V Commissione - Resoconto di mercoledì 29 novembre 2006


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 novembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 9.15.

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti televisivi.
Nuovo testo C. 1496-A Governo ed abbinate.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella giornata di ieri.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricordando come nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si era riservato di effettuare ulteriori approfondimenti sulle proposte emendative in esame, chiede al sottosegretario se sia nelle condizioni di esprimere un parere.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA conviene con le considerazioni svolte dal


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presidente nella seduta di ieri sull'onerosità delle proposte emendative 1.51, 1.52, 1.66 e 1.03.

Lino DUILIO, presidente, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La Commissione bilancio ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.51, 1.52, 1.66 e l'articolo aggiuntivo 1.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.»

La Commissione approva la proposta di parere.

Rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
C. 1667 Brugger.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame reca il differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi il 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il provvedimento non è corredato della relazione tecnica.
Per quanto concerne i profili di carattere finanziario, le norme recate dagli articoli 1 e 2 prevedono: il differimento al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame del termine per la presentazione della richiesta di rimborso delle spese elettorali, sostenute nell'anno 2006 per il rinnovo della Camera e del Senato (articolo 1, comma 1); le modalità per l'erogazione dei rimborsi corrisposti a seguito delle richieste di cui al comma 1, stabilendo che le quote di rimborso, già maturate, relative all'anno 2006, siano corrisposte in un'unica soluzione entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine differito di cui al comma 1, mentre per l'erogazione delle quote successive si procede secondo le scadenze previste dalla vigente normativa (articolo 1, comma 2); la clausola in base alla quale agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.
La relazione illustrativa precisa che l'intervento normativo è volto a consentire anche ai partiti e movimenti politici dichiarati decaduti dai rimborsi di beneficiare dei medesimi. L'indicazione dei partiti e movimenti dichiarati decaduti è riportata nei decreti dei Presidenti delle due Camere che hanno operato la ripartizione dei rimborsi delle rispettive spese elettorali. Al riguardo, pure in presenza di una clausola di neutralità finanziaria, chiede chiarimenti sulle effettive modalità di attuazione delle disposizioni, al fine di escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.
Segnala che, in occasione di un precedente analogo intervento normativo (legge 156/2002 recante «Disposizioni in materia di rimborsi elettorali»), relativo al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo


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della Camera e del Senato, la norma aveva provveduto alla quantificazione dell'onere relativo alla concessione del rimborso per le liste riammesse e alla relativa copertura mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel «Fondo speciale» di parte corrente. Viceversa, la norma che ha disposto la proroga del termine per rimborsi di spese elettorali relative ai rinnovi dei Consigli regionali dell'aprile 2005, recata dall'articolo 14-undecies del decreto-legge n. 115/2005, non ha previsto alcuna quantificazione di oneri né alcuna forma di copertura.
Chiede pertanto di chiarire quale sia l'ammontare dell'ulteriore spesa connessa alla riapertura del termine prevista dalle disposizioni in esame e alla conseguente riammissione al rimborso delle liste dichiarate decadute. Chiede inoltre di precisare se le predette ulteriori spese possano trovare capienza a valere sui fondi per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo delle Camere, utilizzando a tal fine somme che costituirebbero, in mancanza della proroga in esame, economie di spesa ovvero se si debba procedere ad una integrazione dei predetti fondi. In questa seconda ipotesi, sussisterebbe l'obbligo di individuare la relativa copertura finanziaria in conformità alle norme contabili.
L'articolo 2, comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo specificamente preordinate.
Al riguardo, rileva che la formulazione della norma presenta alcuni profili problematici. In particolare essa manca di indicare l'ammontare e la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento. Inoltre, la previsione di oneri, ancorché di importo indeterminato, appare in contraddizione con la disposizione che esplicitamente esclude l'emersione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Potrebbe quindi prospettarsi una parziale modifica del testo nel senso di stabilire che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziare allo scopo specificamente preordinate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A tale proposito ricorda che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al capitolo 1638 - u.p.b. 3.1.2.23 - sono stanziati fondi per far fronte alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 157 del 1999, concernente il rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie, dell'articolo 3 della legge n. 156 del 2002, recante disposizioni in materia di rimborsi elettorali, e delle misure correttive degli effetti finanziari delle predette leggi, adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978, di cui all'articolo 1, comma 607 (allegato 1), della legge n. 266 del 2005. In particolare, per l'anno 2006, lo stanziamento di competenza del capitolo 1638 è pari a euro 200.818.044 mentre, per l'anno 2007, il disegno di legge di bilancio per il 2007 prevede uno stanziamento di competenza pari a euro 204.319.044. Il disegno di legge di bilancio per il 2007 specifica che l'incremento delle risorse per l'anno 2007 tiene conto del presumibile aumento degli iscritti nelle liste elettorali e delle disposizioni in materia di rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione estero, recate dall'articolo 39-bis del decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, che ha apportato alcune modifiche alla legge n. 157 del 1999.
Alla luce delle considerazioni svolte, chiede di acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione e al profilo temporale degli oneri derivanti dal differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi il 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposto dall'articolo


