Commissioni Riunite VI e X - Mercoledì 15 novembre 2006


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante coordinamento con la legge n. 262 del 2005 del Testo unico bancario e del Testo unico della finanza. Atto n. 26.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante coordinamento del Testo unico bancario e del Testo unico della finanza con la legge n. 262 del 2005 (Atto n. 26);
rilevato come lo schema di decreto legislativo persegua il condivisibile obiettivo di assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quello comunitario nella disciplina dei mercati finanziari, nonché quello, altrettanto positivo, di dare compiuta e coerente realizzazione ai princìpi ispiratori della legge n. 262 del 2005, in particolare contribuendo a riorganizzare il riparto delle competenze tra le Autorità di vigilanza sul settore finanziario secondo il modello della vigilanza per finalità;
considerato che la norma di delega contenuta nell'articolo 43 della legge n. 262 del 2005 limita l'ambito d'intervento dello schema di decreto legislativo, prevedendo che esso realizzi il coordinamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), nonché di altre leggi speciali, con la stessa legge n. 262;
sottolineato come lo schema di decreto consenta di eliminare incoerenze, difficoltà operative e dubbi interpretativi insorti in merito a talune disposizioni introdotte dalla legge n. 262 del 2005, ma come il processo di riforma della vigilanza sui mercati finanziari debba essere completato attraverso ulteriori e più organici interventi legislativi in materia;
rilevato come la legge n. 262 del 2005 contenga diversi riferimenti a norme abrogate dal decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il codice delle assicurazioni private, il quale, sebbene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale successivamente alla pubblicazione della legge n. 262 del 2005, è entrato in vigore anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge, e come risulti pertanto necessario adeguare tali riferimenti alla disciplina sopravvenuta;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di escludere dalla nozione di «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione» le polizze e le operazioni di cui al ramo VI di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in quanto, ad assetto vigente delle Autorità di vigilanza e di controllo, si ritiene non opportuno di trasferire altrove il controllo per trasparenza dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione a finalità previdenziale, trattandosi di strumenti già vigilati dalla COVIP, anche in relazione alla specificità di tali prodotti rispetto alla più


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generale tematica della previdenza complementare, nonché di escludere dalla medesima nozione le polizze e le operazioni relative alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b) con riferimento all'articolo 3, comma 4, dello schema di decreto legislativo, il quale modifica il comma 9 dell'articolo 30 del TUF (novellato dall'articolo 11 della legge n. 262 del 2005), al fine di comprendere nell'ambito di applicazione delle norme sull'offerta fuori sede tutti i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, valuti il Governo l'opportunità di ripristinare, nel testo del citato comma 9, il riferimento ai prodotti finanziari«diversi dagli strumenti finanziari», coerentemente con la finalità propria dello stesso comma 9, il quale estende a tutti i prodotti finanziari(categoria nella quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u, del TUF, sono compresi gli strumenti finanziari e le forme d'investimento da essi diverse)la disciplina posta nei precedenti commi per i soli «strumenti finanziari»;
c) con riferimento all'articolo 3, comma 6, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se la previsione di responsabilità in solido degli investitori professionali che trasferiscano il prodotto finanziario privo del prospetto informativo nei dodici mesi successivi al suo collocamento riservato ad investitori professionali, stabilita dal comma 3 del nuovo articolo 100-bis del TUF, si applichi anche nei riguardi degli investitori professionali che abbiano detenuto il prodotto finanziario nel periodo indicato senza entrare direttamente in rapporto con l'acquirente investitore non professionale, verificando, in tal caso, se la previsione, pur avendo il pregio di vanificare l'efficacia elusiva di trasferimenti a catena, non possa risultare eccessivamente afflittiva nei riguardi di soggetti che potrebbero non avere responsabilità nel trasferimento illecitamente operato dal rivenditore finale;
d) con riferimento all'articolo 3, comma 10, lettera b), dello schema di decreto, che modifica il comma 1 dell'articolo 147-ter del TUF, introdotto dall'articolo 1 della legge n. 262 del 2005, in materia di condizioni relative all'elezione e alla composizione del consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate, valuti il Governo l'opportunità di formulare la disposizione come aggiuntiva invece che sostitutiva, mantenendo la previsione del limite di un quarantesimo del capitale sociale, introdotta dalla legge n. 262 del 2005, e consentendo alla CONSOB di stabilire limiti diversi, anche superiori a tale misura, in base agli indicati criteri;
