XII Commissione - Resoconto di giovedì 16 novembre 2006

TESTO AGGIORNATO AL 5 DICEMBRE 2006


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SEDE REFERENTE

Giovedì 16 novembre 2006. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Serafino Zucchelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme in materia di parto e salute del neonato.
C. 589 Lucchese, C. 1237 Palumbo, C. 1447 Bianchi e Poretti e C. 1611 Poretti.
(Esame e rinvio).

Mimmo LUCÀ, presidente, in attesa che giunga il rappresentante del Governo per l'esame del disegno di legge C. 1609 Governo, propone di procedere all'inversione dell'ordine del giorno, passando immediatamente all'esame delle proposte di legge in materia di parto e salute del neonato.

La Commissione concorda ed inizia quindi l'esame del provvedimento in titolo.

Emanuele SANNA (Ulivo), relatore, osserva che le proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, sono quattro: C. 589 Lucchese presentata il 10 maggio 2006, C. 1237 Palumbo ed altri presentata il 28 giugno 2006, C. 1447 Bianchi e Poretti presentata il 24 luglio 2006 e C. 1611 Poretti presentata il 4 settembre 2006.
Osserva quindi che la proposta di legge C. 589 del deputato Lucchese propone norme per l'assistenza alla nascita e per la tutela della salute del neonato e quindi affronta in maniera organica tutte le problematiche relative all'assistenza perinatale collocandole nella nuova e interessante dimensione dei diritti primari dei nuovi nati che vengono considerati soggetti giuridici autonomi e in quanto tali da tutelare con la massima attenzione mentre iniziano il loro percorso esistenziale.
Aggiunge che la proposta di legge C. 1237 Palumbo affronta anch'essa il tema della salvaguardia della salute del neonato ma detta anche norme più ampie e più specifiche nel campo dei diritti della partoriente e per la promozione del parto fisiologico.
Fa quindi presente che le proposte di legge presentate più recentemente dai deputati


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Bianchi e Poretti sono finalizzate al potenziamento dei servizi di promozione e di espletamento del parto senza dolore e in particolare mediante la tecnica della analgesia epidurale.
Ricorda, inoltre, che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 19 ottobre scorso, ha approvato il disegno di legge C. 1923 recante norme per la promozione della tutela dei diritti della donna partoriente, del parto fisiologico e della salvaguardia della salute del neonato, che è stato presentato alla Camera e risulta in corso di assegnazione.
Sulla portata normativa e sulle finalità delle quattro proposte di legge, invita i colleghi a far riferimento alle relazioni dei proponenti che reputa superfluo riproporre e commentare con il rischio di incorrere involontariamente in qualche omissione o, peggio ancora, in qualche sottovalutazione di aspetti importanti dei testi presentati e da oggi sottoposti all'esame parlamentare.
Passando ad illustrare il contenuto delle singole proposte di legge, fa presente che la proposta C. 589 ripropone nella sostanza la proposta di legge 638 Lucchese della passata legislatura.
In particolare, l'articolo 1 prevede per il neonato una prima tutela di carattere sanitario, attraverso l'obbligo di notifica del ricovero presso i presìdi ospedalieri, pubblici e privati, la compilazione della cartella clinica e le modalità che le regioni adottano, nell'ambito dei programmi di attivazione ed attuazione del parto a domicilio o in casa di parto.
Ricorda inoltre che ad ogni nato devono essere assicurate nell'ambito della struttura ospedaliera, ai sensi dell'articolo 2, competenze mediche ed infermieristiche specifiche nonché l'aderenza ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici stabiliti da progetti obiettivo materno-infantili individuati dal Piano sanitario nazionale. Il medesimo articolo 2 fissa quindi per legge i livelli di assistenza neonatale: l'assistenza ospedaliera al neonato deve essere organizzata su tre livelli di cura, con una disponibilità di posti letto pari al 15 per mille e al 5 per mille nati vivi nei primi due livelli, e di un posto letto per 750 nati vivi nel caso di cure intensive per il III livello. Nelle aree ad alta densità di popolazione i vincoli quantitativi del numero delle unità di terapia intensiva neonatale possono essere derogati al fine di privilegiare il diritto alla scelta dei genitori e la competitività delle aziende sanitarie locali che insistono nel medesimo territorio.
Fa quindi presente che l'articolo 3 stabilisce che presso ciascun punto nascita debba essere garantita in sala parto la rianimazione primaria neonatale. Responsabile dell'assistenza neonatale nell'isola annessa alla sala parto è un medico neonatologo o pediatra. Per ovviare alle carenze dei centri nascita in cui non esista la figura del neonatologo o del pediatra, le regioni sono tenute a istituire corsi di formazione e di aggiornamento in rianimazione primaria ed assistenza neonatale destinati al personale che deve prendersi cura del neonato. È prevista infine l'istituzione nell'ambito della sala parto o di un locale con essa comunicante, di una zona, denominata «isola neonatale», adibita alle prime cure e all'eventuale rianimazione del neonato. Per i nati apparentemente sani è prevista un'osservazione transizionale nelle prime ore dopo la nascita, con monitoraggio dei comuni parametri vitali (articolo 4).
Rileva altresì che l'articolo 5 dispone l'obbligo di predisporre per tutti i nati vivi una cartella clinica personale, anche ai fini della compilazione della scheda di dimissione ospedaliera. La cartella deve contenere, tra gli altri, anche i dati relativi ai rilievi sulla gravidanza, sul parto e sull'adattamento neonatale. Le linee guida generali per la formulazione della cartella clinica saranno emanate dal Ministro della salute.
Secondo il disposto dell'articolo 6, deve essere consentita la possibilità di accesso e di permanenza in sala travaglio e in sala parto di un familiare, se richiesto dalla partoriente. I presìdi ospedalieri devono altresì organizzarsi in modo tale da assicurare nella massima misura la vicinanza del neonato alla madre e la presenza del