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1 del presente provvedimento. In proposito, sottolinea che i rimborsi elettorali sono erogati, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 157 del 1999, in rate annuali di durata pari a quella degli organi elettivi: il primo anno la rata è pari al 40 per cento delle somma complessivamente spettante, e, per i quattro anni successivi, è uguale al 15 per cento della somma medesima. Chiede inoltre di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva possibilità che i medesimi oneri trovino capienza nelle attuali dotazioni di bilancio relative alle spese elettorali dei partiti politici di cui al capitolo 1638 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA si riserva di procedere ad ulteriori approfondimenti sulle questioni sollevate.

Lino DUILIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 279/06: Previdenza complementare.
C. 1952 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, osserva che il decreto-legge in esame reca le disposizioni necessarie per rendere effettivo l'anticipo dell'entrata in vigore della nuova disciplina della previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252/2005, previsto dal disegno di legge finanziaria in corso di approvazione.
In particolare l'articolo 2, comma 7, di tale disegno di legge, già approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato, A.S. 1183, ha anticipato l'entrata in vigore della nuova disciplina - prevista dal decreto legislativo 252 predetto per la data del 1o gennaio 2008 - al 1o gennaio 2007. Tale anticipo è connesso all'istituzione, disposta dall'articolo 18, commi da 388 a 397 del medesimo disegno di legge finanziaria, di un Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto, gestito dall'INPS.
Il provvedimento non reca relazione tecnica in quanto, come risulta anche dalla relazione illustrativa, le disposizioni incidono su attività procedurali che riguardano i fondi pensione.
Con riguardo all'analisi degli effetti finanziari del provvedimento, osserva che l'articolo 1 reca l'anticipazione di alcune scadenze per l'adeguamento alla nuova disciplina della previdenza complementare. La norma dispone: l'anticipo dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2006 del termine entro il quale i fondi pensione e le imprese di assicurazione per le forme pensionistiche complementari devono adeguare i propri statuti alla nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 252/2005 (comma 1, lettera a); l'anticipo dal 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2007 del termine entro il quale le imprese di assicurazione per le forme pensionistiche individuali devono provvedere alla costituzione di un patrimonio autonomo e separato (comma 1, lettera a); l'applicazione da parte di tutte le forme pensionistiche complementari, a decorrete dal 1o luglio 2007, delle disposizioni in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza (comma 1, lettera b); la possibilità per le forme pensionistiche complementari che abbiano rispettato gli adempimenti sopra previsti di ricevere, a decorrere dal 1o gennaio 2007, nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. In tale ultimo caso, in particolare, l'effettivo afflusso avviene a decorrere dal 1o luglio 2007, anche con riferimento alle adesioni avvenute tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2007 (comma 1, lettera c).
Trattandosi di norme procedurali dalle quali non dovrebbero derivare oneri a carico della finanza pubblica, propone un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA concorda con la proposta di parere di nulla osta formulata dal relatore.


