VIII Commissione - Giovedì 23 novembre 2006


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00172 Picano: Lavori per il ponte sul Garigliano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il ponte borbonico Real Ferdinando sul fiume Garigliano è stato realizzato tra il 1825 ed il 1832 e rappresenta, come hanno evidenziato gli interroganti, un notevole esempio di architettura industriale italiana. Esso fu quasi completamente distrutto dagli eventi bellici nel 1943 restando salve solo le colonne e le parti basamentali.
Il valore storico ed artistico del manufatto è stato riconosciuto sin dal 1985 quando un apposito decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali ha vincolato l'opera qualificandola «di importante interesse storico, artistico e culturale».
L'ANAS s.p.a., sentita in merito, ha fatto conoscere di avere intrapreso, in sinergia con la Sovrintendenza ai beni ambientali di Caserta, il restauro dell'opera curandone la progettazione e l'esecuzione che è stata ultimata nel 1998.
Il ponte è stato quindi consegnato all'Agenzia del Demanio che ne cura la gestione e la manutenzione ordinaria ed è responsabile, pertanto, delle eventuali iniziative in ordine alla fruibilità turistica dell'opera.
Purtuttavia, si assicura che il Ministero delle infrastrutture si attiverà interessando ANAS e Agenzia del Demanio per dare impulso alle iniziative di sviluppo turistico auspicate.
L'ANAS fa infine presente di avere siglato con l'Agenzia del Demanio un apposito protocollo di intesa per concordare le modalità di monitoraggio del ponte nonché gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria.


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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00271 Mariani: Sicurezza antisismica degli edifici scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

La procedura di attuazione del primo programma stralcio, il quale prevede 741 interventi per un totale di oltre 193 milioni di euro, è fissata da una intesa istituzionale intervenuta in sede di Conferenza unificata il 13 ottobre 2004 e prevede una serie di attività, in massima parte di competenza regionale e degli enti attuatori, di durata variabile.
Alla data del 16 ottobre 2006, al Ministero delle infrastrutture risultano stipulati 217 documenti di attuazione che impegnano provvisoriamente l'importo di 48.364.511,76.
In fase di stipula risultano, inoltre, 77 documenti di attuazione che impegnano provvisoriamente l'importo di 18.514.981,18 euro.
Risultano invece in attesa della prevista attestazione di coerenza rilasciata dalle regioni, 447 interventi che impegnano provvisoriamente l'importo di 127.004.202,06 euro.
Nella tabella riportata nell'allegato A alla presente risposta, che si rimette a disposizione della Commissione, viene riportato in dettaglio lo stato di attuazione specifico per ogni regione.
In relazione allo stato delle erogazioni, si precisa che la delibera CIPE 102/2004 abilita gli enti attuatori ad accendere mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie destinando allo scopo, a valere sulle annualità 2003-2006, limiti di impegno quindicennali complessivamente pari a 43,900 milioni di euro. Pertanto, l'effettiva erogazione è subordinata alla accensione di mutui da parte dei soggetti autorizzati. In merito, vale rilevare che i mutui contratti nell'anno 2006 generano una prima rata di ammortamento a partire dal 1o gennaio 2007.
Si rende pertanto evidente come ad oggi non si possa registrare alcuna effettiva erogazione a fronte di un finanziamento già concesso di 66.879.492294 euro.
Si conferma, infine, che proprio nell'ultima sessione di venerdì 17 novembre, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e del Ministero della pubblica istruzione, ha approvato un piano di interventi edilizi per un importo di circa 300 milioni di euro. Tale erogazione dovrà essere diretta alla messa in sicurezza delle scuole situate nelle zone a rischio sismico.
Il piano tiene conto dei diversi livelli di sismicità del territorio e consentirà l'avvio di 876 interventi indicati dalle Regioni di particolare necessità ed urgenza. In tal modo le amministrazioni locali potranno avviare al più presto le attività per assicurare un ambiente scolastico più confortevole e, soprattutto, più sicuro.


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ALLEGATO A ALLA RISPOSTA DEL GOVERNO