e) con riferimento all'articolo 3, comma 13, lettera c), che modifica il comma 2 dell'articolo 159 del TUF, sostituito dall'articolo 18 della legge n. 262 del 2005, in materia di disciplina della revoca dell'incarico di revisione contabile da parte delle società con azioni quotate, valuti il Governo l'opportunità di riorganizzare le modalità di nomina e di revoca della società di revisione (rispettivamente disciplinate nei commi 1 e 2 dell'articolo 159 del TUF) prevedendo, in luogo della proposta da parte dell'organo di controllo, l'espressione di un parere vincolante da parte del medesimo, così da soddisfare l'esigenza sottesa pur senza coinvolgere l'organo in scelte di natura gestionale;
f) con riferimento all'articolo 3, comma 13, lettera d), che modifica il comma 4 dell'articolo 159 del TUF, sostituito dall'articolo 18 della legge n. 262 del 2005, in materia di durata dell'incarico di revisione contabile, valuti il Governo l'opportunità di stabilire nella misura fissa di nove anni la durata dell'incarico stesso;
g) con riferimento all'articolo 7, il quale, al comma 1, abroga il comma 1 dell'articolo 42 della legge n. 262 del 2005, secondo cui le società iscritte nel registro delle imprese debbono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni della medesima legge n. 262 entro il 12 gennaio 2007, e, al comma 2, stabilisce nel 30 giugno 2007 il nuovo termine per l'approvazione delle predette modifiche


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agli atti costitutivi e agli statuti, fatta eccezione per le società le cui cariche sociali scadono nel primo semestre 2007, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare l'eventualità che gli adeguamenti statutari siano subordinati a regolamenti di attuazione da adottarsi da parte delle Autorità di vigilanza, per la cui emanazione il comma 5-bis dell'articolo 42 della legge n. 262 del 2005 stabilisce il termine di dodici mesi;
h) con riferimento al medesimo articolo 7, valuti il Governo l'opportunità di prevedere maggioranze ridotte per le deliberazioni assembleari necessarie all'adeguamento degli statuti delle società alle nuove disposizioni della legge n. 262 del 2005 e del presente schema di decreto, analogamente a quanto fu disposto in occasione della riforma del diritto societario mediante l'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, inserito dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
i) valuti il Governo la congruenza di sostanziali modificazioni a disposizioni direttamente introdotte dalla legge n. 262 del 2005 con la finalità di coordinamento legislativo, attribuita allo schema di decreto legislativo dalla norma di delega;
l) valuti il Governo l'opportunità di abrogare l'articolo 7 della legge n. 262 del 2005, il quale stabilisce che le fondazioni bancarie non possono esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per le azioni eccedenti il 30 per cento delle azioni con diritto di voto, in quanto la disposizione può risultare viziata da rilevanti profili di illegittimità costituzionale e dall'assenza di una sua giustificazione economica, appare del tutto incongruente con i principi di fondo cui si ispira tale intervento legislativo, anche in ragione del fatto che la presenza delle fondazioni nell'azionariato delle banche esercita un influsso positivo sulla governance delle stesse, rappresentando un elemento di stabilizzazione degli assetti proprietari del sistema creditizio;
m) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge n. 262 del 2005, nella parte in cui stabilisce che le procedure di indennizzo dei risparmiatori ed investitori da parte delle banche o degli intermediari, nei casi in cui la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali con la clientela, devono avvenire «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi», sostituendo tale inciso, in modo da delineare più chiaramente il rapporto di autonomia tra il procedimento di conciliazione o arbitrato e l'eventuale procedimento sanzionatorio;
n) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la disciplina relativa alla responsabilità delle società di revisione, verificando se la previsione concernente la responsabilità illimitata di tali soggetti non possa comportare conseguenze negative rispetto agli obiettivi di tutela che la stessa previsione intende realizzare;
o) con riferimento alla disciplina dell'incarico di revisione, contenuta negli articoli 159 e 160 del TUF, valuti il Governo se introdurre disposizioni transitorie, relativamente agli incarichi in corso, nonché la possibilità di consentire alla società di revisione il recesso unilaterale dall'incarico, sulla base di idonea motivazione riferita alla tutela delle garanzie di indipendenza del revisore rispetto alla società sottoposta a revisione; le Commissioni segnalano altresì al Governo l'opportunità di provvedere sollecitamente al recepimento della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, riconsiderando organicamente, in base ai princìpi ivi stabiliti, le questioni relative alla durata dell'incarico, alla vigilanza pubblica sulle società di revisione e ai controlli sulla qualità servizio da queste prestato;
