XIII Commissione - Mercoledì 15 novembre 2006


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ALLEGATO

Interventi nel settore agricolo (C. 1746-undecies Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono frutto dello stralcio dal disegno di legge finanziaria 2007 disposto dal Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, sulla base del parere della V Commissione Bilancio che non le ha ritenute aderenti alle finalità della legge finanziaria previste dalla legge n. 468 del 1978.
Si tratta delle seguenti disposizioni:
articolo 148, comma 5: nomina di un Commissario straordinario per le emergenze zootecniche;
articolo 153, commi 1 e 2: assegnazione di un contributo per l'organizzazione in Italia del Congresso mondiale dell'OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del vino), nonché aumento del contributo ordinario all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Le disposizioni oggetto del presente disegno di legge sono, per il settore agricolo, funzionali al superamento di emergenze in campo zootecnico e per un migliore coordinamento delle attività di intervento a sostegno dei settori colpiti, per il rispetto di impegni internazionali assunti dall'Italia, come l'organizzazione del congresso mondiale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, per assicurare l'espletamento da parte dell'Istituto nazionale per la Fauna selvatica (INFS) dei compiti statali derivanti dall'attuazione della direttiva «habitat» 79/409/CEE.
L'articolo 148, comma 5, prevede la nomina di un Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in sostituzione dell'attuale Commissario straordinario per l'emergenza BSE, il cui mandato scade il 31 dicembre 2006. Il Commissario è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il suo ruolo si è rilevato particolarmente importante nel superamento di altre emergenze, come nel caso della BSE, ma anche in quello della blue tongue.
L'articolo 153, comma 1, mira a consentire l'organizzazione in Italia del Congresso mondiale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). L'OIV, con sede a Parigi, è l'Organismo intergovernativo a carattere scientifico e tecnico, di competenza riconosciuta nell'ambito della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della vigna. Con legge 15 gennaio 2003, n. 26, è stato ratificato «l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino» (OIV), che si sostituisce all'Ufficio internazionale della vite e del vino, istituito nel 1929, del quale l'Italia era tra i Paesi fondatori. La candidatura italiana per l'organizzazione del Congresso 2008 è stata accettata in sede di Comitato esecutivo ed Assemblea generale del 21 e 22 ottobre 2004. Il Congresso mondiale dell'OIV costituisce per il nostro Paese, che è tra i principali produttori di vini a livello mondiale, l'occasione di ospitare il consesso scientifico internazionale più importante per il settore vitivinicolo, tenuto


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conto della presenza nell'OIV di oltre 45 Paesi produttori e consumatori di vino tra membri ed osservatori, che saranno presenti con delegazioni ufficiali governative e di rappresentanti scientifici.
L'articolo 153, comma 2, dispone l'incremento del contributo annuale all'Istituto nazionale per la Fauna selvatica (INFS). All'Istituto sono stati affidati negli anni importanti compiti di rilievo anche avuto riguardo all'attuazione di direttive comunitarie in materia ambientale, ma con riflessi importantissimi in agricoltura, come nel caso della Direttiva 79/40/CEE. Da molti anni l'Istituto, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, lamenta la pochezza degli stanziamenti ad esso assegnati e le stesse regioni, che sono interlocutori dell'INFS in numerose procedure autorizzative, auspicano un ruolo più dinamico dell'Istituto.
Un'altra disposizione stralciata dal disegno di legge finanziaria 2007 riguarda l'articolo 149, comma 4, relativa alla proroga dei termini per le denunce dei pozzi, che è riportata in un altro disegno di legge collegato (A.C. 1746-duodecies).