Stato di attuazione del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici

Regioni
Documento di attuazione stipulato
Documento in fase di stipula
In attesa di attestazioni di coerenza
numero
interventi
Importo ammesso
(euro)
numero
interventi
Importo ammesso
(euro)
numero
interventi
Importo ammesso
(euro)
Abruzzo 22 27% 2.590.000,00 23% 10 12% 1.865.000,00 16% 51 61% 6.945.000,00 61%
Basilicata 0 0%   0% 0 0%   0% 8 100% 7.577.000,00 100%
Calabria 122 49% 15.950.000,00 45% 46 18% 5.630.000,00 16% 82 33% 13.555.000,00 39%
Campania 0 0%   0% 0 0%   0% 73 100% 35.487.000,00 100%
Emilia Romagna 0 0%   0% 3 6%   15% 51 94% 5.458.000,00 85%
Friuli-Venezia Giulia 4 100% 6.077.000,00 100% 0 0%   0% 0 0%   0%
Lazio 0 0%   0% 0 0%   0% 35 100% 14.000.000,00 100%
Liguria 0 0%   0% 0 0%   0% 4 100% 1.211.000,00 100%
Lombardia 1 50% 450.000,00 53% 0 0%   0% 1 50% 403.968,00 47%
Marche 18 67% 5.111.475,29 52% 4 15% 2.968.413,17 30% 5 19% 1.746.111,54 18%
Molise 4 50% 2.576.000, 00 72% 1 13% 200.000,00 6% 3 38% 800.000,00 22%
Piemonte 1 100% 1.053.727,00 100% 0 0%   0% 0 0%   0%
Puglia 4 36% 1.481.000,00 36% 1 9% 300.000,00 7% 6 55% 2.375.000,00 57%
Sicilia 21 29% 7.643.829,00 24% 1 1% 400.000,00 1% 50 69% 24.417.171,00 75%
Toscana 3 4% 1.816.000,00 12% 0 0%   0% 77 96% 12.832.000,00 88%
Umbria 3 27% 1.080.000,00 16% 8 73% 5.652.000,00 84% 0 0%   0%
Veneto 14 78% 2.535.480,47 78% 3 17% 514,568,01 16% 1 6% 196.951,52 6%
Totale 217 29% 48.364.511,76 25% 77 10% 18.514.981,18 10% 447 60% 127.004.202.06 66%


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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00301 Lomaglio: Lavori sulla bretella di collegamento tra Caltanisetta e l'autostrada A19.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento ai quesiti posti, l'ANAS s.p.a., competente in materia, ha fatto conoscere che il raddoppio della SS. 640 da Agrigento a Caltanissetta è inserito nel primo programma della legge obiettivo.
L'infrastruttura ammodernata avrà due corsie per senso di marcia, spartitraffico centrale ed intersezioni a livelli sfalsati.
L'intervento è stato suddiviso in due tratti: Tratto 1 da Agrigento a Canicattì e Tratto 2 da Canicatti a Caltanissetta.
Per quanto riguarda il tratto 1 da Agrigento a Canicatti, la società stradale comunica che il progetto definitivo, redatto dall'ANAS, è stato approvato dal CIPE con prescrizioni e raccomandazioni il 2 dicembre 2005 (Delibera CIPE n. 156/2005). Il costo complessivo dell'infrastruttura è di 594,58 milioni di euro ed è interamente finanziato (Delibera CIPE 156/2005 e delibera della Giunta della Regione Sicilia n.126 del 30/03/2006).
Il 20 settembre 2006 l'ANAS ha indetto la gara per l'affidamento a Contraente Generale della progettazione esecutiva e della costruzione. La gara è attualmente in corso di svolgimento. I termini di presentazione delle domande sono scaduti il 26 ottobre 2006.
Relativamente quindi al tratto 2 da Canicattì a Caltanissetta si fa presente che l'ANAS sta predisponendo il progetto definitivo.
Dopo l'ultimazione del progetto saranno avviate le procedure per l'approvazione e il finanziamento relative alle infrastrutture strategiche stabilite dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture (Decreto legislativo n. 163/2006 - Parte II, Titolo III, Capo IV, Sezione I).
Al fine di consentire i lavori di rifacimento della soletta e dei cordoli laterali nonché l'installazione delle barriere di sicurezza sul viadotto Salso ricadente sulla SS 640, la Direzione regionale ANAS per la Sicilia ha disposto la chiusura totale al traffico della bretella di raccordo tra la A/19 e la SS 640.
La chiusura, concertata tra ANAS ed enti locali interessati, è stata effettuata con l'intento di contrarre in 120 giorni i tempi dell'intervento; per contro, in caso di chiusura a senso unico alternato semaforizzato, i tempi sarebbero stati molto superiori ed avrebbero causato, pertanto, maggiori disagi all'utenza.
I lavori, iniziati il 9 ottobre scorso, stanno procedendo con regolarità.


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ALLEGATO 4

Riqualificazione e recupero dei centri storici (C. 550 Foti, C. 764 Iannuzzi e C. 824 Iannuzzi).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL
COMITATO RISTRETTO

ART. 1.
(Recupero e valorizzazione dei centri storici).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti.
2. I comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati con il decreto di cui al comma 4, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.
3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione in base alle vigenti leggi regionali, prevedono il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, da equiparare ai centri storici ai fini dell'applicazione della presente legge e ai quali assegnare il marchio di «borghi antichi d'Italia». A tale fine, il Ministero delle infrastrutture, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, definisce i relativi parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica. L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 2.
(Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia).

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.
2. Una quota di almeno il 50 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti ed è ripartita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto


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con i Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le modalità per il riparto della restante quota di risorse per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attribuendo priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.
4. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2010, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.