p) valuti il Governo l'opportunità di verificare se le previsioni di cui all'articolo


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10 della legge n. 262 del 2005, in materia di conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento non possano porsi in contrasto con i principi in materia dettata dalla Direttiva 2004/39/CE, i quali attribuiscono agli intermediari la responsabilità di mantenere ed applicare disposizioni organizzative efficaci per evitare l'insorgere di conflitti di interesse con la clientela, lasciando alle Autorità di controllo il compito di controllare la validità delle misure adottate;
q) per quanto riguarda la disciplina dei procedimenti sanzionatorî contemplati dalla normativa sui mercati finanziari, valuti il Governo - al fine di renderne più celere ed efficace lo svolgimento - la possibilità di prevedere che le sanzioni amministrative siano irrogate alla persona giuridica, con l'obbligo di rivalsa di quest'ultima nei confronti dell'esponente aziendale responsabile della violazione;
r) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare le norme di tutela dei risparmiatori sotto il profilo della trasparenza e correttezza delle condizioni contrattuali contenute nella legge n. 262, in particolare adottando misure volte a rendere obbligatoria, per le banche, l'indicazione, nei contratti di fideiussione, di una scadenza degli impegni fideiussori, che non sia comunque superiore a cinque anni dalla data di sottoscrizione della garanzia fideiussoria;
s) con riferimento alla disciplina del funzionamento dei mercati regolamentati, contenuta nell'articolo 64 del TUF, valuti il Governo l'opportunità di individuare i casi in cui non debba trovare applicazione il termine sospensivo di cinque giorni, ivi previsto dal comma 1-bis, con particolare riferimento alle decisioni di ammissione ed esclusione dalle negoziazioni fondate non su valutazioni di merito, ma sulla mera verifica tecnica dei requisiti regolamentari a tal fine previsti, e comunque relativamente alle decisioni riguardanti i titoli di Stato emessi da Stati membri dell'Unione europea;
t) valuti il Governo l'opportunità di intervenire sull'articolo 199 del TUF nel senso di consentire, nelle more della riforma organica della disciplina delle società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, la possibilità di iscrizione delle predette società fiduciarie nella sezione speciale dell'albo delle SIM e di prevedere che le medesime siano abilitate a svolgere tutti i servizi di investimento in condizione di parità con le altre SIM;

e con le ulteriori seguenti osservazioni, relative alla formulazione tecnica del testo:
u) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto legislativo, le quali recano modificazioni all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), riguardante la composizione e il funzionamento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), prevedendo la soppressione del riferimento al Ministero delle finanze, non più esistente, e la sostituzione del riferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con quello al Ministero dello sviluppo economico, che ne ha assunto le competenze, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione, in considerazione del fatto che sono intervenute modificazioni anche nelle denominazioni di altri Ministeri citati nella disposizione modificata dalle lettere a) e b);
v) con riferimento all'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 129 del TUB, recante disposizioni in materia di controlli sull'emissione di strumenti finanziari da parte della Banca d'Italia, valuti il Governo se la disposizione, la quale si riferisce letteralmente agli «strumenti finanziari emessi od offerti in Italia ovvero all'estero da soggetti italiani», non debba opportunamente riformularsi allo scopo di evitare che l'ambito di applicazione del nuovo articolo 129 possa risultare più ristretto rispetto al vigente comma 7 del medesimo articolo, che si applica ai «valori mobiliari collocati in Italia» (indipendentemente


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dalla nazionalità dell'emittente) «o comunque emessi da soggetti italiani» (anche all'estero), nel senso di limitarlo agli strumenti emessi od offerti soltanto da soggetti italiani, in Italia ovvero all'estero, valutando in caso affermativo l'opportunità di inserire una virgola prima delle parole: «ovvero all'estero da soggetti italiani»;
z) con riferimento al medesimo articolo 1, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di intervenire - in conseguenza delle modificazioni apportate all'articolo 129 del TUB - riorganizzando ed eventualmente semplificando le connesse disposizioni sanzionatorie contenute nell'articolo 143 dello stesso testo unico;
aa) con riferimento all'articolo 3, comma 6, il quale introduce una nuova formulazione dell'articolo 100-bis del TUF, a sua volta inserito dall'articolo 11 della legge n. 262 del 2005, in materia di circolazione dei prodotti finanziari originariamente privi di prospetto informativo in quanto destinati ai soli investitori professionali, valuti il Governo l'opportunità di uniformare le dizioni utilizzate dal comma 3 del novellato articolo 100-bis con quelle recate dai commi 1 e 2, impiegando la più estesa nozione di «prodotti finanziari», in luogo di quella di: «strumenti finanziari»;
