VII Commissione - Giovedì 16 novembre 2006


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ALLEGATO 1

5-00309: De Zulueta: Convenzione UNESCO per la tutela del Patrimonio Culturale Immateriale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alla definizione di «beni culturali intangibili» riportata all'articolo 2, comma 1 (seconda parte del primo periodo, della Convenzione in esame), si rileva che, in Italia, i temi della tutela del patrimonio culturale (sia tangibile che intangibile) sono adeguatamente disciplinati da quasi un secolo, più precisamente a partire dalla legge 1o giugno 1939, n. 1089 (che già ricomprendeva le «cose... che presentano interesse... etnografico» fra le tipologie di beni sottoponibili a tutela).
In particolare, la disciplina attualmente vigente (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 10, comma 4) consente già la tutela, delle testimonianze di tipo paleoetnologico ed etnografico sia dei manufatti o dei siti più direttamente espressivi di culture materiali, anche di tipo artigianale, o di stili di vita legati a sistemi di produzione economica comunque superati.
Per quanto concerne i beni culturali intangibili riferiti alle attività pure citate nell'articolo 2 della Convenzione («le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, le abilità...») - che nella realtà giuridica italiana corrispondono alle attività culturali con interesse etnoantropologico - appare opportuna l'adozione di apposite misure di salvaguardia, a cui si potrà provvedere una volta ratificata la Convenzione in esame.
In merito si comunica che il Ministero ha provveduto di recente ad esprimere parere favorevole per l'ulteriore corso del disegno di legge di ratifica della Convenzione UNESCO, che pertanto dovrebbe giungere entro tempi brevissimi a conclusione.
Infine, per quanto attiene la costituzione di strutture amministrative deputate all'attuazione degli impegni assunti dallo Stato in campo internazionale, si provvederà, in sede di riorganizzazione del Ministero, ad adeguare l'articolazione degli Uffici alle esigenze rappresentate dall'Interrogante.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente il piano di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (Atto n. 32).

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL GOVERNO NEL CORSO DELLA SEDUTA


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ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente il piano di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (atto n. 32).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il piano per il riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2006 (atto n. 32);
rilevata la necessità di pervenire ad una modifica dell'attuale criterio di riparto dei fondi destinati agli enti di ricerca scientifici che sia ispirata ai criteri di programmazione triennale, trasparenza e valutazione dei risultati, distinguendo tra la destinazione di risorse assegnate per spese di funzionamento da quelle attribuite per svolgere attività di ricerca e consentendo la conoscenza delle modalità di utilizzo dei fondi da parte degli enti di ricerca;
considerata altresì la necessità di assicurare una maggiore tempestività della procedura che deve concludersi nel primo trimestre dell'anno, al fine di garantire la programmazione triennale dell'attività di ricerca e dare certezze agli enti;
ribadita la necessità di un aumento delle risorse a disposizione del fondo, anche con riferimento alle previsioni che verranno adottate dalla manovra finanziaria per il 2007 in corso di esame da parte del Parlamento;
ritenuto inoltre necessario affidare la valutazione a soggetti qualificati, previsti dalla normativa vigente, e in particolare, a regime all'istituenda Agenzia di valutazione e nelle more agli attuali CIVR e CNVSU, prevedendo quale oggetto della valutazione sia il piano triennale che i risultati dell'attività svolta, con la distinzione tra le spese fisse di funzionamento, gli investimenti per le infrastrutture e i finanziamenti per i progetti di ricerca;
considerata altresì la necessità di correggere, all'articolo 8, il rinvio fatto all'articolo 3, lettere c), d) ed e) dello schema di decreto, visto che il medesimo articolo 3 non reca l'elencazione letterale richiamata;
rilevato inoltre che le risorse anche per l'anno in corso non appaiono sufficienti a coprire le esigenze dei singoli enti, per cui apparirebbe opportuno prevedere una ripartizione delle medesime non limitata al 98 per cento, come previsto attualmente, ma estesa al 100 per cento dei fondi disponibili, anche perché il riutilizzo pari al 2 per cento residuo a favore di alcuni enti non appare adeguatamente motivato nella relazione del Governo in rapporto alla valutazione dei piani triennali dei singoli enti;
considerato opportuno evitare di finanziare nel fondo attività che rientrano nelle finalità di altri fondi, ad esempio la cooperazione internazionale, evidenziando la componente del fondo da destinare alle infrastrutture di ricerca dando la possibilità a ciascun ente di presentare proposte sull'argomento;
ferma un'attenta definizione della platea degli enti aventi diritto, evidenziata comunque l'opportunità di comprendere nel piano di riparto del fondo anche i consorzi universitari, nonché gli enti di


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ricerca umanistici, secondo un'elencazione complessiva e non settoriale, recuperando anche alcuni enti esclusi dal riparto, come l'Istituto papirologico «Girolamo Vitelli», nonché di inserire tra gli enti beneficiari l'IT, con i relativi finanziamenti assegnati, e il consorzio Antartide;
in considerazione dell'aumento delle risorse a favore dell'Istituto di studi germanici si ritiene altresì opportuno prevedere da parte del medesimo ente l'apertura al pubblico della biblioteca, anche in orari pomeridiani;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario pervenire ad un aumento delle risorse stanziate a favore del fondo, nonché ad una modifica sostanziale dell'attuale criterio di riparto del fondo che sia ispirata ai criteri di programmazione triennale, con una maggiore tempestività della procedura che deve concludersi nel primo trimestre dell'anno, al fine di garantire la piena disponibilità dei fondi e dare certezze agli enti almeno su scala triennale;
2) sia affidata la valutazione a soggetti qualificati, previsti dalla normativa vigente, e in particolare, a regime all'istituenda Agenzia di valutazione, di cui al decreto-legge n. 262 del 2006, in corso di conversione da parte del Parlamento, e nelle more agli attuali CIVR e CNVSU, prevedendo quale oggetto della valutazione sia il piano triennale che i risultati dell'attività svolta, con la distinzione tra le spese fisse di funzionamento, gli investimenti per le infrastrutture e i finanziamenti per i progetti di ricerca;
3) risulta necessario all'articolo 8 chiarire il richiamo alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 3 considerato che il medesimo articolo 3 non reca l'elencazione letterale richiamata;

