XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 22 novembre 2006


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 novembre 2006. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 11.55.

DL 263/2006 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1922 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2006.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, ribadito che non vi sono elementi di contrasto con la normativa comunitaria, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

Mauro PILI (FI) chiede un chiarimento sui principi contenuti nella Carta di Aalborg e sul rapporto tra questi e la normativa comunitaria.

Gabriele FRIGATO (Ulivo) precisa che la Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile (cosiddetta Carta di Aalborg), approvata nel 1994 dalle 80 amministrazioni locali europee e dai 253 rappresentanti di organizzazioni internazionali, governi nazionali, istituti scientifici, consulenti e singoli cittadini, elabora il concetto di sostenibilità, individua le responsabilità ambientali delle città e le impegna a


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sviluppare politiche ed azioni positive per realizzare città sostenibili, nonché a fondare la loro azione sulla cooperazione fra tutti gli attori interessati e a far sì che tutti i cittadini e i gruppi interessati abbiano accesso alle informazioni e siano messi in condizioni di partecipare al processo decisionale locale». Questi principi si integrano con quelli in tema di informazione ambientale e di partecipazione dei cittadini contenuti nelle direttive 2003/35 e 2003/4. Ritiene pertanto opportuno nel parere richiamare con una osservazione le due direttive citate.

Sandro GOZI (Ulivo) rileva che nel testo del provvedimento modificato dal Senato si è voluto sottolineare il tema dell'informazione dei cittadini, anche con la creazione di un apposito sito, sia con la previsione di una Consulta regionale che vede il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall'emergenza.

Franca BIMBI, presidente, osserva come il problema dell'informazione sia strettamente connesso non solo alla conoscenza dei fatti, ama anche alla trasparenza dell'azione dell'amministrazione.

Mauro PILI (FI) annuncia la sua astensione. Se è vero che il provvedimento prevede un coinvolgimento delle autorità locali, esso è ancora fortemente squilibrato in favore del Commissario straordinario a scapito delle istituzioni presenti sul territorio. Ritiene, inoltre, opportuno un ulteriore approfondimento circa la compatibilità comunitaria di alcune procedure in merito ad esempio alla gestione e smaltimento dei rifiuti e alle discariche.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 novembre 2006. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Atto n. 33.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 novembre 2006.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, illustra la proposta di parere da lui presentata già nella precedente seduta, parere che è suscettibile di miglioramenti atteso che il provvedimento è all'attenzione del Governo e della Commissione di merito, e su di esso si è aperta una discussione approfondita.

Arnold CASSOLA (Verdi) chiede un chiarimento circa la compatibilità comunitaria dell'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, precisa che, nel parere reso nell'adunanza del 28 settembre 2006, il Consiglio di Stato propone la soppressione dell'articolo citato, il quale fa divieto all'impresa ausiliaria di assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore, rappresentando l'esigenza di recepire sin da adesso l'avviso manifestato, sia pure in un parere informale, dal Servizio legale della Commissione europea in ordine alla coerenza di tale norma con la normativa comunitaria.

Sandro GOZI (Ulivo), sottolineata la delicatezza dei rapporti che intercorrono tra impresa aggiudicataria ed ausiliaria, osserva come non si possa ignorare il fatto che, a volte, dietro di essi si nascondano fenomeni criminosi. Ritiene pertanto opportuno acquisire sul punto le valutazioni del Governo e, al contempo, valutare più a fondo la presenza di un contrasto con la normativa comunitaria sollevata nel parere del Consiglio di Stato.


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Antonello FALOMI (RC-SE) concorda con il deputato Gozi circa l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo sulle implicazioni dell'istituto dell'avvalimento e sull'eventuale contrasto delle disposizioni richiamate.

Franca BIMBI, presidente, sottolineata la diversità di situazioni che si verificano in nei vari paesi dell'Unione, concorda sull'opportunità di un approfondimento per giungere ad una soluzione equilibrata tra la possibile violazione comunitaria e la necessità di prevenire fenomeni criminosi.

Mauro PILI (FI) concorda circa l'opportunità di un ulteriore approfondimento alla presenza del Governo.

Arnold CASSOLA (Verdi) rileva la necessità di tutelare efficacemente i lavoratori anche nel caso di subappalti. Cita, ad esempio, con riferimento alla TAV, il caso di un lavoratore che, avendo denunciato una cattiva esecuzione dei lavori, è stato immediatamente licenziato dalla impresa per cui lavorava, su impulso della ditta che aveva subappaltato.