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Gaspare GIUDICE (FI) pur condividendo la proposta di parere del relatore con riguardo ai profili di carattere finanziario del provvedimento, osserva tuttavia che la materia è già stata trattata nel disegno di legge finanziaria. Suggerisce quindi di ritirare il provvedimento in esame per lasciare al disegno di legge finanziaria in corso di approvazione la regolamentazione compiuta della materia, in modo tale da evitare il rischio di norme contrastanti.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA ritiene che sia necessario approvare subito il provvedimento in esame in quanto le norme recate dallo stesso sono strumentali alla funzionalità della disciplina della materia che viene dettata nel disegno di legge finanziaria.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, ribadendo che non vi sono effetti sul piano finanziario, di modo che la proposta di parere è di nulla osta, conserva tuttavia personalmente alcune perplessità in quanto si interviene su una materia in fieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 novembre 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paolo Cento.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
Atto n. 42.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis della legge n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), reca disposizioni che recepiscono la direttiva 2003/41/CE in materia di attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali e professionali. Più in particolare, il provvedimento modifica i decreti legislativi n. 124/1993 e 252/2005, in materia di forme pensionistiche complementari, nelle parti in cui non risultano rispondenti ai principi contenuti nella citata direttiva. Infine, conformemente a quanto disposto dalla norma di delega, l'articolo 8 dello schema di decreto in esame reca la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Per tale ragione, il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
Con riguardo all'analisi degli effetti finanziari del provvedimento, le norme, recate dagli articoli da 1 a 8, modificando i decreti legislativi n. 124/1993 e 252/2005, dispongono, tra l'altro:
a) il divieto dei fondi pensionistici complementari, aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa, di investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla impresa stessa o da imprese appartenenti allo stesso gruppo in misura superiore, rispettivamente, al 5 e al 10 per cento del patrimonio complessivo (articolo 1, comma 1);
b) l'obbligo per il fondo pensione di investire in misura predominante il patrimonio su mercati regolamentati (articolo 1, comma 1). Le norme, inoltre, rinviano ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari, nonchè le regole da osservare in materia di conflitti di interesse (articolo 1, comma 2);


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c) la possibilità, per i fondi pensionistici complementari con mezzi patrimoniali adeguati, di erogare direttamente le rendite (articolo 2);
d) l'obbligo per i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, di dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti (articolo 4);
e) la possibilità, da un lato, per le forme pensionistiche complementari italiane di operare all'estero e, dall'altro, per le forme pensionistiche complementari comunitarie di operare in Italia, sempre sulla base dell'autorizzazione della COVIP e sotto la sua vigilanza (articolo 5);
f) l'esclusione dell'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dall'attuazione del decreto in esame (articolo 8).

Con riguardo alla clausola di invarianza recata dall'articolo 8, comma 1, essa dispone che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, chiede al Governo di confermare l'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Paolo CENTO conferma l'effettività della clausola di invarianza della spesa di cui all'articolo 8 del provvedimento, precisando che le disposizioni del provvedimento in esame non presentano, nel merito, profili di natura finanziaria e che la clausola di cui al citato articolo 8 è stata apposta al fine di evitare l'insorgenza di oneri in sede di applicazione del decreto, con riferimento agli aspetti organizzativi istituzionali.

Massimo GARAVAGLIA (LNP) esprime perplessità sulla scelta, di cui all'articolo 1, comma 2, di demandare ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari, nonchè le regole da osservare in materia di conflitti di interesse. Sul punto considera più opportuno determinare direttamente nel provvedimento in esame la regolamentazione di tali materie.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, in risposta all'onorevole Garavaglia, osserva che demandare ad un atto successivo la regolamentazione di taluni aspetti della materia non sembrerebbe comportare un eccesso di discrezionalità, in quanto si tratta solo di specificare dei criteri essenzialmente tecnici. È comunque disponibile a valutare il merito della proposta del collega Garavaglia.

Lino DUILIO, presidente, propone di accogliere l'osservazione dell'onorevole Garavaglia, recependola nella proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Paolo CENTO si rimette sul punto al relatore.

Gian Luigi PEGOLO (RC-SE), relatore, formula quindi, sulla base delle osservazioni emerse nel corso dell'esame, la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di definire direttamente, nell'ambito del decreto legislativo, i criteri cui gli operatori dovranno attenersi nell'investimento dei patrimoni dei fondi pensione ai fini della massima


