VI Commissione - Mercoledì 29 novembre 2006


Pag. 45

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00418 Borghesi: Problematiche relative al regime fiscale delle concessioni amministrative, in corso al 4 luglio 2006, aventi ad oggetto beni immobili di proprietà di enti pubblici economici

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time cui si risponde la S.V. Onorevole, premesso che «...il Consorzio ZAI (...) ha in corso numerosi atti di concessione amministrativa relativi a beni immobili di cui agli articoli 830, 828 e 826 cod. civ.», chiede di sapere se la disciplina di cui all'articolo 35, comma 10-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai sensi del quale «...per i contratti di locazione o di affitto assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (...) in corso di esecuzione al 4 luglio 2006 (...) le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia a oggetto beni immobili strumentali (...) l'opzione per l'imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (...)» sia applicabile «...anche agli atti-contratti di concessione amministrativa in corso al 4 luglio 2006, aventi ad oggetto beni immobili di proprietà di Ente pubblico economico e per i quali sia previsto un canone periodico di concessione assoggettato ad IVA, nonché agli eventuali atti di concessione amministrativa stipulati successivamente a tale data».
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, ha fatto presente che con circolare 16 novembre 2006, n. 33, sono state fornite le apposite istruzioni amministrative sulla normativa in argomento.
Con riferimento all'ipotesi prospettata dalla S.V. Onorevole, è stato chiarito che «...Sono (...) estranee all'ambito di applicazione dell'articolo 10, n. 8), le concessioni e le sub concessioni di beni demaniali, le quali non possano configurarsi quali locazioni di beni immobili».
A parere dell'Agenzia delle entrate, analogamente a quanto precisato per i beni demaniali, non possono configurarsi quali locazioni di beni immobili anche le concessioni e sub concessioni di beni la cui disciplina è dettata dagli articoli 826, 828 e 830 del codice civile.


Pag. 46

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00419 Gioacchino Alfano: Questioni relative al regime sanzionatorio degli intermediari fiscali

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, la S.V. Onorevole chiede di conoscere quali iniziative normative si intendono adottare per razionalizzare il sistema delle sanzioni amministrative a carico degli intermediari in materia di visto di conformità e di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
Al riguardo, si fa presente che l'Amministrazione finanziaria ha allo studio taluni interventi normativi che rendano possibile l'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie), anche alle violazioni compiute dai soggetti che svolgono funzioni di assistenza fiscale.


Pag. 47

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00420 Leo e Germontani: Fenomeni di doppia imposizione fiscale derivanti dall'applicazione della nuova disciplina delle stock options

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione a risposta immediata in esame concerne il particolare regime agevolativo previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), modificato, prima, dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e, successivamente, dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Per effetto dei recenti interventi normativi in tema di stock options, è attualmente prevista l'esenzione di una quota parte del reddito di lavoro dipendente in misura corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'esercizio delle opzioni stesse, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta. Inoltre, le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente devono rappresentare una percentuale di diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale non superiore al 10 per cento.
Una delle condizioni poste dal legislatore per la fruizione dell'agevolazione in parola è il mantenimento per almeno cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione di un numero di azioni non inferiori a quello rappresentativo della differenza tra il valore della azioni stesse al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto.
In particolare, l'Onorevole Leo chiede di conoscere se, venendo meno tale condizione, nel riqualificare il reddito come lavoro dipendente il contribuente interessato possa fruire di un credito d'imposta di un ammontare pari al versamento eventualmente già effettuato a titolo di capital gain.
A tale proposito è opportuno ricordare che se i titoli oggetto dell'investimento sono ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione o la costituzione in garanzia.
Qualora una parte delle azioni siano state cedute prima del quinquennio nel numero consentito dalla norma e sia stata, pertanto, corrisposta l'imposta sostitutiva sul relativo reddito di natura finanziaria e le restanti azioni siano anch'esse successivamente cedute, sempre prima del quinquennio, considerato che l'intera differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'importo corrisposto dal dipendente viene assoggettata a tassazione come reddito di lavoro dipendente, l'imposta sostitutiva precedentemente corrisposta in relazione alla prima cessione effettuata può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Qualora i termini per esperire l'istanza di rimborso ai sensi di quest'ultima disposizione siano scaduti (ad esempio, se alla data della cessione delle azioni prima del quinquennio sono trascorsi 48 mesi dal versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla prima cessione) il contribuente


Pag. 48

può attivare la procedura di cui all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ossia presentare domanda di restituzione dell'imposta entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione che, in tal caso, è rappresentato dalla cessione delle azioni prima dello scadere del quinquennio.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che nella circolare che sarà emanata per illustrare le disposizioni del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, potranno essere fornite indicazioni al fine di risolvere in via interpretativa, senza necessità di ulteriori interventi normativi, la problematica sollevata dall'Onorevole Leo.