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padre. Deve essere inoltre favorita la dimissione precoce della madre e del bambino, garantendo l'assistenza ambulatoriale e domiciliare alla madre e al neonato mediante équipe itineranti di ostetrici, infermieri specializzati ed assistenti sociali. Le regioni attivano apposite iniziative per favorire la presa in carico più precoce possibile del neonato da parte del medico pediatra di base. Le predette équipe itineranti sono collegate ad un medico ginecologo-ostetrico e ad un neonatologo o pediatra, per le eventuali prestazioni specialistiche.
Ricorda quindi che l'articolo 7 prevede norme di incoraggiamento per favorire l'allattamento al seno del neonato. A questo fine devono essere individuati idonei spazi atti ad ospitare accanto alle puerpere le culle dei neonati. Le camere delle puerpere devono essere dotate di adeguati servizi igienici e devono essere adiacenti e comunicanti con il nido. Se il neonato necessitasse di cure particolari che comportano il distacco dalla madre, deve esserle assicurata la possibilità di permanenza in spazi contigui adeguati per l'intero periodo di ospedalizzazione del figlio; durante questo periodo la madre deve poter usufruire dei servizi ospedalieri per il pernottamento e il vitto (articolo 8).
Fa inoltre presente che gli ospedali devono, ai sensi dell'articolo 9, essere riorganizzati in modo tale da consentire la presenza contemporanea della madre e del neonato nello stesso ambiente o in ambiente attiguo. I progetti di ampliamento, di ristrutturazione o di costruzione dei reparti ospedalieri devono tener conto delle esigenze richiamate.
Ai sensi dell'articolo 10, le gravidanze a rischio devono essere tempestivamente avviate ad un centro dotato di livello assistenziale adeguato. A tal fine le regioni individuano appositi criteri di riconoscimento delle gravidanze a rischio. Qualora non esista la possibilità di prestare al neonato le cure adeguate, i centri nascita devono attivarsi per poter trasferire il neonato al centro specializzato più vicino, che offra garanzie adeguate per il ricovero immediato e per l'erogazione del livello di cure necessarie. In presenza di situazioni a rischio elevato il trasporto neonatale deve essere effettuato da personale con competenze specifiche afferenti a strutture assistenziali di III livello, a mezzo di unità mobile attrezzata per le cure intensive.
Fa altresì presente che l'articolo 11 assicura la continuità nella prestazione delle cure anche dopo l'età neonatale, mentre l'articolo 12 indica come prioritari per le regioni, nell'ambito della organizzazione sanitaria nazionale e regionale, gli interventi e i programmi di prevenzione ed informazione per la tutela della gestante e del neonato. L'articolo 13 riguarda infine il personale impiegato nelle unità di terapia intensiva neonatale.
Concludendo sulla proposta di legge del collega Lucchese, desidera esprimere una succinta considerazione di carattere prevalentemente tecnico-statistico che ritiene significativa perché certifica gli innegabili progressi fatti in questo cruciale campo dal nostro Paese. In 10 anni la mortalità infantile e la mortalità neonatale totale della popolazione residente in Italia si sono dimezzate passando rispettivamente dall'8 per mille e dal 6 per mille nel 1992 al 4 per mille e al 3 per mille nel 2002. A differenza di quanto osservato in un passato anche recente i tassi di mortalità dell'area del centro Italia nel suo complesso sono più bassi di quelli delle regioni del nord. I tassi dell'area meridionale e insulare dell'Italia continuano invece a essere più elevati e in termini relativi non presentano sostanziali variazioni rispetto agli anni precedenti pur essendosi ridotto il divario con il centro-nord in termini assoluti. Fa notare altresì che il rapporto tra la mortalità infantile tra delle regioni meridionali e quella delle regioni centrali è pari a 1,6. Se si prendono in esame le singole regioni, la differenza è ancora più marcata poiché si va da un minimo del 2 per mille a un massimo di quasi 7 per mille. Pertanto a fronte di una tendenza al miglioramento e a una sorta di omogeneizzazione dei tassi regionali, la cui diversità può essere sempre più spiegata da variazioni casuali, permangono alcune sacche geografiche a mortalità elevata, tutte