bb) con riferimento all'articolo 3, comma 7, lettera c), che modifica l'articolo 114-bis del TUF (introdotto dall'articolo 16 della legge n. 262 del 2005), concernente l'informazione da rendersi al mercato circa i piani di compensi mediante attribuzione di strumenti finanziari, estendendo tale disciplina anche ai piani di compensi destinati ai componenti del consiglio di sorveglianza, valuti il Governo l'opportunità di richiamare anche il collegio sindacale (contemplato nel sistema tradizionale) e il comitato per il controllo sulla gestione (contemplato nel sistema monistico), nel caso in cui i loro componenti siano destinatari, in quanto membri dell'organo di controllo, di un piano di attribuzione di strumenti finanziari, correlativamente integrando, in tale ipotesi, la modifica prevista dalla lettera f) del medesimo comma 7;
cc) con riferimento all'articolo 3, comma 7, lettere f) e g), le quali modificano parimenti l'articolo 114-bis del TUF, precisando in quali casi i soggetti destinatari del piano debbano essere indicati nell'informazione destinata al pubblico e prescrivendo di indicare «i soggetti destinatari del piano», soltanto ove trattisi di «componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione ovvero del consiglio di sorveglianza della società, delle controllanti o controllate che beneficiano del piano», ovvero «le categorie di dipendenti, o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società che beneficiano del piano», valuti il Governo l'opportunità di separare mediante virgola, sia nella lettera b), sia nella lettera b-bis), la proposizione: «che beneficiano del piano», per chiarire che il soggetto della stessa sono i «componenti» degli organi indicati, e non le «società» la cui menzione immediatamente precede, nonché di sopprimere, nella lettera b-bis), la virgola dopo la parola: «dipendenti»;
dd) con riferimento all'articolo 3, comma 10, lettera b), che modifica il comma 1 dell'articolo 147-ter del TUF, introdotto dall'articolo 1 della legge n. 262 del 2005, in materia di condizioni relative all'elezione e alla composizione del consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate, rimettendo alla CONSOB il potere di determinare con regolamento il limite massimo entro cui può esercitarsi l'autonomia statutaria relativa alla quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste per l'elezione del consiglio di amministrazione, tenendo conto a questo fine della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari «della società quotate», valuti il Governo l'opportunità di correggere tale dizione, concordando al plurale l'articolo determinativo («delle società quotate»), allo scopo di rendere inequivoca la valenza generale dell'atto regolamentare, che non potrà riferirsi


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singolarmente a ciascuna «società quotata», bensì a categorie determinate da parametri generali;
ee) con riferimento all'articolo 3, comma 12, lettera d), che interviene sul comma 4 dell'articolo 154-bis del TUF, introdotto dall'articolo 14 della legge n. 262 del 2005, in materia di nomina, competenze e poteri del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari delle società con azioni quotate, formulando più precisamente l'obbligo - gravante sulla società - di fornire al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari poteri e mezzi adeguati per l'adempimento delle sue funzioni, attribuendo al consiglio di amministrazione il compito e la conseguente responsabilità di vigilare a questo fine, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione con riferimento alle società organizzate secondo il modello dualistico, nel quale non esiste un consiglio di amministrazione, essendo tale modello fondato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza;
ff) con riferimento all'articolo 3, comma 13, lettera c), che modifica il comma 2 dell'articolo 159 del TUF, sostituito dall'articolo 18 della legge n. 262 del 2005, in materia di disciplina della revoca dell'incarico di revisione contabile da parte delle società con azioni quotate, subordinando la deliberazione dell'assemblea in questo senso alla proposta formulata dall'organo di controllo (in luogo del mero parere del medesimo, previsto nella vigente formulazione della norma), valuti il Governo - salvo quanto osservato, sopra, alla lettera e) - l'opportunità di sopprimere, al primo periodo, l'inciso: «,previo parere dell'organo di controllo,», il quale risulta ormai incongruo, alla luce della proposta introduzione delle parole: «, su proposta dell'organo di controllo,»;
gg) con riferimento all'articolo 3, comma 13, lettera d), che sostituisce il comma 4 dell'articolo 159 del TUF, in materia di regolazione della durata dell'incarico di revisione, inserendo nel medesimo comma 4 le disposizioni procedurali già contenute nel successivo comma 5 (contestualmente abrogato dalla successiva lettera e), valuti il Governo l'opportunità di mantenere distinta in due commi la ripartizione delle materie, o - in caso contrario - provveda a rettificare il richiamo del comma 5, contenuto nella lettera d) del comma 7 dello stesso articolo 159, riferendolo correttamente al comma 4, terzo periodo, della nuova formulazione del medesimo articolo 159;
