Benefici per le vittime del terrorismo. (C. 616 Mazzoni).
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I benefici della presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1o gennaio 1961 di cui sono state vittime cittadini italiani all'epoca residenti in Italia.»
2. All'articolo 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo,»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, comma 2, secondo periodo, valutato in euro 3.570.226 euro per l'anno 2006, in euro 416.389 per l'anno 2007, e in euro 424.718 a partire dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
1. 2.(Nuova formulazione).Il Relatore.
Sostituirlo con il seguente:
1. All'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I benefici della presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1o gennaio 1961 di cui sono state vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.»
2. All'articolo 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo,»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, comma 2, secondo periodo, valutato in euro 3.570.226 euro per l'anno 2006, in euro 416.389 per l'anno 2007, e in euro 424.718 a partire dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
1. 2.(Ulteriore nuova formulazione).Il Relatore.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Il Governo presenta al Parlamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione concernente l'individuazione dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti fuori dal territorio nazionale dal 1o gennaio 1961, non residenti in Italia all'epoca di tali eventi.
1. 01.Il Relatore.