Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Marted́ 28 novembre 2006


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ALLEGATO 1

Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
visto l'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, relativo alle proprie potestà in materia di Tribune elettorali e politiche;
vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nella parte in cui prevede la programmazione di appositi spazi radiotelevisivi per la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie;
vista la propria deliberazione del 18 dicembre 2002, che dà attuazione alla legge n. 28/2000 individuando i soggetti politici e le modalità delle trasmissioni relative ai periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie, e ritenuta l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri in essa contenuti;
ritenuta peraltro la necessità di assicurare frattanto la tempestiva attuazione della legge n. 28/2000, individuando criteri temporanei per la programmazione di Tribune politiche;

dispone
nei confronti della RAI - Radiotelevisione Italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

1. La RAI predispone e trasmette, nel periodo compreso tra il 27 novembre ed il 22 dicembre 2006, un ciclo di Tribune politiche tematiche, comprendente almeno 20 trasmissioni.
2. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano i criteri di cui all'articolo 7 del provvedimento approvato dalla Commissione il 18 dicembre 2002, salvo quanto è diversamente disciplinato nella presente delibera.
3. Alle Tribune di cui alla presente delibera prendono parte i seguenti soggetti:
a) le forze politiche che costituiscono un gruppo, diverso dal gruppo Misto, in almeno un ramo del Parlamento;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono in seno al gruppo Misto della Camera o del Senato una componente di consistenza pari ad almeno tre parlamentari.

4. La ripartizione del tempo in ciascuna trasmissione è effettuata in modo paritario tra le forze politiche che sostengono la maggioranza di governo e quelle di opposizione.
5. La proposta del tema di ciascuna trasmissione, di cui al comma 3 dell'articolo 7 della delibera del 18 dicembre 2002, è comunicata dalla RAI al Presidente della Commissione, ai fini dell'eventuale indicazione di un tema diverso, entro cinque giorni dalla messa in onda. L'articolazione delle trasmissioni può comprendere più fasi di approfondimento giornalistico illustrative del tema della trasmissione.
6. Alla presente delibera si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del provvedimento approvato il 18 dicembre 2002.


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ALLEGATO 2

EMENDAMENTI ALLA RISOLUZIONE IN MATERIA DI TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE

All'articolo 1 dopo il comma 4 aggiungere il seguente periodo:

All'interno degli spazi riservati a ciascuna delle forze politiche che sostengono la maggioranza di governo e quelle di opposizione, la ulteriore suddivisione del tempo di esposizione televisiva dovrà consentire a tutte le componenti parlamentari una adeguata partecipazione, a prescindere dalla consistenza numerica dei Gruppi Parlamentari rappresentati.
1. 1.Catone.

All'articolo 1 dopo il comma 4.1, aggiungere il seguente periodo:
Qualora i rappresentanti di una delle due componenti politiche che sostengono la maggioranza di governo e quelle di opposizione, opportunamente invitate a partecipare alla Tribuna politica tematica non si presentino alla trasmissione, questa dovrà avere comunque luogo con i rappresentanti della sola parte presente.
1. 2.Catone.


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ALLEGATO 3

RISOLUZIONE IN MATERIA DI TRIBUNE POLITICHE TEMATICHE

Testo definitivo (come modificato nella seduta del 28 novembre 2006).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
visto l'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, relativo alle proprie potestà in materia di Tribune elettorali e politiche;
vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nella parte in cui prevede la programmazione di appositi spazi radiotelevisivi per la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie;
vista la propria deliberazione del 18 dicembre 2002, che dà attuazione alla legge n. 28/2000 individuando i soggetti politici e le modalità delle trasmissioni relative ai periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie, e ritenuta l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri in essa contenuti;
ritenuta peraltro la necessità di assicurare frattanto la tempestiva attuazione della legge n. 28/2000, individuando criteri temporanei per la programmazione di Tribune politiche;

dispone
nei confronti della RAI - Radiotelevisione Italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

1. La RAI predispone e trasmette, nel periodo sino al 16 febbraio 2007, un ciclo di Tribune politiche tematiche, comprendente almeno 20 trasmissioni.
2. Alle Tribune di cui alla presente delibera si applicano i criteri di cui all'articolo 7 del provvedimento approvato dalla Commissione il 18 dicembre 2002, salvo quanto è diversamente disciplinato nella presente delibera.
3. Alle Tribune di cui alla presente delibera prendono parte i seguenti soggetti:
a) le forze politiche che costituiscono un gruppo, diverso dal gruppo Misto, in almeno un ramo del Parlamento;
b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono in seno al gruppo Misto della Camera o del Senato una componente di consistenza pari ad almeno tre parlamentari.

4. La ripartizione del tempo in ciascuna trasmissione è effettuata in modo paritario tra le due coalizioni. All'interno di ciascuna coalizione gli spazi sono ripartiti in modo paritario tra le singole forze politiche. Gli spazi eventualmente eccedenti nel ciclo sono ripartiti mediante sorteggio.
5. La proposta del tema di ciascuna trasmissione, di cui al comma 3 dell'articolo 7 della delibera del 18 dicembre 2002, è comunicata dalla RAI al Presidente della Commissione, ai fini dell'eventuale indicazione di un tema diverso, entro i tre giorni antecedenti la messa in onda. L'articolazione delle trasmissioni può comprendere più fasi di approfondimento giornalistico illustrative del tema della trasmissione.
6. Alla presente delibera si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del provvedimento approvato il 18 dicembre 2002.