I Commissione - Marted́ 28 novembre 2006


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ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale (C. 648 cost. Angela Napoli, C. 1571 cost. La Russa e C. 1782 cost. Boato).

PROPOSTA DI

TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.

1. All'articolo 12 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica».


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ALLEGATO 2

Benefici per le vittime del terrorismo (C. 616 Mazzoni).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo).

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1961 sul territorio nazionale e sul territorio dei paesi attualmente membri dell'Unione europea».
1. 1.Zaccaria.

Al comma 1, capoverso Art. 15, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in euro 3.570.226 euro per l'anno 2006, in euro 416.389 per l'anno 2007, e in euro 424.718 a partire dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 2.Il Relatore.


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ALLEGATO 3

Decreto-legge 279/2006: Disposizioni urgenti in materia di previdenza complementare (C. 1952 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1952, di conversione del decreto-legge n. 279 del 2006, recante misure urgenti in materia di previdenza complementare;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono, in linea generale, riconducibili alla materia «previdenza complementare e integrativa» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione affida alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;
rilevato che tali disposizioni appaiono altresì interessare le materie «tutela del risparmio e mercati finanziari» «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettere e), h) e l) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 4

Differimento termini per l'esercizio della delega in materia di Ordini delle professioni sanitarie non mediche (C. 1609 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1609 recante differimento termini per l'esercizio della delega in materia di Ordini delle professioni sanitarie non mediche;
rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di professioni sanitarie (sentenze n. 353 del 2003 e nn. 319, 355 e 405 del 2005) l'individuazione delle figure professionali è riservata alla legislazione statale di principio di competenza dello Stato nella materia «professioni» di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
rilevato, inoltre, con specifico riferimento all'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie, cui si riferisce il provvedimento in esame, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale, rileva la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui alla lettera g), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.