Franca BIMBI, presidente, osserva come pubbliche amministrazioni dovrebbero assumere atteggiamenti super partes e indicare questo tipo di vincoli a tutela dei lavoratori quando prevedono la possibilità che la ditta che deve realizzare i lavori subappalti ad una altra.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
Atto n. 34.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Antonello FALOMI (RC-SE), relatore, rileva che il provvedimento in esame è volto a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di strumenti finanziari o l'ammissione alla negoziazione. In base all'articolo 29 di tale direttiva, il termine per il recepimento era stabilito nel 1o luglio 2005.
Ricorda al riguardo che la direttiva 2003/71/CE modifica la direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, che ha provveduto alla codificazione della regolamentazione comunitaria relativa all'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e all'informazione da pubblicare su detti valori. Essa costituisce inoltre uno degli elementi chiave del Piano d'azione per i servizi finanziari, che dovrebbe incoraggiare la creazione di un mercato integrato di tali servizi.
Composta di 33 articoli, la direttiva 2003/71/CE prevede nuove regole che consentono alle società di raccogliere capitali più facilmente e a minor costo in tutta l'Unione europea sulla base dell'avallo dato dall'autorità regolamentare di un unico Stato membro («autorità competente dello Stato membro di origine»). Essa rafforza la protezione offerta agli investitori garantendo che tutti i prospetti, ovunque siano emessi nell'Unione europea, forniscano loro l'informazione chiara e completa di cui necessitano per prendere le loro decisioni. In questo caso, il prospetto è un documento di pubblicità contenente importanti dati finanziari e non finanziari, che una società mette a disposizione dei potenziali investitori quando emette valori mobiliari (azioni, obbligazioni, strumenti derivati, etc.) per raccogliere capitali o quando vuole far ammettere i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso


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costituisce un «passaporto unico» per l'emissione di valori mobiliari nell'insieme degli Stati membri.
Sulla base della delega di poteri esecutivi contenuta in alcune delle disposizioni della direttiva 2003/71/CE, il 29 aprile 2004 la Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 809/2004, recante misure di attuazione della direttiva in questione per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello e la pubblicazione dei prospetti stessi, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento e la diffusione di messaggi pubblicitari.
L'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ha conferito delega legislativa al Governo per il recepimento della direttiva 2003/71/CE, oggetto del presente schema di decreto.
Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, precisa che l'articolo 1 individua l'ambito di efficacia, dichiarando che esso apporta modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), al fine di recepire la direttiva 2003/71/CE. Inoltre, in attuazione della lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 262 del 2005, l'autorità nazionale competente in materia viene individuata nella Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
L'articolo 2 apporta conseguenti novelle al citato testo unico. In particolare, sono introdotte alcune definizioni rilevanti, tra cui quella degli «strumenti finanziari comunitari», soggetti alla disciplina recata dalla direttiva. Viene conseguentemente riorganizzata la disciplina relativa all'appello al pubblico risparmio, che è articolata in due fattispecie.
La prima fattispecie è definita «offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita», riferita rispettivamente a strumenti finanziari comunitari e ad altri prodotti finanziari, ovvero a quote o azioni di organismi d'investimento collettivo del risparmio aperti. Essa viene ridisciplinata in conformità con la nuova normativa europea. Si prevede fra l'altro che coloro che intendono offrire al pubblico tali strumenti devono pubblicare preventivamente un prospetto il quale contenga, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni necessarie per pervenire ad un fondato giudizio sul prodotto finanziario. Alla CONSOB viene affidata la verifica della completezza del prospetto, che non può essere pubblicato in mancanza della sua approvazione. È disciplinata la responsabilità dell'emittente, dell'offerente, dell'eventuale garante, nonché degli intermediari, per i danni subìti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni in esso contenute. Per i prospetti di offerta al pubblico di quote di fondi aperti o di azioni di Sicav viene invece rimesso alla CONSOB il compito di stabilire modalità e termini per la pubblicazione.
Rimane invece immutata la disciplina relativa all'«offerta pubblica di acquisto o di scambio», contenuta nei vigenti articoli da 102 a 112 del TUF.
L'articolo 3 prescrive che dall'attuazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ordina ai soggetti pubblici competenti di provvedere all'attuazione degli adempimenti posti a loro carico con le dotazioni loro assegnate dalle vigenti leggi.
L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Segnala, infine, come si rilevano elementi di parziale sovrapposizione con disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo recante il coordinamento con la legge n. 262 del 2005 del testo unico bancario e del testo unico della finanza (atto n. 26), sottoposto recentemente al parere parlamentare, rispettivamente espresso dalle Commissioni riunite 6a (Finanze e tesoro) e 10a (Industria) del Senato, nella seduta dell'8 novembre 2006, e dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e