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tutela dei sottoscrittori, piuttosto che demandare tale definizione a successivi provvedimenti ministeriali.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento direttiva 2003/110/CE del Consiglio, relativa all'assistenza durante i provvedimenti di espulsione per via aerea.
Atto n. 37.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della delega di cui alla legge comunitaria 2004, recepisce la direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza fra Stati membri dell'Unione europea durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
L'articolo 1, commi 1-3, della legge 62/2005 (legge comunitaria 2004) ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per dare attuazione alle direttive ricomprese in appositi elenchi (A e B). In particolare, per le direttive incluse nell'elenco di cui all'allegato B, la legge dispone che i relativi schemi di decreto siano trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Fra tali direttive rientra la n. 2003/110/CE, oggetto del presente provvedimento, la quale viene pertanto sottoposta all'esame parlamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2004.
Lo schema di decreto, composto di nove articoli e di un allegato, è corredato di relazione tecnica. Quest'ultima afferma, in sostanza, che l'applicazione del decreto non determina oneri aggiuntivi rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente per l'espletamento degli analoghi compiti di assistenza e di scorta per i servizi di rimpatrio.
Il testo in esame reca - all'articolo 9 - una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dal decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riguardo alle disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari, le norme disciplinano gli obblighi di assistenza sia nell'ipotesi in cui l'Italia richieda il transito sia nell'ipotesi in cui l'Italia sia destinataria della richiesta. In particolare, la Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è individuata quale autorità centrale competente a ricevere o ad inoltrare le richieste di transito (articolo 3); la Direzione centrale presenta ad altro Stato membro dell'Unione europea una richiesta di transito qualora non sia ragionevolmente possibile fare ricorso ad un volo diretto verso il paese di destinazione del cittadino soggetto ad espulsione. La richiesta di transito presuppone l'accertamento della fattibilità del transito, eventualmente necessario, attraverso altri Stati nonché della riammissione dello straniero (articolo 4). L'articolo 4 disciplina, altresì, le ipotesi in cui la richiesta di transito può essere respinta. Il transito si intende autorizzato qualora l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza non siano stati comunicati entro due giorni (o entro quattro giorni in caso di proroga del predetto termine). La richiesta del transito per via aerea deve prevedere la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi segnalati dallo Stato richiedente (articolo 5). La Direzione centrale adotta ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel più breve tempo possibile - e, comunque, entro ventiquattro ore - avvalendosi di punti di contatto presso gli aeroporti interessati (articolo 6, comma 1). Il termine può essere prorogato per altre quarantotto ore in caso di impossibilità a portare a conclusione le necessarie operazioni (articolo 6, comma 5). La Direzione centrale svolgerà


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i compiti previsti dal comma 1 «nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Le spese relative al vitto e alle cure urgenti o essenziali, tanto per il cittadino straniero quanto per i componenti della scorta, sono a carico dello Stato richiedente il transito (articolo 6, comma 6). Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione centrale ha presentato richiesta di transito, è riammesso sul territorio nazionale in caso di esito negativo del transito richiesto. Nell'ipotesi inversa, al fine di facilitare la riammissione del cittadino straniero nello Stato dell'Unione che aveva richiesto il transito, la Direzione centrale è tenuta a prestare la necessaria assistenza. Le spese di viaggio di ritorno sono comunque a carico dello Stato richiedente (articolo 7).
L'articolo 9 stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La relazione tecnica, premesso che il provvedimento disciplina sia le misure di sostegno che lo Stato di transito deve assicurare allo Stato richiedente sia il rimborso da parte di quest'ultimo allo Stato di transito, precisa che le cure urgenti o essenziali per il cittadino straniero e per la scorta, poste dall'articolo 6 a carico dello Stato richiedente, sono già assicurate ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, dall'articolo 35, comma 3, del D. Lgs. 286/1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). D'altra parte - sottolinea la relazione tecnica - il carattere fondamentale del diritto alla salute da assicurare a qualsiasi straniero presente in Italia, a prescindere dalla regolarità del soggiorno, è stato confermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 252/2001), trattandosi di un «nucleo irriducibile» attinente alla dignità umana, che non può essere pregiudicato. Pertanto, le cure mediche sono sempre assicurate a qualsiasi straniero in carico alle Autorità italiane e, quindi, anche nel corso dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione e finché tale esecuzione non sia condotta a termine. L'assistenza per via aerea è già assicurata nell'ordinamento interno in forza di accordi bilaterali con alcuni paesi dell'Unione Europea (ad esempio Austria, Spagna, Grecia). I connessi obblighi, sostanzialmente analoghi a quelli conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, non hanno determinato oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto le relative spese rientrano nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati ai servizi di rimpatrio. Analoga invarianza di spesa - evidenzia la relazione tecnica - si registra anche per l'attuazione della direttiva in esame, che si concretizza di fatto in una potenziale estensione dei predetti accordi bilaterali. Di conseguenza, il Dipartimento della pubblica sicurezza, come previsto espressamente anche dall'articolo 6 svolgerà i compiti derivanti dal decreto in parola con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. I costi per le prestazioni sanitarie e per il vitto dello straniero espulso sono a carico dello Stato richiedente; nell'ipotesi eccezionale in cui lo straniero, per comprovati motivi (articolo 5), non dovesse essere scortato durante il transito nel territorio nazionale, la Direzione centrale potrà sempre chiedere il differimento del transito ad altra data, qualora l'assistenza non possa essere fornita al momento della richiesta (come consentito dall'articolo 4, commi 2 e 3). Non si determinano oneri aggiuntivi anche nell'ipotesi in cui sia l'Italia a richiedere il transito ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, atteso che l'accompagnamento coatto alla frontiera rappresenta già nella legislazione vigente in materia di immigrazione la modalità ordinaria di esecuzione del provvedimento di espulsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.Lgs 286/1998 (il quale dispone che l'espulsione sia sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della Forza pubblica). Di conseguenza, i costi del servizio di scorta per l'accompagnamento dello straniero espulso, comprensivi del vitto e dell'alloggio per il