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concentrate nel sud, sempre più caratterizzate da arretratezza socio-sanitaria rispetto al resto del Paese. Infine, rileva la presenza di una associazione positiva tra mortalità neonatale totale e mortalità post-neonatale, la quale sta verosimilmente indicare che è necessaria una visione sempre più unificante dei motivi che condizionano la sopravvivenza e la salute nella prima infanzia. Va sottolineato infine il dato in controtendenza di alcune regioni (Sardegna e Molise) relativo alla mortalità infantile e in particolare alla mortalità neonatale precoce, che attraverso i progetti-obiettivo e la guardia neonatologica in tutti i punti nascita hanno conseguito performance particolarmente positive.
Per quanto riguarda la proposta C. 1237 Palumbo ed altri, ricorda innanzitutto che essa ripropone i contenuti del testo approvato dalla Commissione nel corso della XIV legislatura. In particolare, la proposta di legge intende garantire le seguenti finalità (articolo 1): la promozione di un'adeguata assistenza alla nascita nel rispetto dei diritti e della libera scelta della gestante; la tutela della salute materna, il benessere del nascituro e delle famiglie coinvolte; l'individuazione di adeguati livelli di assistenza ospedaliera; l'incentivazione del parto fisiologico e la riduzione della percentuale dei tagli cesarei.
L'articolo 4 individua quindi ulteriori finalità, tra cui la diffusione delle conoscenze relative alle modalità di assistenza e delle pratiche sanitarie in uso, comprese le tecniche di controllo del dolore del parto.
Fa presente che, ai sensi dell'articolo 2, il Ministro della salute presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della legge, mentre in base all'articolo 3 le regioni definiscono, sulla base dei criteri stabiliti dai progetti obiettivo materno-infantili, i modelli organizzativi assistenziali.
Le aziende sanitarie, in base all'articolo 5, devono in particolare garantire: l'utilizzazione di un'idonea cartella ostetrica computerizzata dove annotare tutti i dati relativi alla gravidanza; i corsi di accompagnamento alla nascita rivolti alla donna ed alla coppia; l'accertamento e la certificazione delle gravidanze a rischio; la dimissione precoce, corretta ed appropriata della madre e del figlio.
Aggiunge che l'articolo 6, oltre a definire il parto fisiologico come la spontanea evoluzione dei tempi e dei ritmi della nascita, disciplina dettagliatamente le modalità assistenziali che devono essere garantite durante tale evento, precisando che il parto fisiologico può svolgersi in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o autorizzate, in case di maternità e a domicilio. Sempre all'articolo 6, merita particolare attenzione il rilievo attribuito all'immediato e continuo contatto madre-figlio, alla promozione dell'allattamento al seno e alla possibilità della presenza del padre o di altra persona di fiducia durante il parto e il puerperio. Entro sei mesi dall'approvazione della legge, le strutture autorizzate individuano spazi adeguati per il parto fisiologico e per la promozione e la diffusione di tecniche naturali e farmacologiche per il controllo del dolore durante il travaglio con particolare attenzione per il parto-analgesia (articoli 7 e 8).
Fa notare inoltre che l'articolo 9 riguarda il parto a domicilio, garantendo la continuità assistenziale, mentre l'articolo 10 disciplina il servizio di trasporto materno e neonatale destinato alle situazioni in cui si evidenzino condizioni di rischio; il successivo articolo 11 concerne la diffusione della cultura della donazione del sangue cordonale.
Al fine di favorire il parto fisiologico, i maggiori costi derivanti dallo stesso per l'impiego di personale e di attrezzature sono equiparati a quelli per il parto cesareo. Per lo svolgimento del parto al proprio domicilio, le aziende sanitarie corrispondono alle famiglie una somma massima corrispondente al relativo Diagnosis Related Groups - DRG (articolo 12).
Ricorda quindi che gli articoli 13 e 14 disciplinano i compiti delle regioni per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione del parto fisiologico e, ai sensi del successivo articolo 15, i competenti