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X (Attività produttive) della Camera nella seduta del 14 novembre 2006.In particolare, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema, che sostituisce la lettera t) dell'articolo 1, comma 1, del TUF, segnala che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo atto n. 26 apporta una diversa modificazione alla medesima lettera t). In particolare, viene soppressa la specificazione secondo cui non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata mediante emissione di strumenti finanziari, mentre viene incluso nella definizione (in questo caso analogamente a quanto previsto dalla presente disposizione per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari) il collocamento tramite soggetti abilitati. In relazione all'articolo 2, comma 1, lettera y), dello schema, che modifica l'articolo 193, comma 1, del TUF, introducendovi fra l'altro il riferimento all'articolo 115-bis del medesimo testo unico, osserva che la stessa operazione è effettuata - con diversa formulazione - anche dall'articolo 3, comma 17, dello schema di decreto legislativo previsto dall'articolo 43 della legge n. 262 del 2005 (Atto n. 26).
Ritiene che su tali aspetti, che indubbiamente attengono al merito del provvedimento, è opportuno richiamare l'attenzione del Governo.
Segnala infine alcune difformità di formulazione tra il testo della direttiva europea 2003/71/CE e lo schema di decreto legislativo in esame. In particolare, questo è evidente all'articolo 2, comma 1, lettera c), riguardante il contenuto del prospetto di offerta, che sostituisce l'articolo 94 del TUF. Nel testo del decreto legislativo si parla di «prodotti finanziari» mentre la direttiva europea adopera una espressione più puntuale parlando di «strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato». Inoltre, il comma 3 dell'articolo 94 del TUF, riformulato dal decreto legislativo, appare troppo generico rispetto al testo della direttiva. Nel testo del decreto legislativo si afferma che il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari deve essere redatto «in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia».
Ritiene che si debba fare un riferimento più preciso al comma 2 dell'articolo 5 della direttiva 2003/71/CE; quanto al Regolamento cui il prospetto deve conformarsi, ritiene che ci si debba riferire al Regolamento 809/2004 relativo alla modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE.
Osserva che un analogo ragionamento si può fare sul tema della pubblicità disciplinato dalla lettera t), comma 1, articolo 2. Il decreto legislativo mette in capo alla CONSOB la definizione dei criteri a cui si conforma l'attività pubblicitaria; nel testo della direttiva, invece, all'articolo 15 vi è una esplicitazione dei criteri che, a suo avviso, dovrebbero essere ripresi nel testo del decreto legislativo.

Mauro PILI (FI) esprime perplessità sulla nuova formulazione dell'articolo 96 del TUF, riguardante la revisione dei bilanci dell'emittente. La norma vigente prescrive che l'ultimo bilancio approvato e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente siano corredati delle relazioni nelle quali una società di revisione esprime il proprio giudizio. La norma prevede inoltre che la sollecitazione all'investimento non possa venire effettuata se la società di revisione ha espresso giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio. Il nuovo articolo 96, come riformulato dall'articola 2 dello schema di decreto legislativo in esame, riproduce la disposizione, limitando tuttavia il divieto di effettuare l'offerta in caso di giudizio negativo del revisore ai soli prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari. Particolare attenzione, invece, va a suo avviso, dedicata ai c.d. prodotti atipici che presentano un elevato profilo di rischiosità finanziaria. È pertanto utile un approfondimento al riguardo, anche sugli aspetti di compatibilità comunitaria.

Antonello FALOMI (RC-SE), relatore, rileva come il decreto legislativo in esame si collochi nell'ambito della direttiva comunitaria,


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e non in contrasto con essa. Occorre, semmai, valutare se non sia opportuna, nei casi da lui indicati, una formulazione più vicina a quella utilizzata nella direttiva medesima. Concorda, comunque, con l'opportunità di una ulteriore riflessione.

Mauro PILI (FI) ribadisce l'importanza di un maggiore rigore, anche alla luce dell'esperienza passata, per quanto riguarda la definizione dei prodotti atipici.

Sandro GOZI (Ulivo), rilevata l'opportunità di ulteriori approfondimenti, osserva che una normativa nazionale eccessivamente dettagliata in questo settore potrebbe finire col togliere quel margine di flessibilità necessario all'aggiornamento costante della normativa comunitaria che regola i mercati finanziari, e che deve invece poter procedere di pari passo con i rapidi cambiamenti degli stessi.

Franca BIMBI, presidente, osserva come il provvedimento in esame ponga, da un lato, il problema di un scarsa integrazione con altri provvedimenti che insistono sul medesimo settore e, dall'altro, l'aderenza di alcune specifiche disposizioni alla normativa comunitaria. Meritano, inoltre, una particolare attenzione le disposizioni che hanno un impatto sulla tutela dei consumatori. Concorda pertanto sull'opportunità di un ulteriore approfondimento.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.55.