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personale della Forza pubblica incaricata, nonché dell'eventuale assistenza medica da assicurare a detto personale e allo straniero, sono già coperti dalla normativa vigente, che nulla prevede di diverso rispetto alla direttiva europea in esame, in tema di accompagnamenti effettuati dall'Italia presso un altro Stato, e che, d'altra parte, non tipizza le modalità concrete di accompagnamento dello straniero coprendo, pertanto, anche quelle oggetto del presente decreto (espulsione per via area con richiesta di transito attraverso un altro Paese dell'Unione europea). I capitoli di spesa 2637 e 2505/2 (Centro di responsabilità 5 dello stato di previsione del Ministero dell'interno) assicurano la necessaria copertura finanziaria. In relazione alla specificità dei servizi di contrasto dell'immigrazione illegale, il numero degli accompagnamenti, con o senza scorta ovvero con o senza transito su scali aerei comunitari, non è quantificabile in via preventiva né risultano quantificabili le richieste di espulsione in transito su scali aerei nazionali formulate da altri Stati membri.
Al riguardo chiede una conferma da parte del Governo in ordine all'adeguatezza dei finanziamenti già disponibili a legislazione vigente per l'esecuzione delle misure di accompagnamento e di assistenza previste dal presente schema di decreto, facendo riferimento, in particolare, alle misure previste dall'articolo 6 (che attribuisce allo Stato richiedente il transito una serie di spese, come quelle relative al sostegno tecnico, al vitto, all'alloggio e alle cure urgenti connesse all'espulsione in via di esecuzione); alle misure previste dall'articolo 7 (disciplina dei casi di riammissione); alle spese relative ai trasferimenti aerei (riguardanti i cittadini espulsi e, se del caso, gli uomini della scorta ed eventualmente gli interpreti), alle quali la relazione tecnica non fa esplicita menzione.
In particolare, poiché il carattere vincolante delle misure di espulsione a cui fa riferimento la disciplina in esame non sembra compatibile con una limitazione dei rimpatri in funzione della disponibilità delle risorse finanziarie, chiede di acquisire la conferma che gli adempimenti previsti dallo schema di decreto siano riconducibili - anche in termini quantitativi (frequenza e numerosità delle prestazioni da garantire ai cittadini espulsi a cura delle strutture e del personale impiegato) - agli stanziamenti già iscritti in bilancio per le medesime finalità (»ordinari stanziamenti di bilancio destinati ai servizi di rimpatrio», come precisa la relazione tecnica).
Con riguardo alla clausola di invarianza prevista dall'articolo 9, comma 1, chiede che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza a garantire che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le risorse già disponibili a legislazione vigente risultino congrue rispetto agli adempimenti previsti dallo stesso decreto.
Ricorda, infatti, che la relazione tecnica afferma che i capitoli di spesa che assicurano la necessaria copertura finanziaria del provvedimento sono il 2505/2 e 2637 del Centro di responsabilità 5 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. A tale proposito osserva che il capitolo 2505, concernente, tra le altre cose, le spese per missioni all'interno e all'estero, comprese quelle per il personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza, le questure e gli altri uffici periferici della polizia di Stato e altre indennità, reca per l'anno 2006 uno stanziamento di competenza pari a euro 88.039.670. Nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2007, il capitolo 2505 risulta soppresso e i predetti interventi sono ora gestiti dal capitolo 2624 (spese per acquisto di beni e servizi), articoli nn. 2, 3 e 4 sempre del predetto centro di responsabilità 5 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. In particolare, l'articolo n. 2 reca uno stanziamento di competenza pari a euro 35.396.053 per le spese di missioni all'interno; il capitolo n. 3 reca uno stanziamento di competenza pari a euro 16.799.736 per le spese per missioni all'estero; infine il capitolo n. 4


