Risoluzione sulla documentazione trasmessa dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alla Commissione parla- mentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
vista la risoluzione adottata dalla Commissione il 18 dicembre 2002 avente il medesimo oggetto;
premesso:
che a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 17, commi 1 e 3, del Regolamento della Commissione stessa, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta, su richiesta della Commissione, all'effettuazione di indagini e studi ed alla comunicazione di documenti;
rilevato:
che ai fini dell'efficacia dell'attività di vigilanza, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme sul pluralismo sociale e politico, la Commissione deve poter disporre di adeguati strumenti conoscitivi;
che appare opportuno, ai fini della valutazione del buon andamento dell'azienda, che la Commissione possa avere conoscenza anche dell'entità delle retribuzioni da essa erogate;
che i dati attualmente forniti dalla Rai, sulla base della citata risoluzione del 18 dicembre 2002, non appaiono sufficienti a consentire alla Commissione di svolgere i compiti assegnati dalla normativa vigente;
che, in particolare, non è prevista la fornitura di alcun dato relativo al monitoraggio del pluralismo sociale, dei temi trattati e delle modalità con cui vengono svolti;
dispone che la società concessionaria:
1) fornisca tempestivamente alla Commissione tutti i dati di cui alla risoluzione del 18 dicembre 2002 avente medesimo oggetto, compresi i dati relativi alle testate giornalistiche locali e radiofoniche, con cadenza quindicinale;
2) avvalendosi dei servizi di società esterna che risponda ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore, fornisca con cadenza quindicinale alla Commissione i dati sul rispetto del pluralismo sociale e politico da parte delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali, e i dati relativi ai temi trattati e alle modalità di svolgimento.
Qualora la Commissione assumesse la decisione di provvedere direttamente all'acquisizione del servizio di monitoraggio suddetto, la Rai sarebbe conseguentemente esentata dagli obblighi derivanti dal presente comma.
Risoluzione relativa al «monitoraggio» della programmazione radiotelevisiva.
Al punto 1 della parte dispositiva, sostituire le parole: testate giornalistiche locali e radiofoniche, con cadenza quindicinale con le parole: proprie testate giornalistiche radiotelevisive regionali, con cadenza mensile.
1.Merlo.
Al punto 2 della parte dispositiva, sostituire le parole: fornisca con cadenza quindicinale alla Commissione i dati sul rispetto del pluralismo sociale e politico da parte delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali con le parole: fornisca con cadenza mensile alla Commissione i dati sul rispetto del pluralismo sociale e politico da parte delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali e delle proprie testate radiotelevisive regionali.
2.Merlo.
Risoluzione sulla documentazione trasmessa dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
vista la risoluzione adottata dalla Commissione il 18 dicembre 2002 avente il medesimo oggetto;
premesso:
che a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e dell'articolo 17, commi 1 e 3, del Regolamento della Commissione stessa, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta, su richiesta della Commissione, all'effettuazione di indagini e studi ed alla comunicazione di documenti;
rilevato:
che ai fini dell'efficacia dell'attività di vigilanza, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme sul pluralismo sociale e politico, la Commissione deve poter disporre di adeguati strumenti conoscitivi;
che appare opportuno, ai fini della valutazione del buon andamento dell'azienda, che la Commissione possa avere conoscenza anche dell'entità delle retribuzioni da essa erogate;
che i dati attualmente forniti dalla Rai, sulla base della citata risoluzione del 18 dicembre 2002, non appaiono sufficienti a consentire alla Commissione di svolgere i compiti assegnati dalla normativa vigente;
che, in particolare, non è prevista la fornitura di alcun dato relativo al monitoraggio del pluralismo sociale, dei temi trattati e delle modalità con cui vengono svolti;
dispone che la società concessionaria:
1) fornisca tempestivamente alla Commissione tutti i dati di cui alla risoluzione del 18 dicembre 2002 avente medesimo oggetto, compresi i dati relativi alle proprie testate giornalistiche radiotelevisive regionali, con cadenza mensile;
2) avvalendosi dei servizi di società esterna che risponda ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore, fornisca con cadenza mensile alla Commissione i dati sul rispetto del pluralismo sociale e politico da parte delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali e delle proprie testate radiotelevisive regionali, e i dati relativi ai temi trattati e alle modalità di svolgimento.
Qualora la Commissione assumesse la decisione di provvedere direttamente all'acquisizione del servizio di monitoraggio suddetto, la Rai sarebbe conseguentemente esentata dagli obblighi derivanti dal presente comma.