e le seguenti osservazioni:
a) sarebbe opportuno, in considerazione della inadeguata valutazione dei piani triennali effettuata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica, non stabilire l'accantonamento del 2 per cento delle risorse disponibili, ma rassegnare anche questa quota a tutti gli enti, in misura proporzionata all'attuale riparto;
b) appare opportuno comprendere nel piano di riparto del fondo anche i consorzi universitari, nonché gli enti di ricerca umanistici, inserendo tra gli enti beneficiari l'Istituto italiano di tecnologia, con i relativi finanziamenti assegnati, il consorzio Antartide e l'Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»;
c) risulta altresì opportuno prevedere l'apertura al pubblico anche in orari pomeridiani della biblioteca dell'Istituto di studi germanici, in considerazione dell'aumento di risorse previste a favore del medesimo ente nel piano di riparto per il 2006.


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ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente il piano di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (atto n. 32)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il piano per il riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2006 (atto n. 32);
rilevata la necessità di pervenire ad una modifica dell'attuale criterio di riparto dei fondi destinati agli enti di ricerca scientifici che sia ispirata ai criteri di programmazione triennale, trasparenza e valutazione dei risultati, distinguendo tra la destinazione di risorse assegnate per spese di funzionamento da quelle attribuite per svolgere attività di ricerca e consentendo la conoscenza delle modalità di utilizzo dei fondi da parte degli enti di ricerca;
considerata altresì la necessità di assicurare una maggiore tempestività della procedura che deve concludersi nel primo trimestre dell'anno, al fine di garantire la programmazione triennale dell'attività di ricerca e dare certezze agli enti;
ribadita la necessità di un aumento delle risorse a disposizione del fondo, anche con riferimento alle previsioni che verranno adottate dalla manovra finanziaria per il 2007 in corso di esame da parte del Parlamento;
ritenuto inoltre necessario affidare la valutazione a soggetti qualificati, previsti dalla normativa vigente, e in particolare, a regime all'istituenda Agenzia di valutazione e nelle more agli attuali CIVR e CNVSU, prevedendo quale oggetto della valutazione sia il piano triennale che i risultati dell'attività svolta, con la distinzione tra le spese fisse di funzionamento, gli investimenti per le infrastrutture e i finanziamenti per i progetti di ricerca;
considerata altresì la necessità di correggere, all'articolo 8, il rinvio fatto all'articolo 3, lettere c), d) ed e) dello schema di decreto, visto che il medesimo articolo 3 non reca l'elencazione letterale richiamata;
rilevato inoltre che le risorse anche per l'anno in corso non appaiono sufficienti a coprire le esigenze dei singoli enti, per cui apparirebbe opportuno prevedere una ripartizione delle medesime non limitata al 98 per cento, come previsto attualmente, ma estesa al 100 per cento dei fondi disponibili, anche perché il riutilizzo pari al 2 per cento residuo a favore di alcuni enti non appare adeguatamente motivato nella relazione del Governo in rapporto alla valutazione dei piani triennali dei singoli enti;
in considerazione dell'aumento delle risorse a favore dell'Istituto di studi germanici si ritiene altresì opportuno prevedere da parte del medesimo ente l'apertura al pubblico della biblioteca, anche in orari pomeridiani;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario pervenire ad un aumento delle risorse stanziate a favore del fondo, nonché ad una modifica sostanziale dell'attuale criterio di riparto del


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fondo che sia ispirata ai criteri di programmazione triennale, con una maggiore tempestività della procedura che deve concludersi nel primo trimestre dell'anno, al fine di garantire la piena disponibilità dei fondi e dare certezze agli enti almeno su scala triennale;
2) sia affidata la valutazione a soggetti qualificati, previsti dalla normativa vigente, e in particolare, a regime all'istituenda Agenzia di valutazione, di cui al decreto-legge n. 262 del 2006, in corso di conversione da parte del Parlamento, e nelle more agli attuali CIVR e CNVSU, prevedendo quale oggetto della valutazione sia il piano triennale che i risultati dell'attività svolta, con la distinzione tra le spese fisse di funzionamento, gli investimenti per le infrastrutture e i finanziamenti per i progetti di ricerca;
3) risulta necessario all'articolo 8 chiarire il richiamo alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 3 considerato che il medesimo articolo 3 non reca l'elencazione letterale richiamata;
4) è necessario che l'assegnazione del 5 per cento accantonato sui fondi 2007 avvenga esclusivamente sulla base di una attenta valutazione della qualità della ricerca svolta dai singoli enti;

e la seguente osservazione:
risulta altresì opportuno prevedere l'apertura al pubblico, anche in orari pomeridiani, della biblioteca dell'Istituto di studi germanici, in considerazione dell'aumento di risorse previste a favore del medesimo ente nel piano di riparto per il 2006.