Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 21 novembre 2006


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ALLEGATO 1

Disegno di legge di conversione del DL 263/2006 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (C 1922 Governo, approvato dal senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
considerato che il testo contiene disposizioni in materia di rifiuti, settore che rientra nell'ambito della materia ambientale, assegnata dall'articolo 117 comma 1 lettera s) della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato;
considerato che la delega di poteri straordinari al commissario richiede non solo il verificarsi di eventi straordinari per la loro natura e qualità, ex legge n. 225 del 1995, ma anche una definita delimitazione temporale della deroga al regime ordinario, la specificità dei poteri conferiti al commissario straordinario e l'esistenza di un nesso strumentale tra la situazione di emergenza e le norme alle quali è consentito derogare;
esaminata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, n. 6909/02, per la quale è ritenuto incompatibile con il concetto di emergenza un intervento di durata pluriennale, in quanto lo stesso viene a tradursi in pratica in una «sovrapposizione di un sistema amministrativo e di gestione alternativo a quello ordinario»; preso atto altresì che lo stato di emergenza rifiuti in Campania perdura dal 1994;
considerato che il novero dei poteri di deroga consentiti per motivi di protezione civile deve essere inserito in un sistema più avanzato di collaborazione e ripartizione delle competenze tra Stato ed enti locali, riconoscendo al primo le funzioni di promozione e coordinamento degli interventi ed ai secondi la gestione degli interventi sul territorio;
valutata favorevolmente l'impostazione del testo in esame in cui vengono previsti, in relazione al procedimento di formazione della volontà del commissario, significativi interventi degli enti locali e della regione nella direzione di una decisione il più possibile partecipata e condivisa;
rilevato l'articolo 2, comma 1-bis, introdotto dal Senato, che reca talune modifiche alla composizione ed alle funzioni della Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, attraverso una novella della norma istitutiva (articolo 1, comma 4, del decreto-legge. 245 del 2005), prevedendosi in particolare, oltre a talune modifiche in ordine alle competenze della medesima, anche il coinvolgimento, fino alla cessazione dello stato di emergenza, del Commissario, che diviene membro della Consulta e al quale viene attribuito il potere di proporre al Presidente della regione Campania (che presiede la Consulta) la convocazione della medesima;
evidenziato che la previsione della partecipazione del Commissario delegato


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alla Consulta fino alla cessazione dello stato di emergenza di fatto configura come organo permanente tale organismo;
considerato l'articolo 2, comma 1-ter, che dispone che il Commissario delegato individui le modalità operative che assicurino il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall'emergenza;
rilevato l'articolo 5, nel testo trasmesso dal Senato, ed in particolare: il comma 1, che prevede il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e degli enti locali nelle attività di bonifica, messa in sicurezza e apertura di discariche; i commi 3 e 3-bis, che prevedono rispettivamente l'intesa delle regioni interessate per lo smaltimento ed il recupero fuori regione; il comma 4 che prevede il coinvolgimento delle comunità locali nella definizione delle iniziative per garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attività poste in essere; il comma 5-bis relativi alla facoltà del Commissario delegato di sospendere, d'intesa con le regioni interessate, il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il ruolo svolto dalla Consulta regionale è connesso con lo stato di emergenza e cessa con il venir meno dell'emergenza rifiuti in Campania;
b) valuti altresì l'esigenza di prospettare più ampi profili di partecipazione e coinvolgimento degli enti locali interessati, non solo nelle fasi operative e di attuazione delle misure adottate, bensì anche in ordine alle fasi decisorie degli interventi straordinari delegati al commissario.


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ALLEGATO 2

Disegno di legge di conversione del DL 263/2006 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (C. 1922 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
considerato che il testo contiene disposizioni in materia di rifiuti, settore che rientra nell'ambito della materia ambientale, assegnata dall'articolo 117 comma 1 lettera s) della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato;
considerato che la delega di poteri straordinari al commissario richiede non solo il verificarsi di eventi straordinari per la loro natura e qualità, ex legge n. 225 del 1995, ma anche una definita delimitazione temporale della deroga al regime ordinario, la specificità dei poteri conferiti al commissario straordinario e l'esistenza di un nesso strumentale tra la situazione di emergenza e le norme alle quali è consentito derogare;
esaminata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, n. 6909/02, per la quale è ritenuto incompatibile con il concetto di emergenza un intervento di durata pluriennale, in quanto lo stesso viene a tradursi in pratica in una «sovrapposizione di un sistema amministrativo e di gestione alternativo a quello ordinario»; preso atto altresì che lo stato di emergenza rifiuti in Campania perdura dal 1994;
considerato che il novero dei poteri di deroga consentiti per motivi di protezione civile deve essere inserito in un sistema più avanzato di collaborazione e ripartizione delle competenze tra Stato ed enti locali, riconoscendo al primo le funzioni di promozione e coordinamento degli interventi ed ai secondi la gestione degli interventi sul territorio;
valutata favorevolmente l'impostazione del testo in esame in cui vengono previsti, in relazione al procedimento di formazione della volontà del commissario, significativi interventi degli enti locali e della regione nella direzione di una decisione il più possibile partecipata e condivisa;
rilevato l'articolo 2, comma 1-bis, introdotto dal Senato, che reca talune modifiche alla composizione ed alle funzioni della Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, attraverso una novella della norma istitutiva (articolo 1, comma 4, del decreto-legge. 245 del 2005), prevedendosi in particolare, oltre a talune modifiche in ordine alle competenze della medesima, anche il coinvolgimento, fino alla cessazione dello stato di emergenza, del Commissario, che diviene membro della Consulta e al quale viene attribuito il potere di proporre al Presidente della regione Campania (che presiede la Consulta) la convocazione della medesima;
evidenziato che la previsione della partecipazione del Commissario delegato


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alla Consulta fino alla cessazione dello stato di emergenza di fatto configura come organo permanente tale organismo;
considerato l'articolo 2, comma 1-ter, che dispone che il Commissario delegato individui le modalità operative che assicurino il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall'emergenza;
rilevato l'articolo 5, nel testo trasmesso dal Senato, ed in particolare: il comma 1, che prevede il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e degli enti locali nelle attività di bonifica, messa in sicurezza e apertura di discariche; i commi 3 e 3-bis, che prevedono rispettivamente l'intesa delle regioni interessate per lo smaltimento ed il recupero fuori regione; il comma 4 che prevede il coinvolgimento delle comunità locali nella definizione delle iniziative per garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attività poste in essere; il comma 5-bis relativi alla facoltà del Commissario delegato di sospendere, d'intesa con le regioni interessate, il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il ruolo svolto dalla Consulta regionale è connesso con lo stato di emergenza e cessa con il venir meno dell'emergenza rifiuti in Campania;
b) valuti altresì l'esigenza di prospettare più ampi profili di partecipazione e coinvolgimento degli enti locali interessati, non solo nelle fasi operative e di attuazione delle misure adottate, bensì anche in ordine alle fasi decisorie degli interventi straordinari delegati al commissario;
c) va ribadito, anche in considerazione della durata ultradecennale dello stato di emergenza che, come rilevato nei punti terzo, quarto e quinto delle premesse, si pone un'esigenza di carattere generale che i perduranti interventi commissariali in deroga alla normativa vigente non finiscano per incidere su organizzazione e competenze regionali.