competizioni sopprimere la seguente: calcistiche.

Conseguentemente, nel titolo, sostituire le parole: di calcio con la seguente: professionistici.
1. 53. Il relatore.

Al comma 1, dopo le parole: uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare sostituire le parole: la titolarità e l'esercizio con le seguenti: le modalità di esercizio;

Conseguentemente sopprimere le seguenti: e il mercato degli stessi.
1. 45. Paniz.


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Al comma 1, sostituire le parole: a disciplinare la con le seguenti: a disciplinare o a favorire l'adozione di regolamentazioni sulla.
1. 12. Costantini.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.
1. 54. Il relatore.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e i soggetti partecipanti alla competizione medesima, ferma restando l'autonoma iniziativa commerciale degli stessi, sono contitolari del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi.

Conseguentemente, al comma 2 sono abrogate le lettere c) e d) e al comma 3 è abrogata la lettera a).
1. 32. Barbieri, Ciocchetti.

Sopprimere il comma 2.
1. 2. Pescante, Carlucci, Garagnani.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: riconoscimento con la seguente: valorizzazione.
1. 13. Costantini.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: riconoscimento con la seguente: valorizzazione.
1. 14. Costantini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva, con le seguenti: legami di solidarietà che uniscono le pratiche sportive a tutti i livelli.
1. 3. Pescante, Carlucci, Garagnani.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole da: in quanto fino a: sportiva.
1. 3. (nuova formulazione). Pescante, Carlucci, Garagnani.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: contitolarità con la seguente: titolarità.
1. 46. Paniz.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: a disposizione al pubblico aggiungere le seguenti: compreso quello iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).
1. 28. Cassola, Poletti.

Al comma 2, lettera h) dopo la parola: audiovisivi aggiungere le seguenti: , in Italia e all'estero.
1. 28. (nuova formulazione). Cassola, Poletti.

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: conseguente.
1. 47. Paniz.


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Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: conseguente con le seguenti: promozione della.
1. 15. Costantini.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: gratuita con le seguenti: in chiaro.
1. 55. Il relatore.

Al comma 2, lettera f) premettere prima delle parole: equa ripartizione, le seguenti: promozione di una.
1. 16. Costantini.

Al comma 2, lettera g), premettere prima della parola: destinazione, le seguenti: promozione della.
1. 17. Costantini.

Al comma 2, lettera g), sopprimere la parola: sportivo.
1. 56. Il relatore.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: dei consumatori con le seguenti: degli utenti.
*1. 33. Barbieri, Ciocchetti.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: dei consumatori con le seguenti: degli utenti.
*1. 48. Paniz.

Al comma 2, lettera h) dopo le parole: tutela dei consumatori aggiungere le seguenti: compresi quelli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).
1. 29. Cassola, Poletti.

Sopprimere il comma 3.
1. 4. Pescante, Carlucci, Garagnani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I criteri di ripartizione delle somme risultanti dalle attività di commercializzazione di cui agli articoli 3 e 4 sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle leghe professionistiche, separatamente per i campionati di Serie A e Serie B, tenuto conto che:
a) una quota deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto del valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società sportive dalle imprese televisive;
b) una quota deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;
c) una quota deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;
d) una quota residuale deve essere destinata all'incentivazione dei vivai delle società sportive. Le somme di cui alla presente lettera sono attribuite alla Federazione italiana giuoco calcio, cui compete la determinazione delle modalità della loro distribuzione. Anche ai fini di equità di cui al comma 1, lettera c), i criteri di ripartizione delle quote di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), sono determinati per periodi temporali più che congrui e modificati per tenere conto delle variazioni intervenute in relazione ai rispettivi presupposti.
1. 5. Pescante, Carlucci, Garagnani.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: disciplina con le seguenti: favorire l'adozione del sistema.
1. 18. Costantini.