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organi regionali predispongono una relazione annuale per la rilevazione dei dati relativi alla morbilità ed alla mortalità, alle modalità di assistenza al parto, alle complicanze in gravidanza, all'impiego dei farmaci e all'allattamento al seno. Tali relazioni devono essere trasmesse al Ministero della salute.
Per salvaguardare la salute del neonato, l'assistenza ospedaliera è articolata su tre livelli di cura, per ciascuno dei quali è stabilita la percentuale dei posti letto rispetto ai neonati. Tutte le strutture pubbliche o private dotate di punti nascita, anche in assenza di strutture operative complesse di neonatologia o di terapia intensiva neonatale devono disporre di posti letto per cure minime ed intermedie (articolo 16). Misure dettagliate riguardano le strutture e la dotazione di personale. Presso tutte le strutture sanitarie deve essere predisposta una zona per le prime cure e l'eventuale intervento intensivo sul neonato, denominata «isola neonatale». Il responsabile dell'assistenza nell'isola deve essere un pediatra con competenze neonatologiche. È compito delle Regioni istituire corsi di formazione professionale per adeguare le competenze in assistenza intensiva neonatale nei punti nascita in cui non esista la figura del neonatologo o del pediatra con competenze in neonatologia (articolo 17). Tutti i neonati, in attesa che si completino i processi fisiologici di adattamento postnatale, devono fruire dei comuni controlli dei parametri vitali durante l'osservazione transizionale. Nel caso di cure speciali che determinino il distacco del neonato dalla madre si deve poter garantire la presenza della stessa in spazi contigui (articolo 18).
Ricorda altresì che, in base agli articoli 19 e 20, per ogni nato vivo deve essere compilata una cartella clinica personale la cui definizione è demandata ad apposite linee guida emanate dal Ministro della salute. Programmi di prevenzione, educazione, ed informazione per la tutela della gestante e del neonato sono attuati dalle regioni (articolo 21). Le agevolazioni previste dalla normativa sulle attività usuranti sono estese a tutto il personale del ruolo medico, compresi gli anestesisti, e dei profili professionali ostetrici ed infermieristici operanti in unità di terapia intensiva neonatale, in pronto soccorso ostetrico, in sala parto e in sala operatoria (articolo 22).
Passa quindi ad illustrare la proposta C. 1447 Bianchi ed altri, che intende garantire le seguenti finalità (articolo 1): la promozione del parto analgesia con la riduzione del parto cesareo; l'allattamento al seno; la diffusione degli strumenti necessari per la tutela della salute della madre e del neonato.
L'articolo 2 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute che, in accordo con la Conferenza Stato-regioni, individui i contenuti delle attività di formazione del personale di anestesia e di quello addetto alle sale parto. Sempre con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono individuati i contenuti di una campagna informativa nazionale per la promozione del parto analgesia, a cui partecipano i consultori familiari e i medici di medicina generale (articolo 3).
Ricorda quindi che l'articolo 4 indica le prestazioni che devono essere garantite dai livelli essenziali di assistenza, tra cui segnala la libertà di scelta delle gestanti sulla modalità del parto, nonché l'assistenza integrata a favore della donna nella fase della gravidanza e del parto ed al neonato.
L'articolo 5 reca la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni in esame, uantificati in 600 mila euro per il 2007 e in 1 milione di euro annui dal 2008.
Illustra infine la proposta di legge C. 1611 Poretti, composta da un unico articolo, che dispone l'inclusione, tra i livelli essenziali di assistenza, delle prestazioni (tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale) necessarie a garantire il controllo del dolore nella fase del travaglio e del parto.
Su questi due progetti di legge più specificatamente orientati alla promozione e alla organizzazione del parto sicuro e