hh) con riferimento all'articolo 3, comma 17, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'intervento sull'articolo 193, comma 1, del TUF (sostituito dall'articolo 14 della legge n. 262 del 2005), anche sopprimendo il secondo periodo, il quale contiene un erroneo richiamo all'articolo 190, comma 3; analogamente, valuti il Governo l'opportunità di rettificare l'articolo 187-terdecies del TUF (introdotto dall'articolo 9 della legge n. 62 del 2005), sostituendo il riferimento all'articolo 195 con il corretto richiamo dell'articolo 187-septies;
ii) valuti il Governo l'opportunità di introdurre norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni in materia di collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, contenute nell'articolo 25-bis del TUF (introdotto dall'articolo 11 della legge n. 262 del 2005), da parte dei soggetti abilitati,nonché per la violazione delle disposizioni in materia di informazione al mercato sui piani di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori, contenute nell'articolo 114-bis del TUF (inserito dall'articolo 16 della medesima legge n. 262 del 2005);
ll) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 26 della legge n. 262 del 2005, il quale ha trasferito alle autorità di vigilanza alcune funzioni e poteri ministeriali, l'opportunità di tradurne il contenuto in apposite novelle legislative ai pertinenti testi di legge, apportando altresì le necessarie


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misure di coordinamento, tra cui si segnalano, in particolare, la ridefinizione delle forme di partecipazione del Ministero degli affari esteri nella procedura autorizzatoria disciplinata dall'articolo 14, comma 4, del TUB, e gli adeguamenti conseguenti alla soppressione del Fondo interbancario di garanzia, disciplinato ai sensi dell'articolo 45 del medesimo TUB, e al trasferimento della sua attività all'ISMEA; valuti altresì il Governo l'opportunità di completare il trasferimento delle competenze sanzionatorie ministeriali, operato dal medesimo articolo 26 della legge n. 262, attribuendo rispettivamente alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi le analoghe competenze relative all'irrogazione delle sanzioni amministrative comminate dalle leggi speciali in materia di bonifici e pagamenti transfrontalieri;
mm) valuti il Governo l'opportunità di precisare, in relazione all'articolo 39 della legge n. 262 del 2005, il quale dispone l'aumento delle sanzioni, che tale aumento, oltre che alle sanzioni introdotte o modificate dalle medesima legge n. 262, non si applica alle sanzioni introdotte o modificate dall'articolo 9 della legge n. 62 del 2005, e di stabilire altresì che il predetto aumento si applichi soltanto alla misura del massimo edittale della sanzione;
nn) valuti il Governo, in relazione all'articolo 117-bis del TUF, introdotto dall'articolo 14 della legge n. 262 del 2005, l'opportunità di precisare che l'estensione degli obblighi, ivi prevista per le operazioni di fusione asimmetriche, si applica a tutte le operazioni nelle quali una società quotata acquisisca attività di dimensioni significativamente superiori alle proprie;
oo) valuti il Governo, in relazione all'articolo 118-bis del TUF, introdotto dall'articolo 14 della legge n. 262 del 2005, l'opportunità di specificare che come riesame delle informazioni fornite al pubblico dagli emittenti quotati deve intendersi il controllo eseguito dall'autorità di vigilanza, anche sulla base dei princìpi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione finanziaria;
pp) valuti il Governo, in relazione agli articoli 162 e 163 del TUF, modificati dall'articolo 18 della legge n. 262 del 2005, l'opportunità di specificare le disposizioni relative alla vigilanza sulle società di revisione attribuendo all'autorità il potere di prescrivere misure correttive, di carattere organizzativo e procedurale, e prevedendo la possibilità di adottare misure cautelari nei riguardi delle medesime società;
qq) valuti il Governo, a seguito dell'ampliamento del novero dei soggetti tenuti alla revisione contabile secondo le norme del testo unico della finanza, disposto dall'articolo 165-bis del TUF (introdotto dall'articolo 18 della legge n. 262 del 2005), l'opportunità di adeguare la formulazione dell'articolo 9, comma 1, del medesimo TUF, che, nell'individuare le disposizioni applicabili alle società di intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio e alle società d'investimento a capitale variabile, eccettua l'applicazione delle norme dell'articolo 165 in materia di revisione dei gruppi; a questo riguardo, appare infatti opportuno esplicitare che sono eccettuate per necessario coordinamento anche le connesse disposizioni dell'articolo 165-bis;
rr) valuti il Governo l'opportunità di riferire al codice delle assicurazioni,di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 tutti i riferimenti contenuti nella legge n. 262 del 2005 a disposizioni in materia assicurativa abrogate dal medesimo codice delle assicurazioni, in particolare sopprimendo, nell'articolo 24, comma 5, della predetta legge, i richiami a competenze giurisdizionali venute meno, che possono essere fonte di incertezza per gli operatori.