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Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: autonome iniziative commerciali con le seguenti: la possibilità di negoziare individualmente i diritti rimasti invenduti a seguito della commercializzazione in forma centralizzata.
1. 6. Pescante, Carlucci, Garagnani.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: disciplina con le seguenti: favorire l'adozione del sistema.
1. 19. Costantini.

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale per la singola piattaforma, introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche, prevedendo altresì modalità che assicurino, ove possibile, la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi.

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, alla lettera g) sostituire la parola: ragionevole con la seguente: triennale.

Conseguentemente, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione dei princìpi di cui al comma 2, lettere e) e f), salvaguardando i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006.
1. 38. Pescante, Garagnani, Romani, Carlucci.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: disciplina con le seguenti: favorire l'adozione del sistema.
1. 20. Costantini.

Al comma 3, lettera c) sopprimere le parole: per singola piattaforma.
1. 49. Paniz.

Al comma 3 sostituire la lettera d) con la seguente:
d) la disciplina della commercializzazione, anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, sarà regolata e vigilata attraverso provvedimenti dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni con il principio di assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione, il non formarsi di posizioni dominanti e la definizione dei limiti di partecipazione ai bandi per l'acquisto dei diritti di trasmissione.
1. 36. Ciocchetti, Barbieri, Marcazzan.

Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: disciplina con le seguenti: favorire l'adozione del sistema.
1. 21. Costantini.

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: sul mercato nazionale, aggiungere le seguenti: e, qualora sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma.
1. 44. Goisis.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: anche attraverso con la seguente: senza.
1. 50. Paniz.


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Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: disciplina della con le seguenti: favorire la.
1. 22. Costantini.

Al comma 3 lettera f), premettere prima della parola: previsione, le seguenti: promuovere la.
1. 23. Costantini.

Al comma 3 sopprimere la lettera g).
1. 34. Barbieri, Ciocchetti.

Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
g) nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, la ripartizione da parte della Lega Calcio, delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti, è determinata dalla Lega medesima in base ai seguenti criteri:
1) nel rispetto del principio di mutualità, una quota percentuale degli introiti, prevalente rispetto a ciascuno degli altri criteri, va attribuita in parti uguali a tutte le squadre partecipanti;
2) un'altra quota va definita tenendo conto del bacino di utenza determinato in relazione al valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società dalle aziende televisive;
3) una quota deve essere ripartita in relazione ai risultati sportivi mediante l'assegnazione di coefficienti che tengano conto dei titoli conseguiti, dei piazzamenti nei precedenti campionati e della competitività della squadra italiana nel contesto europeo;
4) una quota residuale deve essere destinata all'incentivazione dei vivai delle società sportive secondo valutazioni di merito.
1. 8. Pescante, Carlucci, Garagnani.

Al comma 3, lettera g) premettere prima della parola: previsione le seguenti: promuovere la.
1. 24. Costantini.

Al comma 3, lettera g), sostituire la parola: ragionevole con la seguente: triennale.
1. 7. Pescante, Carlucci, Garagnani.

Al comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1 in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente delle risorse derivanti dalla medesima competizione, nonché la ripartizione delle restanti risorse derivanti dalla medesima competizione tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto per una quota del bacino di utenza e per un'altra quota dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi, ferma restando la destinazione di una quota del 5 per cento di tali risorse a fini di mutualità generale del sistema previa introduzione di appropriate agevolazioni fiscali a favore dei partecipanti alla relativa competizione sportiva; la determinazione delle quote e dei criteri di ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1 (nonché la revisione annuale dei criteri) per ciascuna competizione competono separatamente ai soggetti partecipanti alla medesima competizione sportiva per il tramite della loro associazione (Lega) e in difetto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e/o al CONI, con facoltà di derogare ai criteri sopra previsti con l'accordo di tutti i partecipanti alla competizione stessa anche a fini di mutualità interna alla loro associazione (Lega) e per competizioni diverse dai Campionati.
1. 51. Paniz.