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senza dolore, desidera svolgere alcune considerazioni conclusive che saranno poi riprese e sviluppate quando perverrà all'esame della Camera il disegno di legge del Governo.
Al riguardo, fa presente che il Comitato nazionale di bioetica, nel documento del 30 marzo 2001 avente per titolo «La terapia del dolore: orientamenti bioetici», afferma che: «Il dolore del parto ha caratteristiche del tutto peculiari perché si verifica in un organismo sano, ha una sua durata, dopo di che ritorna il benessere e sopravviene la gratificazione della nascita. Per molte donne comunque il dolore del parto è un grosso scoglio da superare, un passaggio che assorbe molte energie limitando le possibilità di una partecipazione più concentrata e serena all'evento, partecipazione che costituisce l'optimum da realizzare per le vie più varie. L'analgesia (come peraltro ogni preparazione al parto), per realizzare al meglio questo fine, dovrebbe però far parte di un programma di assistenza alla gravidanza che si propone una visione globale del nascere e non porsi come un evento isolato, «scarsamente informato», che viene proposto in sala parto. Con questa visione più ampia il ricorrere alla sedazione del dolore del parto non si porrebbe come alternativa al parto naturale, ma come mezzo che la medicina offre per compiere una libera scelta e per realizzare con la sedazione del dolore un maggior grado di consapevolezza e di partecipazione all'evento. La realizzazione di tale progetto richiede una mobilitazione su vari piani. Quello che attualmente si fa è lasciato alla buona volontà delle strutture [...] non esiste infatti, per questo tipo di assistenza alcun incentivo di natura economica né per le aziende ospedaliere né per gli anestesisti. I servizi come numero di personale coprono le attività essenziali, laddove sarebbe necessario per realizzare una analgesia 24 ore su 24 un servizio di Anestesia Ostetrica a tempo pieno. Il diritto della partoriente di scegliere una anestesia efficace dovrebbe essere incluso tra quelli garantiti a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza».
Rileva che il documento del Comitato nazionale di bioetica ha egregiamente interpretato un vasto e maturo orientamento culturale cresciuto nel nostro Paese nel corso degli ultimi lustri, sotto la spinta positiva della comunità scientifica internazionale e in particolare della componente medica più impegnata nei servizi materno-infatili e di anestesia ostetrica. Con la evoluzione delle tecniche assistenziali, della umanizzazione delle cure, dei diritti dei malati e del rapporto medico paziente si è progressivamente affermato anche il diritto delle donne a usufruire di metodiche efficaci e sicure per il controllo del dolore nel delicato momento del travaglio del parto. In questa nuova temperie culturale anche la programmazione sanitaria nazionale e regionale hanno incominciato a indirizzare le politiche della salute e di tutela della gravidanza verso una diffusione delle tecniche di procedure analgesiche durante l'espletamento del parto per via vaginale definendo nel contempo il percorso assistenziale nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. Questi positivi mutamenti non sono però pervenuti a una completa organizzazione del parto senza dolore in tutto il territorio nazionale.
Affrontando il tema del parto senza dolore ritiene che si entri inevitabilmente in un campo più vasto strettamente correlato con quello della tutela globale della salute della donna e del bambino: non si tratta solo di organizzare meglio un servizio di analgesia ostetrica inserendolo tra i livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale. Cita quindi alcuni dati che reputa particolarmente significativi. La mortalità e morbosità materna correlate al travaglio e al parto sono fenomeni sempre più rari nei paesi socialmente avanzati. Tuttavia, le indagini confidenziali e i comitati sulla mortalità materna istituiti in diversi Paesi europei rilevano un'incidenza del fenomeno maggiore di quanto le notifiche volontarie riportino, e stimano che circa la metà