Pag. 49

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00421 Fugatti: Problematiche relative al regime fiscale dei contratti di sublocazione relativi ad immobili strumentali

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, l'Onorevole interrogante, nel premettere che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) impone, entro il 30 novembre 2006, la registrazione telematica dei contratti di locazione in essere al 14 settembre 2006 relativi a immobili strumentali ed assoggettati ad IVA, e che in sede di registrazione telematica è richiesto anche il versamento dell'imposta di registro dovuta sui canoni pattuiti per l'intera residua durata del contratto a decorrere dal 4 luglio 2006, chiede di sapere se i contratti di sublocazione vanno assoggettati comunque alla disciplina prevista per i contratti di locazione, sia per quanto riguarda l'obbligo di registrazione, sia per il pagamento dell'imposta di registro.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente che, anche se non espressamente indicati dalla legge, devono essere inclusi negli obblighi previsti dall'articolo 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006 anche i contratti di sublocazione, in quanto il conduttore, nel concedere il bene in sublocazione, assume la veste del locatore.
Pertanto, i contratti di sublocazione in esame sono assoggettati alla disciplina prevista per i contratti di locazione, sia per quanto riguarda l'obbligo di registrazione, sia per il pagamento dell'imposta di registro.


Pag. 50

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.
Atto n. 34.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VI (Finanze) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (Atto n. 34);
evidenziato come lo schema di decreto consenta il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/71/CE, la quale costituisce uno degli elementi chiave del Piano d'azione per i servizi finanziari, che dovrebbe incoraggiare la creazione di un mercato integrato di tali servizi, oltre a rappresentare una delle prime proposte normative comunitarie elaborate secondo il «metodo Lamfalussy»;
evidenziato come la direttiva 2003/71/CE completi il sistema parziale di mutuo riconoscimento del prospetto che consente di raggiungere l'obiettivo del cosiddetto «passaporto unico europeo» per l'emissione di valori mobiliari in tutto il territorio dell'Unione europea;
rilevato inoltre come, in tal modo, la direttiva consenta alle società di raccogliere capitali più facilmente e a minor costo in tutta l'Unione europea, sulla base del riconoscimento dato dall'autorità regolamentare di un unico Stato membro, rafforzando inoltre la protezione offerta agli investitori mediante la previsione di prospetti formulati in termini tali da fornire un'informazione chiara e completa sui prodotti finanziari offerti sul mercato;
considerata l'esigenza di procedere al più presto al recepimento della predetta direttiva 2003/71/CE, il cui termine è scaduto il 1o luglio 2005,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, che novella integralmente la lettera t) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, sostituendo la nozione di «sollecitazione all'investimento» con la nuova definizione di «offerta al pubblico di prodotti finanziari», valuti il Governo l'opportunità di assicurare il coordinamento di tale modifica con il disposto dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo di coordinamento e adeguamento normativo previsto dalla legge n. 262 del 2005 (Atto n. 26), il quale apporta una parziale modificazione alla medesima lettera t), in termini peraltro congruenti con quelli di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera a) dello schema;
b) sempre con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, la quale sostituisce la citata lettera t) dell'articolo 1 del TUF, introducendovi la nuova definizione di «offerta al pubblico di prodotti finanziari» in luogo