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Al comma 3, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1 in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota delle risorse derivanti dalla medesima competizione, nonché la ripartizione delle restanti risorse derivanti dalla medesima competizione tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi ferma restando la destinazione di una quota del 5 per cento di tali risorse a fini di mutualità generale del sistema previa introduzione di appropriate agevolazioni fiscali a favore dei partecipanti alla relativa competizione sportiva; la determinazione delle quote e dei criteri di ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1 (nonché la revisione annuale dei criteri) per ciascuna competizione competono separatamente ai soggetti partecipanti alla medesima competizione sportiva per il tramite della loro associazione (Lega) e in difetto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e/o al CONI, con facoltà di derogare ai criteri sopra previsti con l'accordo di tutti i partecipanti alla competizione stessa anche a fini di mutualità interna alla loro associazione (Lega) e per competizioni diverse dai Campionati.
1. 52. Paniz.

Al comma 3, sostituire, la lettera h), con la seguente:
h) il soggetto organizzatore nel formulare la proposta di ripartizione dovrà rispettare i seguenti principi: l'attribuzione in parti uguali a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota significativa; l'attribuzione di una quota in favore delle attività dilettantistiche e dei vivai; l'attribuzione delle restanti risorse attraverso la valutazione dei bacini di utenza delle singole società e dei risultati sportivi conseguiti. Tale proposta dovrà essere approvata dal Consiglio Nazionale del CONI e sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
1. 37. Ciocchetti, Barbieri, Marcazzan.

Al comma 3, lettera h), premettere, prima della parola: ripartizione le seguenti: favorire l'adozione di regole per la.
1. 25. Costantini.

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: dei diritti di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: anche attraverso regole che potranno essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva.
1. 25. (nuova formulazione). Costantini.

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi con le seguenti: del bacino di utenza, dei risultati sportivi conseguiti e dell'investimento di ciascuno di essi nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il 15o anno di età e che siano tesserati presso la FIGC quali professionisti o giovani di serie.
1. 40. Goisis.

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti a ciascuno di essi con le seguenti: del bacino di utenza, dei risultati sportivi conseguiti e dell'investimento di ciascuno di essi nell'attività del vivaio.
1. 41. Goisis.


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Al comma 3, lettera h), dopo le parole: destinazione di una quota aggiungere le seguenti: pari al 10 per cento del totale.
1. 43. Goisis.

Al comma 3, lettera h), dopo la parola: mutualità sopprimere la seguente: generale e aggiungere, in fine, le seguenti parole: calcistico dilettantistico rappresentato istituzionalmente dalla Lega Nazionale Dilettanti.
1. 42. Goisis.

Al comma 3, lettera h) dopo la parola: sistema aggiungere le seguenti: che comprenda anche le competizioni delle società delle categorie inferiori e del mondo dilettantistico.
1. 30. Del Bue.

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
h-bis) applicazione dei criteri di cui alla lettera precedente in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile;
1. 30. (nuova formulazione). Del Bue.

Al comma 3, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) la vigilanza e il controllo sulle modalità di commercializzazione di cui agli articoli 3 e 4 da parte delle leghe professionistiche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze.
1. 9. Pescante, Carlucci, Garagnani.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: della disciplina aggiungere le seguenti: e delle regole.

Conseguentemente modificare la parola: attuativa con la seguente: attuative.
1. 26. Costantini.

Al comma 3, lettera l), dopo le parole: disciplina aggiungere le seguenti: e delle nuove regole.
1. 27. Costantini.

Al comma 3, lettera l), sostituire la parola: 2007 con la seguente: 2009.
1. 10. Pescante, Carlucci, Garagnani.

Al comma 3, sopprimere la lettera m).
1. 35. Barbieri, Ciocchetti.