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reca uno stanziamento di competenza pari a euro 20.699.090 per spese relative all'indennità di trasferimento. Complessivamente le risorse di cui agli articoli nn. 2, 3 e 4 richiamati risultano pari a euro 72.894.879. Va inoltre osservato che i predetti stanziamenti valgono solo al fine della competenza e non anche della cassa. Il capitolo 2637, relativo alle spese di rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione, respingimento e allontanamento dal territorio nazionale, reca per l'anno 2006 uno stanziamento di competenza pari a euro 12.456.000. Nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2007 il capitolo 2637 risulta soppresso e i predetti interventi sono ora gestiti dal capitolo 2624 (spese per acquisto di beni e servizi), articolo n. 25, che reca uno stanziamento di competenza di euro 10.439.009. Come rilevato per il precedente capitolo, anche in questo caso si osserva che il predetto stanziamento vale solo al fine della competenza e non anche della cassa. Peraltro, per entrambi i capitoli, nell'anno 2006, si evidenziano consistenti residui ammontanti, rispettivamente in 17,740 milioni di euro per il capitolo 2505 e in 800 mila euro per il capitolo 2637. Potrebbe quindi opportuno acquisire dal Governo informazioni circa il mancato utilizzo delle risorse già stanziate.
Ritiene che il chiarimento del Governo risulta necessario soprattutto in considerazione del fatto che, come rilevato in precedenza, le disponibilità per l'anno 2007 risultano complessivamente di ammontare inferiore rispetto a quelle per l'anno in corso nonché in relazione alla circostanza che si tratta unicamente di stanziamenti di competenza e non anche di cassa.

Il sottosegretario Paolo CENTO espone alla Commissione quanto indicato nel documento allegato (vedi allegato).

Massimo GARAVAGLIA (LNP) chiede al Governo se la misura delle risorse a valere sul capitolo 2505 tiene conto o meno delle misure di contenimento delle spese recate nell'articolo 18, comma 206, del disegno di legge finanziaria attualmente in corso di esame presso il Senato.

Il sottosegretario Paolo CENTO rileva che gli stanziamenti indicati nel capitolo 2505 non sono oggetto di variazioni riconducibili al dettato dell'articolo 18, comma 206, del disegno di legge finanziaria nel testo approvato dalla Camera.

Ettore PERETTI (UDC) chiede chiarimenti sull'effettivo funzionamento della clausola di invarianza, considerati gli effetti scarsamente preventivabili dei flussi di immigrazione.

Il sottosegretario Paolo CENTO osserva che la previsione delle espulsioni future è stata stimata con riferimento all'esperienza pregressa e ai dati storici, e pertanto in futuro tali dati potranno essere rideterminati anche al fine di assestarne i relativi stanziamenti.

Antonio MISIANI (Ulivo), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,
preso atto della conferma fornita dal Governo per cui il provvedimento non introduce innovazioni alla disciplina vigente tali da comportare l'emersione di oneri cui non possa farsi fronte con le disponibilità finanziarie già iscritte a bilancio che a tal fine appaiono adeguate anche alla luce dell'esperienza pregressa;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo.»

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.


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Schema di decreto legislativo recante attuazione direttiva 2003/72/CE del Consiglio che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
Atto n. 44.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca il recepimento della direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. In particolare, come si legge nella relazione illustrativa, il provvedimento è volto a garantire che le procedure di coinvolgimento dei lavoratori siano rispettate in tutte le ipotesi in cui vengano costituite Società cooperative europee con sede in Italia.
Il provvedimento, a cui non è allegata relazione tecnica, reca, all'articolo 16, la clausola di invarianza degli oneri, riferito al complesso delle norme recate dal provvedimento, contenuta nell'articolo 16.
Con riguardo all'analisi degli effetti finanziari del provvedimento, l'articolo 14 dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Comitato tecnico di cinque membri per l'attività di verifica degli obblighi derivanti dall'applicazione del provvedimento in esame nonché di un Gruppo tecnico per lo svolgimento dell'attività di osservatorio e di monitoraggio (commi 1 e 3).
All'istituzione e al funzionamento di tali organismi si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; viene inoltre espressamente precisato che la partecipazione al Comitato tecnico e al Gruppo tecnico non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese (comma 5).

Il sottosegretario Paolo CENTO non ha osservazioni in merito al provvedimento in esame.

Maino MARCHI (Ulivo), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Lino DUILIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.10.