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delle morti materne rilevate potrebbe essere evitata grazie a migliori standard assistenziali. Il tasso di mortalità materna rilevato in Italia dall'ISTAT per il quinquennio 1998-2002 è pari a 3 ogni 100.000 nati.
Rileva tuttavia che, da indagini regionali, è stato riscontrato un tasso di mortalità materna per il triennio 1996-1998 di 13 morti materne su 100.000 nati, di molto superiore al dato nazionale ISTAT. Questo tasso è in accordo con quello rilevato nella gran parte dei Paesi socialmente avanzati.
Ritiene quindi che l'introduzione dell'anestesista nel percorso nascita debba essere vista quindi non solo come la possibilità di abolire il dolore, ma come garanzia in caso di emergenza, così come accade in tutte le altre specialità chirurgiche. La gravidanza ed il parto sono infatti eventi fisiologici che possono talora complicarsi in modo non prevedibile e con conseguenze gravi per la donna, per il nascituro e per il neonato. L'effettuazione delle procedure anestesiologiche comporta la presenza dell'anestesista-rianimatore nei dipartimenti materno-infantili, il quale collabora e si integra con neonatologi e pediatri oltre che con gli ostetrici ginecologi e gli ostetrici in tutte le strutture di ricovero. La presenza dell'anestesista è indispensabile in particolar modo nelle gravidanze e nei parti a rischio, e pertanto si rende necessaria la stesura e l'applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, che prevedano un coinvolgimento precoce dell'anestesista-rianimatore.
Ritiene sia utile ricordare che la figura dell'anestesista è comunque coinvolta nei parti cesarei, che nel 2003 erano in Italia pari al 36,9 per cento del totale dei parti. Un dato che confrontato con quello delle altre nazioni sviluppate documenta un ricorso eccessivo e inappropriato, nel nostro Paese, al parto chirurgico. Perché il programma assistenziale alla gravidanza possa avere successo, ritiene sia necessario promuovere una forte interdisciplinarietà nonché la creazione di meccanismi interni di «protezione» degli operatori coinvolti, che vanno garantiti da una scelta coerente delle istituzioni interessate che tenga conto di obbiettivi generali di promozione della salute, di umanizzazione dell'assistenza, di contenimento del dolore, come più volte concordato in vari documenti dallo Stato e dalle regioni, e non esclusivamente di obiettivi economici in senso stretto; soprattutto ritiene si debba incoraggiare l'adozione di appropriate misure assistenziali e organizzative per evitare o minimizzare l'insorgenza di eventi avversi nell'assistenza al parto e al post-partum in modo da ridurre la mortalità e morbosità potenzialmente evitabile.
Auspica pertanto che anche attraverso i provvedimenti all'esame del Parlamento vengano definiti i criteri essenziali strategici, gestionali ed organizzativi, per l'attivazione e l'organizzazione di un servizio di anestesia in ostetricia, nell'ambito delle misure dirette a rendere più sicura l'assistenza al travaglio-parto. L'interesse per il controllo del dolore durante il travaglio e il parto vaginale si è molto esteso negli ultimi 20 anni in tutto il mondo: si stima che negli Stati Uniti vi faccia ricorso più della metà delle donne che partoriscono. Permangono alcune perplessità legate sia a ragioni di ordine culturale, sia a supposti eventi avversi legati alla dinamica del parto, al suo espletamento e all'outcome neonatale. Tuttavia una dichiarazione del 6 giugno 2006 dell'American College degli ostetrici ginecologi riafferma l'opinione già pubblicata congiuntamente con la Società americana di anestesiologia, nella quale è stata espressa la seguente dichiarazione: «Il travaglio comporta notevole dolore per molte donne. Non ci sono altri casi nei quali viene considerato accettabile che un individuo debba sopportare un dolore severo, senza trattamento, quando è possibile invece intervenire in modo sicuro sotto controllo medico. In assenza di una controindicazione medica la richiesta della madre è di per sé una indicazione sufficiente per alleviare il dolore durante il travaglio». L'American College riconosce che «sono disponibili molte tecniche di