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data con le seguenti: salvaguardando i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006.
1. 11. Pescante, Carlucci, Garagnani.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Allo scopo di garantire la mutualità generale del sistema sportivo nazionale, presso il CONI è istituito un fondo per il sostegno alle attività sportive dilettantistiche non calcistiche, che verrà alimentato con una quota non inferiore al 5 per cento dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata delle società sportive non calcistiche.
1. 01. Bono, Ronchi, La Russa.


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Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina transitoria).

1. Al fine di regolare i diritti e le aspettative derivanti da contratti aventi a oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione della presente legge, i contratti stipulati in data anteriore al 31 maggio 2006 e con scadenza entro il 1o luglio 2008 non subiranno modifiche fino alla scadenza.
Tutti gli altri contratti dovranno essere oggetto di revisione, senza oneri per i contraenti, in modo da stabilirne la scadenza entro il 1o luglio 2008.
1. 02. Bono, Ronchi, La Russa.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento dell'oggetto sociale»;
b) l'articolo 12 è sostituito dai seguenti:
Art. 12. (Controllo sulle società sportive). - 1. Le società sportive di cui all'articolo 10 sono sottoposte ai controlli sulla gestione da parte dell'Autorità di controllo sulle società sportive di cui all'articolo 12-bis, secondo modalità e principi stabiliti dal CONI e divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
2. Le deliberazioni delle società sportive concernenti esposizioni finanziarie e l'acquisto o la vendita di beni immobili, e comunque tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggette ad approvazione da parte dell'Autorità di cui all'articolo 12-bis.
3. In caso di mancata approvazione ai sensi del comma 2, è ammesso ricorso alla giunta nazionale del CONI, che si pronuncia entro due mesi dalla data di ricevimento del ricorso.
Art. 12-bis (Autorità di controllo sulle società sportive). 1. È istituita l'Autorità di controllo sulle società sportive, di seguito nominata «Autorità», che opera il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle società sportive professionistiche in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da sei membri nominati dalla giunta nazionale del CONI tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adotta un apposito regolamento concernente i poteri, l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive nomina uno o più commissari, che provvedono ad adottare il regolamento di cui al medesimo comma 3, entro due mesi dalla data della loro nomina;
c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
Art. 13 (Liquidazione delle società). - 1. Nel caso in cui siano riscontrate gravi irregolarità di gestione della società sportiva, l'Autorità può chiedere al tribunale, con ricorso motivato, la messa in liquidazione della società medesima e la nomina di un liquidatore.

Conseguentemente al titolo delle legge aggiungere in fine: nonché soppressione del fine di lucro per le società sportive.
1. 03. Bono, Ronchi, La Russa.


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ALLEGATO 2

5-00245 Sasso: Interpretazione adottata dal CSA di Foggia concernente la determinazione dell'organico dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2006-2007.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è certamente noto all'Onorevole interrogante, in materia di frequenza delle scuole medie superiori da parte dei diversamente abili è a suo tempo intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987, con la quale la Corte medesima ha dichiarato incostituzionale la legge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 28, comma 3, nella parte in cui la stessa legge disponeva che, per i soggetti portatori di handicap, la frequenza alle scuole medie superiori «sarà facilitata» anziché «assicurata».
La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 ha quindi stabilito che è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese dunque le scuole medie superiori, e che sono pure garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
Ne consegue che lo studente disabile, in quanto ha diritto all'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, ha anche diritto all'attività di sostegno.
Ciò precisato in via generale, per quanto riguarda in particolare il caso della provincia di Foggia, al quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, la questione può considerarsi superata.
Infatti, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha in merito riferito che in provincia di Foggia è stata assicurata l'attività di sostegno anche agli alunni disabili che hanno compiuto il ventunesimo anno di età frequentanti scuole secondarie superiori. A tal fine sono stati istituiti 13 nuovi posti per altrettanti studenti diversamente abili frequentanti la IV e la V classe del corso di studi; per altri due alunni, invece, si è provveduto «per compensazione», utilizzando docenti di sostegno assegnati ad alunni con meno di venti anni che hanno rinunciato alla frequenza.