Pag. 51

di quella di «sollecitazione all'investimento», valuti il Governo l'opportunità di sostituire la medesima espressione anche negli articoli 173-bis, comma 1 (riguardante il reato di falso in prospetto), e 205 (relativo alla qualificazione delle offerte di acquisto e di vendita effettuate in mercati regolamentati da soggetti ammessi alle negoziazioni) del TUF, nonché negli articoli 2331 e 2468 del codice civile, nei quali è fatto riferimento alla nozione di «sollecitazione all'investimento»;
c) in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera e), dello schema, che sostituisce l'articolo 94 del TUF, in materia di prospetto d'offerta, menzionando testualmente, al comma 9, l'«intermediario responsabile del collocamento», valuti il Governo l'opportunità di rivedere tale formulazione, tenendo conto del fatto che, secondo la definizione di «responsabile del collocamento» contenuta nell'articolo 93-bis del TUF, introdotto dalla precedente lettera c) del medesimo articolo 2, comma 1, dello schema, tale figura non è necessariamente costituita da un intermediario; valuti inoltre il Governo l'opportunità di individuare con maggiore precisione i soggetti abilitati a sottoscrivere il prospetto, eventualmente demandando alla CONSOB poteri regolamentari in merito;
d) con riferimento dall'articolo 2, comma 1, lettera f), dello schema, che introduce nel TUF un nuovo articolo 94-bis, in materia di approvazione del prospetto, prevedendo, al comma 2, primo periodo, che è rimessa alla CONSOB la definizione dei termini per l'approvazione del prospetto, valuti il Governo se tale previsione risulti congruente con il dettato dell'articolo 13 della direttiva 2003/71/CE, il quale stabilisce direttamente il termine entro cui l'autorità competente deve comunicare la propria decisione;
e) in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera g), che modifica l'articolo 95 del TUF, prevedendo, al comma 1, lettera a), che la CONSOB stabilisca con regolamento le modalità per la pubblicazione del prospetto e dell'avviso, nonché per l'aggiornamento del prospetto, valuti il Governo se tale previsione risulti congruente con il dettato dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva, il quale elenca tassativamente le modalità di pubblicazione ammesse;
f) sempre con riferimento dall'articolo 2, comma 1, lettera g), che modifica l'articolo 95, comma 1, lettera a), del TUF, valuti il Governo l'opportunità di chiarire, mediante un'esplicita norma in tal senso, se il legislatore, conferendo un potere normativo secondario alla CONSOB in materia, abbia ritenuto di avvalersi della facoltà (riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 14 della direttiva) di prescrivere la pubblicazione dell'avviso;
g) in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera i), che riformula l'articolo 96 del TUF, in materia di bilanci dell'emittente, sostituendovi il riferimento al revisore contabile in luogo di quello alla società di revisione, valuti il Governo l'opportunità di apportare, per ragioni di coordinamento, la medesima modificazione anche nel comma 3 dell'articolo 97 del TUF, il quale disciplina l'obbligo di revisione dei bilanci degli emittenti, eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta;
h) con riferimento dall'articolo 2, comma 1, lettera q), che sostituisce l'articolo 99 del TUF, in materia di poteri della CONSOB, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, al comma 3, l'espressione: «istituzione finanziaria» con quella di: «soggetto abilitato»;
i) in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera t), la quale sostituisce l'articolo 101 del TUF, prevedendo, al comma 4, lettera d), la possibilità, per la CONSOB, di vietare l'esecuzione dell'offerta nel caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti, disposti dalla stessa CONSOB, di sospensione cautelare degli annunci pubblicitari sospetti di violare le disposizioni in materia di pubblicità concernente un'offerta al pubblico, valuti il Governo se tale previsione risulti congruente con il dettato della direttiva, la quale non contempla, in relazione a tali violazioni, il potere di vietare l'esecuzione dell'offerta;


Pag. 52


l) sempre con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera t), relativamente al comma 5 del nuovo articolo 101 del TUF, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la nozione di «informazione materiale», ivi impiegata, la quale non risulta normativamente definita, e che riproduce l'identica espressione presente nell'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva, verificando, a tale riguardo, se l'espressione non derivi da un'imperfetta traduzione del testo inglese (material information), il cui senso sembra più precisamente reso dalla nozione di: «informazioni rilevanti», come appare dalle traduzioni francese (informations importantes) e tedesca (wesentliche Informationen) della direttiva stessa;
m) in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera w), che sostituisce l'articolo 191 del TUF, prevedendo, al comma 1, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di effettuazione di un'offerta al pubblico in violazione di talune norme del medesimo TUF, tra le quali è richiamato l'articolo 100-bis, valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio il contenuto della predetta fattispecie sanzionatoria, posto che il citato articolo 100-bis del TUF stabilisce semplicemente una responsabilità civile che può essere fatta valere in giudizio;
n) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera y), che modifica l'articolo 193 del TUF, introducendovi fra l'altro, al comma 1, il riferimento all'articolo 115-bis del medesimo TUF, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la disposizione, ovvero di coordinarla con il disposto dell'articolo 3, comma 17, dello schema di decreto legislativo dello schema di decreto legislativo di coordinamento e adeguamento normativo previsto dalla legge n. 262 del 2005 (Atto n. 26), il quale interviene sul dettato dell'articolo 193, comma 1, del TUF con una formulazione parzialmente diversa;
o) valuti infine il Governo, con riferimento alla norma di cui all'articolo 100-bis del TUF, come novellato dallo schema di decreto legislativo di coordinamento coordinamento e adeguamento normativo previsto dalla legge n. 262 del 2005 (Atto n. 26), il quale prevede, al comma 1, che la rivendita in Italia di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente dall'obbligo di prospetto costituiscano autonoma sollecitazione all'investimento, «nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera t)» del medesimo TUF, l'opportunità di specificare meglio quali siano le condizioni in presenza delle quali si concretizza la fattispecie di autonoma sollecitazione, dalla quale discende l'obbligo di presentare un prospetto, eventualmente attribuendo alla CONSOB il potere di definire, con propri atti regolamentari, tali condizioni, al fine di evitare che l'incertezza circa l'applicazione della predetta previsione dell'articolo 100-bis possa costituire un ostacolo al collocamento in Italia di titoli, emessi in Stati OCSE non membri dell'Unione europea, sprovvisti di prospetto ma caratterizzati da un basso profilo di rischio per gli investitori.