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analgesia nelle pazienti in travaglio. Nessuna di queste tecniche è associata con un accresciuto rischio di parto cesareo. La scelta della procedura, dei farmaci e dei dosaggi dipende da molti fattori, tra i quali la preferenza del paziente, le condizioni mediche e le controindicazioni».
Ricorda infine, con riferimento alla situazione italiana, che, sebbene da oltre 15 anni in alcuni ospedali italiani si sia introdotta la tecnica dell'analgesia durante il travaglio e il parto vaginale, prima in via sperimentale poi in modo ordinario, non si dispone ad oggi di dati sicuri sul suo effettivo utilizzo nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, dal momento che nei flussi informativi correnti spesso non viene registrato il ricorso a tecniche analgesiche in corso di travaglio di parto. L'analisi delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) relative all'anno 2003 rileva che la procedura «iniezione di anestetico nel canale vertebrale per analgesia» risulta praticata nel 12,4 per mille dei parti vaginali (4.141 su 332.759) e nel 3,6 per mille dei parti cesarei (705 su 198.261). Il dato è certamente sottostimato ma conferma comunque la convinzione sulla difficoltà di accedere a questo tipo di analgesia.
Concludendo, osserva che, attraverso l'adozione dei necessari standard di sicurezza per l'unità materno-fetale e per il team sanitario dedicato, con parametri e protocolli omogenei su tutto il territorio nazionale, si possa e si debba garantire la possibilità di rispondere in maniera adeguata alla richiesta di controllo del dolore durante il travaglio e il parto. Questo servizio e questo diritto dovranno essere assicurati attraverso un percorso organizzativo e clinico che valuti il ricorso alla procedura in termini di rischio beneficio garantendo concretamente a tutte le gestanti del nostro Paese la possibilità di procreare nelle migliori condizioni possibili.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Differimento termini per l'esercizio della delega in materia di Ordini delle professioni sanitarie non mediche.
C. 1609 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre 2006.

Mimmo LUCÀ, presidente, ricorda che, nella seduta del 7 novembre 2006, è stata svolta la relazione e si è concluso l'esame preliminare. Avverte quindi che è stato presentato l'emendamento Di Virgilio 1.1, sottoscritto da tutti i rappresentanti dei gruppi di opposizione (vedi allegato).

Gero GRASSI (Ulivo), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Di Virgilio 1.1, in quanto considera non opportuna la riduzione da diciotto a dodici mesi del differimento di termini per l'esercizio della delega. Rimarca inoltre che tale riduzione dei termini, proposta da deputati dell'opposizione, appare in contrasto con il fatto che, nella scorsa legislatura, non si è riusciti, in cinque anni, a portare a termine l'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie non mediche.

Il sottosegretario Serafino ZUCCHELLI esprime parere contrario sull'emendamento Di Virgilio 1.1, in quanto l'obiettivo del differimento di termini disposto dal provvedimento in esame è quello di consentire l'esercizio della delega successivamente all'approvazione del provvedimento di riordino complessivo degli ordini professionali, sul quale, com'è noto, sta lavorando il Ministero della giustizia.

Domenico DI VIRGILIO (FI), raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.1, sottolinea il fatto che il Ministro della salute aveva già predisposto lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della delega e lo aveva sottoposto al Consiglio dei ministri. Esprime inoltre perplessità sul fatto che le ragioni del rinvio deciso in Consiglio dei ministri siano quelle indicate dal sottosegretario Zucchelli.


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Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) ricorda, rispondendo al relatore, che la legge 1o febbraio 2006, n. 43, fu approvata nell'ultimo scorcio di legislatura e non vi era dunque la possibilità, per il precedente Governo, di attuare la delega. Osserva inoltre, per rispondere alle considerazioni svolte dal sottosegretario Zucchelli, che l'eventuale, futuro riordino complessivo degli ordini professionali non vieti di procedere, intanto, all'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie non mediche. Considerato che, come ha ricordato il deputato Di Virgilio, lo schema di decreto legislativo era già stato compiutamente predisposto, ritiene che, se il Governo non eserciterà la delega entro il più breve termine di dodici mesi previsto nell'emendamento in esame, ciò dipenderà dalla mancanza di una chiara volontà politica e non certo da ragioni di ordine tecnico.

Roberto ULIVI (AN), dopo aver ricordato come nella scorsa legislatura si fosse registrato il consenso unanime delle forze politiche sulla legge 1o febbraio 2006, n. 43, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Di Virgilio 1.1.

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo) sottolinea che il Ministro della salute aveva predisposto in tempo utile lo schema di decreto legislativo e che il Consiglio dei ministri ha giustamente ravvisato l'esigenza di attendere la definizione del riordino complessivo degli ordini professionali. Del resto, ritiene che proprio il lungo esame che, nella scorsa legislatura, ha preceduto l'approvazione della legge 1o febbraio 2006, n. 43, dimostri la pretestuosità di una polemica incentrata sulla riduzione di sei mesi del differimento per l'esercizio della delega ivi contenuta.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Di Virgilio 1.1.

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che il testo del provvedimento, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, verrà trasmesso alle Commissioni per i pareri di competenza. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.50.